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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 06/10/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2088/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. V.G. di cui in epigrafe, avente ad oggetto: “Divorzio – Scioglimento del matrimonio civile”, promosso congiuntamente da
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente ed ivi residente nella Via Caduti di Via Fani n.1, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Marlene Muscarà;
e da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 nella Via Santa Croce n.72, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Giuseppina Maria
ES Di SI;
*
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in data
13.06.2025.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 7.11.2024, e hanno chiesto a questo Parte_3 Parte_2
Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile da loro contratto in Pietraperzia in data 15.03.2013 e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al numero 1, parte I, anno 2013, precisando che dalla loro unione sono nati i figli (nata a [...] il Per_1
04.11.2000), (nata a [...] il [...]), (nato a [...]_2
Caltanissetta il 04/11/2004) e (nato a [...] il [...]). Per_3
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio del 7.5.2025, le parti hanno dichiarato di confermare le condizioni di cui ricorso congiunto depositato in data 7.11.2024, di seguito trascritte:
“Profili personali e di affido:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto e rispetto delle scelte personali di ciascuno;
gli stessi potranno liberamente stabilire le rispettive residenze con obbligo, sussistente in capo ad entrambi, di comunicare tempestivamente eventuali cambi di residenza o domiciliazioni prolungate presso altro indirizzo, nonché eventuali spostamenti del figlio minore verso altri Per_3 domicili, se per durata superiore alle 24 ore.
2) il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_3 prevalente presso il padre.
Anche i figli e , maggiorenni ma non economicamente indipendenti, continueranno Per_1 Per_2
a vivere con il padre nella casa coniugale.
3) La signora avrà ampio diritto di visita e facoltà di visitare i figli e stare con loro quando e Pt_2 come vorrà, previi i necessari accordi con la marito, nel rispetto comunque della libertà di scelta e personalità dei figli stessi e delle esigenze scolastiche, extrascolastiche e/o lavorative dei medesimi;
in ogni caso: la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore i giorni sabato e domenica Per_3 di ogni settimana, e la stessa potrà trascorrere, previo accordo con il padre, alternativamente, con il figlio le principali festività nazionali e religiose, oltre alle festività del compleanno del predetto minore, nonché le ricorrenze rispettive di compleanni ed onomastici dei genitori.
In particolare, alternativamente con il padre e con la madre, ad anni alterni, i periodi delle feste natalizie (23 dicembre - 30 dicembre e 31 dicembre - 6 gennaio), delle feste pasquali (dal mercoledì santo al lunedì di Pasqua).
Durante le vacanze estive, il padre, alla pari della madre, potrà tenere con sé i figli, per un periodo di tre settimane consecutive, da trascorrere in località di libera scelta da parte di entrambi i genitori, che verranno previamente concordati tra i medesimi entro il 10 maggio di ogni anno;
Inoltre, i genitori dichiarano espressamente che i periodi sopra indicati non sono da considerare tassativi e i figli potranno stare con la madre, previo accordo con il padre, anche in periodi diversi secondo il loro volere e desiderio;
Il padre, in quanto collocatario prevalente, favorirà per quanto è possibile l'intrattenimento di rapporti significativi dei minori con la madre e con la famiglia di appartenenza della stessa;
Per i profili patrimoniali;
I coniugi, al momento, sono entrambi disoccupati e percepiscono unicamente l'assegno unico universale per i figli nella misura di €. 600,00 mensili, allo stato versati dall' Controparte_2 su un libretto bancario intestato ad entrambi che verrà mantenuto attivo
[...] nonostante la separazione.
Pertanto, gli stessi, consensualmente, regolano i rapporti patrimoniali come di seguito:
4) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia mantenimento;
5) disporre obbligo a carico della signora di corrispondere a titolo di mantenimento dei figli Pt_2 una somma mensile di €. 150,00, che verrà trattenuta dal sig. dalla quota di assegno Parte_1 unico spettante alla moglie.
Nell'ipotesi in cui, per volere, desiderio e/o per motivi di studio i figli dovessero dimorare presso la residenza della madre, quest'ultima non provvederà più a corrispondere il predetto contributo di mantenimento in favore del marito, provvedendo a mantenere i figli direttamente, eccetto per tutte le spese scolastiche/universitarie ad essa connesse di natura straordinaria e, comunque, per le spese straordinarie, documentate o documentabili, che si renderanno necessarie, preventivamente concordate per i figli, che saranno a carico del padre e della madre ciascuno al 50%, entrambi i coniugi si impegnano comunque a far fronte, in parti uguali, ad eventuali future esigenze economiche del figlio.
6) La casa coniugale, condotta in locazione, continuerà ad essere abitata dal marito su cui graveranno interamente i relativi oneri per utenze imposte e servizi.
7) Entrambi i coniugi si impegnano ad istruire ed educare i figli e si impegnano e si obbligano, altresì, che le modalità di visita avvengano nel pieno rispetto delle condizioni sopra ricordate;
8) statuire esplicitamente l'obbligo per il padre collocatario di tenere doverosamente informato il coniuge, sia in ordine a qualsivoglia scelta e/o decisione nell'interesse dei figli, sia in ordine ad ogni spostamento ed allontanamento che comporti l'assenza dei medesimi ed ogni conseguente deroga alle regole di visita partecipata dei figli stessi”.
Orbene, premesso che il Collegio non può non tenere conto degli accordi intervenuti tra i coniugi, si osserva che, le condizioni inerenti alla prole non sono contrarie alla legge né all'interesse dei figli stessi;
per quel che concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi, trattandosi di materia disponibile, va dato atto che le parti hanno fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare tali rapporti.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della copia della sentenza di omologa resa dal Tribunale di Enna, ormai irrevocabile
(sentenza emessa in data 14.03.2024 nell'ambito del proc. n. r.g. 1193/2023).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume inoltre dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento del ricorso, esprimendo parere favorevole in data 09.01.2025.
Va, dunque, pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 7.11.2024, sopra riportate.
Essendo il ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese processuali.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, acquisito il parere favorevole del P.M., definitivamente decidendo:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 15.03.2013 tra Parte_1
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e (C.F.: C.F._1 Parte_2
) nata a [...] il [...] e trascritto nel registro degli atti di C.F._2 matrimonio dello stato civile del Comune di Pietraperzia al Numero 1, Parte I, Anno 2013;
- omologa le condizioni di divorzio inerenti ai figli ed ai rapporti economici tra le parti di cui al ricorso congiunto depositato in data 07.11.2024, come riportate in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Antonelli Dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott. ssa Marika Motta Presidente
Dott. Rosario Vacirca Giudice
Dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. V.G. di cui in epigrafe, avente ad oggetto: “Divorzio – Scioglimento del matrimonio civile”, promosso congiuntamente da
(C.F.: ), nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente ed ivi residente nella Via Caduti di Via Fani n.1, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Marlene Muscarà;
e da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 nella Via Santa Croce n.72, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Giuseppina Maria
ES Di SI;
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Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in data
13.06.2025.
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MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 7.11.2024, e hanno chiesto a questo Parte_3 Parte_2
Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile da loro contratto in Pietraperzia in data 15.03.2013 e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al numero 1, parte I, anno 2013, precisando che dalla loro unione sono nati i figli (nata a [...] il Per_1
04.11.2000), (nata a [...] il [...]), (nato a [...]_2
Caltanissetta il 04/11/2004) e (nato a [...] il [...]). Per_3
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio del 7.5.2025, le parti hanno dichiarato di confermare le condizioni di cui ricorso congiunto depositato in data 7.11.2024, di seguito trascritte:
“Profili personali e di affido:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto e rispetto delle scelte personali di ciascuno;
gli stessi potranno liberamente stabilire le rispettive residenze con obbligo, sussistente in capo ad entrambi, di comunicare tempestivamente eventuali cambi di residenza o domiciliazioni prolungate presso altro indirizzo, nonché eventuali spostamenti del figlio minore verso altri Per_3 domicili, se per durata superiore alle 24 ore.
2) il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_3 prevalente presso il padre.
Anche i figli e , maggiorenni ma non economicamente indipendenti, continueranno Per_1 Per_2
a vivere con il padre nella casa coniugale.
3) La signora avrà ampio diritto di visita e facoltà di visitare i figli e stare con loro quando e Pt_2 come vorrà, previi i necessari accordi con la marito, nel rispetto comunque della libertà di scelta e personalità dei figli stessi e delle esigenze scolastiche, extrascolastiche e/o lavorative dei medesimi;
in ogni caso: la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore i giorni sabato e domenica Per_3 di ogni settimana, e la stessa potrà trascorrere, previo accordo con il padre, alternativamente, con il figlio le principali festività nazionali e religiose, oltre alle festività del compleanno del predetto minore, nonché le ricorrenze rispettive di compleanni ed onomastici dei genitori.
In particolare, alternativamente con il padre e con la madre, ad anni alterni, i periodi delle feste natalizie (23 dicembre - 30 dicembre e 31 dicembre - 6 gennaio), delle feste pasquali (dal mercoledì santo al lunedì di Pasqua).
Durante le vacanze estive, il padre, alla pari della madre, potrà tenere con sé i figli, per un periodo di tre settimane consecutive, da trascorrere in località di libera scelta da parte di entrambi i genitori, che verranno previamente concordati tra i medesimi entro il 10 maggio di ogni anno;
Inoltre, i genitori dichiarano espressamente che i periodi sopra indicati non sono da considerare tassativi e i figli potranno stare con la madre, previo accordo con il padre, anche in periodi diversi secondo il loro volere e desiderio;
Il padre, in quanto collocatario prevalente, favorirà per quanto è possibile l'intrattenimento di rapporti significativi dei minori con la madre e con la famiglia di appartenenza della stessa;
Per i profili patrimoniali;
I coniugi, al momento, sono entrambi disoccupati e percepiscono unicamente l'assegno unico universale per i figli nella misura di €. 600,00 mensili, allo stato versati dall' Controparte_2 su un libretto bancario intestato ad entrambi che verrà mantenuto attivo
[...] nonostante la separazione.
Pertanto, gli stessi, consensualmente, regolano i rapporti patrimoniali come di seguito:
4) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsivoglia mantenimento;
5) disporre obbligo a carico della signora di corrispondere a titolo di mantenimento dei figli Pt_2 una somma mensile di €. 150,00, che verrà trattenuta dal sig. dalla quota di assegno Parte_1 unico spettante alla moglie.
Nell'ipotesi in cui, per volere, desiderio e/o per motivi di studio i figli dovessero dimorare presso la residenza della madre, quest'ultima non provvederà più a corrispondere il predetto contributo di mantenimento in favore del marito, provvedendo a mantenere i figli direttamente, eccetto per tutte le spese scolastiche/universitarie ad essa connesse di natura straordinaria e, comunque, per le spese straordinarie, documentate o documentabili, che si renderanno necessarie, preventivamente concordate per i figli, che saranno a carico del padre e della madre ciascuno al 50%, entrambi i coniugi si impegnano comunque a far fronte, in parti uguali, ad eventuali future esigenze economiche del figlio.
6) La casa coniugale, condotta in locazione, continuerà ad essere abitata dal marito su cui graveranno interamente i relativi oneri per utenze imposte e servizi.
7) Entrambi i coniugi si impegnano ad istruire ed educare i figli e si impegnano e si obbligano, altresì, che le modalità di visita avvengano nel pieno rispetto delle condizioni sopra ricordate;
8) statuire esplicitamente l'obbligo per il padre collocatario di tenere doverosamente informato il coniuge, sia in ordine a qualsivoglia scelta e/o decisione nell'interesse dei figli, sia in ordine ad ogni spostamento ed allontanamento che comporti l'assenza dei medesimi ed ogni conseguente deroga alle regole di visita partecipata dei figli stessi”.
Orbene, premesso che il Collegio non può non tenere conto degli accordi intervenuti tra i coniugi, si osserva che, le condizioni inerenti alla prole non sono contrarie alla legge né all'interesse dei figli stessi;
per quel che concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi, trattandosi di materia disponibile, va dato atto che le parti hanno fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare tali rapporti.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della copia della sentenza di omologa resa dal Tribunale di Enna, ormai irrevocabile
(sentenza emessa in data 14.03.2024 nell'ambito del proc. n. r.g. 1193/2023).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume inoltre dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Il Pubblico Ministero non si è opposto all'accoglimento del ricorso, esprimendo parere favorevole in data 09.01.2025.
Va, dunque, pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 7.11.2024, sopra riportate.
Essendo il ricorso congiunto, nulla va disposto sulle spese processuali.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, acquisito il parere favorevole del P.M., definitivamente decidendo:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 15.03.2013 tra Parte_1
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e (C.F.: C.F._1 Parte_2
) nata a [...] il [...] e trascritto nel registro degli atti di C.F._2 matrimonio dello stato civile del Comune di Pietraperzia al Numero 1, Parte I, Anno 2013;
- omologa le condizioni di divorzio inerenti ai figli ed ai rapporti economici tra le parti di cui al ricorso congiunto depositato in data 07.11.2024, come riportate in parte motiva e da intendersi qui integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese processuali.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott.ssa Sara Antonelli Dott.ssa Marika Motta