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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/12/2025, n. 4100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4100 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12708/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Niccolò Calvani Presidente dott.ssa Linda Pattonelli Giudice dott.ssa Stefania Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 12708/2022 R.G. promossa da
C.F. e P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Simonelli (c. f.:
[...]
– p.e.c.: ed C.F._1 Email_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario De Biase (c. f.:
[...]
– p.e.c.: in Firenze, Via Lorenzo Il C.F._2 Email_2
Magnifico n. 90
ATTORE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Enrico de Martino (C.F.: ; p.e.c.: C.F._4
ed elettivamente domiciliato presso il suo Email_3 studio in Siena, via dei Rossi n. 44
CONVENUTO
N. R.G. 2 / 9
CONCLUSIONI
ATTORE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze – Sezione Specializzata in materia di imprese, contrariis reiectis: in via preliminare di merito, A) accertare e dichiarare il convenuto decaduto dalla Controparte_1 facoltà di impugnare la delibera dell'Amministratore Unico della n. 10 del Parte_1
20/01/2021; conseguentemente nel merito, B) accertata e dichiarata la piena validità, legittimità ed efficacia della stessa delibera dell'Amministratore Unico della n. 10 del Parte_1
20/01/2021, nonché l'illegittimità del possesso da parte del convenuto dei beni Controparte_1 immobili descritti in premessa, e cioè: intero fabbricato ad uso abitativo costituito da un piano terra, oltre
a resede esclusivo, comprendente un alloggio composto da un soggiorno, un angolo cottura, una camera, un servizio igienico, un locale tecnico e un pergolato, della superficie lorda di circa mq. 45,50 (abitazione) e di circa mq. 8,80 il locale tecnico, censito al C. F. del Comune di Bucine (AR) al Foglio 62, particella 45,
p. T, Cat. A/4, Cl. 3, 3 vani, R.C. € 178,18# (fabbricato 5); intero fabbricato ad uso abitativo costituito da un piano terra e un piano primo, oltre a resede esclusivo di pertinenza, comprendente un alloggio composto al piano terra da un soggiorno in parte a doppio volume, un pranzo, un cucinotto, un servizio igienico con antibagno, scala di comunicazione interna con il piano primo e un pergolato;
al piano primo un salotto, una camera e un servizio igienico, della superficie lorda complessiva di circa mq. 138, censito al C. F. del Comune di Bucine (AR) al Foglio 62, particella 44, p. T e 1°, Cat. A/2, Cl. 4 ,
5,5 vani, R.C. € 511,29# (fabbricato 6), condannare per l'effetto il medesimo a Controparte_1 rilasciare immediatamente alla società ricorrente, in persona del legale rappresentante pro-tempore i beni immobili sopra descritti liberi da persone e/o cose di sua pertinenza;
C) condannare parte convenuta a rifondere integralmente alla ricorrente società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, le spese e competenze di lite, ivi comprese quelle relative alla fase svoltasi davanti al Tribunale di Arezzo”.
CONVENUTO: a seguito della rinuncia al mandato dell'avv. Enrico De Martino e dell'omessa nomina di un nuovo difensore, si considera che la parte abbia concluso come nella prima memoria istruttoria:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze – Sezione Specializzata in materia di imprese, contrariis reiectis, nel merito, se del caso accertata - occorrendo anche in via riconvenzionale - l'invalidità della delibera N. R.G. 3 / 9
dell'amministratore unico del 20.01.2021 e/o la sua invalidità e/o la sua inopponibilità al socio
[...]
e/o per tutti i fatti di cui in narrativa, respingere ogni domanda formulata da parte attrice CP_1 in quanto infondata in fatto e in diritto. in ogni caso, con vittoria di competenze, spese e onorari del giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Contr La (d'ora in poi ha originariamente citato in giudizio Parte_1 innanzi al tribunale di Arezzo, il cui giudice istruttore, accogliendo Controparte_1
l'eccezione di incompetenza funzionale sollevata dal convenuto, con ordinanza del
01.07.2022 ha dichiarato la propria incompetenza in favore della sezione specializzata in materia di imprese.
L'attrice ha quindi riassunto il giudizio presso questo tribunale notificando tempestivamente l'atto di citazione in riassunzione ex artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. Contr La ha rappresentato che:
- la società è divenuta proprietaria di un complesso immobiliare sito nella Frazione di Duddova, nel Comune di Ambra (AR), a seguito di asta fallimentare presso il
Tribunale di Arezzo;
- con delibera del 18.03.2019, il c.d.a. della stessa società ha deciso di “stipulare un patto interno con il socio perché, fino alla sottoscrizione dell'atto che verrà scelto nelle forme CP_1 pubbliche possibili, l'edificio 5 e 6 sia destinato ad uso esclusivo del Sig. ”; da quel CP_1 momento ha occupato i suddetti immobili 5 e 6, senza tuttavia formalizzare CP_1 alcun titolo di utilizzo degli stessi;
- da quel momento in poi occupa i suddetti immobili senza corrispondere CP_1 alcunché alla società; Contr
- all'epoca, era socio unico della nonché vice-presidente del c.d.a. e co- CP_1 amministratore unitamente al presidente del c.d.a., Persona_1
- a seguito della modifica dell'organo gestorio, il nuovo amministratore unico, con delibera del 20.01.2021 ha dichiarato nulla la precedente deliberazione del
18.03.2019, disponendo di chiedere la liberazione dei suddetti beni immobili nn. 5
e 6. N. R.G. 4 / 9
L'attrice ha quindi chiesto di accertare che il convenuto è decaduto dalla facoltà di impugnare tale ultima delibera, quella del 20.01.2021, essendo scaduti i termini ex lege previsti, conseguendone la sua piena validità ed efficacia, nonché di disporre la restituzione degli immobili in quanto illegittimamente posseduti dal convenuto. si è costituito riportando le medesime difese già svolte nel foro Controparte_1 aretino:
- l'atto introduttivo del giudizio sarebbe nullo in quanto risulterebbero mancanti gli elementi costitutivi del vantato diritto alla restituzione degli immobili;
- non si sarebbe perfezionata la decadenza dell'impugnazione essendo egli venuto a conoscenza della delibera del c.d.a. del 2021 solo a seguito della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio;
- la delibera del 18.03.2019 sarebbe valida in quanto assunta dalla totalità dei soci Contr presenti, essendo egli, all'epoca, socio unico della pertanto la decisione del c.d.a. acquisirebbe anche la forza di una delibera dei soci;
ad ogni modo, con quella delibera si dovrebbe considerare concluso con o un contratto di CP_1 comodato degli immobili in attesa di individuare, tra la società e il socio, la corretta forma giuridica che permetta di rendere opponibile l'atto anche nei confronti dei terzi, ovvero, in alternativa, un contratto preliminare in cui l'obbligazione del pagamento del prezzo da parte del coincide con i CP_1
Contr finanziamenti dal medesimo effettuati in favore della stessa
- la delibera del 20.01.2021 sarebbe invece invalida in quanto assunta dall'a.u. senza che questa sia stata poi comunicata ai soci per la sua ratifica.
Il convenuto ha quindi chiesto accertarsi l'invalidità di quest'ultima delibera del c.d.a. del
20.01.2021 e, conseguentemente, di respingere le domande attoree.
La causa è stata istruita solo documentalmente.
A seguito della rinuncia al mandato da parte del difensore del convenuto, quest'ultimo non ha provveduto a nominare altro avvocato.
La causa è stata poi rimessa sul ruolo per integrare il contraddittorio in ordine alla questione, sollevata dal collegio, circa l'effettivo interesse delle parti alle domande: quella dell'attrice a far dichiarare la decadenza del diritto del socio ad impugnare una delibera, N. R.G. 5 / 9
quella del 2019, che potrebbe essere inidonea a creare alcun titolo in capo a rispetto CP_1 agli immobili;
quella del convenuto ad impugnare una delibera, quella del 2021, che potrebbe non aver inciso su alcun suo diritto come socio, come invece richiesto dall'art. 2388, comma 4, c.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari
Occorre preliminarmente rilevare che l'avv. De Martino, ex patrocinatore di ha CP_1 formalmente rinunciato all'incarico prima che la causa fosse rimessa al collegio per la decisione;
quindi, in ossequio al principio di continuità dell'attività difensiva, si deve considerare il mandato altrattivo sino alla definizione del grado di giudizio.
Inoltre, in assenza di conclusioni precisate all'udienza ex art. 189 c.p.c., per il convenuto si devono considerare quelle rassegnate in calce all'ultimo atto in cui sono state formulate, ossia la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ratione temporis applicabile, rimanendo le conclusioni e le domande, una volta rassegnate, valide ed efficaci fino a eventuale modifica consentita o rinuncia espressa delle stesse.
Si deve altresì rigettare l'eccezione preliminare inerente alla nullità dell'atto di citazione sollevata da sostenendo l'omessa specificazione della causa petendi, giacché l'attrice CP_1 non avrebbe indicato gli elementi costitutivi del diritto alla restituzione del bene che ha inteso azionare: la domanda risulta chiaramente formulata ed argomentata, in ordine sia ai presupposti che alle pretese avanzate, tanto che il convenuto ha svolto a pieno il suo diritto di difesa, avendo l'attrice narrato i fatti storici a cui ha attribuito valore giuridico, ossia il susseguirsi delle due determinazioni consiliari e il possesso continuato del bene immobile da parte del convenuto, rispetto ai quali ha formulato coerenti conclusioni.
2. Nel merito
Passando al merito, dalla documentazione in atti è emerso che: Contr
- con delibera del 18.03.2019, il c.d.a. della composto da e in CP_1 Per_1 cui il primo era anche socio unico della società, delibera “di stipulare un patto interno N. R.G. 6 / 9
con il socio perché, fino alla sottoscrizione dell'atto che verrà scelto nelle forme pubbliche CP_1 possibili, l'edificio 5 e 6 sia destinato ad uso esclusivo del Sig. ”; CP_1
- da quel momento in poi, ha utilizzato in modo esclusivo i suddetti immobili, CP_1 senza che la mutata compagine sociale avanzasse contestazione alcuna;
Contr
- ha successivamente ceduto il 10% delle quote della alla RLS Finance CP_1
SA e poi il 47,5% alla ICOS Fundation;
- non è mai stato formalizzato alcun atto di cessione ad alcun tiolo dell'immobile;
- il nuovo a.u., con delibera del 20.01.2021, ha dichiarato la nullità della decisione del 18.03.2019, in quanto ritenuta contraria alle norme statutarie e l'ha abrogata, deliberando altresì di chiedere la restituzione delle case nn. 5 e 6 al socio CP_1
Ora, le parti hanno inteso ravvisare la causa generativa dell'occupazione degli immobili da Contr parte di alla delibera del c.d.a. della del 18.03.2019, giacché a seguito di tale CP_1 deliberazione è iniziato il possesso continuato degli stessi.
Si deve tuttavia rilevare come i due eventi siano separati.
L'assemblea del 18.03.2019 è stata tenuta dall'organo amministrativo, ove il ha
CP_1 partecipato esclusivamente in qualità di consigliere e non anche di socio unico;
né sul punto può essere condivisa la ricostruzione del convenuto secondo cui, essendo all'epoca Contr anche socio unico della quella delibera può essere considerata anche come espressione della volontà dei soci. Si deve infatti precisare che ha partecipato a
CP_1 quella riunione del c.d.a. in veste di amministratore e non di socio, non potendosi confondere le due figure e funzioni ancorché cumulate, in questo caso, nella medesima persona: la circostanza che fosse, al contempo, amministratore e socio unico non
CP_1 significa che con quella delibera la società, per il tramite del suo organo amministrativo, ha stipulato un “patto interno” con il socio perché in quella sede, rivestiva la sola
CP_1 veste di consigliere.
Dunque, poiché la delibera del 2019 non è stata comunicata al socio unico, non ha fatto sorgere alcun diritto in capo al convenuto per l'occupazione degli immobili, non potendosi, la delibera, configurare come un impegno unilaterale assunto dalla società di stipulare con un “patto interno”, preliminare rispetto all'atto da fare “nelle forme CP_1 pubbliche possibili”. Invero, affinché la deliberazione possa essere considerata come fonte N. R.G. 7 / 9
dell'impegno unilaterale di stipulare con un preliminare di vendita a effetti anticipati CP_1 dell'immissione in possesso, ossia, affinché possa assumere un effetto vincolante per la società, come contratto con obbligazioni a carico del solo proponente ai sensi dell'art. 1333 c.c., avrebbe dovuto essere stata comunicata al destinatario ed avrebbe dovuto essere stata fornita prova di ciò, circostanza non verificatasi posto che, come detto, CP_1 ha partecipato all'assemblea solo in qualità di amministratore e non anche di socio.
Ne consegue che la delibera del 2019 altro non è se una mera dichiarazione di intenti fine a se stessa e, per questo motivo, non comporta l'insorgenza di alcun diritto in capo al socio;
di conseguenza, neppure la successiva revoca di quella delibera può aver avuto l'effetto di privare il socio di un diritto che non era sorto in forza della delibera del 2019, sì da legittimare il socio a impugnare la revoca stessa.
Ciò posto, rimane l'occupazione degli immobili da parte del convenuto che, contrariamente a quanto prospettato dall'attrice, è stata posta in essere non in forza della citata delibera, che non ha, appunto, conferito alcun diritto a bensì della situazione CP_1 di fatto che si è venuta a creare in forza del comodato stipulato per facta concludentia tra le parti che, però, è precario, talché, in assenza di determinazione del termine, il comodante può richiedere la riconsegna ad libitum, rendendo sine titulo dal momento della richiesta l'occupazione, sino allora legittima.
In altri termini, la circostanza che stia occupando gli immobili dal 2019 con CP_1 accettazione della situazione di fatto da parte della società ha determinato la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di comodato d'uso gratuito precario.
Così inquadrata la fattispecie ed il titolo contrattuale in base al quale ha occupato e CP_1
Contr sta tutt'ora usufruendo degli immobili, è legittima la richiesta della di ottenere la restituzione dei beni, richiesta che si è formalizzata con la missiva del difensore della società del 09.02.2021, atteso che una delle obbligazioni che ricadono, contrattualmente, in capo al comodatario è proprio quella di restituire il bene a semplice richiesta del comodante.
Invero, neanche la delibera del 2021 è stata comunicata al convenuto, né alcun riferimento a questa è stato fatto nella suddetta missiva del legale, con la quale N. R.G. 8 / 9
quest'ultimo si è limitato a chiedere la liberazione degli immobili, da cose e persone, onde porre fine al contratto di comodato d'uso gratuito fino al allora vigente.
Chiarito, quindi, che dalla delibera del 2019 non è scaturito alcun diritto in capo al socio e che la successiva decisione del 2021 non va, conseguentemente, ad inficiare alcuna situazione di diritto del convenuto, stante l'assenza di diritti precedentemente sorti, ne deriva l'assenza di legittimazione di ad impugnare la delibera del 2021; quest'ultima, CP_1
Contr infatti, non è direttamente incidente sul rapporto tra e il convenuto, giacché
l'occupazione degli immobili trova titolo nel rapporto di comodato d'uso gratuito che è stato interrotto dalla missiva inoltrata dall'avvocato, non dalla delibera stessa.
Per lo stesso motivo, ossia proprio per l'assenza dell'insorgenza di diritti in capo al convenuto a seguito dell'assemblea del 2019, si deve ravvisare la mancanza di interesse ad agire in capo alla società per la dichiarazione di invalidità di quest'ultima, non avendo comportato alcuna modifica dei diritti delle parti sugli immobili interessati, discendente, invece, dalla richiesta di restituzione del 09.02.2021.
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza. Contr Pertanto, il convenuto deve essere condannato a rimborsare a le spese di lite da questa sostenute;
spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificato al D.M. n. 147 del
13/08/2022, applicando, rispetto allo scaglione del valore indeterminabile – complessità media, il valore prossimo al medio per ogni fase del giudizio ad eccezione di quella istruttoria, a ci si applica il minimo essendo stata solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale delle Imprese, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile, per difetto di interesse ad agire, la domanda di Parte_1 di accertare e dichiarare il convenuto decaduto dalla
[...] Controparte_1 N. R.G. 9 / 9
facoltà di impugnare la delibera dell'amministratore unico del 20/01/2021; dichiara inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, la domanda riconvenzionale svolta da Controparte_1 condanna a rilasciare a i seguenti Controparte_1 Parte_1 immobili:
- fabbricato 5, censito al C. F. del Comune di Bucine (AR) al Foglio 62, particella 45, p. T,
Cat. A/4, Cl. 3, 3 vani, R.C. € 178,18
- fabbricato 6, censito al C. F. del Comune di Bucine (AR) al Foglio 62, particella 44, p. T e
1°, Cat. A/2, Cl. 4 , 5,5 vani, R.C. € 511,29; condanna altresì a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che liquida in € 1.063,00 per spese ed € 9.000,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del 12 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Grasselli Dott. Niccolò Calvani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
TRIBUNALE DELLE IMPRESE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Niccolò Calvani Presidente dott.ssa Linda Pattonelli Giudice dott.ssa Stefania Grasselli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 12708/2022 R.G. promossa da
C.F. e P.IVA: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Simonelli (c. f.:
[...]
– p.e.c.: ed C.F._1 Email_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario De Biase (c. f.:
[...]
– p.e.c.: in Firenze, Via Lorenzo Il C.F._2 Email_2
Magnifico n. 90
ATTORE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Enrico de Martino (C.F.: ; p.e.c.: C.F._4
ed elettivamente domiciliato presso il suo Email_3 studio in Siena, via dei Rossi n. 44
CONVENUTO
N. R.G. 2 / 9
CONCLUSIONI
ATTORE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze – Sezione Specializzata in materia di imprese, contrariis reiectis: in via preliminare di merito, A) accertare e dichiarare il convenuto decaduto dalla Controparte_1 facoltà di impugnare la delibera dell'Amministratore Unico della n. 10 del Parte_1
20/01/2021; conseguentemente nel merito, B) accertata e dichiarata la piena validità, legittimità ed efficacia della stessa delibera dell'Amministratore Unico della n. 10 del Parte_1
20/01/2021, nonché l'illegittimità del possesso da parte del convenuto dei beni Controparte_1 immobili descritti in premessa, e cioè: intero fabbricato ad uso abitativo costituito da un piano terra, oltre
a resede esclusivo, comprendente un alloggio composto da un soggiorno, un angolo cottura, una camera, un servizio igienico, un locale tecnico e un pergolato, della superficie lorda di circa mq. 45,50 (abitazione) e di circa mq. 8,80 il locale tecnico, censito al C. F. del Comune di Bucine (AR) al Foglio 62, particella 45,
p. T, Cat. A/4, Cl. 3, 3 vani, R.C. € 178,18# (fabbricato 5); intero fabbricato ad uso abitativo costituito da un piano terra e un piano primo, oltre a resede esclusivo di pertinenza, comprendente un alloggio composto al piano terra da un soggiorno in parte a doppio volume, un pranzo, un cucinotto, un servizio igienico con antibagno, scala di comunicazione interna con il piano primo e un pergolato;
al piano primo un salotto, una camera e un servizio igienico, della superficie lorda complessiva di circa mq. 138, censito al C. F. del Comune di Bucine (AR) al Foglio 62, particella 44, p. T e 1°, Cat. A/2, Cl. 4 ,
5,5 vani, R.C. € 511,29# (fabbricato 6), condannare per l'effetto il medesimo a Controparte_1 rilasciare immediatamente alla società ricorrente, in persona del legale rappresentante pro-tempore i beni immobili sopra descritti liberi da persone e/o cose di sua pertinenza;
C) condannare parte convenuta a rifondere integralmente alla ricorrente società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, le spese e competenze di lite, ivi comprese quelle relative alla fase svoltasi davanti al Tribunale di Arezzo”.
CONVENUTO: a seguito della rinuncia al mandato dell'avv. Enrico De Martino e dell'omessa nomina di un nuovo difensore, si considera che la parte abbia concluso come nella prima memoria istruttoria:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze – Sezione Specializzata in materia di imprese, contrariis reiectis, nel merito, se del caso accertata - occorrendo anche in via riconvenzionale - l'invalidità della delibera N. R.G. 3 / 9
dell'amministratore unico del 20.01.2021 e/o la sua invalidità e/o la sua inopponibilità al socio
[...]
e/o per tutti i fatti di cui in narrativa, respingere ogni domanda formulata da parte attrice CP_1 in quanto infondata in fatto e in diritto. in ogni caso, con vittoria di competenze, spese e onorari del giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Contr La (d'ora in poi ha originariamente citato in giudizio Parte_1 innanzi al tribunale di Arezzo, il cui giudice istruttore, accogliendo Controparte_1
l'eccezione di incompetenza funzionale sollevata dal convenuto, con ordinanza del
01.07.2022 ha dichiarato la propria incompetenza in favore della sezione specializzata in materia di imprese.
L'attrice ha quindi riassunto il giudizio presso questo tribunale notificando tempestivamente l'atto di citazione in riassunzione ex artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. Contr La ha rappresentato che:
- la società è divenuta proprietaria di un complesso immobiliare sito nella Frazione di Duddova, nel Comune di Ambra (AR), a seguito di asta fallimentare presso il
Tribunale di Arezzo;
- con delibera del 18.03.2019, il c.d.a. della stessa società ha deciso di “stipulare un patto interno con il socio perché, fino alla sottoscrizione dell'atto che verrà scelto nelle forme CP_1 pubbliche possibili, l'edificio 5 e 6 sia destinato ad uso esclusivo del Sig. ”; da quel CP_1 momento ha occupato i suddetti immobili 5 e 6, senza tuttavia formalizzare CP_1 alcun titolo di utilizzo degli stessi;
- da quel momento in poi occupa i suddetti immobili senza corrispondere CP_1 alcunché alla società; Contr
- all'epoca, era socio unico della nonché vice-presidente del c.d.a. e co- CP_1 amministratore unitamente al presidente del c.d.a., Persona_1
- a seguito della modifica dell'organo gestorio, il nuovo amministratore unico, con delibera del 20.01.2021 ha dichiarato nulla la precedente deliberazione del
18.03.2019, disponendo di chiedere la liberazione dei suddetti beni immobili nn. 5
e 6. N. R.G. 4 / 9
L'attrice ha quindi chiesto di accertare che il convenuto è decaduto dalla facoltà di impugnare tale ultima delibera, quella del 20.01.2021, essendo scaduti i termini ex lege previsti, conseguendone la sua piena validità ed efficacia, nonché di disporre la restituzione degli immobili in quanto illegittimamente posseduti dal convenuto. si è costituito riportando le medesime difese già svolte nel foro Controparte_1 aretino:
- l'atto introduttivo del giudizio sarebbe nullo in quanto risulterebbero mancanti gli elementi costitutivi del vantato diritto alla restituzione degli immobili;
- non si sarebbe perfezionata la decadenza dell'impugnazione essendo egli venuto a conoscenza della delibera del c.d.a. del 2021 solo a seguito della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio;
- la delibera del 18.03.2019 sarebbe valida in quanto assunta dalla totalità dei soci Contr presenti, essendo egli, all'epoca, socio unico della pertanto la decisione del c.d.a. acquisirebbe anche la forza di una delibera dei soci;
ad ogni modo, con quella delibera si dovrebbe considerare concluso con o un contratto di CP_1 comodato degli immobili in attesa di individuare, tra la società e il socio, la corretta forma giuridica che permetta di rendere opponibile l'atto anche nei confronti dei terzi, ovvero, in alternativa, un contratto preliminare in cui l'obbligazione del pagamento del prezzo da parte del coincide con i CP_1
Contr finanziamenti dal medesimo effettuati in favore della stessa
- la delibera del 20.01.2021 sarebbe invece invalida in quanto assunta dall'a.u. senza che questa sia stata poi comunicata ai soci per la sua ratifica.
Il convenuto ha quindi chiesto accertarsi l'invalidità di quest'ultima delibera del c.d.a. del
20.01.2021 e, conseguentemente, di respingere le domande attoree.
La causa è stata istruita solo documentalmente.
A seguito della rinuncia al mandato da parte del difensore del convenuto, quest'ultimo non ha provveduto a nominare altro avvocato.
La causa è stata poi rimessa sul ruolo per integrare il contraddittorio in ordine alla questione, sollevata dal collegio, circa l'effettivo interesse delle parti alle domande: quella dell'attrice a far dichiarare la decadenza del diritto del socio ad impugnare una delibera, N. R.G. 5 / 9
quella del 2019, che potrebbe essere inidonea a creare alcun titolo in capo a rispetto CP_1 agli immobili;
quella del convenuto ad impugnare una delibera, quella del 2021, che potrebbe non aver inciso su alcun suo diritto come socio, come invece richiesto dall'art. 2388, comma 4, c.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari
Occorre preliminarmente rilevare che l'avv. De Martino, ex patrocinatore di ha CP_1 formalmente rinunciato all'incarico prima che la causa fosse rimessa al collegio per la decisione;
quindi, in ossequio al principio di continuità dell'attività difensiva, si deve considerare il mandato altrattivo sino alla definizione del grado di giudizio.
Inoltre, in assenza di conclusioni precisate all'udienza ex art. 189 c.p.c., per il convenuto si devono considerare quelle rassegnate in calce all'ultimo atto in cui sono state formulate, ossia la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ratione temporis applicabile, rimanendo le conclusioni e le domande, una volta rassegnate, valide ed efficaci fino a eventuale modifica consentita o rinuncia espressa delle stesse.
Si deve altresì rigettare l'eccezione preliminare inerente alla nullità dell'atto di citazione sollevata da sostenendo l'omessa specificazione della causa petendi, giacché l'attrice CP_1 non avrebbe indicato gli elementi costitutivi del diritto alla restituzione del bene che ha inteso azionare: la domanda risulta chiaramente formulata ed argomentata, in ordine sia ai presupposti che alle pretese avanzate, tanto che il convenuto ha svolto a pieno il suo diritto di difesa, avendo l'attrice narrato i fatti storici a cui ha attribuito valore giuridico, ossia il susseguirsi delle due determinazioni consiliari e il possesso continuato del bene immobile da parte del convenuto, rispetto ai quali ha formulato coerenti conclusioni.
2. Nel merito
Passando al merito, dalla documentazione in atti è emerso che: Contr
- con delibera del 18.03.2019, il c.d.a. della composto da e in CP_1 Per_1 cui il primo era anche socio unico della società, delibera “di stipulare un patto interno N. R.G. 6 / 9
con il socio perché, fino alla sottoscrizione dell'atto che verrà scelto nelle forme pubbliche CP_1 possibili, l'edificio 5 e 6 sia destinato ad uso esclusivo del Sig. ”; CP_1
- da quel momento in poi, ha utilizzato in modo esclusivo i suddetti immobili, CP_1 senza che la mutata compagine sociale avanzasse contestazione alcuna;
Contr
- ha successivamente ceduto il 10% delle quote della alla RLS Finance CP_1
SA e poi il 47,5% alla ICOS Fundation;
- non è mai stato formalizzato alcun atto di cessione ad alcun tiolo dell'immobile;
- il nuovo a.u., con delibera del 20.01.2021, ha dichiarato la nullità della decisione del 18.03.2019, in quanto ritenuta contraria alle norme statutarie e l'ha abrogata, deliberando altresì di chiedere la restituzione delle case nn. 5 e 6 al socio CP_1
Ora, le parti hanno inteso ravvisare la causa generativa dell'occupazione degli immobili da Contr parte di alla delibera del c.d.a. della del 18.03.2019, giacché a seguito di tale CP_1 deliberazione è iniziato il possesso continuato degli stessi.
Si deve tuttavia rilevare come i due eventi siano separati.
L'assemblea del 18.03.2019 è stata tenuta dall'organo amministrativo, ove il ha
CP_1 partecipato esclusivamente in qualità di consigliere e non anche di socio unico;
né sul punto può essere condivisa la ricostruzione del convenuto secondo cui, essendo all'epoca Contr anche socio unico della quella delibera può essere considerata anche come espressione della volontà dei soci. Si deve infatti precisare che ha partecipato a
CP_1 quella riunione del c.d.a. in veste di amministratore e non di socio, non potendosi confondere le due figure e funzioni ancorché cumulate, in questo caso, nella medesima persona: la circostanza che fosse, al contempo, amministratore e socio unico non
CP_1 significa che con quella delibera la società, per il tramite del suo organo amministrativo, ha stipulato un “patto interno” con il socio perché in quella sede, rivestiva la sola
CP_1 veste di consigliere.
Dunque, poiché la delibera del 2019 non è stata comunicata al socio unico, non ha fatto sorgere alcun diritto in capo al convenuto per l'occupazione degli immobili, non potendosi, la delibera, configurare come un impegno unilaterale assunto dalla società di stipulare con un “patto interno”, preliminare rispetto all'atto da fare “nelle forme CP_1 pubbliche possibili”. Invero, affinché la deliberazione possa essere considerata come fonte N. R.G. 7 / 9
dell'impegno unilaterale di stipulare con un preliminare di vendita a effetti anticipati CP_1 dell'immissione in possesso, ossia, affinché possa assumere un effetto vincolante per la società, come contratto con obbligazioni a carico del solo proponente ai sensi dell'art. 1333 c.c., avrebbe dovuto essere stata comunicata al destinatario ed avrebbe dovuto essere stata fornita prova di ciò, circostanza non verificatasi posto che, come detto, CP_1 ha partecipato all'assemblea solo in qualità di amministratore e non anche di socio.
Ne consegue che la delibera del 2019 altro non è se una mera dichiarazione di intenti fine a se stessa e, per questo motivo, non comporta l'insorgenza di alcun diritto in capo al socio;
di conseguenza, neppure la successiva revoca di quella delibera può aver avuto l'effetto di privare il socio di un diritto che non era sorto in forza della delibera del 2019, sì da legittimare il socio a impugnare la revoca stessa.
Ciò posto, rimane l'occupazione degli immobili da parte del convenuto che, contrariamente a quanto prospettato dall'attrice, è stata posta in essere non in forza della citata delibera, che non ha, appunto, conferito alcun diritto a bensì della situazione CP_1 di fatto che si è venuta a creare in forza del comodato stipulato per facta concludentia tra le parti che, però, è precario, talché, in assenza di determinazione del termine, il comodante può richiedere la riconsegna ad libitum, rendendo sine titulo dal momento della richiesta l'occupazione, sino allora legittima.
In altri termini, la circostanza che stia occupando gli immobili dal 2019 con CP_1 accettazione della situazione di fatto da parte della società ha determinato la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di comodato d'uso gratuito precario.
Così inquadrata la fattispecie ed il titolo contrattuale in base al quale ha occupato e CP_1
Contr sta tutt'ora usufruendo degli immobili, è legittima la richiesta della di ottenere la restituzione dei beni, richiesta che si è formalizzata con la missiva del difensore della società del 09.02.2021, atteso che una delle obbligazioni che ricadono, contrattualmente, in capo al comodatario è proprio quella di restituire il bene a semplice richiesta del comodante.
Invero, neanche la delibera del 2021 è stata comunicata al convenuto, né alcun riferimento a questa è stato fatto nella suddetta missiva del legale, con la quale N. R.G. 8 / 9
quest'ultimo si è limitato a chiedere la liberazione degli immobili, da cose e persone, onde porre fine al contratto di comodato d'uso gratuito fino al allora vigente.
Chiarito, quindi, che dalla delibera del 2019 non è scaturito alcun diritto in capo al socio e che la successiva decisione del 2021 non va, conseguentemente, ad inficiare alcuna situazione di diritto del convenuto, stante l'assenza di diritti precedentemente sorti, ne deriva l'assenza di legittimazione di ad impugnare la delibera del 2021; quest'ultima, CP_1
Contr infatti, non è direttamente incidente sul rapporto tra e il convenuto, giacché
l'occupazione degli immobili trova titolo nel rapporto di comodato d'uso gratuito che è stato interrotto dalla missiva inoltrata dall'avvocato, non dalla delibera stessa.
Per lo stesso motivo, ossia proprio per l'assenza dell'insorgenza di diritti in capo al convenuto a seguito dell'assemblea del 2019, si deve ravvisare la mancanza di interesse ad agire in capo alla società per la dichiarazione di invalidità di quest'ultima, non avendo comportato alcuna modifica dei diritti delle parti sugli immobili interessati, discendente, invece, dalla richiesta di restituzione del 09.02.2021.
3. Le spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza. Contr Pertanto, il convenuto deve essere condannato a rimborsare a le spese di lite da questa sostenute;
spese che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. Giustizia 10 aprile 2014 n. 55, come modificato al D.M. n. 147 del
13/08/2022, applicando, rispetto allo scaglione del valore indeterminabile – complessità media, il valore prossimo al medio per ogni fase del giudizio ad eccezione di quella istruttoria, a ci si applica il minimo essendo stata solo documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale delle Imprese, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara inammissibile, per difetto di interesse ad agire, la domanda di Parte_1 di accertare e dichiarare il convenuto decaduto dalla
[...] Controparte_1 N. R.G. 9 / 9
facoltà di impugnare la delibera dell'amministratore unico del 20/01/2021; dichiara inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, la domanda riconvenzionale svolta da Controparte_1 condanna a rilasciare a i seguenti Controparte_1 Parte_1 immobili:
- fabbricato 5, censito al C. F. del Comune di Bucine (AR) al Foglio 62, particella 45, p. T,
Cat. A/4, Cl. 3, 3 vani, R.C. € 178,18
- fabbricato 6, censito al C. F. del Comune di Bucine (AR) al Foglio 62, particella 44, p. T e
1°, Cat. A/2, Cl. 4 , 5,5 vani, R.C. € 511,29; condanna altresì a rimborsare a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che liquida in € 1.063,00 per spese ed € 9.000,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge.
Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del 12 dicembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Grasselli Dott. Niccolò Calvani