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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/12/2025, n. 2771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2771 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2196 /2025 R.G.TRIB.
AM EG / Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di: Daniele Bianchi Presidente
RA CR IU relatrice
Enzo Bucarelli IU riunito nella Camera di consiglio del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2196/ 2025 avente ad oggetto: l'impugnativa ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento Cat.A11/2024/Immig./III^Sez./Prot.57 del 18.07.2024 (notificato il 06.03.2025), con il quale il Questore di Savona ha rigettato l'istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere un Permesso di Soggiorno per protezione speciale presentata in data 19.07.2022 proposto da nato in [...] il [...], C.F. CUI Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. SONIA FALLICO, che lo Pt_2 rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento emesso dal Questore di Savona in data 18.07.2024, notificato in data 06.03.2025, di rigetto dell'istanza, formalizzata in Questura in data 19.07.2022, volta al rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”. Il Questore ha rigettato l'istanza dando atto che la Commissione Territoriale, con il provvedimento del 18.11.2022, avesse espresso parere non favorevole, ritenuto obbligatorio e vincolante, e che dalla documentazione prodotta dal richiedente e dall'istruttoria espletata anche d'ufficio non fossero emersi elementi valutabili ai sensi dell'art. 5 c. 5 D.lgs 286/98 ulteriori rispetto a quelli già presi in considerazione dalla
1 Commissione, né altre situazioni di inespellibilità eventualmente rilevanti ai sensi dell'art 19 c.
1.2 D.lgs 286/98. Nel provvedimento viene dato avviso al richiedente della sua contestuale espulsione dal TN. Contestualmente alla notifica del provvedimento è stato quindi notificato anche il decreto di espulsione nonché ulteriore provvedimento del Questore di Savona in cui, rilevata l'impossibilità di eseguire con immediatezza il decreto di espulsione con l'accompagnamento alla frontiera, è stato disposto il trattenimento del richiedente presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Potenza-Palazzo San Gervasio, per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti all'accompagnamento alla frontiera. La Commissione Territoriale, con provvedimento del 18.11.2022 (non prodotto in atti) ha espresso parere negativo così motivando: “VISTA la richiesta presentata da nato in [...] il [...], cittadino Parte_1 nigeriano;
VISTA la ric lla Questura di Savona in data 26.09.2022 volta ad acquisire il parere della Commissione Territoriale ai fini dell'eventuale rilascio di un permesso per protezione speciale (…..) ATTESO che il richiedente si era già visto respingere una precedente domanda di protezione internazionale;
ATTESO che la domanda reiterata successivamente formalizzata dal richiedente si trova tutt'ora pendente in sede di ricorso giurisdizionale a seguito della decisione di inammissibilità della Commissione Territoriale;
ATTESO che in difetto della relativa documentazione non è stato possibile comprovare alcuno degli elementi riportati nell'istanza scritta trasmessa dal legale del richiedente, relativi ai legami di parentela che l'interessato avrebbe sul territorio nazionale, né potendosene comunque valutare la pertinenza e rilevanza nell'ambito del procedimento de quo, RITENUTO pertanto che la situazione personale del richiedente non integri i presupposti di cui all'art. 19 c 1.1. D.lgs 286/98, non emergendo dalla documentazione prodotta l'esistenza di necessità di protezione”. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto: che il ricorrente, giunto in Italia nel 2016, nel luglio 2022 ha presentato istanza di permesso per protezione speciale nanti la Questura di Savona;
che lo stesso risiede in Savona Via Nino Oxilia 12/8, ove ha sede altresì la propria ditta individuale di artigiano;
che il ricorrente lavora in proprio come artigiano e che, attualmente, ha in corso una commessa lavorativa a Bergeggi (SV) per la società Criemar srl;
che, nonostante richieste sullo stato della domanda non aveva ricevuto alcun riscontro da parte della fino a quando, il 06.03.2025, in occasione di un controllo da CP_2 parte della poli tato trattenuto presso la Questura di Savona ove gli era stato notificato il rigetto della domanda del permesso di soggiorno per protezione speciale;
che, trasferito e trattenuto presso il CPR di Palazzo San Gervasio, a Potenza, il ricorrente non ha potuto incontrare il proprio difensore dopo la notifica del rigetto della domanda di protezione speciale. In diritto ha censurato il provvedimento impugnato, ritenuto ingiusto e generico, rilevando come, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione Territoriale, il richiedente avesse allegato documentazione a sostegno della propria istanza. Ha quindi insistito per la sospensione del provvedimento impugnato ed ha concluso nei seguenti termini:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, alla luce del grave pregiudizio consistente
2 nell'attuale trattenimento presso il CPR di Potenza, previa concessione della sospensiva del rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale Ca ./III^ Sez./Prot.57 notificato il 06.03.2025, annullare e revocare il NumeroDiPat_1 suddetto provvedimento ovvero ogni atto correlato e/o conseguente, ordinando alla Questura competente di rilasciare il permesso di soggiorno per protezione speciale al ricorrente con la formula meglio vista e ritenuta. Vinte le spese del presente giudizio” Con il ricorso è stata depositata la seguente documentazione:
- Provvedimento impugnato unitamente all'ordine di espulsione ed all'ordine di trattenimento presso CPR San Gervasio – Potenza;
- Permesso di soggiorno provvisorio per rinnovo, rilasciato il 19.07.2022;
- Pec inviata dall'avv. Fallico alla Questura di Savona, in data 06.03.2025, con richiesta di indicare la motivazione del trattenimento del ricorrente presso la Questura a seguito di un controllo su strada;
- Pec inviate da Avv. Fallico alla Questura di Savona, in data 7.3.2025, contenente istanza di accesso agli atti (istanza sottoscritta dal richiedente il 03.03.2025);
- Pec inviata alla Questura di Potenza ed al CPR di San Gervasio, in data 7.3.2025, per chiedere informazioni sull'ubicazione del ricorrente e copia del provvedimento del Questore di Savona in quanto mai notificato al ricorrente;
- Pec di risposta da parte del CPR di San Gervasio, ricevuta dal difensore in data 08.03.2025, contente il provvedimento della Questura di Savona ad oggi impugnato;
- richieste inviate via PEC dall'Avv. Fallico alla Questura di Savona per avere notizie in ordine allo stato della pratica di rilascio di pds per protezione speciale (del 21.04.2023, del 11.11.2023, del 08.01.2024, del 05.03.2024, dell'11.03.2024 e del 05.06.2024);
- Fotografia di biglietto scritto a penna, senza data e senza nome con scritto:
“torna nel mese di giugno 2023”;
- Report a cura di ASGI sul CPR di San Gervasio aggiornato al mese di maggio 2022;
- Visura Camera Commercio da cui il ricorrente risulta titolare dell'impresa individuale di attività non specializzate in lavori edili, con inizio attività dal 01.09.2022 e sede in Savona Via Nino Oxilia 12/8, e certificato di attribuzione di partita Iva;
- Fattura emessa dal richiedente nei confronti della società Criemar srl in data 5.12.2024 per importo pari ad € 700 per lavori edili in appartamento sito in Via Verdi 21/4; Con memorie successive è stata depositata la seguente ulteriore documentazione:
- Affidavit tradotto della madre datato 2022 in cui riferisce che il ricorrente era un membro del Niger Delta Militant e che dal 2015 è ricercato dalla polizia per aver commesso un crimine, motivo per cui ha abbandonato il gruppo, e che la polizia ha promesso di sparagli a vista;
- Dichiarazione in inglese del Sig. zio del richiedente, unitamente a Persona_1 valido permesso per lavoro, in cui afferma essere una brava persona e che vivono insieme a Savona;
- Situazione contabile dell'impresa individuale del ricorrente dal 1.1.2024 al 31.12.2024, con indicati € 9.700,00 di ricavi ed € 8.342,00 di utile fiscale;
3 - Estratto conto aggiornato al 10.06.2025 da cui risulta aver ottenuto redditi CP_3 pari ad € 1.353,59 nel corso del 2022 per lavoro nell'impresa individuale
[...] ed € 9.226,00 per lavoro prestato dal 03.06.2024 al 11.10.2024 presso Pt_1
Edilaccinelli snc;
- Modello Persone Fisiche 2024 relativo al 2023 da cui emerge un reddito netto pari ad € 17.162,00;
- N. 5 fatture emesse dalla ditta del ricorrente nel corso del 2024 (per un totale di
€ 11.232,00) oltre ad una fattura emessa nel giugno 2025 (pari ad € 2.100,00), relative a lavorazioni edili;
- N. 4 ricevute di pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate nel 2025, tutte di importo pari ad € 100;
- Dichiarazione di ospitalità rilasciata da un connazionale in Savona, Via Nino Oxilia 12/8, datata 23.01.2023 e vidimata. Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova CP_1 rappresentando come, dalla consultazione delle banche dati, risulti che il ricorrente, dopo aver fatto ingresso in Italia in data 28.08.2016, abbia formalizzato una prima istanza di protezione internazionale, rigettata dalla CT in data 16.08.2018 e dal Tribunale nel 2019 a seguito di impugnativa, e, ancora, una domanda reiterata in data 7.6.2021, dichiarata inammissibile dalla CT ed anche dal Tribunale, il 19.04.2022. Ha inoltre rilevato che il cittadino straniero, in data 20.12.2021, veniva raggiunto da un primo provvedimento di espulsione del Prefetto e contestuale ordine di allontanamento del Questore, che tuttavia non veniva ottemperato, e da una seconda espulsione, all'esito del rigetto della domanda di protezione speciale, con conseguente trattenimento presso il CPR di Potenza. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso non risultando documentato alcun effettivo radicamento del richiedente sul territorio nazionale. Dal certificato del casellario giudiziale, aggiornato a marzo 2025, nulla risulta. La trattazione ed istruttoria del procedimento Nella fase sommaria la IU, con decreto del 10.03.2025, rilevata la competenza e la tempestività della domanda, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, sospensione confermata successivamente all'audizione del richiedente, all'udienza del 10.07.2025. Durante l'audizione tenutasi davanti alla GI, il ricorrente, che ha sostenuto l'esame prevalentemente in italiano, avvalendosi dell'interprete presente solamente per le domande più complesse, ha raccontato di essere giunto in Italia nel 2016; di avere una famiglia di origine composta unicamente dalla madre, rimasta in Nigeria;
di avere studiato per otto anni e di aver lavorato come agricoltore nel proprio Paese;
di avere lasciato la Nigeria poiché il proprio terreno era stato distrutto da una fuoriuscita di petrolio ed anche a causa degli scontri dovuti all'espropriazione dei terreni da parte dello Stato per la costruzione degli oleodotti. Riguardo al suo percorso in Italia, ha spiegato di aver avuto un regolare permesso di soggiorno fino al 2022; di aver goduto del circuito dell'accoglienza per un breve periodo, essendogli state revocate le misure di accoglienza a seguito di disordini causati da altri ospiti connazionali;
di aver poi vissuto per un periodo in strada, fino a quando non aveva trovato lavoro ed era riuscito a pagare l'affitto per un appartamento a Savona. Ha poi dichiarato di aver frequentato corsi di lingua solo nel periodo in cui era ospite del CAS e di non avere pertanto alcun attestato;
di avere sempre lavorato nel settore dell'edilizia, inizialmente senza regolare contratto e, dal 2022, in regola;
di avere aperto
4 la propria ditta edile nel 2022, con sede a Savona, e di essere ancora oggi titolare della stessa;
di occuparsi di lavorazioni edili in generale come rasature, pitturazioni, piastrellature, posa di controsoffitti e costruzione di muretti a secco;
di guadagnare circa 1.500,00 € mensili e di lavorare principalmente per un imprenditore albanese, Logu Qazim, nei cui confronti ha emesso il maggior numero di fatture. Relativamente alla propria sistemazione alloggiativa, ha riferito di vivere a Savona con un amico connazionale, , al quale corrisponde € 200 mensili per l'affitto della CP_4 stanza e di vivere in que partamento, in Via Oxilia, da due anni. Ha poi riferito di avere uno zio, , che vive a Savona dal 2016, titolare di regolare permesso di Per_2 soggiorno e di trascorrere il proprio tempo libero con gli amici, sia connazionali, che albanesi e italiani, con i quali va al mare ed a cena fuori. Alla successiva udienza del 11.12.2025, fissata per discussione orale, sostituita dal deposito di memorie di discussione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c così come richiesto da parte ricorrente, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso ed il
, dopo aver ripercorso la vicenda personale dell'istante ed evidenziato come al CP_1 momento della domanda non sussistesse alcuna situazione legittimante il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ha insistito per il rigetto. Tutto ciò premesso OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va premesso che nel caso in esame (relativo a domanda di protezione speciale avanzata in data 19.07.2022) non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto;
ciò per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente” (ovvero fino al 11.3.2023). Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), aveva modificato la disciplina delle protezioni
“complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
5 l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del ,diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art.
6 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Protezione accordabile Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del percorso di integrazione sociale, culturale e lavorativo svolto dall'istante, nonché dell'ampio lasso di tempo trascorso in Italia, con correlativa attenuazione dei legami con il Paese di origine, dal quale manca da oltre dieci anni. Il ricorrente, giunto in Italia nel 2016, ha potuto beneficiare solo per pochi mesi del supporto dell'accoglienza, ritrovandosi praticamente fin da subito a dover provvedere in autonomia al proprio sostentamento. Tale situazione ha determinato un evidente rallentamento nel percorso di integrazione di il quale, oltre a non essere riuscito Pt_1
a completare i corsi di alfabetizzazione e a seguire corsi di formazione, si è visto rigettare la propria domanda di protezione internazionale per ben due volte. Dopo un periodo in cui lo stesso ha svolto unicamente lavori non in regola, dal 2022 ha finalmente intrapreso un valido e fruttuoso percorso di integrazione, dando prova di saper sfruttare le competenze fino ad allora acquisite nel campo edile. Dopo aver aperto una propria ditta, operante nel campo dell'edilizia, lo stesso ha iniziato a svolgere diversi lavori sia per privati sia in favore di una impresa che ha costituito per lo stesso un committente fisso nel tempo. Come risulta dalla documentazione in atti, e come confermato dal richiedente in sede di audizione nanti alla lo stesso ha aperto la propria attività nel settembre 2022 e, da Pt_3 allora, ha maturato redditi che si possono ritenersi sufficienti a garantirgli un'autonomia economica, considerato, tra le altre cose, che ha un esborso di soli 200 € mensili Pt_1 per usufruire dell'appartamento in cui vive insieme ad altre due persone. Per quanto attiene ai redditi percepiti, gli stessi si sono stabilizzati nel corso degli anni e se nel 2022 l'istante ha percepito un reddito pari ad € 1.353,59, dal 2023 i suoi redditi si sono attestati intorno ai 15.000,00 euro;
infine, nel 2025, a fronte del deposito di due fatture, corrispondenti ad un importo pari ad € 1.532,00 ed € 2.100,00, è stato lo stesso richiedente a dichiarare, in sede di audizione, di percepire guadagni mensili pari a circa 1.500,00 euro.
7 nel lungo periodo di permanenza sul TN, risulta avere inoltre coltivato Pt_1 importanti rapporti amicali, grazie ai quali può godere di un costante supporto morale. Infine, pur non essendo presente agli atti alcun attestato di lingua italiana e pur avendo lo stesso ricorrente dichiarato di aver frequentato la scuola di italiano solo per un breve periodo, in sede di audizione nanti la GI, ha dato prova di comprendere ed Pt_1 essere in grado di esprimersi nella lingua italiana, seppur con ancora qualche difficoltà, tanto da avvalersi dell'interprete unicamente per le domande più complesse. L'inserimento così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione tenacemente perseguito, nonostante le evidenti difficoltà riscontrate, che trova solo il culmine nella posizione lavorativa conseguita, la quale, deve ritenersi, si accompagna ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché facenti parte della quotidianità. Il patrimonio della personalità del ricorrente può, cioè, dirsi già arricchito dalle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendolo portatore di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine. Se è pur vero che il richiedente ha ancora nel suo Paese la propria madre, deve rilevarsi come lo stesso manchi dalla Nigeria da oltre dieci anni e come, una volta giunto in Italia, si sia impegnato per portare avanti un proprio ed autonomo progetto di vita, circondandosi di amicizie che gli hanno garantito e ancora oggi gli garantiscono un fondamentale supporto. L'arrivo in Italia gli ha permesso di iniziare un nuovo percorso di vita che un eventuale rimpatrio interromperebbe in maniera irrimediabile. Il ricorrente, allorquando si è trovato in possesso di regolare permesso di soggiorno, ha mostrato la capacità di impegnarsi tenacemente per una propria integrazione, rendendosi autonomo sia sotto il profilo alloggiativo che occupazionale e dando prova di sapersi orientare all'interno della burocrazia necessaria per avviare una propria autonoma attività. Comparando le situazioni, relative alla realtà di rimpatrio, con quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU. Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, applicabile al presente giudizio ratione temporis, non è necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale
8 paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/3/2023). Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale né carichi pendenti), dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Ai sensi degli artt.32/3°comma d.lgs 25/2008 e 19, comma 1.2, primo periodo, TUI, ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1. terzo e quarto periodo, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale. Da ultimo va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7, comma 2 e 3, D.L. 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà convertibile in permesso per motivi di lavoro. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Spese di giudizio In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondato anche sugli ulteriori elementi emersi nel corso del giudizio in ordine all'effettivo radicamento del ricorrente nel territorio italiano, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite. In considerazione dei redditi imponibili conseguiti nell'annualità 2024 come risulta dalla documentazione fiscale prodotta (estratto e bilancio al 31.12.20234) superiori ai CP_3 limiti per il riconoscimento del beneficio del gratuito patrocinio e della circostanza che il presente procedimento sia stato iscritto in data 10.3.2025, va revocata l'ammissione provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore competente per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso per lavoro, in favore del richiedente nato in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
CUI 05AST6L.
• Spese compensate
Visto l'art 136 D.P.R. 115/02 REVOCA
• con effetto retroattivo, il provvedimento di ammissione in via anticipata e provvisoria del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Genova del 12.3.2025 nei confronti del ricorrente
9 Così deciso in Camera di Consiglio in data 16.12.2025
La IU relatrice Dott.ssa RA CR
Il Presidente Dott. Daniele Bianchi
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21
AM EG / Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di: Daniele Bianchi Presidente
RA CR IU relatrice
Enzo Bucarelli IU riunito nella Camera di consiglio del 16.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2196/ 2025 avente ad oggetto: l'impugnativa ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento Cat.A11/2024/Immig./III^Sez./Prot.57 del 18.07.2024 (notificato il 06.03.2025), con il quale il Questore di Savona ha rigettato l'istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere un Permesso di Soggiorno per protezione speciale presentata in data 19.07.2022 proposto da nato in [...] il [...], C.F. CUI Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. SONIA FALLICO, che lo Pt_2 rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento emesso dal Questore di Savona in data 18.07.2024, notificato in data 06.03.2025, di rigetto dell'istanza, formalizzata in Questura in data 19.07.2022, volta al rilascio di un permesso di soggiorno per “protezione speciale”. Il Questore ha rigettato l'istanza dando atto che la Commissione Territoriale, con il provvedimento del 18.11.2022, avesse espresso parere non favorevole, ritenuto obbligatorio e vincolante, e che dalla documentazione prodotta dal richiedente e dall'istruttoria espletata anche d'ufficio non fossero emersi elementi valutabili ai sensi dell'art. 5 c. 5 D.lgs 286/98 ulteriori rispetto a quelli già presi in considerazione dalla
1 Commissione, né altre situazioni di inespellibilità eventualmente rilevanti ai sensi dell'art 19 c.
1.2 D.lgs 286/98. Nel provvedimento viene dato avviso al richiedente della sua contestuale espulsione dal TN. Contestualmente alla notifica del provvedimento è stato quindi notificato anche il decreto di espulsione nonché ulteriore provvedimento del Questore di Savona in cui, rilevata l'impossibilità di eseguire con immediatezza il decreto di espulsione con l'accompagnamento alla frontiera, è stato disposto il trattenimento del richiedente presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Potenza-Palazzo San Gervasio, per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti all'accompagnamento alla frontiera. La Commissione Territoriale, con provvedimento del 18.11.2022 (non prodotto in atti) ha espresso parere negativo così motivando: “VISTA la richiesta presentata da nato in [...] il [...], cittadino Parte_1 nigeriano;
VISTA la ric lla Questura di Savona in data 26.09.2022 volta ad acquisire il parere della Commissione Territoriale ai fini dell'eventuale rilascio di un permesso per protezione speciale (…..) ATTESO che il richiedente si era già visto respingere una precedente domanda di protezione internazionale;
ATTESO che la domanda reiterata successivamente formalizzata dal richiedente si trova tutt'ora pendente in sede di ricorso giurisdizionale a seguito della decisione di inammissibilità della Commissione Territoriale;
ATTESO che in difetto della relativa documentazione non è stato possibile comprovare alcuno degli elementi riportati nell'istanza scritta trasmessa dal legale del richiedente, relativi ai legami di parentela che l'interessato avrebbe sul territorio nazionale, né potendosene comunque valutare la pertinenza e rilevanza nell'ambito del procedimento de quo, RITENUTO pertanto che la situazione personale del richiedente non integri i presupposti di cui all'art. 19 c 1.1. D.lgs 286/98, non emergendo dalla documentazione prodotta l'esistenza di necessità di protezione”. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto: che il ricorrente, giunto in Italia nel 2016, nel luglio 2022 ha presentato istanza di permesso per protezione speciale nanti la Questura di Savona;
che lo stesso risiede in Savona Via Nino Oxilia 12/8, ove ha sede altresì la propria ditta individuale di artigiano;
che il ricorrente lavora in proprio come artigiano e che, attualmente, ha in corso una commessa lavorativa a Bergeggi (SV) per la società Criemar srl;
che, nonostante richieste sullo stato della domanda non aveva ricevuto alcun riscontro da parte della fino a quando, il 06.03.2025, in occasione di un controllo da CP_2 parte della poli tato trattenuto presso la Questura di Savona ove gli era stato notificato il rigetto della domanda del permesso di soggiorno per protezione speciale;
che, trasferito e trattenuto presso il CPR di Palazzo San Gervasio, a Potenza, il ricorrente non ha potuto incontrare il proprio difensore dopo la notifica del rigetto della domanda di protezione speciale. In diritto ha censurato il provvedimento impugnato, ritenuto ingiusto e generico, rilevando come, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione Territoriale, il richiedente avesse allegato documentazione a sostegno della propria istanza. Ha quindi insistito per la sospensione del provvedimento impugnato ed ha concluso nei seguenti termini:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, alla luce del grave pregiudizio consistente
2 nell'attuale trattenimento presso il CPR di Potenza, previa concessione della sospensiva del rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale Ca ./III^ Sez./Prot.57 notificato il 06.03.2025, annullare e revocare il NumeroDiPat_1 suddetto provvedimento ovvero ogni atto correlato e/o conseguente, ordinando alla Questura competente di rilasciare il permesso di soggiorno per protezione speciale al ricorrente con la formula meglio vista e ritenuta. Vinte le spese del presente giudizio” Con il ricorso è stata depositata la seguente documentazione:
- Provvedimento impugnato unitamente all'ordine di espulsione ed all'ordine di trattenimento presso CPR San Gervasio – Potenza;
- Permesso di soggiorno provvisorio per rinnovo, rilasciato il 19.07.2022;
- Pec inviata dall'avv. Fallico alla Questura di Savona, in data 06.03.2025, con richiesta di indicare la motivazione del trattenimento del ricorrente presso la Questura a seguito di un controllo su strada;
- Pec inviate da Avv. Fallico alla Questura di Savona, in data 7.3.2025, contenente istanza di accesso agli atti (istanza sottoscritta dal richiedente il 03.03.2025);
- Pec inviata alla Questura di Potenza ed al CPR di San Gervasio, in data 7.3.2025, per chiedere informazioni sull'ubicazione del ricorrente e copia del provvedimento del Questore di Savona in quanto mai notificato al ricorrente;
- Pec di risposta da parte del CPR di San Gervasio, ricevuta dal difensore in data 08.03.2025, contente il provvedimento della Questura di Savona ad oggi impugnato;
- richieste inviate via PEC dall'Avv. Fallico alla Questura di Savona per avere notizie in ordine allo stato della pratica di rilascio di pds per protezione speciale (del 21.04.2023, del 11.11.2023, del 08.01.2024, del 05.03.2024, dell'11.03.2024 e del 05.06.2024);
- Fotografia di biglietto scritto a penna, senza data e senza nome con scritto:
“torna nel mese di giugno 2023”;
- Report a cura di ASGI sul CPR di San Gervasio aggiornato al mese di maggio 2022;
- Visura Camera Commercio da cui il ricorrente risulta titolare dell'impresa individuale di attività non specializzate in lavori edili, con inizio attività dal 01.09.2022 e sede in Savona Via Nino Oxilia 12/8, e certificato di attribuzione di partita Iva;
- Fattura emessa dal richiedente nei confronti della società Criemar srl in data 5.12.2024 per importo pari ad € 700 per lavori edili in appartamento sito in Via Verdi 21/4; Con memorie successive è stata depositata la seguente ulteriore documentazione:
- Affidavit tradotto della madre datato 2022 in cui riferisce che il ricorrente era un membro del Niger Delta Militant e che dal 2015 è ricercato dalla polizia per aver commesso un crimine, motivo per cui ha abbandonato il gruppo, e che la polizia ha promesso di sparagli a vista;
- Dichiarazione in inglese del Sig. zio del richiedente, unitamente a Persona_1 valido permesso per lavoro, in cui afferma essere una brava persona e che vivono insieme a Savona;
- Situazione contabile dell'impresa individuale del ricorrente dal 1.1.2024 al 31.12.2024, con indicati € 9.700,00 di ricavi ed € 8.342,00 di utile fiscale;
3 - Estratto conto aggiornato al 10.06.2025 da cui risulta aver ottenuto redditi CP_3 pari ad € 1.353,59 nel corso del 2022 per lavoro nell'impresa individuale
[...] ed € 9.226,00 per lavoro prestato dal 03.06.2024 al 11.10.2024 presso Pt_1
Edilaccinelli snc;
- Modello Persone Fisiche 2024 relativo al 2023 da cui emerge un reddito netto pari ad € 17.162,00;
- N. 5 fatture emesse dalla ditta del ricorrente nel corso del 2024 (per un totale di
€ 11.232,00) oltre ad una fattura emessa nel giugno 2025 (pari ad € 2.100,00), relative a lavorazioni edili;
- N. 4 ricevute di pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate nel 2025, tutte di importo pari ad € 100;
- Dichiarazione di ospitalità rilasciata da un connazionale in Savona, Via Nino Oxilia 12/8, datata 23.01.2023 e vidimata. Il si è costituito a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova CP_1 rappresentando come, dalla consultazione delle banche dati, risulti che il ricorrente, dopo aver fatto ingresso in Italia in data 28.08.2016, abbia formalizzato una prima istanza di protezione internazionale, rigettata dalla CT in data 16.08.2018 e dal Tribunale nel 2019 a seguito di impugnativa, e, ancora, una domanda reiterata in data 7.6.2021, dichiarata inammissibile dalla CT ed anche dal Tribunale, il 19.04.2022. Ha inoltre rilevato che il cittadino straniero, in data 20.12.2021, veniva raggiunto da un primo provvedimento di espulsione del Prefetto e contestuale ordine di allontanamento del Questore, che tuttavia non veniva ottemperato, e da una seconda espulsione, all'esito del rigetto della domanda di protezione speciale, con conseguente trattenimento presso il CPR di Potenza. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso non risultando documentato alcun effettivo radicamento del richiedente sul territorio nazionale. Dal certificato del casellario giudiziale, aggiornato a marzo 2025, nulla risulta. La trattazione ed istruttoria del procedimento Nella fase sommaria la IU, con decreto del 10.03.2025, rilevata la competenza e la tempestività della domanda, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, sospensione confermata successivamente all'audizione del richiedente, all'udienza del 10.07.2025. Durante l'audizione tenutasi davanti alla GI, il ricorrente, che ha sostenuto l'esame prevalentemente in italiano, avvalendosi dell'interprete presente solamente per le domande più complesse, ha raccontato di essere giunto in Italia nel 2016; di avere una famiglia di origine composta unicamente dalla madre, rimasta in Nigeria;
di avere studiato per otto anni e di aver lavorato come agricoltore nel proprio Paese;
di avere lasciato la Nigeria poiché il proprio terreno era stato distrutto da una fuoriuscita di petrolio ed anche a causa degli scontri dovuti all'espropriazione dei terreni da parte dello Stato per la costruzione degli oleodotti. Riguardo al suo percorso in Italia, ha spiegato di aver avuto un regolare permesso di soggiorno fino al 2022; di aver goduto del circuito dell'accoglienza per un breve periodo, essendogli state revocate le misure di accoglienza a seguito di disordini causati da altri ospiti connazionali;
di aver poi vissuto per un periodo in strada, fino a quando non aveva trovato lavoro ed era riuscito a pagare l'affitto per un appartamento a Savona. Ha poi dichiarato di aver frequentato corsi di lingua solo nel periodo in cui era ospite del CAS e di non avere pertanto alcun attestato;
di avere sempre lavorato nel settore dell'edilizia, inizialmente senza regolare contratto e, dal 2022, in regola;
di avere aperto
4 la propria ditta edile nel 2022, con sede a Savona, e di essere ancora oggi titolare della stessa;
di occuparsi di lavorazioni edili in generale come rasature, pitturazioni, piastrellature, posa di controsoffitti e costruzione di muretti a secco;
di guadagnare circa 1.500,00 € mensili e di lavorare principalmente per un imprenditore albanese, Logu Qazim, nei cui confronti ha emesso il maggior numero di fatture. Relativamente alla propria sistemazione alloggiativa, ha riferito di vivere a Savona con un amico connazionale, , al quale corrisponde € 200 mensili per l'affitto della CP_4 stanza e di vivere in que partamento, in Via Oxilia, da due anni. Ha poi riferito di avere uno zio, , che vive a Savona dal 2016, titolare di regolare permesso di Per_2 soggiorno e di trascorrere il proprio tempo libero con gli amici, sia connazionali, che albanesi e italiani, con i quali va al mare ed a cena fuori. Alla successiva udienza del 11.12.2025, fissata per discussione orale, sostituita dal deposito di memorie di discussione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c così come richiesto da parte ricorrente, parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso ed il
, dopo aver ripercorso la vicenda personale dell'istante ed evidenziato come al CP_1 momento della domanda non sussistesse alcuna situazione legittimante il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ha insistito per il rigetto. Tutto ciò premesso OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va premesso che nel caso in esame (relativo a domanda di protezione speciale avanzata in data 19.07.2022) non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto;
ciò per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente” (ovvero fino al 11.3.2023). Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), aveva modificato la disciplina delle protezioni
“complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
5 l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del ,diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art.
6 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Protezione accordabile Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del percorso di integrazione sociale, culturale e lavorativo svolto dall'istante, nonché dell'ampio lasso di tempo trascorso in Italia, con correlativa attenuazione dei legami con il Paese di origine, dal quale manca da oltre dieci anni. Il ricorrente, giunto in Italia nel 2016, ha potuto beneficiare solo per pochi mesi del supporto dell'accoglienza, ritrovandosi praticamente fin da subito a dover provvedere in autonomia al proprio sostentamento. Tale situazione ha determinato un evidente rallentamento nel percorso di integrazione di il quale, oltre a non essere riuscito Pt_1
a completare i corsi di alfabetizzazione e a seguire corsi di formazione, si è visto rigettare la propria domanda di protezione internazionale per ben due volte. Dopo un periodo in cui lo stesso ha svolto unicamente lavori non in regola, dal 2022 ha finalmente intrapreso un valido e fruttuoso percorso di integrazione, dando prova di saper sfruttare le competenze fino ad allora acquisite nel campo edile. Dopo aver aperto una propria ditta, operante nel campo dell'edilizia, lo stesso ha iniziato a svolgere diversi lavori sia per privati sia in favore di una impresa che ha costituito per lo stesso un committente fisso nel tempo. Come risulta dalla documentazione in atti, e come confermato dal richiedente in sede di audizione nanti alla lo stesso ha aperto la propria attività nel settembre 2022 e, da Pt_3 allora, ha maturato redditi che si possono ritenersi sufficienti a garantirgli un'autonomia economica, considerato, tra le altre cose, che ha un esborso di soli 200 € mensili Pt_1 per usufruire dell'appartamento in cui vive insieme ad altre due persone. Per quanto attiene ai redditi percepiti, gli stessi si sono stabilizzati nel corso degli anni e se nel 2022 l'istante ha percepito un reddito pari ad € 1.353,59, dal 2023 i suoi redditi si sono attestati intorno ai 15.000,00 euro;
infine, nel 2025, a fronte del deposito di due fatture, corrispondenti ad un importo pari ad € 1.532,00 ed € 2.100,00, è stato lo stesso richiedente a dichiarare, in sede di audizione, di percepire guadagni mensili pari a circa 1.500,00 euro.
7 nel lungo periodo di permanenza sul TN, risulta avere inoltre coltivato Pt_1 importanti rapporti amicali, grazie ai quali può godere di un costante supporto morale. Infine, pur non essendo presente agli atti alcun attestato di lingua italiana e pur avendo lo stesso ricorrente dichiarato di aver frequentato la scuola di italiano solo per un breve periodo, in sede di audizione nanti la GI, ha dato prova di comprendere ed Pt_1 essere in grado di esprimersi nella lingua italiana, seppur con ancora qualche difficoltà, tanto da avvalersi dell'interprete unicamente per le domande più complesse. L'inserimento così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione tenacemente perseguito, nonostante le evidenti difficoltà riscontrate, che trova solo il culmine nella posizione lavorativa conseguita, la quale, deve ritenersi, si accompagna ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché facenti parte della quotidianità. Il patrimonio della personalità del ricorrente può, cioè, dirsi già arricchito dalle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendolo portatore di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine. Se è pur vero che il richiedente ha ancora nel suo Paese la propria madre, deve rilevarsi come lo stesso manchi dalla Nigeria da oltre dieci anni e come, una volta giunto in Italia, si sia impegnato per portare avanti un proprio ed autonomo progetto di vita, circondandosi di amicizie che gli hanno garantito e ancora oggi gli garantiscono un fondamentale supporto. L'arrivo in Italia gli ha permesso di iniziare un nuovo percorso di vita che un eventuale rimpatrio interromperebbe in maniera irrimediabile. Il ricorrente, allorquando si è trovato in possesso di regolare permesso di soggiorno, ha mostrato la capacità di impegnarsi tenacemente per una propria integrazione, rendendosi autonomo sia sotto il profilo alloggiativo che occupazionale e dando prova di sapersi orientare all'interno della burocrazia necessaria per avviare una propria autonoma attività. Comparando le situazioni, relative alla realtà di rimpatrio, con quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU. Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, applicabile al presente giudizio ratione temporis, non è necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale
8 paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/3/2023). Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale né carichi pendenti), dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Ai sensi degli artt.32/3°comma d.lgs 25/2008 e 19, comma 1.2, primo periodo, TUI, ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1. terzo e quarto periodo, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale. Da ultimo va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7, comma 2 e 3, D.L. 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza sarà convertibile in permesso per motivi di lavoro. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Spese di giudizio In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondato anche sugli ulteriori elementi emersi nel corso del giudizio in ordine all'effettivo radicamento del ricorrente nel territorio italiano, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite. In considerazione dei redditi imponibili conseguiti nell'annualità 2024 come risulta dalla documentazione fiscale prodotta (estratto e bilancio al 31.12.20234) superiori ai CP_3 limiti per il riconoscimento del beneficio del gratuito patrocinio e della circostanza che il presente procedimento sia stato iscritto in data 10.3.2025, va revocata l'ammissione provvisoria al beneficio del gratuito patrocinio.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore competente per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso per lavoro, in favore del richiedente nato in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
CUI 05AST6L.
• Spese compensate
Visto l'art 136 D.P.R. 115/02 REVOCA
• con effetto retroattivo, il provvedimento di ammissione in via anticipata e provvisoria del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Genova del 12.3.2025 nei confronti del ricorrente
9 Così deciso in Camera di Consiglio in data 16.12.2025
La IU relatrice Dott.ssa RA CR
Il Presidente Dott. Daniele Bianchi
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21