Articolo 3 della Legge 18 marzo 1958, n. 349
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 novembre 1961
Art. 3.
Gli assistenti coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e nell'attivita' didattica, con particolare riguardo alle esercitazioni.
Gli assistenti, cui e' conferita, a norma del successivo art. 5, la qualifica di aiuto, possono essere chiamati a coadiuvarlo nella direzione dell'Istituto. Essi sono preposti, di regola, alla direzione dei reparti o servizi nei quali l'istituto sia suddiviso.
Entrata in vigore il 1 novembre 1961
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