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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 14353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14353 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25424 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca ROMANI Parte_1
per procura in atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola STANISCIA per Controparte_1 procura in atti
NONCHE'
AVV. quale CURATRICE SPECIALE dei minori Controparte_2
e Per_1 Persona_2
rappresentata e difesa da sé stessa
1 PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE
INTERVENUTI
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
- premesso di aver contratto matrimonio in Roma il 28.10.2007 Parte_1
con dal quale erano nati i figli (il 19.11.2010) e (il Controparte_1 Per_1 Per_2
7.5.2012); che negli ultimi anni di matrimonio era stata sottoposta a continui maltrattamenti fisici e psicologici (percosse, lesioni, ingiurie, minacce, offese e denigrazioni), sopportate per paura di ritorsioni ed ulteriori aggressioni;
che si erano già separati una prima volta nel 2015, riconciliandosi nell'immediatezza – ha chiesto all'adito Tribunale che: “a) Voglia assumere, con decreto provvisoriamente esecutivo, nell'interesse della ricorrente e dei figli minori, 1) i provvedimenti necessari ed indifferibili (ex art 473-bis 15) come richiesti nelle conclusioni sotto rassegnate, da intendersi qui integralmente trascritte, atteso che come detto: il sig non versa alcuna somma CP_1 per il mantenimento dei minori;
ha ritirato tutte le somme presenti sul conto corrente bancario comune;
la ricorrente ed i minori sono ospiti precari della sigra ed Parte_2 hanno necessità di tornare nella casa coniugale, dove è ubicata anche la scuola frequentata dai minori. 2) i provvedimenti provvisori ed urgenti (ex art 473-bis 22) come richiesti nelle conclusioni sotto rassegnate da intendersi qui integralmente trascritte: b) Voglia accogliere, anche nel merito, le seguenti conclusioni: 1) Dichiarare la separazione dei coniugi e con addebito al marito. 2) Assegnare la casa Parte_1 Controparte_1 coniugale di Roma Via Poseidone 31 int 4 alla sigra che vi vivrà Parte_1 insieme ai figli ed Il marito se ne allontanerà entro una settimana dal Per_1 Per_2 provvedimento asportando oggetti ed effetti personali. 3) Porre a carico del sig CP_1
'obbligo del versamento in favore della sigra entro il 5 di ogni
[...] Parte_1 mese al domicilio di lei, a mezzo bonifico bancario, a partire dal mese di febbraio 2023 quale contributo al mantenimento dei figli e la somma mensile di € 1.000,00 . Tali Per_1 Per_2
2 somme saranno rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT. 4) Porre a carico del Sig
l'obbligo del versamento a favore della moglie del 50% delle spese Controparte_1 straordinarie dei figli e , così come individuate nel Protocollo del 15.1.2015 Per_1 Per_2 in uso tra il Tribunale ed il COA di Roma. 5) Si chiede che l'assegno Unico erogato dall'Inps venga versato a favore della sigra 6) Disporre l'affido esclusivo dei Parte_1 figli e alla madre e/o solo in subordine disporre l'affido condiviso dei minori Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori. I minori saranno collocati presso la madre e con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé secondo le modalità che saranno decise dal Tribunale e/o con le seguenti modalità: • a weekend alternati dal venerdi dall'uscita di scuola alla domenica sera
• 2 pomeriggi alla settimana • 10 giorni durante il periodo estivo • 5 giorni a Natale o
Capodanno ad anni alterni e prevedendo l'alternanza del 24 e 25 dicembre. • 3 giorni a
Pasqua ad anni alterni Si chiede che i minori non si possano allontanare dall'Italia con il padre senza l'espresso consenso della madre. 7) Adottare i provvedimenti più idonei a tutela della ricorrente e dei minori tra quelli indicati ex art 473 bis 70 atteso che il sig
[...]
persiste a mantenere comportamenti gravemente minacciosi e violenti, tanto da CP_1
far temere alla ricorrente per la propria incolumità e per quella dei propri figli.”.
Ha dedotto all'uopo la ricorrente: che nel 2016, dopo essersi sottoposta ad un bypass gastrico per dimagrire, il marito era divenuto ossessivamente geloso, tanto che nel
2018/2019 ella aveva sporto varie denunce;
che nel maggio 2022 il aveva CP_1
cominciato a controllare ogni aspetto della vita della moglie, spaccandole per due volte il cellulare;
che la sera del 13.2.2023, il resistente, dopo averle chiesto con chi stesse chattando, aveva cercato di prenderle il telefono per controllarlo ed infine l'aveva afferrata per il collo urlando: “Troia! vai a fare la troia fuori da questa casa! ti faccio volare di sotto "; che in tale circostanza erano intervenuti in aiuto della ricorrente il proprio padre ed i figli, implorando il di fermarsi;
che ella, CP_1 terrorizzata dal comportamento del marito e dolorante per l'aggressione fisica, temendo di essere nuovamente aggredita, aveva chiamato la sorella per Pt_2
chiederle aiuto ed ospitalità insieme ai figli ed al padre;
che, a seguito di tale episodio, aveva sporto denuncia;
che il giorno successivo il aveva svuotato CP_1
il conto corrente cointestato, lasciandola priva di ogni mezzo di sostentamento;
che
3 il 19.3.2023, mentre era impegnata al lavoro ed i minori si trovavano con il padre, aveva ricevuto una chiamata dal figlio il quale, spaventato, le aveva Per_2
riferito che il padre stava buttando in grosse buste nere tutto il vestiario della stessa e del nonno;
che, preoccupata, aveva telefonato al marito cercando di farlo desistere, ma che il predetto, rivolgendosi ai figli, aveva detto: “ Se Vostra madre viene sotto casa l'ammazzo...se si fa vedere sotto casa l'ammazzo”; che il 23.03.2023 il nel passare CP_1
davanti alla scuola dei figli (ubicata nella stessa strada della casa coniugale), vedendo il figlio maggiore che aspettava la madre trattenuta al lavoro, aveva prelevato entrambi i figli da scuola, dicendo loro che la madre "era in giro con un altro uomo" e che non aveva chiamato i Carabinieri solo perché “li avrebbero portati in istituto", così generando un profondo senso di angoscia nei minori;
che quel giorno, prelevati i figli, si era recata a casa del er prendere la posta e che il predetto CP_1
l'aveva aggredita con frasi del tipo: “vattene troia sennò ti ammazzo”, “non c'è un cazzo di tuo”, per poi scagliarsi come una furia contro di lei, prendendola per il collo e colpendola con calci e schiaffi di fronte al figlio il quale, terrorizzato, Per_2 urlava al padre di fermarsi;
che, recatasi al Pronto Soccorso, le erano state riscontrate contusioni multiple e un trauma contusivo del V dito della mano sinistra , pertanto aveva sporto una ulteriore denuncia;
che, dal 23.3.2023, il non aveva visto e CP_1 sentito i figli, tanto che da diversi giorni li aveva anche “bloccati” sul telefono cellulare, ma che i minori non avevano desiderio di incontrarlo;
che il resistente attualmente lavorava presso la HQBuild Spa, con un reddito di circa 2.700,00-
2.800,00 euro mensili, mentre ella lavorava come addetta alla mensa con un reddito mensile di circa 839,00 euro.
Costituitosi in giudizio, il ha chiesto al Tribunale di: “a) Dichiarare la CP_1 separazione dei coniugi per tutti i motivi indicati in premessa, autorizzando i coniugi a vivere separati;
b) Dichiarare che i coniugi provvedano ciascuno al proprio mantenimento;
c) Assegnare la casa familiare al marito, in considerazione dell'allontanamento volontario, non giustificato e ormai consolidato della moglie dal tetto coniugale;
d) Disporre l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso il padre con disposizione sulle modalità di visita della madre;
e) In subordine, disporre l'affido condiviso dei minori con
4 collocazione prevalente presso la madre, con disposizione sulle modalità di visita del padre;
f) spese straordinarie per i minori poste al 50% a carico dei genitori e mantenimento a carico del genitore non collocatario nella misura di € 200,00 per ciascun figlio”.
Ha dedotto all'uopo: che la narrazione avversaria era inverosimile, tant'è che la ricorrente, pur lamentando fatti di violenza, asseritamente precostituiti per essere utilizzati nel giudizio, non aveva chiesto incontri protetti padre-figli; che la vita coniugale era sempre stata contraddistinta da forti contrasti e riappacificazioni
(tanto che era già stata pronunciata una separazione personale seguita da immediata riconciliazione); che da quando la ricorrente si era allontanata dalla casa familiare gli aveva negato ogni rapporto con i figli, così deteriorando la loro relazione;
che aveva un reddito lordo di 24.442,18 euro e provvedeva in via esclusiva al pagamento della rata del mutuo gravante sulla ex casa familiare per l'importo di 383,04 euro mensili, oltre a tutte le relative spese ed oneri.
Con successiva memoria ex art. 473-bis.17 co 1 cpc, la a modifica delle Pt_1
iniziali domande, ha chiesto inoltre di dichiarare la decadenza o sospensione del padre dalla responsabilità genitoriale sui figli minori, deducendo: che il 6 agosto
2023 e il 26 agosto 2023 era stata costretta a denunciare nuovamente il marito, il quale, oltre a seguirla, aveva iniziato ad inviare messaggi al figlio , Per_1 dicendogli di eliminare il cognome minacciandolo (“non ti sbagliare a venire CP_1
a scuola chui che ti sfonto ..”); che in data 12.9.2023 la aveva sporto ulteriore Pt_1 denuncia in conseguenza di altri messaggi inviati dal i figli e segnatamente CP_1
al figlio un messaggio del seguente tenore: “figlio di troia spero per te. che Per_1
EL e mamma ti porto a scuola a via giacinto carini 125 lo spero per voi a cava Parte_3 dovete andare a scuola e finito che toni vi viene a prendere a Como da da soli. a cava dei selci dovete vivere”.
Con ordinanza ex art. 473-bis. 22 cpc. in data 28.9.2023 il G.D. ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “…dato atto che i coniugi vivono già separati di fatto, atteso che la moglie lo scorso febbraio è stata costretta ad allontanarsi dalla casa familiare a causa delle allegate violenze subite dal marito, il quale è già stato condannato con
5 rito abbreviato alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione per i reati di atti persecutori aggravati, lesioni personali aggravate e violazione di domicilio aggravata, ai danni della moglie, con sentenza del GUP presso il Tribunale di Roma del 26.2.2020; rilevato che, con specifico riferimento alla valenza probatoria della suddetta sentenza, allo stato appellata, la
Suprema Corte ha statuito che, al di fuori delle ipotesi in cui la sentenza penale ha effetto di giudicato nel processo civile, “non è, invece, precluso che la sentenza penale fornisca indizi, ai fini della prova presuntiva, che il giudice civile di merito valuta secondo il suo prudente apprezzamento, ai sensi dell'art. 2727 c.c. e ss e art. 115 c.p.c.. E' noto, invero, che il processo civile conosce la c.d. prova atipica: vale a dire, quegli elementi in esso introdotti – quali le prove raccolte in altri giudizi, le sentenze civili o penali rese tra altre parti o comunque non aventi forza di giudicato tra quelle in causa, gli scritti di terzi, etc – che, pur non essendo inquadrabili in nessuno dei mezzi di prova tipici, né vincolando affatto il giudice alla decisione finale, restano, tuttavia, dal medesimo valutabili e liberamente apprezzabili quali elementi di prova. Ne deriva che il giudice di merito può utilizzare, non sussistendo nessun divieto in tal senso, ma anzi essendo ciò conforme al principio del suo libero convincimento ex art. 116 c.p.c., tutti questi dati, dai quali desumere elementi probatori che – al di fuori dei casi di opponibilità dell'accertamento derivante dal giudicato – sono oggetto di autonoma valutazione, ben potendo integrare la prova piena dei fatti da dimostrare nel giudizio pendente innanzi a sé. Tale principio, in relazione ai diversi elementi detti, è consolidato presso il giudice di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. civ. 517/2020; Cass. civ. 25067/2018;
Cass. civ. 840/2015; Cass. civ. 4652/2011; Cass. civ. 7767/2007)….”, specificando che,
“anche nei casi in cui non possano attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p., nulla impedisce al giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale… … Al giudice civile non è, invero, precluso, ai fini della formazione del proprio convincimento, di autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche la stessa sentenza e le prove raccolte in un processo penale (anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in quanto il procedimento penale sia stato definito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen) e ciò in ragione dell'assenza nel giudizio civile di un principio di tipicità della prova” (Cass. civ. 40796/21); rilevato che dalla sentenza in atti emerge che le condotte persecutorie e l'aggressione fisica
6 denunciate dalla ricorrente ai danni della stessa hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni della sorella nelle annotazioni di PG e nel referto del Policlinico Casilino, a riprova, Pt_2 pertanto, dell'indole violenta del marito e che detta sentenza, unitamente al referto dell'ospedale Sant'Eugenio del 23.3.2023, recante la diagnosi di “contusioni multiple.
Trauma contusivo V dito mano sinistra”, con prognosi di giorni 7, corroborano, allo stato, sia la successiva aggressione del 23.3.2023 (oggetto di denuncia della del Pt_1
30.3.2023), subita dalla moglie allorquando si era recata con il figlio a casa per Per_2 accordarsi con il padre sulla gestione dei minori (dovendo lavorare) e per ritirare la posta a lei indirizzata, sia la precedente aggressione del 13.2.2023, allorquando la ricorrente si era rifugiata con i figli ed il proprio padre dalla sorella, dopo essere stata aggredita violentemente dal marito, alla presenza di entrambi i minori, al fine di sottrarle il cellulare poi distrutto dal predetto;
rilevato che la violenta pervicacia del ai danni della moglie, quale allo stato CP_1 desumibile dai suddetti elementi e le condotte gravemente pregiudizievoli poste in essere dallo stesso nei confronti dei figli - documentate dal messaggio whatsapp indirizzato al figlio in cui il padre gli comunica di far cercare alla madre una nuova scuola a Ciampino Per_1
(dove, secondo il resistente, risiederebbe l'asserito attuale convivente della ricorrente) e di farsi “levare” il cognome straniero paterno, per poi offendere la moglie (appellata “troia”) con un ulteriore messaggio inviato al minore, minacciato successivamente dal padre di
“sfondarlo” se si fosse recato a scuola, mediante un ulteriore messaggio inviatogli sulla
“piattaforma tik tok”, poi appellandolo “figlio di troia” ed ingiungendo ad entrambi i figli di andare a scuola a Cava dei Selci in un altro messaggio whatsapp (vedi documentazione allegata dalla ricorrente alla ulteriore memoria del 14.9.2023) - vanno necessariamente valutate, in applicazione del disposto dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul del 2011
(Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), in sede di regolamentazione dell'affidamento e della frequentazione dei minori e quindi anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, tanto più nel caso di specie in cui non è ravvisabile alcun ravvedimento rispetto a tali condotte;
rilevato che pertanto si impone, in via provvisoria ed urgente, l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, con collocamento presso la stessa, autorizzandola ad assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per i minori in ambito medico-sanitario, scolastico e sportivo;
rilevato che l'assenza di qualsiasi
7 resipiscenza del per le condotte per le quali è già intervenuta sentenza di condanna e CP_1 la pervicacia dimostrata nel continuare, per quanto allo stato emerso, ad aggredire ed ingiuriare la moglie, rendendo i figli spettatori della propria violenza fisica e verbale nonché diretti destinatari di minacce ed offese, non consentono, allo stato, di prevedere, al fine di tutelare i minori (che si rifiutano, peraltro, di vedere il padre, secondo quanto riferito dalla madre), alcuna forma di frequentazione né di contatto, anche telefonico, con il padre, sicchè va disposto che quest'ultimo, ove interessato a riprendere la frequentazione, si rivolga al
Servizio sociale territorialmente competente per l'attivazione di un percorso individuale specifico volto ad acquisire gli strumenti necessari a dominare i propri agiti violenti, oltre che ad implementare le proprie competenze genitoriali, chiedendo, all'esito, al Servizio, il quale potrà avvalersi anche delle competenti strutture della ASL, una valutazione delle capacità genitoriali, da depositare in giudizio;
rilevato, quanto alla legittimità della suddetta sospensione della frequentazione e dei contratti padre-figli: che la Corte EDU, pur avendo affermato che è diritto del minore avere piene relazioni con entrambi i genitori, stabilendo tra gli obblighi positivi a carico degli Stati aderenti l'adozione di misure che assicurino le relazioni tra genitori e figli e le rendano effettive, ha comunque puntualizzato che il bilanciamento tra i contrapposti interessi deve garantire l'equilibrio tra il diritto del minore a vivere in modo sereno e il diritto del genitore a mantenere rapporti con il figlio, prevalendo nel bilanciamento la tutela dell'interesse del minore e che i suddetti principi sono stati ribaditi nella guida all'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo che tutela la vita privata e familiare (“Article 8 of the European Convention on
Human Rights Right to respect for private and family life”, approvata il 31 agosto 2021, in cui si legge (al punto 346), che “ Ai sensi dell'articolo 8 un genitore non può ottenere l'adozione di misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo del figlio (LZ c. Germania
[GC], § 50; c. Regno Unito [GC], § 71; c. Romania, § 94; CP_3 Parte_4
c. Finlandia, § 128)....”; rilevato che, in ragione del collocamento dei minori con CP_4 la madre, alla stessa va assegnata la ex casa familiare, sita in Roma, via Poseidone 31, int. 4, dovendosi garantire ai figli la conservazione dell'originario habitat domestico e non avendo alcun rilievo la circostanza, dedotta dal marito, che la moglie abiterebbe attualmente, insieme ai figli, con l'attuale compagno (tal e non presso la sorella (con conseguente Per_3 Pt_2 ultroneità della richiesta del resistente di assumere informazioni in proposito dal cognato
8 della ricorrente, , atteso che la chiede di poter rientrare con i Persona_4 Pt_1 figli nell'abitazione, da cui, allo stato, non appare essersi allontanata per libera scelta ma per tutelare i figli e sé stessa;
rilevato che, in ragione delle condotte paterne, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 473- bis.46 cpc, va ordinato al non solo di allontanarsi dalla casa CP_1 familiare entro tre giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, ma anche di non avvicinarsi a tale abitazione, al luogo di lavoro della moglie, all'abitazione della di lei sorella e alla scuola frequentata dai figli per la durata di un anno dall'esecuzione del presente Pt_2 provvedimento;
rilevato che la domanda di decadenza/sospensione della responsabilità genitoriale paterna, rimessa alla decisione del Collegio all'esito della necessaria istruttoria, impone, ex art. 473.bis-8 lett. a) cpc, la nomina di un Curatore speciale per i minori;
rilevato che la UA, operaia, ha dichiarato un reddito netto mensile di circa 780 euro
(congruente con quello dell'ultima Certificazione Unica) e che il impiegato, ha CP_1 dichiarato un reddito netto mensile pari a 1.400,00 euro per 12 mensilità, invero inferiore a quello risultante dall'ultima Certificazione Unica (pari a circa 20.100 euro ossia a 1.675,00 euro per 12 mensilità), corrisponde la rata di mutuo di 383,00 euro gravante sulla ex casa familiare in comproprietà delle parti e risulta aver prelevato dal conto cointestato, il
14.2.2023, l'importo di 40.000,00 euro (vedi l'estratto in atti), sicchè, valutate comparativamente le situazioni economiche delle parti, considerato che allo stato l'accudimento dei minori grava in via esclusiva sulla madre, che il dovrà reperire un CP_1 nuovo alloggio e che contribuisce alle esigenze abitative dei figli mediante il pagamento del mutuo gravante sulla casa familiare assegnata alla moglie, va posto a carico del padre, in via provvisoria ed urgente, un assegno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, dell'importo di 450,00 euro mensili (225,00 euro per ciascun figlio), da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense, rimesse alla decisione esclusiva della madre;
rilevata l'ammissibilità e la rilevanza della prova testimoniale articolata dalla nel ricorso, limitatamente ai Pt_1 capitoli 3, 7, 13,14,15,16,20,21,22,25, essendo gli altri generici e/o valutativi e/o superflui e/o documentali;
dato atto che il resistente non ha depositato la documentazione bancaria e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio già richieste;
considerati i poteri d'ufficio di cui il
Giudice dispone ex art. 473-bis.2 co 2 cpc e ritenuto di dover ordinare l'integrazione della
9 documentazione come da dispositivo, salvi ulteriori provvedimenti istruttori in caso di inottemperanza
PQM
visti gli artt. 473-bis.22 e 473-bis. 46 cpc, in via provvisoria ed urgente: - autorizza i coniugi a vivere separati;
- affida i figli minori e in Per_1 Per_2 via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa, autorizzandola ad assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per i minori in ambito medico-sanitario, scolastico e sportivo;
- sospende la frequentazione ed ogni contatto, anche telefonico, dei figli con il padre, disponendo che lo stesso, ove interessato a riprendere la frequentazione, si rivolga al Servizio sociale territorialmente competente per l'attivazione di un percorso individuale specifico volto ad acquisire gli strumenti necessari a dominare i propri agiti violenti, oltre che ad implementare le proprie competenze genitoriali, chiedendo, all'esito, al
Servizio, il quale potrà avvalersi anche delle competenti strutture della ASL, una valutazione delle capacità genitoriali, da depositare in giudizio;
- ordina a di Controparte_1 allontanarsi, entro tre giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, dalla casa familiare, sita in Roma, via Poseidone 31, int. 4, che viene assegnata alla moglie Parte_1
prescrivendogli inoltre di non avvicinarsi a tale abitazione, al luogo di lavoro
[...] della moglie, all'abitazione della di lei sorella e alla scuola frequentata dai figli per la Pt_2 durata di un anno dall'esecuzione del presente provvedimento;
- pone a carico di CP_1 un assegno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, dell'importo di 450,00
[...] euro mensili (225,00 euro per ciascun figlio), da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense, rimesse alla decisione esclusiva della madre;
nomina quale Curatrice Speciale dei minori l'Avv. autorizzandola a costituirsi entro 30 giorni dalla Controparte_2 comunicazione del presente provvedimento;
AMMETTE le prove orali come da parte motiva
DELEGA per l'espletamento delle prove ammesse il GOP dott.ssa Maria Gabriella Zimpo, che provvederà a calendarizzare le relative udienze con decreto da comunicare alle parti a cura della Cancelleria e in osservanza dei criteri indicati dalla Presidente di sezione;
fissa l'udienza istruttoria del 19.12.2023 h 10.00, da tenersi innanzi al GOP (salva modifica da parte dello stesso) e fissa sin d'ora per la rimessione della causa in decisione l'udienza del
10.9.2024 h 9.30, entro la quale andrà espletata la delega, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28, lettere a),b),c), nonchè ulteriore termine sino a 90 giorni prima
10 dell'udienza al resistente per il deposito della documentazione non depositata, di cui in parte motiva, e ad entrambe le parti per il deposito delle dichiarazioni sostitutive e dei redditi aggiornate alla scadenza del suddetto termine di giorni 90 e degli estratti conto aggiornati al primo trimestre 2024 (in files separati per ciascun intero anno e ciascun conto), disponendo altresì il deposito da parte del PM degli atti dei procedimento penale n 9814/23 pendente nei confronti del non appena divenuti ostensibili.” CP_1
Si è quindi costituita in giudizio la nominata Curatrice speciale dei minori, chiedendo al Tribunale di “dichiarare il sig. decaduto della Controparte_1 responsabilità genitoriale sui figli e Incaricare il Servizio Persona_5 Persona_2
Sociale di provvedere all'attivazione di un'educativa domiciliare nel massimo delle ore, con un monitoraggio da parte degli stessi”. Ha dedotto all'uopo: che i figli e la ricorrente, rientrati nella casa familiare a seguito dei provvedimenti del G.D., l'avevano ritrovata completamente vuota e spoglia di tutti gli arredi ed elettrodomestici;
che i minori erano apparsi aperti e disponibili al dialogo, ma profondamente delusi dalla condotta del padre, confermando di non sentirlo e vederlo dal marzo 2023, avendo il addirittura bloccato le loro utenze telefoniche sul proprio cellulare;
che i CP_1 figli non volevano incontrare il padre, reputandolo un uomo violento, avendo assistito alle aggressioni ed ai maltrattamenti perpetrati nei confronti della madre;
che il resistente non provvedeva al mantenimento della prole.
Nel prosieguo, espletate (limitatamente ad una teste) le prove orali ammesse, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni.
La ricorrente ha chiesto di: “1) Dichiarare la separazione dei coniugi Parte_1
e con addebito al marito. 2) Assegnare la casa coniugale di Roma
[...] Controparte_1
Via Poseidone 31 int 4 alla sigra che vi vivrà insieme ai figli Parte_1 Per_1 ed Il marito se ne è già allontanato. 3) Porre a carico del sig Per_2 Controparte_1
l'obbligo del versamento in favore della sigra entro il 5 di ogni mese Parte_1 al domicilio di lei, a mezzo bonifico bancario, a partire dal mese di febbraio 2023 quale contributo al mantenimento dei figli e la somma mensile di € 1.000,00. Tali Per_1 Per_2 somme saranno rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT. 4) Porre a carico del Sig
11 l'obbligo del versamento a favore della moglie del 50% delle spese Controparte_1 straordinarie dei figli e così come individuate nel Protocollo del 15.1.2015 Per_1 Per_2 in uso tra il Tribunale ed il COA di Roma. 5) Si chiede che l'assegno Unico erogato dall'Inps venga versato a favore della sigra 6) Dichiarare la decadenza e/o la Parte_1 sospensione dalla responsabilità genitoriale del sig nato il Controparte_1
06/04/1982 in TIRANA (ALBANIA) (C.F. ) nei confronti dei figli C.F._1 minori e con ogni consequenziale provvedimento;
7) Affidare i figli minori Per_1 Per_2
e in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa, Per_1 Per_2 autorizzandola ad assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per i minori in ambito medico-sanitario, scolastico e sportivo;
confermare (come disposto nel provvedimento del 28.9.2023 dep il 2.10.2023) la sospensione della frequentazione ed ogni contatto, anche telefonico, dei figli con il padre, disponendo che lo stesso, ove interessato a riprendere la frequentazione, si rivolga al Servizio sociale territorialmente competente per l'attivazione di un percorso individuale specifico volto ad acquisire gli strumenti necessari a dominare i propri agiti violenti, oltre che ad implementare le proprie competenze genitoriali.
8) Adottare ogni provvedimento (ex art art. 473-bis.46; 473-bis 70) ritenuto idoneo per tutelare la ricorrente ed i minori e la loro sicurezza.
La Curatrice speciale ha chiesto di: “1) dichiarare ai sensi dell'art. 330 c.c. la declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale del sig. decaduto della Controparte_1 responsabilità genitoriale sui figli n. a roma il 19.11.2010 e Persona_5 Persona_2
n. a Roma il 7.5.2010; 2) assegnare la casa coniugale alla sig.ra quale Parte_1 collocataria dei figli;
3) affidare in via esclusiva i figli minori alla madre la quale assumerà in via esclusiva tutte le decisioni di maggior interesse relative ai figli;
4) disporre l'obbligo per il padre al contributo per il mantenimento dei figli nella misura di € 600,00 mensile
(300,00 per ciascun figlio) comprensivo delle spese straordinarie scolastiche, mediche e sportive;
5) confermare la sospensione della frequentazione ed ogni contatto telefonico padre figli;
6) incaricare il Servizio Sociale di provvedere all'attivazione di un'educativa domiciliare nel massimo delle ore, con un monitoraggio da parte degli stessi.”.
Solo nelle note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473-bis.28 cpc, parte resistente (che non ha depositato scritti conclusionali) ha insistito “affinchè venga
12 disposto l'affido condiviso dei figli, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine all'assegnazione della casa coniugale già assegnata a e venga respinta Parte_1 la richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo al concludente poiché il sig. versa diligentemente le somme per cui è stato onerato dall'adita Giustizia….”. CP_1
Premesso che è incontestata l'intervenuta riconciliazione successivamente alla precedente separazione consensuale, perciò divenuta inefficace, le allegazioni di violenza, la correlata domanda di addebito e il tempo decorso dalla separazione di fatto convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Deve pertanto essere pronunciata la separazione dei coniugi.
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla va preliminarmente Pt_1
rilevato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza, sicchè, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, la separazione dovrà essere pronunciata senza addebito (vedi tra le altre Cass. civ.
40795/21), gravando sulla parte richiedente l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. civ. 16691/20).
Con specifico riferimento alle violenze consumate ai danni del coniuge, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la
13 pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.” (Cass. civ. 7388/2017, 3925/2018, 31351/2022)
Orbene, gli agiti violenti del resistente ai danni della ricorrente e alla presenza dei figli minori, provati dalla sentenza, in atti, del GUP presso il Tribunale di Roma del
26.2.2020, di condanna del per i reati di lesioni e stalking aggravati, e CP_1
parzialmente riformata, con sentenza passata in giudicato della Corte d'Appello del
30.9.2022 emessa sull'accordo delle parti, in ordine alla sola entità della pena detentiva comminata al attualmente indagato in altro procedimento penale CP_1
per maltrattamenti aggravati, risultano confermati anche dal referto dell'ospedale
Sant'Eugenio del 23.3.2023, dalla messaggistica in atti e dalla deposizione resa da sorella della ricorrente, la quale, tra l'altro, ha riferito di avere assistito Parte_2
personalmente alle plurime condotte ingiuriose del nei confronti della CP_1
alla presenza dei figli minori. Pt_1
Va pertanto accolta la domanda di addebito spiegata dalla Pt_1
Stante il grave pregiudizio derivante ai figli dalle violenze fisiche e morali agite dal resistente ai danni della moglie anche alla presenza dei minori, resi spettatori di tali violenze nonché diretti destinatari di minacce ed offese e considerati l'assenza di qualsiasi resipiscenza del nonchè il disinteresse morale e materiale CP_1
manifestato dallo stesso nei confronti della prole (non risulta essersi rivolto al
Servizio sociale per l'attivazione di un percorso individuale specifico volto ad acquisire gli strumenti necessari a dominare i propri agiti violenti, oltre che ad implementare le proprie competenze genitoriali), che non consentono allo stato una prognosi positiva sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, attraverso un percorso di crescita e sviluppo (vedi sul punto
Cass. civ. 12237/2023), il quale non può prescindere dalla acquisizione da parte del
14 della consapevolezza dei propri agiti nonché dalla rielaborazione critica CP_1
delle proprie condotte e dall'assunzione delle proprie responsabilità, dalle quali il resistente allo stato appare essere ben lontano (si è limitato a contestare la domanda di decadenza formulata dalla adducendo “che versa diligentemente le Pt_1 somme per cui è stato onerato dall'adita Giustizia”, senza peraltro darne prova alcuna a fronte delle contestazioni della ricorrente), il padre va dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori. Per le medesime ragioni va confermata la sospensione, già disposta con ordinanza ex art. 473-bis.22 cpc a cui sul punto si rimanda, della frequentazione e di qualsiasi contatto anche telefonico padre-figli, i quali, come confermato dalla Curatrice, continuano a rifiutarsi di vederlo, reputandolo un uomo violento. Soltanto allorquando il all'esito positivo dei CP_1
necessari percorsi, avrà dimostrato di aver acquisito consapevolezza della gravità delle condotte agite nei confronti dei figli, manifestando concreta resipiscenza, il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale e la sospensione della frequentazione potranno essere rivalutati, su domanda dell'interessato alla competente Autorità giudiziaria. Alla decadenza paterna consegue automaticamente la concentrazione in via esclusiva della responsabilità genitoriale in capo alla madre, sulla cui capacità genitoriale non è stato mosso alcun rilievo
(nemmeno dalla Curatrice speciale), la quale, in quanto unico genitore titolare della responsabilità genitoriale e, pertanto, affidataria esclusiva dei figli, dovrà assumere in via esclusiva tutte le decisioni riguardanti gli stessi.
Alla madre, affidataria esclusiva e collocataria dei figli minori, va inoltre confermata l'assegnazione della casa familiare sita in Roma via Poseidone 31 int 4.
Essendo decorso il termine massimo di un anno dall'adozione degli ordini di protezione ed in assenza di ulteriori condotte del resistente analoghe a quelle che hanno giustificato tale adozione, non ricorrono i presupposti per la loro proroga né per l'emissione di nuovi provvedimenti.
Quanto alle statuizioni economiche, va rilevato che il operaio edile, ha CP_1 dichiarato per l'anno di imposta 2022, ultimo documentato, un reddito pari a circa 15 20.000 euro;
lo stesso, licenziato per giusta causa in data 10.11.2023, ha omesso il deposito della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2023, degli estratti conto e della dichiarazione sostitutiva aggiornata, condotta deponente, ex art. 473- bis.18 cpc, per la sussistenza di entrate sottaciute al Tribunale. Peraltro,
l'allegazione, contenuta nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10.9.2024, di “versare diligentemente” il contributo per il mantenimento dei figli disposto con ordinanza ex art 473-bis.22 cpc, ove veritiera, deporrebbe per la sussistenza di redditi all'uopo idonei e quindi per l'avvenuto reperimento di una nuova attività lavorativa.
La operaia, ha dichiarato un reddito netto pari a circa 12.000 euro per Pt_1
l'anno di imposta 2023, significativamente aumentato rispetto al triennio precedente e ulteriormente incrementatosi nel 2024, considerato che la busta paga del mese di marzo riporta una retribuzione netta di 1.285 euro. Al momento non sostiene oneri locativi, in quanto nel godimento della ex casa familiare.
Pertanto, alla luce di quanto sopra emerso, considerato che il figlio è ormai Per_1 adolescente e che il figlio lo diventerà a breve, con conseguente aumento Per_2
delle rispettive esigenze, considerata la esiguità, comunque, del reddito della sebbene aumentato, va confermato, a far data dalla domanda (ossia dal Pt_1 deposito del ricorso), un assegno a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, dell'importo di 450,00 euro mensili (225,00 euro per ciascun figlio), oltre adeguamento Istat maturato e maturando, da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente
Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense, rimesse alla decisione esclusiva della madre.
Nulla va disposto in merito alla domanda della ricorrente di assegnazione dell'assegno unico, trattandosi di una conseguenza ex lege della decadenza paterna e dell'affidamento esclusivo dei figli alla madre.
16 Stante la prevalente soccombenza del lo stesso va condannato al pagamento CP_1
delle spese di lite in favore della e della Curatrice speciale dei minori, alla Pt_1
cui nomina il Dakaci ha dato causa, liquidate come da dispositivo e delle quali, stante l'ammissione delle parti vittoriose al gratuito patrocinio, va disposto il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002.
PQM
definitivamente decidendo,
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
coniugati in Roma il 28.10.2007; Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ROMA di procedere all'annotazione della presente sentenza (anno 2007, atto 00666, parte 1, serie 02);
addebita la separazione al marito;
dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli Controparte_1 Per_1
e e, per l'effetto, ne stabilisce l'affidamento esclusivo alla madre, la Persona_2
quale dovrà assumere in via esclusiva tutte le decisioni concernenti gli stessi, collocati presso di lei;
conferma la sospensione della frequentazione e di qualsiasi contatto anche telefonico tra il padre ed i figli;
assegna a la ex casa familiare sita in Roma via Poseidone 31 Parte_1
int 4;
pone a carico del padre, a far data dal deposito del ricorso, un assegno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e dell'importo di 450,00 euro Per_1 Per_2
mensili (225,00 euro per ciascun figlio), oltre adeguamento Istat maturato e maturando, da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense, rimesse alla decisione esclusiva della madre;
17 condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di Controparte_1
e dell'Avv. quale Curatrice speciale Parte_1 Controparte_2
dei minori e che liquida in 3.386,50 euro ciascuno per Per_1 Persona_2
compensi professionali, oltre spese generali ex DM 55/2014, IVA e CAP, da versare allo Stato, ex art. 133 dpr 115/2002.
Roma, 24.7.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25424 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca ROMANI Parte_1
per procura in atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola STANISCIA per Controparte_1 procura in atti
NONCHE'
AVV. quale CURATRICE SPECIALE dei minori Controparte_2
e Per_1 Persona_2
rappresentata e difesa da sé stessa
1 PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE
INTERVENUTI
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
- premesso di aver contratto matrimonio in Roma il 28.10.2007 Parte_1
con dal quale erano nati i figli (il 19.11.2010) e (il Controparte_1 Per_1 Per_2
7.5.2012); che negli ultimi anni di matrimonio era stata sottoposta a continui maltrattamenti fisici e psicologici (percosse, lesioni, ingiurie, minacce, offese e denigrazioni), sopportate per paura di ritorsioni ed ulteriori aggressioni;
che si erano già separati una prima volta nel 2015, riconciliandosi nell'immediatezza – ha chiesto all'adito Tribunale che: “a) Voglia assumere, con decreto provvisoriamente esecutivo, nell'interesse della ricorrente e dei figli minori, 1) i provvedimenti necessari ed indifferibili (ex art 473-bis 15) come richiesti nelle conclusioni sotto rassegnate, da intendersi qui integralmente trascritte, atteso che come detto: il sig non versa alcuna somma CP_1 per il mantenimento dei minori;
ha ritirato tutte le somme presenti sul conto corrente bancario comune;
la ricorrente ed i minori sono ospiti precari della sigra ed Parte_2 hanno necessità di tornare nella casa coniugale, dove è ubicata anche la scuola frequentata dai minori. 2) i provvedimenti provvisori ed urgenti (ex art 473-bis 22) come richiesti nelle conclusioni sotto rassegnate da intendersi qui integralmente trascritte: b) Voglia accogliere, anche nel merito, le seguenti conclusioni: 1) Dichiarare la separazione dei coniugi e con addebito al marito. 2) Assegnare la casa Parte_1 Controparte_1 coniugale di Roma Via Poseidone 31 int 4 alla sigra che vi vivrà Parte_1 insieme ai figli ed Il marito se ne allontanerà entro una settimana dal Per_1 Per_2 provvedimento asportando oggetti ed effetti personali. 3) Porre a carico del sig CP_1
'obbligo del versamento in favore della sigra entro il 5 di ogni
[...] Parte_1 mese al domicilio di lei, a mezzo bonifico bancario, a partire dal mese di febbraio 2023 quale contributo al mantenimento dei figli e la somma mensile di € 1.000,00 . Tali Per_1 Per_2
2 somme saranno rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT. 4) Porre a carico del Sig
l'obbligo del versamento a favore della moglie del 50% delle spese Controparte_1 straordinarie dei figli e , così come individuate nel Protocollo del 15.1.2015 Per_1 Per_2 in uso tra il Tribunale ed il COA di Roma. 5) Si chiede che l'assegno Unico erogato dall'Inps venga versato a favore della sigra 6) Disporre l'affido esclusivo dei Parte_1 figli e alla madre e/o solo in subordine disporre l'affido condiviso dei minori Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori. I minori saranno collocati presso la madre e con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé secondo le modalità che saranno decise dal Tribunale e/o con le seguenti modalità: • a weekend alternati dal venerdi dall'uscita di scuola alla domenica sera
• 2 pomeriggi alla settimana • 10 giorni durante il periodo estivo • 5 giorni a Natale o
Capodanno ad anni alterni e prevedendo l'alternanza del 24 e 25 dicembre. • 3 giorni a
Pasqua ad anni alterni Si chiede che i minori non si possano allontanare dall'Italia con il padre senza l'espresso consenso della madre. 7) Adottare i provvedimenti più idonei a tutela della ricorrente e dei minori tra quelli indicati ex art 473 bis 70 atteso che il sig
[...]
persiste a mantenere comportamenti gravemente minacciosi e violenti, tanto da CP_1
far temere alla ricorrente per la propria incolumità e per quella dei propri figli.”.
Ha dedotto all'uopo la ricorrente: che nel 2016, dopo essersi sottoposta ad un bypass gastrico per dimagrire, il marito era divenuto ossessivamente geloso, tanto che nel
2018/2019 ella aveva sporto varie denunce;
che nel maggio 2022 il aveva CP_1
cominciato a controllare ogni aspetto della vita della moglie, spaccandole per due volte il cellulare;
che la sera del 13.2.2023, il resistente, dopo averle chiesto con chi stesse chattando, aveva cercato di prenderle il telefono per controllarlo ed infine l'aveva afferrata per il collo urlando: “Troia! vai a fare la troia fuori da questa casa! ti faccio volare di sotto "; che in tale circostanza erano intervenuti in aiuto della ricorrente il proprio padre ed i figli, implorando il di fermarsi;
che ella, CP_1 terrorizzata dal comportamento del marito e dolorante per l'aggressione fisica, temendo di essere nuovamente aggredita, aveva chiamato la sorella per Pt_2
chiederle aiuto ed ospitalità insieme ai figli ed al padre;
che, a seguito di tale episodio, aveva sporto denuncia;
che il giorno successivo il aveva svuotato CP_1
il conto corrente cointestato, lasciandola priva di ogni mezzo di sostentamento;
che
3 il 19.3.2023, mentre era impegnata al lavoro ed i minori si trovavano con il padre, aveva ricevuto una chiamata dal figlio il quale, spaventato, le aveva Per_2
riferito che il padre stava buttando in grosse buste nere tutto il vestiario della stessa e del nonno;
che, preoccupata, aveva telefonato al marito cercando di farlo desistere, ma che il predetto, rivolgendosi ai figli, aveva detto: “ Se Vostra madre viene sotto casa l'ammazzo...se si fa vedere sotto casa l'ammazzo”; che il 23.03.2023 il nel passare CP_1
davanti alla scuola dei figli (ubicata nella stessa strada della casa coniugale), vedendo il figlio maggiore che aspettava la madre trattenuta al lavoro, aveva prelevato entrambi i figli da scuola, dicendo loro che la madre "era in giro con un altro uomo" e che non aveva chiamato i Carabinieri solo perché “li avrebbero portati in istituto", così generando un profondo senso di angoscia nei minori;
che quel giorno, prelevati i figli, si era recata a casa del er prendere la posta e che il predetto CP_1
l'aveva aggredita con frasi del tipo: “vattene troia sennò ti ammazzo”, “non c'è un cazzo di tuo”, per poi scagliarsi come una furia contro di lei, prendendola per il collo e colpendola con calci e schiaffi di fronte al figlio il quale, terrorizzato, Per_2 urlava al padre di fermarsi;
che, recatasi al Pronto Soccorso, le erano state riscontrate contusioni multiple e un trauma contusivo del V dito della mano sinistra , pertanto aveva sporto una ulteriore denuncia;
che, dal 23.3.2023, il non aveva visto e CP_1 sentito i figli, tanto che da diversi giorni li aveva anche “bloccati” sul telefono cellulare, ma che i minori non avevano desiderio di incontrarlo;
che il resistente attualmente lavorava presso la HQBuild Spa, con un reddito di circa 2.700,00-
2.800,00 euro mensili, mentre ella lavorava come addetta alla mensa con un reddito mensile di circa 839,00 euro.
Costituitosi in giudizio, il ha chiesto al Tribunale di: “a) Dichiarare la CP_1 separazione dei coniugi per tutti i motivi indicati in premessa, autorizzando i coniugi a vivere separati;
b) Dichiarare che i coniugi provvedano ciascuno al proprio mantenimento;
c) Assegnare la casa familiare al marito, in considerazione dell'allontanamento volontario, non giustificato e ormai consolidato della moglie dal tetto coniugale;
d) Disporre l'affido condiviso dei minori con collocazione prevalente presso il padre con disposizione sulle modalità di visita della madre;
e) In subordine, disporre l'affido condiviso dei minori con
4 collocazione prevalente presso la madre, con disposizione sulle modalità di visita del padre;
f) spese straordinarie per i minori poste al 50% a carico dei genitori e mantenimento a carico del genitore non collocatario nella misura di € 200,00 per ciascun figlio”.
Ha dedotto all'uopo: che la narrazione avversaria era inverosimile, tant'è che la ricorrente, pur lamentando fatti di violenza, asseritamente precostituiti per essere utilizzati nel giudizio, non aveva chiesto incontri protetti padre-figli; che la vita coniugale era sempre stata contraddistinta da forti contrasti e riappacificazioni
(tanto che era già stata pronunciata una separazione personale seguita da immediata riconciliazione); che da quando la ricorrente si era allontanata dalla casa familiare gli aveva negato ogni rapporto con i figli, così deteriorando la loro relazione;
che aveva un reddito lordo di 24.442,18 euro e provvedeva in via esclusiva al pagamento della rata del mutuo gravante sulla ex casa familiare per l'importo di 383,04 euro mensili, oltre a tutte le relative spese ed oneri.
Con successiva memoria ex art. 473-bis.17 co 1 cpc, la a modifica delle Pt_1
iniziali domande, ha chiesto inoltre di dichiarare la decadenza o sospensione del padre dalla responsabilità genitoriale sui figli minori, deducendo: che il 6 agosto
2023 e il 26 agosto 2023 era stata costretta a denunciare nuovamente il marito, il quale, oltre a seguirla, aveva iniziato ad inviare messaggi al figlio , Per_1 dicendogli di eliminare il cognome minacciandolo (“non ti sbagliare a venire CP_1
a scuola chui che ti sfonto ..”); che in data 12.9.2023 la aveva sporto ulteriore Pt_1 denuncia in conseguenza di altri messaggi inviati dal i figli e segnatamente CP_1
al figlio un messaggio del seguente tenore: “figlio di troia spero per te. che Per_1
EL e mamma ti porto a scuola a via giacinto carini 125 lo spero per voi a cava Parte_3 dovete andare a scuola e finito che toni vi viene a prendere a Como da da soli. a cava dei selci dovete vivere”.
Con ordinanza ex art. 473-bis. 22 cpc. in data 28.9.2023 il G.D. ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “…dato atto che i coniugi vivono già separati di fatto, atteso che la moglie lo scorso febbraio è stata costretta ad allontanarsi dalla casa familiare a causa delle allegate violenze subite dal marito, il quale è già stato condannato con
5 rito abbreviato alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione per i reati di atti persecutori aggravati, lesioni personali aggravate e violazione di domicilio aggravata, ai danni della moglie, con sentenza del GUP presso il Tribunale di Roma del 26.2.2020; rilevato che, con specifico riferimento alla valenza probatoria della suddetta sentenza, allo stato appellata, la
Suprema Corte ha statuito che, al di fuori delle ipotesi in cui la sentenza penale ha effetto di giudicato nel processo civile, “non è, invece, precluso che la sentenza penale fornisca indizi, ai fini della prova presuntiva, che il giudice civile di merito valuta secondo il suo prudente apprezzamento, ai sensi dell'art. 2727 c.c. e ss e art. 115 c.p.c.. E' noto, invero, che il processo civile conosce la c.d. prova atipica: vale a dire, quegli elementi in esso introdotti – quali le prove raccolte in altri giudizi, le sentenze civili o penali rese tra altre parti o comunque non aventi forza di giudicato tra quelle in causa, gli scritti di terzi, etc – che, pur non essendo inquadrabili in nessuno dei mezzi di prova tipici, né vincolando affatto il giudice alla decisione finale, restano, tuttavia, dal medesimo valutabili e liberamente apprezzabili quali elementi di prova. Ne deriva che il giudice di merito può utilizzare, non sussistendo nessun divieto in tal senso, ma anzi essendo ciò conforme al principio del suo libero convincimento ex art. 116 c.p.c., tutti questi dati, dai quali desumere elementi probatori che – al di fuori dei casi di opponibilità dell'accertamento derivante dal giudicato – sono oggetto di autonoma valutazione, ben potendo integrare la prova piena dei fatti da dimostrare nel giudizio pendente innanzi a sé. Tale principio, in relazione ai diversi elementi detti, è consolidato presso il giudice di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. civ. 517/2020; Cass. civ. 25067/2018;
Cass. civ. 840/2015; Cass. civ. 4652/2011; Cass. civ. 7767/2007)….”, specificando che,
“anche nei casi in cui non possano attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p., nulla impedisce al giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale… … Al giudice civile non è, invero, precluso, ai fini della formazione del proprio convincimento, di autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche la stessa sentenza e le prove raccolte in un processo penale (anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in quanto il procedimento penale sia stato definito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen) e ciò in ragione dell'assenza nel giudizio civile di un principio di tipicità della prova” (Cass. civ. 40796/21); rilevato che dalla sentenza in atti emerge che le condotte persecutorie e l'aggressione fisica
6 denunciate dalla ricorrente ai danni della stessa hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni della sorella nelle annotazioni di PG e nel referto del Policlinico Casilino, a riprova, Pt_2 pertanto, dell'indole violenta del marito e che detta sentenza, unitamente al referto dell'ospedale Sant'Eugenio del 23.3.2023, recante la diagnosi di “contusioni multiple.
Trauma contusivo V dito mano sinistra”, con prognosi di giorni 7, corroborano, allo stato, sia la successiva aggressione del 23.3.2023 (oggetto di denuncia della del Pt_1
30.3.2023), subita dalla moglie allorquando si era recata con il figlio a casa per Per_2 accordarsi con il padre sulla gestione dei minori (dovendo lavorare) e per ritirare la posta a lei indirizzata, sia la precedente aggressione del 13.2.2023, allorquando la ricorrente si era rifugiata con i figli ed il proprio padre dalla sorella, dopo essere stata aggredita violentemente dal marito, alla presenza di entrambi i minori, al fine di sottrarle il cellulare poi distrutto dal predetto;
rilevato che la violenta pervicacia del ai danni della moglie, quale allo stato CP_1 desumibile dai suddetti elementi e le condotte gravemente pregiudizievoli poste in essere dallo stesso nei confronti dei figli - documentate dal messaggio whatsapp indirizzato al figlio in cui il padre gli comunica di far cercare alla madre una nuova scuola a Ciampino Per_1
(dove, secondo il resistente, risiederebbe l'asserito attuale convivente della ricorrente) e di farsi “levare” il cognome straniero paterno, per poi offendere la moglie (appellata “troia”) con un ulteriore messaggio inviato al minore, minacciato successivamente dal padre di
“sfondarlo” se si fosse recato a scuola, mediante un ulteriore messaggio inviatogli sulla
“piattaforma tik tok”, poi appellandolo “figlio di troia” ed ingiungendo ad entrambi i figli di andare a scuola a Cava dei Selci in un altro messaggio whatsapp (vedi documentazione allegata dalla ricorrente alla ulteriore memoria del 14.9.2023) - vanno necessariamente valutate, in applicazione del disposto dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul del 2011
(Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), in sede di regolamentazione dell'affidamento e della frequentazione dei minori e quindi anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, tanto più nel caso di specie in cui non è ravvisabile alcun ravvedimento rispetto a tali condotte;
rilevato che pertanto si impone, in via provvisoria ed urgente, l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, con collocamento presso la stessa, autorizzandola ad assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per i minori in ambito medico-sanitario, scolastico e sportivo;
rilevato che l'assenza di qualsiasi
7 resipiscenza del per le condotte per le quali è già intervenuta sentenza di condanna e CP_1 la pervicacia dimostrata nel continuare, per quanto allo stato emerso, ad aggredire ed ingiuriare la moglie, rendendo i figli spettatori della propria violenza fisica e verbale nonché diretti destinatari di minacce ed offese, non consentono, allo stato, di prevedere, al fine di tutelare i minori (che si rifiutano, peraltro, di vedere il padre, secondo quanto riferito dalla madre), alcuna forma di frequentazione né di contatto, anche telefonico, con il padre, sicchè va disposto che quest'ultimo, ove interessato a riprendere la frequentazione, si rivolga al
Servizio sociale territorialmente competente per l'attivazione di un percorso individuale specifico volto ad acquisire gli strumenti necessari a dominare i propri agiti violenti, oltre che ad implementare le proprie competenze genitoriali, chiedendo, all'esito, al Servizio, il quale potrà avvalersi anche delle competenti strutture della ASL, una valutazione delle capacità genitoriali, da depositare in giudizio;
rilevato, quanto alla legittimità della suddetta sospensione della frequentazione e dei contratti padre-figli: che la Corte EDU, pur avendo affermato che è diritto del minore avere piene relazioni con entrambi i genitori, stabilendo tra gli obblighi positivi a carico degli Stati aderenti l'adozione di misure che assicurino le relazioni tra genitori e figli e le rendano effettive, ha comunque puntualizzato che il bilanciamento tra i contrapposti interessi deve garantire l'equilibrio tra il diritto del minore a vivere in modo sereno e il diritto del genitore a mantenere rapporti con il figlio, prevalendo nel bilanciamento la tutela dell'interesse del minore e che i suddetti principi sono stati ribaditi nella guida all'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo che tutela la vita privata e familiare (“Article 8 of the European Convention on
Human Rights Right to respect for private and family life”, approvata il 31 agosto 2021, in cui si legge (al punto 346), che “ Ai sensi dell'articolo 8 un genitore non può ottenere l'adozione di misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo del figlio (LZ c. Germania
[GC], § 50; c. Regno Unito [GC], § 71; c. Romania, § 94; CP_3 Parte_4
c. Finlandia, § 128)....”; rilevato che, in ragione del collocamento dei minori con CP_4 la madre, alla stessa va assegnata la ex casa familiare, sita in Roma, via Poseidone 31, int. 4, dovendosi garantire ai figli la conservazione dell'originario habitat domestico e non avendo alcun rilievo la circostanza, dedotta dal marito, che la moglie abiterebbe attualmente, insieme ai figli, con l'attuale compagno (tal e non presso la sorella (con conseguente Per_3 Pt_2 ultroneità della richiesta del resistente di assumere informazioni in proposito dal cognato
8 della ricorrente, , atteso che la chiede di poter rientrare con i Persona_4 Pt_1 figli nell'abitazione, da cui, allo stato, non appare essersi allontanata per libera scelta ma per tutelare i figli e sé stessa;
rilevato che, in ragione delle condotte paterne, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 473- bis.46 cpc, va ordinato al non solo di allontanarsi dalla casa CP_1 familiare entro tre giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, ma anche di non avvicinarsi a tale abitazione, al luogo di lavoro della moglie, all'abitazione della di lei sorella e alla scuola frequentata dai figli per la durata di un anno dall'esecuzione del presente Pt_2 provvedimento;
rilevato che la domanda di decadenza/sospensione della responsabilità genitoriale paterna, rimessa alla decisione del Collegio all'esito della necessaria istruttoria, impone, ex art. 473.bis-8 lett. a) cpc, la nomina di un Curatore speciale per i minori;
rilevato che la UA, operaia, ha dichiarato un reddito netto mensile di circa 780 euro
(congruente con quello dell'ultima Certificazione Unica) e che il impiegato, ha CP_1 dichiarato un reddito netto mensile pari a 1.400,00 euro per 12 mensilità, invero inferiore a quello risultante dall'ultima Certificazione Unica (pari a circa 20.100 euro ossia a 1.675,00 euro per 12 mensilità), corrisponde la rata di mutuo di 383,00 euro gravante sulla ex casa familiare in comproprietà delle parti e risulta aver prelevato dal conto cointestato, il
14.2.2023, l'importo di 40.000,00 euro (vedi l'estratto in atti), sicchè, valutate comparativamente le situazioni economiche delle parti, considerato che allo stato l'accudimento dei minori grava in via esclusiva sulla madre, che il dovrà reperire un CP_1 nuovo alloggio e che contribuisce alle esigenze abitative dei figli mediante il pagamento del mutuo gravante sulla casa familiare assegnata alla moglie, va posto a carico del padre, in via provvisoria ed urgente, un assegno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, dell'importo di 450,00 euro mensili (225,00 euro per ciascun figlio), da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense, rimesse alla decisione esclusiva della madre;
rilevata l'ammissibilità e la rilevanza della prova testimoniale articolata dalla nel ricorso, limitatamente ai Pt_1 capitoli 3, 7, 13,14,15,16,20,21,22,25, essendo gli altri generici e/o valutativi e/o superflui e/o documentali;
dato atto che il resistente non ha depositato la documentazione bancaria e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio già richieste;
considerati i poteri d'ufficio di cui il
Giudice dispone ex art. 473-bis.2 co 2 cpc e ritenuto di dover ordinare l'integrazione della
9 documentazione come da dispositivo, salvi ulteriori provvedimenti istruttori in caso di inottemperanza
PQM
visti gli artt. 473-bis.22 e 473-bis. 46 cpc, in via provvisoria ed urgente: - autorizza i coniugi a vivere separati;
- affida i figli minori e in Per_1 Per_2 via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa, autorizzandola ad assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per i minori in ambito medico-sanitario, scolastico e sportivo;
- sospende la frequentazione ed ogni contatto, anche telefonico, dei figli con il padre, disponendo che lo stesso, ove interessato a riprendere la frequentazione, si rivolga al Servizio sociale territorialmente competente per l'attivazione di un percorso individuale specifico volto ad acquisire gli strumenti necessari a dominare i propri agiti violenti, oltre che ad implementare le proprie competenze genitoriali, chiedendo, all'esito, al
Servizio, il quale potrà avvalersi anche delle competenti strutture della ASL, una valutazione delle capacità genitoriali, da depositare in giudizio;
- ordina a di Controparte_1 allontanarsi, entro tre giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, dalla casa familiare, sita in Roma, via Poseidone 31, int. 4, che viene assegnata alla moglie Parte_1
prescrivendogli inoltre di non avvicinarsi a tale abitazione, al luogo di lavoro
[...] della moglie, all'abitazione della di lei sorella e alla scuola frequentata dai figli per la Pt_2 durata di un anno dall'esecuzione del presente provvedimento;
- pone a carico di CP_1 un assegno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, dell'importo di 450,00
[...] euro mensili (225,00 euro per ciascun figlio), da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense, rimesse alla decisione esclusiva della madre;
nomina quale Curatrice Speciale dei minori l'Avv. autorizzandola a costituirsi entro 30 giorni dalla Controparte_2 comunicazione del presente provvedimento;
AMMETTE le prove orali come da parte motiva
DELEGA per l'espletamento delle prove ammesse il GOP dott.ssa Maria Gabriella Zimpo, che provvederà a calendarizzare le relative udienze con decreto da comunicare alle parti a cura della Cancelleria e in osservanza dei criteri indicati dalla Presidente di sezione;
fissa l'udienza istruttoria del 19.12.2023 h 10.00, da tenersi innanzi al GOP (salva modifica da parte dello stesso) e fissa sin d'ora per la rimessione della causa in decisione l'udienza del
10.9.2024 h 9.30, entro la quale andrà espletata la delega, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28, lettere a),b),c), nonchè ulteriore termine sino a 90 giorni prima
10 dell'udienza al resistente per il deposito della documentazione non depositata, di cui in parte motiva, e ad entrambe le parti per il deposito delle dichiarazioni sostitutive e dei redditi aggiornate alla scadenza del suddetto termine di giorni 90 e degli estratti conto aggiornati al primo trimestre 2024 (in files separati per ciascun intero anno e ciascun conto), disponendo altresì il deposito da parte del PM degli atti dei procedimento penale n 9814/23 pendente nei confronti del non appena divenuti ostensibili.” CP_1
Si è quindi costituita in giudizio la nominata Curatrice speciale dei minori, chiedendo al Tribunale di “dichiarare il sig. decaduto della Controparte_1 responsabilità genitoriale sui figli e Incaricare il Servizio Persona_5 Persona_2
Sociale di provvedere all'attivazione di un'educativa domiciliare nel massimo delle ore, con un monitoraggio da parte degli stessi”. Ha dedotto all'uopo: che i figli e la ricorrente, rientrati nella casa familiare a seguito dei provvedimenti del G.D., l'avevano ritrovata completamente vuota e spoglia di tutti gli arredi ed elettrodomestici;
che i minori erano apparsi aperti e disponibili al dialogo, ma profondamente delusi dalla condotta del padre, confermando di non sentirlo e vederlo dal marzo 2023, avendo il addirittura bloccato le loro utenze telefoniche sul proprio cellulare;
che i CP_1 figli non volevano incontrare il padre, reputandolo un uomo violento, avendo assistito alle aggressioni ed ai maltrattamenti perpetrati nei confronti della madre;
che il resistente non provvedeva al mantenimento della prole.
Nel prosieguo, espletate (limitatamente ad una teste) le prove orali ammesse, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni.
La ricorrente ha chiesto di: “1) Dichiarare la separazione dei coniugi Parte_1
e con addebito al marito. 2) Assegnare la casa coniugale di Roma
[...] Controparte_1
Via Poseidone 31 int 4 alla sigra che vi vivrà insieme ai figli Parte_1 Per_1 ed Il marito se ne è già allontanato. 3) Porre a carico del sig Per_2 Controparte_1
l'obbligo del versamento in favore della sigra entro il 5 di ogni mese Parte_1 al domicilio di lei, a mezzo bonifico bancario, a partire dal mese di febbraio 2023 quale contributo al mantenimento dei figli e la somma mensile di € 1.000,00. Tali Per_1 Per_2 somme saranno rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT. 4) Porre a carico del Sig
11 l'obbligo del versamento a favore della moglie del 50% delle spese Controparte_1 straordinarie dei figli e così come individuate nel Protocollo del 15.1.2015 Per_1 Per_2 in uso tra il Tribunale ed il COA di Roma. 5) Si chiede che l'assegno Unico erogato dall'Inps venga versato a favore della sigra 6) Dichiarare la decadenza e/o la Parte_1 sospensione dalla responsabilità genitoriale del sig nato il Controparte_1
06/04/1982 in TIRANA (ALBANIA) (C.F. ) nei confronti dei figli C.F._1 minori e con ogni consequenziale provvedimento;
7) Affidare i figli minori Per_1 Per_2
e in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa, Per_1 Per_2 autorizzandola ad assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per i minori in ambito medico-sanitario, scolastico e sportivo;
confermare (come disposto nel provvedimento del 28.9.2023 dep il 2.10.2023) la sospensione della frequentazione ed ogni contatto, anche telefonico, dei figli con il padre, disponendo che lo stesso, ove interessato a riprendere la frequentazione, si rivolga al Servizio sociale territorialmente competente per l'attivazione di un percorso individuale specifico volto ad acquisire gli strumenti necessari a dominare i propri agiti violenti, oltre che ad implementare le proprie competenze genitoriali.
8) Adottare ogni provvedimento (ex art art. 473-bis.46; 473-bis 70) ritenuto idoneo per tutelare la ricorrente ed i minori e la loro sicurezza.
La Curatrice speciale ha chiesto di: “1) dichiarare ai sensi dell'art. 330 c.c. la declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale del sig. decaduto della Controparte_1 responsabilità genitoriale sui figli n. a roma il 19.11.2010 e Persona_5 Persona_2
n. a Roma il 7.5.2010; 2) assegnare la casa coniugale alla sig.ra quale Parte_1 collocataria dei figli;
3) affidare in via esclusiva i figli minori alla madre la quale assumerà in via esclusiva tutte le decisioni di maggior interesse relative ai figli;
4) disporre l'obbligo per il padre al contributo per il mantenimento dei figli nella misura di € 600,00 mensile
(300,00 per ciascun figlio) comprensivo delle spese straordinarie scolastiche, mediche e sportive;
5) confermare la sospensione della frequentazione ed ogni contatto telefonico padre figli;
6) incaricare il Servizio Sociale di provvedere all'attivazione di un'educativa domiciliare nel massimo delle ore, con un monitoraggio da parte degli stessi.”.
Solo nelle note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473-bis.28 cpc, parte resistente (che non ha depositato scritti conclusionali) ha insistito “affinchè venga
12 disposto l'affido condiviso dei figli, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine all'assegnazione della casa coniugale già assegnata a e venga respinta Parte_1 la richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo al concludente poiché il sig. versa diligentemente le somme per cui è stato onerato dall'adita Giustizia….”. CP_1
Premesso che è incontestata l'intervenuta riconciliazione successivamente alla precedente separazione consensuale, perciò divenuta inefficace, le allegazioni di violenza, la correlata domanda di addebito e il tempo decorso dalla separazione di fatto convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Deve pertanto essere pronunciata la separazione dei coniugi.
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla va preliminarmente Pt_1
rilevato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza, sicchè, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, la separazione dovrà essere pronunciata senza addebito (vedi tra le altre Cass. civ.
40795/21), gravando sulla parte richiedente l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. civ. 16691/20).
Con specifico riferimento alle violenze consumate ai danni del coniuge, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la
13 pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.” (Cass. civ. 7388/2017, 3925/2018, 31351/2022)
Orbene, gli agiti violenti del resistente ai danni della ricorrente e alla presenza dei figli minori, provati dalla sentenza, in atti, del GUP presso il Tribunale di Roma del
26.2.2020, di condanna del per i reati di lesioni e stalking aggravati, e CP_1
parzialmente riformata, con sentenza passata in giudicato della Corte d'Appello del
30.9.2022 emessa sull'accordo delle parti, in ordine alla sola entità della pena detentiva comminata al attualmente indagato in altro procedimento penale CP_1
per maltrattamenti aggravati, risultano confermati anche dal referto dell'ospedale
Sant'Eugenio del 23.3.2023, dalla messaggistica in atti e dalla deposizione resa da sorella della ricorrente, la quale, tra l'altro, ha riferito di avere assistito Parte_2
personalmente alle plurime condotte ingiuriose del nei confronti della CP_1
alla presenza dei figli minori. Pt_1
Va pertanto accolta la domanda di addebito spiegata dalla Pt_1
Stante il grave pregiudizio derivante ai figli dalle violenze fisiche e morali agite dal resistente ai danni della moglie anche alla presenza dei minori, resi spettatori di tali violenze nonché diretti destinatari di minacce ed offese e considerati l'assenza di qualsiasi resipiscenza del nonchè il disinteresse morale e materiale CP_1
manifestato dallo stesso nei confronti della prole (non risulta essersi rivolto al
Servizio sociale per l'attivazione di un percorso individuale specifico volto ad acquisire gli strumenti necessari a dominare i propri agiti violenti, oltre che ad implementare le proprie competenze genitoriali), che non consentono allo stato una prognosi positiva sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, attraverso un percorso di crescita e sviluppo (vedi sul punto
Cass. civ. 12237/2023), il quale non può prescindere dalla acquisizione da parte del
14 della consapevolezza dei propri agiti nonché dalla rielaborazione critica CP_1
delle proprie condotte e dall'assunzione delle proprie responsabilità, dalle quali il resistente allo stato appare essere ben lontano (si è limitato a contestare la domanda di decadenza formulata dalla adducendo “che versa diligentemente le Pt_1 somme per cui è stato onerato dall'adita Giustizia”, senza peraltro darne prova alcuna a fronte delle contestazioni della ricorrente), il padre va dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli minori. Per le medesime ragioni va confermata la sospensione, già disposta con ordinanza ex art. 473-bis.22 cpc a cui sul punto si rimanda, della frequentazione e di qualsiasi contatto anche telefonico padre-figli, i quali, come confermato dalla Curatrice, continuano a rifiutarsi di vederlo, reputandolo un uomo violento. Soltanto allorquando il all'esito positivo dei CP_1
necessari percorsi, avrà dimostrato di aver acquisito consapevolezza della gravità delle condotte agite nei confronti dei figli, manifestando concreta resipiscenza, il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale e la sospensione della frequentazione potranno essere rivalutati, su domanda dell'interessato alla competente Autorità giudiziaria. Alla decadenza paterna consegue automaticamente la concentrazione in via esclusiva della responsabilità genitoriale in capo alla madre, sulla cui capacità genitoriale non è stato mosso alcun rilievo
(nemmeno dalla Curatrice speciale), la quale, in quanto unico genitore titolare della responsabilità genitoriale e, pertanto, affidataria esclusiva dei figli, dovrà assumere in via esclusiva tutte le decisioni riguardanti gli stessi.
Alla madre, affidataria esclusiva e collocataria dei figli minori, va inoltre confermata l'assegnazione della casa familiare sita in Roma via Poseidone 31 int 4.
Essendo decorso il termine massimo di un anno dall'adozione degli ordini di protezione ed in assenza di ulteriori condotte del resistente analoghe a quelle che hanno giustificato tale adozione, non ricorrono i presupposti per la loro proroga né per l'emissione di nuovi provvedimenti.
Quanto alle statuizioni economiche, va rilevato che il operaio edile, ha CP_1 dichiarato per l'anno di imposta 2022, ultimo documentato, un reddito pari a circa 15 20.000 euro;
lo stesso, licenziato per giusta causa in data 10.11.2023, ha omesso il deposito della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2023, degli estratti conto e della dichiarazione sostitutiva aggiornata, condotta deponente, ex art. 473- bis.18 cpc, per la sussistenza di entrate sottaciute al Tribunale. Peraltro,
l'allegazione, contenuta nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 10.9.2024, di “versare diligentemente” il contributo per il mantenimento dei figli disposto con ordinanza ex art 473-bis.22 cpc, ove veritiera, deporrebbe per la sussistenza di redditi all'uopo idonei e quindi per l'avvenuto reperimento di una nuova attività lavorativa.
La operaia, ha dichiarato un reddito netto pari a circa 12.000 euro per Pt_1
l'anno di imposta 2023, significativamente aumentato rispetto al triennio precedente e ulteriormente incrementatosi nel 2024, considerato che la busta paga del mese di marzo riporta una retribuzione netta di 1.285 euro. Al momento non sostiene oneri locativi, in quanto nel godimento della ex casa familiare.
Pertanto, alla luce di quanto sopra emerso, considerato che il figlio è ormai Per_1 adolescente e che il figlio lo diventerà a breve, con conseguente aumento Per_2
delle rispettive esigenze, considerata la esiguità, comunque, del reddito della sebbene aumentato, va confermato, a far data dalla domanda (ossia dal Pt_1 deposito del ricorso), un assegno a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, dell'importo di 450,00 euro mensili (225,00 euro per ciascun figlio), oltre adeguamento Istat maturato e maturando, da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente
Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense, rimesse alla decisione esclusiva della madre.
Nulla va disposto in merito alla domanda della ricorrente di assegnazione dell'assegno unico, trattandosi di una conseguenza ex lege della decadenza paterna e dell'affidamento esclusivo dei figli alla madre.
16 Stante la prevalente soccombenza del lo stesso va condannato al pagamento CP_1
delle spese di lite in favore della e della Curatrice speciale dei minori, alla Pt_1
cui nomina il Dakaci ha dato causa, liquidate come da dispositivo e delle quali, stante l'ammissione delle parti vittoriose al gratuito patrocinio, va disposto il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 dpr 115/2002.
PQM
definitivamente decidendo,
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
coniugati in Roma il 28.10.2007; Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ROMA di procedere all'annotazione della presente sentenza (anno 2007, atto 00666, parte 1, serie 02);
addebita la separazione al marito;
dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli Controparte_1 Per_1
e e, per l'effetto, ne stabilisce l'affidamento esclusivo alla madre, la Persona_2
quale dovrà assumere in via esclusiva tutte le decisioni concernenti gli stessi, collocati presso di lei;
conferma la sospensione della frequentazione e di qualsiasi contatto anche telefonico tra il padre ed i figli;
assegna a la ex casa familiare sita in Roma via Poseidone 31 Parte_1
int 4;
pone a carico del padre, a far data dal deposito del ricorso, un assegno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli e dell'importo di 450,00 euro Per_1 Per_2
mensili (225,00 euro per ciascun figlio), oltre adeguamento Istat maturato e maturando, da corrispondere alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente Protocollo tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine Forense, rimesse alla decisione esclusiva della madre;
17 condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di Controparte_1
e dell'Avv. quale Curatrice speciale Parte_1 Controparte_2
dei minori e che liquida in 3.386,50 euro ciascuno per Per_1 Persona_2
compensi professionali, oltre spese generali ex DM 55/2014, IVA e CAP, da versare allo Stato, ex art. 133 dpr 115/2002.
Roma, 24.7.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
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