CA
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/12/2025, n. 3323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3323 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2993/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. IA SA UT Presidente
Dott. ON OR Consigliere rel.
Dott. Silvia Russo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione in appello notificato in data 25.10.2024
da
(C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), quest'ultimo anche in proprio, entrambi Parte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Francesco Fasani (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore;
Email_1 appellanti
contro
(CF ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_2 Persona_1 con il patrocinio degli Avv.ti Antonello Mandarano (C.F. ), Paola Cozzi C.F._3
(C.F. ) e NN VA (C.F. ), con elezione di C.F._4 C.F._5 domicilio in , Via della Guastalla n. 6, presso e nello studio dei difensori;
CP_1 appellato
oggetto: occupazione senza titolo di immobile CONCLUSIONI
Per gli appellanti e : Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma OR di Appello di Milano adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, riformare la sentenza n. 3659/2024 del Tribunale di Milano, sez. I Civ., pubblicata in data 3.4.2024 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 9104/2020 e non notificata, e per l'effetto accertare, dichiarare e dire che è dovuta dalla società al Parte_1 CP_1
[...
solo la minor somma corrispondente all'effettivo tempo per cui si è protratta CP_1
l'occupazione abusiva, altresì disponendo che il di provveda alla restituzione delle CP_1 CP_1
somme che gli appellanti sono stati costretti a versare in eccesso a seguito della sentenza di primo grado, maggiorate degli interessi legali dal dovuto al saldo.
Con condanna del alla rifusione delle spese di lite del doppio grado Controparte_1
Per l'appellato : Controparte_1
Voglia codesta Ecc.ma OR d'Appello adita, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere l'appello di controparte e per l'effetto confermare la sentenza n. 3659/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Prima Civile, pubblicata il 3.4.2024 e non notificata, che ha dichiarato la società tenuta a versare al la somma di Parte_1 Controparte_1
Euro 12.395,00, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/02 dal 15.2.2020 al saldo.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di . CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e il suo legale rappresentante Parte_1
in proprio convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Milano il Parte_2 CP_1
, chiedendo l'accertamento della non debenza della somma di € 12.395, richiesta dal
[...]
a titolo di indennità sostitutiva del canone concessorio per l'occupazione non autorizzata di CP_1 spazio acqueo sulla mediante l'imbarcazione turistica “Corbara”, recante peraltro Pt_3 un'esibizione pubblicitaria vietata dal disciplinare di concessione. In subordine, gli attori instavano per l'accertamento della debenza della minor somma corrispondente all'effettiva durata dell'occupazione abusiva, pari a quattro giorni.
2 Segnatamente, rappresentavano che: i) Navigazione Interna, società proprietaria dell'imbarcazione turistica “Corbara”, sottoscriveva con il Comune di , in data 12.9.2019, una concessione di CP_1 ormeggio per l'occupazione di spazio acqueo portuale della disciplinata dal Regolamento Pt_3
Darsena; ii) la concessione vietava di ormeggiarsi al di fuori della zona assegnata dal Comune e di utilizzare l'imbarcazione per attività pubblicitaria, prevedendo, in caso di trasgressione, l'obbligo di corrispondere un'indennità di occupazione sostitutiva del canone concessorio “pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 40%” e fissando una presunzione di occupazione anteriore fino al trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento;
iii) in vista dello spettacolo natalizio “Vodafone Aqua Show”, il Comune, a partire dall'11.12.2019 ordinava all'imbarcazione di spostarsi dallo spazio acqueo assegnatole nella concessione e di ormeggiarsi in altra zona lungo la lungo la sponda di viale Gorizia;
iv) in Pt_3 data 16.1.2020 il Comune contestava a Navigazione Interna la natura abusiva dell'occupazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Darsena perché, sulla base del sopralluogo del 21.12.2019,
l'imbarcazione risultava collocata in spazio acqueo differente da quello indicato (sponda di Viale
D'Annunzio anziché sponda di viale Gorizia) e presentava un'installazione pubblicitaria;
v) con l'istanza del 3.2.2020, rappresentava che, contrariamente alla presunzione Parte_1
di occupazione anteriore fissata dagli artt. 63 co 2 lett. g) del dlgs. n. 446/1997 e 21 del
Regolamento Darsena, lo spostamento dell'imbarcazione sulla sponda di viale D'Annunzio fosse avvenuto solo il 21.12.2019 e l'allestimento pubblicitario fosse stato avviato solo il 17.12.2019 e chiedeva, pertanto, la rideterminazione dell'indennità. Tuttavia, il silenzio serbato dal CP_1 rendeva necessaria l'instaurazione del giudizio.
Si costituiva il eccependo la natura assoluta della presunzione di occupazione Controparte_1
anteriore di cui agli artt. 63 co 2 lett. g) dlgs. n. 446/1997 e 21 del Regolamento e chiedendo, per l'effetto, il rigetto delle domande attoree;
la causa è stata istruita documentalmente e mediante l'assunzione delle prove testimoniali richieste dagli attori.
All'esito, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3659/2024, emessa e pubblicata in data 3.4.2024, respingeva le domande attoree e, per l'effetto, condannava e Parte_1 Parte_2 al pagamento della somma di € 12.395, oltre interessi di cui al dlgs. 231/2002 dal
[...]
15.2.2020 al saldo ed alla rifusione delle spese processuali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e degli oneri riflessi.
Avverso la sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2 lamentando, con il primo motivo, violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per l'errata
3 ricostruzione dei fatti e delle prove, nonché scorretta applicazione degli artt. 21 del Regolamento
Darsena e 63 co 2 lett. g) dlgs. n. 446/97; con il secondo motivo, l'inapplicabilità, al caso di specie, degli interessi moratori di cui al dlgs. 231/2002; con il terzo motivo, l'erroneità della condanna al rimborso degli oneri riflessi.
Si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto dell'appello avversario. Controparte_1
All'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 20.5.2025, il Consigliere istruttore concedeva i termini per le memorie conclusionali e fissava l'udienza del 25.11.2025 per la rimessione al
Collegio, che si teneva con rito cartolare. Preso atto del deposito delle note conclusive, la causa perviene alla fase decisionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei limiti che si procede ad illustrare.
Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti lamentano la violazione dei principi in tema di prova di cui agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., nonché l'erronea applicazione degli artt. 21 del
Regolamento Darsena e 63 comma 2 lett. g) del dlgs. n. 446/97 (COSAP). Segnatamente, rappresentano che il giudice di prime cure, pur avendo riconosciuto la natura relativa della presunzione di occupazione anteriore di cui alle disposizioni sopra richiamate, abbia erroneamente ritenuto non provata la durata effettiva dell'esposizione pubblicitaria.
Detto motivo è infondato e ciò per le ragioni che seguono.
A fronte del rigetto, da parte del giudice di primo grado, delle proprie istanze istruttorie, la parte ha l'onere di reiterarle in sede di precisazione delle conclusioni;
in mancanza, dette istanze debbono ritenersi abbandonate e, in quanto tali, non riproponibili in appello.
L'appellante, atteso l'effetto devolutivo dell'appello, è tenuto a reiterare nel proprio atto introduttivo, se intende farle esaminare dal giudice di seconde cure, le istanze istruttorie non ammesse o non esaminate in primo grado, ai sensi degli artt. 342 e 345 c.p.c. (in questo senso, ex multis, Cass., sez.
I, 24.11.2015 n.23978).
Invero, le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte in modo specifico, restando inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado (in questo senso, da ultimo, Cass., sez. III, 21.5.2024, n.14167).
Nel caso di specie, è pacifico, oltre che documentale (doc n. 4 fasc. I grado convenuto) che l'indennità di occupazione sostitutiva di canone concessorio sia stata richiesta dal Comune a fronte
4 dell'occupazione, da parte dell'imbarcazione “Corbara”, di uno spazio acqueo non autorizzato nonché dell'installazione vietata di un prodotto pubblicitario e che in relazione a tali due condotte operi la presunzione di occupazione anteriore fissata dagli artt. 63 lett. g) dlgs. n. 446/1997 e 21 del
Regolamento comunale (doc. n. 2 fasc. I grado convenuto). Pt_3
Nel giudizio di primo grado, gli odierni appellanti, al fine di superare detta presunzione, hanno richiesto ammettersi prova testimoniale diretta ad acclarare, da un lato, la data dello spostamento dell'imbarcazione nella zona acquea non autorizzata e, dall'altro, il momento dell'installazione del manufatto pubblicitario.
Senonché, a fronte del rigetto, da parte del giudice di primo grado, dei capitoli di prova relativi alla durata dell'installazione pubblicitaria, gli odierni appellanti hanno omesso, sia in sede di precisazione di conclusioni nel giudizi odi primo grado, sia nel corso del presente giudizio di appello, di reiterare le istanze istruttorie vertenti sul punto, ciò che comporta adesione alla ricostruzione istruttoria operata dal giudice di primo grado.
Inoltre, gli odierni appellanti non hanno fornito alcun documento (come ad esempio il contratto sottoscritto con Netflix) utile a provare la circostanza, affidandosi esclusivamente alle dichiarazioni incidentalmente rese dal teste all'udienza del 15.2.2022, del tutto generiche, e, Tes_1 pertanto, di per sé inidonee a provare la durata effettiva dell'esibizione pubblicitaria.
Si aggiunga che il teste padre di una dei soci della dal tenore stesso Tes_1 Parte_1
della deposizione, risulta interessato alla controversia, posto che nel riferirsi all'episodio di cui si tratta, ne parla in prima persona, e riferisce di proprio intervento personale (“Io sono entrato in questa vicenda intorno alle quattro di pomeriggio, quando ci fu un giro di telefonate, tra me, il pilota, gli organizzatori e mio figlio , al termine del quale abbiamo dato indicazione al Parte_2 pilota di spostare la Corbara”, verbale 15-2-2022), di talchè deve dichiararsene l'incapacità a testimoniare.
Deve pertanto concludersi, stante l'omessa prova della durata effettiva dell'esibizione pubblicitaria, per l'operatività della presunzione di occupazione anteriore di cui agli artt. 63 co 2 lett. g) dlgs. n.
446/1997 e 21 del Regolamento Darsena, con conferma dell'importo ingiunto dal di CP_1
ammontare pari ad € 12.395.
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano l'erronea applicazione degli interessi commerciali di cui al dlgs. n. 231/2002 sulla somma dovuta a titolo di indennità di occupazione sostitutiva di canone concessorio. Il motivo è fondato.
Il dlgs. n. 231/2002, attuativo della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si applica a tutti i contratti tra imprese o tra queste e
5 pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi.
La nozione di transazione commerciale rilevante ai sensi dell'art. 2 della normativa in esame ricomprende qualsiasi contratto di scambio che comporti creazione o circolazione della ricchezza, stipulato da soggetti qualificati e caratterizzato dal pagamento di un prezzo.
L'applicazione degli interessi cd. “commerciali” è invece esclusa, ai sensi dell'art. 1 co 2 lett. b), rispetto ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno.
L'indennità di occupazione sostitutiva di canone concessorio risponde alla logica di ristorare il pregiudizio patito dalla Pubblica Amministrazione a seguito dell'occupazione abusiva di un proprio bene da parte di un terzo senza un valido titolo legittimante;
tale indennità si applica a prescindere dalla sussistenza, o meno, di un provvedimento concessorio a monte;
trattasi dunque di un risarcimento del danno da occupazione sine titulo.
Nel caso in esame, dall'analisi dei documenti versati in atti (cfr. docc. n. 2 e 4 fasc. I grado convenuto) emerge come la fonte dell'obbligo indennitario sia costituita non già dalla concessione di ormeggio di cui alla Determina Dirigenziale n. 3540 del 12.9.2019, bensì dalla comunicazione del 16.1.2020, con la quale il all'esito del sopralluogo svolto in data 21.12.2019, CP_1 contestava l'occupazione abusiva dell'area, quantificava l'ammontare dell'indennità e ne chiedeva il pagamento.
Si rileva, ulteriormente, come la stessa comunicazione del 16.1.2020 specifichi testualmente che l'occupazione dello spazio acqueo si sia perpetrata “in assenza di prescritta autorizzazione/ concessione” e che la presunzione di cui all'art. 21 del Regolamento Darsena operi “in caso di occupazione in assenza della prescritta concessione” (cfr. doc n. 3 fasc. I grado convenuto), con ciò confermando che fonte dell'obbligo indennitaria sia l'occupazione abusiva ex se, a prescindere dalla sussistenza o meno di una concessione rilasciata dal CP_1
Resta, pertanto, priva di pregio la tesi, prospettata dal in ordine all'applicabilità degli CP_1
interessi di cui al dlgs. n. 231/2002 in ragione della sussistenza, a monte, di un provvedimento concessorio ascrivibile alla categoria di “transazione commerciale”.
Sulla scorta di tali considerazioni, devono applicarsi gli interessi di cui al dlgs. n. 231/2002 solo a decorrere dalla domanda giudiziale.
Il terzo motivo, con il quale gli appellanti censurano l'erroneità della statuizione sulle spese, nella parte in cui li condanna alla rifusione degli oneri riflessi, è fondato.
La l. n. 266/2005, applicabile ratione temporis al caso in esame, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, all'art. 1 co 208 ha disposto che “le somme finalizzate alla corresponsione di
6 compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro”.
Tale norma, introduttiva di una deroga all'art. 2115 comma 3 c.c., che sanziona con la nullità qualunque patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza ed all'assistenza posti a carico del datore di lavoro, comporta che le somme spettanti a titolo di compensi professionali dovute agli avvocati interni alle Pubbliche Amministrazioni debbano considerarsi “al lordo” degli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro (cd. oneri riflessi), i quali, conseguentemente, vengono a gravare sul dipendente.
Detta disciplina, ritenuta costituzionalmente legittima (OR Cost. n. 33/2009) ed applicata nei termini appena descritti dalla giurisprudenza contabile (OR dei conti, Sez. Riunite, n. 33/2010), comporta che la Pubblica Amministrazione, non sostenendo i costi relativi agli oneri riflessi, che gravano sul dipendente, non possa chiedere, in caso di vittoria del giudizio, la condanna del soccombente alla rifusione di tali somme.
Invero, come recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la conseguenza dell'introduzione di tale norma di legge è che l'ente pubblico sopporta un costo minore nella propria difesa in giudizio, poiché gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso di spese di lite sicché, trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza, appare evidente che la pretesa di ottenere, a carico della controparte soccombente, il pagamento degli oneri riflessi risulti infondata” (Cass., sez. lav., 20.2.2025 n. 4436; id., sez. II, 5.2.2024 n.
3242; id., sez. lav., 7.10.2021, n. 27315; id., sez. lav., 12.10.2021 n. 27784; id., sez. lav.,
11.12.2018 n. 31989; id. sez. lav., 14.11. 2018 n. 29375).
La parziale reciproca soccombenza impone di compensare le spese per un quinto, con accollo del residuo a parte appellante, che resta debitrice della somma capitale;
vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss., secondo lo scaglione relativo alle cause di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000, nei valori medi per studio, introduzione e decisione, minimi per la fase di trattazione del solo giudizio di appello, esaurita in una sola udienza.
P.Q.M.
La OR d'Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza n.
3659/24 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 3.4.2024:
- accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
7 - condanna alla corresponsione degli interessi di mora ex d.lgs. Parte_1
231/02 dalla domanda giudiziale (comparsa costitutiva depositata 11.12.2020), al saldo;
- dichiara che nella liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa non devono essere aggiunti gli oneri riflessi;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- compensa per un quinto le spese di lite, condanna parte appellante a Parte_1
rifondere al il residuo, che liquida per compensi defensionali, già in tale quota, Controparte_1 in € 4.061,60 per il giudizio di primo grado, € 3.910,40 per l'appello, oltre rimborso spese generali
15%.
Milano, camera di consiglio del 1.12.2025
Il Cons. Est. Il Presidente
ON OR IA SA UT
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. IA SA UT Presidente
Dott. ON OR Consigliere rel.
Dott. Silvia Russo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione in appello notificato in data 25.10.2024
da
(C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), quest'ultimo anche in proprio, entrambi Parte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Francesco Fasani (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliati presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore;
Email_1 appellanti
contro
(CF ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_2 Persona_1 con il patrocinio degli Avv.ti Antonello Mandarano (C.F. ), Paola Cozzi C.F._3
(C.F. ) e NN VA (C.F. ), con elezione di C.F._4 C.F._5 domicilio in , Via della Guastalla n. 6, presso e nello studio dei difensori;
CP_1 appellato
oggetto: occupazione senza titolo di immobile CONCLUSIONI
Per gli appellanti e : Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ecc.ma OR di Appello di Milano adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, riformare la sentenza n. 3659/2024 del Tribunale di Milano, sez. I Civ., pubblicata in data 3.4.2024 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 9104/2020 e non notificata, e per l'effetto accertare, dichiarare e dire che è dovuta dalla società al Parte_1 CP_1
[...
solo la minor somma corrispondente all'effettivo tempo per cui si è protratta CP_1
l'occupazione abusiva, altresì disponendo che il di provveda alla restituzione delle CP_1 CP_1
somme che gli appellanti sono stati costretti a versare in eccesso a seguito della sentenza di primo grado, maggiorate degli interessi legali dal dovuto al saldo.
Con condanna del alla rifusione delle spese di lite del doppio grado Controparte_1
Per l'appellato : Controparte_1
Voglia codesta Ecc.ma OR d'Appello adita, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere l'appello di controparte e per l'effetto confermare la sentenza n. 3659/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Prima Civile, pubblicata il 3.4.2024 e non notificata, che ha dichiarato la società tenuta a versare al la somma di Parte_1 Controparte_1
Euro 12.395,00, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/02 dal 15.2.2020 al saldo.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di . CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e il suo legale rappresentante Parte_1
in proprio convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Milano il Parte_2 CP_1
, chiedendo l'accertamento della non debenza della somma di € 12.395, richiesta dal
[...]
a titolo di indennità sostitutiva del canone concessorio per l'occupazione non autorizzata di CP_1 spazio acqueo sulla mediante l'imbarcazione turistica “Corbara”, recante peraltro Pt_3 un'esibizione pubblicitaria vietata dal disciplinare di concessione. In subordine, gli attori instavano per l'accertamento della debenza della minor somma corrispondente all'effettiva durata dell'occupazione abusiva, pari a quattro giorni.
2 Segnatamente, rappresentavano che: i) Navigazione Interna, società proprietaria dell'imbarcazione turistica “Corbara”, sottoscriveva con il Comune di , in data 12.9.2019, una concessione di CP_1 ormeggio per l'occupazione di spazio acqueo portuale della disciplinata dal Regolamento Pt_3
Darsena; ii) la concessione vietava di ormeggiarsi al di fuori della zona assegnata dal Comune e di utilizzare l'imbarcazione per attività pubblicitaria, prevedendo, in caso di trasgressione, l'obbligo di corrispondere un'indennità di occupazione sostitutiva del canone concessorio “pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata autorizzata, aumentata del 40%” e fissando una presunzione di occupazione anteriore fino al trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento;
iii) in vista dello spettacolo natalizio “Vodafone Aqua Show”, il Comune, a partire dall'11.12.2019 ordinava all'imbarcazione di spostarsi dallo spazio acqueo assegnatole nella concessione e di ormeggiarsi in altra zona lungo la lungo la sponda di viale Gorizia;
iv) in Pt_3 data 16.1.2020 il Comune contestava a Navigazione Interna la natura abusiva dell'occupazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Darsena perché, sulla base del sopralluogo del 21.12.2019,
l'imbarcazione risultava collocata in spazio acqueo differente da quello indicato (sponda di Viale
D'Annunzio anziché sponda di viale Gorizia) e presentava un'installazione pubblicitaria;
v) con l'istanza del 3.2.2020, rappresentava che, contrariamente alla presunzione Parte_1
di occupazione anteriore fissata dagli artt. 63 co 2 lett. g) del dlgs. n. 446/1997 e 21 del
Regolamento Darsena, lo spostamento dell'imbarcazione sulla sponda di viale D'Annunzio fosse avvenuto solo il 21.12.2019 e l'allestimento pubblicitario fosse stato avviato solo il 17.12.2019 e chiedeva, pertanto, la rideterminazione dell'indennità. Tuttavia, il silenzio serbato dal CP_1 rendeva necessaria l'instaurazione del giudizio.
Si costituiva il eccependo la natura assoluta della presunzione di occupazione Controparte_1
anteriore di cui agli artt. 63 co 2 lett. g) dlgs. n. 446/1997 e 21 del Regolamento e chiedendo, per l'effetto, il rigetto delle domande attoree;
la causa è stata istruita documentalmente e mediante l'assunzione delle prove testimoniali richieste dagli attori.
All'esito, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3659/2024, emessa e pubblicata in data 3.4.2024, respingeva le domande attoree e, per l'effetto, condannava e Parte_1 Parte_2 al pagamento della somma di € 12.395, oltre interessi di cui al dlgs. 231/2002 dal
[...]
15.2.2020 al saldo ed alla rifusione delle spese processuali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e degli oneri riflessi.
Avverso la sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2 lamentando, con il primo motivo, violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per l'errata
3 ricostruzione dei fatti e delle prove, nonché scorretta applicazione degli artt. 21 del Regolamento
Darsena e 63 co 2 lett. g) dlgs. n. 446/97; con il secondo motivo, l'inapplicabilità, al caso di specie, degli interessi moratori di cui al dlgs. 231/2002; con il terzo motivo, l'erroneità della condanna al rimborso degli oneri riflessi.
Si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto dell'appello avversario. Controparte_1
All'udienza di prima comparizione, tenutasi in data 20.5.2025, il Consigliere istruttore concedeva i termini per le memorie conclusionali e fissava l'udienza del 25.11.2025 per la rimessione al
Collegio, che si teneva con rito cartolare. Preso atto del deposito delle note conclusive, la causa perviene alla fase decisionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei limiti che si procede ad illustrare.
Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti lamentano la violazione dei principi in tema di prova di cui agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., nonché l'erronea applicazione degli artt. 21 del
Regolamento Darsena e 63 comma 2 lett. g) del dlgs. n. 446/97 (COSAP). Segnatamente, rappresentano che il giudice di prime cure, pur avendo riconosciuto la natura relativa della presunzione di occupazione anteriore di cui alle disposizioni sopra richiamate, abbia erroneamente ritenuto non provata la durata effettiva dell'esposizione pubblicitaria.
Detto motivo è infondato e ciò per le ragioni che seguono.
A fronte del rigetto, da parte del giudice di primo grado, delle proprie istanze istruttorie, la parte ha l'onere di reiterarle in sede di precisazione delle conclusioni;
in mancanza, dette istanze debbono ritenersi abbandonate e, in quanto tali, non riproponibili in appello.
L'appellante, atteso l'effetto devolutivo dell'appello, è tenuto a reiterare nel proprio atto introduttivo, se intende farle esaminare dal giudice di seconde cure, le istanze istruttorie non ammesse o non esaminate in primo grado, ai sensi degli artt. 342 e 345 c.p.c. (in questo senso, ex multis, Cass., sez.
I, 24.11.2015 n.23978).
Invero, le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte in modo specifico, restando inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado (in questo senso, da ultimo, Cass., sez. III, 21.5.2024, n.14167).
Nel caso di specie, è pacifico, oltre che documentale (doc n. 4 fasc. I grado convenuto) che l'indennità di occupazione sostitutiva di canone concessorio sia stata richiesta dal Comune a fronte
4 dell'occupazione, da parte dell'imbarcazione “Corbara”, di uno spazio acqueo non autorizzato nonché dell'installazione vietata di un prodotto pubblicitario e che in relazione a tali due condotte operi la presunzione di occupazione anteriore fissata dagli artt. 63 lett. g) dlgs. n. 446/1997 e 21 del
Regolamento comunale (doc. n. 2 fasc. I grado convenuto). Pt_3
Nel giudizio di primo grado, gli odierni appellanti, al fine di superare detta presunzione, hanno richiesto ammettersi prova testimoniale diretta ad acclarare, da un lato, la data dello spostamento dell'imbarcazione nella zona acquea non autorizzata e, dall'altro, il momento dell'installazione del manufatto pubblicitario.
Senonché, a fronte del rigetto, da parte del giudice di primo grado, dei capitoli di prova relativi alla durata dell'installazione pubblicitaria, gli odierni appellanti hanno omesso, sia in sede di precisazione di conclusioni nel giudizi odi primo grado, sia nel corso del presente giudizio di appello, di reiterare le istanze istruttorie vertenti sul punto, ciò che comporta adesione alla ricostruzione istruttoria operata dal giudice di primo grado.
Inoltre, gli odierni appellanti non hanno fornito alcun documento (come ad esempio il contratto sottoscritto con Netflix) utile a provare la circostanza, affidandosi esclusivamente alle dichiarazioni incidentalmente rese dal teste all'udienza del 15.2.2022, del tutto generiche, e, Tes_1 pertanto, di per sé inidonee a provare la durata effettiva dell'esibizione pubblicitaria.
Si aggiunga che il teste padre di una dei soci della dal tenore stesso Tes_1 Parte_1
della deposizione, risulta interessato alla controversia, posto che nel riferirsi all'episodio di cui si tratta, ne parla in prima persona, e riferisce di proprio intervento personale (“Io sono entrato in questa vicenda intorno alle quattro di pomeriggio, quando ci fu un giro di telefonate, tra me, il pilota, gli organizzatori e mio figlio , al termine del quale abbiamo dato indicazione al Parte_2 pilota di spostare la Corbara”, verbale 15-2-2022), di talchè deve dichiararsene l'incapacità a testimoniare.
Deve pertanto concludersi, stante l'omessa prova della durata effettiva dell'esibizione pubblicitaria, per l'operatività della presunzione di occupazione anteriore di cui agli artt. 63 co 2 lett. g) dlgs. n.
446/1997 e 21 del Regolamento Darsena, con conferma dell'importo ingiunto dal di CP_1
ammontare pari ad € 12.395.
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano l'erronea applicazione degli interessi commerciali di cui al dlgs. n. 231/2002 sulla somma dovuta a titolo di indennità di occupazione sostitutiva di canone concessorio. Il motivo è fondato.
Il dlgs. n. 231/2002, attuativo della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si applica a tutti i contratti tra imprese o tra queste e
5 pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi.
La nozione di transazione commerciale rilevante ai sensi dell'art. 2 della normativa in esame ricomprende qualsiasi contratto di scambio che comporti creazione o circolazione della ricchezza, stipulato da soggetti qualificati e caratterizzato dal pagamento di un prezzo.
L'applicazione degli interessi cd. “commerciali” è invece esclusa, ai sensi dell'art. 1 co 2 lett. b), rispetto ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno.
L'indennità di occupazione sostitutiva di canone concessorio risponde alla logica di ristorare il pregiudizio patito dalla Pubblica Amministrazione a seguito dell'occupazione abusiva di un proprio bene da parte di un terzo senza un valido titolo legittimante;
tale indennità si applica a prescindere dalla sussistenza, o meno, di un provvedimento concessorio a monte;
trattasi dunque di un risarcimento del danno da occupazione sine titulo.
Nel caso in esame, dall'analisi dei documenti versati in atti (cfr. docc. n. 2 e 4 fasc. I grado convenuto) emerge come la fonte dell'obbligo indennitario sia costituita non già dalla concessione di ormeggio di cui alla Determina Dirigenziale n. 3540 del 12.9.2019, bensì dalla comunicazione del 16.1.2020, con la quale il all'esito del sopralluogo svolto in data 21.12.2019, CP_1 contestava l'occupazione abusiva dell'area, quantificava l'ammontare dell'indennità e ne chiedeva il pagamento.
Si rileva, ulteriormente, come la stessa comunicazione del 16.1.2020 specifichi testualmente che l'occupazione dello spazio acqueo si sia perpetrata “in assenza di prescritta autorizzazione/ concessione” e che la presunzione di cui all'art. 21 del Regolamento Darsena operi “in caso di occupazione in assenza della prescritta concessione” (cfr. doc n. 3 fasc. I grado convenuto), con ciò confermando che fonte dell'obbligo indennitaria sia l'occupazione abusiva ex se, a prescindere dalla sussistenza o meno di una concessione rilasciata dal CP_1
Resta, pertanto, priva di pregio la tesi, prospettata dal in ordine all'applicabilità degli CP_1
interessi di cui al dlgs. n. 231/2002 in ragione della sussistenza, a monte, di un provvedimento concessorio ascrivibile alla categoria di “transazione commerciale”.
Sulla scorta di tali considerazioni, devono applicarsi gli interessi di cui al dlgs. n. 231/2002 solo a decorrere dalla domanda giudiziale.
Il terzo motivo, con il quale gli appellanti censurano l'erroneità della statuizione sulle spese, nella parte in cui li condanna alla rifusione degli oneri riflessi, è fondato.
La l. n. 266/2005, applicabile ratione temporis al caso in esame, in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, all'art. 1 co 208 ha disposto che “le somme finalizzate alla corresponsione di
6 compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro”.
Tale norma, introduttiva di una deroga all'art. 2115 comma 3 c.c., che sanziona con la nullità qualunque patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza ed all'assistenza posti a carico del datore di lavoro, comporta che le somme spettanti a titolo di compensi professionali dovute agli avvocati interni alle Pubbliche Amministrazioni debbano considerarsi “al lordo” degli oneri contributivi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro (cd. oneri riflessi), i quali, conseguentemente, vengono a gravare sul dipendente.
Detta disciplina, ritenuta costituzionalmente legittima (OR Cost. n. 33/2009) ed applicata nei termini appena descritti dalla giurisprudenza contabile (OR dei conti, Sez. Riunite, n. 33/2010), comporta che la Pubblica Amministrazione, non sostenendo i costi relativi agli oneri riflessi, che gravano sul dipendente, non possa chiedere, in caso di vittoria del giudizio, la condanna del soccombente alla rifusione di tali somme.
Invero, come recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la conseguenza dell'introduzione di tale norma di legge è che l'ente pubblico sopporta un costo minore nella propria difesa in giudizio, poiché gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso di spese di lite sicché, trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza, appare evidente che la pretesa di ottenere, a carico della controparte soccombente, il pagamento degli oneri riflessi risulti infondata” (Cass., sez. lav., 20.2.2025 n. 4436; id., sez. II, 5.2.2024 n.
3242; id., sez. lav., 7.10.2021, n. 27315; id., sez. lav., 12.10.2021 n. 27784; id., sez. lav.,
11.12.2018 n. 31989; id. sez. lav., 14.11. 2018 n. 29375).
La parziale reciproca soccombenza impone di compensare le spese per un quinto, con accollo del residuo a parte appellante, che resta debitrice della somma capitale;
vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri indicati in DM 55/14 e ss., secondo lo scaglione relativo alle cause di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000, nei valori medi per studio, introduzione e decisione, minimi per la fase di trattazione del solo giudizio di appello, esaurita in una sola udienza.
P.Q.M.
La OR d'Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza n.
3659/24 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 3.4.2024:
- accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
7 - condanna alla corresponsione degli interessi di mora ex d.lgs. Parte_1
231/02 dalla domanda giudiziale (comparsa costitutiva depositata 11.12.2020), al saldo;
- dichiara che nella liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa non devono essere aggiunti gli oneri riflessi;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- compensa per un quinto le spese di lite, condanna parte appellante a Parte_1
rifondere al il residuo, che liquida per compensi defensionali, già in tale quota, Controparte_1 in € 4.061,60 per il giudizio di primo grado, € 3.910,40 per l'appello, oltre rimborso spese generali
15%.
Milano, camera di consiglio del 1.12.2025
Il Cons. Est. Il Presidente
ON OR IA SA UT
8