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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CELENTANO ALDO, Presidente
TROIANI RUGGERO, RE
GRASSO MAURIZIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 301/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona - Via Fermi 63 37136 Verona VR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2 Luogo_1
Associazione Sportiva Dilettantistica Resistente_2 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 22/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERONA sez. 1 e pubblicata il 25/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z04FL01259-2021 IVA-OPERAZIONI NON IMPONIBILI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 536/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto e svolgimento del processo di primo grado
L'Agenzia delle Entrate, sul presupposto che la Resistente_2 Associazione Sportiva Dilettantistica aveva emesso due fatture nei confronti della società Società_1 sita negli Emirati Arabi a fronte di pagamenti ricevuti e senza applicazione dell'IVA, aveva recuperato a tassazione con l'avviso di accertamento indicato in epigrafe la somma di €. 13.200,00.- per IVA non esposta.
Avverso tale atto aveva proposto ricorso l'associazione sportiva contestando l'applicazione dell'imposta per i soggetti passivi residenti fuori dalla UE e in nazioni dove l'imposta nell'anno oggetto di accertamento non era stata ancora istituita.
Parte ricorrente, inoltre, in subordine sottolineava che le fatture erano state emesse per contratti aventi finalizzazione pubblicitarie e non di sponsorizzazione come ritenuto dall'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente costituitasi, ribadiva che era onere del contribuente dimostrare la soggettività passiva ai fini IVA del cliente e comunque che il contratto era stato sottoscritto da soggetto diverso e doveva essere qualificato come contratto di sponsorizzazione con la conseguenza che l'IVA doveva essere comunque esposta.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita ha accolto il ricorso con la compensazione delle spese di giudizio.
Svolgimento del presente grado del giudizio
Avverso la sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate ribadendo quanto già dedotto nel precedente grado di giudizio e sollevando il seguente motivo di gravame:
- Violazione dell'art. 115 cpc relativo al principio di non contestazione.
In particolare parte appellante ribadisce che gli elementi forniti e valorizzati dalla sentenza impugnata non sono idonei a dimostrare la soggettività passiva della Società_1 e inoltre che i contratti sottoscritti devono essere ritenuti contratti di sponsorizzazione con la conseguenza che va applicato l'art. 7 ter del DPR
n. 633/72 che prevede l'assoggettabilità ad IVA.
Parte appellante infine ribadisce che il contratto risultava sottoscritto da Società_2, il bonifico risulta effettuato da Società_2 City Corporation e le fatture risultano intestate a Società_1. La mancanza di corrispondenza preclude di individuare con certezza il soggetto coinvolto nell'operazione e di conseguenza anche l'eventuale soggettività IVA dello stesso.
Parte appellante ha assunto le seguenti conclusioni: “Chiede che codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria voglia, in via principale, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.”.
Parte appellata non si è costituita nel presente grado di giudizio. La causa all'udienza del 15 dicembre 2025 è stata trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che la sentenza impugnata è corretta, motivata e va confermata.
Si deve in primo luogo sottolineare, circostanza pacifica e non contestata, che gli Emirati Arabi Uniti – Dubai hanno istituito l'imposta sul valore aggiunto solo a partire dall'1 gennaio 2018 nella misura del 5%.
Appare quindi evidente, nel caso di specie, che per configurare la natura del soggetto passivo ai fini IVA si debba non solo esaminare i contratti sottoscritti dalle parti, le modalità di pagamento degli importi convenuti nonché la natura e le caratteristiche delle imprese intervenute e la normativa vigente nello stato di appartenenza.
Per quanto attiene alla natura del soggetto passivo si deve ritenere, in forza della documentazione prodotta, che lo stesso debba essere individuato nella Società_1 che unitamente alla Società_2 faceva parte del gruppo Società_2 City Corporation a sua volta riconducibile allo stato degli Emirati Arabi.
In ogni caso a prescindere dalla circostanza che il contratto sia stato sottoscritto dalla Società_2, che il pagamento sia stato effettuato dalla capogruppo Società_2 City Corporation mentre le fatture siano state intestate alla Società_1 è comunque evidente che le società che partecipavano al medesimo gruppo nel 2016 non erano assoggettabili ad IVA in forza della legislazione nazionale all'epoca vigente negli
Emirati Arabi per tutte le prestazioni effettuate dalla società appellata.
Circostanza idonea e sufficiente per ritenere infondata la pretesa dell'Agenzia delle Entrate.
In ogni caso va altresì osservato che se è vero, come sottolineato da parte appellante, che la natura dei contratti di sponsorizzazione e pubblicità sono diversi in quanto la sponsorizzazione è un accordo di scambio continuativo in cui si associa un marchio a un'attività (evento, team, persona) per un periodo, legando valori e immagine, mentre la pubblicità è più puntuale e occasionale, focalizzata sulla vendita di spazi per veicolare direttamente un messaggio promozionale, è altrettanto vero che entrambi i contratti sono strumenti di marketing e la giurisprudenza e la dottrina hanno valorizzato tale dato per le problematiche fiscali tanto da eludere la differenza come nel caso delle detrazioni fiscali riconosciute alle associazioni dilettantistiche.
Quindi l'esenzione IVA andrebbe anche riconosciuta in forza dell'art. 7 septies del DPR n. 633/72.
L'appello va pertanto respinto.
Stante la mancata costituzione di parte appellata nulla viene disposto relativamente alle spese.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e per l'effetto conferma la decisione impugnata. Nulla sulle spese.
Verona, 15 dicembre 2025
Il RE Il Presidente
Dott. Ruggero Troiani Dott. Aldo Celentano
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CELENTANO ALDO, Presidente
TROIANI RUGGERO, RE
GRASSO MAURIZIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 301/2024 depositato il 20/03/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona - Via Fermi 63 37136 Verona VR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2 Luogo_1
Associazione Sportiva Dilettantistica Resistente_2 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 22/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VERONA sez. 1 e pubblicata il 25/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Z04FL01259-2021 IVA-OPERAZIONI NON IMPONIBILI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 536/2025 depositato il
18/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto e svolgimento del processo di primo grado
L'Agenzia delle Entrate, sul presupposto che la Resistente_2 Associazione Sportiva Dilettantistica aveva emesso due fatture nei confronti della società Società_1 sita negli Emirati Arabi a fronte di pagamenti ricevuti e senza applicazione dell'IVA, aveva recuperato a tassazione con l'avviso di accertamento indicato in epigrafe la somma di €. 13.200,00.- per IVA non esposta.
Avverso tale atto aveva proposto ricorso l'associazione sportiva contestando l'applicazione dell'imposta per i soggetti passivi residenti fuori dalla UE e in nazioni dove l'imposta nell'anno oggetto di accertamento non era stata ancora istituita.
Parte ricorrente, inoltre, in subordine sottolineava che le fatture erano state emesse per contratti aventi finalizzazione pubblicitarie e non di sponsorizzazione come ritenuto dall'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate, ritualmente costituitasi, ribadiva che era onere del contribuente dimostrare la soggettività passiva ai fini IVA del cliente e comunque che il contratto era stato sottoscritto da soggetto diverso e doveva essere qualificato come contratto di sponsorizzazione con la conseguenza che l'IVA doveva essere comunque esposta.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita ha accolto il ricorso con la compensazione delle spese di giudizio.
Svolgimento del presente grado del giudizio
Avverso la sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate ribadendo quanto già dedotto nel precedente grado di giudizio e sollevando il seguente motivo di gravame:
- Violazione dell'art. 115 cpc relativo al principio di non contestazione.
In particolare parte appellante ribadisce che gli elementi forniti e valorizzati dalla sentenza impugnata non sono idonei a dimostrare la soggettività passiva della Società_1 e inoltre che i contratti sottoscritti devono essere ritenuti contratti di sponsorizzazione con la conseguenza che va applicato l'art. 7 ter del DPR
n. 633/72 che prevede l'assoggettabilità ad IVA.
Parte appellante infine ribadisce che il contratto risultava sottoscritto da Società_2, il bonifico risulta effettuato da Società_2 City Corporation e le fatture risultano intestate a Società_1. La mancanza di corrispondenza preclude di individuare con certezza il soggetto coinvolto nell'operazione e di conseguenza anche l'eventuale soggettività IVA dello stesso.
Parte appellante ha assunto le seguenti conclusioni: “Chiede che codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria voglia, in via principale, riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare la legittimità dell'operato dell'Ufficio. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata.”.
Parte appellata non si è costituita nel presente grado di giudizio. La causa all'udienza del 15 dicembre 2025 è stata trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che la sentenza impugnata è corretta, motivata e va confermata.
Si deve in primo luogo sottolineare, circostanza pacifica e non contestata, che gli Emirati Arabi Uniti – Dubai hanno istituito l'imposta sul valore aggiunto solo a partire dall'1 gennaio 2018 nella misura del 5%.
Appare quindi evidente, nel caso di specie, che per configurare la natura del soggetto passivo ai fini IVA si debba non solo esaminare i contratti sottoscritti dalle parti, le modalità di pagamento degli importi convenuti nonché la natura e le caratteristiche delle imprese intervenute e la normativa vigente nello stato di appartenenza.
Per quanto attiene alla natura del soggetto passivo si deve ritenere, in forza della documentazione prodotta, che lo stesso debba essere individuato nella Società_1 che unitamente alla Società_2 faceva parte del gruppo Società_2 City Corporation a sua volta riconducibile allo stato degli Emirati Arabi.
In ogni caso a prescindere dalla circostanza che il contratto sia stato sottoscritto dalla Società_2, che il pagamento sia stato effettuato dalla capogruppo Società_2 City Corporation mentre le fatture siano state intestate alla Società_1 è comunque evidente che le società che partecipavano al medesimo gruppo nel 2016 non erano assoggettabili ad IVA in forza della legislazione nazionale all'epoca vigente negli
Emirati Arabi per tutte le prestazioni effettuate dalla società appellata.
Circostanza idonea e sufficiente per ritenere infondata la pretesa dell'Agenzia delle Entrate.
In ogni caso va altresì osservato che se è vero, come sottolineato da parte appellante, che la natura dei contratti di sponsorizzazione e pubblicità sono diversi in quanto la sponsorizzazione è un accordo di scambio continuativo in cui si associa un marchio a un'attività (evento, team, persona) per un periodo, legando valori e immagine, mentre la pubblicità è più puntuale e occasionale, focalizzata sulla vendita di spazi per veicolare direttamente un messaggio promozionale, è altrettanto vero che entrambi i contratti sono strumenti di marketing e la giurisprudenza e la dottrina hanno valorizzato tale dato per le problematiche fiscali tanto da eludere la differenza come nel caso delle detrazioni fiscali riconosciute alle associazioni dilettantistiche.
Quindi l'esenzione IVA andrebbe anche riconosciuta in forza dell'art. 7 septies del DPR n. 633/72.
L'appello va pertanto respinto.
Stante la mancata costituzione di parte appellata nulla viene disposto relativamente alle spese.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e per l'effetto conferma la decisione impugnata. Nulla sulle spese.
Verona, 15 dicembre 2025
Il RE Il Presidente
Dott. Ruggero Troiani Dott. Aldo Celentano