Sentenza 24 febbraio 2026
Ordinanza cautelare 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00386/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02718/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2718 del 2025, proposto da
Sunkid s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B7A8250166, rappresentato e difeso dagli avvocati Nausicaa Mall e Daniel Rudi Ellecosta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione Montana dei Comuni Olimpici della “via Lattea”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Sarzotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unione Montana Comuni Olimpici via Lattea - Area Opere Pubbliche e Centrale di Committenza, non costituito in giudizio;
nei confronti
AM Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Borgini e Anna Margherita Armandola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- degli atti e delle operazioni concernenti la procedura di gara per l'affidamento « FORNITURA E POSA DI UN NUOVO TAPPETO SCIATORI DENOMINATO "JOLLY 3" PRESSO IL COMUNE DI SESTRIERE », e in particolare:
a) della determinazione registro generale n. 339 del 25/09/2025, avente a oggetto « CODICE OPERA 25_L65_P03_07 - OPERA INSERITA NELL'INTESA CON IL COMMISSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI DI CUI ALLA L. 65/2012 FORNITURA E POSA DI UN NUOVO TAPPETO SCIATORI DENOMINATO "JOLLY 3" PRESSO IL COMUNE DI SESTRIERE CUP I12H25000280001 CIG: B7A8250166 Aggiudicazione definitiva e affidamento fornitura e posa », con la quale l'amministrazione resistente ha preso atto del verbale della stazione appaltante che vedeva come aggiudicataria l’odierna controinteressata;
b) del verbale del 24 settembre 2025, con il quale la stazione appaltante ha aggiudicato « definitivamente la fornitura e posa di un nuovo tappeto per sciatori denominato “Jolly 3” da installarsi nel comune del Sestriere alla ditta TEAM SERVICE S.R.L. (P.IVA 01748430038) con sede legale in Via Cesare Battisti 4, 28040 Dormelletto (No) »;
c) del verbale del 28 agosto 2025, con il quale è stato proposto di aggiudicare provvisoriamente la fornitura e posa del bene richiesto all’odierna controinteressata;
d) degli eventuali provvedimenti o verbali dai quali risulta migliore l’offerta della controinteressata;
e) della graduatoria di gara, di cui al verbale di gara del 28 agosto 2025;
f) degli atti e delle valutazioni dell'offerta dell'aggiudicataria;
- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente, ancorché non conosciuto;
per l'accertamento e la declaratoria
- dell'inefficacia del contratto qualora medio tempore stipulato e con richiesta di subentro nello stesso;
ovvero, in subordine, per la condanna
della stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Unione Montana dei Comuni Olimpici della “via Lattea” e della società AM Service s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 18 febbraio 2026 il dott. LU PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il 14 luglio 2025 l’Unione Montana Comuni Olimpici “via Lattea” ha indetto una procedura aperta per la fornitura e la posa di un impianto di trasporto sciatori, avente un importo a base d’asta di 760.780,93 euro, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Alla procedura hanno partecipato due operatori economici e, all’esito della valutazione delle offerte, l’odierna controinteressata si è classificata al primo posto nella graduatoria di merito, con un punteggio di 97, seguito dalla ricorrente con 84 punti.
3. Il 13 ottobre 2025 l’appalto è stato aggiudicato alla controinteressata.
4. Con ricorso, notificato il 20 ottobre 2025 e depositato il successivo 2 ottobre, la ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione unitamente a tutti gli atti della procedura, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimi.
5. All’udienza camerale del 5 novembre 2025 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare e, in quella pubblica del 18 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
6. In via preliminare, il Collegio deve dichiarare l’irricevibilità dei documenti allegati alla memoria replica del 6 febbraio 2026 in quanto tardivi.
Per tale ragione del loro contenuto non se ne terrà conto ai fini della presente decisione.
7. Con il proprio ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, stante la loro stretta interconnessione, la ricorrente censura la violazione della lex specialis di gara; dell’art. 79 del d.lgs. 36/2023 e del relativo allegato II. 5 nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente.
A suo dire, infatti, l’appalto aveva, come oggetto principale, la fornitura di un rullo di movimentazione con diametro di 800 mm, che sarebbe stato offerto solo dalla ricorrente; del resto la controinteressata avrebbe pacificamente ammesso non poter fornire un bene con quelle specifiche caratteristiche.
Né potrebbe operare il principio di equivalenza, posto che il bene richiesto è stato dettagliatamente descritto nella lex specialis e, pertanto, la sua difformità integrerebbe un’ipotesi di aliud pro alio ; senza contare che la controinteressata non avrebbe neppure dimostrato l’equivalenza tra il bene richiesto e quello offerto né la commissione di gara si sarebbe espressa sul punto.
A ciò si aggiungerebbe che l’offerta della controinteressata non sarebbe corrisponderebbe alle richieste della lex specialis di gara anche per quanto attiene alle videocamere (la controinteressata ne avrebbe offerte 6 anziché 9); al sistema di ancoraggio e ai relativi blocchi, posto che sarebbero state offerte 240 traversine in luogo degli 80 blocchi di ancoraggio né sarebbe stato indicato se il sistema offerto sia in grado di resistere ai venti con potenza fino 150 km/h.
8. Il ricorso è infondato.
8.1. Ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. 36/23 « Le specifiche tecniche sono definite e disciplinate dall'allegato II.5 » mente l’allegato de quo prevede che « Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il punto 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall'espressione “o equivalente” », con la precisazione, a mente della quale, l’offerente « dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti ».
Si tratta del c.d. principio di equivalenza che, ai fini della selezione della migliore offerta, consente alla stazione appaltante di comparare prodotti con specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste.
Esso rappresenta la concreta applicazione dei ai principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e libertà d'iniziativa economica nonché di quello euro-unitario di concorrenza che « vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'Amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità; l'equivalenza presuppone, quindi, la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, quale conformità sostanziale con le dette specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte; ne deriva, sul piano applicativo, che, sussistendone i presupposti, la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti non già attenendosi a riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale (e funzionale) delle soluzioni tecniche offerte, sì che le specifiche indicate dal bando vengono in pratica comunque soddisfatte » ( ex multis Consiglio di Stato sez. III, 12 novembre 2025, n. 8840).
Inoltre, il principio in esame rappresenta altresì una concretizzazione di quello del risultato (espressamente previsto dall’art. 1 del d.lgs. 36/23) e mira a evitare un'irragionevole limitazione del confronto competitivo tra operatori economici.
Detto altrimenti, « In sede di gara pubblica l'equivalenza presuppone la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, quale conformità sostanziale con le dette specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte; ne deriva, sul piano applicativo, che, sussistendone i presupposti, la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti non già attenendosi a riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale e funzionale delle soluzioni tecniche offerte, sì che le specifiche indicate dal bando vengono in pratica soddisfatte » ( ex multis Consiglio di Stato sez. V, 1° settembre 2025, n. 7161).
Poiché esso non rappresenta una novità del nuovo codice dei contratti pubblici, già previsto nell’art. 68 della codificazione previgente, è tutt’ora attuale il principio giurisprudenziale consolidato, a mente del quale, «il giudizio di equivalenza formulato dalla Commissione di gara, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione » ( ex multis T.A.R. Firenze Toscana sez. III, 22 gennaio 2025, n. 96).
Inoltre, per giurisprudenza altrettanto pacifica esso « trova applicazione indipendentemente da espressi richiami negli atti di gara o da parte dei concorrenti in tutte le fasi della procedura di evidenza pubblica e la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis . La Stazione appaltante deve valutare la conformità dell'offerta non tanto in senso formale, quanto piuttosto in senso sostanziale, dovendo verificare, sulla base di quanto contenuto negli atti di gara, se il prodotto offerto dalla concorrente sia funzionalmente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, secondo il principio di equivalenza, vigente negli appalti pubblici, che sottende una valutazione di omogeneità funzionale tra soluzioni, prodotti o dispositivi tecnici, ravvisabile ogni qual volta questi siano in grado di assolvere, in modo sostanzialmente analogo, alla finalità di impiego loro assegnata. In sede di gara pubblica, il principio di equivalenza trova il proprio limite nella difformità del bene o del servizio, rispetto a quello descritto dalla lex specialis , ovvero quando venga a configurarsi una ipotesi di aliud pro alio non rimediabile » ( ex multis T.A.R. Bari Puglia sez. III, 2 ottobre 2024, n. 1032).
8.2. Tanto premesso in linea generale, occorre evidenziare che ai sensi dell’articolo 1 del Capitolato « L’oggetto dell’appalto consiste in tutte le forniture ed opere necessarie per la realizzazione e messa in esercizio di un nuovo tappeto per trasporto sciatori, dotato di galleria di copertura, in Località Colle di Sestriere », ossia si tratta di un contratto di fornitura con posa in opera, a cui dovranno applicarsi le regole per le commesse di forniture.
Per giurisprudenza pacifica, infatti, « il contratto di appalto avente ad oggetto l'acquisto di un bene in uno all'esecuzione, a carico del contraente, della posa in opera ed installazione con caratteri accessori, deve essere qualificato quale appalto pubblico di fornitura e non quale contratto misto di appalto » ( ex multis Consiglio di Stato sez. V, 8 febbraio 2022, n. 898).
Ciò posto, l’articolo 7 del Capitolato ha fornito una serie di prescrizioni tecniche genarli, tra le quali non rientra la larghezza del nastro trasportatore, che è, invece, contenuta nel successivo art. 8 (dedicato agli elementi tecnici specifici); nella relazione genarle del progetto di fattibilità tecnica ed economica; nell’elenco e analisi dei prezzi della relazione de qua nonché nel computo metrico estimativo.
Anzi, lo stesso art. 7 citato afferma espressamente che « Fermo restando che le Ditte concorrenti sono libere di proporre e progettare il tipo di nastro trasportatore per sciatori più conveniente nei riguardi della sicurezza e regolarità di funzionamento in modo da ottenere la migliore economia di costruzione e di esercizio ».
Ebbene, dall’analisi dei menzionati documenti non si rivengono elementi univoci per poter affermare che le dimensioni del nastro rappresentino un requisito essenziale per la stazione appaltate e che, quindi, non possa operare il principio di equivalenza: ciò che rileva nella commessa è, infatti, che esso, a prescindere dalle dimensioni, possa resistere alle intemperie ed essere « riscaldato a raggi infrarossi (o sistema equivalente di pari efficacia), per evitare l'accumulo di neve e ghiaccio » (art. 8 del CSA).
Del resto, la stessa stazione appaltate prevede espressamente, all’art. 4 del capitolato, che i documenti indicati dalla ricorrente non costituiscono elementi immodificabili della commessa (« LA STAZIONE APPALTANTE fornirà all’appaltatore indicazioni dettagliate circa la corretta posa in opera delle forniture oggetto dell’appalto attraverso tavole e relazioni che sono state prodotte dall’Amministrazione comunale interessata, tale materiale non ha valore negoziale pertanto verrà fornito »).
A ciò si aggiunga che lo stesso RUP ha evidenziato che la dimensione del nastro non poteva essere un requisito essenziale della fornitura, posto che, in caso contrario, la partecipazione sarebbe stata limitata alla sola ricorrente « vanificando di fatto la procedura aperta avviata dall’Unione Montana »
8.3. Chiarito, quindi, che non sussistono ostacoli per l’applicazione in astratto del principio di equivalenza, si evidenzia che la controinteressata, anche se non ha espressamente dichiarato nella propria offerta le dimensioni del nastro, ne ha dettagliatamente descritto il funzionamento e il sistema di ancoraggio e pertanto l’offerta è stata valutata implicitamente ritenuta conforme alle richieste e valutata favorevolmente dal seggio di gara.
Si rammenta, infatti, che, come precedentemente evidenziato, la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto a quanto previsto dalla lex specialis .
Del resto, la correttezza della valutazione dell’amministrazione procedente è altresì desumibile dalla documentazione in atti.
Ci si riferisce, in particolare, alla dichiarazione di equivalenza dell’Ing. LU TI e, soprattutto, alla relazione del RUP, il quale ha esplicitato le ragioni per cui il bene offerto dalla controinteressata è stato ritenuto equivalente a quello richiesto. Documento che, poiché si limita a esplicitare le valutazioni implicitamente effettuate dal seggio di gara, non può essere equiparato a un’inammissibile motivazione postuma.
Tanto premesso, il RUP ha evidenziato che « l’equivalenza funzionale del rullo offerto dalla AM Service (avente un diametro inferiore) si ricava dalla presenza combinata di una pompa automatica gestita da un PLC (v. punto “1.2d” dell’offerta tecnica della AM Service), meccanismo che garantisce di non far slittare il nastro e lo mantiene in trazione costante (e che, quindi, assolve alla stessa funzione per cui il progettista ha ritenuto di doversi rifare alle caratteristiche tecniche del prodotto della SUNKID) ». Senza contare che la controinteressata « ha presentato referenze assai qualificate, rappresentate dalla realizzazione e dal favorevole collaudo di almeno altri 3 tappeti mobili per sciatori con lunghezza pari o superiore a quello da installare a Sestriere: il che garantiva, nei fatti, il corretto funzionamento della soluzione tecnica adottata ».
8.4. Analoghe considerazioni possono essere effettuate per il sistema di ancoraggio del rullo, che è strettamente connesso alle caratteristiche del bene principale, posto che ogni produttore prevede un sistema specifico per i propri prodotti.
Né è possibile sostenere che la controinteressata non abbia garantito che l’impianto possa resistere a venti di potenza pari a 150 km/h, posto che tale garanzia è implicita nella partecipazione alla gara e alla conseguente accettazione dei requisiti della stessa.
8.5. Per quanto concerne, poi, il numero delle telecamere si evidenzia che non è possibile desumerne che l’aggiudicataria abbia offerto un numero minore rispetto a quanto richiesto.
In primo luogo, anche in questo caso l’impegno è implicito nella partecipazione e nell’accettazione della legge di gara, che parrebbe imporre la fornitura di 9 telecamere.
Del tutto irrilevante ai fini de quibus è poi il fatto che la controinteressata abbia descritto il posizionamento di sette telecamere, posto che, in assenza di univoci elementi di segno contrario, è verosimile che essa si sia limitata a indicare gli elementi più rilevanti del sistema di videosorveglianza.
Ciò posto, l’eventuale mancata fornitura di quanto richiesto configurerà gli estremi di un inadempimento contrattuale da valutare in sede di esecuzione della commessa; senza contare che, come precedentemente accennato con l’utilizzo del condizionale, non è neppure certo che la fornitura di un numero inferiore di videocamere rappresenti un inadempimento in quanto l’art. 18 dello schema di contratto prevede che il computo metrico non costituisce parte integrante dell’accordo.
9. Per quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
10. In virtù della complessità della vicenda il Collegio reputa equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL RO, Presidente
LU PA, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU PA | EL RO |
IL SEGRETARIO