Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/06/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3043/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3043/2025 promossa con ricorso congiunto in data
30.4.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29.6.1985 e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Fabrizia Berneschi che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
10.1.1981 e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Rosa Taccogna che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“I Sig.ri e ut supra rappresentati, assistiti, difesi e domiciliati, Parte_1 Parte_2 ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Monza affinché Voglia accogliere le seguenti conclusioni accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, dichiarare la loro separazione personale, alle seguenti condizioni consensualmente convenute:
1. i coniugi e vivranno separati con l'obbligo del reciproco Parte_1 Parte_2 rispetto;
2. la casa coniugale sita in NI AM (MI) Via Cadore n.9 resta assegnata al marito con tutti i mobili e i suppellettili che la arredano il quale si impegnerà a provvedere a proprie cure e spese alle utenze;
3. la moglie rilascerà la casa coniugale unitamente alla minore entro e non oltre il 30 aprile 2025, asportando tutti i propri effetti personali;
il padre autorizza il trasferimento di residenza anagrafica della figlia presso la residenza della madre;
Per_1
4. i coniugi concordano per la figlia minore l'affido condiviso con collocazione paritario;
Per_1
5. il Sig. contribuirà al mantenimento della figlia versando tramite bonifico bancario Pt_2 Per_1 ed entro il giorno 10 di ogni mese alla moglie per le spese ordinarie la somma mensile di € 350,00=
, senza rivalutazione ISTAT , mentre da gennaio 2028 poiché il Sig. subirà una contrazione Pt_2 importante del proprio stipendio, contribuirà al mantenimento della figlia versando tramite Per_1 bonifico bancario ed entro il giorno- 10 di ogni mese alla moglie per le spese ordinarie la somma mensile di € 300,00=;
6. Le spese straordinarie della minore in ossequio ai rigidi criteri stabiliti dalle Linee Guida per le spese extra assegno di mantenimento per i figli minori fatte proprie dal Tribunale di Monza, saranno a carico dei coniugi al 50% ciascuno.
7. I coniugi concordano che la figlia continuerà il corso di violino e a frequentare la palestra anche per i prossimi anni senza necessità da parte dei genitori di ulteriore approvazione;
il costo sarà suddiviso nella misura del 50% e i genitori verseranno direttamente agli enti la quota di competenza pari al 50% informando l'altro genitore di aver provveduto;
8. l'assegno unico sarà percepito unicamente dalla sig.ra Parte_1
9. la sig.ra godrà delle detrazioni fiscali per minore a carico nella misura del 100% Parte_1
10. il sig. si impegna a corrispondere mediante assegno circolare alla sig. entro la Pt_2 Parte_1 data del suo rilascio della casa coniugale, una somma una tantum quale contributo spese pari ad euro 7.000,00;
11. i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di non avere reciproche richieste di mantenimento personali;
12. salvo diverso e miglior accordo tra le parti, tenuto conto degli impegni lavorativi dei genitori e degli impegni della minore, il diritto di visita del padre relativamente alla figlia sarà così Per_1 modulato:
⮚ diritto di visita paterno: Lunedì e mercoledì, nei fine settimana alternata da venerdì sera prima di cena con il papà sino alla domenica dopo cena e poi da venerdì sera prima di cena con la mamma sino alla domenica dopo cena
Se il weekend spetta al padre, la bambina viene accompagnata presso l'abitazione del padre prima di cena e quando spetta alla madre sarà il padre ad accompagnare la figlia dalla madre, vacanze di Natale: la figlia trascorrerà con ciascuno dei genitori in via alternata il periodo Per_1 dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
⮚ vacanze pasquali: ciascun genitore trascorrerà ad anni alterni con la figlia il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
⮚ i ponti scolastici saranno trascorsi da ciascun genitore con la figlia secondo il criterio dell'alternanza, con previsione di attribuzione del fine settimana successivo al genitore che non ha trascorso il ponte con la figlia, con ripresa da tale momento del criterio dell'alternanza, il tutto salvo diversi eventuali accordi convenuti tra le parti;
⮚ vacanze estive: ciascun genitore trascorrerà con la figlia un periodo di vacanza di almeno due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Nel restante periodo di vacanza scolastica estiva della minore i genitori si impegnano a raggiungere opportuni accordi sulla gestione della figlia;
13. I genitori, in ogni caso, si impegnano a consultarsi e decidere in via congiunta ogni ulteriore formula di gestione della figlia minore che sia migliorativa per le sue esigenze e che rispetti il più possibile il suo ritmo di vita.
14. I coniugi, ad eccezione di quanto pattuito nel presente accordo, dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, avendo regolato ogni reciproca pendenza economica”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in Osaka (Giappone) in data 10.5.2013 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso in data 11.6.2025 per l'udienza del 18.6.2025 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse della figlia minore e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castellammare di AB (NA) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio (trascritto al n. 38 P. II Serie C del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2013); IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi