Art. 2.
Ai fini del trattamento economico, previsto dal decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 385 , e del trattamento di missione, il capo dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico e' assimilato ai funzionari di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, di grado 4°.
Ai fini del trattamento economico, previsto dal decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 385 , e del trattamento di missione, il capo dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, scientifico e didattico e' assimilato ai funzionari di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, di grado 4°.