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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/10/2025, n. 8032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8032 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7144/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 21/02/2024, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
14/10/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 22/10/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. DRUSILLA DE NICOLA nel cui studio in CORSO ALDO MORO n. 11, SANTA
MA CA RE (CE) è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato in [...] Controparte_1 C.F._2
OR (BRASILE) il 11/2/1985;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 10.4.2025.
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
1
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art.3 L898/70, la ricorrente chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio disponendo le rituali annotazioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in San Nicola La Strada (CE) il 15.1.2022 trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune anno 2022, atto n. 1 – Parte I, Ufficio 1.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso, depositato in data 21.2.2024, la ricorrente deduceva come la comunione spirituale e materiale fosse cessata dopo pochi mesi dal matrimonio e richiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi. All'esito del passaggio in giudicato della pronuncia di separazione, richiedeva pronunciarsi anche lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza di comparizione delle parti dell'8/10/2024, alla quale nessuno compariva per il resistente, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo ex art. 143 c.p.c, sentiva la parte ricorrente che dichiarava: “Confermo la volontà di separarmi e di ottenere la pronuncia di divorzio;
la nostra convivenza è cessata quando siamo tornati da Dublino a marzo 2023, quando non avendo trovato lavoro entrambi, siamo andati a vivere in case separate;
io sono tornata dai miei e poi mi sono ritrasferita in Irlanda pochi mesi dopo a giugno 2023; da quando ci siamo lasciati non ci siamo più sentiti, perché lui mi ha bloccato tutti i contatti, non so dire dove sia andato ma penso sia tornato in Italia, perché aveva ancora il permesso di soggiorno fino ad aprile
2024. Lui in Italia ha lavorato solo due mesi come addetto alla sicurezza, perché non aveva trovato lavoro come ingegnere”. All'esito della discussione il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto, non adottava provvedimenti urgenti in assenza di prole e di domande economiche e invitava la parte a precisare le conclusioni. Il difensore chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione per la pronuncia sullo status e che il giudizio proseguisse per la successiva pronuncia di divorzio.
2 Il Tribunale, in data 23.10.2024, emetteva sentenza di separazione e, con ordinanza resa in pari data, rimetteva la causa sul ruolo, visto il cumulo delle domande di separazione e divorzio ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
All'udienza del 14.10.2025, parte ricorrente insisteva nella domanda di divorzio e il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati come da sentenza di questo Tribunale del 23.10.2024, passata in giudicato,
e pertanto, essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in data 15.1.2022 in San Nicola La Strada (CE) trascritto nei Controparte_1 registri dello Stato Civile del Medesimo comune anno 2022, atto n. 1, parte I;
3 2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di San Nicola La Strada (CE) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Nulla alle spese.
Milano, 22.10.2025
Il Giudice rel est. Il Presidente dott. Nicola Latour dott.ssa Laura Maria Cosmai
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Fulvia De Luca Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 21/02/2024, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
14/10/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 22/10/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. DRUSILLA DE NICOLA nel cui studio in CORSO ALDO MORO n. 11, SANTA
MA CA RE (CE) è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato in [...] Controparte_1 C.F._2
OR (BRASILE) il 11/2/1985;
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 10.4.2025.
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
1
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art.3 L898/70, la ricorrente chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia DICHIARARE lo scioglimento del matrimonio disponendo le rituali annotazioni.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio civile in San Nicola La Strada (CE) il 15.1.2022 trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune anno 2022, atto n. 1 – Parte I, Ufficio 1.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso, depositato in data 21.2.2024, la ricorrente deduceva come la comunione spirituale e materiale fosse cessata dopo pochi mesi dal matrimonio e richiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi. All'esito del passaggio in giudicato della pronuncia di separazione, richiedeva pronunciarsi anche lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza di comparizione delle parti dell'8/10/2024, alla quale nessuno compariva per il resistente, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo ex art. 143 c.p.c, sentiva la parte ricorrente che dichiarava: “Confermo la volontà di separarmi e di ottenere la pronuncia di divorzio;
la nostra convivenza è cessata quando siamo tornati da Dublino a marzo 2023, quando non avendo trovato lavoro entrambi, siamo andati a vivere in case separate;
io sono tornata dai miei e poi mi sono ritrasferita in Irlanda pochi mesi dopo a giugno 2023; da quando ci siamo lasciati non ci siamo più sentiti, perché lui mi ha bloccato tutti i contatti, non so dire dove sia andato ma penso sia tornato in Italia, perché aveva ancora il permesso di soggiorno fino ad aprile
2024. Lui in Italia ha lavorato solo due mesi come addetto alla sicurezza, perché non aveva trovato lavoro come ingegnere”. All'esito della discussione il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto, non adottava provvedimenti urgenti in assenza di prole e di domande economiche e invitava la parte a precisare le conclusioni. Il difensore chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione per la pronuncia sullo status e che il giudizio proseguisse per la successiva pronuncia di divorzio.
2 Il Tribunale, in data 23.10.2024, emetteva sentenza di separazione e, con ordinanza resa in pari data, rimetteva la causa sul ruolo, visto il cumulo delle domande di separazione e divorzio ex art. 473 bis. 49 c.p.c.
All'udienza del 14.10.2025, parte ricorrente insisteva nella domanda di divorzio e il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione.
La causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui le parti risiedono abitualmente.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati come da sentenza di questo Tribunale del 23.10.2024, passata in giudicato,
e pertanto, essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in data 15.1.2022 in San Nicola La Strada (CE) trascritto nei Controparte_1 registri dello Stato Civile del Medesimo comune anno 2022, atto n. 1, parte I;
3 2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di San Nicola La Strada (CE) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Nulla alle spese.
Milano, 22.10.2025
Il Giudice rel est. Il Presidente dott. Nicola Latour dott.ssa Laura Maria Cosmai
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