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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 19/06/2024, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
N. 1521 /2022 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 29/05/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MODDERNO PASQUALE C.F._1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del legale rappresentante pro tempore verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “riportandosi anche alle note Parte_1
conclusionali depositate in data 21/05/2024, insiste nelle conclusioni rassegnate in ricorso da intendersi quivi richiamate e trascritte. vista la nota depositata dal procuratore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE “ ribadisce integralmente tutte le eccezioni, argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché tardive.
Tanto premesso, l' richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui CP_2
come integralmente ritrascritte oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.11.2022, qualificato come opposizione ai sensi Parte_1 dell'art. 615, comma 2, c.p.c. ha impugnato l'intimazione di pagamento n. Parte_1
291202290000876/000, notificata in data 05.04.2022, limitatamente alla parte d'intimazione relativa ai presunti crediti di natura contributiva sottoelencati per l'importo di €. 15.595,43 al netto di sanzioni, interessi, compensi di riscossione e diritti di notifica nonché per l'annullamento dell'avviso di addebito n. 59120120000633267000 asseritamente notificato il 29.05.2012 - avviso di addebito n. 59120120002206583000 asseritamente notificato il 01.02.2013 -– avviso di addebito n. 59120120002206583000 asseritamente notificato il 17.05.2013 - avviso di addebito n.
59120130001985891000 asseritamente notificato il 17.01.2014 - avviso di addebito n.
59120140000461684000 asseritamente notificato il 26.06.2014, vocando in giudizio l
[...]
e l' . Controparte_3 CP_1
Ha eccepito:
1) NULLITA' DEGLI ATTI PRESUPPOSTI E DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
IMPUGNATE PER INESISTENZA DELLA PRETESA ED INTERVENUTA PRESCRIZIONE
DEL CREDITO AZIONATO ed ha formulato ISTANZA DI SOSPENSIONE INAUDITA
ALTERA PARTE GLI EFFETTI DEGLI ATTI IMPUGNATI.
Si è tempestivamente costituito l' , Controparte_4
(successivamente ) contestando quanto asserito e dedotto. CP_1
Ha eccepito:
1)Preliminarmente. Inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire in quanto controparte non ha specificamente allegato, né tantomeno fornito la prova, di trovarsi in una delle tre condizioni legittimanti per procedere in giudizio tassativamente elencate dall'art. 12, comma 4-bis, del DPR 29 settembre 1973, n. 602, aggiunto dall'art. 3 bis del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con modd. in legge 17 dicembre 2021, n. 215, a norma del quale “l'estratto di ruolo non è impugnabile.
2. In via del tutto subordinata e cautelativa. Inammissibilità dell'eccezione di nullità e/o mancata notifica degli avvisi di addebito, nonché delle altre eccezioni attinenti a vizi formali del titolo;
conseguente inammissibilità di tutte le questioni di merito non proposte nel termine perentorio di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999.
Il credito che parte ricorrente contesta è oggetto degli avvisi di addebito che seguono, tutti debitamente notificati:
- ava n. 591 2012 0000633267000;
- ava n. 591 2012 0002206583000;
- ava n. 591 2013 0001985891000;
- ava n. 591 2014 0000461684000;
I titoli in questione non sono stati opposti da controparte e sono divenuti, pertanto, inoppugnabili.
Per quanto riguarda, gli avvisi di addebito, i medesimi sono stati notificati a mezzo raccomandate
AR, che si producono in allegato al presente atto.
La circostanza dell'avvenuta notifica è tardivamente contestata in ricorso, poiché oramai spirato il termine per l'opposizione agli atti esecutivi.
3. In subordine, cautelativamente. Irrilevanza delle eccezioni richiamate al superiore punto 1. ai fini del decidere. In ulteriore subordine, loro infondatezza.
Analogamente, infatti, all'opposizione a decreto ingiuntivo, il giudizio di opposizione a cartella di pagamento e/o ad avviso di addebito, ex art. 24 D.Lgs. n. 46/99, ancorché sia costruito formalmente come giudizio di impugnazione dell'atto, tende in realtà all'accertamento negativo della pretesa dell'ente.
La proposizione del ricorso giurisdizionale introduce, pertanto, un normale giudizio di cognizione sul rapporto, il cui accertamento ha ad oggetto l'an e/o il quantum del credito contestato.
In via ulteriormente subordinata e cautelativa, si evidenzia la manifesta infondatezza delle questioni prospettate da controparte.
Nessun dubbio, infatti, può sorgere sulla validità delle notifiche degli avvisi di addebito.
Del tutto infondata è altresì la doglianza relativa alla mancata notifica preliminare di un avviso bonario, essendo noto che tale adempimento costituisce mera facoltà dell'ente previdenziale.
Altrettanto infondata è l'eccezione che protesta un asserito difetto di motivazione dell'atto, essendo evidente, dalla lettura dei titoli contestati, che gli elementi del credito sono tutti delineati e riconoscibili.
4. Inammissibilità dell'eccezione di prescrizione per il periodo precedente la notifica degli avvisi di addebito, siccome volta a contestare il merito della pretesa contributiva, per mancata proposizione del ricorso nel termine di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. N. 46/1999.
Stante la mancata opposizione di merito ex art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999, ogni questione di merito antecedente la formazione del paragiudicato resta definitivamente preclusa sia alle parti sia al Giudice.
5. Infondatezza dell'eccezione di prescrizione relativamente al periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito.
Una volta iscritto a ruolo il credito, la responsabilità della sua gestione è per legge affidata al concessionario per la riscossione, il quale difatti, ai sensi dell'art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 112/1999, CP_ perde il diritto al discarico per inesigibilità nei confronti dell' tra l'altro, quando si verifichi:
“d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva, diversa dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;
d-bis) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4; e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario;
sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero”.
Si segnala fin da adesso che, in caso di mancata prova della notifica degli atti posti sotto la responsabilità dell'Agente della Riscossione o di mancato riscontro all'emananda ordinanza di esibizione l'Istituto non sarà comunque in condizioni di procedere allo sgravio, perché il richiamato art. 19 D.Lgs. n. 112/1999 prevede, per il caso in esame, la procedura di discarico di partite inesigibili, la quale, ai sensi del comma 1, deve essere compulsata dall'Agente della Riscossione.
L'eventuale sentenza, dunque, non potrà essere eseguita, da parte dell' , se non mediante un CP_2
mero provvedimento di sospensione del ruolo in attesa che sia portata a compimento (con accoglimento o diniego, secondo le varie ipotesi previste dall'art. 19 cit.) la procedura di discarico.
6. Ancora sull'efficacia interruttiva della prescrizione degli atti unilaterali recettizi. Per il non temuto caso in cui si accertasse (ritenendola per assurdo ammissibile) la nullità della notifica di una qualche cartella, per violazione di norme del codice di rito, ovvero di un qualche atto interruttivo, ancorché tale attività avesse comunque, determinato la conoscenza (o conoscibilità, secondo i criteri dell'ordinaria diligenza) dell'atto, si rilevi che le cartelle di pagamento (così come le intimazioni di pagamento, i preavvisi di fermo amministrativo, le comunicazioni di iscrizione ipotecaria, ecc.), in quanto atti interruttivi della prescrizione, ed agli specifici fini, civilistici, dell'interruzione della prescrizione, sono soggette alla disciplina sostanziale di cui all'art. 1335 c.c., e non anche alla disciplina processuale prevista per la notifica degli atti.
7. Nel merito. Mancata specifica contestazione del merito del credito. Conseguente limitazione del thema decidendum ed incontestabilità di tutti i crediti nel presente giudizio. Conseguente manifesta infondatezza del ricorso. L'atto introduttivo non contiene alcuna eccezione ipoteticamente volta a contestare il merito del credito vantato dall'Istituto.
Sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo, e con la rinuncia a parte del ricorrente all'azione nei confronti dell è stata disposta l'acquisizione da parte dell'Agenzia degli CP_5
eventuali atti interruttivi, indi coinvolgendo la controversia profili di ordine meramente documentale, all'udienza del 29 maggio 2024 è stata definita, secondo le modalità della trattazione scritta mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto ********
Preliminarmente va affermato l'interesse ad impugnare da parte del ricorrente riferito in tal caso ad una intimazione di pagamento.
In via del tutto pregiudiziale deve essere affermata la giurisdizione della scrivente solo per i crediti di natura previdenziali.
Ciò detto il ricorso appare fondato e deve essere accolto.
Il ricorso è proposto contro il titolare del credito.
Per quanto qui di interesse il ricorrente ha impugnato dell'intimazione di pagamento n.
291202290000876/000, solo i presunti crediti di natura contributiva relativi:
1) avviso di addebito n. 59120120000633267000 asseritamente notificato il 29.05.2012;
2) avviso di addebito n. 59120120002206583000 asseritamente notificato il 01.02.2013;
3) avviso di addebito n. 59120120002206583000 asseritamente notificato il 01.02.2013;
4) avviso di addebito n. 59120120002206583000 asseritamente notificato il 17.05.2013;
5) avviso di addebito n. 59120130001985891000 asseritamente notificato il 17.01.2014;
6) avviso di addebito n. 59120140000461684000 asseritamente notificato il 26.06.2014;
7) avviso di addebito n.59120140000461684000 asseritamente notificato il 26.06.2014.
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione per mancanza di atti interruttivi medio tempore prima dell'intimazione di pagamento oggi impugnata. La scelta operata dal ricorrente della vocatio in ius ha indotto l'odierno decidente di sollecitare la produzione di eventuali atti interruttivi da parte dell ordine non ottmperato. Controparte_3
Riguardo all'eccezione di prescrizione ritiene questo decidente che la domanda debba essere accolta poiché non sono stati prodotti documenti o circostanze attestanti il compimento di alcun atto interruttivo, il cui onere è a carico del titolare del credito.
Infatti, come affermato nella sentenza della Cassazione SU n. 23397/2016, il cui contenuto viene richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., deve trovare applicazione il termine di prescrizione quinquennale.
La sentenza ha infatti affermato: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi
9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , CP_1
che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).”. CP_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore e dell'attività espletata
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 1521/2022 R.G. respinta ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e dichiara la prescrizione della pretesa creditoria indicata nell'intimazione di pagamento n.291202290000876/000, notificata in data 05.04.2022, solo l'avviso di addebito n.
59120120000633267000, l'avviso di addebito n. 59120120002206583000; l'avviso di addebito n.
59120120002206583000, l'avviso di addebito n. 59120120002206583000; l'avviso di addebito n.
59120130001985891000; l'avviso di addebito n. 59120140000461684000 e l'avviso di addebito n.59120140000461684000;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 500,00 oltre IVA e CPA;
CP_1
Sciacca, 19 giugno 2024.
IL GIUDICE ONORARIO
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 29/05/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. MODDERNO PASQUALE C.F._1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del legale rappresentante pro tempore verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “riportandosi anche alle note Parte_1
conclusionali depositate in data 21/05/2024, insiste nelle conclusioni rassegnate in ricorso da intendersi quivi richiamate e trascritte. vista la nota depositata dal procuratore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE “ ribadisce integralmente tutte le eccezioni, argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio e in corso di causa, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché tardive.
Tanto premesso, l' richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui CP_2
come integralmente ritrascritte oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.11.2022, qualificato come opposizione ai sensi Parte_1 dell'art. 615, comma 2, c.p.c. ha impugnato l'intimazione di pagamento n. Parte_1
291202290000876/000, notificata in data 05.04.2022, limitatamente alla parte d'intimazione relativa ai presunti crediti di natura contributiva sottoelencati per l'importo di €. 15.595,43 al netto di sanzioni, interessi, compensi di riscossione e diritti di notifica nonché per l'annullamento dell'avviso di addebito n. 59120120000633267000 asseritamente notificato il 29.05.2012 - avviso di addebito n. 59120120002206583000 asseritamente notificato il 01.02.2013 -– avviso di addebito n. 59120120002206583000 asseritamente notificato il 17.05.2013 - avviso di addebito n.
59120130001985891000 asseritamente notificato il 17.01.2014 - avviso di addebito n.
59120140000461684000 asseritamente notificato il 26.06.2014, vocando in giudizio l
[...]
e l' . Controparte_3 CP_1
Ha eccepito:
1) NULLITA' DEGLI ATTI PRESUPPOSTI E DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
IMPUGNATE PER INESISTENZA DELLA PRETESA ED INTERVENUTA PRESCRIZIONE
DEL CREDITO AZIONATO ed ha formulato ISTANZA DI SOSPENSIONE INAUDITA
ALTERA PARTE GLI EFFETTI DEGLI ATTI IMPUGNATI.
Si è tempestivamente costituito l' , Controparte_4
(successivamente ) contestando quanto asserito e dedotto. CP_1
Ha eccepito:
1)Preliminarmente. Inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire in quanto controparte non ha specificamente allegato, né tantomeno fornito la prova, di trovarsi in una delle tre condizioni legittimanti per procedere in giudizio tassativamente elencate dall'art. 12, comma 4-bis, del DPR 29 settembre 1973, n. 602, aggiunto dall'art. 3 bis del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con modd. in legge 17 dicembre 2021, n. 215, a norma del quale “l'estratto di ruolo non è impugnabile.
2. In via del tutto subordinata e cautelativa. Inammissibilità dell'eccezione di nullità e/o mancata notifica degli avvisi di addebito, nonché delle altre eccezioni attinenti a vizi formali del titolo;
conseguente inammissibilità di tutte le questioni di merito non proposte nel termine perentorio di cui all'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999.
Il credito che parte ricorrente contesta è oggetto degli avvisi di addebito che seguono, tutti debitamente notificati:
- ava n. 591 2012 0000633267000;
- ava n. 591 2012 0002206583000;
- ava n. 591 2013 0001985891000;
- ava n. 591 2014 0000461684000;
I titoli in questione non sono stati opposti da controparte e sono divenuti, pertanto, inoppugnabili.
Per quanto riguarda, gli avvisi di addebito, i medesimi sono stati notificati a mezzo raccomandate
AR, che si producono in allegato al presente atto.
La circostanza dell'avvenuta notifica è tardivamente contestata in ricorso, poiché oramai spirato il termine per l'opposizione agli atti esecutivi.
3. In subordine, cautelativamente. Irrilevanza delle eccezioni richiamate al superiore punto 1. ai fini del decidere. In ulteriore subordine, loro infondatezza.
Analogamente, infatti, all'opposizione a decreto ingiuntivo, il giudizio di opposizione a cartella di pagamento e/o ad avviso di addebito, ex art. 24 D.Lgs. n. 46/99, ancorché sia costruito formalmente come giudizio di impugnazione dell'atto, tende in realtà all'accertamento negativo della pretesa dell'ente.
La proposizione del ricorso giurisdizionale introduce, pertanto, un normale giudizio di cognizione sul rapporto, il cui accertamento ha ad oggetto l'an e/o il quantum del credito contestato.
In via ulteriormente subordinata e cautelativa, si evidenzia la manifesta infondatezza delle questioni prospettate da controparte.
Nessun dubbio, infatti, può sorgere sulla validità delle notifiche degli avvisi di addebito.
Del tutto infondata è altresì la doglianza relativa alla mancata notifica preliminare di un avviso bonario, essendo noto che tale adempimento costituisce mera facoltà dell'ente previdenziale.
Altrettanto infondata è l'eccezione che protesta un asserito difetto di motivazione dell'atto, essendo evidente, dalla lettura dei titoli contestati, che gli elementi del credito sono tutti delineati e riconoscibili.
4. Inammissibilità dell'eccezione di prescrizione per il periodo precedente la notifica degli avvisi di addebito, siccome volta a contestare il merito della pretesa contributiva, per mancata proposizione del ricorso nel termine di cui all'art. 24, comma 5, D. Lgs. N. 46/1999.
Stante la mancata opposizione di merito ex art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999, ogni questione di merito antecedente la formazione del paragiudicato resta definitivamente preclusa sia alle parti sia al Giudice.
5. Infondatezza dell'eccezione di prescrizione relativamente al periodo successivo alla notifica degli avvisi di addebito.
Una volta iscritto a ruolo il credito, la responsabilità della sua gestione è per legge affidata al concessionario per la riscossione, il quale difatti, ai sensi dell'art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 112/1999, CP_ perde il diritto al discarico per inesigibilità nei confronti dell' tra l'altro, quando si verifichi:
“d) il mancato svolgimento dell'azione esecutiva, diversa dall'espropriazione mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a meno che i beni pignorati non fossero di valore pari al doppio del credito iscritto a ruolo, nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4;
d-bis) il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni esecutive e cautelari effettuate dall'ufficio ai sensi del comma 4; e) la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario;
sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di notifica della cartella di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero”.
Si segnala fin da adesso che, in caso di mancata prova della notifica degli atti posti sotto la responsabilità dell'Agente della Riscossione o di mancato riscontro all'emananda ordinanza di esibizione l'Istituto non sarà comunque in condizioni di procedere allo sgravio, perché il richiamato art. 19 D.Lgs. n. 112/1999 prevede, per il caso in esame, la procedura di discarico di partite inesigibili, la quale, ai sensi del comma 1, deve essere compulsata dall'Agente della Riscossione.
L'eventuale sentenza, dunque, non potrà essere eseguita, da parte dell' , se non mediante un CP_2
mero provvedimento di sospensione del ruolo in attesa che sia portata a compimento (con accoglimento o diniego, secondo le varie ipotesi previste dall'art. 19 cit.) la procedura di discarico.
6. Ancora sull'efficacia interruttiva della prescrizione degli atti unilaterali recettizi. Per il non temuto caso in cui si accertasse (ritenendola per assurdo ammissibile) la nullità della notifica di una qualche cartella, per violazione di norme del codice di rito, ovvero di un qualche atto interruttivo, ancorché tale attività avesse comunque, determinato la conoscenza (o conoscibilità, secondo i criteri dell'ordinaria diligenza) dell'atto, si rilevi che le cartelle di pagamento (così come le intimazioni di pagamento, i preavvisi di fermo amministrativo, le comunicazioni di iscrizione ipotecaria, ecc.), in quanto atti interruttivi della prescrizione, ed agli specifici fini, civilistici, dell'interruzione della prescrizione, sono soggette alla disciplina sostanziale di cui all'art. 1335 c.c., e non anche alla disciplina processuale prevista per la notifica degli atti.
7. Nel merito. Mancata specifica contestazione del merito del credito. Conseguente limitazione del thema decidendum ed incontestabilità di tutti i crediti nel presente giudizio. Conseguente manifesta infondatezza del ricorso. L'atto introduttivo non contiene alcuna eccezione ipoteticamente volta a contestare il merito del credito vantato dall'Istituto.
Sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo, e con la rinuncia a parte del ricorrente all'azione nei confronti dell è stata disposta l'acquisizione da parte dell'Agenzia degli CP_5
eventuali atti interruttivi, indi coinvolgendo la controversia profili di ordine meramente documentale, all'udienza del 29 maggio 2024 è stata definita, secondo le modalità della trattazione scritta mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto ********
Preliminarmente va affermato l'interesse ad impugnare da parte del ricorrente riferito in tal caso ad una intimazione di pagamento.
In via del tutto pregiudiziale deve essere affermata la giurisdizione della scrivente solo per i crediti di natura previdenziali.
Ciò detto il ricorso appare fondato e deve essere accolto.
Il ricorso è proposto contro il titolare del credito.
Per quanto qui di interesse il ricorrente ha impugnato dell'intimazione di pagamento n.
291202290000876/000, solo i presunti crediti di natura contributiva relativi:
1) avviso di addebito n. 59120120000633267000 asseritamente notificato il 29.05.2012;
2) avviso di addebito n. 59120120002206583000 asseritamente notificato il 01.02.2013;
3) avviso di addebito n. 59120120002206583000 asseritamente notificato il 01.02.2013;
4) avviso di addebito n. 59120120002206583000 asseritamente notificato il 17.05.2013;
5) avviso di addebito n. 59120130001985891000 asseritamente notificato il 17.01.2014;
6) avviso di addebito n. 59120140000461684000 asseritamente notificato il 26.06.2014;
7) avviso di addebito n.59120140000461684000 asseritamente notificato il 26.06.2014.
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione per mancanza di atti interruttivi medio tempore prima dell'intimazione di pagamento oggi impugnata. La scelta operata dal ricorrente della vocatio in ius ha indotto l'odierno decidente di sollecitare la produzione di eventuali atti interruttivi da parte dell ordine non ottmperato. Controparte_3
Riguardo all'eccezione di prescrizione ritiene questo decidente che la domanda debba essere accolta poiché non sono stati prodotti documenti o circostanze attestanti il compimento di alcun atto interruttivo, il cui onere è a carico del titolare del credito.
Infatti, come affermato nella sentenza della Cassazione SU n. 23397/2016, il cui contenuto viene richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., deve trovare applicazione il termine di prescrizione quinquennale.
La sentenza ha infatti affermato: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi
9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , CP_1
che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).”. CP_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore e dell'attività espletata
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 1521/2022 R.G. respinta ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e dichiara la prescrizione della pretesa creditoria indicata nell'intimazione di pagamento n.291202290000876/000, notificata in data 05.04.2022, solo l'avviso di addebito n.
59120120000633267000, l'avviso di addebito n. 59120120002206583000; l'avviso di addebito n.
59120120002206583000, l'avviso di addebito n. 59120120002206583000; l'avviso di addebito n.
59120130001985891000; l'avviso di addebito n. 59120140000461684000 e l'avviso di addebito n.59120140000461684000;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 500,00 oltre IVA e CPA;
CP_1
Sciacca, 19 giugno 2024.
IL GIUDICE ONORARIO
dott.ssa Anna Sandra Bandini