TRIB
Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 21/06/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 290/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 290/2021 Ruolo Generale promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Spaggiari e Silvia Benadusi come Parte_1 da mandato in atti,
OPPONENTE CONTRO
, in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Maria Controparte_1
Reggi del Foro di Parma ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, sito in Parma (PR), Strada XXII Luglio, n. 58, OPPOSTA
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1797/2020 emesso dal Tribunale di Parma il 13/11/2020”
Conclusioni per parte opponente: “Voglia L'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e di legge: revocare, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Parma n. 3752/2020 del 13/11/2020, in quanto nullo, infondato, illegittimo o come meglio;
in accoglimento delle domande ed eccezioni formulate dalla parte opponente, previo accertamento del non corretto adempimento da parte della
[...]
delle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto del Controparte_1
7/11/2017 e della conseguente incidenza economica del dedotto inadempimento, previa quantificazione delle somme necessarie per rimediare ai vizi e ai difetti oggetto di contestazione e per ultimare le opere non completate, come descritto in premessa, ivi compreso il collaudo delle strutture in cemento armato, accertare e dichiarare la congruità della somma già pagata dalla SI ammontante ad € Parte_2 Controparte_1
254.268,37 rispetto alle prestazioni contrattuali effettuate dall'impresa appaltatrice, determinando altresì il corrispettivo applicabile ad eventuali prestazioni non pattuite e non comprese nel computo metrico contrattuale. pagina 1 di 16 Effettuata, all'esito dell'accertamento di cui sopra, la compensazione tra i relativi debiti e crediti, accertare e dichiarare se la SI , anche alla luce dell'inadempimento imputabile all'opposta, sia o meno Parte_1 debitrice della tenuto conto che la stessa ha già corrisposto € 254.268,37 e se del caso Controparte_1 quantificare le eventuali somme dalla medesima pagate in eccedenza, condannando la a Controparte_1 restituire all'opponente quanto ricevuto in più rispetto al dovuto, oltre interessi. Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e C.p.a. come per legge e con rifusione delle spese di CTU e CTP.”. Conclusioni per parte opposta:“Voglia l'ill.mo Tribunale di Parma, contrariis reictis, previe le declaratorie del caso e di legge, A) accertare e dichiarare decaduta da ogni diritto alla garanzia ex Parte_1 art. 1667 c.c., B) rigettare la spiegata opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 1797/2020 del Tribunale di Parma C) per gli effetti condannare a pagare all' Parte_1 Parte_3 la somma di euro 50.090,04 oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo e le
[...] spese del procedimento d'ingiunzione; D) respingere le domande tutte formulate da
contro
Parte_1 all' E) condannare ex art. 96 c.p.c. u.c. Parte_3 Pt_1
al risarcimento dei danni per lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese,
[...] compenso professionale, IVA e CPA come per legge.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 18.01.2021, notificato in data 19.01.2021, proponeva Parte_1 opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 1797/2020, emesso dall'intestato Tribunale in data 13.11.2020 nell'ambito del procedimento monitorio RG n. 3752/20202, con cui il Giudice ha intimato all'odierna opponente di procedere al pagamento in favore della società opposta della complessiva somma di € 50.090,094, Controparte_1 oltre interessi, spese e compensi;
richiesta, quella di specie, che traeva giustificazione, a detta della creditrice, in una serie di fatture non pagate (fatture n. 90 del 26/07/2020 e 91 del 26.07.2020, cfr. doc. n. 3 del fascicolo monitorio) relative a lavori effettuati dalla predetta società in forza di contratto di appalto stipulato fra e la creditrice “ Parte_1 [...]
. Controparte_1
Quanto al merito del ricorso, l'opponente esponeva in particolare di aver stipulato in data 07.11.2017 contratto di appalto a misura per la ristrutturazione dell'immobile sito in località Ca' Bardone di Terenzo (PR) – di proprietà di figlio dell'opponente, la Persona_1 quale risultava invece comodataria dell'immobile - con l'impresa individuale , Controparte_1 con sede in Sivizzano di Fornovo di Taro (PR), Strada Val Sporzana n. 137, cui subentrava nel dicembre 2018 la , avente medesima sede Controparte_1 Parte_3 legale. La ristrutturazione veniva eseguita secondo il progetto redatto dal perito industriale edile cui veniva affidata anche la direzione dei lavori. A causa dei problemi di Persona_2 salute che affliggevano il p.i. a far data dal febbraio 2020 quest'ultimo veniva affiancato Per_2 dal Geom. che gli subentrava formalmente dal maggio 2020, stante il decesso CP_2 del primo. Come precisato dall'opponente, trattavasi in particolare di contratto d'appalto “a misura”, figura contrattuale nella quale il corrispettivo è stabilito fissando un prezzo per ogni tipologia di pagina 2 di 16 prestazione/lavorazione/opera occorrente per la realizzazione dell'oggetto d'appalto nel suo complesso. Al contratto veniva quindi allegato il computo metrico contrattuale, contemplante l'elenco dei lavori necessari al completamento dello stesso e i prezzi unitari riferibili alle singole unità, con indicazione di costi complessivi presunti pari a circa € 160.000,00 (cfr. art. 7 del contratto di appalto, doc. n. 2 di parte ricorrente); il termine per l'esecuzione dei lavori veniva fissato entro e non oltre il 05.09.2018 (cfr. art. 13 del contratto di appalto). In conformità a quanto previsto dall'art. 15 del contratto, i pagamenti venivano effettuati per stati di avanzamento mensili (S.A.L.) predisposti dall'appaltatrice, che la committente procedeva prontamente a saldare entro 30 giorni sulla base delle fatture periodicamente presentate dall'impresa, come da accordi. Dagli anzidetti pagamenti la committente tratteneva, sempre come da accordi, la quota del 5% a garanzia, da liquidarsi successivamente all'appaltatrice entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori, previa verifica del conto finale, come da riserva che -a detta dell'opponente- puntualmente accompagnava ciascun saldo. L'opponente procedeva quindi al saldo delle fatture emesse dall'appaltatrice fino al febbraio 2020 (per un totale di n. 11 fatture, corrispondenti ad altrettanti S.A.L., cfr. docc. 25-25 di parte ricorrente), liquidando così all'odierna opposta la complessiva somma di € 254.268,37. L'opponente precisava che le parti non sono tuttavia mai giunte alla verifica e liquidazione del
“conto finale”, non avendo l'impresa proceduto a fornire gli opportuni chiarimenti necessari, nonostante le molteplici richieste avanzate in tal senso dalla e dal direttore dei Parte_1 lavori. Infatti, già in occasione dell'elaborazione del 11° S.A.L. (cfr. doc. 35 di parte ricorrente) il direttore dei lavori (da qui in avanti D.L.) riscontrava alcune discrepanze rispetto alle Per_2 richieste di pagamento avanzate, osservando in particolare che: I) alcuni lavori (forno e muretto) risultavano già contabilizzati nell'ambito di precedenti S.A.L. II) il drenaggio risultava contabilizzato a prezzi superiori a quelli di mercato III) i lavori relativi al sottofondo dei locali non risultavano realizzati o comunque già conteggiati;
IV) la fattura riportava indicazioni relative a “differenze di economie col 10° S.A.L.”, di cui il D.L. non comprendeva origine e portata. Tali contestazioni venivano quindi portate a conoscenza dell'appaltatrice con comunicazione via e-mail datata 09.01.2020 (cfr. doc. 36 di parte ricorrente), ma tuttavia il D.L. invitava l'appaltatrice ad emettere comunque la fattura, prontamente saldata dalla committente, tenuto conto comunque della clausola di riserva di verifica del “conto finale” e demandando a tale sede eventuali chiarimenti e/o modifiche. Successivamente alla liquidazione della predetta fattura e in vista della citata liquidazione finale, il nuovo D.L. Geom. procedeva all'analisi di tutta la contabilità relativa al cantiere de CP_2 quo al fine di verificarne la correttezza. All'esito di tale verifica, il D.L. riscontrava tuttavia una serie di incongruenze, inadempimenti ed irregolarità nell'esecuzione dei lavori, che venivano contestati alla ditta in occasione di una serie di incontri successivamente svolti;
contestazioni che nel complesso possono essere riassunte come segue:
Emergeva una palese discrepanza tra il corrispettivo presunto d'appalto come indicato all'art. 7 del contratto, stimato in € 160.000,00 oltre IVA al 10 %, e le somme già
pagina 3 di 16 corrisposte dalla committente all'impresa appaltatrice, pari ad € 254.268,37 (IVA compresa);
Alcuni dei lavori eseguiti (indicati con la sigla N.P. nella contabilità di cantiere) non risultavano commissionati dalla committente, né tantomeno le parti risultavano essersi accordate in relazione all'applicazione dei relativi prezzi;
Si registrava un errore di contabilizzazione relativamente alla voce del computo metrico allegato al contatto E01, alla quale nel S.A.L. n. 10 era stato applicato un prezzo unitario di 64,00 €/mq, mentre il contratto preveda un prezzo unitario di 35 €/mq, generando così un maggior pagamento di € 5.540,45;
Si registrava un ulteriore errore di contabilizzazione relativamente alla voce del computo metrico allegato al contatto B07, alla quale nel S.A.L. n. 4 era stata applicata una quantità di 47,52 mq mentre il solaio realizzato era di 21,94 mq, generando così un maggior pagamento di € 1.176,68;
L'isolante voce E01 del computo metrico allegato al contratto risultava conteggiato nei vari S.A.L. a 64,00 €/mq in luogo di 35,00 €/mq con un aumento di complessivi € 42.801,54 rispetto alle previsioni contrattuali;
Infine, la committente rappresentava il notevole ritardo caratterizzante l'esecuzione dei lavori, il cui termine era stato contrattualmente fissato “entro e non oltre il 05.09.2018”, mentre essi in realtà si erano protratti sino al luglio 2020, quindi con un ritardo di oltre 22 mesi. Anziché procedere a fornire i chiarimenti richiesti, l'appaltatrice procedeva tuttavia ad emettere due ulteriori fatture (n. 90 del 26/07/2020 e 91 del 26.07.2020, su cui si fonda il procedimento monitorio impugnato) relative rispettivamente al recupero delle ritenute di garanzia applicate e ai lavori eseguiti dall'impresa nel periodo 01.01.2020 -10.07.2020. Fatture, quelle di specie, anch'esse prontamente contestate dalla committente a mezzo PEC in data 30.07.2020 (cfr. doc. 37 parte ricorrente), con cui ella ha eccepito I) l'illegittimità della richiesta di recupero delle somme trattenute a garanzia, posto che da accordi contrattuali esse sarebbero state liquidate solo in esito all'avvenuto collaudo delle strutture (non effettuato, a detta dell'opponente, per colpa dell'impresa appaltatrice), II) il fatto che la richiesta di pagamento per i lavori effettuati dal 01.01.2020 al 10.07.2020 si poneva in palese contrasto con il contenuto della comunicazione inviata in data 22.05.2020 dalla stessa impresa, in cui si attestava la fine dei lavori nel giorno 19.05.2020 (cfr. doc. 2 fascicolo del procedimento monitorio). Infine, con successiva comunicazione via PEC del 25.09.2020 diretta all'impresa opposta (cfr. doc. 38 di parte ricorrente) la committente reiterava tutte le contestazioni così come sopra descritte, aggiungendo inoltre che:
il cantiere era stato abbandonato senza alcun preavviso e senza il completamento di alcune lavorazioni, tra cui la finitura dei falsi telai dei serramenti esterni dell'abitazione;
non era stato possibile procedere al collaudo delle opere, stante la mancata consegna dei campioni del calcestruzzo/cemento necessari a tal fine e non era stato quindi nemmeno possibile, stante la mancanza del contraddittorio, procedere alla verifica dei lavori, né alla verifica della contabilità finale;
pagina 4 di 16 alcuni lavori già inseriti nell'undicesimo SAL e già contestati dal DL, per un importo di € 17.043,02, risultavano nuovamente inseriti nella fattura 91;
I lavori del forno risultavano contabilizzati sia a misura che a corpo;
La canna fumaria di cui alla voce NP 02 del SAL 11 non era stata ultimata, risultando posato solo il comignolo;
Nella medesima comunicazione venivano contestati inoltre i seguenti vizi:
sfaldamento della finitura del marciapiede esterno;
errato montaggio dei falsi telai delle finestre della stalla;
errori nella finitura dei falsi telai dei serramenti esterni del fabbricato abitativo. Sulla base di tali allegazioni, resisteva alla domanda di pagamento, deducendo, in Parte_1 via preliminare, la nullità, illegittimità ed inammissibilità del d.i. opposto, in quanto emesso sulla base di fatture unilateralmente predisposte dalla ditta che si assume creditrice, prontamente contestate dalla committente, e come tali inidonee quindi a soddisfare i necessari requisiti della prova scritta e della certezza del credito azionato. Nel merito, insisteva per la revoca del decreto opposto, ritenendo la manifesta illegittimità della richiesta di pagamento di ulteriori € 50.090,94, posto che la somma di € 254,268,37 già liquidata dalla stessa (peraltro superiore all'importo previsto in contratto), risulta pienamente congrua rispetto alle prestazioni effettuate, tenuto conto anche di tutte le contestazioni così come sopra riassunte. Instaurato il contraddittorio, si costitutiva l'impresa opposta, che manteneva ferma la propria pretesa in comparsa, affermando di avere correttamente eseguito i lavori pattuiti con la Pt_1
[...]
L'appaltatrice sosteneva, in particolare:
Quanto alla contestata esecuzione di lavori extra-capitolato, precisava che tutti i lavori eseguiti erano stati ordinati dal D.L. e dalla committente e che Persona_2 Parte_1 essi sono stati rilevati giornalmente e senza contestazioni dal figlio/proprietario dell'immobile
. Circostanza, quella di specie, che trova conferma nel fatto che i Persona_1 pagamenti relativi ai S.A.L. da n. 1 a n. 10 sono sempre stati regolarmente pagati senza alcuna contestazione.
Quanto alla contestata fattura n. 91 del 26.07.2020 relativa ai lavori effettuati dal 01.01.2020 al 10.07.2020, successiva quindi al termine dei lavori comunicato in data 19.05.2020, evidenziava che essa atteneva all'esecuzione di due ulteriori opere extra-capitolato (soglia di ingresso alla stalla e spostamento di materiali nel porticato per consentire l'esecuzione di un pavimento) commissionati dal D.L. solo in occasione della consegna della S.A.L. n. 11 e quindi a lavori pressoché ultimati;
Per quanto attiene tanto alla durata del contratto che al prezzo indicato all'art. 7 del medesimo (€ 160.000,00), rilevava che trattasi di indicazioni all'evidenza meramente presuntive, destinate ad essere modificate in corso d'opera sulla base delle effettive esigenze correlate alla corretta esecuzione dell'oggetto dell'appalto. Tanto il maggior importo richiesto, che la maggior durata dell'esecuzione, troverebbero quindi piena giustificazione nelle opere extra-capitolato richieste dalla committente, che solo in parte sono state considerate nel computo metrico redatto dal D.L. Persona_2
pagina 5 di 16 Quanto al presunto aumento di € 42.801,54 rispetto alle previsioni contrattuali relativo alle modalità di computo dell'isolante (voce E01 del computo metrico allegato al contratto) esso risulterebbe frutto di un errore di calcolo di parte opponente, atteso che la voce è stata effettivamente conteggiata in euro 64,00 al mq, ma il prezzo è stato concordato con il D.L. e indicato correttamente nel S.A.L. n. 10 con analisi prezzi e costi comprensivo anche di opere murarie, in quanto lo stato delle murature non consentiva l'esecuzione di tale lavorazione.
Quanto ai lavori relativi al forno, essi risultano contabilizzati come da preventivo e autorizzati dalla D.L. , mentre altre lavorazioni (come isolamento, pitturazioni, teli di protezione, non sono state contabilizzate);
Quanto alle doglianze relative alla canna fumaria, essa è stata eseguita come richiesta e su ordine e modalità impartiti dal figlio della SI Parte_1 Persona_1
.
[...]
Quanto all'asserita riserva di verifica del conto finale, più volte citata dall'opponente, trattasi in realtà di clausola non inserita nel contratto, né mai richiamata prima dalla committente,
Quanto al collaudo delle opere, l'impresa affermava di aver correttamente eseguito i necessari prelievi di calcestruzzo, trasferiti -per evitare l'alterazione dei materiali prelevati- in magazzino a Sivizzano (PR), fino alla consegna presso i laboratori d'analisi. Secondo quanto addotto dall'opposta, i campioni risultano già da tempo a disposizione del D.L., che dovrà procedere, di concerto con l'impresa, all'individuazione dei campioni da sottoporre a prova e alle successive formalità di rito. Parte convenuta eccepiva inoltre la decadenza dell'opponente dalla garanzia ex art. 1667 c.c., atteso che la stessa non ha denunciato all'appaltatore alcuna difformità o vizio entro 60 giorni dalla scoperta, posto che la prima doglianza è intervenuta il 30.07.2020, dopo oltre due mesi dall'ultimazione dei lavori (19.05.2020), con il riscontro delle fatture oggetto del credito ingiunto. L'opposta insisteva quindi per l'accoglimento delle conclusioni formulate in comparsa, chiedendo il rigetto dell'opposizione e formulando istanza per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, che, tuttavia, veniva rigettata con ordinanza del 13/8/2021, ritenendo il g.i. la necessità di procedere a maggiori approfondimenti istruttori. Dopo il deposito delle memorie ex art 183 cpc, il Giudice, con provvedimento del 13/7/2022, ritenuta la necessità di procedere con una CTU, nominava a tal fine il geom. Persona_3 che accettava l'incarico e, dopo aver tentato, invano, di conciliare le parti, depositava la propria relazione in data 26/10/2023. Infine, precisate le conclusioni, la causa era posta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, parte ricorrente insiste per la revoca del decreto ingiuntivo opposto sostenendo la nullità, illegittimità ed inammissibilità del medesimo, in quanto emesso in assenza dei presupposti che avrebbero consentito il ricorso alla procedura monitoria, difettando in particolare i requisiti ex art. 633 c.p.c. della prova scritta e della certezza del credito azionato.
pagina 6 di 16 Ciò in quanto le fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, anche se corredate dagli estratti autentici del libro IVA, non costituirebbero -secondo la tesi dell'opponente- idonea prova scritta dell'esistenza del credito, trattandosi di documenti a formazione unilaterale, peraltro tempestivamente contestati. Sul punto, l'opponente richiama giurisprudenza di legittimità secondo cui la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, e nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere in ordine all'esistenza del rapporto obbligatorio e alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita (cfr. Cass. Civ. n. 3090/1979). La doglianza non ha fondamento. In effetti, l'opponente, al fine di sostenere l'illegittimità del decreto opposto per difetto dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., richiama principi di diritto validi esclusivamente con riferimento alla successiva sede di merito, ove, effettivamente, è principio notorio che la fattura
-quale documento a formazione unilaterale- di per sé sola non può costituire piena prova del diritto di credito contestato. Del resto, è proprio l'opponente a precisare a pagg. 14 e 15 dell'atto di citazione che la fattura, anche ove contestata, costituisce elemento probatorio idoneo alla concessione del decreto ingiuntivo;
ciò in conformità al consolidato orientamento di legittimità e merito secondo il quale le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio. Per maggiore completezza, può osservarsi, inoltre, che appare erronea anche l'ulteriore affermazione dell'opponente, secondo cui la fattura commerciale non assumerebbe nel successivo giudizio di merito alcun valore, nemmeno indiziario, in punto all'effettiva esistenza del rapporto obbligatorio. Sul punto, è sufficiente citare ex multis Cass. Civ. n. 299/2016, che ribadisce il pacifico principio di diritto secondo cui “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” Peraltro, la Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che laddove la fattura non risulti contestata (elemento quest'ultimo che tornerà utile nel proseguo della trattazione), essa non assume efficacia meramente indiziaria, ma può costituire piena prova. Così afferma infatti la recente Cass Civ. n. 3581/2024: “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente
pagina 7 di 16 destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”. In altre parole la Corte di Cassazione accorda valenza confessoria alla annotazione della fattura e alla sua mancata contestazione in via stragiudiziale con ala conseguenza che “stante l'efficacia obbligatoria piena dell'atto ricognitivo, di evidente natura confessoria, operativa come quella della confessione, in ordine ai fatti, produttivi di situazioni o rapporti giuridici, sfavorevoli al dichiarante, la Corte distrettuale ne avrebbe dovuto trarre la conclusione della idoneità della fattura contabilizzata a confermare la preesistenza del rapporto obbligatorio fondamentale”.
Sempre in via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di parte opposta in punto di decadenza di dalla garanzia ex art. 1667 c.c., per non avere la committente Parte_1 denunciato alla ditta appaltatrice alcuna difformità o vizio entro sessanta giorni dalla scoperta, posto che la prima doglianza è intervenuta solo il 30.07.2020 (cfr. doc. 37 di parte ricorrente), dopo oltre due mesi dall'ultimazione dei lavori (19.05.2020), con il riscontro delle fatture oggetto del credito ingiunto. Parte opponente, con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 (cfr. pag. 10), contestava quanto ex adverso eccepito, evidenziando che in realtà il contrasto tra le parti era già in atto alla data del 30/7/2020 e che le “doglianze” erano state contestate all'appaltatrice già da molto tempo. A tal riguardo, l'opponente evidenziava quindi la rilevanza: a) del contenuto della comunicazione del D.L. Scarpa del 09/01/2020 (doc. 36 di parte ricorrente) b) delle contestazioni del D.L.
effettuate a partire dal mese di febbraio 2020. CP_2
Rispetto a tale problematica, soccorre la stessa giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che “i termini di decadenza e prescrizione per l'esperimento dell'azione di garanzia di cui all'art. 1667 c.c., nei confronti dell'appaltatore di opera pubblica, iniziano a decorrere dall'approvazione del collaudo riguardo ai vizi e ai difetti rivelatisi precedentemente o contemporaneamente al suo esperimento, poiché è solo con il collaudo che l'opera può dirsi formalmente accettata dalla P.A., sempre che esso sia avvenuto nel rispetto dei termini previsti dalla legge;
in mancanza di collaudo, decorrono dalla scadenza del termine previsto per lo stesso, tranne che il committente dimostri che questo non sia avvenuto per fatto imputabile all'impresa (cfr. Cass Civ., n. 10501/2019). Premesso che nel caso di specie il collaudo ancora non è stato effettuato, ove all'esito del giudizio si dimostrasse l'imputabilità di tale omissione all'impresa appaltatrice dovrebbe quindi concludersi per il mancato decorso dei termini di cui all'art. 1667 c.c., posto che il dies a quo risulterebbe di fatto prorogato al momento di effettiva esecuzione del collaudo (che presuppone quindi il corretto adempimento delle relative formalità da parte dell'impresa). A diverso esito non si perverrebbe, tuttavia, nemmeno nell'ipotesi di ritenuta mancata imputabilità dell'omesso collaudo in capo alla ditta appaltatrice (imputabilità che tendenzialmente si ritiene esclusa per le ragioni che appresso si preciseranno). Sul punto, si opina infatti per l'applicabilità al caso di specie del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di appalto, ai fini della decadenza dal diritto di far valere la garanzia per i vizi dell'opera, il dies a quo del relativo termine coincide, ai sensi dell'art. 1667, comma 2, c.c., con il giorno della scoperta dei vizi, che presuppone la consegna dell'opera (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n. 1748/2018). Secondo pacifico orientamento di legittimità, il decorso dei termini ex art. 1667 c.c. presuppone pertanto l'effettiva consegna dell'opera, che a sua volta presuppone logicamente il pagina 8 di 16 completamento dei lavori, atteso che solo da tale momento il committente è posto effettivamente nelle condizioni di procedere alla valutazione in punto all'esecuzione a regola d'arte o meno delle opere commissionate. Ciò posto, per quanto attiene al caso di specie deve rilevarsi che, sebbene la ditta appaltatrice faccia riferimento, quanto al termine dei lavori, alla data del 19.05.2020 (come da comunicazione via e-mail inviata dalla stessa ditta al D.L. e alla committente in data 22.05.2020, cfr. doc. 2 fascicolo del procedimento monitorio), è tuttavia dato pacifico che i lavori si sono in realtà protrattati quanto meno sino al 10.07.2020 (così come si evince dalla contestata fattura n. 91 del 26.07.2020, redatta dalla stessa opposta e relativa ai lavori effettuati dal 01.01.2020 al 10.07.2020); dato, quello di specie, che non solo risulta documentalmente accertato nella citata fattura, ma che trova anche conferma nelle stesse dichiarazioni della convenuta, la quale nelle proprie difese (cfr. pag. 5 della comparsa di risposta) precisa che la fattura n. 91 del 26.07.2020 inerisce a due ulteriori opere extra- capitolato (soglia di ingresso alla stalla e spostamento di materiali nel porticato per consentire l'esecuzione di un pavimento) commissionate dal D.L. solo in occasione della consegna della -a lavori pressoché ultimati- e completate Parte_4 quindi successivamente al termine dei lavori comunicato in data 19.05.2020, ossia solo in data 10.07.2020. Ne consegue che è proprio alla data del 10.07.2020 che deve riferirsi l'effettiva ultimazione dei lavori, con la conseguenza che il dies a quo per i termini di cui all'art. 1667 c.c. (anche precidendosi dall'omesso collaudo) non possono essere fatti decorrere da una data antecedente a quella citata. Pertanto, la contestazione cui fa riferimento parte opposta (ossia la comunicazione del 30.07.2020) non può in alcun modo ritenersi tardiva, in quanto effettuata entro il termine di decadenza dei sessanta giorni. Ciò, senza tener comunque conto che effettivamente, come rilevato da parte ricorrente, la stessa aveva già antecedentemente contestato sotto più profili l'operato della ditta, sia in occasione della presentazione del 11° S.A.L. (comunicazione via e-mail del 09.01.2020, cfr. doc. 36 di parte ricorrente), che degli incontri tenutisi in data 25.05.2020 e 17.07.2020.
Per quanto attiene al collaudo delle opere, deduce che non sia stata Parte_1 possibile effettuarlo a causa della mancata consegna da parte dell'impresa dei campioni del calcestruzzo/cemento necessari a tal fine: per tale ragione non sarebbe stato neppure possibile procedere né alla verifica dei lavori, né alla verifica della contabilità finale. Sul punto, parte opposta sostiene di avere in realtà correttamente eseguito i necessari prelievi di calcestruzzo, i quali sono stati trasferiti -per evitare l'alterazione dei materiali prelevati- in magazzino a Sivizzano (PR), fino alla consegna presso i laboratori d'analisi. Secondo quanto addotto dall'opposta, i campioni risultano già da tempo a disposizione del D.L., ma tuttavia “la Direzione lavori non ha mai ordinato all' la consegna di campioni di calcestruzzo e gli Parte_3 spezzoni di ferro al laboratorio di analisi competente” (cfr. pag. 19 della comparsa). Come peraltro già osservato dal precedente Magistrato titolare della causa nell'ordinanza del 13.08.2021, parte opposta parrebbe essersi resa pienamente disponibile ad ottemperare alla richiesta della committente. Rispetto alla problematica circa l'imputabilità o meno dell'omesso collaudo in capo all'appaltatrice risulta particolarmente illuminante la relazione del CTU, che a pagg. 39-42 offre pagina 9 di 16 un'analitica disamina della normativa vigente ratione temporis, evidenziando come risultasse effettivamente compito del Direttore dei Lavori provvedere a: redigere apposito verbale di prelievo;
fornire indicazioni circa le modalità di prelievo;
identificare i provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; sottoscrivere la domanda di prove al laboratorio incaricato delle prove, avendo cura di fornire precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo, la data di prelievo, gli estremi dei relativi Verbali di prelievo, nonché le sigle di identificazione di ciascun provino. Ciò posto, deve conseguentemente ritenersi ed essere affermato che Controparte_1 abbia effettivamente adempiuto tutti gli oneri a suo carico secondo la disciplina in oggetto (procedendo ai necessari prelievi di calcestruzzo ed al loro immagazzinamento), mentre dall'esame degli atti di causa e dei documenti prodotti dalle parti, non risulta che il Direttore dei lavoro abbia invece provveduto ad individuare i provini e a disporre la consegna degli stessi al laboratorio incaricato per l'esecuzione delle prove. Sulla base di tali elementi valutativi, non può essere ascritta alla odierna opposta una responsabilità per mancato collaudo, al contrario riferibile al D.L. e correlato alla mancata esecuzione delle formalità a suo carico.
ha dedotto, principalmente, il notevole ritardo nell'esecuzione dei lavori, il Parte_1 cui termine era stato contrattualmente fissato “entro e non oltre il 05.09.2018”, mentre essi in realtà si sono protratti sino al 10.07.2020, quindi con un ritardo di oltre 22 mesi. Sul punto, evidenzia che il termine indicato in contratto non risulta Controparte_1 vincolante (tanto è vero che la parti non hanno previsto penali a riguardo), trattandosi di indicazione meramente presuntiva, destinata ad essere modificata in corso d'opera sulla base delle effettive esigenze correlate alla corretta esecuzione dell'oggetto dell'appalto (cfr. pag. 9 della comparsa): l'impresa richiama anche l'art. 13 del contratto di appalto, il quale stabilisce espressamente che “i lavori dovranno essere iniziati entro il 10.11.2017 e proseguiti ininterrottamente fino alla loro ultimazione, comunque entro e non oltre il 05.09.2018. I lavori devono essere sospesi durante i periodi di avversità atmosferiche che possono portare pregiudizio alla regolare esecuzione delle opere”. Tenuto conto che il cantiere ha avuto inizio in pieno periodo invernale e che in varie occasioni si è dovuto procedere all'interruzione dei lavori, ciò costituirebbe, secondo l'opposta, un primo fattore giustificativo del ritardo. Altro fattore -maggiormente determinante- è costituito dall'esecuzione delle numerose opere extra-capitolato commissionate dalla committente, che hanno determinato il prolungamento dei lavori ben oltre rispetto a quanto originariamente stabilito in via presuntiva nel contratto. Orbene, con riguardo alla effettiva durata del contratto e all'imputabilità o meno del ritardo alla ditta appaltatrice, appare particolarmente chiara, e da condividere, la risposta fornita dal nominato CTU, il quale a pagg. 43-44 della relazione così scrive: “è ragionevole supporre che l'esecuzione da parte della ditta delle opere / prestazioni non comprese nel computo Controparte_1 metrico estimativo allegato al “Contratto d'appalto di opere edili” stipulato in data 07/11/2017, come meglio individuate e descritte al precedente capitolo 6.1.3), abbia originato un protrarsi del termine previsto nel contratto per l'ultimazione dei lavori;
ci si riferisce alla realizzazione di opere inizialmente non previste (come, ad esempio, la ristrutturazione del corpo ex forno, il rifacimento del solaio al piano secondo, l'esecuzione della rete fognaria per acque bianche e acque nere, la realizzazione di opere esterne all'edificio, ecc.) come anche le prestazioni in
pagina 10 di 16 economia (quali, ad esempio, i ripristini e consolidamenti murari, l'assistenza muraria impianti, ecc.). Inoltre nel cantiere in questione sono intervenuti anche altre imprese ed artigiani, come attestato dalle numerose comunicazioni “Notifica Preliminare Art. 99 e allegato XII° Dlgs 81/2008” rinvenute presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Terenzo a corredo della pratica SCIA prot. 2468 del 31/05/2017; la ditta
ha presumibilmente dovuto attendere il loro operato per poter poi completare le Controparte_1 lavorazioni (ad esempio per quanto riguarda le attività di assistenza muraria impianti, la posa di soglie e davanzali, la posa di controtelai, ecc.). Le conclusioni del CTU avallano le argomentazioni di parte opposta, la quale riconduce l'eccepito ritardo dei lavori all'esecuzione delle opere extra-capitolato richieste (le quali, logicamente, hanno comportato uno slittamento del termine di ultimazione dei lavori). La decisione in punto all'imputabilità o meno del ritardo all'appaltatrice presenta quindi una stretta connessione con la risoluzione di altra questione ad essa pregiudiziale, ossia le contestazioni mosse da in punto alle citate opere extra-capitolato, che la stessa sostiene Pt_1 di non aver mai commissionato.
Come osservato da entrambe le parti, le problematiche maggiori attengono proprio ai lavori extra-capitolato, indicati nella contabilità di cantiere sotto la voce “N.P.” In via preliminare, deve anzitutto evidenziarsi che l'effettiva esecuzione di opere extra- capitolato da parte della ditta appaltatrice è elemento non oggetto di discussione, trattandosi di circostanza pacificamente acclarata da entrambe le parti. Le opere extra-contratto eseguite sono poi analiticamente indicate a pagg. 26 e ss della relazione CTU. Con riferimento a tali opere, parte ricorrente richiama anzitutto l'art. 8 del contratto di appalto, il quale espressamente prevede che “qualora vengano ordinate all'appaltatore opere, somministrazioni o prestazioni il cui prezzo non sia contemplato nell'elenco contrattuale, le parti contraenti prima dell'esecuzione ne concorderanno i nuovi prezzi”; al secondo capoverso prevede anche che: “l'attuazione delle modifiche o varianti non dà diritto all'appaltatore di richiedere particolari compensi oltre il prezzo pattuito”. La questione merita quindi di essere esaminata sotto due distinti profili, occorrendo verificarsi I) se le opere extra-contratto realizzate sono state effettivamente commissionate ed autorizzate dalla committente e II) se il prezzo di tali opere è stato oggetto di specifica pattuizione tra le parti. Quanto al primo dei punti testé citati, parte opponente in particolare afferma che alcuni dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice (indicati con la sigla N.P. nella contabilità di cantiere) non risulterebbero commissionati dalla committente e sarebbero frutto quindi di autonoma iniziativa dell'appaltatrice. L'opposta, al contrario, eccepisce che tutti i lavori eseguiti erano stati ordinati dal CP_3
e dalla committente e che essi sono stati rilevati giornalmente e Persona_2 Parte_1 senza contestazioni dal figlio/proprietario dell'immobile . Persona_1
A tale proposito non può mancare di evidenziarsi che l'argomentazione di parte opposta appare più che condivisibile, specie nella parte in cui rileva che i pagamenti relativi ai S.A.L. da n. 1 a n. 10 -ove risultavano analiticamente indicati anche tutti i lavori di volta in volta eseguiti- sono sempre stati regolarmente effettuati senza alcuna contestazione dalla committente. A tal riguardo, non assume alcuna rilevanza quanto addotto da parte ricorrente circa il fatto che detti pagamenti sarebbero stati comunque effettuati con “riserva di liquidazione del conto pagina 11 di 16 finale”; come precisato dalla stessa opponente, infatti, detta riserva (la cui effettiva previsione a livello contrattuale viene peraltro contestata dalla convenuta) mirava a correggere eventuali errori di contabilizzazione e risolvere definitivamente i rapporti di dare e avere tra le parti in esito alla verifica del conto finale ed al collaudo delle opere. Si ritiene quindi più che logico presupporre che nell'ipotesi in cui nei suddetti S.A.L. fossero state indicate opere extra-contratto non commissionate (circostanza, quest'ultima, ravvisabile icto oculi) parte ricorrente non avrebbe certo proceduto al pagamento delle fatture, risultando del tutto inverosimile che essa desiderasse posticipare in sede di liquidazione finale anche eventuali contestazioni in punto ad opere eseguite ma mai autorizzate. Da quanto sopra, può quindi ragionevolmente inferirsi che tutte le opere extra-capitolato realizzate dalla ditta appaltatrice ed annoverate nei S.A.L. da n. 1 a n. 10 sono state fuor di dubbio autorizzate e commissionate dalla committente. In proposito, assume peraltro rilevanza anche il principio di diritto espresso dalla sopra citata Cass Civ. n. 3581/2024, la quale ha affermato che le fatture commerciali possono costituire piena prova anche del sottostante rapporto obbligatorio, ove non contestate (cfr. Cass Civ. n. 3581/2024). Inoltre, l'effettiva sussistenza di un accordo relativo alle opere extra capitolato si evince anche dalle comunicazioni all'uopo intercorse tra le parti (cfr. docc. 5-6-7 di parte opposta). Discorso prettamente analogo vale anche per i lavori di cui al S.A.L. n. 11. Infatti, sebbene detto S.A.L. è stato effettivamente contestato dall'opponente (comunicazione del D.L. Scarpa in data 09.01.2020, cfr. doc. 36 di parte ricorrente), detta contestazione attiene tuttavia esclusivamente a supposti errori di contabilizzazione da parte della ditta appaltatrice, senza che, anche in tal caso, sia stato fatto alcun riferimento alla realizzazione di opere non autorizzate. Maggiori problematiche sollevano invece gli ulteriori lavori extra-capitolato (soglia di ingresso alla stalla e spostamento di materiali nel porticato per consentire l'esecuzione di un pavimento) eseguiti dalla ditta appaltatrice ed indicati nella fattura del 91 del 26.07.2020, puntualmente contestata dall'opponente. Anche in tal caso, appare tuttavia pienamente credibile la versione fornita da parte opposta, la quale afferma che detti lavori sono stati in realtà commissionati dal D.L. in occasione della consegna della S.A.L. n. 11 e quindi a lavori pressoché ultimati;
In primo luogo, appare infatti del tutto illogico che la ditta appaltatrice abbia proceduto in piena autonomia all'esecuzione di siffatte opere (che implicano comunque un incisivo lavoro di ristrutturazione). In secondo luogo, si ritiene del pari inverosimile ipotizzare che l'opponente non sia accorta tempestivamente di tali ulteriori lavori, tenuto conto che l'andamento degli stessi veniva puntualmente accertato non solo dal D.L., ma anche dal proprietario dell'immobile, , che risiede proprio in zona antistante al cantiere Persona_1
(circostanze, queste, non contestate da parte ricorrente). Quanto sopra premesso e ritenuto, si ritiene che tutti gli elementi sopra elencati, con valore indiziario ma dotati dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, risultano più che idonei a comprovare in via presuntiva l'effettiva sussistenza di un accordo tra la committente Pt_1
e la ditta appaltatrice rispetto alle opera extra-capitolato da quest'ultima eseguite.
[...]
pagina 12 di 16 Maggiormente incerta risulta invece il tema relativo alla sussistenza o meno di un accordo fra le parti circa il valore delle prestazioni extra-capitolato eseguite. Detta questione sarà tuttavia affrontata successivamente, nella parte dedicata alla contabilizzazione delle opere effettuata dal CTU.
Passando così al profilo specifico della contabilizzazione del valore delle opere, nell'ambito della propria relazione, il CTU ha proceduto ad una completa ed esaustiva quantificazione del valore delle opere eseguite dalla ditta opposta, che possono essere suddivise in tre distinte tipologie: I) opere eseguite dalla ditta previste in contratto;
II) Controparte_1 opere eseguite extra-contratto quantificabili a misura;
III) opere eseguite extra-contratto quantificabili in economia. La descrizione di tali opere è contenuta da pagg. 12 a 26 della relazione CTU. Tali opere non presentano particolari problematiche, dato che risultano già dedotte in contratto e non sono state contestate dalle parti. Il CTU ha proceduto comunque a conteggiare il corretto valore delle stesse (cfr. pagg. da 44 a 59 della relazione), utilizzando quale riferimento i prezzi unitari desumibili dal computo metrico estimativo allegato al contratto d'appalto stipulato in data 07/11/2017. Dalla citata relazione, risulta che la quantificazione economica delle opere / prestazioni eseguite dalla ditta indicate in contratto è pari ad € 145.808,58, IVA esclusa. Controparte_1
La descrizione di tali opere eseguite extra-contratto è contenuta da pagg. 26 a 39 della relazione CTU. Sul punto, è bene precisarsi sin d'ora che dalla disamina della CTU emerge chiaramente che parte della documentazione relativa a tali opere si è rivelata piuttosto imprecisa e lacunosa. Per diverse opere fra quelle così indicate non sembra possibile pertanto comprovarsi la sussistenza di un'espressa pattuizione fra la committente e la ditta appaltatrice in punto ai prezzi di riferimento da utilizzarsi. Nella propria relazione il CTU precisa quindi che per la quantificazione delle opere non comprese nel contratto lo stesso ha utilizzato quale riferimento ove possibile i prezzi unitari di cui al computo metrico estimativo allegato al contratto stesso (per le tipologie corrispondenti), mentre per le altre opere è stato fatto riferimento, per quanto possibile, al volume “Prezzi informativi delle opere edili in Parma” n°2/2017 (vigente all'epoca del Contratto) edito dalla locale Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, ed anche assumendo informazioni presso addetti del settore. Per alcune voci inoltre il CTU, trattandosi di lavori di manutenzione, ha operato un aumento dei prezzi unitari indicati nel prezziario della C.C.I.A.A., in considerazione delle esigue quantità, della tipologia delle lavorazioni e della specializzazione della mano d'opera richiesta, così come previsto nelle avvertenze generali del citato volume. Per quanto attiene alle opere extra-contratto, risulta necessario operare inoltre un'ulteriore diversificazione, distinguendosi tra I) opere extra-contratto quantificabili a misura;
II) opere extra-contratto quantificabili in economia elencate nella contabilità dei lavori;
III) opere extra- contratto quantificabili in economia elencate nei prospetti redatti dalla ditta appaltatrice. I) Opere extra-contratto quantificabili a misura: La descrizione di tali opere è contenuta da pagg. 27 a 31 della relazione CTU.
pagina 13 di 16 Con riferimento a tali opere, il CTU ha precisato di non essere stato in grado di rispondere esaurientemente al quesito, posto che per la maggior parte delle prestazioni / forniture elencate non risulta più possibile verificarne la consistenza, trattandosi di lavorazioni non più accertabili in loco. Il CTU ha comunque proceduto, a pagg. 60-65 della propria relazione, a quantificare il valore di tali opere, stimato € 44.321,45, IVA esclusa. II) Opere extra-contratto in economia elencate nella contabilità dei lavori La descrizione di tali opere è contenuta da pagg. 32 a 36 della relazione CTU. Come nel caso precedente, anche rispetto a tali opere, il CTU ha precisato di non essere stato in grado di rispondere esaurientemente al quesito, posto che per la maggior parte delle prestazioni
/ forniture elencate non risulta più possibile verificarne la consistenza, trattandosi di lavorazioni non più accertabili in loco, descritte in modo assai generico e mancanti di confacente documentazione giustificativa;
Il CTU ha comunque proceduto, a pagg. 66-69 della propria relazione, a quantificare il valore di tali opere. Sul punto, il CTU precisa che solamente per una minima parte delle prestazioni / forniture in economia è stato possibile verificare l'entità delle ore esposte e dei materiali impiegati (indicate a pagg. 67-67 della relazione), il cui valore è stato quindi stimato in € 7.361,40, IVA esclusa;
valore che in realtà si discosta in minima entità rispetto a quanto esposto da parte convenuta, per cui il CTU afferma di ritenere congruo l'ammontare delle ore in economia indicato dalla ditta per le prestazioni in esame. Controparte_1
Per quanto attiene alle ulteriori opere in economia contenute nella contabilità dei lavori (per le quali non è stato possibile verificare la consistenza) il CTU ha fatto riferimento alla contabilità fornita dal D.L., per un valore stimato di € 39.079,60, IVA esclusa (precisando il CTU che viene lasciata al g.i. ogni decisione in merito alla considerazione o meno di tale conteggio). Il totale del valore stimato dal CTU per le opere in economia contenute nella contabilità dei lavori risulta pari quindi ad € 46.441,00, IVA esclusa. III) Prestazioni in economia elencate nei prospetti redatti dalla ditta . Controparte_1
La descrizione di tali opere è contenuta da pagg. 36 a 39 della relazione CTU. Anche in questo caso, il CTU ha precisato di non essere stato in grado di rispondere esaurientemente al quesito, posto che per la maggior parte delle prestazioni / forniture elencate non risulta più possibile verificarne la consistenza, posto che la documentazione giustificativa di tali opere prodotta dalla ditta appaltatrice appare evidentemente lacunosa ed imprecisa. Il CTU ha comunque proceduto, a pagg. 66-69 della propria relazione, a quantificare il valore di tali opere. Solamente per una minima parte delle prestazioni / forniture in economia è stato possibile verificare l'entità delle ore esposte e dei materiali impiegati, (cfr. pag. 70 della relazione), pari ad
€ 941,00, IVA esclusa. Per quanto attiene alle ulteriori opere in economia contenute nella contabilità dei lavori (per le quali non è stato possibile verificare la consistenza) il CTU ha fatto riferimento alla quantificazione così come esposta nei prospetti Doc. 2, Doc. 12 e Doc. 13 di parte convenuta opposta, riportando quindi un valore stimato di € 21.120,25 , IVA esclusa (precisando anche in pagina 14 di 16 tal caso il CTU che viene lasciata al g.i. ogni decisione in merito alla considerazione o meno di tale conteggiano). Conclusivamente, sulla base degli assunti e dei dati sopra riportati, può essere affermato che l'odierna opponente ha effettivamente commissionato ed autorizzato all'impresa Parte_1
l'esecuzione di una serie di opere extra-capitolato, che necessitano di Controparte_1 essere quindi correttamente remunerate. L'esecuzione di tali opere ha peraltro evidentemente inciso sulla stessa durata del contratto, con la conseguenza che il ritardo nell'esecuzione dei lavori non può in alcun modo ritenersi imputabile alla ditta appaltatrice. Del pari, non risulta imputabile alla stessa nemmeno la mancata effettuazione del collaudo, per le ragioni descritte in precedenza. Non sembra possibile invece potersi ricavare, dalla documentazione prodotto in atti, alcuna prova in punto alla sussistenza di un'effettiva pattuizione tra committente ed appaltatrice relativamente ai prezzi da praticarsi per l'esecuzione di tali opere, così come invece previsto dall'art. 8 del contratto di appalto. Sul punto, la documentazione prodotta dalla convenuta appare infatti lacunosa ed insufficiente. Ai fini della corretta quantificazione del valore di tali opere potrà quindi eventualmente farsi riferimento a quanto esposto dal CTU nella relazione, così come sopra riassunto. A pagg. 94-95 della relazione il CTU offre poi un prospetto riassuntivo del valore delle opere eseguite, da cui si evince un valore pressoché certo (in quanto riferito ad opere contrattualizzate o di cui comunque è stato possibile quantificare il corretto valore) pari a complessivi € 198.432,43. A tale somma deve poi aggiungersi l'ulteriore importo stimato dal CTU in € 60.199,85, relativo ad opere extra-capitolato per cui non è stato possibile risalire all'effettivo prezzo pattuito tra le parti. Se ne ricava quindi un valore totale delle opere eseguite dalla ditta appaltatrice pari ad € 258.632,28 (sostanzialmente equivalente quindi alla somma già pagata dall'opponente Pt_1
pari ad € 254.268,37).
[...]
Assumendo pertanto la validità dei calcoli effettuati dal perito d'ufficio, si giunge ad affermare l'esistenza di un residuo credito di con connessa necessità di revocare Controparte_1 il decreto ingiuntivo emesso per il maggiore importo di 50.090,94 Euro, oltre accessori e spese, e la revoca del d.i. opposto, atteso che l'ulteriore somma di € 50.090,94 richiesta dalla ditta e di dichiarare tenuta e condannare al pagamento a saldo della residua somma di di € CP_4
4.363,91, oltre interessi legali dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo effettivo. Le spese di lite sono liquidate sul valore dell'accolto a favore della società opposta, facendo riferimento agli importi massimi di ciascuna fase processuale ex DM n. 55/2014 testo vigente, giustificati dalla complessità ricostruttiva della vicenda e dal numero delle questioni sottoposte al vaglio giudiziale. Infine, appare giustificato dall'indispensabilità della verifica tecnica disposta e dagli esiti della lite porre le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico di entrambe le parti nella misura paritaria del 50% ciascuna.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda e/o eccezione proposta dalle parti respinta, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossi da nei confronti di di Parte_1 Controparte_1 Parte_3
e , così decide:
[...] Pt_3
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1797/2020 emesso dal Tribunale di Parma il 13.11.2020;
- dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di CP_4 Controparte_1
della residua somma di 4.363,91 Euro, a saldo del corrispettivo
[...] lavori ancora dovuto, oltre interessi legali dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo effettivo;
- condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese del giudizio di opposizione, liquidate sul valore dell'accolto in 3.830,00 Euro per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU liquidate in corso di causa a carico di entrambe le parti in misura paritaria.
Così deciso in Parma il 20 giugno 2025 Il Giudice
Cristina Ferrari
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N. 290/2021 Ruolo Generale promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Spaggiari e Silvia Benadusi come Parte_1 da mandato in atti,
OPPONENTE CONTRO
, in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. Maria Controparte_1
Reggi del Foro di Parma ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio, sito in Parma (PR), Strada XXII Luglio, n. 58, OPPOSTA
OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1797/2020 emesso dal Tribunale di Parma il 13/11/2020”
Conclusioni per parte opponente: “Voglia L'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e di legge: revocare, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Parma n. 3752/2020 del 13/11/2020, in quanto nullo, infondato, illegittimo o come meglio;
in accoglimento delle domande ed eccezioni formulate dalla parte opponente, previo accertamento del non corretto adempimento da parte della
[...]
delle obbligazioni nascenti dal contratto di appalto del Controparte_1
7/11/2017 e della conseguente incidenza economica del dedotto inadempimento, previa quantificazione delle somme necessarie per rimediare ai vizi e ai difetti oggetto di contestazione e per ultimare le opere non completate, come descritto in premessa, ivi compreso il collaudo delle strutture in cemento armato, accertare e dichiarare la congruità della somma già pagata dalla SI ammontante ad € Parte_2 Controparte_1
254.268,37 rispetto alle prestazioni contrattuali effettuate dall'impresa appaltatrice, determinando altresì il corrispettivo applicabile ad eventuali prestazioni non pattuite e non comprese nel computo metrico contrattuale. pagina 1 di 16 Effettuata, all'esito dell'accertamento di cui sopra, la compensazione tra i relativi debiti e crediti, accertare e dichiarare se la SI , anche alla luce dell'inadempimento imputabile all'opposta, sia o meno Parte_1 debitrice della tenuto conto che la stessa ha già corrisposto € 254.268,37 e se del caso Controparte_1 quantificare le eventuali somme dalla medesima pagate in eccedenza, condannando la a Controparte_1 restituire all'opponente quanto ricevuto in più rispetto al dovuto, oltre interessi. Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e C.p.a. come per legge e con rifusione delle spese di CTU e CTP.”. Conclusioni per parte opposta:“Voglia l'ill.mo Tribunale di Parma, contrariis reictis, previe le declaratorie del caso e di legge, A) accertare e dichiarare decaduta da ogni diritto alla garanzia ex Parte_1 art. 1667 c.c., B) rigettare la spiegata opposizione e confermare il decreto ingiuntivo n. 1797/2020 del Tribunale di Parma C) per gli effetti condannare a pagare all' Parte_1 Parte_3 la somma di euro 50.090,04 oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo e le
[...] spese del procedimento d'ingiunzione; D) respingere le domande tutte formulate da
contro
Parte_1 all' E) condannare ex art. 96 c.p.c. u.c. Parte_3 Pt_1
al risarcimento dei danni per lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese,
[...] compenso professionale, IVA e CPA come per legge.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 18.01.2021, notificato in data 19.01.2021, proponeva Parte_1 opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 1797/2020, emesso dall'intestato Tribunale in data 13.11.2020 nell'ambito del procedimento monitorio RG n. 3752/20202, con cui il Giudice ha intimato all'odierna opponente di procedere al pagamento in favore della società opposta della complessiva somma di € 50.090,094, Controparte_1 oltre interessi, spese e compensi;
richiesta, quella di specie, che traeva giustificazione, a detta della creditrice, in una serie di fatture non pagate (fatture n. 90 del 26/07/2020 e 91 del 26.07.2020, cfr. doc. n. 3 del fascicolo monitorio) relative a lavori effettuati dalla predetta società in forza di contratto di appalto stipulato fra e la creditrice “ Parte_1 [...]
. Controparte_1
Quanto al merito del ricorso, l'opponente esponeva in particolare di aver stipulato in data 07.11.2017 contratto di appalto a misura per la ristrutturazione dell'immobile sito in località Ca' Bardone di Terenzo (PR) – di proprietà di figlio dell'opponente, la Persona_1 quale risultava invece comodataria dell'immobile - con l'impresa individuale , Controparte_1 con sede in Sivizzano di Fornovo di Taro (PR), Strada Val Sporzana n. 137, cui subentrava nel dicembre 2018 la , avente medesima sede Controparte_1 Parte_3 legale. La ristrutturazione veniva eseguita secondo il progetto redatto dal perito industriale edile cui veniva affidata anche la direzione dei lavori. A causa dei problemi di Persona_2 salute che affliggevano il p.i. a far data dal febbraio 2020 quest'ultimo veniva affiancato Per_2 dal Geom. che gli subentrava formalmente dal maggio 2020, stante il decesso CP_2 del primo. Come precisato dall'opponente, trattavasi in particolare di contratto d'appalto “a misura”, figura contrattuale nella quale il corrispettivo è stabilito fissando un prezzo per ogni tipologia di pagina 2 di 16 prestazione/lavorazione/opera occorrente per la realizzazione dell'oggetto d'appalto nel suo complesso. Al contratto veniva quindi allegato il computo metrico contrattuale, contemplante l'elenco dei lavori necessari al completamento dello stesso e i prezzi unitari riferibili alle singole unità, con indicazione di costi complessivi presunti pari a circa € 160.000,00 (cfr. art. 7 del contratto di appalto, doc. n. 2 di parte ricorrente); il termine per l'esecuzione dei lavori veniva fissato entro e non oltre il 05.09.2018 (cfr. art. 13 del contratto di appalto). In conformità a quanto previsto dall'art. 15 del contratto, i pagamenti venivano effettuati per stati di avanzamento mensili (S.A.L.) predisposti dall'appaltatrice, che la committente procedeva prontamente a saldare entro 30 giorni sulla base delle fatture periodicamente presentate dall'impresa, come da accordi. Dagli anzidetti pagamenti la committente tratteneva, sempre come da accordi, la quota del 5% a garanzia, da liquidarsi successivamente all'appaltatrice entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori, previa verifica del conto finale, come da riserva che -a detta dell'opponente- puntualmente accompagnava ciascun saldo. L'opponente procedeva quindi al saldo delle fatture emesse dall'appaltatrice fino al febbraio 2020 (per un totale di n. 11 fatture, corrispondenti ad altrettanti S.A.L., cfr. docc. 25-25 di parte ricorrente), liquidando così all'odierna opposta la complessiva somma di € 254.268,37. L'opponente precisava che le parti non sono tuttavia mai giunte alla verifica e liquidazione del
“conto finale”, non avendo l'impresa proceduto a fornire gli opportuni chiarimenti necessari, nonostante le molteplici richieste avanzate in tal senso dalla e dal direttore dei Parte_1 lavori. Infatti, già in occasione dell'elaborazione del 11° S.A.L. (cfr. doc. 35 di parte ricorrente) il direttore dei lavori (da qui in avanti D.L.) riscontrava alcune discrepanze rispetto alle Per_2 richieste di pagamento avanzate, osservando in particolare che: I) alcuni lavori (forno e muretto) risultavano già contabilizzati nell'ambito di precedenti S.A.L. II) il drenaggio risultava contabilizzato a prezzi superiori a quelli di mercato III) i lavori relativi al sottofondo dei locali non risultavano realizzati o comunque già conteggiati;
IV) la fattura riportava indicazioni relative a “differenze di economie col 10° S.A.L.”, di cui il D.L. non comprendeva origine e portata. Tali contestazioni venivano quindi portate a conoscenza dell'appaltatrice con comunicazione via e-mail datata 09.01.2020 (cfr. doc. 36 di parte ricorrente), ma tuttavia il D.L. invitava l'appaltatrice ad emettere comunque la fattura, prontamente saldata dalla committente, tenuto conto comunque della clausola di riserva di verifica del “conto finale” e demandando a tale sede eventuali chiarimenti e/o modifiche. Successivamente alla liquidazione della predetta fattura e in vista della citata liquidazione finale, il nuovo D.L. Geom. procedeva all'analisi di tutta la contabilità relativa al cantiere de CP_2 quo al fine di verificarne la correttezza. All'esito di tale verifica, il D.L. riscontrava tuttavia una serie di incongruenze, inadempimenti ed irregolarità nell'esecuzione dei lavori, che venivano contestati alla ditta in occasione di una serie di incontri successivamente svolti;
contestazioni che nel complesso possono essere riassunte come segue:
Emergeva una palese discrepanza tra il corrispettivo presunto d'appalto come indicato all'art. 7 del contratto, stimato in € 160.000,00 oltre IVA al 10 %, e le somme già
pagina 3 di 16 corrisposte dalla committente all'impresa appaltatrice, pari ad € 254.268,37 (IVA compresa);
Alcuni dei lavori eseguiti (indicati con la sigla N.P. nella contabilità di cantiere) non risultavano commissionati dalla committente, né tantomeno le parti risultavano essersi accordate in relazione all'applicazione dei relativi prezzi;
Si registrava un errore di contabilizzazione relativamente alla voce del computo metrico allegato al contatto E01, alla quale nel S.A.L. n. 10 era stato applicato un prezzo unitario di 64,00 €/mq, mentre il contratto preveda un prezzo unitario di 35 €/mq, generando così un maggior pagamento di € 5.540,45;
Si registrava un ulteriore errore di contabilizzazione relativamente alla voce del computo metrico allegato al contatto B07, alla quale nel S.A.L. n. 4 era stata applicata una quantità di 47,52 mq mentre il solaio realizzato era di 21,94 mq, generando così un maggior pagamento di € 1.176,68;
L'isolante voce E01 del computo metrico allegato al contratto risultava conteggiato nei vari S.A.L. a 64,00 €/mq in luogo di 35,00 €/mq con un aumento di complessivi € 42.801,54 rispetto alle previsioni contrattuali;
Infine, la committente rappresentava il notevole ritardo caratterizzante l'esecuzione dei lavori, il cui termine era stato contrattualmente fissato “entro e non oltre il 05.09.2018”, mentre essi in realtà si erano protratti sino al luglio 2020, quindi con un ritardo di oltre 22 mesi. Anziché procedere a fornire i chiarimenti richiesti, l'appaltatrice procedeva tuttavia ad emettere due ulteriori fatture (n. 90 del 26/07/2020 e 91 del 26.07.2020, su cui si fonda il procedimento monitorio impugnato) relative rispettivamente al recupero delle ritenute di garanzia applicate e ai lavori eseguiti dall'impresa nel periodo 01.01.2020 -10.07.2020. Fatture, quelle di specie, anch'esse prontamente contestate dalla committente a mezzo PEC in data 30.07.2020 (cfr. doc. 37 parte ricorrente), con cui ella ha eccepito I) l'illegittimità della richiesta di recupero delle somme trattenute a garanzia, posto che da accordi contrattuali esse sarebbero state liquidate solo in esito all'avvenuto collaudo delle strutture (non effettuato, a detta dell'opponente, per colpa dell'impresa appaltatrice), II) il fatto che la richiesta di pagamento per i lavori effettuati dal 01.01.2020 al 10.07.2020 si poneva in palese contrasto con il contenuto della comunicazione inviata in data 22.05.2020 dalla stessa impresa, in cui si attestava la fine dei lavori nel giorno 19.05.2020 (cfr. doc. 2 fascicolo del procedimento monitorio). Infine, con successiva comunicazione via PEC del 25.09.2020 diretta all'impresa opposta (cfr. doc. 38 di parte ricorrente) la committente reiterava tutte le contestazioni così come sopra descritte, aggiungendo inoltre che:
il cantiere era stato abbandonato senza alcun preavviso e senza il completamento di alcune lavorazioni, tra cui la finitura dei falsi telai dei serramenti esterni dell'abitazione;
non era stato possibile procedere al collaudo delle opere, stante la mancata consegna dei campioni del calcestruzzo/cemento necessari a tal fine e non era stato quindi nemmeno possibile, stante la mancanza del contraddittorio, procedere alla verifica dei lavori, né alla verifica della contabilità finale;
pagina 4 di 16 alcuni lavori già inseriti nell'undicesimo SAL e già contestati dal DL, per un importo di € 17.043,02, risultavano nuovamente inseriti nella fattura 91;
I lavori del forno risultavano contabilizzati sia a misura che a corpo;
La canna fumaria di cui alla voce NP 02 del SAL 11 non era stata ultimata, risultando posato solo il comignolo;
Nella medesima comunicazione venivano contestati inoltre i seguenti vizi:
sfaldamento della finitura del marciapiede esterno;
errato montaggio dei falsi telai delle finestre della stalla;
errori nella finitura dei falsi telai dei serramenti esterni del fabbricato abitativo. Sulla base di tali allegazioni, resisteva alla domanda di pagamento, deducendo, in Parte_1 via preliminare, la nullità, illegittimità ed inammissibilità del d.i. opposto, in quanto emesso sulla base di fatture unilateralmente predisposte dalla ditta che si assume creditrice, prontamente contestate dalla committente, e come tali inidonee quindi a soddisfare i necessari requisiti della prova scritta e della certezza del credito azionato. Nel merito, insisteva per la revoca del decreto opposto, ritenendo la manifesta illegittimità della richiesta di pagamento di ulteriori € 50.090,94, posto che la somma di € 254,268,37 già liquidata dalla stessa (peraltro superiore all'importo previsto in contratto), risulta pienamente congrua rispetto alle prestazioni effettuate, tenuto conto anche di tutte le contestazioni così come sopra riassunte. Instaurato il contraddittorio, si costitutiva l'impresa opposta, che manteneva ferma la propria pretesa in comparsa, affermando di avere correttamente eseguito i lavori pattuiti con la Pt_1
[...]
L'appaltatrice sosteneva, in particolare:
Quanto alla contestata esecuzione di lavori extra-capitolato, precisava che tutti i lavori eseguiti erano stati ordinati dal D.L. e dalla committente e che Persona_2 Parte_1 essi sono stati rilevati giornalmente e senza contestazioni dal figlio/proprietario dell'immobile
. Circostanza, quella di specie, che trova conferma nel fatto che i Persona_1 pagamenti relativi ai S.A.L. da n. 1 a n. 10 sono sempre stati regolarmente pagati senza alcuna contestazione.
Quanto alla contestata fattura n. 91 del 26.07.2020 relativa ai lavori effettuati dal 01.01.2020 al 10.07.2020, successiva quindi al termine dei lavori comunicato in data 19.05.2020, evidenziava che essa atteneva all'esecuzione di due ulteriori opere extra-capitolato (soglia di ingresso alla stalla e spostamento di materiali nel porticato per consentire l'esecuzione di un pavimento) commissionati dal D.L. solo in occasione della consegna della S.A.L. n. 11 e quindi a lavori pressoché ultimati;
Per quanto attiene tanto alla durata del contratto che al prezzo indicato all'art. 7 del medesimo (€ 160.000,00), rilevava che trattasi di indicazioni all'evidenza meramente presuntive, destinate ad essere modificate in corso d'opera sulla base delle effettive esigenze correlate alla corretta esecuzione dell'oggetto dell'appalto. Tanto il maggior importo richiesto, che la maggior durata dell'esecuzione, troverebbero quindi piena giustificazione nelle opere extra-capitolato richieste dalla committente, che solo in parte sono state considerate nel computo metrico redatto dal D.L. Persona_2
pagina 5 di 16 Quanto al presunto aumento di € 42.801,54 rispetto alle previsioni contrattuali relativo alle modalità di computo dell'isolante (voce E01 del computo metrico allegato al contratto) esso risulterebbe frutto di un errore di calcolo di parte opponente, atteso che la voce è stata effettivamente conteggiata in euro 64,00 al mq, ma il prezzo è stato concordato con il D.L. e indicato correttamente nel S.A.L. n. 10 con analisi prezzi e costi comprensivo anche di opere murarie, in quanto lo stato delle murature non consentiva l'esecuzione di tale lavorazione.
Quanto ai lavori relativi al forno, essi risultano contabilizzati come da preventivo e autorizzati dalla D.L. , mentre altre lavorazioni (come isolamento, pitturazioni, teli di protezione, non sono state contabilizzate);
Quanto alle doglianze relative alla canna fumaria, essa è stata eseguita come richiesta e su ordine e modalità impartiti dal figlio della SI Parte_1 Persona_1
.
[...]
Quanto all'asserita riserva di verifica del conto finale, più volte citata dall'opponente, trattasi in realtà di clausola non inserita nel contratto, né mai richiamata prima dalla committente,
Quanto al collaudo delle opere, l'impresa affermava di aver correttamente eseguito i necessari prelievi di calcestruzzo, trasferiti -per evitare l'alterazione dei materiali prelevati- in magazzino a Sivizzano (PR), fino alla consegna presso i laboratori d'analisi. Secondo quanto addotto dall'opposta, i campioni risultano già da tempo a disposizione del D.L., che dovrà procedere, di concerto con l'impresa, all'individuazione dei campioni da sottoporre a prova e alle successive formalità di rito. Parte convenuta eccepiva inoltre la decadenza dell'opponente dalla garanzia ex art. 1667 c.c., atteso che la stessa non ha denunciato all'appaltatore alcuna difformità o vizio entro 60 giorni dalla scoperta, posto che la prima doglianza è intervenuta il 30.07.2020, dopo oltre due mesi dall'ultimazione dei lavori (19.05.2020), con il riscontro delle fatture oggetto del credito ingiunto. L'opposta insisteva quindi per l'accoglimento delle conclusioni formulate in comparsa, chiedendo il rigetto dell'opposizione e formulando istanza per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, che, tuttavia, veniva rigettata con ordinanza del 13/8/2021, ritenendo il g.i. la necessità di procedere a maggiori approfondimenti istruttori. Dopo il deposito delle memorie ex art 183 cpc, il Giudice, con provvedimento del 13/7/2022, ritenuta la necessità di procedere con una CTU, nominava a tal fine il geom. Persona_3 che accettava l'incarico e, dopo aver tentato, invano, di conciliare le parti, depositava la propria relazione in data 26/10/2023. Infine, precisate le conclusioni, la causa era posta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, parte ricorrente insiste per la revoca del decreto ingiuntivo opposto sostenendo la nullità, illegittimità ed inammissibilità del medesimo, in quanto emesso in assenza dei presupposti che avrebbero consentito il ricorso alla procedura monitoria, difettando in particolare i requisiti ex art. 633 c.p.c. della prova scritta e della certezza del credito azionato.
pagina 6 di 16 Ciò in quanto le fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, anche se corredate dagli estratti autentici del libro IVA, non costituirebbero -secondo la tesi dell'opponente- idonea prova scritta dell'esistenza del credito, trattandosi di documenti a formazione unilaterale, peraltro tempestivamente contestati. Sul punto, l'opponente richiama giurisprudenza di legittimità secondo cui la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, e nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere in ordine all'esistenza del rapporto obbligatorio e alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita (cfr. Cass. Civ. n. 3090/1979). La doglianza non ha fondamento. In effetti, l'opponente, al fine di sostenere l'illegittimità del decreto opposto per difetto dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., richiama principi di diritto validi esclusivamente con riferimento alla successiva sede di merito, ove, effettivamente, è principio notorio che la fattura
-quale documento a formazione unilaterale- di per sé sola non può costituire piena prova del diritto di credito contestato. Del resto, è proprio l'opponente a precisare a pagg. 14 e 15 dell'atto di citazione che la fattura, anche ove contestata, costituisce elemento probatorio idoneo alla concessione del decreto ingiuntivo;
ciò in conformità al consolidato orientamento di legittimità e merito secondo il quale le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio. Per maggiore completezza, può osservarsi, inoltre, che appare erronea anche l'ulteriore affermazione dell'opponente, secondo cui la fattura commerciale non assumerebbe nel successivo giudizio di merito alcun valore, nemmeno indiziario, in punto all'effettiva esistenza del rapporto obbligatorio. Sul punto, è sufficiente citare ex multis Cass. Civ. n. 299/2016, che ribadisce il pacifico principio di diritto secondo cui “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” Peraltro, la Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che laddove la fattura non risulti contestata (elemento quest'ultimo che tornerà utile nel proseguo della trattazione), essa non assume efficacia meramente indiziaria, ma può costituire piena prova. Così afferma infatti la recente Cass Civ. n. 3581/2024: “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente
pagina 7 di 16 destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”. In altre parole la Corte di Cassazione accorda valenza confessoria alla annotazione della fattura e alla sua mancata contestazione in via stragiudiziale con ala conseguenza che “stante l'efficacia obbligatoria piena dell'atto ricognitivo, di evidente natura confessoria, operativa come quella della confessione, in ordine ai fatti, produttivi di situazioni o rapporti giuridici, sfavorevoli al dichiarante, la Corte distrettuale ne avrebbe dovuto trarre la conclusione della idoneità della fattura contabilizzata a confermare la preesistenza del rapporto obbligatorio fondamentale”.
Sempre in via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di parte opposta in punto di decadenza di dalla garanzia ex art. 1667 c.c., per non avere la committente Parte_1 denunciato alla ditta appaltatrice alcuna difformità o vizio entro sessanta giorni dalla scoperta, posto che la prima doglianza è intervenuta solo il 30.07.2020 (cfr. doc. 37 di parte ricorrente), dopo oltre due mesi dall'ultimazione dei lavori (19.05.2020), con il riscontro delle fatture oggetto del credito ingiunto. Parte opponente, con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 (cfr. pag. 10), contestava quanto ex adverso eccepito, evidenziando che in realtà il contrasto tra le parti era già in atto alla data del 30/7/2020 e che le “doglianze” erano state contestate all'appaltatrice già da molto tempo. A tal riguardo, l'opponente evidenziava quindi la rilevanza: a) del contenuto della comunicazione del D.L. Scarpa del 09/01/2020 (doc. 36 di parte ricorrente) b) delle contestazioni del D.L.
effettuate a partire dal mese di febbraio 2020. CP_2
Rispetto a tale problematica, soccorre la stessa giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che “i termini di decadenza e prescrizione per l'esperimento dell'azione di garanzia di cui all'art. 1667 c.c., nei confronti dell'appaltatore di opera pubblica, iniziano a decorrere dall'approvazione del collaudo riguardo ai vizi e ai difetti rivelatisi precedentemente o contemporaneamente al suo esperimento, poiché è solo con il collaudo che l'opera può dirsi formalmente accettata dalla P.A., sempre che esso sia avvenuto nel rispetto dei termini previsti dalla legge;
in mancanza di collaudo, decorrono dalla scadenza del termine previsto per lo stesso, tranne che il committente dimostri che questo non sia avvenuto per fatto imputabile all'impresa (cfr. Cass Civ., n. 10501/2019). Premesso che nel caso di specie il collaudo ancora non è stato effettuato, ove all'esito del giudizio si dimostrasse l'imputabilità di tale omissione all'impresa appaltatrice dovrebbe quindi concludersi per il mancato decorso dei termini di cui all'art. 1667 c.c., posto che il dies a quo risulterebbe di fatto prorogato al momento di effettiva esecuzione del collaudo (che presuppone quindi il corretto adempimento delle relative formalità da parte dell'impresa). A diverso esito non si perverrebbe, tuttavia, nemmeno nell'ipotesi di ritenuta mancata imputabilità dell'omesso collaudo in capo alla ditta appaltatrice (imputabilità che tendenzialmente si ritiene esclusa per le ragioni che appresso si preciseranno). Sul punto, si opina infatti per l'applicabilità al caso di specie del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di appalto, ai fini della decadenza dal diritto di far valere la garanzia per i vizi dell'opera, il dies a quo del relativo termine coincide, ai sensi dell'art. 1667, comma 2, c.c., con il giorno della scoperta dei vizi, che presuppone la consegna dell'opera (cfr. ex plurimis Cass. Civ. n. 1748/2018). Secondo pacifico orientamento di legittimità, il decorso dei termini ex art. 1667 c.c. presuppone pertanto l'effettiva consegna dell'opera, che a sua volta presuppone logicamente il pagina 8 di 16 completamento dei lavori, atteso che solo da tale momento il committente è posto effettivamente nelle condizioni di procedere alla valutazione in punto all'esecuzione a regola d'arte o meno delle opere commissionate. Ciò posto, per quanto attiene al caso di specie deve rilevarsi che, sebbene la ditta appaltatrice faccia riferimento, quanto al termine dei lavori, alla data del 19.05.2020 (come da comunicazione via e-mail inviata dalla stessa ditta al D.L. e alla committente in data 22.05.2020, cfr. doc. 2 fascicolo del procedimento monitorio), è tuttavia dato pacifico che i lavori si sono in realtà protrattati quanto meno sino al 10.07.2020 (così come si evince dalla contestata fattura n. 91 del 26.07.2020, redatta dalla stessa opposta e relativa ai lavori effettuati dal 01.01.2020 al 10.07.2020); dato, quello di specie, che non solo risulta documentalmente accertato nella citata fattura, ma che trova anche conferma nelle stesse dichiarazioni della convenuta, la quale nelle proprie difese (cfr. pag. 5 della comparsa di risposta) precisa che la fattura n. 91 del 26.07.2020 inerisce a due ulteriori opere extra- capitolato (soglia di ingresso alla stalla e spostamento di materiali nel porticato per consentire l'esecuzione di un pavimento) commissionate dal D.L. solo in occasione della consegna della -a lavori pressoché ultimati- e completate Parte_4 quindi successivamente al termine dei lavori comunicato in data 19.05.2020, ossia solo in data 10.07.2020. Ne consegue che è proprio alla data del 10.07.2020 che deve riferirsi l'effettiva ultimazione dei lavori, con la conseguenza che il dies a quo per i termini di cui all'art. 1667 c.c. (anche precidendosi dall'omesso collaudo) non possono essere fatti decorrere da una data antecedente a quella citata. Pertanto, la contestazione cui fa riferimento parte opposta (ossia la comunicazione del 30.07.2020) non può in alcun modo ritenersi tardiva, in quanto effettuata entro il termine di decadenza dei sessanta giorni. Ciò, senza tener comunque conto che effettivamente, come rilevato da parte ricorrente, la stessa aveva già antecedentemente contestato sotto più profili l'operato della ditta, sia in occasione della presentazione del 11° S.A.L. (comunicazione via e-mail del 09.01.2020, cfr. doc. 36 di parte ricorrente), che degli incontri tenutisi in data 25.05.2020 e 17.07.2020.
Per quanto attiene al collaudo delle opere, deduce che non sia stata Parte_1 possibile effettuarlo a causa della mancata consegna da parte dell'impresa dei campioni del calcestruzzo/cemento necessari a tal fine: per tale ragione non sarebbe stato neppure possibile procedere né alla verifica dei lavori, né alla verifica della contabilità finale. Sul punto, parte opposta sostiene di avere in realtà correttamente eseguito i necessari prelievi di calcestruzzo, i quali sono stati trasferiti -per evitare l'alterazione dei materiali prelevati- in magazzino a Sivizzano (PR), fino alla consegna presso i laboratori d'analisi. Secondo quanto addotto dall'opposta, i campioni risultano già da tempo a disposizione del D.L., ma tuttavia “la Direzione lavori non ha mai ordinato all' la consegna di campioni di calcestruzzo e gli Parte_3 spezzoni di ferro al laboratorio di analisi competente” (cfr. pag. 19 della comparsa). Come peraltro già osservato dal precedente Magistrato titolare della causa nell'ordinanza del 13.08.2021, parte opposta parrebbe essersi resa pienamente disponibile ad ottemperare alla richiesta della committente. Rispetto alla problematica circa l'imputabilità o meno dell'omesso collaudo in capo all'appaltatrice risulta particolarmente illuminante la relazione del CTU, che a pagg. 39-42 offre pagina 9 di 16 un'analitica disamina della normativa vigente ratione temporis, evidenziando come risultasse effettivamente compito del Direttore dei Lavori provvedere a: redigere apposito verbale di prelievo;
fornire indicazioni circa le modalità di prelievo;
identificare i provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; sottoscrivere la domanda di prove al laboratorio incaricato delle prove, avendo cura di fornire precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo, la data di prelievo, gli estremi dei relativi Verbali di prelievo, nonché le sigle di identificazione di ciascun provino. Ciò posto, deve conseguentemente ritenersi ed essere affermato che Controparte_1 abbia effettivamente adempiuto tutti gli oneri a suo carico secondo la disciplina in oggetto (procedendo ai necessari prelievi di calcestruzzo ed al loro immagazzinamento), mentre dall'esame degli atti di causa e dei documenti prodotti dalle parti, non risulta che il Direttore dei lavoro abbia invece provveduto ad individuare i provini e a disporre la consegna degli stessi al laboratorio incaricato per l'esecuzione delle prove. Sulla base di tali elementi valutativi, non può essere ascritta alla odierna opposta una responsabilità per mancato collaudo, al contrario riferibile al D.L. e correlato alla mancata esecuzione delle formalità a suo carico.
ha dedotto, principalmente, il notevole ritardo nell'esecuzione dei lavori, il Parte_1 cui termine era stato contrattualmente fissato “entro e non oltre il 05.09.2018”, mentre essi in realtà si sono protratti sino al 10.07.2020, quindi con un ritardo di oltre 22 mesi. Sul punto, evidenzia che il termine indicato in contratto non risulta Controparte_1 vincolante (tanto è vero che la parti non hanno previsto penali a riguardo), trattandosi di indicazione meramente presuntiva, destinata ad essere modificata in corso d'opera sulla base delle effettive esigenze correlate alla corretta esecuzione dell'oggetto dell'appalto (cfr. pag. 9 della comparsa): l'impresa richiama anche l'art. 13 del contratto di appalto, il quale stabilisce espressamente che “i lavori dovranno essere iniziati entro il 10.11.2017 e proseguiti ininterrottamente fino alla loro ultimazione, comunque entro e non oltre il 05.09.2018. I lavori devono essere sospesi durante i periodi di avversità atmosferiche che possono portare pregiudizio alla regolare esecuzione delle opere”. Tenuto conto che il cantiere ha avuto inizio in pieno periodo invernale e che in varie occasioni si è dovuto procedere all'interruzione dei lavori, ciò costituirebbe, secondo l'opposta, un primo fattore giustificativo del ritardo. Altro fattore -maggiormente determinante- è costituito dall'esecuzione delle numerose opere extra-capitolato commissionate dalla committente, che hanno determinato il prolungamento dei lavori ben oltre rispetto a quanto originariamente stabilito in via presuntiva nel contratto. Orbene, con riguardo alla effettiva durata del contratto e all'imputabilità o meno del ritardo alla ditta appaltatrice, appare particolarmente chiara, e da condividere, la risposta fornita dal nominato CTU, il quale a pagg. 43-44 della relazione così scrive: “è ragionevole supporre che l'esecuzione da parte della ditta delle opere / prestazioni non comprese nel computo Controparte_1 metrico estimativo allegato al “Contratto d'appalto di opere edili” stipulato in data 07/11/2017, come meglio individuate e descritte al precedente capitolo 6.1.3), abbia originato un protrarsi del termine previsto nel contratto per l'ultimazione dei lavori;
ci si riferisce alla realizzazione di opere inizialmente non previste (come, ad esempio, la ristrutturazione del corpo ex forno, il rifacimento del solaio al piano secondo, l'esecuzione della rete fognaria per acque bianche e acque nere, la realizzazione di opere esterne all'edificio, ecc.) come anche le prestazioni in
pagina 10 di 16 economia (quali, ad esempio, i ripristini e consolidamenti murari, l'assistenza muraria impianti, ecc.). Inoltre nel cantiere in questione sono intervenuti anche altre imprese ed artigiani, come attestato dalle numerose comunicazioni “Notifica Preliminare Art. 99 e allegato XII° Dlgs 81/2008” rinvenute presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Terenzo a corredo della pratica SCIA prot. 2468 del 31/05/2017; la ditta
ha presumibilmente dovuto attendere il loro operato per poter poi completare le Controparte_1 lavorazioni (ad esempio per quanto riguarda le attività di assistenza muraria impianti, la posa di soglie e davanzali, la posa di controtelai, ecc.). Le conclusioni del CTU avallano le argomentazioni di parte opposta, la quale riconduce l'eccepito ritardo dei lavori all'esecuzione delle opere extra-capitolato richieste (le quali, logicamente, hanno comportato uno slittamento del termine di ultimazione dei lavori). La decisione in punto all'imputabilità o meno del ritardo all'appaltatrice presenta quindi una stretta connessione con la risoluzione di altra questione ad essa pregiudiziale, ossia le contestazioni mosse da in punto alle citate opere extra-capitolato, che la stessa sostiene Pt_1 di non aver mai commissionato.
Come osservato da entrambe le parti, le problematiche maggiori attengono proprio ai lavori extra-capitolato, indicati nella contabilità di cantiere sotto la voce “N.P.” In via preliminare, deve anzitutto evidenziarsi che l'effettiva esecuzione di opere extra- capitolato da parte della ditta appaltatrice è elemento non oggetto di discussione, trattandosi di circostanza pacificamente acclarata da entrambe le parti. Le opere extra-contratto eseguite sono poi analiticamente indicate a pagg. 26 e ss della relazione CTU. Con riferimento a tali opere, parte ricorrente richiama anzitutto l'art. 8 del contratto di appalto, il quale espressamente prevede che “qualora vengano ordinate all'appaltatore opere, somministrazioni o prestazioni il cui prezzo non sia contemplato nell'elenco contrattuale, le parti contraenti prima dell'esecuzione ne concorderanno i nuovi prezzi”; al secondo capoverso prevede anche che: “l'attuazione delle modifiche o varianti non dà diritto all'appaltatore di richiedere particolari compensi oltre il prezzo pattuito”. La questione merita quindi di essere esaminata sotto due distinti profili, occorrendo verificarsi I) se le opere extra-contratto realizzate sono state effettivamente commissionate ed autorizzate dalla committente e II) se il prezzo di tali opere è stato oggetto di specifica pattuizione tra le parti. Quanto al primo dei punti testé citati, parte opponente in particolare afferma che alcuni dei lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice (indicati con la sigla N.P. nella contabilità di cantiere) non risulterebbero commissionati dalla committente e sarebbero frutto quindi di autonoma iniziativa dell'appaltatrice. L'opposta, al contrario, eccepisce che tutti i lavori eseguiti erano stati ordinati dal CP_3
e dalla committente e che essi sono stati rilevati giornalmente e Persona_2 Parte_1 senza contestazioni dal figlio/proprietario dell'immobile . Persona_1
A tale proposito non può mancare di evidenziarsi che l'argomentazione di parte opposta appare più che condivisibile, specie nella parte in cui rileva che i pagamenti relativi ai S.A.L. da n. 1 a n. 10 -ove risultavano analiticamente indicati anche tutti i lavori di volta in volta eseguiti- sono sempre stati regolarmente effettuati senza alcuna contestazione dalla committente. A tal riguardo, non assume alcuna rilevanza quanto addotto da parte ricorrente circa il fatto che detti pagamenti sarebbero stati comunque effettuati con “riserva di liquidazione del conto pagina 11 di 16 finale”; come precisato dalla stessa opponente, infatti, detta riserva (la cui effettiva previsione a livello contrattuale viene peraltro contestata dalla convenuta) mirava a correggere eventuali errori di contabilizzazione e risolvere definitivamente i rapporti di dare e avere tra le parti in esito alla verifica del conto finale ed al collaudo delle opere. Si ritiene quindi più che logico presupporre che nell'ipotesi in cui nei suddetti S.A.L. fossero state indicate opere extra-contratto non commissionate (circostanza, quest'ultima, ravvisabile icto oculi) parte ricorrente non avrebbe certo proceduto al pagamento delle fatture, risultando del tutto inverosimile che essa desiderasse posticipare in sede di liquidazione finale anche eventuali contestazioni in punto ad opere eseguite ma mai autorizzate. Da quanto sopra, può quindi ragionevolmente inferirsi che tutte le opere extra-capitolato realizzate dalla ditta appaltatrice ed annoverate nei S.A.L. da n. 1 a n. 10 sono state fuor di dubbio autorizzate e commissionate dalla committente. In proposito, assume peraltro rilevanza anche il principio di diritto espresso dalla sopra citata Cass Civ. n. 3581/2024, la quale ha affermato che le fatture commerciali possono costituire piena prova anche del sottostante rapporto obbligatorio, ove non contestate (cfr. Cass Civ. n. 3581/2024). Inoltre, l'effettiva sussistenza di un accordo relativo alle opere extra capitolato si evince anche dalle comunicazioni all'uopo intercorse tra le parti (cfr. docc. 5-6-7 di parte opposta). Discorso prettamente analogo vale anche per i lavori di cui al S.A.L. n. 11. Infatti, sebbene detto S.A.L. è stato effettivamente contestato dall'opponente (comunicazione del D.L. Scarpa in data 09.01.2020, cfr. doc. 36 di parte ricorrente), detta contestazione attiene tuttavia esclusivamente a supposti errori di contabilizzazione da parte della ditta appaltatrice, senza che, anche in tal caso, sia stato fatto alcun riferimento alla realizzazione di opere non autorizzate. Maggiori problematiche sollevano invece gli ulteriori lavori extra-capitolato (soglia di ingresso alla stalla e spostamento di materiali nel porticato per consentire l'esecuzione di un pavimento) eseguiti dalla ditta appaltatrice ed indicati nella fattura del 91 del 26.07.2020, puntualmente contestata dall'opponente. Anche in tal caso, appare tuttavia pienamente credibile la versione fornita da parte opposta, la quale afferma che detti lavori sono stati in realtà commissionati dal D.L. in occasione della consegna della S.A.L. n. 11 e quindi a lavori pressoché ultimati;
In primo luogo, appare infatti del tutto illogico che la ditta appaltatrice abbia proceduto in piena autonomia all'esecuzione di siffatte opere (che implicano comunque un incisivo lavoro di ristrutturazione). In secondo luogo, si ritiene del pari inverosimile ipotizzare che l'opponente non sia accorta tempestivamente di tali ulteriori lavori, tenuto conto che l'andamento degli stessi veniva puntualmente accertato non solo dal D.L., ma anche dal proprietario dell'immobile, , che risiede proprio in zona antistante al cantiere Persona_1
(circostanze, queste, non contestate da parte ricorrente). Quanto sopra premesso e ritenuto, si ritiene che tutti gli elementi sopra elencati, con valore indiziario ma dotati dei requisiti della gravità, precisione e concordanza, risultano più che idonei a comprovare in via presuntiva l'effettiva sussistenza di un accordo tra la committente Pt_1
e la ditta appaltatrice rispetto alle opera extra-capitolato da quest'ultima eseguite.
[...]
pagina 12 di 16 Maggiormente incerta risulta invece il tema relativo alla sussistenza o meno di un accordo fra le parti circa il valore delle prestazioni extra-capitolato eseguite. Detta questione sarà tuttavia affrontata successivamente, nella parte dedicata alla contabilizzazione delle opere effettuata dal CTU.
Passando così al profilo specifico della contabilizzazione del valore delle opere, nell'ambito della propria relazione, il CTU ha proceduto ad una completa ed esaustiva quantificazione del valore delle opere eseguite dalla ditta opposta, che possono essere suddivise in tre distinte tipologie: I) opere eseguite dalla ditta previste in contratto;
II) Controparte_1 opere eseguite extra-contratto quantificabili a misura;
III) opere eseguite extra-contratto quantificabili in economia. La descrizione di tali opere è contenuta da pagg. 12 a 26 della relazione CTU. Tali opere non presentano particolari problematiche, dato che risultano già dedotte in contratto e non sono state contestate dalle parti. Il CTU ha proceduto comunque a conteggiare il corretto valore delle stesse (cfr. pagg. da 44 a 59 della relazione), utilizzando quale riferimento i prezzi unitari desumibili dal computo metrico estimativo allegato al contratto d'appalto stipulato in data 07/11/2017. Dalla citata relazione, risulta che la quantificazione economica delle opere / prestazioni eseguite dalla ditta indicate in contratto è pari ad € 145.808,58, IVA esclusa. Controparte_1
La descrizione di tali opere eseguite extra-contratto è contenuta da pagg. 26 a 39 della relazione CTU. Sul punto, è bene precisarsi sin d'ora che dalla disamina della CTU emerge chiaramente che parte della documentazione relativa a tali opere si è rivelata piuttosto imprecisa e lacunosa. Per diverse opere fra quelle così indicate non sembra possibile pertanto comprovarsi la sussistenza di un'espressa pattuizione fra la committente e la ditta appaltatrice in punto ai prezzi di riferimento da utilizzarsi. Nella propria relazione il CTU precisa quindi che per la quantificazione delle opere non comprese nel contratto lo stesso ha utilizzato quale riferimento ove possibile i prezzi unitari di cui al computo metrico estimativo allegato al contratto stesso (per le tipologie corrispondenti), mentre per le altre opere è stato fatto riferimento, per quanto possibile, al volume “Prezzi informativi delle opere edili in Parma” n°2/2017 (vigente all'epoca del Contratto) edito dalla locale Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, ed anche assumendo informazioni presso addetti del settore. Per alcune voci inoltre il CTU, trattandosi di lavori di manutenzione, ha operato un aumento dei prezzi unitari indicati nel prezziario della C.C.I.A.A., in considerazione delle esigue quantità, della tipologia delle lavorazioni e della specializzazione della mano d'opera richiesta, così come previsto nelle avvertenze generali del citato volume. Per quanto attiene alle opere extra-contratto, risulta necessario operare inoltre un'ulteriore diversificazione, distinguendosi tra I) opere extra-contratto quantificabili a misura;
II) opere extra-contratto quantificabili in economia elencate nella contabilità dei lavori;
III) opere extra- contratto quantificabili in economia elencate nei prospetti redatti dalla ditta appaltatrice. I) Opere extra-contratto quantificabili a misura: La descrizione di tali opere è contenuta da pagg. 27 a 31 della relazione CTU.
pagina 13 di 16 Con riferimento a tali opere, il CTU ha precisato di non essere stato in grado di rispondere esaurientemente al quesito, posto che per la maggior parte delle prestazioni / forniture elencate non risulta più possibile verificarne la consistenza, trattandosi di lavorazioni non più accertabili in loco. Il CTU ha comunque proceduto, a pagg. 60-65 della propria relazione, a quantificare il valore di tali opere, stimato € 44.321,45, IVA esclusa. II) Opere extra-contratto in economia elencate nella contabilità dei lavori La descrizione di tali opere è contenuta da pagg. 32 a 36 della relazione CTU. Come nel caso precedente, anche rispetto a tali opere, il CTU ha precisato di non essere stato in grado di rispondere esaurientemente al quesito, posto che per la maggior parte delle prestazioni
/ forniture elencate non risulta più possibile verificarne la consistenza, trattandosi di lavorazioni non più accertabili in loco, descritte in modo assai generico e mancanti di confacente documentazione giustificativa;
Il CTU ha comunque proceduto, a pagg. 66-69 della propria relazione, a quantificare il valore di tali opere. Sul punto, il CTU precisa che solamente per una minima parte delle prestazioni / forniture in economia è stato possibile verificare l'entità delle ore esposte e dei materiali impiegati (indicate a pagg. 67-67 della relazione), il cui valore è stato quindi stimato in € 7.361,40, IVA esclusa;
valore che in realtà si discosta in minima entità rispetto a quanto esposto da parte convenuta, per cui il CTU afferma di ritenere congruo l'ammontare delle ore in economia indicato dalla ditta per le prestazioni in esame. Controparte_1
Per quanto attiene alle ulteriori opere in economia contenute nella contabilità dei lavori (per le quali non è stato possibile verificare la consistenza) il CTU ha fatto riferimento alla contabilità fornita dal D.L., per un valore stimato di € 39.079,60, IVA esclusa (precisando il CTU che viene lasciata al g.i. ogni decisione in merito alla considerazione o meno di tale conteggio). Il totale del valore stimato dal CTU per le opere in economia contenute nella contabilità dei lavori risulta pari quindi ad € 46.441,00, IVA esclusa. III) Prestazioni in economia elencate nei prospetti redatti dalla ditta . Controparte_1
La descrizione di tali opere è contenuta da pagg. 36 a 39 della relazione CTU. Anche in questo caso, il CTU ha precisato di non essere stato in grado di rispondere esaurientemente al quesito, posto che per la maggior parte delle prestazioni / forniture elencate non risulta più possibile verificarne la consistenza, posto che la documentazione giustificativa di tali opere prodotta dalla ditta appaltatrice appare evidentemente lacunosa ed imprecisa. Il CTU ha comunque proceduto, a pagg. 66-69 della propria relazione, a quantificare il valore di tali opere. Solamente per una minima parte delle prestazioni / forniture in economia è stato possibile verificare l'entità delle ore esposte e dei materiali impiegati, (cfr. pag. 70 della relazione), pari ad
€ 941,00, IVA esclusa. Per quanto attiene alle ulteriori opere in economia contenute nella contabilità dei lavori (per le quali non è stato possibile verificare la consistenza) il CTU ha fatto riferimento alla quantificazione così come esposta nei prospetti Doc. 2, Doc. 12 e Doc. 13 di parte convenuta opposta, riportando quindi un valore stimato di € 21.120,25 , IVA esclusa (precisando anche in pagina 14 di 16 tal caso il CTU che viene lasciata al g.i. ogni decisione in merito alla considerazione o meno di tale conteggiano). Conclusivamente, sulla base degli assunti e dei dati sopra riportati, può essere affermato che l'odierna opponente ha effettivamente commissionato ed autorizzato all'impresa Parte_1
l'esecuzione di una serie di opere extra-capitolato, che necessitano di Controparte_1 essere quindi correttamente remunerate. L'esecuzione di tali opere ha peraltro evidentemente inciso sulla stessa durata del contratto, con la conseguenza che il ritardo nell'esecuzione dei lavori non può in alcun modo ritenersi imputabile alla ditta appaltatrice. Del pari, non risulta imputabile alla stessa nemmeno la mancata effettuazione del collaudo, per le ragioni descritte in precedenza. Non sembra possibile invece potersi ricavare, dalla documentazione prodotto in atti, alcuna prova in punto alla sussistenza di un'effettiva pattuizione tra committente ed appaltatrice relativamente ai prezzi da praticarsi per l'esecuzione di tali opere, così come invece previsto dall'art. 8 del contratto di appalto. Sul punto, la documentazione prodotta dalla convenuta appare infatti lacunosa ed insufficiente. Ai fini della corretta quantificazione del valore di tali opere potrà quindi eventualmente farsi riferimento a quanto esposto dal CTU nella relazione, così come sopra riassunto. A pagg. 94-95 della relazione il CTU offre poi un prospetto riassuntivo del valore delle opere eseguite, da cui si evince un valore pressoché certo (in quanto riferito ad opere contrattualizzate o di cui comunque è stato possibile quantificare il corretto valore) pari a complessivi € 198.432,43. A tale somma deve poi aggiungersi l'ulteriore importo stimato dal CTU in € 60.199,85, relativo ad opere extra-capitolato per cui non è stato possibile risalire all'effettivo prezzo pattuito tra le parti. Se ne ricava quindi un valore totale delle opere eseguite dalla ditta appaltatrice pari ad € 258.632,28 (sostanzialmente equivalente quindi alla somma già pagata dall'opponente Pt_1
pari ad € 254.268,37).
[...]
Assumendo pertanto la validità dei calcoli effettuati dal perito d'ufficio, si giunge ad affermare l'esistenza di un residuo credito di con connessa necessità di revocare Controparte_1 il decreto ingiuntivo emesso per il maggiore importo di 50.090,94 Euro, oltre accessori e spese, e la revoca del d.i. opposto, atteso che l'ulteriore somma di € 50.090,94 richiesta dalla ditta e di dichiarare tenuta e condannare al pagamento a saldo della residua somma di di € CP_4
4.363,91, oltre interessi legali dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo effettivo. Le spese di lite sono liquidate sul valore dell'accolto a favore della società opposta, facendo riferimento agli importi massimi di ciascuna fase processuale ex DM n. 55/2014 testo vigente, giustificati dalla complessità ricostruttiva della vicenda e dal numero delle questioni sottoposte al vaglio giudiziale. Infine, appare giustificato dall'indispensabilità della verifica tecnica disposta e dagli esiti della lite porre le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico di entrambe le parti nella misura paritaria del 50% ciascuna.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni ulteriore domanda e/o eccezione proposta dalle parti respinta, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossi da nei confronti di di Parte_1 Controparte_1 Parte_3
e , così decide:
[...] Pt_3
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1797/2020 emesso dal Tribunale di Parma il 13.11.2020;
- dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di CP_4 Controparte_1
della residua somma di 4.363,91 Euro, a saldo del corrispettivo
[...] lavori ancora dovuto, oltre interessi legali dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo al saldo effettivo;
- condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese del giudizio di opposizione, liquidate sul valore dell'accolto in 3.830,00 Euro per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU liquidate in corso di causa a carico di entrambe le parti in misura paritaria.
Così deciso in Parma il 20 giugno 2025 Il Giudice
Cristina Ferrari
pagina 16 di 16