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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/10/2025, n. 7301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7301 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15897 /2024
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
[C.F. ], Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
C.F. ], Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggi 1 ottobre 2025 innanzi alla dott.ssa Roberta Sperati, sono comparsi:
Per parte attrice nessuno
Per parte convenuta l'avv. Boni in sostituzione dell'avv. MAJOCCHI MATTEO, che conclude come in atti
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice decide come da sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura alle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati - Allegata al verbale d'udienza del 01/10/2025 -
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Tribunale di Milano
- SEZIONE TREDICESIMA CIVILE –
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 15897 /2024, promossa con atto di citazione notificato
DA
[C.F. ], con l'avv. MASUCCI FORTUNATO, Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
CONTRO
C.F. ], con l'avv. MAJOCCHI MATTEO , Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Locazione di beni mobili
CONCLUSIONI:
Parte attrice:
“1) Preliminarmente revocare il decreto ingiuntivo emesso e dichiarare l'incompetenza del
Tribunale di Milano e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ovvero innanzi al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, o al Tribunale di Napoli, o al Tribunale di Ferrara quali fori del convenuto ex art. 18 c.p.c. o del domicilio ex art. 30 c.p.c. o anche luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione per le motivazioni indicate in premessa ex art. 20 c.p.c., essendo radicalmente nulla la clausola di deroga alla competenza per territorio contenuta all'art. 16 delle condizioni generali accluse al modello per adesione, per mancata specifica sottoscrizione della stessa, con conseguente condanna alle spese della CP_1
2) Nel merito e sempre in via preliminare, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza, non concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo impugnato perché l'opposizione è fondata su prova scritta e perché è evidente che lo stesso credito richiesto non è né certo, né liquido, né esigibile, fondandosi in parte su una penale comunque non dovuta e in parte su un contratto palesemente nullo.
3) Ancora nel merito dichiarare nullo o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto previo annullamento del contratto di locazione operativa alla base della domanda avversaria perché concluso per effetto di errore e dolo e comunque contrario alle norme speciali sulla chiarezza e trasparenza.
4) Dichiarare comunque nulla la clausola penale prevista dall'art. 15 lettera b) delle condizioni generali del modulo per adesione e qualsiasi clausola penale ivi contenuta.
5) In via subordinata ridurre la penale prevista dall'art. 15 lettera b) delle condizioni generali ex art. 1384 c.c. perché manifestamente eccessiva.
6) Respingere in ogni caso ogni conseguente domanda di accoglimento in merito a qualsiasi richiesta di pagamento in forza di tale contratto perché nullo per le ragioni esposte.”
Parte convenuta:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
1 NEL MERITO
2 rigettare, per tutte le ragioni esposte in atti, le eccezioni e le domande di perché Parte_1 infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto
3 confermare il Decreto Ingiuntivo n. 3460/2024 del 8.3.2024 R.G. n. 76/2024 emesso dal Tribunale di Milano;
4 IN SUBORDINE, NEL MERITO
5 condannare al pagamento della somma di Euro 11.053,65, oltre interessi legali e Parte_1 di mora, ovvero della diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta a seguito dell'istruttoria della causa, ovvero ritenuta equa o di giustizia, oltre interessi legali e di mora, oltre alla restituzione del Materiale oggetto di locazione operativa a cura e spese di Parte_1
6 condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c. 3 c.p.c., al pagamento, in favore Parte_1 di dell'importo pari ad Euro 1.000,00 o comunque della maggior o minor somma Parte_2 che verrà ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO 7 con il favore delle spese di lite e dei compensi professionali del presente giudizio e del procedimento monitorio, tenuto altresì conto della maggiorazione prevista per la redazione con tecniche informatiche degli atti (quali i collegamenti ipertestuali), ex art. 4, c. 1bis, DM 55/2014. “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3460/2024 con il quale il Tribunale di Milano in data 08/03/2024 le aveva ingiunto il pagamento in favore di Controparte_1 della somma di € € 11.053,65, oltre interessi e spese, quali spettanze dovute in virtù del contratto di locazione operativa inter partes.
Quali motivi di opposizione, deduceva: Parte_1
- L'incompetenza territoriale del Tribunale adito;
- La nullità o annullabilità del contratto per dolo o per errore, per essere stato l'attore indotto a sottoscrivere sulla falsa convinzione della libera recedibilità del contratto;
- La violazione di norme sulla trasparenza bancaria;
- La nullità della clausola penale per manifesta eccessività e per mancanza di doppia sottoscrizione della relativa clausola.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Si costituiva regolarmente l'opposta che contestava la fondatezza delle altrui deduzioni, chiedendo conseguentemente la conferma del decreto.
Senza svolgere attività istruttoria,il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, il Giudice decide ora dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza.
Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, deve rilevarsi che nei contratti per adesionem secondo quanto affermato dalla Suprema Corte in una recente ordinanza: “ La prescrizione sulla specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione, con la conseguenza che, a tal fine, non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorché la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati.” ( Cass. 32731/2023).
Tuttavia sussiste comunque la competenza territoriale del tribunale di Milano in relazione all'art. 20
c.p.c. poiché: “ In tema di obbligazione pecuniaria ai fini della determinazione del forum destinatae solutionis, la liquidità dell'obbligazione ricorre quando il titolo ne determini l'ammontare oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare margini di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4 c.p.c.
e ricorrono quando non è necessario un ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'an e al quantum” ( cfr. Cass. 5543/2024);
Infatti, nl caso di specie la domanda monitoria è fondata su un titolo negoziale che individua specificamente i criteri di calcolo dell'obbligazione, che pertanto risulta di pronta liquidazione.
Quanto all'eccezione di vessatorietà della clausola penale e sua nullità in quanto non doppiamente sottoscritta, la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata statuendo che “in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione” (Cass.18550/2021).
Indi, la relativa eccezione è infondata.
Quanto all'ulteriore eccezione di manifesta eccessività della penale che per manifesta eccessività deve intendersi la sproporzione tra la penale e l'interesse che il creditore aveva all'adempimento della prestazione principale.
Nella fattispecie per cui è causa, non sussiste alcuna sproporzione alla luce della circostanza che il locatore ha sostenuto l'investimento iniziale per l'acquisto del bene la cui remunerazione va appunto ravvista nella percezione dei canoni locativi, risultando altrimenti gravemente frustrato l'interesse creditorio.
Peraltro, in sede monitoria il ricorrente ha attivato il relativo credito ( € 26.205,12) limitatamente alla minor somma di € 7.000,00 rispetto alla cui entità nessuna specifica contestazione è stata mossa ( ovvero, l'opponente ha contestato la manifesta eccessività della penale esigibile per l'intero dei canoni residui, ma non ha mosso contestazioni specifiche sull'importo della penale concretamente ingiunto), indi anche tale motivo di doglianza non appare adeguatamente motivato né supportato probatoriamente.
Quanto alle ulteriori eccezioni di nullità e annullabilità del contratto, va rilevato che in tema di dolo contrattuale: “a norma dell'art. 1439 c.c. il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel “deceptus” una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art.
1429 c.c.”( cfr. Cass. 31731/2021) Inoltre, “a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte.(…) Ne consegue che, l'effetto invalidante dell'errore, frutto di dolo, è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza o in costanza di questa falsa rappresentazione” ( cfr.
Cass. cit.).
Va rilevato che, sotto tale specifico profilo, non sono state articolate prove di sorta, laddove l'unico documento prodotto a tal fine ( cfr. doc. 7 attore) proviene da soggetto terzo rispetto all'odierno convenuto.
Peraltro, l'estraneità di alle doglianze oggi formulate si evince chiaramente dal tenore CP_1 degli artt. 1.3,1.4 e 1.5 della proposta di locazione operativa, ove è chiaramente scritto che eventuali accordi presi con il fornitore non producono effetto sulla locazione operativa e sono inopponibili alla locatrice stessa.
Quanto all'ulteriore vizio della volontà denunciato, è sufficiente che l'attore fa riferimento genericamente all'errore, senza tuttavia che dalle scarne allegazioni proposte sia possibile distinguere tale vizio autonomo dall'errore “indotto” dal dolo contrattuale.
In ogni caso, a prescindere da ogni valutazione circa l'essenzialità dell'errore, va rilevato che – nel caso che ci occupa- lo stesso non sarebbe stato riconoscibile da poiché: CP_1 come già rilevato, la promessa di “riacquisto della tecnologia” con azzeramento del rischio imprenditoriale è contenuta unicamente nella corrispondenza tra attore e fornitore di cui non vi è prova che sia mai stata notiziata prima della stipula;
CP_1 il contratto stipulato tra fornitore e attore, che astrattamente potrebbe aver conosciuto, CP_1 non contiene alcuna clausola di detto tenore.
Infine, quanto alla nullità per violazione della cd. trasparenza bancaria, va semplicemente evidenziato che il contratto per cui è causa non è un contratto “bancario” o di finanziamento, trattandosi di locazione operativa, la cui funzione economico- sociale è quella di mettere a disposizione del conduttore un bene da impiegare nella propria attività dietro la corresponsione di un canone periodico e per una durata predeterminata ad origine.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Il tenore dell'opposizione e l'atteggiamento processuale successivamente tenuto dalla parte inducono, anzi, questo tribunale, a far uso del potere officioso previsto dall'art. 96, comma III,
c.p.c. Tale norma, ha introdotto un meccanismo che, sulla scia della dottrina e delle prime pronunce della giurisprudenza, deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, comma I, c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte (cfr. Tribunale di Varese 21 - 22 gennaio 2011; Trib. di Piacenza 22 novembre 2010;
Tribunale di Piacenza, 7 dicembre 2010; Trib. Verona 20 settembre 2010; Trib. Milano 29 agosto 2009). Scopo della norma è la repressione del danno che viene arrecato direttamente alla controparte (si pensi all'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti ma si pensi – nel caso delle imprese – alla necessità di affrontare oneri aggiuntivi, quale l'appostamento di un “fondo rischi” per i crediti incagliati o in sofferenza, oppure l'incremento delle difficoltà e dei costi dell'accesso al finanziamento bancario, ad esempio, con lo strumento delle anticipazioni su fatture), ma indirettamente anche all'erario con la congestione degli uffici giudiziari e l'incremento del rischio del superamento della canone costituzionale della ragionevole durata del processo con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex lege 89/2001.
Quanto al profilo personale, va rammentato che “una volta riconosciuta la temerarietà della lite, pur in mancanza di dimostrazione di concreti e specifici danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti allo svolgimento del processo, è giustificabile che il giudice, avuto riguardo a tutti gli elementi della controversia, provveda comunque al risarcimento del danno.
Non si tratta di riconoscere un danno in re ipsa - il che sarebbe contrario alla logica della necessaria individuazione del danno come danno-conseguenza - bensì di prendere atto, secondo nozioni di comune esperienza, che il subire iniziative giudiziarie pretestuose o resistenze temerarie a fondate pretese giudiziali, comporta la sicura verificazione, a carico della parte vittoriosa, di una perdita economica e di danni di natura psicologica” (Cass. civ., Sez. VI,
12/10/2011, n. 20995)
Nella specie, l'atteggiamento processuale dell'opponente di notificare una citazione i cui motivi di merito erano generici e farraginosi (essendosi l'attore spinto ad invocare istituti quali l'errore ed il dolo contrattuale) e che non era accompagnata da adeguata documentazione né corredata da alcuna istanza istruttoria costituiscono evidenti indici del carattere dilatorio dell'opposizione e sintomi – quantomeno – di una grave negligenza nell'utilizzo dello strumento processuale medesimo.
Quanto alla determinazione del danno, ritiene il tribunale di poter fare ricorso ad un criterio equitativo, fissando la misura della condanna nel 10% circa del capitale azionato in monitorio. È infatti da ritenersi che il danno creato dall'abuso dello strumento processuale incida non sul profilo delle spese di lite in sé (come invece si era ragionato all'epoca della - temporanea - introduzione del quarto comma dell'art. 385 c.p.c.), ma sul capitale vero e proprio, attesa l'incidenza che l'abuso dello strumento processuale ha sull'equilibrio economico complessivo del soggetto destinatario dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ( € 11.000,00 ) e delle fasi svolte (di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale), con la maggiorazione del 30% di cui all'art. 4 c.1 bis DM 55/2014
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. n. 3460/2024 emesso dal Tribunale di
Milano in data 08/03/2024 nei confronti di ) ed in Parte_1 C.F._1 favore di (13187000156) e per l'effetto; Controparte_1
2) Conferma e dichiara esecutivo il decreto di cui al punto che precede;
3) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali che liquida in € 6.600,10 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge;
4) condanna ex art. 96 c.3 cpc al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 1.100,00. CP_1
Sentenza per legge esecutiva.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e deposito telematico immediato per l'allegazione al verbale.
Milano, 01/10/2025 il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
[C.F. ], Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
C.F. ], Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggi 1 ottobre 2025 innanzi alla dott.ssa Roberta Sperati, sono comparsi:
Per parte attrice nessuno
Per parte convenuta l'avv. Boni in sostituzione dell'avv. MAJOCCHI MATTEO, che conclude come in atti
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice decide come da sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura alle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati - Allegata al verbale d'udienza del 01/10/2025 -
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Tribunale di Milano
- SEZIONE TREDICESIMA CIVILE –
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 15897 /2024, promossa con atto di citazione notificato
DA
[C.F. ], con l'avv. MASUCCI FORTUNATO, Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE
CONTRO
C.F. ], con l'avv. MAJOCCHI MATTEO , Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Locazione di beni mobili
CONCLUSIONI:
Parte attrice:
“1) Preliminarmente revocare il decreto ingiuntivo emesso e dichiarare l'incompetenza del
Tribunale di Milano e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ovvero innanzi al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, o al Tribunale di Napoli, o al Tribunale di Ferrara quali fori del convenuto ex art. 18 c.p.c. o del domicilio ex art. 30 c.p.c. o anche luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione per le motivazioni indicate in premessa ex art. 20 c.p.c., essendo radicalmente nulla la clausola di deroga alla competenza per territorio contenuta all'art. 16 delle condizioni generali accluse al modello per adesione, per mancata specifica sottoscrizione della stessa, con conseguente condanna alle spese della CP_1
2) Nel merito e sempre in via preliminare, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza, non concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo impugnato perché l'opposizione è fondata su prova scritta e perché è evidente che lo stesso credito richiesto non è né certo, né liquido, né esigibile, fondandosi in parte su una penale comunque non dovuta e in parte su un contratto palesemente nullo.
3) Ancora nel merito dichiarare nullo o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto previo annullamento del contratto di locazione operativa alla base della domanda avversaria perché concluso per effetto di errore e dolo e comunque contrario alle norme speciali sulla chiarezza e trasparenza.
4) Dichiarare comunque nulla la clausola penale prevista dall'art. 15 lettera b) delle condizioni generali del modulo per adesione e qualsiasi clausola penale ivi contenuta.
5) In via subordinata ridurre la penale prevista dall'art. 15 lettera b) delle condizioni generali ex art. 1384 c.c. perché manifestamente eccessiva.
6) Respingere in ogni caso ogni conseguente domanda di accoglimento in merito a qualsiasi richiesta di pagamento in forza di tale contratto perché nullo per le ragioni esposte.”
Parte convenuta:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
1 NEL MERITO
2 rigettare, per tutte le ragioni esposte in atti, le eccezioni e le domande di perché Parte_1 infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto
3 confermare il Decreto Ingiuntivo n. 3460/2024 del 8.3.2024 R.G. n. 76/2024 emesso dal Tribunale di Milano;
4 IN SUBORDINE, NEL MERITO
5 condannare al pagamento della somma di Euro 11.053,65, oltre interessi legali e Parte_1 di mora, ovvero della diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta a seguito dell'istruttoria della causa, ovvero ritenuta equa o di giustizia, oltre interessi legali e di mora, oltre alla restituzione del Materiale oggetto di locazione operativa a cura e spese di Parte_1
6 condannare ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c. 3 c.p.c., al pagamento, in favore Parte_1 di dell'importo pari ad Euro 1.000,00 o comunque della maggior o minor somma Parte_2 che verrà ritenuta di giustizia;
IN OGNI CASO 7 con il favore delle spese di lite e dei compensi professionali del presente giudizio e del procedimento monitorio, tenuto altresì conto della maggiorazione prevista per la redazione con tecniche informatiche degli atti (quali i collegamenti ipertestuali), ex art. 4, c. 1bis, DM 55/2014. “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3460/2024 con il quale il Tribunale di Milano in data 08/03/2024 le aveva ingiunto il pagamento in favore di Controparte_1 della somma di € € 11.053,65, oltre interessi e spese, quali spettanze dovute in virtù del contratto di locazione operativa inter partes.
Quali motivi di opposizione, deduceva: Parte_1
- L'incompetenza territoriale del Tribunale adito;
- La nullità o annullabilità del contratto per dolo o per errore, per essere stato l'attore indotto a sottoscrivere sulla falsa convinzione della libera recedibilità del contratto;
- La violazione di norme sulla trasparenza bancaria;
- La nullità della clausola penale per manifesta eccessività e per mancanza di doppia sottoscrizione della relativa clausola.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Si costituiva regolarmente l'opposta che contestava la fondatezza delle altrui deduzioni, chiedendo conseguentemente la conferma del decreto.
Senza svolgere attività istruttoria,il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, il Giudice decide ora dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza.
Quanto all'eccezione di incompetenza territoriale, deve rilevarsi che nei contratti per adesionem secondo quanto affermato dalla Suprema Corte in una recente ordinanza: “ La prescrizione sulla specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione, con la conseguenza che, a tal fine, non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorché la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati.” ( Cass. 32731/2023).
Tuttavia sussiste comunque la competenza territoriale del tribunale di Milano in relazione all'art. 20
c.p.c. poiché: “ In tema di obbligazione pecuniaria ai fini della determinazione del forum destinatae solutionis, la liquidità dell'obbligazione ricorre quando il titolo ne determini l'ammontare oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare margini di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4 c.p.c.
e ricorrono quando non è necessario un ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'an e al quantum” ( cfr. Cass. 5543/2024);
Infatti, nl caso di specie la domanda monitoria è fondata su un titolo negoziale che individua specificamente i criteri di calcolo dell'obbligazione, che pertanto risulta di pronta liquidazione.
Quanto all'eccezione di vessatorietà della clausola penale e sua nullità in quanto non doppiamente sottoscritta, la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata statuendo che “in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione” (Cass.18550/2021).
Indi, la relativa eccezione è infondata.
Quanto all'ulteriore eccezione di manifesta eccessività della penale che per manifesta eccessività deve intendersi la sproporzione tra la penale e l'interesse che il creditore aveva all'adempimento della prestazione principale.
Nella fattispecie per cui è causa, non sussiste alcuna sproporzione alla luce della circostanza che il locatore ha sostenuto l'investimento iniziale per l'acquisto del bene la cui remunerazione va appunto ravvista nella percezione dei canoni locativi, risultando altrimenti gravemente frustrato l'interesse creditorio.
Peraltro, in sede monitoria il ricorrente ha attivato il relativo credito ( € 26.205,12) limitatamente alla minor somma di € 7.000,00 rispetto alla cui entità nessuna specifica contestazione è stata mossa ( ovvero, l'opponente ha contestato la manifesta eccessività della penale esigibile per l'intero dei canoni residui, ma non ha mosso contestazioni specifiche sull'importo della penale concretamente ingiunto), indi anche tale motivo di doglianza non appare adeguatamente motivato né supportato probatoriamente.
Quanto alle ulteriori eccezioni di nullità e annullabilità del contratto, va rilevato che in tema di dolo contrattuale: “a norma dell'art. 1439 c.c. il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel “deceptus” una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art.
1429 c.c.”( cfr. Cass. 31731/2021) Inoltre, “a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte.(…) Ne consegue che, l'effetto invalidante dell'errore, frutto di dolo, è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza o in costanza di questa falsa rappresentazione” ( cfr.
Cass. cit.).
Va rilevato che, sotto tale specifico profilo, non sono state articolate prove di sorta, laddove l'unico documento prodotto a tal fine ( cfr. doc. 7 attore) proviene da soggetto terzo rispetto all'odierno convenuto.
Peraltro, l'estraneità di alle doglianze oggi formulate si evince chiaramente dal tenore CP_1 degli artt. 1.3,1.4 e 1.5 della proposta di locazione operativa, ove è chiaramente scritto che eventuali accordi presi con il fornitore non producono effetto sulla locazione operativa e sono inopponibili alla locatrice stessa.
Quanto all'ulteriore vizio della volontà denunciato, è sufficiente che l'attore fa riferimento genericamente all'errore, senza tuttavia che dalle scarne allegazioni proposte sia possibile distinguere tale vizio autonomo dall'errore “indotto” dal dolo contrattuale.
In ogni caso, a prescindere da ogni valutazione circa l'essenzialità dell'errore, va rilevato che – nel caso che ci occupa- lo stesso non sarebbe stato riconoscibile da poiché: CP_1 come già rilevato, la promessa di “riacquisto della tecnologia” con azzeramento del rischio imprenditoriale è contenuta unicamente nella corrispondenza tra attore e fornitore di cui non vi è prova che sia mai stata notiziata prima della stipula;
CP_1 il contratto stipulato tra fornitore e attore, che astrattamente potrebbe aver conosciuto, CP_1 non contiene alcuna clausola di detto tenore.
Infine, quanto alla nullità per violazione della cd. trasparenza bancaria, va semplicemente evidenziato che il contratto per cui è causa non è un contratto “bancario” o di finanziamento, trattandosi di locazione operativa, la cui funzione economico- sociale è quella di mettere a disposizione del conduttore un bene da impiegare nella propria attività dietro la corresponsione di un canone periodico e per una durata predeterminata ad origine.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Il tenore dell'opposizione e l'atteggiamento processuale successivamente tenuto dalla parte inducono, anzi, questo tribunale, a far uso del potere officioso previsto dall'art. 96, comma III,
c.p.c. Tale norma, ha introdotto un meccanismo che, sulla scia della dottrina e delle prime pronunce della giurisprudenza, deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, comma I, c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte (cfr. Tribunale di Varese 21 - 22 gennaio 2011; Trib. di Piacenza 22 novembre 2010;
Tribunale di Piacenza, 7 dicembre 2010; Trib. Verona 20 settembre 2010; Trib. Milano 29 agosto 2009). Scopo della norma è la repressione del danno che viene arrecato direttamente alla controparte (si pensi all'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti ma si pensi – nel caso delle imprese – alla necessità di affrontare oneri aggiuntivi, quale l'appostamento di un “fondo rischi” per i crediti incagliati o in sofferenza, oppure l'incremento delle difficoltà e dei costi dell'accesso al finanziamento bancario, ad esempio, con lo strumento delle anticipazioni su fatture), ma indirettamente anche all'erario con la congestione degli uffici giudiziari e l'incremento del rischio del superamento della canone costituzionale della ragionevole durata del processo con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex lege 89/2001.
Quanto al profilo personale, va rammentato che “una volta riconosciuta la temerarietà della lite, pur in mancanza di dimostrazione di concreti e specifici danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti allo svolgimento del processo, è giustificabile che il giudice, avuto riguardo a tutti gli elementi della controversia, provveda comunque al risarcimento del danno.
Non si tratta di riconoscere un danno in re ipsa - il che sarebbe contrario alla logica della necessaria individuazione del danno come danno-conseguenza - bensì di prendere atto, secondo nozioni di comune esperienza, che il subire iniziative giudiziarie pretestuose o resistenze temerarie a fondate pretese giudiziali, comporta la sicura verificazione, a carico della parte vittoriosa, di una perdita economica e di danni di natura psicologica” (Cass. civ., Sez. VI,
12/10/2011, n. 20995)
Nella specie, l'atteggiamento processuale dell'opponente di notificare una citazione i cui motivi di merito erano generici e farraginosi (essendosi l'attore spinto ad invocare istituti quali l'errore ed il dolo contrattuale) e che non era accompagnata da adeguata documentazione né corredata da alcuna istanza istruttoria costituiscono evidenti indici del carattere dilatorio dell'opposizione e sintomi – quantomeno – di una grave negligenza nell'utilizzo dello strumento processuale medesimo.
Quanto alla determinazione del danno, ritiene il tribunale di poter fare ricorso ad un criterio equitativo, fissando la misura della condanna nel 10% circa del capitale azionato in monitorio. È infatti da ritenersi che il danno creato dall'abuso dello strumento processuale incida non sul profilo delle spese di lite in sé (come invece si era ragionato all'epoca della - temporanea - introduzione del quarto comma dell'art. 385 c.p.c.), ma sul capitale vero e proprio, attesa l'incidenza che l'abuso dello strumento processuale ha sull'equilibrio economico complessivo del soggetto destinatario dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ( € 11.000,00 ) e delle fasi svolte (di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale), con la maggiorazione del 30% di cui all'art. 4 c.1 bis DM 55/2014
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. n. 3460/2024 emesso dal Tribunale di
Milano in data 08/03/2024 nei confronti di ) ed in Parte_1 C.F._1 favore di (13187000156) e per l'effetto; Controparte_1
2) Conferma e dichiara esecutivo il decreto di cui al punto che precede;
3) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali che liquida in € 6.600,10 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge;
4) condanna ex art. 96 c.3 cpc al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di € 1.100,00. CP_1
Sentenza per legge esecutiva.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e deposito telematico immediato per l'allegazione al verbale.
Milano, 01/10/2025 il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati