Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 06/05/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENT. n.
R.C.F. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.C.F. n.
Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2309/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 01/03/2024 da
con il proc. e dom. avv. CATTARUZZI ANNA Parte_1
E
SI IO con il proc. e dom. avv. COSTANTINI FEDERICA
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
-dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 01/03/2024, i signori consensuale
e SI IO hanno presentato, ai sensi Parte_1
dell'art. 473 bis 51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- preso atto che i coniugi sono genitori adottivi della LI Persona_1
(nata in [...] il [...]) maggiorenne ma non economicamente
-preso atto che è seguita dal Centro di Salute Mentale dal 2019; è Per_1
invalida con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, nonché
portatrice di handicap ex;
NumeroD_1
- dato atto che con sentenza n. 30/2024 del 16.04.2024, pubblicata in pari data, l'intestato Tribunale omologava la separazione personale dei sig.ri e MA Siega, passata in giudicato il 28.11 2024; Parte_1
- dato atto della ritualità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del
16.04.2024);
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, anche ad integrazione del ricorso, con riferimento alla domanda di divorzio;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel
Comune di Nimis (UD), in data 17.06.1995 con atto trascritto nel Registro
degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 18, Parte 2, Serie A,
dell'anno 1995, tra e MA Siega, alle seguenti Parte_1
condizioni:
1.Prende atto che i coniugi sono entrambi economicamente indipendenti e, pertanto, nulla pretendono l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
2.Dispone che la sig.ra versi mensilmente, entro il giorno 5 di Parte_1
ogni mese, sul conto corrente intestato alla LI , oggi maggiorenne Per_1
ma non economicamente autosufficiente, un contributo di € 70,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Prende atto che la madre corrisponderà un'ulteriore somma di € 80,00 mensili in favore della struttura presso la quale è ospitata la LI per le piccole necessità di quest'ultima.
3.Dispone che il sig. Siega versi mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla LI , un contributo di € Per_1
200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
4.Le spese straordinarie eventualmente necessarie per la LI sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e per esse le parti fanno espresso rinvio a quanto previsto dal Protocollo
dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, Sezione Territoriale di
Udine.
4) Spese integralmente compensate tra le parti.
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nimis (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 18, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1995.
Udine, li 05.05.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini