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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 2878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2878 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5096/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5096/2025 promossa da: nato a [...] il [...] ( ) residente ad Parte_1 CodiceFiscale_1
Ozzano dell'Emilia (BO) in via San Pietro n. 30, int. 2, rappresentato e difeso, dall'avv. Stefano
RS e dall'avv. Chiara Maria Gritti e domiciliato presso e nello studio di quest'ultima in Bologna, via De' Gombruti 16
RICORRENTE contro nata a [...] in data [...], residente in [...]dell'Emilia Controparte_1
(BO) alla Via San Pietro n. 30, C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto C.F._2
M. TI presso il cui studio, in Bologna Via Giuseppe Mazzini n. 117, è elettivamente domiciliata,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 All'udienza del 28/10/2025 , sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
La domanda di emissione di sentenza non definitiva, come articolata, è fondata, ricorrendo le circostanze previste all'art. 3 n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modifiche.
La situazione di separazione protrattasi nel tempo, l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione da parte del Giudice delegato all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti in questa procedura, l'adesione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta ex adverso sono, in definitiva, sicuri indici dell'impossibilità di ricostituzione di quella comunione materiale e spirituale tra i coniugi sulla quale il matrimonio si fonda.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 473 bis. 22 comma 4°, va dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio .
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della l. n. 898/1970, la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Per il disposto di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu contratto, per le previste annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
La causa deve proseguire per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pronuncia definitiva.
La regolazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.q.m.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
PIANORO il 23/04/1995 tra i coniugi e Parte_1 CP_1
nata a [...] in data [...], nato a [...] il
[...]
28/06/1966 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune di
Pianoro il 23/04/1995 al n.6 parteII, Serie A;
2) dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
pagina 2 di 3 3) ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del
Tribunale, il giorno 5.11.2025 _.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5096/2025 promossa da: nato a [...] il [...] ( ) residente ad Parte_1 CodiceFiscale_1
Ozzano dell'Emilia (BO) in via San Pietro n. 30, int. 2, rappresentato e difeso, dall'avv. Stefano
RS e dall'avv. Chiara Maria Gritti e domiciliato presso e nello studio di quest'ultima in Bologna, via De' Gombruti 16
RICORRENTE contro nata a [...] in data [...], residente in [...]dell'Emilia Controparte_1
(BO) alla Via San Pietro n. 30, C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto C.F._2
M. TI presso il cui studio, in Bologna Via Giuseppe Mazzini n. 117, è elettivamente domiciliata,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 3 All'udienza del 28/10/2025 , sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
La domanda di emissione di sentenza non definitiva, come articolata, è fondata, ricorrendo le circostanze previste all'art. 3 n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modifiche.
La situazione di separazione protrattasi nel tempo, l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione da parte del Giudice delegato all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti in questa procedura, l'adesione alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta ex adverso sono, in definitiva, sicuri indici dell'impossibilità di ricostituzione di quella comunione materiale e spirituale tra i coniugi sulla quale il matrimonio si fonda.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 473 bis. 22 comma 4°, va dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio .
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della l. n. 898/1970, la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
Per il disposto di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu contratto, per le previste annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
La causa deve proseguire per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pronuncia definitiva.
La regolazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.q.m.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
PIANORO il 23/04/1995 tra i coniugi e Parte_1 CP_1
nata a [...] in data [...], nato a [...] il
[...]
28/06/1966 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune di
Pianoro il 23/04/1995 al n.6 parteII, Serie A;
2) dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
pagina 2 di 3 3) ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune predetto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del
Tribunale, il giorno 5.11.2025 _.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3