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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/09/2025, n. 5382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5382 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta: dott. Michele Cataldi Presidente dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel. dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di II grado iscritta al n. 1694 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 25-09-2025, vertente tra
con sede in Roma, Lungotevere Flaminio n. 18, (C.F.: Parte_1 P.IVA_1
P.IVA: e, per essa, la mandataria in persona proprio procuratore, P.IVA_2 CP_1
Dott. elettivamente domiciliata a Bari, Via Camillo Rosalba 47/Z, presso lo Controparte_2 studio dell'Avv. Anna Putignano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
e
; Controparte_3
Appellata non costituita
Oggetto: Opposizione all'esecuzione.
Conclusioni: come da scritti difensivi. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra , nella qualità di erede del Controparte_3 sig. , proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole dalla Persona_1 in data 26/5/2023, basato su un decreto ingiuntivo (n. 11862-1984) emesso Parte_1 dal Tribunale di Bari il 25/7/1984.
In particolare, l'opponente eccepiva la carenza di “legitimatio ad causam” e “ad processum” della
(che, a suo dire, non aveva dato prova dell'esistenza del contratto di cessione Parte_1 del credito), la prescrizione del diritto e degli interessi richiesti, nonché l'irregolarità del titolo esecutivo;
pertanto concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese processuali.
Costituitasi in giudizio a mezzo della propria mandataria la CP_1 Parte_1 contestava le asserzioni dell'opponente, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese processuali.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale, con sentenza n. 2514/25, ritenendo che l'opposta non avesse fornito la prova dell'esistenza del contratto di cessione, accoglieva l'opposizione, dichiarando l'inesistenza del diritto della di procedere ad Parte_1 esecuzione forzata in danno dell'opponente, nella qualità di erede del sig. Persona_1
, sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 11862-1984, emesso dal Tribunale di Bari il
[...]
25/7/1984, condannando anche l'opposta a rifondere le spese processuali in favore della sig.ra
. Controparte_3
Con atto di citazione, la e, per essa, la mandataria impugnava Parte_1 CP_1 tale decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia ed affidando l'appello ad un unico, articolato motivo di censura.
Pertanto l'appellante concludeva chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza, con condanna della sig.ra alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. Controparte_3
L'appellata non si costituiva in giudizio.
All'udienza di prima comparizione del 18/9/2025 nessuno compariva, sicché la Corte, con ordinanza ex art. 309 c.p.c., disponeva il rinvio all'udienza del 25/9/2025, mandando alla Cancelleria di avvisare le parti.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni effettuate dalla Cancelleria, anche all'udienza del 25/9/2025 nessuno è comparso.
Ciò premesso, trattandosi di giudizio introdotto in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 D.L. n. 112/08, ai sensi degli artt. 307, comma 4 e 309 c.p.c. va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
e, per essa, dalla mandataria nei confronti di avverso la CP_1 Controparte_3 sentenza del Tribunale di Roma n. 2514/25, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, lì 25/9/2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Giuseppe Staglianò dott. Michele Cataldi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta: dott. Michele Cataldi Presidente dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel. dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di II grado iscritta al n. 1694 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2025, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 25-09-2025, vertente tra
con sede in Roma, Lungotevere Flaminio n. 18, (C.F.: Parte_1 P.IVA_1
P.IVA: e, per essa, la mandataria in persona proprio procuratore, P.IVA_2 CP_1
Dott. elettivamente domiciliata a Bari, Via Camillo Rosalba 47/Z, presso lo Controparte_2 studio dell'Avv. Anna Putignano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
e
; Controparte_3
Appellata non costituita
Oggetto: Opposizione all'esecuzione.
Conclusioni: come da scritti difensivi. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra , nella qualità di erede del Controparte_3 sig. , proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole dalla Persona_1 in data 26/5/2023, basato su un decreto ingiuntivo (n. 11862-1984) emesso Parte_1 dal Tribunale di Bari il 25/7/1984.
In particolare, l'opponente eccepiva la carenza di “legitimatio ad causam” e “ad processum” della
(che, a suo dire, non aveva dato prova dell'esistenza del contratto di cessione Parte_1 del credito), la prescrizione del diritto e degli interessi richiesti, nonché l'irregolarità del titolo esecutivo;
pertanto concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese processuali.
Costituitasi in giudizio a mezzo della propria mandataria la CP_1 Parte_1 contestava le asserzioni dell'opponente, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese processuali.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale, con sentenza n. 2514/25, ritenendo che l'opposta non avesse fornito la prova dell'esistenza del contratto di cessione, accoglieva l'opposizione, dichiarando l'inesistenza del diritto della di procedere ad Parte_1 esecuzione forzata in danno dell'opponente, nella qualità di erede del sig. Persona_1
, sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 11862-1984, emesso dal Tribunale di Bari il
[...]
25/7/1984, condannando anche l'opposta a rifondere le spese processuali in favore della sig.ra
. Controparte_3
Con atto di citazione, la e, per essa, la mandataria impugnava Parte_1 CP_1 tale decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia ed affidando l'appello ad un unico, articolato motivo di censura.
Pertanto l'appellante concludeva chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza, con condanna della sig.ra alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. Controparte_3
L'appellata non si costituiva in giudizio.
All'udienza di prima comparizione del 18/9/2025 nessuno compariva, sicché la Corte, con ordinanza ex art. 309 c.p.c., disponeva il rinvio all'udienza del 25/9/2025, mandando alla Cancelleria di avvisare le parti.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni effettuate dalla Cancelleria, anche all'udienza del 25/9/2025 nessuno è comparso.
Ciò premesso, trattandosi di giudizio introdotto in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 D.L. n. 112/08, ai sensi degli artt. 307, comma 4 e 309 c.p.c. va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
e, per essa, dalla mandataria nei confronti di avverso la CP_1 Controparte_3 sentenza del Tribunale di Roma n. 2514/25, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, lì 25/9/2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Giuseppe Staglianò dott. Michele Cataldi