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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/06/2025, n. 2994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2994 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro, Paola Marino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n° 14187/2023 R.G.L., promossa
D A
Parte_1 Parte_2 Pt_3
[...] Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7 Parte_8
Parte_9 Parte_10
, , Parte_11 Parte_12 Parte_13 [...]
, Pt_14 Parte_15 Parte_16
rappresentate e difese
[...] Parte_17
dall'avv. BONANNO ANDREA ed elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- ricorrenti -
C O N T R O
, in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. PALESANO SERGIO ed elettivamente domiciliato presso C/O AVVOCATURA COMUNALE -
PIAZZA MARINA, 39 90100 CP_1
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 16/04/2025 per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, rigetta il ricorso.
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/11/2023, parti ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio Controparte_2
deducendo di lavorare “per il Comune di sin dal
[...] CP_1
2005/2006, prima inquadrati quali Lavoratori Socialmente Utili, in forza di progetti annuali e annualmente rinnovati in modo continuativo e, successivamente dal 2019, quali dipendenti a tempo indeterminato a seguito di procedura “concorsuale” di stabilizzazione
(Doc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8).
Nonostante l'inquadramento quali SU, di fatto, gli stessi hanno da sempre svolto un rapporto continuativo di lavoro subordinato alle dipendenze del per il quale non CP_1
sono stati correttamente retribuiti. Infatti, i contratti e i rapporti annuali a progetto, formalmente instaurati, erano illegittimi, considerato che in realtà tali lavoratori svolgevano mansioni non corrispondenti ai progetti SU, bensì coprivano i vuoti di organico dell'Ente pubblico, svolgendo le mansioni istituzionali dell'ente territoriale al pari dei dipendenti di ruolo. (Doc. 9, 10 e 11)
I rapporti intrattenuti dai ricorrenti con il quali SU, nelle loro concrete CP_1
modalità di attuazione, hanno subito sensibili alterazioni e scostamenti dai programmi originari, in direzione di un assetto equiparabile, in tutto e per tutto, ad un vero e proprio rapporto di pubblico impiego, corrispondente alla figura di ruolo che svolgeva la medesima mansione.”.
Chiedevano, quindi: “Accertare e dichiarare che tra i ricorrenti e il CP_1
sussiste un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato sin dalla data di
[...]
inizio dei rapporti SU o da quell'altra data che sarà ritenuta di giustizia;
- Condannare il al versamento dei contributi, al calcolo e al diritto, dovuti CP_1
rispetto ad un lavoratore subordinato comparabile per livello ed orario di lavoro (Categoria
B oggi area operatori esperti), con rivalutazione ed interessi;
- Condannare il al pagamento di tutte le differenze retributive Controparte_1
dovute rispetto ad un lavoratore subordinato comparabile per livello ed orario di lavoro
(Categoria B oggi area operatori esperti), con rivalutazione ed interessi;
- Accertare e dichiarare che il ha commesso un abuso nei confronti Controparte_1
dei ricorrenti, attraverso il ricorso reiterato a contratti a termine, senza ragioni oggettive presso l'ente ove operano e per l'effetto condannare il al risarcimento del danno. CP_1
In subordine
- Condannare il singolarmente o solidalmente all qualora Controparte_1 CP_3
venisse ancora rilevata una qualche responsabilità dell'Ente previdenziale, a versare la contribuzione figurativa in favore dei ricorrenti o al corrispondente danno per mancato versamento dei contributi,
- Condannare controparte al pagamento di tutte le differenze retributive e contributive dovute rispetto ad un lavoratore comparabile per livello ed orario di lavoro (Categoria A oggi area operatori), con rivalutazione ed interessi, oltre alla corrispondente copertura previdenziale;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario e con riserva di ulteriormente dedurre in relazione alla condotta processuale di controparte.”.
Si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso, variamente argomentando: in particolare contestava che parti ricorrenti avessero svolto mansioni riconducibili di per sé o per le modalità del loro svolgimento a un rapporto di lavoro subordinato, essendosi limitate a svolgere le attività di supporto prescritte nei progetti SU, eccepiva comunque la prescrizione quinquennale delle differenze retributive e dei contributi, nonché la decadenza dall'impugnativa in relazione al chiesto danno comunitario. L' si costituiva in giudizio, deducendo che risultava svolto solo rapporto CP_3
come SU nel periodo dedotto da parte delle ricorrenti e producendo i relativi estratti contributivi;
ove accertata la natura subordinata del rapporto, manifestava la disponibilità a ricevere la contribuzione, nei limiti della prescrizione quinquennale.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione, con ordine di esibizione al
, che vi dava rituale esecuzione, di tutta la documentazione Controparte_1
relativa ai rapporti svolti dalle ricorrenti quali SU presso il medesimo Ente.
Le domande non possono essere accolte, non solo perché non risulta essere stata validamente interrotta la prescrizione quinquennale né per le differenze retributive, né per i contributi, ma perché non risulta in radice provata la natura di rapporti di lavoro subordinato dei rapporti svolti dalle ricorrenti quali SU presso il Comune di . CP_1
Ed invero, parte ricorrente non ha mai richiesto, neppure ex art. 421 c.p.c., di assumere prove orali in relazione all'attività in concreto svolta dalle ricorrenti presso il in qualità di SU, mentre tutta la documentazione CP_1
acquisita non costituisce prova di specifiche mansioni alle stesse assegnate dal ma solo dell'assegnazione a un determinato Ufficio, per lo CP_1
svolgimento dell'attività di supporto prevista dai progetti di SU
(diversamente da quanto accaduto in altra precedente controversia, di cui parte ricorrente ha allegato la sentenza conclusiva del primo grado del giudizio).
In detto contesto probatorio, la sola lunga durata dei progetti medesimi non consente di accertare che le ricorrenti abbiano di fatto svolto attività di lavoro subordinato, con la conseguenza che le domande non possono che essere rigettate.
Ed invero, anche di recente, con l'ordinanza n. 9683/2023, la Suprema
Corte - affrontando una fattispecie nella quale un lavoratore ex l.s.u. della
Regione Campania aveva adito la magistratura del lavoro per farsi riconoscere ulteriori retribuzioni per il lavoro straordinario svolto una volta raggiunta la soglia delle venti ore settimanali e confermando le due conformi statuizioni rese nei sottostanti giudizi di merito -, ha chiarito che è priva di fondamento l'ipotesi di assimilazione dell'occupazione di un soggetto in l.s.u. ad un rapporto di lavoro subordinato a termine. Diversamente dall'impostazione e dalla ricostruzione sostenute nel ricorso in cassazione, l'ordinanza in commento ribadisce che «l'occupazione temporanea in 'lavori socialmente utili' non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti –oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l'ente previdenziale erogatore dell'assegno o di altro trattamento previdenziale– di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione». (v. Cass. n. 2887 del 2008, n. 2605 del 2013, n.
22287 del 2014, n. 6155/2018). Difatti, la disciplina normativa di riferimento regola l'ipotesi, riconducibile al particolare istituto contemplato dal legislatore per sopperire allo stato di disoccupazione del lavoratore, di conformità della prestazione di lavoro al progetto, mentre solamente qualora la prestazione resa presenti di fatto una radicale difformità da quest'ultimo il rapporto intercorso come subordinato resta regolato da quanto previsto dal
Codice civile per la prestazione di fatto in violazione di legge. Soltanto nel caso in cui la prestazione resa presenti di fatto una radicale difformità dal progetto il rapporto intercorso come subordinato resta regolato dall'art. 2126
c.c. (cfr. Cass. n. 6914 del 2015, nn. 22287 e 21311 del 2014, n. 11248 del 2012
e n. 10759 del 2009; Cass. n. 15071 del 2015 e da Cass. nn. 13472 e 13596 del
2016; più recentemente, Cass. nn. 17101, 17012 e 17014 del 2017, Cass. n.
20986 del 2017). L'ordinanza citata non fa che confermare il consolidato orientamento di legittimità (v., ex multis, Cass. n. 28481/2018; Cass. n.
5045/2020; Cass. n. 5896/2020, Cass., nn. 12048 e 12050 del 2022).
Attesa la presenza di precedenti che possono apparire prima facie contrastanti con la presente decisione, appare opportuna l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 26/06/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 16/04/2025.
LA GIUDICE
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro, Paola Marino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n° 14187/2023 R.G.L., promossa
D A
Parte_1 Parte_2 Pt_3
[...] Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7 Parte_8
Parte_9 Parte_10
, , Parte_11 Parte_12 Parte_13 [...]
, Pt_14 Parte_15 Parte_16
rappresentate e difese
[...] Parte_17
dall'avv. BONANNO ANDREA ed elettivamente domiciliate presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
- ricorrenti -
C O N T R O
, in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. PALESANO SERGIO ed elettivamente domiciliato presso C/O AVVOCATURA COMUNALE -
PIAZZA MARINA, 39 90100 CP_1
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 16/04/2025 per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, rigetta il ricorso.
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/11/2023, parti ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio Controparte_2
deducendo di lavorare “per il Comune di sin dal
[...] CP_1
2005/2006, prima inquadrati quali Lavoratori Socialmente Utili, in forza di progetti annuali e annualmente rinnovati in modo continuativo e, successivamente dal 2019, quali dipendenti a tempo indeterminato a seguito di procedura “concorsuale” di stabilizzazione
(Doc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8).
Nonostante l'inquadramento quali SU, di fatto, gli stessi hanno da sempre svolto un rapporto continuativo di lavoro subordinato alle dipendenze del per il quale non CP_1
sono stati correttamente retribuiti. Infatti, i contratti e i rapporti annuali a progetto, formalmente instaurati, erano illegittimi, considerato che in realtà tali lavoratori svolgevano mansioni non corrispondenti ai progetti SU, bensì coprivano i vuoti di organico dell'Ente pubblico, svolgendo le mansioni istituzionali dell'ente territoriale al pari dei dipendenti di ruolo. (Doc. 9, 10 e 11)
I rapporti intrattenuti dai ricorrenti con il quali SU, nelle loro concrete CP_1
modalità di attuazione, hanno subito sensibili alterazioni e scostamenti dai programmi originari, in direzione di un assetto equiparabile, in tutto e per tutto, ad un vero e proprio rapporto di pubblico impiego, corrispondente alla figura di ruolo che svolgeva la medesima mansione.”.
Chiedevano, quindi: “Accertare e dichiarare che tra i ricorrenti e il CP_1
sussiste un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato sin dalla data di
[...]
inizio dei rapporti SU o da quell'altra data che sarà ritenuta di giustizia;
- Condannare il al versamento dei contributi, al calcolo e al diritto, dovuti CP_1
rispetto ad un lavoratore subordinato comparabile per livello ed orario di lavoro (Categoria
B oggi area operatori esperti), con rivalutazione ed interessi;
- Condannare il al pagamento di tutte le differenze retributive Controparte_1
dovute rispetto ad un lavoratore subordinato comparabile per livello ed orario di lavoro
(Categoria B oggi area operatori esperti), con rivalutazione ed interessi;
- Accertare e dichiarare che il ha commesso un abuso nei confronti Controparte_1
dei ricorrenti, attraverso il ricorso reiterato a contratti a termine, senza ragioni oggettive presso l'ente ove operano e per l'effetto condannare il al risarcimento del danno. CP_1
In subordine
- Condannare il singolarmente o solidalmente all qualora Controparte_1 CP_3
venisse ancora rilevata una qualche responsabilità dell'Ente previdenziale, a versare la contribuzione figurativa in favore dei ricorrenti o al corrispondente danno per mancato versamento dei contributi,
- Condannare controparte al pagamento di tutte le differenze retributive e contributive dovute rispetto ad un lavoratore comparabile per livello ed orario di lavoro (Categoria A oggi area operatori), con rivalutazione ed interessi, oltre alla corrispondente copertura previdenziale;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario e con riserva di ulteriormente dedurre in relazione alla condotta processuale di controparte.”.
Si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto del CP_1
ricorso, variamente argomentando: in particolare contestava che parti ricorrenti avessero svolto mansioni riconducibili di per sé o per le modalità del loro svolgimento a un rapporto di lavoro subordinato, essendosi limitate a svolgere le attività di supporto prescritte nei progetti SU, eccepiva comunque la prescrizione quinquennale delle differenze retributive e dei contributi, nonché la decadenza dall'impugnativa in relazione al chiesto danno comunitario. L' si costituiva in giudizio, deducendo che risultava svolto solo rapporto CP_3
come SU nel periodo dedotto da parte delle ricorrenti e producendo i relativi estratti contributivi;
ove accertata la natura subordinata del rapporto, manifestava la disponibilità a ricevere la contribuzione, nei limiti della prescrizione quinquennale.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione, con ordine di esibizione al
, che vi dava rituale esecuzione, di tutta la documentazione Controparte_1
relativa ai rapporti svolti dalle ricorrenti quali SU presso il medesimo Ente.
Le domande non possono essere accolte, non solo perché non risulta essere stata validamente interrotta la prescrizione quinquennale né per le differenze retributive, né per i contributi, ma perché non risulta in radice provata la natura di rapporti di lavoro subordinato dei rapporti svolti dalle ricorrenti quali SU presso il Comune di . CP_1
Ed invero, parte ricorrente non ha mai richiesto, neppure ex art. 421 c.p.c., di assumere prove orali in relazione all'attività in concreto svolta dalle ricorrenti presso il in qualità di SU, mentre tutta la documentazione CP_1
acquisita non costituisce prova di specifiche mansioni alle stesse assegnate dal ma solo dell'assegnazione a un determinato Ufficio, per lo CP_1
svolgimento dell'attività di supporto prevista dai progetti di SU
(diversamente da quanto accaduto in altra precedente controversia, di cui parte ricorrente ha allegato la sentenza conclusiva del primo grado del giudizio).
In detto contesto probatorio, la sola lunga durata dei progetti medesimi non consente di accertare che le ricorrenti abbiano di fatto svolto attività di lavoro subordinato, con la conseguenza che le domande non possono che essere rigettate.
Ed invero, anche di recente, con l'ordinanza n. 9683/2023, la Suprema
Corte - affrontando una fattispecie nella quale un lavoratore ex l.s.u. della
Regione Campania aveva adito la magistratura del lavoro per farsi riconoscere ulteriori retribuzioni per il lavoro straordinario svolto una volta raggiunta la soglia delle venti ore settimanali e confermando le due conformi statuizioni rese nei sottostanti giudizi di merito -, ha chiarito che è priva di fondamento l'ipotesi di assimilazione dell'occupazione di un soggetto in l.s.u. ad un rapporto di lavoro subordinato a termine. Diversamente dall'impostazione e dalla ricostruzione sostenute nel ricorso in cassazione, l'ordinanza in commento ribadisce che «l'occupazione temporanea in 'lavori socialmente utili' non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti –oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione e l'ente previdenziale erogatore dell'assegno o di altro trattamento previdenziale– di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione». (v. Cass. n. 2887 del 2008, n. 2605 del 2013, n.
22287 del 2014, n. 6155/2018). Difatti, la disciplina normativa di riferimento regola l'ipotesi, riconducibile al particolare istituto contemplato dal legislatore per sopperire allo stato di disoccupazione del lavoratore, di conformità della prestazione di lavoro al progetto, mentre solamente qualora la prestazione resa presenti di fatto una radicale difformità da quest'ultimo il rapporto intercorso come subordinato resta regolato da quanto previsto dal
Codice civile per la prestazione di fatto in violazione di legge. Soltanto nel caso in cui la prestazione resa presenti di fatto una radicale difformità dal progetto il rapporto intercorso come subordinato resta regolato dall'art. 2126
c.c. (cfr. Cass. n. 6914 del 2015, nn. 22287 e 21311 del 2014, n. 11248 del 2012
e n. 10759 del 2009; Cass. n. 15071 del 2015 e da Cass. nn. 13472 e 13596 del
2016; più recentemente, Cass. nn. 17101, 17012 e 17014 del 2017, Cass. n.
20986 del 2017). L'ordinanza citata non fa che confermare il consolidato orientamento di legittimità (v., ex multis, Cass. n. 28481/2018; Cass. n.
5045/2020; Cass. n. 5896/2020, Cass., nn. 12048 e 12050 del 2022).
Attesa la presenza di precedenti che possono apparire prima facie contrastanti con la presente decisione, appare opportuna l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 26/06/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 16/04/2025.
LA GIUDICE
Paola Marino