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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/10/2025, n. 2546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2546 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott. Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 15.10.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato a Parte_1 margine del ricorso, dall' avv. Antonio Maria Doria
Ricorrente
C O N T R O
in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso, dall' avv F. Florio e Ester Cascio
Resistente
Oggetto: Trasformazione assegno IO in pensione di vecchiaia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.05.2024, il ricorrente di cui in epigrafe -premesso di essere titolare di assegno IO con decorrenza dal 2006 - esponeva che aveva presentato istanza tesa ad ottenere la trasformazione dell' assegno di invalidità in pensione di vecchiaia. Riferiva l' istante che l' istituto aveva denegato il diritto e, pertanto, chiedeva accertarsi e riconoscersi il proprio diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal 06/2012, con condanna dell' istituto al pagamento del dovuto, oltre interessi come per legge.
Si costituiva in giudizio l' che, con memoria difensiva, CP_1 eccepiva di aver provveduto in data 10.9.2025 alla trasformazione dell' assegno IO in pensione VO con decorrenza dal 6/2012 provvedendo a liquidare i relativi arretrati con decorrenza dal settembre 2020. Chiedeva dichiararsi pertanto cessata la materia del contendere.
Il ricorrente si opponeva alla declaratoria di cessata materia del contendere evidenziando che l' avrebbe dovuto liquidare CP_1 i relativi arretrati con decorrenza 06/2012 non avendo lo stesso tempestivamente eccepito la relativa prescrizione.
All' odierna udienza, previa discussione orale, la causa veniva decisa sulle conclusioni delle parti in atti come da separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va affermata la sussistenza dell' interesse ad agire del ricorrente per la semplice considerazione che il pensionato per invalidità, a differenza di quello che gode di pensione di vecchiaia, è soggetto alla verifica nel tempo delle sue condizioni fisiche, le quali possono giungere ad un miglioramento tale da comportare persino la revoca della pensione.
Ne consegue che esiste un interesse tutelabile in via giudiziale al mutamento del titolo della pensione, a prescindere da ogni altra considerazione relativa all' importo complessivo del trattamento pensionistico richiesto.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, nel vigente ordinamento previdenziale il concetto di "posizione assicurativa" può considerarsi espressione del principio di mutabilità del titolo del trattamento previdenziale che, dopo una prima applicazione nel sistema di tutela dell'invalidità di alcune categorie di liberi professionisti (avvocati, ingegneri e architetti, geometri) è stato esteso per la prima volta, per effetto dell'art. 1, comma decimo, della legge n. 222 del 1984, al regime generale dei lavoratori dipendenti e ai regimi che ad esso si richiamano.
L'applicabilità non esclusiva della citata disposizione all'ipotesi in essa espressamente disciplinata -che è in armonia anche con l'art. 38, comma secondo, della Costituzione- comporta il riconoscimento in favore del titolare di pensione di invalidità erogata prima dell'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984
(di revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile) del diritto ad ottenere la conversione della propria pensione in pensione di vecchiaia, della quale abbia maturato tutti i requisiti (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Lav., sent. n. 6603/98).
In particolare, la giurisprudenza della Suprema Corte ha rilevato come la dottrina più attenta ai profili sistematici della questione, ha ritenuto che qualora, al verificarsi del primo evento assicurato il lavoratore abbia richiesto la correlativa prestazione non può ritenersi abbia perduto il diritto al trattamento previsto per altro evento protetto, successivamente verificatosi, trattamento che risulti a lui più favorevole, in mancanza di una rinuncia esplicita o implicita in tal senso dell'assicurato, stante anche la non disponibilità del diritto a pensione. Soprattutto, si è osservato, relativamente alla pensione di invalidità, che il riconoscimento del relativo diritto è sempre soggetto a modifica o a revoca in relazione al mutamento delle condizioni fisiche dell'assicurato (art. 10 R.D.L. n. 636 del
1939) e, in presenza di un rapporto assicurativo (sostanzialmente unico quale quello per l'invalidità e la vecchiaia) ancora aperto
è logico ritenere che da esso ben possano ancora scaturire, a vantaggio del lavoratore, ricorrendone i presupposti, le diverse forme di tutela assicurativa connessa ad altri eventi previsti nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria (nel caso in esame, la vecchiaia). Peraltro, considerato anche che i contributi sono versati dall'assicurato senza imputazione all'una o all'altra prestazione dell'assicurazione generale obbligatoria, appare valida la conclusione cui parte della dottrina era pervenuta ancor prima dell'emanazione della legge 12 giugno 1984, n. 222, e cioè che la contribuzione, indistintamente e globalmente versata, produce i suoi effetti nel corso del rapporto assicurativo a seconda degli eventi che si succedono nel tempo, onde la posizione assicurativa è suscettibile di utilizzazione in relazione a tali eventi, conseguendo all'esercizio dello ius variandi soltanto lo storno dei contributi da una ad altra forma di pensionamento con cessazione, ovviamente, della precedente liquidazione. Siffatte conclusioni sono in armonia con la previsione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, tendente ad assicurare al pensionato mezzi adeguati di vita, talché il diritto alle prestazioni previdenziali, quale espressione di un diritto attuativo della dignità umana, non può soffrire limiti che non siano connessi alla funzione che è destinato ad attuare”.
Peraltro, il suesposto orientamento giurisprudenziale ha di recente ottenuto l' avvallo delle Sezioni Unite della Suprema
Corte, la quale ha confermato che “Nel vigente ordinamento previdenziale non è configurabile né un principio generale di immutabilità del titolo della pensione né il principio inverso, di portata ugualmente generale, del diritto al mutamento del suddetto titolo, atteso che il carattere frammentario del sistema normativo impone soluzioni diverse in relazione alla disciplina dei singoli istituti. Pertanto deve ritenersi consentita la conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, ove di questa siano maturati tutti i requisiti anagrafici e contributivi, e ciò sia in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 222 del 1984 (che ha introdotto la regola della trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia), sia per la natura del rischio protetto, che accomuna le due forme di tutela, le quali in attuazione dell'art. 38 Cost. garantiscono il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per i casi di invalidità e vecchiaia. Per contro, non è possibile la conversione del trattamento di invalidità in pensione di anzianità sulla base della anzianità contributiva e assicurativa raggiunta con la prosecuzione dell'attività lavorativa (in relazione alla quale è possibile solo la liquidazione di supplementi di pensione), in ragione della sostanziale diversità di questo beneficio, che rappresenta un riconoscimento ed un premio per la fedeltà al servizio e non è comparabile con le altre forme previdenziali comprese nell'area di tutela dell'art. 38 Cost., né rileva a questo fine il disposto dell'art. 22 della legge n. 153 del 1969, che stabilisce
l'equiparazione tra pensione di anzianità e pensione di vecchiaia solo con riferimento al momento in cui si pervenga al compimento dell'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia” (cfr. Cass.
S.U. n. 9492/2004).
L' nella memoria di costituzione non ha contestato la CP_1 sussistenza dei requisiti anagrafici e contributivi che danno diritto alla pensione di vecchiaia, e ha evidenziato di aver liquidato (con provvedimento del 10.9.2025) la pensione di vecchiaia VO con decorrenza 1 giugno 2012 provvedendo alla liquidazione degli arretrati con decorrenza dal 9/2020.
L' ha tuttavia errato nella liquidazione egli arretrati CP_2 atteso che in assenza della tempestiva proposizione dell' eccezione di prescrizione lo stesso era tenuto a liquidare gli arretrati spettanti con decorrenza 6/2012.
L' sarà pertanto tenuta a liquidare in favore del ricorrente CP_1
i relativi arretrati con decorrenza da 6/2012 detratto quanto già percepito, oltre interessi come per legge.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca
Costa, in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 7.05.2024 da nei confronti dell' in persona del Parte_2 CP_1
Presidente pro-tempore, così provvede:
Dichiara il diritto del ricorrente alla trasformazione dell' assegno di invalidità in pensione di vecchiaia con decorrenza da
6/2012 e per l' effetto condanna l' al pagamento degli importi CP_1 differenziali maturati tra quanto percepito e quanto dovuto con decorrenza 6/2012, oltre interessi.
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate CP_1 in euro 2.800,00, oltre spese generali iva e cpa come per legge, con distrazione.
Lecce, li 16.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott. Francesca Costa, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 15.10.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato a Parte_1 margine del ricorso, dall' avv. Antonio Maria Doria
Ricorrente
C O N T R O
in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso, dall' avv F. Florio e Ester Cascio
Resistente
Oggetto: Trasformazione assegno IO in pensione di vecchiaia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.05.2024, il ricorrente di cui in epigrafe -premesso di essere titolare di assegno IO con decorrenza dal 2006 - esponeva che aveva presentato istanza tesa ad ottenere la trasformazione dell' assegno di invalidità in pensione di vecchiaia. Riferiva l' istante che l' istituto aveva denegato il diritto e, pertanto, chiedeva accertarsi e riconoscersi il proprio diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal 06/2012, con condanna dell' istituto al pagamento del dovuto, oltre interessi come per legge.
Si costituiva in giudizio l' che, con memoria difensiva, CP_1 eccepiva di aver provveduto in data 10.9.2025 alla trasformazione dell' assegno IO in pensione VO con decorrenza dal 6/2012 provvedendo a liquidare i relativi arretrati con decorrenza dal settembre 2020. Chiedeva dichiararsi pertanto cessata la materia del contendere.
Il ricorrente si opponeva alla declaratoria di cessata materia del contendere evidenziando che l' avrebbe dovuto liquidare CP_1 i relativi arretrati con decorrenza 06/2012 non avendo lo stesso tempestivamente eccepito la relativa prescrizione.
All' odierna udienza, previa discussione orale, la causa veniva decisa sulle conclusioni delle parti in atti come da separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va affermata la sussistenza dell' interesse ad agire del ricorrente per la semplice considerazione che il pensionato per invalidità, a differenza di quello che gode di pensione di vecchiaia, è soggetto alla verifica nel tempo delle sue condizioni fisiche, le quali possono giungere ad un miglioramento tale da comportare persino la revoca della pensione.
Ne consegue che esiste un interesse tutelabile in via giudiziale al mutamento del titolo della pensione, a prescindere da ogni altra considerazione relativa all' importo complessivo del trattamento pensionistico richiesto.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, nel vigente ordinamento previdenziale il concetto di "posizione assicurativa" può considerarsi espressione del principio di mutabilità del titolo del trattamento previdenziale che, dopo una prima applicazione nel sistema di tutela dell'invalidità di alcune categorie di liberi professionisti (avvocati, ingegneri e architetti, geometri) è stato esteso per la prima volta, per effetto dell'art. 1, comma decimo, della legge n. 222 del 1984, al regime generale dei lavoratori dipendenti e ai regimi che ad esso si richiamano.
L'applicabilità non esclusiva della citata disposizione all'ipotesi in essa espressamente disciplinata -che è in armonia anche con l'art. 38, comma secondo, della Costituzione- comporta il riconoscimento in favore del titolare di pensione di invalidità erogata prima dell'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984
(di revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile) del diritto ad ottenere la conversione della propria pensione in pensione di vecchiaia, della quale abbia maturato tutti i requisiti (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Lav., sent. n. 6603/98).
In particolare, la giurisprudenza della Suprema Corte ha rilevato come la dottrina più attenta ai profili sistematici della questione, ha ritenuto che qualora, al verificarsi del primo evento assicurato il lavoratore abbia richiesto la correlativa prestazione non può ritenersi abbia perduto il diritto al trattamento previsto per altro evento protetto, successivamente verificatosi, trattamento che risulti a lui più favorevole, in mancanza di una rinuncia esplicita o implicita in tal senso dell'assicurato, stante anche la non disponibilità del diritto a pensione. Soprattutto, si è osservato, relativamente alla pensione di invalidità, che il riconoscimento del relativo diritto è sempre soggetto a modifica o a revoca in relazione al mutamento delle condizioni fisiche dell'assicurato (art. 10 R.D.L. n. 636 del
1939) e, in presenza di un rapporto assicurativo (sostanzialmente unico quale quello per l'invalidità e la vecchiaia) ancora aperto
è logico ritenere che da esso ben possano ancora scaturire, a vantaggio del lavoratore, ricorrendone i presupposti, le diverse forme di tutela assicurativa connessa ad altri eventi previsti nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria (nel caso in esame, la vecchiaia). Peraltro, considerato anche che i contributi sono versati dall'assicurato senza imputazione all'una o all'altra prestazione dell'assicurazione generale obbligatoria, appare valida la conclusione cui parte della dottrina era pervenuta ancor prima dell'emanazione della legge 12 giugno 1984, n. 222, e cioè che la contribuzione, indistintamente e globalmente versata, produce i suoi effetti nel corso del rapporto assicurativo a seconda degli eventi che si succedono nel tempo, onde la posizione assicurativa è suscettibile di utilizzazione in relazione a tali eventi, conseguendo all'esercizio dello ius variandi soltanto lo storno dei contributi da una ad altra forma di pensionamento con cessazione, ovviamente, della precedente liquidazione. Siffatte conclusioni sono in armonia con la previsione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, tendente ad assicurare al pensionato mezzi adeguati di vita, talché il diritto alle prestazioni previdenziali, quale espressione di un diritto attuativo della dignità umana, non può soffrire limiti che non siano connessi alla funzione che è destinato ad attuare”.
Peraltro, il suesposto orientamento giurisprudenziale ha di recente ottenuto l' avvallo delle Sezioni Unite della Suprema
Corte, la quale ha confermato che “Nel vigente ordinamento previdenziale non è configurabile né un principio generale di immutabilità del titolo della pensione né il principio inverso, di portata ugualmente generale, del diritto al mutamento del suddetto titolo, atteso che il carattere frammentario del sistema normativo impone soluzioni diverse in relazione alla disciplina dei singoli istituti. Pertanto deve ritenersi consentita la conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, ove di questa siano maturati tutti i requisiti anagrafici e contributivi, e ciò sia in forza del disposto dell'art. 1 della legge n. 222 del 1984 (che ha introdotto la regola della trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia), sia per la natura del rischio protetto, che accomuna le due forme di tutela, le quali in attuazione dell'art. 38 Cost. garantiscono il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita per i casi di invalidità e vecchiaia. Per contro, non è possibile la conversione del trattamento di invalidità in pensione di anzianità sulla base della anzianità contributiva e assicurativa raggiunta con la prosecuzione dell'attività lavorativa (in relazione alla quale è possibile solo la liquidazione di supplementi di pensione), in ragione della sostanziale diversità di questo beneficio, che rappresenta un riconoscimento ed un premio per la fedeltà al servizio e non è comparabile con le altre forme previdenziali comprese nell'area di tutela dell'art. 38 Cost., né rileva a questo fine il disposto dell'art. 22 della legge n. 153 del 1969, che stabilisce
l'equiparazione tra pensione di anzianità e pensione di vecchiaia solo con riferimento al momento in cui si pervenga al compimento dell'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia” (cfr. Cass.
S.U. n. 9492/2004).
L' nella memoria di costituzione non ha contestato la CP_1 sussistenza dei requisiti anagrafici e contributivi che danno diritto alla pensione di vecchiaia, e ha evidenziato di aver liquidato (con provvedimento del 10.9.2025) la pensione di vecchiaia VO con decorrenza 1 giugno 2012 provvedendo alla liquidazione degli arretrati con decorrenza dal 9/2020.
L' ha tuttavia errato nella liquidazione egli arretrati CP_2 atteso che in assenza della tempestiva proposizione dell' eccezione di prescrizione lo stesso era tenuto a liquidare gli arretrati spettanti con decorrenza 6/2012.
L' sarà pertanto tenuta a liquidare in favore del ricorrente CP_1
i relativi arretrati con decorrenza da 6/2012 detratto quanto già percepito, oltre interessi come per legge.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Francesca
Costa, in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 7.05.2024 da nei confronti dell' in persona del Parte_2 CP_1
Presidente pro-tempore, così provvede:
Dichiara il diritto del ricorrente alla trasformazione dell' assegno di invalidità in pensione di vecchiaia con decorrenza da
6/2012 e per l' effetto condanna l' al pagamento degli importi CP_1 differenziali maturati tra quanto percepito e quanto dovuto con decorrenza 6/2012, oltre interessi.
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate CP_1 in euro 2.800,00, oltre spese generali iva e cpa come per legge, con distrazione.
Lecce, li 16.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa