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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 29/07/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, in esito all'udienza del 9/7/2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 767/2024 del Ruolo
Generale Affari Civili, promosso da
( .I. , Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), in proprio e in qualità di legale C.F._2 rappresentante pro tempore di Parte_3
(C.F./P.I. ), rappresentati e difesi dall'avv. P.IVA_2
Alessio Orsini, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Carmine Di Risio sito a Vasto alla via Gian Battista
Vico n. 5;
opponenti
contro
(C.F./P.I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniele Caneva e Christian Busca, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito a Milano alla via
Meravigli n. 14;
(C.F./P.I. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, e per essa Controparte_3
[...
[...] (C.F./P.I. ), in persona del legale
[...] P.IVA_5 rappresentante pro tempore, rappresentata da
[...]
(C.F./P.I. , in persona del Controparte_4 P.IVA_6 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Lazzaro, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Pescara al largo F. delli Castelli
n. 10;
opposte
e nei confronti di
Controparte_5
(C.F./P.I. ), in qualità di procuratrice speciale P.IVA_7
e mandataria di (C.F./P.I. Parte_4
); P.IVA_8
(C.F./P.I. Controparte_6
); P.IVA_9
(C.F./P.I. ; Controparte_7 P.IVA_10
convenute contumaci
OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ex art. 615, comma II, c.p.c., gli odierni opponenti, debitori esecutati nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. R.G. Es.Imm. 76/2016, ricevuta comunicazione in data 7/2/2024 da Controparte_1 con cui la stessa li informava che il credito azionato in via esecutiva da BNL s.p.a. era stato oggetto di cessione in favore di un fondo d'investimento denominato Keystone dalla medesima gestito, si sono opposti all'esecuzione, chiedendone la sospensione, al fine di accertare se la creditrice procedente
BNL s.p.a. fosse titolare del credito ovvero se lo stesso fosse stato ceduto al fondo d'investimento, lamentando: a)
2 l'incertezza in ordine alla titolarità del diritto in capo alla creditrice procedente BNL s.p.a.; b) l'incertezza in ordine alla titolarità del diritto in capo alla intervenuta c) la mancata verifica dell'iscrizione di Controparte_2 società consortile per azioni Controparte_5
(mandataria e procuratrice speciale di BNL s.p.a.) nell'apposito albo previsto ex art. 106 T.U.B.
Con provvedimento del 18/2/2024, il Giudice dell'esecuzione ha sospeso la procedura esecutiva al fine di “accertare se la società Business Partner Italia SpA sia iscritta nell'albo ex art 106 TUB”, rinviando per la conferma, revoca o modifica dell'ordinanza all'udienza del 10/5/2024.
Con comparsa depositata il 7/5/2024 si è costituita nella procedura esecutiva quale gestrice del Controparte_1 fondo denominato Keystone e asserita cessionaria del credito da parte di BNL s.p.a. All'udienza del 10/5/2024, gli opponenti hanno contestato la mancanza di prova della titolarità del diritto in capo all'intervenuta, così come la mancata iscrizione alla lista di cui all'art. 106 T.U.B.
Con ordinanza del 6/8/2024 il Giudice dell'esecuzione, ritenuta l'infondatezza – all'atto della proposizione del ricorso - del motivo di opposizione relativo alla mancata prova della titolarità attiva in capo alla creditrice BNL s.p.a., nonché degli ulteriori motivi di opposizione, ha revocato la già disposta sospensione della procedura esecutiva e fissato il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
in proprio e in qualità di legale
[...] Parte_2 rappresentante pro tempore di , hanno Parte_3 introdotto il presente giudizio di merito, convenendo in giudizio tutte le convenute in epigrafe indicate per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «Voglia l'On. Tribunale
3 adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti: In via cautelare: SOSPENDERE LA PROCEDURA ESECUTIVA ai sensi degli artt. 615 co. 2, art. 617 e art. 624 c.p.c. in ragione dei gravi motivi rappresentati e documentati;
DICHIARARE l'illegittimità, la nullità o comunque
l'inefficacia e disporre la revoca della suddetta ordinanza del 20.01.2024 e SOSPENDERE la procedura esecutiva n. 76/2016 inaudita altera parte o in subordine previa fissazione
d'udienza, per tutti i motivi di cui al presente atto. Nel merito: ACCERTARE E DICHIARARE la mancata iscrizione della nella Controparte_5 lista ex art. 106 del TUB e quindi la nullità dell'intera procedura esecutiva, con conseguente declaratoria di estinzione. ACCERTARE E DICHIARARE in caso di accoglimento del primo motivo, l'impossibilità per i creditori intervenuti di poter dare impulso alla procedura esecutiva immobiliare, in quanto viziata ab origine, giusto insegnamento di cui a
Cassazione a SU n. 61 del 07.01.2014. ACCERTARE E DICHIARARE la carenza di titolarità del diritto in capo alla CP_1
quale gestore del fondo Keystone di poter dare impulso
[...] alla procedura esecutiva. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Salvezze illimitate”.
A sostegno della domanda, gli opponenti hanno nuovamente affermato la mancanza di prova della titolarità del diritto in capo a , così come la sua mancata iscrizione Controparte_1 alla lista di cui all'art. 106 T.U.B.
Si è costituita in giudizio per contestare Controparte_1 le avverse deduzioni ed eccezioni e chiederne il rigetto, così concludendo: “Voglia l'On.le GE del Tribunale di Vasto adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettata, - in via preliminare: dichiarare inammissibile l'istanza di sospensione della procedura esecutiva avanzata dagli opponenti
[...]
, e per Parte_1 Parte_2 Parte_3
4 le ragioni esposte e, in ogni caso, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione immobiliare in quanto
l'opposizione proposta appare totalmente infondata in fatto e diritto per le ragioni esposte in narrativa;
- nel merito: rigettare l'opposizione proposta da , Parte_1 [...]
e in quanto totalmente Parte_2 Parte_3 infondata in fatto e diritto. - in ogni caso: con vittoria di spese di lite, tenendo conto ai fini della liquidazione dei compensi ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dai
d.m. n. 37 del 2018 e n. 147 del 2022, anche della maggiorazione del 30% dovuta ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
, rappresentante processuale di Controparte_4
, mandataria di , Controparte_3 CP_2 CP_2 si è costituita in giudizio, dando atto della pendenza di altro giudizio di merito (R.G. 757/2022) avente ad oggetto l'accertamento della titolarità del credito azionato da
[...]
così concludendo: “Voglia il Tribunale di Vasto, CP_2 senza concedere la sospensione ex adverso invocata, dichiarare la nullità della citazione nei rapporti tra e Parte_1 [...]
o, comunque, rigettare la nuova1 iniziativa giudiziale CP_2 di parte debitrice, così confermando che è piena CP_2
e legittima titolare del credito ipotecario cedutole da CP_8 per il quale agisce in sede esecutiva (esecuzione 76/2016 del
Tribunale di Vasto) ed in tale veste ha diritto di proseguire
l'esecuzione nella quale è utilmente e ritualmente intervenuta. Il tutto con condanna della parte attrice
[...]
alla refusione delle competenze di questa fase del Parte_1 processo”.
Controparte_5 [...]
e Controparte_6 [...]
, pur ritualmente citate in giudizio, non Controparte_7 si sono costituite, sicché ne è stata dichiarata la contumacia con decreto ex art. 171-bis c.p.c.
5 ***
1. Pregiudizialmente, occorre rilevare come, in ordine all'accertamento della titolarità del credito in capo all'intervenuta tanto la parte opponente CP_2 CP_2 quanto l'opposta (che agisce Controparte_4 quale mandataria di abbiano dato conto della CP_2 CP_2 pendenza di altro giudizio iscritto al n. R.G. 757/2022, originato da precedente opposizione all'esecuzione. Inoltre, gli opponenti hanno precisato – in sede di memorie integrative ex art. 171-ter n. 1) c.p.c. – di non aver spiegato alcuna domanda nei confronti di nel presente giudizio, Controparte_2 avendola citata solo ai fini dell'integrità del contraddittorio, come in effetti agevolmente desumibile dalla lettura della citazione e delle conclusioni ivi formulate.
2. Nel merito, l'opposizione all'esecuzione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
3. Invero, se da un lato sono infondati i motivi di opposizione con cui si contesta la mancata iscrizione di
[...]
e di Controparte_5 Controparte_1 all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. – per le ragioni illustrate in Cass, Sez. 3, Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024 (“Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto
l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso
6 piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”), si ritiene, al contrario, fondato il motivo di opposizione afferente alla mancata prova della titolarità del credito in capo a Controparte_1
4. Innanzitutto, giova precisare che la questione posta dagli opponenti è stata correttamente indicata quale difetto di titolarità sostanziale del credito in capo a Controparte_1
È pacifico, infatti, nel caso concreto, che la censura mossa da parte opponente mira a contestare la titolarità del credito, cioè il fatto che sia effettivamente Controparte_1 succeduta nella posizione dell'originaria creditrice (BNL
s.p.a.) per effetto di una valida cessione dei crediti. Quindi, parte opponente ha sostanzialmente sollevato una questione preliminare di merito, onerando così la società di fornire la prova della titolarità dal lato attivo del rapporto obbligatorio.
A tal proposito, costituisce principio generale, ed è quindi applicabile anche all'operazione di cartolarizzazione, che un negozio di cessione, per essere opponibile, deve contenere gli elementi minimi necessari alla cognizione del debitore circa la modificazione dal lato attivo dell'obbligazione da lui contratta;
a questo fine, tali elementi possono ricavarsi dal solo contratto di cessione, non essendo, tuttavia, necessaria o rilevante la sua accettazione. Pertanto, la pubblicazione nella G.U. dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è
l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (Cass. civ., sez. III,
13.09.2018, n. 22268). Ne deriva che la sola allegazione della copia dalla pubblicazione nella G.U. non è sufficiente a provare l'avvenuta cessione di quello specifico credito (Cass. civ., 31/01/2019, n. 2780).
Peraltro, se è vero che “La parte che agisca affermandosi
7 successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del
05/11/2020) è, del pari, vero che “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art.
58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. Civ., Sez. 3, 13/06/2019, n. 15884; Cass.
Civ., Sez. 5, n. 31118/2017; Cass. Civ., Sez. III, n.
15884/2019; Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 31188 del
29/12/2017).
Quindi, ai fini della dimostrazione della titolarità del rapporto, la prova primaria è costituita dal contratto di cessione, da cui si possa ricavare che lo specifico credito azionato è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.
Ad essa può, in subordine, sopperirsi con la dimostrazione che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione pubblicato in G.U.
Sul punto, si è pronunciata anche la giurisprudenza di merito: alcuni giudici sostengono che la prova dell'avvenuta cessione possa essere fornita solo con la produzione del contratto di cessione o, in alternativa, con una dichiarazione scritta e
8 dettagliata firmata dalla cedente, nella quale si dia atto della cartolarizzazione di quella specifica posizione debitoria;
altri giudicanti, per converso, facendo leva sulla lettera dell'art. 4 l. n. 130/1999, che richiama l'art. 58
TUB, ritengono sufficiente la produzione in giudizio dell'estratto della Gazzetta Ufficiale.
In definitiva, è rimesso all'apprezzamento del singolo giudice valutare, caso per caso, quali siano gli elementi in grado di fondare il proprio convincimento in merito alla titolarità del credito in capo alla società veicolo cessionaria.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che Controparte_1 non abbia fornito adeguata prova della titolarità del credito azionato esecutivamente.
Invero, a fronte dell'eccezione di difetto di titolarità del credito sollevata dalla parte opponente, si Controparte_1
è limitata a produrre in giudizio:
a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle due cessioni intervenute nel dicembre 2023 (doc. 2), senza, tuttavia, provare (e neppure, in realtà, allegare) che il credito di cui pretende essere riconosciuta titolare soddisfa tutti i criteri di inclusione elencati nell'avviso di cessione, peraltro costituenti mere “informazioni orientative sulla tipologia di rapporti”;
b) un documento pdf (doc. 3) contenente riproduzione per immagine della stampa di messaggio del 20/12/2023 indicante quale mittente l'indirizzo di posta elettronica certificata e destinatario l'indirizzo di posta Email_1 elettronica certificata , Email_2 conseguendone che la mancata produzione della medesima nota email in formato digitale (ovvero eml) impedisce la verifica del reale contenuto della stessa e dei relativi allegati;
c) un documento pdf (doc. 4) recante scansione per immagine della proposta del contratto di cessione – quasi totalmente illeggibile per via degli omissis – sottoscritta digitalmente da per BNL s.p.a. (almeno Controparte_9
9 apparentemente, ma in modo non verificabile, atteso che non è stato prodotto il pdf nativo ma una mera scansione per immagine), cui è stata congiunta altra scansione per immagine recante l'intestazione “allegato A” ove risulta leggibile il solo nominativo del debitore ( , Parte_3
l'n.d.g., il tipo di rapporto, l'ID del rapporto, la quota capitale e gli interessi maturati.
Ebbene, detta produzione si rivela inidonea ad assumere piena efficacia probatoria in considerazione della specifica contestazione di parte opponente circa la sua conformità all'originale “Allegato A” citato nel contratto di cessione
(di cui pure gli opponenti contestano la conformità all'originale): eccezione che si rivela meritevole di accoglimento a fronte del fatto che tale documento consta di una scansione per immagine che, per quanto congiunta alla scansione per immagine della proposta di cessione, risulta priva di qualsiasi riferibilità – in assenza di idonea certificazione di conformità all'originale – ai crediti elencati nel contratto di cessione;
parimenti – e quand'anche si volesse ipotizzare la formazione non cartacea/analogica del detto elenco - non sussiste alcuna evidenza documentale della conformità della tabella, riprodotta solo parzialmente nel doc. 3, all'“Allegato A” ove, per l'appunto, redatta in forma informatica non modificabile.
Alla luce delle superiori considerazioni, va dichiarato il difetto di titolarità del credito azionato in capo a
[...]
CP_1
5. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta e sono liquidate, come in dispositivo, sulla base del D.M.
55/2014, scaglione corrispondente al valore del credito azionato (art. 17 c.p.c.), parametri medi vigenti a far data dal 23/10/2022 per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per le fasi di trattazione/istruttoria e decisionale in ragione del fatto che non è stata svolta attività istruttoria e la
10 causa è stata trattenuta in decisione all'esito della prima udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 767/2024, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara il difetto di titolarità del credito azionato in capo a Controparte_1
2) condanna al pagamento, in favore degli Controparte_1 opponenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in
€ 545,00 per anticipazioni ed € 14.170,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Vasto, 29/7/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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