Art. 22. Tredicesima mensilit a')
In occasione delle festivita' natalizie e' corrisposta dal Fondo una mensilita' della pensione complessiva, di cui al precedente articolo 15, a titolo di tredicesima rata di pensione.
La mensilita' di cui al precedente comma e' corrisposta unitamente con la rata di dicembre, per un importo proporzionale al numero delle rate di pensione maturate nell'anno.
In occasione delle festivita' natalizie e' corrisposta dal Fondo una mensilita' della pensione complessiva, di cui al precedente articolo 15, a titolo di tredicesima rata di pensione.
La mensilita' di cui al precedente comma e' corrisposta unitamente con la rata di dicembre, per un importo proporzionale al numero delle rate di pensione maturate nell'anno.