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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/10/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'udienza del 08.10.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito telematico della stessa, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7520/2025 del Ruolo Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Russo e Velia Parte_1
CH
-ricorrente-
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore,
-resistente contumace-
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 14.07.2025, , premesso di essere una Parte_1 bracciante agricola a tempo determinato, ha esposto di aver lavorato nell'anno 2021, per 102 giornate (dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021), alle dipendenze dell'azienda agricola
“Società Agricola Natura” ed ha censurato l'operato dell' laddove ha ritenuto totalmente CP_2 insussistente il suddetto rapporto di lavoro, provvedendo alla cancellazione di tali giornate dagli elenchi OTD 2021.
Ha, pertanto, chiesto all'adito Tribunale di: “1. accertare e dichiarare che la ricorrente, nel corso dell'anno 2021, ha prestato la propria attività lavorativa -in qualità di operaio agricolo
a tempo determinato- per complessivi nr. 102 giorni;
2. accertare e dichiarare, che la
1 ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di Orsara di Puglia per nr. 102 giorni per l'anno 2021, ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali ed assicurative ex art.9 ter, comma 2, della
L.608/96; e, conseguentemente, condannare l' ad iscrivere la ricorrente negli elenchi CP_2 anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di Orsara di Puglia per nr.
102 giorni per l'anno 2021, ai fini della corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali ed assicurative ex art.9 ter, comma 2, della L.608/96; 4. condannare l' al pagamento CP_2 delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarre in favore degli Avv.ti Giovanni Russo e
Velia CH, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari, con le maggiorazioni previste dall'art.4, comma 1 bis, del DM 55/2014 modificato dal dm 37/2018, essendo stato il presente atto redatto mediante collegamenti ipertestuali idonei ad agevolarne la consultazione al suo interno”.
L' non si è costituito in giudizio, benché ritualmente intimato. CP_2
Acquisita la documentazione originariamente prodotta, all'odierna udienza, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa, previa acquisizione di note di trattazione scritta, con la presente sentenza depositata telematicamente.
2. – Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell' , il quale non si è costituito CP_2 nonostante la rituale intimazione.
Sempre in via preliminare, si deve dare atto della rinuncia all'azione depositata dalla ricorrente in data 07.10.2025.
Ciò posto, la rinuncia all'azione integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato.
Essa denota il sopravvenuto difetto di interesse di parte attrice alla decisione e conduce, per tale ragione, ad una pronuncia di cessata materia del contendere.
Tuttavia, equivalendo, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree, tale rinuncia comporta la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda.
La rinuncia all'azione presuppone il rilascio di un mandato ad hoc, che attribuisca al difensore tale specifico potere (cfr. Cass. Civ., sez. II n. 4837/19) e, a differenza della rinuncia agli atti, non necessita di alcuna accettazione di controparte per risultare perfettamente efficace e condurre, quindi, all'estinzione del processo.
Nel caso di specie, è stata depositata la rinuncia all'azione sottoscritta personalmente dalla ricorrente . Parte_1
Ne consegue che va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2 3. - Nulla sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio dell' . CP_2
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; CP_2
- dichiara cessata la materia del contendere;
- nulla sulle spese.
Foggia, 8.10.2025
La Giudice del Lavoro
dott.ssa Valentina di Leo
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