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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/02/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott. Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Angelo Cuccurullo, elettivamente domiciliato in Catania, via Caruso n. 52, c/o avvocato
Cesare Salmè
APPELLANTE contro
Controparte_1
[...]
(C.F. ), organicamente
[...] P.IVA_1
patrocinato dall'AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA presso i cui uffici siti in
VIA VECCHIA OGNINA 149 CATANIA è per legge domiciliato
APPELLATO
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
All'udienza di discussione in data odierna le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale di cui veniva data lettura in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 889/2023, pubblicata in data 30.5.2023, il Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 17/0138, emessa dall'
[...]
di in data 16.12.2019 e notificata in data 27.12.2019, con Controparte_1 CP_1
la quale era stato ingiunto a il pagamento della somma di euro Parte_1
3.050,20 (di cui euro 3.033,00 per sanzione amministrativa ed euro 17,20 per spese di notifica), in quanto ritenuto responsabile della violazione della disposizione di cui all'art. 3, comma 3, D.L. 463/1983, convertito nella L. 638/1983, consistita nell'avere impedito ai funzionari dell' di l'esercizio dei poteri di Controparte_1 CP_1
vigilanza non esibendo la documentazione richiesta con note del 24.2.2015 e del
22.5.2015 e segnatamente il libro unico del lavoro (atteso che sebbene con la nota del
24.2.2015 la Direzione Territoriale del Lavoro di avesse chiesto, oltre al LUL CP_1
del lavoratore , copia dell'istanza di CIG in deroga e l'esito della Controparte_2
stessa, dalla circostanza che, con la successiva nota del 22.5.2015, sia stata ribadita la richiesta di esibizione del solo LUL di deve logicamente evincersi Controparte_2
che la restante documentazione sia stata prodotta e che la violazione sanzionata sia stata ravvisata nella sola mancata produzione del LUL di ). Controparte_2
Condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Per quanto ancora in questa sede rilevante il Tribunale rigettava il motivo di opposizione con cui si era doluto della mancata produzione, in modalità Parte_1
telematica, della documentazione allegata alla memoria difensiva della resistente per asserita violazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 6, D.L. 11/2020, perché se “È vero che, in base all'art. 2, comma 6, d.l. 11/2020, emesso a seguito dell'emergenza
pagina 2 di 8 epidemiologica da Covid-19, fino al 31/5/2020 (disposizione successivamente prorogata) anche gli atti e i documenti di cui all'art. 16bis, comma 1bis, d.l. 179/2012
(cioè anche gli atti introduttivi e i documenti allegati agli stessi) dovevano essere depositati esclusivamente con modalità telematiche”, è anche vero che: “Tuttavia, tale norma non ha inciso sulle disposizioni (sopra citate) dell'art. 16bis, comma 1, d.l.
179/2012, le quali espressamente non qualificano come “difensori” i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente, conseguentemente escludendo per questi ultimi l'obbligo di deposito telematico di tutti gli atti processuali (introduttivi e successivi) e dei documenti allegati agli stessi. Anche
a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 6, d.l. 11/2020 è rimasto dunque valido il principio, affermato da Cass. 14062/2018, secondo cui “per i dipendenti delegati a difendere in giudizio le pubbliche amministrazioni il deposito telematico degli atti non è obbligatorio, bensì meramente facoltativo” (cfr., in tal senso, Trib. Verona
2/12/2020, est. Vaccari)”.
Con la conseguenza che: “Con riguardo al caso di specie, ne segue che:
- anche l' opposto (rappresentato da un funzionario delegato) non aveva CP_1
l'obbligo di deposito telematico della memoria difensiva del 30/4/2020 e dei documenti allegati alla stessa;
- pertanto, la produzione documentale cartacea effettuata dall' opposto deve CP_1
ritenersi ritualmente eseguita.
Peraltro, ed in ogni caso, anche a voler ritenere che l' opposto fosse soggetto CP_1
all'obbligo di deposito telematico della memoria difensiva del 30/4/2020 e dei documenti allegati alla stessa, ciò non comporterebbe comunque la nullità della costituzione dell' opposto e l'inammissibilità della produzione documentale CP_1
effettuata, ma una mera irregolarità” (v. pp. 5 e 6 della sentenza appellata).
Il Tribunale dichiarava poi inammissibile, in quanto attinente a profili fattuali e proposta tardivamente solo con le note conclusive e non già con il ricorso introduttivo della lite, la doglianza avente ad oggetto la qualificazione giuridica del fatto contestato pagina 3 di 8 all'opponente secondo cui lo stesso “non costituiva un impedimento all'esercizio dei poteri di legge dell'ispettore, integrando semmai la violazione dell'art. 39, comma 9, d.l.
112/2008 (omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro), punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00”.
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Parte_1
Si costituiva l' Controparte_3
, chiedendone il
[...]
rigetto.
All'udienza del 12.2.2024, esaurita la discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da si articola in tre motivi, il primo dei quali si Parte_1
rivela fondato, mentre i restanti inammissibili.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha criticato la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile la questione di qualificazione giuridica del fatto contestatogli
“così incorrendo esso stesso in un errore in iudicando, ovvero errando sia nella qualificazione giuridica della situazione di fatto e che nel giudizio di diritto finalizzato alla individuazione ed all'applicazione della norma applicabile alla fattispecie. Con
l'ulteriore considerazione che alla qualificazione giuridica del fatto ed alla conseguente individuazione della norma di diritto applicabile, il Tribunale ben avrebbe potuto procedere d'ufficio ed autonomamente, non essendo necessaria alcuna eccezione della parte opponente”.
Ritiene la Corte che il motivo di gravame sia fondato.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, premesso che esso stesso aveva già correttamente individuato il fatto concretamente addebitato all'opponente nella mancata consegna agli ispettori del lavoro del Libro Unico del Lavoro del dipendente Giudice , nessuna immutazione fattuale implicava la richiesta CP_2
pagina 4 di 8 dell di procedere ad una diversa qualificazione giuridica dello stesso, di talché Pt_1
alla detta operazione il Tribunale ben poteva procedere (oltre che d'ufficio), anche se sollecitato solo con le note conclusive.
Tanto premesso ritiene la Corte che, effettivamente, il fatto contestato all'appellante vada qualificato come violazione dell'art. 39, comma 6, D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.
La norma appena citata prevede che: “La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a
2.000 euro. I soggetti di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 11 gennaio 1979,
n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000”.
L'art. 3, comma 3, del D.L. 463/1983, convertito nella L. 638/1983, prevede invece che:
“I datori di lavoro e i loro rappresentanti, che impediscano ai funzionari dell'ispettorato del lavoro e ai soggetti indicati nel precedente comma primo l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al presente articolo, sono tenuti a versare alle
Amministrazioni da cui questi dipendono, a titolo di sanzione amministrativa, una somma da L. 500.000 a lire 5 milioni, ancorché il fatto costituisca reato. Qualora forniscano scientemente dati errati o incompleti, che comportino evasione contributiva,
i datori di lavoro e i loro rappresentanti sono tenuti a versare alle Amministrazioni stesse, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari a L. 50.000 per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza, ancorché il fatto costituisca reato”.
Ritiene la Corte che le due norme vadano interpretate nel senso che allorquando l'impedimento dell'esercizio dei poteri di vigilanza consista nella omessa esibizione del libro unico del lavoro vada applicata la norma speciale, contenuta nell'art. 39, comma 6,
pagina 5 di 8 D.L. 112/2008, che espressamente sanziona la condotta in esame, cedendo, all'anzidetto criterio fondato sulla lettera delle norme e sul principio di specialità, quello, ispirato all'asserito maggiore o minore disvalore giuridico della condotta sanzionata nel caso di sussidiarietà, prospettato dall'appellato, in quanto non convincentemente desumibile dal dato normativo.
Considerato che nel caso a mani all'appellante è stata fondatamente contestata la realizzazione della condotta appena indicata, il predetto deve quindi rispondere non già della violazione dell'art. 3, comma 3, D.L. 463/1983, bensì della violazione dell'art. 39, comma 6, D.L. 112/2008.
Quanto alla sanzione la stessa va quantificata nel doppio del minimo edittale (v. Cass., sez. I, 24 marzo 2004, n. 5877), e quindi in € 400,00, tenuto peraltro conto che la violazione ha riguardato il LUL relativo ad un solo dipendente.
Il secondo motivo di gravame è inammissibile in quanto del tutto privo di apparato critico.
Come sopra esposto il Tribunale ha escluso la fondatezza del motivo di opposizione consistente nell'asserita illegittimità della produzione della documentazione, ed a monte della costituzione in giudizio, del resistente, in quanto non effettuata con modalità telematica durante il periodo di vigenza dell'art. 2, comma 6, D.L. 11/2020 introdotto per fronteggiare la pandemia da covid-19, evidenziando le ragioni per cui, dall'esame della norma in questione, si evince che sebbene la stessa imponga il deposito in via telematica anche degli atti introduttivi del giudizio, nessuna incidenza presenta con riferimento alla parte dell'art. 16 bis, comma 1, D.L. 179/2019 in cui si stabilisce che
“per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente”, con la conseguenza che, risultando il deposito telematico obbligatorio solo per “i difensori”, lo stesso non graverebbe a carico dell' che si è difenso personalmente. CP_1
Con riferimento all'anzidetto, compiuto, ragionamento, l'appellante si è limitato ad affermare che: “Contrariamente a quanto assume il Tribunale, la norma in questione
pagina 6 di 8 riguarda anche i dipendenti di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio, dovendosi ritenere obbligatorio anche per la P.A. il deposito con tali modalità
“(art 16 bis- comma 1 bis d.l. 179/2012)”.
Si tratta, all'evidenza, di una mera affermazione, del tutto indimostrata, atteso che l'appellante omette del tutto di spiegare perché si “dovrebbe ritenere” che il deposito con modalità telematiche riguarderebbe anche la P.A.
Ne consegue che il motivo di gravame è inammissibile ai sensi dell'art. 342, coma 1, n.
2, c.p.c.
Parimenti inammissibile, ma questa volta perché ha ad oggetto un motivo di opposizione nuovo in quanto non formulato con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, si appalesa l'ultimo motivo di gravame.
Con esso, infatti, l'appellante si duole della mancanza di prova in ordine alla conclusione degli accertamenti a seguito dei quali è stato poi notificato, in data
29.9.2015, il verbale unico di accertamento e notificazione.
Come sopra evidenziato si tratta di un motivo di opposizione nuovo che, come tale, non
è ammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c., sì come pacificamente stabilito dalla giurisprudenza della S.C. (v. Cass., sez. VI – II, 1 settembre 2020, n. 18158 e Cass., sez.
II, 31 ottobre 2018, n. 27909).
L'accoglimento parziale dell'appello impone di regolare le spese del doppio grado di giudizio disponendone la compensazione per la metà e condannando Parte_1
al pagamento della restante metà che liquida in relazione al primo grado, tenuto conto del disposto dall'art. 9, comma 2, D. Lgs. 149/2015, in € 300,00, oltre spese generali, ed in € 400.00, oltre spese generali, IVA e CPA, per il secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 12/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Ragusa, n. 889/2023, pubbl. il 30.5.2023:
pagina 7 di 8 in riforma della sentenza appellata, riqualificato il fatto contestato all'appellante con l'ordinanza-ingiunzione n. 17/0138, emessa dall' di Controparte_1
in data 16.12.2019 e notificata in data 27.12.2019, come violazione dell'art. 39, CP_1
comma 6, D.L. 112/2008, ingiunge al predetto il pagamento della sanzione di € 400,00; compensa nella misura della metà le spese del doppio grado di giudizio e condanna l'appellante al pagamento della restante metà che liquida, in relazione al primo grado, in
€ 300,00, oltre spese generali, e, in relazione al secondo grado, in € 400.00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 12 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott. Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Angelo Cuccurullo, elettivamente domiciliato in Catania, via Caruso n. 52, c/o avvocato
Cesare Salmè
APPELLANTE contro
Controparte_1
[...]
(C.F. ), organicamente
[...] P.IVA_1
patrocinato dall'AVVOCATURA DELLO STATO CATANIA presso i cui uffici siti in
VIA VECCHIA OGNINA 149 CATANIA è per legge domiciliato
APPELLATO
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
All'udienza di discussione in data odierna le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale di cui veniva data lettura in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 889/2023, pubblicata in data 30.5.2023, il Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 17/0138, emessa dall'
[...]
di in data 16.12.2019 e notificata in data 27.12.2019, con Controparte_1 CP_1
la quale era stato ingiunto a il pagamento della somma di euro Parte_1
3.050,20 (di cui euro 3.033,00 per sanzione amministrativa ed euro 17,20 per spese di notifica), in quanto ritenuto responsabile della violazione della disposizione di cui all'art. 3, comma 3, D.L. 463/1983, convertito nella L. 638/1983, consistita nell'avere impedito ai funzionari dell' di l'esercizio dei poteri di Controparte_1 CP_1
vigilanza non esibendo la documentazione richiesta con note del 24.2.2015 e del
22.5.2015 e segnatamente il libro unico del lavoro (atteso che sebbene con la nota del
24.2.2015 la Direzione Territoriale del Lavoro di avesse chiesto, oltre al LUL CP_1
del lavoratore , copia dell'istanza di CIG in deroga e l'esito della Controparte_2
stessa, dalla circostanza che, con la successiva nota del 22.5.2015, sia stata ribadita la richiesta di esibizione del solo LUL di deve logicamente evincersi Controparte_2
che la restante documentazione sia stata prodotta e che la violazione sanzionata sia stata ravvisata nella sola mancata produzione del LUL di ). Controparte_2
Condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Per quanto ancora in questa sede rilevante il Tribunale rigettava il motivo di opposizione con cui si era doluto della mancata produzione, in modalità Parte_1
telematica, della documentazione allegata alla memoria difensiva della resistente per asserita violazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 6, D.L. 11/2020, perché se “È vero che, in base all'art. 2, comma 6, d.l. 11/2020, emesso a seguito dell'emergenza
pagina 2 di 8 epidemiologica da Covid-19, fino al 31/5/2020 (disposizione successivamente prorogata) anche gli atti e i documenti di cui all'art. 16bis, comma 1bis, d.l. 179/2012
(cioè anche gli atti introduttivi e i documenti allegati agli stessi) dovevano essere depositati esclusivamente con modalità telematiche”, è anche vero che: “Tuttavia, tale norma non ha inciso sulle disposizioni (sopra citate) dell'art. 16bis, comma 1, d.l.
179/2012, le quali espressamente non qualificano come “difensori” i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente, conseguentemente escludendo per questi ultimi l'obbligo di deposito telematico di tutti gli atti processuali (introduttivi e successivi) e dei documenti allegati agli stessi. Anche
a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 6, d.l. 11/2020 è rimasto dunque valido il principio, affermato da Cass. 14062/2018, secondo cui “per i dipendenti delegati a difendere in giudizio le pubbliche amministrazioni il deposito telematico degli atti non è obbligatorio, bensì meramente facoltativo” (cfr., in tal senso, Trib. Verona
2/12/2020, est. Vaccari)”.
Con la conseguenza che: “Con riguardo al caso di specie, ne segue che:
- anche l' opposto (rappresentato da un funzionario delegato) non aveva CP_1
l'obbligo di deposito telematico della memoria difensiva del 30/4/2020 e dei documenti allegati alla stessa;
- pertanto, la produzione documentale cartacea effettuata dall' opposto deve CP_1
ritenersi ritualmente eseguita.
Peraltro, ed in ogni caso, anche a voler ritenere che l' opposto fosse soggetto CP_1
all'obbligo di deposito telematico della memoria difensiva del 30/4/2020 e dei documenti allegati alla stessa, ciò non comporterebbe comunque la nullità della costituzione dell' opposto e l'inammissibilità della produzione documentale CP_1
effettuata, ma una mera irregolarità” (v. pp. 5 e 6 della sentenza appellata).
Il Tribunale dichiarava poi inammissibile, in quanto attinente a profili fattuali e proposta tardivamente solo con le note conclusive e non già con il ricorso introduttivo della lite, la doglianza avente ad oggetto la qualificazione giuridica del fatto contestato pagina 3 di 8 all'opponente secondo cui lo stesso “non costituiva un impedimento all'esercizio dei poteri di legge dell'ispettore, integrando semmai la violazione dell'art. 39, comma 9, d.l.
112/2008 (omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro), punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00”.
Avverso la detta sentenza proponeva appello. Parte_1
Si costituiva l' Controparte_3
, chiedendone il
[...]
rigetto.
All'udienza del 12.2.2024, esaurita la discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione e decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da si articola in tre motivi, il primo dei quali si Parte_1
rivela fondato, mentre i restanti inammissibili.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha criticato la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibile la questione di qualificazione giuridica del fatto contestatogli
“così incorrendo esso stesso in un errore in iudicando, ovvero errando sia nella qualificazione giuridica della situazione di fatto e che nel giudizio di diritto finalizzato alla individuazione ed all'applicazione della norma applicabile alla fattispecie. Con
l'ulteriore considerazione che alla qualificazione giuridica del fatto ed alla conseguente individuazione della norma di diritto applicabile, il Tribunale ben avrebbe potuto procedere d'ufficio ed autonomamente, non essendo necessaria alcuna eccezione della parte opponente”.
Ritiene la Corte che il motivo di gravame sia fondato.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, premesso che esso stesso aveva già correttamente individuato il fatto concretamente addebitato all'opponente nella mancata consegna agli ispettori del lavoro del Libro Unico del Lavoro del dipendente Giudice , nessuna immutazione fattuale implicava la richiesta CP_2
pagina 4 di 8 dell di procedere ad una diversa qualificazione giuridica dello stesso, di talché Pt_1
alla detta operazione il Tribunale ben poteva procedere (oltre che d'ufficio), anche se sollecitato solo con le note conclusive.
Tanto premesso ritiene la Corte che, effettivamente, il fatto contestato all'appellante vada qualificato come violazione dell'art. 39, comma 6, D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.
La norma appena citata prevede che: “La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a
2.000 euro. I soggetti di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 11 gennaio 1979,
n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000”.
L'art. 3, comma 3, del D.L. 463/1983, convertito nella L. 638/1983, prevede invece che:
“I datori di lavoro e i loro rappresentanti, che impediscano ai funzionari dell'ispettorato del lavoro e ai soggetti indicati nel precedente comma primo l'esercizio dei poteri di vigilanza di cui al presente articolo, sono tenuti a versare alle
Amministrazioni da cui questi dipendono, a titolo di sanzione amministrativa, una somma da L. 500.000 a lire 5 milioni, ancorché il fatto costituisca reato. Qualora forniscano scientemente dati errati o incompleti, che comportino evasione contributiva,
i datori di lavoro e i loro rappresentanti sono tenuti a versare alle Amministrazioni stesse, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari a L. 50.000 per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza, ancorché il fatto costituisca reato”.
Ritiene la Corte che le due norme vadano interpretate nel senso che allorquando l'impedimento dell'esercizio dei poteri di vigilanza consista nella omessa esibizione del libro unico del lavoro vada applicata la norma speciale, contenuta nell'art. 39, comma 6,
pagina 5 di 8 D.L. 112/2008, che espressamente sanziona la condotta in esame, cedendo, all'anzidetto criterio fondato sulla lettera delle norme e sul principio di specialità, quello, ispirato all'asserito maggiore o minore disvalore giuridico della condotta sanzionata nel caso di sussidiarietà, prospettato dall'appellato, in quanto non convincentemente desumibile dal dato normativo.
Considerato che nel caso a mani all'appellante è stata fondatamente contestata la realizzazione della condotta appena indicata, il predetto deve quindi rispondere non già della violazione dell'art. 3, comma 3, D.L. 463/1983, bensì della violazione dell'art. 39, comma 6, D.L. 112/2008.
Quanto alla sanzione la stessa va quantificata nel doppio del minimo edittale (v. Cass., sez. I, 24 marzo 2004, n. 5877), e quindi in € 400,00, tenuto peraltro conto che la violazione ha riguardato il LUL relativo ad un solo dipendente.
Il secondo motivo di gravame è inammissibile in quanto del tutto privo di apparato critico.
Come sopra esposto il Tribunale ha escluso la fondatezza del motivo di opposizione consistente nell'asserita illegittimità della produzione della documentazione, ed a monte della costituzione in giudizio, del resistente, in quanto non effettuata con modalità telematica durante il periodo di vigenza dell'art. 2, comma 6, D.L. 11/2020 introdotto per fronteggiare la pandemia da covid-19, evidenziando le ragioni per cui, dall'esame della norma in questione, si evince che sebbene la stessa imponga il deposito in via telematica anche degli atti introduttivi del giudizio, nessuna incidenza presenta con riferimento alla parte dell'art. 16 bis, comma 1, D.L. 179/2019 in cui si stabilisce che
“per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente”, con la conseguenza che, risultando il deposito telematico obbligatorio solo per “i difensori”, lo stesso non graverebbe a carico dell' che si è difenso personalmente. CP_1
Con riferimento all'anzidetto, compiuto, ragionamento, l'appellante si è limitato ad affermare che: “Contrariamente a quanto assume il Tribunale, la norma in questione
pagina 6 di 8 riguarda anche i dipendenti di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio, dovendosi ritenere obbligatorio anche per la P.A. il deposito con tali modalità
“(art 16 bis- comma 1 bis d.l. 179/2012)”.
Si tratta, all'evidenza, di una mera affermazione, del tutto indimostrata, atteso che l'appellante omette del tutto di spiegare perché si “dovrebbe ritenere” che il deposito con modalità telematiche riguarderebbe anche la P.A.
Ne consegue che il motivo di gravame è inammissibile ai sensi dell'art. 342, coma 1, n.
2, c.p.c.
Parimenti inammissibile, ma questa volta perché ha ad oggetto un motivo di opposizione nuovo in quanto non formulato con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, si appalesa l'ultimo motivo di gravame.
Con esso, infatti, l'appellante si duole della mancanza di prova in ordine alla conclusione degli accertamenti a seguito dei quali è stato poi notificato, in data
29.9.2015, il verbale unico di accertamento e notificazione.
Come sopra evidenziato si tratta di un motivo di opposizione nuovo che, come tale, non
è ammissibile in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c., sì come pacificamente stabilito dalla giurisprudenza della S.C. (v. Cass., sez. VI – II, 1 settembre 2020, n. 18158 e Cass., sez.
II, 31 ottobre 2018, n. 27909).
L'accoglimento parziale dell'appello impone di regolare le spese del doppio grado di giudizio disponendone la compensazione per la metà e condannando Parte_1
al pagamento della restante metà che liquida in relazione al primo grado, tenuto conto del disposto dall'art. 9, comma 2, D. Lgs. 149/2015, in € 300,00, oltre spese generali, ed in € 400.00, oltre spese generali, IVA e CPA, per il secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 12/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di Ragusa, n. 889/2023, pubbl. il 30.5.2023:
pagina 7 di 8 in riforma della sentenza appellata, riqualificato il fatto contestato all'appellante con l'ordinanza-ingiunzione n. 17/0138, emessa dall' di Controparte_1
in data 16.12.2019 e notificata in data 27.12.2019, come violazione dell'art. 39, CP_1
comma 6, D.L. 112/2008, ingiunge al predetto il pagamento della sanzione di € 400,00; compensa nella misura della metà le spese del doppio grado di giudizio e condanna l'appellante al pagamento della restante metà che liquida, in relazione al primo grado, in
€ 300,00, oltre spese generali, e, in relazione al secondo grado, in € 400.00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 12 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
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