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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 16/08/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 1067/2024 R.G. promossa da:
Parte_1 Parte_2 Pt_3
[...] Parte_4 Parte_5
rappresentati e difesi dall'Avv. QUAGLIATO VIRGILIO;
RICORRENTE
contro
:
, rappresentata e difesa dall'Avv. CESAROTTI CP_1
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I ricorrenti, tutti dipendenti dell' Parte_6
agiscono per ottenere il riconoscimento dell'indennità sostitutiva
[...]
del servizio mensa per il periodo 2014–2023. Essi svolgono attività infermieristica o socio-sanitaria in turni variabili (mattutini, pomeridiani,
pagina 1 di 6 notturni), spesso superiori a sei ore. L' riconosce il buono pasto solo ai dipendenti che lavorano oltre sette ore e che coprono la fascia oraria 12:30–
14:30, escludendo i turnisti e chi lavora dodici ore continuative. I ricorrenti lamentano la mancata erogazione del buono pasto anche in presenza di turni superiori a sei ore, in violazione dell'art. 8 D.Lgs. 66/2003 e delle disposizioni contrattuali collettive (CCNL Sanità 2001, 2009, 2018, 2022). Invocano a supporto l'art. 29 CCNL Sanità che riconosce il diritto alla mensa in relazione alla “particolare articolazione dell'orario”; l'art. 8 D.Lgs. 66/2003, che impone una pausa obbligatoria per orari superiori a sei ore nonché Cass. civ. n.
5547/secondo cui il diritto al buono pasto è legato alla pausa lavorativa, non necessariamente alla fascia oraria 12:30–14:30.
Concludono il ricorso chiedendo la condanna dell' al pagamento delle seguenti somme:
• : € 4.898,18 Parte_1
• € 4.865,14 Parte_2
• € 4.914,70 Parte_3
• : € 3.646,79 Parte_4
• : € 3.985,45 Parte_5
L' , ritualmente costituita, Parte_6
deduce che il diritto alla mensa è subordinato alla possibilità di fruire di una pausa lavorativa, che non è prevista per il personale turnista. L'art. 27 CCNL
2016/2018 e l'art. 43 CCNL 2022 stabiliscono che solo il personale “non in turno” ha diritto alla pausa di almeno 30 minuti mentre i turnisti, per esigenze di continuità assistenziale, non possono interrompere il servizio per la pausa pasto. Il regolamento interno dell' (determina n. 285/2014 e successive modifiche) è conforme al CCNL e frutto di accordi sindacali e i pareri ARAN
pagina 2 di 6 (2018, 2020, 2022) confermano che il diritto alla pausa e alla mensa non si applica ai turnisti. In via subordinata, eccepisce la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. per i crediti anteriori al 3 febbraio 2020.
***
1. Natura giuridica dei buoni pasto secondo la giurisprudenza della
Cassazione.
Il tema dei cd. “buoni pasto” è stato oggetto di numerose pronunce anche recenti della giurisprudenza che ne ha costantemente ritenuto la natura
“assistenziale” e non retributiva. Si tratta cioè di istituti rientranti nel novero delle misure del cd. “welfare aziendale” ossia di istituti previsti dai contratti collettivi che apportano ai lavoratori delle utilità sul piano dei bisogni individuali e collettivi attinenti al benessere del lavoratore o della sua famiglia.
Con particolare riferimento ai buoni pasto si è ritenuto che essi abbiano lo scopo di consentire al lavoratore la fruizione del pasto quando la giornata lavorativa ha una durata ed un'articolazione tali da rendere necessaria la fruizione di una pausa anche per il pasto.
La giurisprudenza ha avuto modo di esaminare il tema anche con riferimento al personale sanitario, con le sentenze nn. 5547/2021 e 15629/2021, entrambe rese peraltro in relazione a lavoratori turnisti.
Come rilevato da entrambe le parti del presente giudizio, la Corte di
Cassazione, preso atto che la disciplina collettiva collega il diritto alla mensa o al buono pasto sostitutivo “alla particolare articolazione dell'orario” (art. 29, c. 2) e che il tempo di consumazione del pasto si colloca fuori dell'orario di lavoro (art. 29,
c. 3), del CCNL 2001), in difetto di previsioni più specifiche (che ad es. collegassero il diritto a specifiche fasce orarie), ha ritenuto che il diritto in esame spetti al lavoratore al quale è assicurata la fruizione di una pausa pagina 3 di 6 finalizzata al recupero delle energie psicofisiche e alla consumazione del pasto.
“Di qui il rilievo dell'art. 8 del d.lgs. 66/2003 a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabiliti dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tenere conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.” (Cass. 5547/2021).
Come si è già detto, la circostanza che i lavoratore lavorasse su turni non ha impedito alla Corte di riconoscere il diritto avendo anch'essi normalmente diritto ad una pausa giornaliera, se l'orario eccede il limite delle sei ore.
2. Sul rilievo dell'art. 27 del CCNL 2018.
L'aspetto di novità della presente controversia concerne il rilievo da assegnare all'art. 27 del CCNL del 21.05.2018, che detta norme in tema di orario di lavoro. Secondo la resistente, questa disciplina escluderebbe per i turnisti il diritto alla pausa assicurato dall'art. 8, del d.lgs. 66/2003. La deroga sarebbe legittima perchè autorizzata dall'art. 17, della medesima fonte normativa.
L'assenza di pausa escluderebbe così il diritto alla mensa e al buono pasto sostitutivo.
Questa tesi non può essere accolta poiché l'art. 27, del CCNL del 2018, regola la pausa dei lavoratori non turnisti, stabilendo al comma 4, che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto
a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 ( ”, ma non Pt_7
esclude affatto il diritto dei lavoratori in turno alla pausa minima di dieci minuti, assicurata dall'art. 8, del d.lgs. 66/2003. In difetto di una chiara previsione in pagina 4 di 6 senso contrario, il diritto alla pausa minima di dieci minuti va riconosciuto a questi lavoratori, anche perché, in base all'art. 17, comma 4, del dlgs. 66/2003, la deroga può essere ammessa “soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione adeguata.”. La circostanza che il CCNL non preveda misure di protezione specifiche per i turnisti, compensative dell'assenza della pausa minima, conferma che le parti collettive non abbiano inteso derogarvi.
In senso conforme all'orientamento già espresso da questo tribunale (sent. n.
173/2023) si è espressa anche la Corte d'appello di Ancona con la sentenza n.
417/2024. Secondo la corte, “L'art. 4 della direttiva europea 2003/88 disciplina espressamente la nozione di pausa, obbligando gli Stati membri ad assumere le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore, di una pausa le cui modalità e, in particolare, la cui durata e condizioni di concessione sono fissate da contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali o, in loro assenza, dalla legislazione nazionale. Le normative interne ed eurounitarie, pertanto, riconoscono il diritto al servizio mensa (o al buono pasto sostitutivo) per tutti i dipendenti che prestino attività lavorativa per più di sei ore nello stesso giorno, senza che assuma rilievo né la fascia oraria in cui è collocato il turno lavorativo, né la circostanza che si tratti o meno di personale turnista. Eventuali deroghe a tale principio generale sono consentite dalla legge
“soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata” (v. art.17, quarto comma, D.Lgs. n.66/2003).
In definitiva, ciò che rileva è esclusivamente che il turno ecceda quotidianamente il limite delle
pagina 5 di 6 sei ore, dovendo in tal caso essere necessariamente prevista la fruizione da parte del lavoratore di una pausa mensa, tesa a garantire il reintegro delle energie psicofisiche spese nel lavoro, propedeutico a far sì che il dipendente possa poi proseguire nella sua prestazione in condizioni di sostanziale benessere.”.
3. L'eccezione di prescrizione ex art. 2948, n. 4, cc. va accolta limitatamente alle pretese che si fondano sui servizi resi dagli istanti in data anteriore al
03.02.2020, poiché il ricorso contenente la messa in mora della resistente è stato notificato il 03.02.2025.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai valori minimi della tabella (la causa ha assunto ormai un connotato seriale) in complessivi € 2309,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore svolto dal 03.02.2020.
Spese come in parte motiva.
Pesaro 16.08.2025.
Pesaro, 16/08/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 1067/2024 R.G. promossa da:
Parte_1 Parte_2 Pt_3
[...] Parte_4 Parte_5
rappresentati e difesi dall'Avv. QUAGLIATO VIRGILIO;
RICORRENTE
contro
:
, rappresentata e difesa dall'Avv. CESAROTTI CP_1
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I ricorrenti, tutti dipendenti dell' Parte_6
agiscono per ottenere il riconoscimento dell'indennità sostitutiva
[...]
del servizio mensa per il periodo 2014–2023. Essi svolgono attività infermieristica o socio-sanitaria in turni variabili (mattutini, pomeridiani,
pagina 1 di 6 notturni), spesso superiori a sei ore. L' riconosce il buono pasto solo ai dipendenti che lavorano oltre sette ore e che coprono la fascia oraria 12:30–
14:30, escludendo i turnisti e chi lavora dodici ore continuative. I ricorrenti lamentano la mancata erogazione del buono pasto anche in presenza di turni superiori a sei ore, in violazione dell'art. 8 D.Lgs. 66/2003 e delle disposizioni contrattuali collettive (CCNL Sanità 2001, 2009, 2018, 2022). Invocano a supporto l'art. 29 CCNL Sanità che riconosce il diritto alla mensa in relazione alla “particolare articolazione dell'orario”; l'art. 8 D.Lgs. 66/2003, che impone una pausa obbligatoria per orari superiori a sei ore nonché Cass. civ. n.
5547/secondo cui il diritto al buono pasto è legato alla pausa lavorativa, non necessariamente alla fascia oraria 12:30–14:30.
Concludono il ricorso chiedendo la condanna dell' al pagamento delle seguenti somme:
• : € 4.898,18 Parte_1
• € 4.865,14 Parte_2
• € 4.914,70 Parte_3
• : € 3.646,79 Parte_4
• : € 3.985,45 Parte_5
L' , ritualmente costituita, Parte_6
deduce che il diritto alla mensa è subordinato alla possibilità di fruire di una pausa lavorativa, che non è prevista per il personale turnista. L'art. 27 CCNL
2016/2018 e l'art. 43 CCNL 2022 stabiliscono che solo il personale “non in turno” ha diritto alla pausa di almeno 30 minuti mentre i turnisti, per esigenze di continuità assistenziale, non possono interrompere il servizio per la pausa pasto. Il regolamento interno dell' (determina n. 285/2014 e successive modifiche) è conforme al CCNL e frutto di accordi sindacali e i pareri ARAN
pagina 2 di 6 (2018, 2020, 2022) confermano che il diritto alla pausa e alla mensa non si applica ai turnisti. In via subordinata, eccepisce la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. per i crediti anteriori al 3 febbraio 2020.
***
1. Natura giuridica dei buoni pasto secondo la giurisprudenza della
Cassazione.
Il tema dei cd. “buoni pasto” è stato oggetto di numerose pronunce anche recenti della giurisprudenza che ne ha costantemente ritenuto la natura
“assistenziale” e non retributiva. Si tratta cioè di istituti rientranti nel novero delle misure del cd. “welfare aziendale” ossia di istituti previsti dai contratti collettivi che apportano ai lavoratori delle utilità sul piano dei bisogni individuali e collettivi attinenti al benessere del lavoratore o della sua famiglia.
Con particolare riferimento ai buoni pasto si è ritenuto che essi abbiano lo scopo di consentire al lavoratore la fruizione del pasto quando la giornata lavorativa ha una durata ed un'articolazione tali da rendere necessaria la fruizione di una pausa anche per il pasto.
La giurisprudenza ha avuto modo di esaminare il tema anche con riferimento al personale sanitario, con le sentenze nn. 5547/2021 e 15629/2021, entrambe rese peraltro in relazione a lavoratori turnisti.
Come rilevato da entrambe le parti del presente giudizio, la Corte di
Cassazione, preso atto che la disciplina collettiva collega il diritto alla mensa o al buono pasto sostitutivo “alla particolare articolazione dell'orario” (art. 29, c. 2) e che il tempo di consumazione del pasto si colloca fuori dell'orario di lavoro (art. 29,
c. 3), del CCNL 2001), in difetto di previsioni più specifiche (che ad es. collegassero il diritto a specifiche fasce orarie), ha ritenuto che il diritto in esame spetti al lavoratore al quale è assicurata la fruizione di una pausa pagina 3 di 6 finalizzata al recupero delle energie psicofisiche e alla consumazione del pasto.
“Di qui il rilievo dell'art. 8 del d.lgs. 66/2003 a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabiliti dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tenere conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.” (Cass. 5547/2021).
Come si è già detto, la circostanza che i lavoratore lavorasse su turni non ha impedito alla Corte di riconoscere il diritto avendo anch'essi normalmente diritto ad una pausa giornaliera, se l'orario eccede il limite delle sei ore.
2. Sul rilievo dell'art. 27 del CCNL 2018.
L'aspetto di novità della presente controversia concerne il rilievo da assegnare all'art. 27 del CCNL del 21.05.2018, che detta norme in tema di orario di lavoro. Secondo la resistente, questa disciplina escluderebbe per i turnisti il diritto alla pausa assicurato dall'art. 8, del d.lgs. 66/2003. La deroga sarebbe legittima perchè autorizzata dall'art. 17, della medesima fonte normativa.
L'assenza di pausa escluderebbe così il diritto alla mensa e al buono pasto sostitutivo.
Questa tesi non può essere accolta poiché l'art. 27, del CCNL del 2018, regola la pausa dei lavoratori non turnisti, stabilendo al comma 4, che “Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto
a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 ( ”, ma non Pt_7
esclude affatto il diritto dei lavoratori in turno alla pausa minima di dieci minuti, assicurata dall'art. 8, del d.lgs. 66/2003. In difetto di una chiara previsione in pagina 4 di 6 senso contrario, il diritto alla pausa minima di dieci minuti va riconosciuto a questi lavoratori, anche perché, in base all'art. 17, comma 4, del dlgs. 66/2003, la deroga può essere ammessa “soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione adeguata.”. La circostanza che il CCNL non preveda misure di protezione specifiche per i turnisti, compensative dell'assenza della pausa minima, conferma che le parti collettive non abbiano inteso derogarvi.
In senso conforme all'orientamento già espresso da questo tribunale (sent. n.
173/2023) si è espressa anche la Corte d'appello di Ancona con la sentenza n.
417/2024. Secondo la corte, “L'art. 4 della direttiva europea 2003/88 disciplina espressamente la nozione di pausa, obbligando gli Stati membri ad assumere le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici, qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore, di una pausa le cui modalità e, in particolare, la cui durata e condizioni di concessione sono fissate da contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali o, in loro assenza, dalla legislazione nazionale. Le normative interne ed eurounitarie, pertanto, riconoscono il diritto al servizio mensa (o al buono pasto sostitutivo) per tutti i dipendenti che prestino attività lavorativa per più di sei ore nello stesso giorno, senza che assuma rilievo né la fascia oraria in cui è collocato il turno lavorativo, né la circostanza che si tratti o meno di personale turnista. Eventuali deroghe a tale principio generale sono consentite dalla legge
“soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata” (v. art.17, quarto comma, D.Lgs. n.66/2003).
In definitiva, ciò che rileva è esclusivamente che il turno ecceda quotidianamente il limite delle
pagina 5 di 6 sei ore, dovendo in tal caso essere necessariamente prevista la fruizione da parte del lavoratore di una pausa mensa, tesa a garantire il reintegro delle energie psicofisiche spese nel lavoro, propedeutico a far sì che il dipendente possa poi proseguire nella sua prestazione in condizioni di sostanziale benessere.”.
3. L'eccezione di prescrizione ex art. 2948, n. 4, cc. va accolta limitatamente alle pretese che si fondano sui servizi resi dagli istanti in data anteriore al
03.02.2020, poiché il ricorso contenente la messa in mora della resistente è stato notificato il 03.02.2025.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai valori minimi della tabella (la causa ha assunto ormai un connotato seriale) in complessivi € 2309,00 per compenso al difensore e spese forfettarie, oltre iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore svolto dal 03.02.2020.
Spese come in parte motiva.
Pesaro 16.08.2025.
Pesaro, 16/08/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
pagina 6 di 6