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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/11/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 5390/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
dott.ssa Marina Righi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 10/09/2025,
da e con il patrocinio dell'avv. MIORIN Parte_1 Parte_2
RA e AS PP
ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso.
I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza dell'11/11/2025, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data
09/10/2025, hanno confermato la volontà espressa in ricorso,
dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 5390/2025:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
( ), n. a OR NE (TV) il 03/08/1990, e C.F._1 Pt_2
( , n. OR NE (TV) il 07/10/1978,
[...] C.F._2
che hanno contratto matrimonio il 26/12/2015 a FREGONA (TV), atto trascritto al n. 3, parte II, Serie A, anno 2015, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con obbligo di
reciproco rispetto e saranno liberi entrambi di fissare le rispettive
residenze ove riterranno opportuno;
2) La casa coniugale, sita in Cappella Maggiore (TV), Borgo Masotto
n. 43, viene assegnata al sig. che vi abiterà; Parte_2
3) Con riferimento all'importo residuo del mutuo in essere con
[...]
ed a carico di entrambi sull'immobile di cui sopra, il Sig. CP_1
si è già accollato da alcuni mesi e si accollerà per il futuro Pt_2
tutte le rate residue ed in sede di divorzio la sig.ra Pt_1
formalizzerà, nei termini e nei modi che le parti concorderanno, la
cessione della sua quota del 50% dell'abitazione al marito;
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e
di non avere, pertanto, pretese economiche da rivolgersi per il
reciproco mantenimento;
5) Quanto depositato sui conti correnti, personali o in comune,
accesi da ciascuno dei coniugi rimane di proprietà esclusiva dei
rispettivi intestatari, avendo essi già provveduto alla divisione
del loro contenuto;
6) Tranne per quanto concerne la proprietà degli immobili di Borgo
Masotto n. 43 a Cappella Maggiore (TV) di proprietà di entrambi i
ricorrenti, i coniugi danno atto di avere, con le presenti
pattuizioni, definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale
derivante dalla comunione legale, per cui nessuno di essi potrà
pretendere alcunché dall'altro a tale titolo.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di FREGONA (TV)
di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 18/11/2025.
Il presidente dott.ssa Susanna Menegazzi