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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/07/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6326/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CARETTA DAVIDE del Foro di Padova e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Grantorto (PD), via Umberto I nr. 55/2
ATTRICE contro
(c.f. ), non costituito in giudizio, Controparte_1 C.F._2
dichiarato contumace
CONVENUTO
avente ad oggetto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
pagina 1 di 11 In via principale
1) Accertato e dichiarato che il Dott. si è reso gravemente Controparte_1
inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattuali dallo stesso assunte nei confronti della società e della socia della stessa Signora CP_2 Parte_1
per aver omesso di presentare nei termini la dichiarazione dei redditi
[...]
della società per l'anno 2008 e per aver omesso, poi, di fornire documenti e chiarimenti utili a giustificare i costi e le passività esposte nel bilancio della società chiuso al 31.12.2008, condannare lo stesso a risarcire alla Signora
quale ex socia ed ex liquidatrice della società la Parte_1 CP_2
somma di complessivi € 87.962,12, di cui € 65.281,86 quale debito gravante sulla società e per essa sulla ex socia e liquidatrice CP_2 Parte_1
€ 21.672,90 quale debito residuo gravante su quale
[...] Parte_1
ex socia della società, così definiti a seguito di adesione da parte di
[...]
alla proposta di definizione agevolata presentata da parte Controparte_3
debitrice, ed € 1.007,36, quale prima rata già pagata dalla Signora a Pt_1
seguito di originaria richiesta di rateazione, o la maggior o minor somma che sarà accertata in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
2) Accertato e dichiarato che, per effetto della condotta del Dott. , CP_1
l'attrice ha subito un danno non patrimoniale inteso come danno alla salute psichica e danno morale per il grave turbamento e stress patito, condannarsi il
Convenuto al relativo risarcimento nella misura che risulterà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
pagina 2 di 11 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
esponeva in fatto quanto segue:
- di essere socia e liquidatrice di costituita il 19.08.1999 e CP_2
cancellata dal registro delle imprese in data 16.06.2014;
- che per gli anni 1999 e 2000 e poi dal 2005 fino alla cessazione la contabilità della predetta società era stata curata dal dott. , Controparte_1
all'epoca socio della “Bortolan & Danese Associati snc” di Vicenza: lo stesso aveva l'incarico di occuparsi della redazione e dell'invio del bilancio, nonché
degli adempimenti dichiarativi e contributivi della società e di ogni altra attività connessa;
- che, con atto notificato in data 15.01.2014, l'Agenzia delle Entrate
aveva comunicato alla di aver avviato un accertamento nei CP_2
confronti della stessa per l'anno di imposta 2008, avendo rilevato l'omessa presentazione del Modello Unico SC 2009;
- che i soci di avevano quindi interpellato il dott. CP_2 CP_1
che li aveva rassicurati che si sarebbe preoccupato di sistemare la situazione;
- che all'esito dell'accertamento l'Agenzia delle Entrate riteneva di rideterminare il reddito della società muovendo alla stessa quattro rilievi indicati in citazione ed emettendo gli avvisi di accertamento T6S03040441 per l'importo di € 88.338,91 e T6S010404451 per l'importo di € 29.632,64:
pagina 3 di 11 - che il rilievo principale relativo alla contabilizzazione di € 110.000 oltre
IVA portato dalla fattura emessa dalla impresa Edile Forte s.a.s. era relativo all'esborso sostenuto a seguito di un contratto preliminare di compravendita per l'acquisto di un ufficio/appartamento come sede secondaria, poi non perfezionato per il fallimento della venditrice e la documentazione idonea a giustificare l'esborso era certamente stata consegnata al dott. che, CP_1
Cont inspiegabilmente, aveva omesso di consegnarla a sua volta all'
- che, dopo il ricevimento degli avvisi di accertamento, il dott. CP_1
aveva prospettato agli ex soci di di presentare ricorso avverso gli CP_2
stessi e questi avevano aderito, tuttavia il convenuto non aveva presentato ricorso ma due istanze di accertamento con adesione, depositate per il tramite dell'avv. Francesca Pozzi, che intratteneva rapporti diretti con il dott. CP_1
che poi informava gli ex soci;
Cont
- che all'esito degli incontri intervenuti tra l'avv. Pozzi e l'
quest'ultima aveva ritenuto che non vi fossero elementi per addivenire ad una adesione agli atti di accertamento emessi;
- che gli ex soci non avevano versato nulla all'avv. Pozzi come compenso ed erano stati rassicurati dal dott. che la situazione sarebbe stata Per_1
definita, quindi, con inequivocabile sua assunzione di responsabilità;
- che, nel mese di dicembre 2022, l'attrice aveva ricevuto una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria a seguito del mancato pagamento dell'importo di cui all'avviso di accertamento T6S010404451/2014
e, in assenza di collaborazione da parte del dott. , si era rivolta ad altro CP_1
professionista che le consigliava di procedere a richiesta di rateazione, a seguito pagina 4 di 11 della quale aveva pagato una prima rata di € 1.007,36 e quindi a domanda di definizione agevolata a cui l'ente di riscossione aveva aderito sia per la posizione di sia per quella della sig.ra per gli importi CP_2 Pt_1
rispettivamente di € 65.281,86 e € 21.672,90;
- che non avevano avuto riscontro la missiva inviata al convenuto per raggiungere una soluzione conciliativa, né l'esperita mediazione a cui il dott.
non si presentava. CP_1
Ciò premesso in fatto l'attrice deduceva in diritto che risultava sussistente una negligenza del professionista da cui erano derivati gli esborsi che aveva dovuto sopportare e anche la prova del danno subito, che consisteva non solo in sanzioni e interessi ma anche nell'importo richiesto per imposte non versate in quanto le stesse non sarebbero state dovute se il professionista avesse correttamente documentato le perdite deducibili. A tal fine quantificava un danno patrimoniale di € 65.281,86 per le somme dovute da ed € CP_2
21.672,90 per le somme dovute personalmente quale ex socia della società ed €
1.007,36 quale importo della prima rata già versata all'esito della richiesta di rateizzazione, somme da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale. Quanto alla sussistenza del nesso di causa tra condotta del commercialista e danno subito evidenziava plurimi profili di inadempienza del convenuto alle proprie obbligazioni assunte nei confronti della società CP_2
Infine, l'attrice deduceva di aver subito anche un danno di natura non patrimoniale sub specie di danno biologico come da certificato medico allegato pagina 5 di 11 e di danno morale per il patema d'animo occorso a seguito della vicenda di cui trattasi.
II. La parte convenuta, pur ritualmente intimata, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
III. La causa veniva istruita mediante prova per testi e quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 11.07.25,
all'esito di tale udienza il g.i. tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di legge ex art. 281sexies c.p.c..
IV. Le domande attoree sono infondate e devono quindi essere respinte.
IV.
1. Al fine di un opportuno inquadramento della presente controversia si deve rilevare che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività
professionale sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, non rileva il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui questi è tenuto. Pertanto il cliente che si ritiene danneggiato ha l'onere di provare: (I) l'esistenza del contratto d'opera professionale;
(II) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
(III) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale (condotta) ed il danno-evento lamentato
(causalità materiale); (IV) l'esistenza effettiva di un danno-conseguenza risarcibile (causalità giuridica). Il professionista intellettuale, tra i quali rientra pagina 6 di 11 il commercialista o consulente fiscale, quindi, è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 co. 2 c.c.
che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Più specificamente, rispetto al caso che ci occupa: “Nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Amministrazione per effetto dell'errore commesso dal commercialista.
Tuttavia l'esame del fondamento dell'azione risarcitoria impone di verificare,
oltre che la sussistenza degli inadempimenti professionali, anche la loro efficacia causale rispetto all'evento di danno che è stato prospettato dal contribuente, vale a dire la perdita patrimoniale, ossia sanzioni, interessi e spese, derivanti dall'erronea presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa e dalla successiva illegittima compensazione.” Tribunale Milano sez.
I, 02/03/2018, n.2475.
Preliminarmente si deve rilevare, quindi, che non è sufficiente dedurre una negligente prestazione da parte del professionista, ma tale prestazione deve essere in nesso di causa con il danno evento rappresentato che deve avere a sua volta cagionato un danno conseguenza risarcibile.
Cont Nella presente circostanza l' nell'avviso di accertamento
T6S03040441/2014 inerente l'anno di imposta 2018 ha formulato alla società
pagina 7 di 11 e, per quanto qui rileva, alla ex socia e liquidatrice, odierna attrice CP_2
quattro rilievi:
- 1) violazione dell'art. 109 comma 5 DPR 917/86 relativamente all'iscrizione di “Costi per acquisto merci destinate alla rivendita” riferito alla spesa di € 110.000 oltre IVA portata dalla fattura prodotta sub. doc. 5;
- 2) violazione dell'art. 109 comma 5 DPR 917/86 relativamente alla iscrizione di “Costi per acquisto mostre e fiere” riferito alla spesa di € 4.500
oltre IVA portata dalla fattura prodotta sub. doc. 6;
- 3) violazione dell'art. 164 DPR 917/86 relativamente alla iscrizione dell'importo di € 9.446,64 tra i “Costi di acquisto carburante”;
4) violazione dell'art. 19 DPR 633/1972 per indebita detrazione dell'importo di complessivi € 25.173, pari all'IVA esposta nelle fatture docc. 5 e
6, relative a costi ritenuti non inerenti.
Deve rilevarsi, in primo luogo, che parte attrice non formula deduzioni circa i rilievi nr. 2 e 3 su cui d'altra parte l'avviso di accertamento appare chiaro e ben motivato: infatti, la fattura doc. 6 è completamente silente quanto alla inerenza di una spesa per “mostra presso rispetto Parte_2
all'attività aziendale di né sul punto formula argomentazioni la CP_2
memoria depositata dall'avv. Francesca Pozzi nel procedimento di accertamento con adesione (sub. doc. 19 attrice). Lo stesso è a dirsi per gli importi relativi ad acquisto carburante che, al netto delle somme duplicate,
Cont l' ha ritenuto deducibili solo nella misura prevista dall'art. 164, comma 1,
lett. B) d.p.r. 917/1986 (40%).
pagina 8 di 11 Quanto alla fattura per l'atto di compravendita relativo all'ufficio sito in comune di Villafranca Padovana, è vero che la normativa fiscale (art. 101
TUIR) permette di portare a perdita un credito (quale era il credito di rimborso dell'acconto pagato all'impresa edile Forte s.a.s. in fallimento) se il debitore,
come nella presente circostanza, risulta assoggettato a procedure concorsuali ma ciò solo se, a monte, per tale spesa sussistesse il requisito dell'inerenza rispetto alle attività aziendali da cui derivano i ricavi o gli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa (Cass. n. 1709/2017). L'attrice, nei propri atti, tuttavia, non prende alcuna posizione su quanto in proposito evidenziato dall'Agenzia Fiscale nell'avviso di accertamento, infatti l'Ufficio
non contesta l'inerenza della spese solo in quanto è mancante la documentazione a supporto della fattura (la cui mancanza l'attrice addebita al convenuto), ma anche per ulteriori ragioni quali la circostanza che la CP_2
non era proprietaria di alcun immobile, che la sede della società era a
[...]
Padova (presso la residenza dei soci si rileva dalla visura camerale depositata) e che non aveva alcuna attività nel Comune dove era situato l'immobile CP_2
che intendeva acquistare. Inoltre, rileva il giudicante, che non si comprende la motivazione per la quale la società avesse versato un acconto di € 132.000 IVA
compresa, mentre il contratto preliminare depositato (doc. 11) prevedeva il versamento di € 30.000 alla sottoscrizione del preliminare (di cui la parte venditrice rilasciava quietanza in tale atto) e il saldo di € 270.000 solo alla stipula del contratto definitivo di compravendita che non era mai avvenuta,
come dedotto dalla stessa attrice, per il fallimento della società venditrice.
pagina 9 di 11 Da quanto sopra esposto deriva la carenza di un danno risarcibile in capo alla sig.ra in quanto, anche se il convenuto avesse correttamente Pt_1
operato, l'esito dell'accertamento fiscale non avrebbe potuto essere diverso.
IV.
2. Quanto all'avviso di accertamento T6S010404451/2014 emesso nei soli confronti della sig.ra lo stesso è meramente consequenziale Pt_1
all'altro avviso (che aveva rettificato il reddito di essendo la sig.ra CP_2
socia di società di capitali a compagine sociale ristretta (l'altro socio Pt_1
paritario al 50% di era il coniuge ) per il quale CP_2 Persona_2
opera la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extrabilancio
(cfr. Cass. 1338/2009, 4861/2024). Anche rispetto a tale avviso vale quanto sopra detto, ovvero che, anche se il professionista avesse correttamente operato, l'esito dell'accertamento fiscale non avrebbe potuto essere diverso.
IV.
3. Quanto, infine, alle domande risarcitorie del danno non patrimoniale sub specie di danno biologico e morale le stesse non possono essere accolte in quanto se lo “stato di depressione reattiva” diagnosticato,
come dichiarato dalla sig.ra al dott. , è dovuto ad Pt_1 Persona_3
una questione economica che la propria famiglia si è trovata ad affrontare, lo stesso non può essere dovuto alle negligenze del dott. in quanto, come CP_1
è stato detto, tali condotte non avrebbero potuto mutare gli esiti
Cont dell'accertamento fiscale svolto dall' e quindi neanche le conseguenze economiche derivate in capo alla ex socia, odierna attrice.
V. Nulla sulle spese di lite stante la mancata costituzione del convenuto.
pagina 10 di 11 -
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) RESPINGE le domande attoree;
2) NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Vicenza il 16/07/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. Gabriele CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6326/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CARETTA DAVIDE del Foro di Padova e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Grantorto (PD), via Umberto I nr. 55/2
ATTRICE contro
(c.f. ), non costituito in giudizio, Controparte_1 C.F._2
dichiarato contumace
CONVENUTO
avente ad oggetto: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
pagina 1 di 11 In via principale
1) Accertato e dichiarato che il Dott. si è reso gravemente Controparte_1
inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattuali dallo stesso assunte nei confronti della società e della socia della stessa Signora CP_2 Parte_1
per aver omesso di presentare nei termini la dichiarazione dei redditi
[...]
della società per l'anno 2008 e per aver omesso, poi, di fornire documenti e chiarimenti utili a giustificare i costi e le passività esposte nel bilancio della società chiuso al 31.12.2008, condannare lo stesso a risarcire alla Signora
quale ex socia ed ex liquidatrice della società la Parte_1 CP_2
somma di complessivi € 87.962,12, di cui € 65.281,86 quale debito gravante sulla società e per essa sulla ex socia e liquidatrice CP_2 Parte_1
€ 21.672,90 quale debito residuo gravante su quale
[...] Parte_1
ex socia della società, così definiti a seguito di adesione da parte di
[...]
alla proposta di definizione agevolata presentata da parte Controparte_3
debitrice, ed € 1.007,36, quale prima rata già pagata dalla Signora a Pt_1
seguito di originaria richiesta di rateazione, o la maggior o minor somma che sarà accertata in corso di causa, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
2) Accertato e dichiarato che, per effetto della condotta del Dott. , CP_1
l'attrice ha subito un danno non patrimoniale inteso come danno alla salute psichica e danno morale per il grave turbamento e stress patito, condannarsi il
Convenuto al relativo risarcimento nella misura che risulterà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
pagina 2 di 11 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
esponeva in fatto quanto segue:
- di essere socia e liquidatrice di costituita il 19.08.1999 e CP_2
cancellata dal registro delle imprese in data 16.06.2014;
- che per gli anni 1999 e 2000 e poi dal 2005 fino alla cessazione la contabilità della predetta società era stata curata dal dott. , Controparte_1
all'epoca socio della “Bortolan & Danese Associati snc” di Vicenza: lo stesso aveva l'incarico di occuparsi della redazione e dell'invio del bilancio, nonché
degli adempimenti dichiarativi e contributivi della società e di ogni altra attività connessa;
- che, con atto notificato in data 15.01.2014, l'Agenzia delle Entrate
aveva comunicato alla di aver avviato un accertamento nei CP_2
confronti della stessa per l'anno di imposta 2008, avendo rilevato l'omessa presentazione del Modello Unico SC 2009;
- che i soci di avevano quindi interpellato il dott. CP_2 CP_1
che li aveva rassicurati che si sarebbe preoccupato di sistemare la situazione;
- che all'esito dell'accertamento l'Agenzia delle Entrate riteneva di rideterminare il reddito della società muovendo alla stessa quattro rilievi indicati in citazione ed emettendo gli avvisi di accertamento T6S03040441 per l'importo di € 88.338,91 e T6S010404451 per l'importo di € 29.632,64:
pagina 3 di 11 - che il rilievo principale relativo alla contabilizzazione di € 110.000 oltre
IVA portato dalla fattura emessa dalla impresa Edile Forte s.a.s. era relativo all'esborso sostenuto a seguito di un contratto preliminare di compravendita per l'acquisto di un ufficio/appartamento come sede secondaria, poi non perfezionato per il fallimento della venditrice e la documentazione idonea a giustificare l'esborso era certamente stata consegnata al dott. che, CP_1
Cont inspiegabilmente, aveva omesso di consegnarla a sua volta all'
- che, dopo il ricevimento degli avvisi di accertamento, il dott. CP_1
aveva prospettato agli ex soci di di presentare ricorso avverso gli CP_2
stessi e questi avevano aderito, tuttavia il convenuto non aveva presentato ricorso ma due istanze di accertamento con adesione, depositate per il tramite dell'avv. Francesca Pozzi, che intratteneva rapporti diretti con il dott. CP_1
che poi informava gli ex soci;
Cont
- che all'esito degli incontri intervenuti tra l'avv. Pozzi e l'
quest'ultima aveva ritenuto che non vi fossero elementi per addivenire ad una adesione agli atti di accertamento emessi;
- che gli ex soci non avevano versato nulla all'avv. Pozzi come compenso ed erano stati rassicurati dal dott. che la situazione sarebbe stata Per_1
definita, quindi, con inequivocabile sua assunzione di responsabilità;
- che, nel mese di dicembre 2022, l'attrice aveva ricevuto una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria a seguito del mancato pagamento dell'importo di cui all'avviso di accertamento T6S010404451/2014
e, in assenza di collaborazione da parte del dott. , si era rivolta ad altro CP_1
professionista che le consigliava di procedere a richiesta di rateazione, a seguito pagina 4 di 11 della quale aveva pagato una prima rata di € 1.007,36 e quindi a domanda di definizione agevolata a cui l'ente di riscossione aveva aderito sia per la posizione di sia per quella della sig.ra per gli importi CP_2 Pt_1
rispettivamente di € 65.281,86 e € 21.672,90;
- che non avevano avuto riscontro la missiva inviata al convenuto per raggiungere una soluzione conciliativa, né l'esperita mediazione a cui il dott.
non si presentava. CP_1
Ciò premesso in fatto l'attrice deduceva in diritto che risultava sussistente una negligenza del professionista da cui erano derivati gli esborsi che aveva dovuto sopportare e anche la prova del danno subito, che consisteva non solo in sanzioni e interessi ma anche nell'importo richiesto per imposte non versate in quanto le stesse non sarebbero state dovute se il professionista avesse correttamente documentato le perdite deducibili. A tal fine quantificava un danno patrimoniale di € 65.281,86 per le somme dovute da ed € CP_2
21.672,90 per le somme dovute personalmente quale ex socia della società ed €
1.007,36 quale importo della prima rata già versata all'esito della richiesta di rateizzazione, somme da maggiorarsi di interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale. Quanto alla sussistenza del nesso di causa tra condotta del commercialista e danno subito evidenziava plurimi profili di inadempienza del convenuto alle proprie obbligazioni assunte nei confronti della società CP_2
Infine, l'attrice deduceva di aver subito anche un danno di natura non patrimoniale sub specie di danno biologico come da certificato medico allegato pagina 5 di 11 e di danno morale per il patema d'animo occorso a seguito della vicenda di cui trattasi.
II. La parte convenuta, pur ritualmente intimata, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
III. La causa veniva istruita mediante prova per testi e quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 11.07.25,
all'esito di tale udienza il g.i. tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di legge ex art. 281sexies c.p.c..
IV. Le domande attoree sono infondate e devono quindi essere respinte.
IV.
1. Al fine di un opportuno inquadramento della presente controversia si deve rilevare che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività
professionale sono obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, non rileva il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui questi è tenuto. Pertanto il cliente che si ritiene danneggiato ha l'onere di provare: (I) l'esistenza del contratto d'opera professionale;
(II) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
(III) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale (condotta) ed il danno-evento lamentato
(causalità materiale); (IV) l'esistenza effettiva di un danno-conseguenza risarcibile (causalità giuridica). Il professionista intellettuale, tra i quali rientra pagina 6 di 11 il commercialista o consulente fiscale, quindi, è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 co. 2 c.c.
che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Più specificamente, rispetto al caso che ci occupa: “Nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Amministrazione per effetto dell'errore commesso dal commercialista.
Tuttavia l'esame del fondamento dell'azione risarcitoria impone di verificare,
oltre che la sussistenza degli inadempimenti professionali, anche la loro efficacia causale rispetto all'evento di danno che è stato prospettato dal contribuente, vale a dire la perdita patrimoniale, ossia sanzioni, interessi e spese, derivanti dall'erronea presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa e dalla successiva illegittima compensazione.” Tribunale Milano sez.
I, 02/03/2018, n.2475.
Preliminarmente si deve rilevare, quindi, che non è sufficiente dedurre una negligente prestazione da parte del professionista, ma tale prestazione deve essere in nesso di causa con il danno evento rappresentato che deve avere a sua volta cagionato un danno conseguenza risarcibile.
Cont Nella presente circostanza l' nell'avviso di accertamento
T6S03040441/2014 inerente l'anno di imposta 2018 ha formulato alla società
pagina 7 di 11 e, per quanto qui rileva, alla ex socia e liquidatrice, odierna attrice CP_2
quattro rilievi:
- 1) violazione dell'art. 109 comma 5 DPR 917/86 relativamente all'iscrizione di “Costi per acquisto merci destinate alla rivendita” riferito alla spesa di € 110.000 oltre IVA portata dalla fattura prodotta sub. doc. 5;
- 2) violazione dell'art. 109 comma 5 DPR 917/86 relativamente alla iscrizione di “Costi per acquisto mostre e fiere” riferito alla spesa di € 4.500
oltre IVA portata dalla fattura prodotta sub. doc. 6;
- 3) violazione dell'art. 164 DPR 917/86 relativamente alla iscrizione dell'importo di € 9.446,64 tra i “Costi di acquisto carburante”;
4) violazione dell'art. 19 DPR 633/1972 per indebita detrazione dell'importo di complessivi € 25.173, pari all'IVA esposta nelle fatture docc. 5 e
6, relative a costi ritenuti non inerenti.
Deve rilevarsi, in primo luogo, che parte attrice non formula deduzioni circa i rilievi nr. 2 e 3 su cui d'altra parte l'avviso di accertamento appare chiaro e ben motivato: infatti, la fattura doc. 6 è completamente silente quanto alla inerenza di una spesa per “mostra presso rispetto Parte_2
all'attività aziendale di né sul punto formula argomentazioni la CP_2
memoria depositata dall'avv. Francesca Pozzi nel procedimento di accertamento con adesione (sub. doc. 19 attrice). Lo stesso è a dirsi per gli importi relativi ad acquisto carburante che, al netto delle somme duplicate,
Cont l' ha ritenuto deducibili solo nella misura prevista dall'art. 164, comma 1,
lett. B) d.p.r. 917/1986 (40%).
pagina 8 di 11 Quanto alla fattura per l'atto di compravendita relativo all'ufficio sito in comune di Villafranca Padovana, è vero che la normativa fiscale (art. 101
TUIR) permette di portare a perdita un credito (quale era il credito di rimborso dell'acconto pagato all'impresa edile Forte s.a.s. in fallimento) se il debitore,
come nella presente circostanza, risulta assoggettato a procedure concorsuali ma ciò solo se, a monte, per tale spesa sussistesse il requisito dell'inerenza rispetto alle attività aziendali da cui derivano i ricavi o gli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa (Cass. n. 1709/2017). L'attrice, nei propri atti, tuttavia, non prende alcuna posizione su quanto in proposito evidenziato dall'Agenzia Fiscale nell'avviso di accertamento, infatti l'Ufficio
non contesta l'inerenza della spese solo in quanto è mancante la documentazione a supporto della fattura (la cui mancanza l'attrice addebita al convenuto), ma anche per ulteriori ragioni quali la circostanza che la CP_2
non era proprietaria di alcun immobile, che la sede della società era a
[...]
Padova (presso la residenza dei soci si rileva dalla visura camerale depositata) e che non aveva alcuna attività nel Comune dove era situato l'immobile CP_2
che intendeva acquistare. Inoltre, rileva il giudicante, che non si comprende la motivazione per la quale la società avesse versato un acconto di € 132.000 IVA
compresa, mentre il contratto preliminare depositato (doc. 11) prevedeva il versamento di € 30.000 alla sottoscrizione del preliminare (di cui la parte venditrice rilasciava quietanza in tale atto) e il saldo di € 270.000 solo alla stipula del contratto definitivo di compravendita che non era mai avvenuta,
come dedotto dalla stessa attrice, per il fallimento della società venditrice.
pagina 9 di 11 Da quanto sopra esposto deriva la carenza di un danno risarcibile in capo alla sig.ra in quanto, anche se il convenuto avesse correttamente Pt_1
operato, l'esito dell'accertamento fiscale non avrebbe potuto essere diverso.
IV.
2. Quanto all'avviso di accertamento T6S010404451/2014 emesso nei soli confronti della sig.ra lo stesso è meramente consequenziale Pt_1
all'altro avviso (che aveva rettificato il reddito di essendo la sig.ra CP_2
socia di società di capitali a compagine sociale ristretta (l'altro socio Pt_1
paritario al 50% di era il coniuge ) per il quale CP_2 Persona_2
opera la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili extrabilancio
(cfr. Cass. 1338/2009, 4861/2024). Anche rispetto a tale avviso vale quanto sopra detto, ovvero che, anche se il professionista avesse correttamente operato, l'esito dell'accertamento fiscale non avrebbe potuto essere diverso.
IV.
3. Quanto, infine, alle domande risarcitorie del danno non patrimoniale sub specie di danno biologico e morale le stesse non possono essere accolte in quanto se lo “stato di depressione reattiva” diagnosticato,
come dichiarato dalla sig.ra al dott. , è dovuto ad Pt_1 Persona_3
una questione economica che la propria famiglia si è trovata ad affrontare, lo stesso non può essere dovuto alle negligenze del dott. in quanto, come CP_1
è stato detto, tali condotte non avrebbero potuto mutare gli esiti
Cont dell'accertamento fiscale svolto dall' e quindi neanche le conseguenze economiche derivate in capo alla ex socia, odierna attrice.
V. Nulla sulle spese di lite stante la mancata costituzione del convenuto.
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P.Q.M.
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Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) RESPINGE le domande attoree;
2) NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Vicenza il 16/07/2025
Il Giudice
Gabriele Conti
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