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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 9487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9487 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, nella persona del giudice designato Dott.ssa Daniela
Ammendola, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. disposta in sostituzione dell'udienza del 26/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 20518/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
وrappresentata e difesa, come da Parte_1 (C.F. C.F. 1
C.F._2 il quale chiede di mandato in atti, dall'avv. Rosario Schiano Lomoriello (C.F.
ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente atto, al proprio indirizzo pec:
Email_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Mauro Elberti (C.F. C.F. 3 PEC:
t, giusta mandato generale alle liti in atti Email_2
RESISTENTE CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.09.2024, la parte ricorrente in epigrafe, esponeva: di aver beneficiato sin dalla data del 18.09.2015 di trattamento pensionistico n. 00223826 cat. TT, poi confermato in data 29.11.2018; che nel corso del tempo erano state effettuate ben n. 6 revisioni, tra le quali quella di cui alla comunicazione del 01.04.2021 a mezzo della quale l' CP_2 la notiziava che l'assegno ex lege 222/84 era confermato definitivamente;
che con lettera datata 27.12.2021, inviata dall' CP_2 Controparte_3 di Napoli Vomero, alla ricorrente venivano comunicati gli esiti della visita di revisione in relazione all'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 di cui era titolare, in quanto non erano risultate infermità tali da determinare la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali;
di aver presentato in data 26.02.2022 ricorso amministrativo al Cominato Provinciale (prot. n. SAN/PEN/2022/13568) rigettato per presunta improcedibilità, senza addure alcuna motivazione.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro chiedendo: "1. Sospendere preliminarmente l'esecutività, anche inaudita altera parte, dei provvedimenti quivi opposti sussistendo i presupposti del fumus e del periculum in mora, stante la ontologica illegittimità e/o nullità di essi.
2. Dichiarare conseguentemente illegittima la determinazione dell' CP_4 convenuto di procedere alla revisione della pensione n. 00223826 cat. TT (codice riferibile alla pensione addetti pubblici servizi di telefonia) della quale era titolare la sig.ra per i motivi tutti Parte_1
sopra esposti.
3. per l'effetto accogliere il presente ricorso e dichiarare conseguentemente l'istante avente diritto alla prestazione richiesta con decorrenza dalla revisione di essa (27.12.2021) e per l'effetto condannare l' CP_4 convenuto al pagamento dei ratei che le sarebbero spettati. Con vittoria di spese e compensi del procedimento ed attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario".
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_2 eccependo l'infondatezza della domanda, in quanto gli esiti della visita di revisione cui era stata sottoposta in data 27.12.2021 la ricorrente, titolare di assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84, erano stati impugnati con ricorso per A.T.P. - R.G. 5496/22 nel corso del quale il CTU nominato aveva negato la sussistenza del requisito sanitario ed il successivo giudizio in opposizione ex art. 445 bis 6 comma c.p.c., RG
074/2023 promosso dalla ricorrente era stato rigettato con sentenza del Tribunale di Napoli sezione
Lavoro depositata in data 1.3.2024. Evidenziava che la sottoposizione a revisione in data 27.12.2021 era pienamente legittima in quanto disposta in applicazione dell'art. 9 della legge 222/84 e, quindi, dell'art. 8 del DL 12 settembre del 1983 n. 463 conv. con modificazioni in legge 11.11.1983 n. 638
, avendo la ricorrente negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, e 2024 un reddito da lavoro di importo pari ad euro 45.000,00 come da estratto contributivo in atti. Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Denegato il provvedimento di sospensione e disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 26.11.2025, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, la causa è stata decisa con la presente sentenza le cui motivazioni di seguito si illustrano
******
La domanda è infondata e va rigettata.
Dagli atti di causa si evince che la ricorrente era titolare di assegno ordinario di invalidità ex lege
222/84 categoria TT n. 00223826; che in data 11.3.2021 aveva presentato domanda di conferma del diritto all'assegno con esito positivo (comunicazione CP_2 del 1.4.2021) e che l'CP_2 in data
27.12.2021 la sottoponeva nuovamente a visita di revisione, accertando l'insussistenza del requisito sanitario per il godimento della suddetta prestazione previdenziale.
Risulta, altresì, che avverso tale accertamento la ricorrente promuoveva dapprima ricorso per A.T.P. dinanzi al Tribunale di Napoli Sezione Lavoro - R.G. 5496/22- nel corso del quale il CTU nominato negava il requisito sanitario e successivamente giudizio in opposizione ex art. 445 bis 6 comma c.p.c.
(RG 7074/2023) che veniva rigettato con sentenza del Tribunale di Napoli sezione lavoro depositata in data 1.3.2024 (cfr. fascicolo CP_2).
Nel presente giudizio la Pt_1 lamenta l'illegittimità dell'operato dell' CP_2 per averla sottoposta nuovamente a visita in data 27.12.2021 nonostante la asserita carenza dei presupposti previsi per legge, avendo già ottenuto tre riconoscimenti consecutivi.
Orbene, secondo la disciplina stabilita dalla L. n. 222 del 1984, art.
1, l'assegno ordinario d'invalidità decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed ha una durata triennale;
è, dunque, prestazione di carattere non definitivo.
Esso può essere confermato, sempre a domanda del titolare dell'assegno, per altre tre volte consecutive, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta dal titolare. La conferma dell'assegno ha effetto dalla scadenza - nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data -, oppure dal primo giorno successivo a quello della presentazione della domanda qualora la stessa venga inoltrata entro i cento venti giorni dalla predetta scadenza.
Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno d'invalidità è confermato automaticamente, ma l' ha la facoltà di procedere a revisione dell'assegno comeControparte_5 previsto dall'art. 9.
La legge regola dunque, da una parte, la durata dell'assegno per tre anni, rinnovabile per analogo periodo su domanda;
e prevede, dall'altra, un autonomo e generale potere di revisione in capo all' CP_2 che prescinde dalla durata dell'assegno e che è attivabile discrezionalmente dall'Istituto
(comma 9, "può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad o di inabilità ad iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Dunque, una caratteristica dell'assegno ordinario di invalidità, è la sua soggezione a revisione periodica triennale e, dopo i primi tre trienni, con perdurante possibilità di revisione ai sensi dell'art. 9 L. 222/84. (cfr. Cassazione 01/02/2025, (ud. 20/12/2024, dep. 01/02/2025), n.2422
L'art. 9 della legge 222/84, infatti, prevede che: "Il titolare delle prestazioni riconosciute ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 6, primo comma, può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. In ogni caso, l'accertamento sanitario avrà luogo quando risulti che nell'anno precedente il titolare dell'assegno di invalidità di cui agli articoli 1 e 6 della presente legge si sia trovato nelle condizioni di reddito previste dall'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638”.
L'art. 8 del D.L. n. 463/83 indica il limite di "tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti” che nel 2021 era di € 6.702,54 annui. Orbene l' CP_2 ha documentato, mediante il deposito dell'estratto contributivo della ricorrente, che nel 2020 (anno precedente il provvedimento impugnato), nel 2021, nel 2022, nel 2023 e nel 2024, i redditi da lavoro della ricorrente erano di importo superiore a € 45.000,00 annui.
Dunque, nel caso in esame, l' CP_2 ha disposto una revisione per motivi reddituali cui ha fatto seguito la visita medico legale, con conseguente valutazione di non invalidità ai sensi dell'art. 1 l.n. 222/84, ed ha correttamente dedotto che la revisione per l'assegno ordinario d'invalidità può essere richiesta dall' CP_2 in qualsiasi momento, anche dopo l'eventuale conferma permanente, ed è obbligatoria
(cd. revisione per motivi reddituali) quando il titolare ha percepito un reddito da lavoro dipendente o autonomo lordo annuo (esclusi solo i contributi previdenziali ed il TFR) superiore al triplo del minimo CP_2 in vigore. Del tutto irrilevante si appalesa la doglianza della ricorrente circa l'omessa indicazione della variazione reddituale nel provvedimento dell' CP_2 del 27/12/2021, in quanto la revisione è sempre diretta ad accertare la permanenza del requisito sanitario.
Il superamento dei limiti di reddito previsti per legge nell'anno precedente la fruizione della prestazione rappresenta il presupposto che ai sensi dell'art.9 1.222/84 (norma peraltro espressamente menzionata nella comunicazione di conferma del 1.4.2021 indirizzata alla ricorrente), legittima ed obbliga l'CP_2 a disporre un nuovo accertamento sanitario, anche quando dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente. Ma la revoca della prestazione previdenziale avviene unicamente, come è accaduto, nel caso di specie, per il venir meno del requisito sanitario accertato in sede di revisione.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni l'operato dell' CP_2 nel caso in esame appare pienamente legittimo ed il ricorso va, quindi, rigettato.
In mancanza della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.pc, le spese di lite, calcolate secondo i minimi tariffari di cui al DM 55/2014 e succ. modifiche, per controversie in materia di previdenza ricomprese nello scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CP con ricorso del 29.09.2024 nei confronti dell' in persona del legale rapp.teParte_1
p.t., così provvede:
- rigetta la domanda
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' CP_2, liquidate in
€ 1.700,00, oltre ad iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli in data 22.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Daniela Ammendola)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, nella persona del giudice designato Dott.ssa Daniela
Ammendola, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. disposta in sostituzione dell'udienza del 26/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 20518/2024 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
وrappresentata e difesa, come da Parte_1 (C.F. C.F. 1
C.F._2 il quale chiede di mandato in atti, dall'avv. Rosario Schiano Lomoriello (C.F.
ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente atto, al proprio indirizzo pec:
Email_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Mauro Elberti (C.F. C.F. 3 PEC:
t, giusta mandato generale alle liti in atti Email_2
RESISTENTE CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.09.2024, la parte ricorrente in epigrafe, esponeva: di aver beneficiato sin dalla data del 18.09.2015 di trattamento pensionistico n. 00223826 cat. TT, poi confermato in data 29.11.2018; che nel corso del tempo erano state effettuate ben n. 6 revisioni, tra le quali quella di cui alla comunicazione del 01.04.2021 a mezzo della quale l' CP_2 la notiziava che l'assegno ex lege 222/84 era confermato definitivamente;
che con lettera datata 27.12.2021, inviata dall' CP_2 Controparte_3 di Napoli Vomero, alla ricorrente venivano comunicati gli esiti della visita di revisione in relazione all'assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84 di cui era titolare, in quanto non erano risultate infermità tali da determinare la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali;
di aver presentato in data 26.02.2022 ricorso amministrativo al Cominato Provinciale (prot. n. SAN/PEN/2022/13568) rigettato per presunta improcedibilità, senza addure alcuna motivazione.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro chiedendo: "1. Sospendere preliminarmente l'esecutività, anche inaudita altera parte, dei provvedimenti quivi opposti sussistendo i presupposti del fumus e del periculum in mora, stante la ontologica illegittimità e/o nullità di essi.
2. Dichiarare conseguentemente illegittima la determinazione dell' CP_4 convenuto di procedere alla revisione della pensione n. 00223826 cat. TT (codice riferibile alla pensione addetti pubblici servizi di telefonia) della quale era titolare la sig.ra per i motivi tutti Parte_1
sopra esposti.
3. per l'effetto accogliere il presente ricorso e dichiarare conseguentemente l'istante avente diritto alla prestazione richiesta con decorrenza dalla revisione di essa (27.12.2021) e per l'effetto condannare l' CP_4 convenuto al pagamento dei ratei che le sarebbero spettati. Con vittoria di spese e compensi del procedimento ed attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario".
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_2 eccependo l'infondatezza della domanda, in quanto gli esiti della visita di revisione cui era stata sottoposta in data 27.12.2021 la ricorrente, titolare di assegno ordinario di invalidità ex lege 222/84, erano stati impugnati con ricorso per A.T.P. - R.G. 5496/22 nel corso del quale il CTU nominato aveva negato la sussistenza del requisito sanitario ed il successivo giudizio in opposizione ex art. 445 bis 6 comma c.p.c., RG
074/2023 promosso dalla ricorrente era stato rigettato con sentenza del Tribunale di Napoli sezione
Lavoro depositata in data 1.3.2024. Evidenziava che la sottoposizione a revisione in data 27.12.2021 era pienamente legittima in quanto disposta in applicazione dell'art. 9 della legge 222/84 e, quindi, dell'art. 8 del DL 12 settembre del 1983 n. 463 conv. con modificazioni in legge 11.11.1983 n. 638
, avendo la ricorrente negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, e 2024 un reddito da lavoro di importo pari ad euro 45.000,00 come da estratto contributivo in atti. Concludeva per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite.
Denegato il provvedimento di sospensione e disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 26.11.2025, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, la causa è stata decisa con la presente sentenza le cui motivazioni di seguito si illustrano
******
La domanda è infondata e va rigettata.
Dagli atti di causa si evince che la ricorrente era titolare di assegno ordinario di invalidità ex lege
222/84 categoria TT n. 00223826; che in data 11.3.2021 aveva presentato domanda di conferma del diritto all'assegno con esito positivo (comunicazione CP_2 del 1.4.2021) e che l'CP_2 in data
27.12.2021 la sottoponeva nuovamente a visita di revisione, accertando l'insussistenza del requisito sanitario per il godimento della suddetta prestazione previdenziale.
Risulta, altresì, che avverso tale accertamento la ricorrente promuoveva dapprima ricorso per A.T.P. dinanzi al Tribunale di Napoli Sezione Lavoro - R.G. 5496/22- nel corso del quale il CTU nominato negava il requisito sanitario e successivamente giudizio in opposizione ex art. 445 bis 6 comma c.p.c.
(RG 7074/2023) che veniva rigettato con sentenza del Tribunale di Napoli sezione lavoro depositata in data 1.3.2024 (cfr. fascicolo CP_2).
Nel presente giudizio la Pt_1 lamenta l'illegittimità dell'operato dell' CP_2 per averla sottoposta nuovamente a visita in data 27.12.2021 nonostante la asserita carenza dei presupposti previsi per legge, avendo già ottenuto tre riconoscimenti consecutivi.
Orbene, secondo la disciplina stabilita dalla L. n. 222 del 1984, art.
1, l'assegno ordinario d'invalidità decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed ha una durata triennale;
è, dunque, prestazione di carattere non definitivo.
Esso può essere confermato, sempre a domanda del titolare dell'assegno, per altre tre volte consecutive, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta dal titolare. La conferma dell'assegno ha effetto dalla scadenza - nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data -, oppure dal primo giorno successivo a quello della presentazione della domanda qualora la stessa venga inoltrata entro i cento venti giorni dalla predetta scadenza.
Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno d'invalidità è confermato automaticamente, ma l' ha la facoltà di procedere a revisione dell'assegno comeControparte_5 previsto dall'art. 9.
La legge regola dunque, da una parte, la durata dell'assegno per tre anni, rinnovabile per analogo periodo su domanda;
e prevede, dall'altra, un autonomo e generale potere di revisione in capo all' CP_2 che prescinde dalla durata dell'assegno e che è attivabile discrezionalmente dall'Istituto
(comma 9, "può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad o di inabilità ad iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Dunque, una caratteristica dell'assegno ordinario di invalidità, è la sua soggezione a revisione periodica triennale e, dopo i primi tre trienni, con perdurante possibilità di revisione ai sensi dell'art. 9 L. 222/84. (cfr. Cassazione 01/02/2025, (ud. 20/12/2024, dep. 01/02/2025), n.2422
L'art. 9 della legge 222/84, infatti, prevede che: "Il titolare delle prestazioni riconosciute ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 6, primo comma, può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. In ogni caso, l'accertamento sanitario avrà luogo quando risulti che nell'anno precedente il titolare dell'assegno di invalidità di cui agli articoli 1 e 6 della presente legge si sia trovato nelle condizioni di reddito previste dall'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638”.
L'art. 8 del D.L. n. 463/83 indica il limite di "tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti” che nel 2021 era di € 6.702,54 annui. Orbene l' CP_2 ha documentato, mediante il deposito dell'estratto contributivo della ricorrente, che nel 2020 (anno precedente il provvedimento impugnato), nel 2021, nel 2022, nel 2023 e nel 2024, i redditi da lavoro della ricorrente erano di importo superiore a € 45.000,00 annui.
Dunque, nel caso in esame, l' CP_2 ha disposto una revisione per motivi reddituali cui ha fatto seguito la visita medico legale, con conseguente valutazione di non invalidità ai sensi dell'art. 1 l.n. 222/84, ed ha correttamente dedotto che la revisione per l'assegno ordinario d'invalidità può essere richiesta dall' CP_2 in qualsiasi momento, anche dopo l'eventuale conferma permanente, ed è obbligatoria
(cd. revisione per motivi reddituali) quando il titolare ha percepito un reddito da lavoro dipendente o autonomo lordo annuo (esclusi solo i contributi previdenziali ed il TFR) superiore al triplo del minimo CP_2 in vigore. Del tutto irrilevante si appalesa la doglianza della ricorrente circa l'omessa indicazione della variazione reddituale nel provvedimento dell' CP_2 del 27/12/2021, in quanto la revisione è sempre diretta ad accertare la permanenza del requisito sanitario.
Il superamento dei limiti di reddito previsti per legge nell'anno precedente la fruizione della prestazione rappresenta il presupposto che ai sensi dell'art.9 1.222/84 (norma peraltro espressamente menzionata nella comunicazione di conferma del 1.4.2021 indirizzata alla ricorrente), legittima ed obbliga l'CP_2 a disporre un nuovo accertamento sanitario, anche quando dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente. Ma la revoca della prestazione previdenziale avviene unicamente, come è accaduto, nel caso di specie, per il venir meno del requisito sanitario accertato in sede di revisione.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni l'operato dell' CP_2 nel caso in esame appare pienamente legittimo ed il ricorso va, quindi, rigettato.
In mancanza della dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.pc, le spese di lite, calcolate secondo i minimi tariffari di cui al DM 55/2014 e succ. modifiche, per controversie in materia di previdenza ricomprese nello scaglione di valore da € 5.201,00 a € 26.000,00, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da CP con ricorso del 29.09.2024 nei confronti dell' in persona del legale rapp.teParte_1
p.t., così provvede:
- rigetta la domanda
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' CP_2, liquidate in
€ 1.700,00, oltre ad iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli in data 22.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Daniela Ammendola)