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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 08/09/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa AR FO ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 916/2025 R.G., discussa all'udienza del 8 settembre
2025 e promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
Avv. Nicola Baruffi
ATTRICE
CONTRO
C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Risoluzione per inadempimento
1 MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , proprietaria di un Parte_1
immobile sito in Luni, fraz. Luni Mare, Via Aldo Moro n. 2, intimava sfratto per morosità a a cui aveva concesso in locazione il predetto immobile, ad CP_1
uso abitativo, al fine di ottenerne il rilascio con condanna al pagamento dei canoni di locazione rimasti insoluti.
Con ordinanza del 9 giugno 2025, accertato che l'intimazione di sfratto era stata notificata ex art. 143 cpc, il Giudice disponeva il mutamento di rito.
Parte attrice provvedeva alla notifica di tutti gli atti del processo alla parte convenuta, rimasta contumace, e all'udienza di discussione, insisteva perché venisse dichiarata la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione con condanna del convenuto al rilascio ed al pagamento dei canoni dovuti. Con condanna alle spese della procedura.
******************************
Le domande attoree meritano accoglimento.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per il pagamento deve soltanto provare, come ha fatto l'odierno attore, il titolo del suo diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento del debitore convenuto, sul quale invece incombe l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(Cass. 19527/12; S.U. 13533/2001).
Il convenuto si è reso irreperibile e, rimanendo contumace, decideva di non assolvere al suo onere probatorio. La morosità risulta quindi pacifica e, stante il periodo in cui si è protratta e l'importo della stessa, l'inadempimento di parte convenuta non può
che considerarsi grave.
Deve pertanto dichiararsi la risoluzione del predetto contratto per grave inadempimento del convenuto, con conseguente condanna del medesimo al rilascio dell'immobile. Merita altresì accoglimento la richiesta di condanna al pagamento dei canoni scaduti e a scadere sino alla data del rilascio così come richiesta.
2 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in base al DM
55/2014 e successive modificazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attorea:
- dichiara la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra le parti avente ad oggetto l'immobile di proprietà di parte attrice sito in Luni (SP), fraz. Luni Mare, Via
Aldo Moro n. 2, per grave inadempimento di (C.F. CP_1
); C.F._2
-per l'effetto, condanna (C.F. ), al rilascio CP_1 C.F._2
dell'immobile predetto entro il 30 settembre 2025, libero da persone e cose, in favore di parte attrice;
-condanna (C.F. ) a pagare a CP_1 C.F._2 Pt_1
la somma di € 4.400,00 per i canoni scaduti a settembre 2025 oltre gli
[...]
ulteriori canoni a scadere sino al rilascio effettivo dell'immobile;
-condanna C.F. ), alla rifusione delle spese CP_1 C.F._2
di lite sostenute da parte attrice che si liquidano nella misura di € 100,00 per esborsi ed € 2.500,00, oltre spese generali ed accessori di legge per compensi professionali.
Così deciso in La Spezia, 8.9.2025
Il GOP
Dott.ssa AR FO
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