Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 15/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 15/01/2025, alle ore 12,17 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. TONINI DANIELE per la parte ricorrente e l'Avv.
RAFFANTI ILARIA per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione. I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. L'avv. Raffanti in replica alle note di controparte in ordine al mancato deposito di documentazione idonea a dimostrare l'adempimento e/o l'inadempimento del terzo rileva che gli uffici romani hanno dato conto che non ci sono pagamenti imputabili ai lavoratori per cui è causa, come spiegato nei documentati depositati e nella memoria di costituzione. In denegata ipotesi chiede CTU tecnico contabile fermo restando che l'onere probatorio grava su controparte che ha sollevato eccezione di pagamento.
L'avv. Tonini insiste come nelle proprie note e ai propri atti anche in relazione all'eccezione di pagamento. L'avv. Raffanti fa presente che la matricola 7068327939 c.f.
è intestata a la quale tra P.IVA_1 Controparte_1
l'altro ha avvisi di addebito inadempiuti per oltre € 1.800.000,00 come da documentazione che si offre di produrre.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
1
12,45.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di opposizione avviso di addebito proc. n. 678
/2022 promossa da:
assistito dall'Avv. TONINI DANIELE Parte_1
CONTRO
assistito Controparte_2 dall'Avv. RAFFANTI ILARIA e QUARTA ROSSELLA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11-11-22 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 3662022
00006987 24000 rassegnando le seguenti conclusioni:
2 “Preliminarmente Voglia il Giudice del Lavoro adito disporre la sospensione dell'avviso di addebito impugnato per i motivi di cui sopra. Nel merito Voglia il Giudice del
Lavoro adito dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace e/o illegittimo, in tutto o in parte, l'avviso di addebito impugnato, dichiarando non dovute le somme ivi indicate. Con ogni consequenziale pronuncia di legge. Vinte le spese”.
La ha appaltato alla società Parte_1 [...]
l'esecuzione del servizio di distribuzione Controparte_3 postale presso la propria sede sita in Carrara V. Don Minzoni
n. 22/F, per il periodo dal 19.06.2017 fino al 15/03/2018, data, quest'ultima, in cui alla “ Controparte_3
Cont è subentrata un'altra società del gruppo denominata “
[...]
”. Controparte_4
A seguito della stipula del predetto contratto di appalto di servizi con la la CDM di Controparte_3 Pt_1
ha utilizzato i seguenti lavoratori: con
[...] Parte_2 mansioni di fattorino/portalettere (inquadrato al 7^ livello del ccnl Poste private), per 4 ore al giorno e per 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, nel periodo dal 19 giugno
2017 al 15 marzo 2018; con mansioni di Controparte_5 fattorino/portalettere (inquadrato al 7^ livello del ccnl
Poste private), per 4 ore al giorno e per 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, nel periodo dal 4 dicembre
2017 al 15 marzo 2018; con mansioni di Parte_3 fattorino/portalettere (inquadrata al 7^ livello del ccnl
Poste private), per 4 ore al giorno e per 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, nel periodo dal 19 giugno
2017 al 19 settembre 2017.
A seguito della stipula del contratto di appalto di servizi
Cont con la la ha Controparte_4 Pt_1 Parte_1 utilizzato i seguenti lavoratori: con mansioni di Parte_2 fattorino/portalettere (inquadrato al 5° livello del ccnl
3 Terziario), per 4 ore al giorno dal 16 marzo 2018 al 31 dicembre 2018 e, poi, dal 01 gennaio 2019 al 31 luglio 2019 per 2 ore al giorno;
con mansioni di Controparte_5 fattorino/portalettere (inquadrato al 5° livello del ccnl
Terziario), per 4 ore al giorno dal 16 marzo 2018 al 30 aprile
2018; con mansioni di Testimone_1 fattorino/portalettere (inquadrato al 5° livello del ccnl
Terziario), per 4 ore al giorno dal 16 marzo 2018 al 11 ottobre 2018.
I - NULLITÀ DELL'AVVISO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 30, C.
2 DEL D.L. N. 78/10
Si tratta di una pretesa violazione formale che avrebbe dovuto essere censurata ai sensi dell'art. 617 c.p.c, nel termine ivi contemplato.
L'odierno ricorso, invece, è stato depositato oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di addebito.
La doglianza è inammissibile per intervenuta decadenza.
II – APPALTO ILLECITO.
Dalle dichiarazioni del rappresentante legale di parte ricorrente e dei lavoratori si evince che l'organizzazione e la direzione del servizio di recapito postale erano effettuate da che gestiva e dirigeva Parte_1 personalmente tutti i portalettere, senza nessuna distinzione tra quelli assunti direttamente dalla sua ditta individuale e quelli forniti dalla società e Controparte_3 poi mentre il responsabile indicato Controparte_4 dall'appaltatore era sconosciuto agli addetti al servizio (v. dichiarazione , . Parte_2 Parte_3 ha dichiarato: "ho trovato questo lavoro tramite Parte_3 un annuncio su internet e ricordo che presi contatto con il sig. che mi invitò a fare un colloquio di lavoro... Pt_1 non avevo capito che c'era una società terza nel rapporto di lavoro con il e lo capii quando vidi la prima busta Pt_1
4 Cont paga dove c'era il nome della società . Preciso che non ho mai visto nessuno di questa M&G e l'organizzazione del lavoro sia per l'aspetto materiale della preparazione e poi distribuzione della corrispondenza e sia per l'aspetto della gestione delle eventuali assenze o distribuzione dell'orario di lavoro se ne è sempre occupato il ..". Pt_1
L'amministratore unico di CMD ha dichiarato: ".... In effetti
Cont i miei contatti con si limitavano a inviare a fine mese il
Cont conteggio delle ore fatte dai ragazzi di e poi loro mi inviavano la fattura che io pagavo regolarmente.
L'organizzazione del lavoro consisteva nella preparazione dei recapiti della corrispondenza giornaliera che facevo io e poi i singoli postini che una parte erano assunti da me e una
Cont parte erano di , avevano una specifica area in cui distribuire la posta ... poi tutti i postini facevano un report che mi consegnavano la mattina dopo su quello che avevano fatto durante il giro di consegne...comunque tutta la gestione della corrispondenza e dei postini l'ho sempre fatta io.”.
L'appaltatore provvedeva soltanto alla gestione amministrativa dei rapporti di lavoro.
L'appaltatore non forniva un servizio autonomo, limitandosi alla SOMMINISTRAZIONE di parte della assegnata al Parte_4 servizio.
Al “committente” mensilmente veniva comunicato il numero delle ore lavorate dagli addetti al servizio (come risulta dalle dichiarazioni confessorie del e dalle mail depositate Pt_1 da parte resistente) e sulla base di tali dati venivano emesse le buste paga e le fatture attive per “Costi servizi” del mese di riferimento.
Mentre nel contratto di appalto era indicato un compenso fisso mensile, le fatture in atti riportano importi sempre diversi, evidentemente dipendenti dall'estensione temporale delle prestazioni della manodopera utilizzata nel servizio.
5 Pertanto, in capo all'appaltatore non sussisteva alcun rischio di impresa.
Quanto alla certificazione del contratto di appalto prodotta da parte ricorrente, effettuata presso l'ente paritetico bilaterale ENBLI in data 28.5.2018 e cioè successivamente all'inizio dell'esecuzione del contratto, si rileva che, a parte ogni altra considerazione, tale certificazione è stata rilasciata sulla base della documentazione fornita dai contraenti e che la realtà dei fatti è risultata ben difforme dalle previsioni negoziali.
Viene, quindi, in rilievo un appalto illecito.
III – PAGAMENTI DELL'APPALTATORE. ADEMPIMENTO DEL TERZO
Parte ricorrente assume che devono essere detratti i
Cont contributi versati dalla .
In effetti, anche in tal caso, oltre che nell'ipotesi prevista dall'art. 29, comma 3 bis dlgs.n. 276/2003, può applicarsi l'art. 27, comma 2, leg. cit., in base al quale nelle ipotesi di somministrazione irregolare di manodopera tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata.
Infatti, viene in rilievo l'adempimento del terzo, già dal
2002 ritenuto dalla S.C. a sezioni unite idoneo ad estinguere integralmente o parzialmente il debito contributivo.
Tuttavia, nonostante l'esercizio dei poteri di ufficio ed il deposito da parte dell' di documentazione interna relativa CP_2 alle due società (individuabili attraverso le rispettive matricole), non sono stati individuati versamenti imputabili al periodo in contestazione ed ai lavoratori di cui al verbale di accertamento, anche stante la struttura cumulativa (e non nominativa) delle denunzie di cui ai DM10A.
6 Peraltro, i versamenti spontanei sono risultati assai pochi, mentre ha effettuato sì Controparte_3 consistenti pagamenti all'istituto, ma a seguito di avvisi di addebito non riguardanti le posizioni dei lavoratori coinvolti nell'appalto per cui è causa.
Ad es., detta società ha pagato oltre € 37.000,00 euro per un avviso relativo al periodo 4/2017 estraneo alla fattispecie in esame.
Quanto alla , detta società risulta Controparte_4 debitrice dell' per l'importo di € 1.842.944,78. CP_2
Peraltro, è da condividere l'assunto dell' secondo cui in CP_2 ipotesi di parziale copertura i versamenti di contributi vengono imputati ai rapporti lavorativi meno garantiti e cioè
a quelli privi di altri obbligati.
Orbene, nel caso di appalto illecito non vengono in rilievo obbligazioni solidali, essendo unico obbligato il datore di lavoro effettivo, fatta salva la efficacia estintiva art. ex artt. 1180 e 2036 c.c. dei pagamenti effettuati dall'appaltatore datore di lavoro apparente.
In presenza di pagamenti non integralmente satisfattivi, a fronte di una pluralità di debiti scaduti ed in difetto di imputazione da parte del debitore, la facoltà di imputazione compete al creditore, in questo caso l' . CP_2
Cfr. Cass. civ. n. 31837/2022: In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non si avvale della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore, il quale può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, mentre i criteri legali ex art. 1193, comma 2,
c.c., che hanno carattere suppletivo e sussidiario, subentrano soltanto quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore, né dal creditore, fermo restando che l'onere di provare le condizioni che giustificano una diversa imputazione grava sul creditore.
7 V. anche Cass. civ. n. 3644/2021: L'imputazione del pagamento
è una facoltà che inerisce ad un rapporto obbligatorio di debito - credito principale che va esercitata dal debitore all'atto del pagamento a pena di inefficacia e che, se esercitata successivamente, è efficace solo se vi sia il consenso del creditore, senza che possa configurarsi una prescrizione della facoltà di imputazione, potendo venire in rilievo esclusivamente la prescrizione del diritto di credito cui essa inerisce.
Nella fattispecie in esame non risulta che il debitore all'atto del pagamento abbia indicato i lavoratori per cui sono stati pagati i contributi, stante i limiti strutturali dei moduli DM10A.
Qualora anche il creditore non effettui l'imputazione, può soccorrere un criterio legale sussidiario (v. art. 1193 c.c.)
e cioè l'imputazione dei pagamenti ai crediti meno garantiti.
V. Cass. civ. n. 9648/2014: In tema di imputazione di pagamento, qualora un datore di lavoro abbia una pluralità di debiti verso un ente previdenziale, il pagamento parziale va imputato alla estinzione del debito relativo alle sanzioni civili, in quanto credito meno garantito, piuttosto che al capitale rappresentato dalle contribuzioni omesse, poiché il primo è assistito da un privilegio, per ordine di soddisfazione e per entità dell'importo coperto, pari a metà
(artt. 2754 e 2778 n. 8 cod. civ.), suvvalente rispetto al secondo, assistito da privilegio di grado poziore e per
l'intero importo (artt. 2753 e 2778 n. 1 cod. civ.).
Con riguardo alla nozione di credito meno garantito v. Cass. civ. n. 1572/1974: La locuzione «meno garantito», usata nell'art. 1193 c.c. per indicare il secondo dei criteri suppletivi — destinato ad entrare in funzione quando non vi sia stata imputazione espressa da parte del debitore e sussista una pluralità dei debiti scaduti — non deve intendersi in senso rigorosamente tecnico, con riferimento
8 alle tipiche forme di garanzie reali o personali;
sicché vi può rientrare non solo la figura della solidarietà passiva, ma anche il riferimento alla minore speditezza o alla maggiore dispendiosità dell'attuazione. E lo stabilire quale, fra più debiti, sia da ritenere meno garantito è compito riservato esclusivamente al giudice del merito, il cui apprezzamento in proposito è insindacabile in Cassazione se non inficiato da vizi di logica o di diritto.
D'altra parte la mancata imputazione dei pagamenti parziali ai lavoratori non preclude agli stessi l'accesso alle prestazioni previdenziali, considerato il principio di automaticità e visto che nel nostro sistema previdenziale pubblico il finanziamento delle prestazioni previdenziali avviene, ai sensi del DPR 1827/1935, con il sistema della ripartizione e non con il sistema della capitalizzazione, con la conseguenza che i contributi riscossi non confluiscono nel conto individuale di ciascun assicurato.
Pertanto, deve concludersi che nel periodo in contestazione non è stato effettuato alcun versamento defalcabile di contributi né dal datore di lavoro effettivo, pseudo
“committente”, né dallo pseudo appaltatore, essendo i modesti
Cont versamenti effettuati da nel periodo in contestazione imputabili a sanzioni.
III – SANZIONI- I DURC
Secondo parte ricorrente la buona fede dell'azienda è in re ipsa, considerato che tutti i rapporti di lavoro oggetto dell'accertamento ispettivo sono stati regolarmente denunciati e registrati e che riceveva periodicamente i
Cont DURC da parte di , con conseguente certezza che i soggetti occupati presso l'appaltatrice e inviati nell'esecuzione del contratto di appalto fossero in regola.
9 In realtà dal doc. n. 10 fasc. ricorrente si evince il rilascio del DURC solo con riferimento ad alcuni periodi del
2017 e del 2018.
A parte ciò, è da evidenziare che proprio dal ricorso all'intermediazione illecita di manodopera si evince la volontà di occultare non i rapporti di lavoro, ma la titolarità degli stessi, che rimane in capo ad altre imprese, diverse dal datore di lavoro effettivo.
E' da escludere che nella fattispecie in esame venga in rilievo un mero ritardo od un'omissione di contributi, il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce obbligatorie, considerato che parte ricorrente, tenuta ex lege, non ha effettuato alcuna denuncia.
In secondo luogo, il rilascio del DURC non vale comunque ad escludere il dolo, considerato che tale certificato non è sicuro indice dell'effettivo pagamento dei contributi, potendo il predetto essere rilasciato anche in caso di impugnazione giudiziale, di domanda di rateizzazione etc.
Pertanto, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di causa sostenute dall' , che liquida in € 4000,00 per CP_2 compensi, oltre rimborso spese forfettarie.
Massa, 15/01/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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