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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/06/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2995/2023 r.g. Prev., vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Capaldo;
Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emilia Conrotto;
Resistente
Avente ad oggetto: ripetizione di indebito
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.5.2023, la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver ricevuto il 13.9.2022 comunicazione dall' di indebito di € 4.470,50 CP_2
per corresponsione di prestazione di invalidità civile n. 07822851 -ratei pensione di inabilità- non spettante per il periodo dal 1.1.2021 al 28.2.2022, chiedeva all'adito Tribunale di “Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di accertamento dell'indebito n. 16763714 notificato il 13.09.2022 per tutti i motivi indicati in premessa e, per l'effetto disporne l'annullamento dichiarando l'insussistenza dell' indebito;
2. Accertare e dichiarare in ogni caso l'irripetibilità delle somme percepite a titolo di pensione di invalidità per il periodo dal 01.01.2021 al 28.02.2022 e, dunque,
l'insussistenza dell'indebito ascritto alla ricorrente per assenza di colpa e dolo dell'accipiens, nonché per suo legittimo affidamento trattandosi di somme aventi natura alimentare”. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi. A fondamento del ricorso deduceva la illegittimità dell'indebito relativamente al periodo decorrente dal 1.1.2021 al 19.10.2021, essendo in relazione ad esso in possesso del requisito sanitario e reddituale per beneficiare della pensione di inabilità; la irripetibilità dell'indebito per la tutela dell'affidamento della pensionata e la mancanza di dolo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che, ricostruito CP_2
l'iter delle prestazioni assistenziali spettanti alla ricorrente dal luglio 2017 al febbraio 2022 e la posizione debitoria e creditoria maturata dalla stessa in relazione ai predetti anni e in virtù degli esiti delle varie visite medico collegiali espletate, con conseguenti compensazioni e conguagli, chiedeva di confermare un indebito a carico della ricorrente per la minor somma di € 3.165,70 relativa a prestazioni erogate negli anni 2020, 2021 e 2022. Con vittoria delle spese di lite.
Istruita la causa con la produzione dei documenti offerti dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 6.6.2025.
Il ricorso è parzialmente fondato per le seguenti ragioni.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento negativo del credito di € 4.470,50 azionato dall' con nota del 22.7.2022 per indebita percezione da parte della CP_2
ricorrente di ratei di pensione di inabilità per il periodo decorrente dal 1.1.2021 al 28.2.2022.
Ciò posto, si rammenta che in tema di indebito previdenziale, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. in particolare Cass. N° 198\2011) “il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, CP_1
peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento”.
In applicazione di tale principio si osserva che nella specie, come emergente dalla ricostruzione cronologica dei fatti operata dall' e dalla documentazione in CP_2
atti, l'indebito oggetto di causa è illegittimo relativamente al periodo decorrente dal 1.1.2021 al 19.10.2021 ovvero il periodo relativamente al quale la ricorrente ha provato di aver legittimamente fruito della pensione di inabilità essendo in possesso sia del requisito sanitario (inabilità totale riconosciuta con verbale del
5.6.2020 previa domanda amministrativa del 6.5.2020 -doc. 3 sia del CP_2
relativo requisito reddituale (reddito inferiore alla soglia di legge -doc. 6 parte ricorrente;
doc. 7 . È viceversa pacifico (per essere ammesso dalla stessa CP_2
parte ricorrente -pag. 2 del ricorso) e comunque documentalmente provato che la ricorrente ha indebitamente riscosso ratei di pensione di inabilità per il periodo decorrente dal 20.10.2021 al 28.2.2022 in quanto, per il predetto periodo, ella non risultava essere più in possesso del relativo requisito sanitario (e reddituale) essendole stato riconosciuto, con verbale di revisione del 19.10.2021
(comunicato il 20.10.2021), una invalidità parziale all'80% (doc. 4-4.1.-4.2. . CP_2
È lo stesso ad aver riconosciuto la parziale illegittimità dell'indebito CP_1
oggetto di causa mediante ricostituzione d'ufficio della prestazione con provvedimento del 6.10.2022 (successivo al provvedimento di indebito oggetto di causa) comunicato alla ricorrente il 21.10.2022 (doc. 11 . CP_2
Con tale provvedimento l' ha (tra le altre determinazioni riguardanti anche CP_2
periodi precedenti, qui non rilevanti) riconosciuto in favore della ricorrente un credito di € 2.870,90 relativo al periodo gennaio/ottobre 2021 con conseguente annullamento dell'indebito relativo allo stesso periodo (in precedenza notificato) confermando l'indebito per il successivo periodo fino al febbraio 2022.
Ciò posto devono ritenersi infondate le doglianze di parte ricorrente in ordine alla irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte dall' a titolo di CP_2 pensione di inabilità civile (nella specie rilevanti per il periodo decorrente dal
20.10.2021 al 28.2.2022).
Tenuto conto degli argomenti difensivi della ricorrente, deve darsi conto della giurisprudenza formatasi in tema di indebito assistenziale (quale è quello di specie riguardante pensione di inabilità civile) che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
Vanno sotto tale profilo richiamati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
Con riferimento all'indebito oggetto di causa (scaturito da revisione del requisito sanitario), si evidenzia che alla luce del quadro normativo di riferimento, come interpretato dalla giurisprudenza, si rinviene in materia il principio secondo cui, in caso di accertata insussistenza del requisito sanitario per godere della prestazione assistenziale, i pagamenti dei ratei effettuati successivamente a tale accertamento e prima del formale provvedimento di revoca, costituiscono un indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. (Cass. 14212/2004, Cass. 6610/2005).
La norma legislativa di riferimento è l'art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998, ai sensi della quale «In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica».
La giurisprudenza ha chiarito che «… specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica» (Cass. 28771/2018).
In virtù della predetta norma, pertanto, dopo l'accertamento dell'insussistenza (o del venir meno) del requisito sanitario, anche qualora non siano stati posti in essere i provvedimenti di sospensione e revoca della provvidenza e continuino i pagamenti dei ratei, questi ultimi configurano un indebito oggettivo ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c..
In termini generali, deve darsi atto che la Suprema Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 ) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
A questo principio ha fatto riferimento anche la giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 – che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione
- e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). Sulla precipua questione, rilevante nel caso di specie, dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito sanitario, la Corte di Cassazione ha affermato che
“Premesso che il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge- quando si realizzino le condizioni da questa previste-, e che gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione. Ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti
(sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Nè, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo
(ancorché precedente il formale atto di revoca), del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (Cass. 2056/2004, Cass.
6610/2005).
Orbene, alla luce di tale panorama giurisprudenziale è quindi ora possibile esaminare la fattispecie di causa.
Come si evince dalla documentazione in atti, con verbale di revisione del
19.10.2021 la Commissione medica dell' riconosceva la ricorrente (già CP_2
titolare di pensione di inabilità con decorrenza dal 1.6.2020 giusto riconoscimento della inabilità del 100% con verbale del 5.6.2020) invalida civile all' 80% con decorrenza dalla data di revisione;
è documentato e non contestato che tale verbale di revisione è stato notificato alla ricorrente il successivo
20.10.2021 e che esso non sia stato da quest'ultima impugnato (doc. 4-4.1.-4.2 CP_2
Con successivo provvedimento del 12.1.2022 (notificato alla ricorrente il
27.1.2022), l' ha provveduto a comunicare alla ricorrente la riliquidazione CP_2
delle prestazioni tenuto conto dell'indebito relativo agli anni 2021 e 2022 e infine con provvedimento del luglio 2022 l' ha comunicato l'indebito con il CP_1
provvedimento oggetto di causa (doc. 8 doc. 1 parte ricorrente). CP_2
Ciò posto, come già in precedenza osservato, non vi è dubbio che nella specie i ratei di pensione di inabilità siano stati indebitamente corrisposti alla per Pt_1
il periodo decorrente dal 20.10.2021 al 28.2.2022 e ciò in quanto, come si è visto, con verbale del 19.10.2021 era stato escluso, ai fini delle prestazioni per gli invalidi civili, il requisito sanitario utile per beneficiare di tale prestazione assistenziale con pari decorrenza.
Non può nella specie ritenersi né che l'indebito risponda ad un “errore” imputabile all' nè che vi sia stato un “legittimo affidamento” della ricorrente CP_2
nella spettanza della prestazione in quanto il verbale di visita medico collegiale, da cui emergeva la insussistenza del requisito sanitario per fruire della prestazione, è stato tempestivamente notificato a quest'ultima il 20.10.2021 e non impugnato.
Dunque la mancanza del requisito sanitario, accertata con il predetto verbale del
19.10.2021, in uno alla inesistenza di un errore dell' e del conseguente CP_2
affidamento della nella spettanza della prestazione conducono nella Pt_1
specie a ritenere la legittima ripetibilità dei ratei di pensione di inabilità
(indebitamente) erogati dal 20.10.2021 al 28.2.2022 (essendo venuto meno sia il requisito sanitario sia il conseguente requisito reddituale) non incidendo su tale condizione la circostanza che l' non abbia provveduto alla formale revoca CP_1
nel termine di 90 giorni previsto dalla legge (v. Cass. 2056/2004 e Cass.
6610/2005 prima citate) anche perché il successivo provvedimento di riliquidazione risulta comunicato entro un lasso di tempo che non può ritenersi
“incongruo” nè irragionevole (v. Corte Costituzionale sent. 448/2000 e Cass.
29419/2018). Può dunque nella specie trovare legittimamente applicazione la regola della ripetibilità dell'indebito sancita dal citato art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998 non ostandovi, anche alla luce di una lettura costituzionalmente orientata, circostanze che possano far delineare un contrapposto legittimo affidamento della ricorrente.
Per quanto infine concerne l'importo quantificato dall' quale indebito CP_2
relativo all'anno 2020 di cui chiede in questa sede l'Istituto chiede l'accertamento e la declaratoria di ripetibilità -in uno a quello relativo al periodo decorrente dal
20.10.2021 al 28.2.2022-, deve rilevarsi che, in mancanza di una relativa domanda riconvenzionale all'uopo articolata dall'Ente, si tratta di questione esorbitante dal thema decidendum di causa che nella specie è delimitato dalla sola domanda della parte ricorrente relativa all'indebito per il periodo decorrente dal 1.1.2021 al
28.2.2022. Accertata pertanto in questa sede la illegittimità dell'indebito relativo al periodo decorrente dal 1.1.2021 al 19.10.2021 e la ripetibilità dei ratei di pensione di inabilità indebitamente corrisposti alla ricorrente per il periodo decorrente dal 20.10.2021 al 28.2.2021, ogni altra questione di dare-avere tra le parti non può essere vagliata in questa sede in quanto esorbitante dall'oggetto di causa.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti tenuto conto dell'esito della controversia e della circostanza che il provvedimento di ricostituzione delle prestazioni, ricalcante il definitivo assetto della situazione debitoria della ricorrente per come legittimamente accertato anche con la presente pronuncia, risulta notificato alla ricorrente in data 21.10.2022 (doc. 11
doc. 8 parte ricorrente) e quindi in data anteriore al deposito e alla notifica CP_2
del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
1. accerta e dichiara la illegittimità della ripetizione di indebito azionata dall' CP_2
con riferimento ai ratei di pensione di inabilità corrisposti nel periodo decorrente dal 1.1.2021 al 19.10.2021;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Salerno, 7.6.2025
Il Giudice del lavoro dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2995/2023 r.g. Prev., vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Capaldo;
Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del Presidente p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emilia Conrotto;
Resistente
Avente ad oggetto: ripetizione di indebito
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.5.2023, la parte ricorrente in epigrafe, premesso di aver ricevuto il 13.9.2022 comunicazione dall' di indebito di € 4.470,50 CP_2
per corresponsione di prestazione di invalidità civile n. 07822851 -ratei pensione di inabilità- non spettante per il periodo dal 1.1.2021 al 28.2.2022, chiedeva all'adito Tribunale di “Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'atto di accertamento dell'indebito n. 16763714 notificato il 13.09.2022 per tutti i motivi indicati in premessa e, per l'effetto disporne l'annullamento dichiarando l'insussistenza dell' indebito;
2. Accertare e dichiarare in ogni caso l'irripetibilità delle somme percepite a titolo di pensione di invalidità per il periodo dal 01.01.2021 al 28.02.2022 e, dunque,
l'insussistenza dell'indebito ascritto alla ricorrente per assenza di colpa e dolo dell'accipiens, nonché per suo legittimo affidamento trattandosi di somme aventi natura alimentare”. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi. A fondamento del ricorso deduceva la illegittimità dell'indebito relativamente al periodo decorrente dal 1.1.2021 al 19.10.2021, essendo in relazione ad esso in possesso del requisito sanitario e reddituale per beneficiare della pensione di inabilità; la irripetibilità dell'indebito per la tutela dell'affidamento della pensionata e la mancanza di dolo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che, ricostruito CP_2
l'iter delle prestazioni assistenziali spettanti alla ricorrente dal luglio 2017 al febbraio 2022 e la posizione debitoria e creditoria maturata dalla stessa in relazione ai predetti anni e in virtù degli esiti delle varie visite medico collegiali espletate, con conseguenti compensazioni e conguagli, chiedeva di confermare un indebito a carico della ricorrente per la minor somma di € 3.165,70 relativa a prestazioni erogate negli anni 2020, 2021 e 2022. Con vittoria delle spese di lite.
Istruita la causa con la produzione dei documenti offerti dalle parti, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 6.6.2025.
Il ricorso è parzialmente fondato per le seguenti ragioni.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento negativo del credito di € 4.470,50 azionato dall' con nota del 22.7.2022 per indebita percezione da parte della CP_2
ricorrente di ratei di pensione di inabilità per il periodo decorrente dal 1.1.2021 al 28.2.2022.
Ciò posto, si rammenta che in tema di indebito previdenziale, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. in particolare Cass. N° 198\2011) “il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, CP_1
peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento”.
In applicazione di tale principio si osserva che nella specie, come emergente dalla ricostruzione cronologica dei fatti operata dall' e dalla documentazione in CP_2
atti, l'indebito oggetto di causa è illegittimo relativamente al periodo decorrente dal 1.1.2021 al 19.10.2021 ovvero il periodo relativamente al quale la ricorrente ha provato di aver legittimamente fruito della pensione di inabilità essendo in possesso sia del requisito sanitario (inabilità totale riconosciuta con verbale del
5.6.2020 previa domanda amministrativa del 6.5.2020 -doc. 3 sia del CP_2
relativo requisito reddituale (reddito inferiore alla soglia di legge -doc. 6 parte ricorrente;
doc. 7 . È viceversa pacifico (per essere ammesso dalla stessa CP_2
parte ricorrente -pag. 2 del ricorso) e comunque documentalmente provato che la ricorrente ha indebitamente riscosso ratei di pensione di inabilità per il periodo decorrente dal 20.10.2021 al 28.2.2022 in quanto, per il predetto periodo, ella non risultava essere più in possesso del relativo requisito sanitario (e reddituale) essendole stato riconosciuto, con verbale di revisione del 19.10.2021
(comunicato il 20.10.2021), una invalidità parziale all'80% (doc. 4-4.1.-4.2. . CP_2
È lo stesso ad aver riconosciuto la parziale illegittimità dell'indebito CP_1
oggetto di causa mediante ricostituzione d'ufficio della prestazione con provvedimento del 6.10.2022 (successivo al provvedimento di indebito oggetto di causa) comunicato alla ricorrente il 21.10.2022 (doc. 11 . CP_2
Con tale provvedimento l' ha (tra le altre determinazioni riguardanti anche CP_2
periodi precedenti, qui non rilevanti) riconosciuto in favore della ricorrente un credito di € 2.870,90 relativo al periodo gennaio/ottobre 2021 con conseguente annullamento dell'indebito relativo allo stesso periodo (in precedenza notificato) confermando l'indebito per il successivo periodo fino al febbraio 2022.
Ciò posto devono ritenersi infondate le doglianze di parte ricorrente in ordine alla irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte dall' a titolo di CP_2 pensione di inabilità civile (nella specie rilevanti per il periodo decorrente dal
20.10.2021 al 28.2.2022).
Tenuto conto degli argomenti difensivi della ricorrente, deve darsi conto della giurisprudenza formatasi in tema di indebito assistenziale (quale è quello di specie riguardante pensione di inabilità civile) che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
Vanno sotto tale profilo richiamati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
Con riferimento all'indebito oggetto di causa (scaturito da revisione del requisito sanitario), si evidenzia che alla luce del quadro normativo di riferimento, come interpretato dalla giurisprudenza, si rinviene in materia il principio secondo cui, in caso di accertata insussistenza del requisito sanitario per godere della prestazione assistenziale, i pagamenti dei ratei effettuati successivamente a tale accertamento e prima del formale provvedimento di revoca, costituiscono un indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c. (Cass. 14212/2004, Cass. 6610/2005).
La norma legislativa di riferimento è l'art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998, ai sensi della quale «In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica».
La giurisprudenza ha chiarito che «… specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica» (Cass. 28771/2018).
In virtù della predetta norma, pertanto, dopo l'accertamento dell'insussistenza (o del venir meno) del requisito sanitario, anche qualora non siano stati posti in essere i provvedimenti di sospensione e revoca della provvidenza e continuino i pagamenti dei ratei, questi ultimi configurano un indebito oggettivo ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c..
In termini generali, deve darsi atto che la Suprema Corte ha sempre precisato (fin dalla sentenza n. 1446/2008 ) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
A questo principio ha fatto riferimento anche la giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia di indebito assistenziale allorchè pur affermando - ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 – che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione
- e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). Sulla precipua questione, rilevante nel caso di specie, dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito sanitario, la Corte di Cassazione ha affermato che
“Premesso che il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge- quando si realizzino le condizioni da questa previste-, e che gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione. Ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti
(sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Nè, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo
(ancorché precedente il formale atto di revoca), del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (Cass. 2056/2004, Cass.
6610/2005).
Orbene, alla luce di tale panorama giurisprudenziale è quindi ora possibile esaminare la fattispecie di causa.
Come si evince dalla documentazione in atti, con verbale di revisione del
19.10.2021 la Commissione medica dell' riconosceva la ricorrente (già CP_2
titolare di pensione di inabilità con decorrenza dal 1.6.2020 giusto riconoscimento della inabilità del 100% con verbale del 5.6.2020) invalida civile all' 80% con decorrenza dalla data di revisione;
è documentato e non contestato che tale verbale di revisione è stato notificato alla ricorrente il successivo
20.10.2021 e che esso non sia stato da quest'ultima impugnato (doc. 4-4.1.-4.2 CP_2
Con successivo provvedimento del 12.1.2022 (notificato alla ricorrente il
27.1.2022), l' ha provveduto a comunicare alla ricorrente la riliquidazione CP_2
delle prestazioni tenuto conto dell'indebito relativo agli anni 2021 e 2022 e infine con provvedimento del luglio 2022 l' ha comunicato l'indebito con il CP_1
provvedimento oggetto di causa (doc. 8 doc. 1 parte ricorrente). CP_2
Ciò posto, come già in precedenza osservato, non vi è dubbio che nella specie i ratei di pensione di inabilità siano stati indebitamente corrisposti alla per Pt_1
il periodo decorrente dal 20.10.2021 al 28.2.2022 e ciò in quanto, come si è visto, con verbale del 19.10.2021 era stato escluso, ai fini delle prestazioni per gli invalidi civili, il requisito sanitario utile per beneficiare di tale prestazione assistenziale con pari decorrenza.
Non può nella specie ritenersi né che l'indebito risponda ad un “errore” imputabile all' nè che vi sia stato un “legittimo affidamento” della ricorrente CP_2
nella spettanza della prestazione in quanto il verbale di visita medico collegiale, da cui emergeva la insussistenza del requisito sanitario per fruire della prestazione, è stato tempestivamente notificato a quest'ultima il 20.10.2021 e non impugnato.
Dunque la mancanza del requisito sanitario, accertata con il predetto verbale del
19.10.2021, in uno alla inesistenza di un errore dell' e del conseguente CP_2
affidamento della nella spettanza della prestazione conducono nella Pt_1
specie a ritenere la legittima ripetibilità dei ratei di pensione di inabilità
(indebitamente) erogati dal 20.10.2021 al 28.2.2022 (essendo venuto meno sia il requisito sanitario sia il conseguente requisito reddituale) non incidendo su tale condizione la circostanza che l' non abbia provveduto alla formale revoca CP_1
nel termine di 90 giorni previsto dalla legge (v. Cass. 2056/2004 e Cass.
6610/2005 prima citate) anche perché il successivo provvedimento di riliquidazione risulta comunicato entro un lasso di tempo che non può ritenersi
“incongruo” nè irragionevole (v. Corte Costituzionale sent. 448/2000 e Cass.
29419/2018). Può dunque nella specie trovare legittimamente applicazione la regola della ripetibilità dell'indebito sancita dal citato art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998 non ostandovi, anche alla luce di una lettura costituzionalmente orientata, circostanze che possano far delineare un contrapposto legittimo affidamento della ricorrente.
Per quanto infine concerne l'importo quantificato dall' quale indebito CP_2
relativo all'anno 2020 di cui chiede in questa sede l'Istituto chiede l'accertamento e la declaratoria di ripetibilità -in uno a quello relativo al periodo decorrente dal
20.10.2021 al 28.2.2022-, deve rilevarsi che, in mancanza di una relativa domanda riconvenzionale all'uopo articolata dall'Ente, si tratta di questione esorbitante dal thema decidendum di causa che nella specie è delimitato dalla sola domanda della parte ricorrente relativa all'indebito per il periodo decorrente dal 1.1.2021 al
28.2.2022. Accertata pertanto in questa sede la illegittimità dell'indebito relativo al periodo decorrente dal 1.1.2021 al 19.10.2021 e la ripetibilità dei ratei di pensione di inabilità indebitamente corrisposti alla ricorrente per il periodo decorrente dal 20.10.2021 al 28.2.2021, ogni altra questione di dare-avere tra le parti non può essere vagliata in questa sede in quanto esorbitante dall'oggetto di causa.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti tenuto conto dell'esito della controversia e della circostanza che il provvedimento di ricostituzione delle prestazioni, ricalcante il definitivo assetto della situazione debitoria della ricorrente per come legittimamente accertato anche con la presente pronuncia, risulta notificato alla ricorrente in data 21.10.2022 (doc. 11
doc. 8 parte ricorrente) e quindi in data anteriore al deposito e alla notifica CP_2
del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
1. accerta e dichiara la illegittimità della ripetizione di indebito azionata dall' CP_2
con riferimento ai ratei di pensione di inabilità corrisposti nel periodo decorrente dal 1.1.2021 al 19.10.2021;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Salerno, 7.6.2025
Il Giudice del lavoro dott. ssa Francesca D'Antonio