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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 19/12/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 551/2013 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
EX TRIBUNALE ORDINARIO DI SALA NS
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 551/2013 R.G. ed oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc
(ivi compresa l'azione ex 1669 cc)” e pendente
TRA
P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del l.r.p.t., con sede in Padula (SA) alla via Rifrezza n. 15, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Maria Carmela Petrizzo e Silvestro Oliva ed elettivamente domiciliati in Padula (SA) alla via Nazionale n. 154/6;
ATTRICE
E
(C.F. ), in proprio e nella qualità di erede di Controparte_1 C.F._1
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta Persona_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Loreto D'Aiuto ed elettivamente domiciliato in Salerno al Corso
Garibaldi n. 148;
CONVENUTO
NONCHÉ
(C.F. ), in qualità di erede di Controparte_2 C.F._3
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Persona_1
BR TI ed elettivamente domiciliato in Padula (SA) alla Via Provinciale n. 141;
CONVENUTO
pagina 1 di 22 E
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_3 C.F._4 procura in atti, dall'avv. Emilia Rossi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Padula (SA) alla via Provinciale n. 109.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 10.06.2013 e ritualmente notificato, la società
[...]
conveniva in giudizio e Parte_1 Persona_1
chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “a) Controparte_1
accertare e dichiarare il grave inadempimento da parte dei convenuti e Persona_1
degli obblighi contrattuali derivanti e conseguenti al contratto di appalto Controparte_1 del 10.03.2011 stipulato tra le parti e per l'effetto b) dichiarare la risoluzione del contratto di appalto del 10.03.2011 per grave inadempimento dei convenuti;
c) condannare i predetti convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 48.873,71,
o di quella diversa, maggiore o minore, somma che verrà accertata in corso di causa, quale compenso dovuto dai convenuti all'attrice per le opere già eseguite, oltre rivalutazione ed interessi legali;
d) condannare i predetti convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attrice per i fatti di cui in narrativa, da determinarsi in corso di causa anche in via equitativa, oltre agli interessi legali dal di del fatto al saldo nonché alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma così progressivamente rivalutata dal dovuto al saldo;
e) vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
In punto di fatto, l'impresa attrice premetteva di aver stipulato con , in Persona_1 data 10.03.2011, un contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione di un fabbricato sito in Padula (Sa) alla località San Francesco, insistente sul terreno iscritto al foglio n. 27 part. 791 ed adibito ad abitazione e deposito agricolo, in virtù del permesso di costruire n. 296 del 15.12.2010, concordando l'importo dei lavori a corpo ed a misura.
Precisava che l'importo concordato per i lavori a corpo, relativi alla realizzazione delle sole opere strutturali e delle coperture, era pari ad euro 95.000,00, mentre per i lavori a misura sarebbe stato contabilizzato utilizzando i prezzi unitari risultanti dall'offerta e verificati dall'appaltante, come dall'elenco dei prezzi unitari allegato al contratto e soggiungeva che, a seguito di donazione del terreno da in favore del figlio Persona_1 Per_1
pagina 2 di 22 con l'atto notarile del 22.02.2011, il permesso di costruire veniva volturato a nome di CP_1 quest'ultimo.
Esponeva che durante l'esecuzione dei lavori, iniziati nel mese di marzo del 2011 e con direzione dei lavori affidata all'ing. , il committente Controparte_3 Controparte_1
apportava varie modifiche, come ampliamenti delle originarie volumetrie, e richiedeva che l'esecuzione avvenisse secondo diverse modalità di realizzazione e di posa in opera e che fossero eseguiti lavori originariamente non previsti in contratto (fra cui una scala di accesso al primo piano ed il relativo solaio e la realizzazione di archi in luogo della trave di congiunzione dei pilastri su tre lati della facciata), così determinando una dilazione dei tempi ed un adeguamento ed un aumento dei costi nei limiti del sesto del prezzo originariamente convenuto.
Rappresentava che, in riscontro alla fattura n. 20 del 20.07.2012 dell'importo di euro
22.000,00 (iva compresa) emessa a parziale pagamento dei lavori eseguiti, i convenuti con la missiva del 11.08.2012 contestavano non meglio specificati inadempimenti contrattuali e l'emissione di fatture false e restituivano detta fattura;
che, perdurando l'inadempimento nonostante l'ulteriore sollecito di cui alla raccomandata del 28.09.2012 e comunicata pertanto la sospensione dei lavori con lettera del 29.12.2012, i convenuti con la diffida del 07.01.2013 sollecitavano la ripresa dei lavori e, da ultimo, in data 04.02.2013 comunicavano l'avvenuta risoluzione del contratto per un presunto inadempimento della società.
In punto di diritto, deduceva il grave inadempimento dei convenuti agli obblighi contrattuali
(scritti e verbali) e, dunque, il proprio diritto alla risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., al compenso per i “maggiori” lavori eseguiti anche ai sensi dell'art. 1661 c.c., nonché al risarcimento dei danni subiti.
A tali fini, quantificava nella somma di euro 48.873,71 le spese ed i costi sostenuti per eseguire l'ultimo stato di avanzamento dei lavori, come da computo metrico del 05.04.2013 redatto dall'ing. e lamentava il mancato guadagno per la parte di opera non Persona_2
più eseguita.
Sulla base di tali premesse, concludeva rassegnando le suesposte conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.10.2013, si costituivano in giudizio e chiedendo, in via preliminare, di Persona_1 Controparte_1
autorizzare la chiamata in causa ed in garanzia del Direttore dei Lavori (ing.
[...]
) e, nel merito, di “Ritenere e dichiarare fondata in fatto ed ammissibile in diritto CP_3
la Risoluzione del Contratto per Inadempimento alle pattuizioni contrattuali stipulate in data
pagina 3 di 22 10/03/2011; risoluzione avvenuta per effetto dell'Invito-Diffida notificato in data 7/01/2013 e della successiva presa d'atto notificata in data 4/02/2013; Confermare l'avvenuta
Risoluzione del Contratto in danno della ditta per effetto dell'Invito-Diffida Parte_1
notificato in data 7/01/2013. Accogliere la Domanda Riconvenzionale spiegata e per l'effetto:
1) dichiarare la Risoluzione del Contratto di Appalto stipulato da e Persona_1
l'impresa in data 10/03/2011 per inadempimento della ditta Parte_1
appaltatrice 2) Condannare la ditta Parte_1 Parte_1
-in persona del suo legale rappr.te sig. al pagamento della
[...] Parte_1 penale pattuita di € 100,00 (cento/00) al giorno a far tempo dal 15/11/2011 al 7/01/2013; 3)
Condannare la ditta - in persona del Parte_1
suo legale rappr.te sig. - al risarcimento di tutti i danni causati e causandi a Parte_1
e , distintamente e quindi al pagamento della relativa Persona_1 Controparte_1
somma, da quantificare in corso di causa;
4) Condannare la ditta Parte_1
-in persona del suo legale rappr.te sig. al
[...] Parte_1
pagamento delle spese giudiziali, delle spese tecniche e delle competenze legali con attribuzione al costituito procuratore perché anticipatario.”
In particolare, i convenuti invocavano la responsabilità (in solido con l'impresa) del Direttore dei Lavori, nominato a titolo oneroso da , per non aver diretto in modo Persona_1
adeguato i lavori, essendo state realizzate strutture parzialmente difformi rispetto al progetto assentito e a quello esecutivo depositato presso il Genio Civile;
non aver consegnato al committente la copia del Progetto esecutivo;
non aver sospeso i lavori per predisporre le varianti (architettonica e strutturale) da sottoporre agli enti preposti;
né consultato e/o interessato il committente circa la violazione da parte dell'impresa dei patti stipulati nel contratto di appalto da lui stesso predisposto.
Inoltre, chiarivano di aver corrisposto alla società somme anche superiori a quelle dovute e, nello specifico, la somma complessiva di euro 111.000,00 mediante plurimi bonifici;
evidenziavano che il contratto di appalto stipulato tra le parti si era risolto per effetto della diffida del 07.01.2013 e della successiva “presa d'atto” del 04.02.2013, entrambe notificate all'impresa e chiedevano, in via riconvenzionale, il pagamento della somma complessiva di euro 62.387,00 a titolo di penale (pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nel completamento dei lavori) e, quale risarcimento danni, di differenza tra lavori pattuiti ed effettivamente realizzati.
pagina 4 di 22 Ricostruivano, poi, il quadro normativo applicabile (artt. 1372, 1453, 1454 e 1655 c.c.) e la disciplina contrattuale e lamentavano che i lavori erano stati realizzati solo in parte e solo nelle strutture e che entrambi i fabbricati erano stati realizzati in parziale difformità al progetto approvato, descrivendo nel dettaglio le opere eseguite e le difformità lamentate anche mediante il richiamo alla perizia tecnica a firma dell'ing. . Persona_3
Lamentavano altresì che l'impresa non aveva ultimato l'opera nel termine di 180 giorni dall'inizio dei lavori (nella specie, entro il 15.11.2011); aveva immotivatamente e più volte sospeso i lavori, anche per diversi mesi, senza addurre motivazioni ovvero per eseguirne altri per conto terzi e si era ripetutamente sottratta agli inviti verbali e telefonici di CP_1
a riprendere i lavori e, infine, concludevano nei termini suesposti.
[...]
Autorizzata la chiamata in causa del terzo col provvedimento del 23.10.2013, i convenuti notificavano a in data 12.11.2013 “Atto di chiamata in causa” nel quale, Controparte_3
oltre a riportare la propria comparsa di costituzione, evidenziavano i compiti e gli obblighi del
Direttore dei Lavori;
lamentavano l'assenza di stati di avanzamento dei lavori, certificati di pagamento, ordini di servizio e varianti in corso d'opera e la mancata effettuazione dei provini del calcestruzzo e sostenevano di aver subito un grave danno a causa della errata ed illegittima condotta del Direttore dei Lavori che, non assolvendo i suoi compiti, non li aveva tutelati nei confronti dell'impresa e concludevano chiedendo di accertare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di appalto per inadempimento dell'impresa appaltatrice e di condannarla al pagamento della penale e, in solido col Direttore dei Lavori, al risarcimento dei danni;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.05.2014, si costituiva in giudizio quale Direttore dei Lavori contestando tutte le avverse deduzioni e Controparte_3 chiedendo di rigettare la propria chiamata in garanzia nonché “ogni istanza e/o richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti del D.L., in proprio e in solido con la ditta
, in ordine a presunti danni addebitati alla sua condotta”; con vittoria delle spese CP_4
di lite, con attribuzione.
In particolare, il terzo chiamato evidenziava che l'importo del contratto concordato nella somma di € 95.000,00 era relativo alla realizzazione delle sole opere strutturali e delle coperture e che il progetto esecutivo, firmato da Direttore dei Lavori, proprietari ed impresa e depositato presso il Genio Civile con tutti gli allegati, era stato consegnato in diverse copie al proprietario che lo aveva poi esibito alle varie ditte per ottenere i preventivi di spesa.
pagina 5 di 22 Escludeva che fossero addebitabili al Direttore dei Lavori sia il mancato pagamento della fattura che le “apparenti difformità” rispetto al progetto, osservando che le modifiche apportate rientravano nei poteri discrezionali della Direzione Lavori e non comportavano alcuna necessità di variante;
che tutti i lavori realizzati non rappresentavano volumetrie, né avevano valenza urbanistica e sarebbero stati comunque indicati nella Relazione da realizzare alla conclusione dei lavori e, inoltre, che le apparenti difformità erano dovute all'adattamento delle strutture all'orografia del posto, alla necessità di evitare infiltrazioni di acqua e cedimenti del terreno ed alla mancata esecuzione di una parte di opere e, in particolare, delle tamponature.
Precisava al riguardo che la nuova allocazione dei fabbricati indicata dal proprietario avveniva su una zona di terreno prospiciente il vecchio fabbricato da demolire avente discrete pendenze longitudinali e trasversali;
che dopo lo scavo del terreno, realizzato dall'impresa era emersa la presenza di una vena di acqua e, per garantire una perfetta funzionalità CP_5
delle fondazioni ed eliminare i futuri problemi di infiltrazioni, veniva effettuato un allagamento della platea di fondazione di circa 50 cm per consentire l'appoggio di un muro laterale, una cunetta di scolo delle acque e un vespaio di pietrame retrostante.
Rappresentava che aveva sempre partecipato a detti lavori e ne aveva Controparte_1 personalmente affidato l'esecuzione all'impresa e, da ultimo, ribadiva che la propria CP_5
continua e costante presenza in cantiere aveva garantito il rispetto delle norme urbanistiche e la regolare esecuzione del contratto sino all'interruzione dei lavori e che, invece, lo slittamento dei tempi di esecuzione era stato causato dalla committenza, che aveva “disatteso le modalità di pagamento” e chiesto opere non previste in contratto, e dal mancato completamento delle opere di scavo e riempimento da parte di altra ditta commissionata dai proprietari.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle memorie (poi depositate solo dall'attrice e dal terzo chiamato) ed ammesse in parte le richieste istruttorie (cfr. verbale d'udienza del 17.02.2015 in atti), all'udienza del 15.06.2016 veniva prodotto il certificato di morte del convenuto e, pertanto, dichiarata l'interruzione del giudizio. Persona_1
Con ricorso in riassunzione depositato in data 12.07.2016, si costituiva in giudizio la
[...]
chiedendo la prosecuzione del giudizio. Parte_1
Fissata l'udienza del 17.05.2017, con comparsa a seguito di riassunzione del 21.04.2017 si costituiva il terzo chiamato riportandosi integralmente a tutte le difese, Controparte_3
deduzioni, eccezioni, richieste e domande già formulate nei precedenti scritti.
pagina 6 di 22 Con comparsa depositata in data 16.05.2017 si costituiva in giudizio anche , Controparte_1
quale erede di , eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto di Persona_1
riassunzione perché privo di mandato difensivo, asseritamente generico e notificato nei propri confronti solo in qualità di erede e, nel merito, riportandosi alla precedente comparsa di costituzione e risposta del 18.10.2013 ed all'atto di chiamata in causa del terzo del
07.11.2013, integralmente trascritti in comparsa.
Infine, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Contro la società Parte_1
Ritenere e dichiarare fondata in fatto ed ammissibile in diritto la
[...]
Risoluzione del Contratto per Inadempimento alle pattuizioni contrattuali stipulate in data
10/03/2011; risoluzione avvenuta per effetto dell'Invito-Diffida notificato in data 7/01/2013 e della successiva presa d'atto notificata in data 4/02/2013; Confermare l'avvenuta
Risoluzione del Contratto in danno della ditta per effetto dell'Invito-Diffida Parte_1 notificato in data 7/01/2013. Accogliere la Domanda Riconvenzionale spiegata e per l'effetto:
a) dichiarare la Risoluzione del Contratto di Appalto stipulato da e Persona_1
l' in data 10/03/2011 per inadempimento della ditta CP_6 Parte_1
appaltatrice b) Condannare la ditta Parte_1 Parte_1
- in persona del suo legale rappr.te sig. al pagamento della
[...] Parte_1 penale pattuita di € 100,00 (cento/00) al giorno a far tempo dal 15/11/2011 al 7/01/2013; c)
Condannare la ditta - in persona del Parte_1
suo legale rappr.te sig. al risarcimento di tutti i danni causati e causandi a Parte_1
e , distintamente e quindi al pagamento della relativa Persona_1 Controparte_1
somma, da quantificare in corso di causa;
d) Condannare la ditta Parte_1 [...]
- in persona del suo legale rappr.te sig. al Parte_1 Parte_1
pagamento delle spese giudiziali, delle spese tecniche e delle competenze legali con attribuzione al costituito procuratore perché anticipatario. 2) Contro l'ing.
[...]
Ritenere e dichiarare fondata in fatto ed ammissibile in diritto la domanda di CP_3
garanzia e di risarcimento dei danni proposta dai convenuti nei confronti del Direttore dei
Lavori per i fatti esposti e per i fatti che risulteranno accertati in corso di causa;
Confermare
l'avvenuta Risoluzione del Contratto di Appalto in danno della ditta per Parte_1 effetto dell'Invito-Diffida notificato in data 7/01/2013 e della successiva comunicazione di presa d'atto e, conseguentemente, provvedere come segue: a) dichiarare la Risoluzione del
Contratto di Appalto stipulato da e l' Persona_1 Controparte_7
in data 10/03/2011, per inadempimento della ditta appaltatrice Parte_1
pagina 7 di 22 b) Condannare la ditta Parte_1 Parte_1
in persona del suo legale rappr.te al pagamento della penale pattuita
[...] Parte_1 nel Contratto di Appalto di € 100,00 (cento/00) al giorno a far tempo dal 15/11/2011 al
7/01/2013 (data della comunicazione della risoluzione del contratto ex art.1454 c.c.); c)
Condannare la ditta -in persona del Parte_1 Parte_1
suo legale rappr.te in solido con il Direttore dei Lavori ing. Parte_1 [...]
al risarcimento di tutti i danni causati e causandi agli istanti CP_3 Persona_1
e (distintamente) e quindi, al pagamento della relativa somma,
[...] Controparte_1
da quantificare in corso di causa;
d) Condannare la ditta Parte_1
-in persona del suo legale rappr.te in solido con il
[...] Parte_1
Direttore dei Lavori ing. al pagamento delle spese giudiziali, delle Controparte_3
spese tecniche e delle competenze legali con attribuzione al costituito procuratore perché anticipatario. -CONCLUSIONI DI DIRITTO SULLA RIASSUNZIONE- Valutare gradatamente le eccezioni di diritto sollevate in via pregiudiziale con la presente Comparsa di , quale erede di e, per l'effetto, dichiarare la Controparte_1 Persona_1 inesistenza del Mandato nel Procedimento di Riassunzione a favore dell'avv. Rosanna Bove
Ferrigno, la nullità dell'Atto di Riassunzione perché generico e la estinzione del Giudizio ai sensi dell'art.305 c.p.c. perché notificato soltanto agli eredi di e non a tutte Controparte_1 le parti interessate.”
Con l'ordinanza del 15.02.2021, il precedente istruttore riteneva sufficiente la procura alle liti antecedentemente conferita al difensore, contenente anche il riferimento a “ogni stato e grado della presente controversia”, trattandosi della prosecuzione della fase precedente nell'ambito del medesimo giudizio;
fissava l'udienza del 05.07.2021 per la comparizione delle parti e disponeva che l'attrice in riassunzione provvedesse alla notifica dell'atto di riassunzione anche nei confronti di , in proprio. Controparte_1
Con comparsa di costituzione del 15.06.2021, si costituiva anche Controparte_2
quale erede di eccependo, in via preliminare, la propria
[...] Persona_1
carenza di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 752 c.c. poiché, giusto testamento del
18.04.2011 (pubblicato in data 06.10.2015), mero legatario del de cuius e nel, merito, la violazione del diritto di difesa e, dunque, così concludendo: “a. preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione attiva e processuale del Sig. e la Controparte_8
conseguenziale estromissione dal presente giudizio;
b. in subordine ed in via gradata nella
pagina 8 di 22 denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione proposta, riaprire l'istruttoria concedendo termine per le proprie richieste;
c. con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Con comparsa depositata in data 01.07.2021, si costituiva in giudizio , in Controparte_1 proprio, richiamando i precedenti atti e le conclusioni ivi rassegnate e chiedendo di “valutare gradatamente le eccezioni di diritto sollevate da , quale erede di Controparte_1 Persona_1
e, per l'effetto, dichiarare la inesistenza del Mandato nel Procedimento di
[...]
Riassunzione a favore dell'avv.Rosanna Bove Ferrigno, la nullità dell'Atto di Riassunzione perché generico e la estinzione del Giudizio ai sensi dell'art.305 c.p.c. perché notificato soltanto agli eredi di e non a tutte le parti interessate.” Controparte_1
Di poi, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni (cfr. ordinanza del 19.01.2022).
Subentrato nel ruolo lo scrivente magistrato in data 30.11.2022 e, melius re perpensa, ritenuto necessario riaprire la fase istruttoria (cfr. ordinanza del 31.10.2023 in atti), veniva espletato l'interrogatorio formale di , e ed Controparte_1 Parte_1 Controparte_3 assunta la prova testimoniale (cfr. verbali d'udienza del 10.01.2024, 07.03.2024 e 04.04.2024 in atti).
Nel corso del giudizio, con la comparsa depositata in data 30.12.2024 si costituivano in giudizio gli avv.ti Petrizzo ed Oliva quali nuovi difensori della società attrice rappresentando l'intervenuto decesso dell'avv. Bove Ferrigno e riportandosi a tutti i precedenti scritti difensivi, nonché a tutte le domande, richieste, eccezioni, impugnative, difese, deduzioni e conclusioni già formulate nell'interesse dell'attrice.
Successivamente la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, infine, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni rassegnate dalle parti viene decisa nei seguenti termini.
Tanto premesso, in via preliminare deve ritenersi destituita di fondamento l'eccezione sollevata da , sia in proprio che nella qualità di erede di Controparte_1 Persona_1
, in merito alla nullità per genericità dell'atto di riassunzione e, nello specifico, per
[...]
non aver fornito un quadro/riassunto completo del giudizio;
non contenere “gli Atti del
Giudizio”, né consentire all'erede una valutazione della situazione processuale.
Al riguardo valga richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui
“l'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma espleta esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che per la sua validità il giudice di merito deve apprezzarne l'intero contenuto,
pagina 9 di 22 onde verificarne la concreta idoneità a consentire la ripresa del processo. Infatti la nullità dell'atto di riassunzione non deriva dalla mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c. , bensì dall'impossibilità del raggiungimento dello scopo a causa della carenza di elementi essenziali quali: il riferimento esplicito alla precedente fase processuale;
l'indicazione delle parti e di altri elementi idonei a consentire l'identificazione della causa riassunta;
le ragioni della cessazione della pendenza della causa stessa;
il provvedimento del giudice che legittima la riassunzione;
la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo" (cfr. Cass. n.
11193/2018).
Nella specie, l'atto di riassunzione presenta un contenuto conforme ai suddetti principi giacché, nel descrivere la precedente fase processuale, contiene tutti gli elementi idonei ad identificare tanto le parti e le relative richieste, quanto le ragioni dell'interruzione del giudizio e la volontà di riattivarlo.
L'eccezione di nullità dell'atto di riassunzione non merita, quindi, accoglimento.
Passando poi ad esaminare l'eccezione, sollevata dal convenuto in riassunzione
[...]
, secondo cui difetterebbe la sua legittimazione passiva in quanto figlio e Controparte_2
mero legatario di , si osserva che la legittimazione passiva nei confronti Persona_1
dei creditori del de cuius spetta agli eredi e non anche al legatario.
A norma dell'art. 756 c.c., il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salva la possibilità dei creditori ipotecari del de cuius di rivalersi sul bene oggetto del legato.
Come noto, il legatario di regola non risponde dei debiti ereditari, salvo il caso in cui il testatore non gli abbia imposto il pagamento di un debito come onere legato alla attribuzione a titolo particolare, nel quale caso il legatario risponde sempre entro i limiti di quanto ricevuto
(c.d. responsabilità intra vires).
Nel caso di specie, l'esame delle disposizioni testamentarie (cfr. testamento pubblico in allegato alla comparsa di costituzione del 15.06.2021 in atti) consente, ad avviso del giudicante, di qualificare come legati i lasciti ivi riportati in favore di Controparte_8
: la terminologia usata ed il contenuto complessivo dell'atto fanno emergere la
[...]
chiara volontà del testatore di nominare quale erede universale il figlio e di attribuire al CP_1 figlio “Vicente” i beni espressamente indicati, e soltanto quelli, come beni determinati CP_2
e singoli e non come quota del suo patrimonio.
pagina 10 di 22 Alla luce del testamento pubblico di in atti, l'eccezione in esame appare Persona_1
dunque fondata e va, pertanto, dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo al convenuto . Controparte_2
Venendo al merito della res controversa, si osserva anzitutto che oggetto di domanda tanto della parte attrice che di quella convenuta, sia pure ai sensi, rispettivamente, degli artt. 1453 e
1454 c.c., è la risoluzione del contratto di appalto stipulato, in data 10.03.2011, tra la
[...]
e ed avente ad oggetto Parte_1 Persona_1
l'esecuzione dei lavori di ricostruzione di un fabbricato adibito ad abitazione e deposito agricolo su un terreno sito in Padula, alla località San Francesco, di proprietà di Persona_1
e successivamente donato al di lui figlio .
[...] Controparte_1
In particolare, mentre l'impresa appaltatrice, deducendo il grave inadempimento dei convenuti, ha chiesto la risoluzione giudiziale del contratto e la condanna degli stessi al pagamento del compenso per le opere eseguite ed al risarcimento dei danni, i convenuti, eccependo il grave inadempimento dell'impresa, hanno chiesto di accertare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto per inosservanza della diffida ad adempiere notificata in data 07.01.2013, nonché la condanna al pagamento della penale per il mancato completamento dei lavori nel termine pattuito e, in solido con il Direttore dei Lavori, al risarcimento dei danni asseritamente subiti per la realizzazione di lavori difformi rispetto a quelli pattuiti/assentiti.
Posto che entrambe le forme di risoluzione domandate presuppongono un inadempimento “di non scarsa importanza” della controparte, giova rilevare che secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione
“se entrambe le parti chiedono la risoluzione del contratto…si verifica in ogni modo la risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur non determinando un accordo negoziale risolutorio, come nel mutuo consenso, in quanto muovono da premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del contratto del quale il giudice non può non prendere atto” (cfr. Cass. n. 26907/2014).
Prendendo atto della volontà manifestata dalle parti deve, quindi, essere dichiarata la risoluzione del contratto di appalto per cui è causa.
La denuncia di inadempimenti reciprocamente lamentati e la presenza di contrapposte domande risarcitorie implica un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di entrambe le parti, per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni pagina 11 di 22 maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale.
Secondo le indicazioni della giurisprudenza sul punto, tale valutazione comparativa del comportamento delle parti deve tener conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto. Ciò all'evidente fine di imputare la risoluzione contrattuale alla parte il cui inadempimento risulti più grave.
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che il giudice, ove venga proposta dalla parte l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti adempimenti avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, secondo comma, c.c. (cfr. Cass. n.
13627/2017; 13840/2010; 20614/2009; 15796/2009; 20678/2005; 13365/2006; 11430/2006;
10477/2004; 2992/2004; 2016/1999).
È stato, inoltre, precisato che, quando le reciproche inadempienze delle parti si pongono in rapporto di equivalenza o non sia possibile stabilire quale delle parti abbia tenuto la condotta più grave che ha determinato l'impossibilità della prosecuzione del rapporto, la risoluzione va dichiarata senza imputazione di colpa e senza condanna al risarcimento, rimanendo ciascuna parte onerata di sopportare le conseguenze economiche della propria condotta (cfr. Cass. nn.
5202/2019; 22798/2017; 23784/2011; 8678/2001; 1183/1999).
Ciò posto, al fine di valutare il comportamento nella specie tenuto da entrambe le parti in epoca successiva alla stipula del contratto, occorre anzitutto rilevare che risulta incontestato, oltre che documentalmente provato, che i lavori oggetto di appalto consistevano nella ricostruzione di due fabbricati (abitazione e deposito agricolo) danneggiati dal sisma del
1980; che il corrispettivo era stabilito a corpo ed a misura;
che l'importo a corpo, pari ad euro
95.000,00, riguardava la realizzazione delle sole opere strutturali e delle coperture;
che alla stipula del contratto veniva corrisposto l'acconto di euro 5.000,00 e che i pagamenti sarebbero stati effettuati nel corso dei lavori, sulla base delle risultanze dei documenti contabili, alle pagina 12 di 22 seguenti scadenze: scavo fondazioni, getto fondazioni, getto di ogni solaio, realizzazione di ogni copertura (cfr. contratto in atti).
Alla luce, poi, delle allegazioni e difese spiegate da entrambe le parti (attrice e convenuta), non è controverso che l'impresa, realizzando le sole opere strutturali, non abbia terminato i lavori ad essa affidati, né che le opere realizzate presentino delle difformità rispetto al progetto.
Tuttavia, mentre l'impresa, lamentando il mancato pagamento dei convenuti, ha sostenuto la legittima esecuzione delle variazioni al progetto (nella specie, degli ampliamenti delle originarie volumetrie) e dei lavori non previsti in contratto (nella specie, scala di accesso al primo piano e relativo solaio, archi in luogo della trave di congiunzione dei pilastri su tre lati della facciata) deducendo, ai sensi dell'art. 1661 c.c., l'iniziativa della parte committente, i convenuti hanno al contrario dedotto le difformità in parola quale comportamento inadempiente dell'impresa.
Orbene, sulla base delle risultanze dell'istruttoria orale e documentale, si ritiene che le variazioni, pacificamente eseguite, siano state, se non esplicitamente richieste, quantomeno assentite dalla committenza e, nello specifico, da , attesa la sua presenza in Controparte_1
cantiere e la condotta tenuta, con conseguente diritto dell'impresa al compenso per i lavori eseguiti.
Al riguardo, va anzitutto precisato che la documentazione agli atti e, segnatamente, la donazione del terreno e la voltura del permesso di costruire in favore di e i Controparte_1
pagamenti dallo stesso eseguiti in favore dell'impresa per i lavori oggetto di lite (cfr. fascicolo di parte convenuta), nonché il comportamento da questi tenuto e la sua presenza sui luoghi di causa, per come emersi in sede di prova orale, rendono irrilevante la circostanza che il contratto per cui è causa sia stato formalmente stipulato tra l'impresa e , Persona_1
del quale peraltro è, come sopra rilevato, erede universale. Controparte_1
In altri termini, il coinvolgimento diretto di nel contratto di appalto oggetto Controparte_1
di causa emerge dai fatti concludenti riscontrati nelle dichiarazioni testimoniali e nella documentazione sopra indicata.
Nel dettaglio, il teste , escusso all'udienza del 11.01.2024, nulla riferendo in Testimone_1 ordine al pagamento delle opere e confermando l'esecuzione degli scavi da parte dell'impresa di per avervi personalmente assistito, ha precisato che “ , Controparte_9 Controparte_1 che conoscevo personalmente, era presente sul cantiere durante l'esecuzione dei lavori.
pagina 13 di 22 Posso dire che parlava con il titolare, ossia e che era capo Parte_2 Persona_4 cantiere, ma non so che si dicevano”.
Il teste , escusso all'udienza del 04.04.2024, ha dichiarato quanto segue: “Ho Controparte_9
una ditta edile che si interessa del movimento terra, ed ho avuto rapporti di lavoro con la
, nel caso in questione, ho pattuito i prezzi con , e sono Parte_1 Controparte_1 stato pagato nell'occasione dalla . …Ho concordato i prezzi dello scavo, dei Parte_1
riempimenti, la sistemazione dei terreni intorno, la fornitura dei materiali breccia 4/7, per eseguire i vespai intorno al fabbricato con , una fattura mi è stata pagata Controparte_1
dalla , la restante parte, non mi è stata pagata da nessuno dei due, perché Parte_1
e la hanno intrapreso un contenzioso ed io non ho emesso Controparte_1 Parte_1 fattura.”
Quanto ai pagamenti di cui sopra e salvo quanto si dirà nel prosieguo, risultano agli atti del giudizio le copie degli ordini e delle ricevute dei bonifici eseguiti tra il 25.03.2011 e il
19.01.2012 da EV RO ditta individuale” in favore dell'impresa attrice per un totale complessivo di euro 111.000,00 e recanti, nelle relative causali, espliciti riferimenti ai lavori oggetto del presente giudizio.
Del resto, come chiarito dalla giurisprudenza, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente poiché, nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto “ad substantiam”; mentre, nel secondo, l'art. 1661 c.c. consente, secondo i principi generali, all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (cfr. Cass. nn. 40122/2021; 32989/2019).
Come noto, mentre l'art. 1659 c.c., in tema di variazioni concordate del progetto, al fine di assicurare che il risultato sia conforme, anche nei particolari, a quello che il committente si era proposto, inibisce all'appaltatore di apportare, senza l'autorizzazione del committente, variazioni alle modalità convenute dell'opera, prescrivendo che l'autorizzazione sia provata per iscritto;
l'art. 1661 c.c., nel disciplinare le variazioni ordinate dal committente, prevede che il committente possa richiedere all'appaltatore l'esecuzione di varianti nei limiti del sesto del prezzo originario, con diritto dell'appaltatore al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato pattuito globalmente, salvo che esse comportino "notevoli modificazioni della natura dell'opera". Invero, nell'ipotesi delle
"notevoli" varianti dell'opera, non trova applicazione l'art. 1661 c.c. ma viene in discussione pagina 14 di 22 la sussistenza stessa del diritto del committente di richiedere dette varianti, là dove, però, una volta che le opere richieste siano eseguite dall'appaltatore, quest'ultimo ha diritto a richiedere il riconoscimento di corrispettivi ulteriori rispetto al prezzo di appalto originariamente concordato (cfr. Cass. 9796/2011).
In sostanza, il requisito della forma scritta, previsto dall'art. 1659 c.c. in caso di variazioni alle modalità esecutive dell'opera apportate per iniziativa dell'appaltatore, non trova quindi applicazione allorché le variazioni siano concordate con il committente o da questi indicate
(cfr. Cass. n. 6398/2003) e l'assenso del committente alle variazioni dell'opera può risultare - come nel caso di specie - anche da fatti concludenti o da comportamenti inequivoci incompatibili con la volontà di rifiutarle e la relativa prova può essere fornita mediante presunzioni semplici (cfr. Cass. nn. 8461/2019; 3891/2010; 7823/2006).
Al contrario, non ha trovato pieno riscontro nella espletata istruttoria la tesi - sostenuta dal
Direttore dei Lavori - secondo cui le modifiche al progetto apportate in corso di esecuzione dei lavori siano derivate anche dalla necessità di adattare le strutture all'orografia del posto e di prevenire fenomeni infiltrativi e cedimenti del terreno, non potendosi ciò desumere dalla mera esigenza di drenaggio emersa dalle dichiarazioni testimoniali.
Sul punto, il teste , che all'epoca dei fatti eseguiva lavori di carpenteria per Persona_4
l'odierna attrice, si è limitato a confermare che la platea di fondazione è stata allargata per la necessità di “salvaguardare dall'acqua le costruzioni a farsi”, emersa in seguito alla realizzazione dello scavo, precisando che “tanto posso riferire perché all'epoca dei fatti facevo questi lavori per e ricordo che ho eseguito i lavori di carpenteria, come Pt_1
descritti nel capo che mi è stato letto, per la , nel cantiere di Pt_1 Persona_1
, tali lavori si resero necessari per drenare l'acqua che altrimenti poteva ledere e
[...] compromettere la struttura” (cfr. verbale d'udienza del 11.01.2024 in atti).
Né si sono rivelate utili ai fini in discorso le dichiarazioni rese dal teste , il Testimone_2 quale, confermando l'esistenza della suddetta platea, ha riferito quanto segue: “Posso dire che io sono stato commissionato dalla per predisporre le tubazioni di discarico Parte_1
idriche ed elettriche per i futuri impianti, presso il fabbricato sito in zona San Francesco in
Padula credo di proprietà di . Ricordo l'esistenza di una platea e fondazioni Controparte_1 non so se fossero per due fabbricati” (cfr. verbale d'udienza del 07.03.2024 in atti).
Pertanto, in assenza di ulteriori elementi, è da escludere che nella fattispecie in esame vengano in rilievo le cc.dd. variazioni necessarie del progetto e la relativa disciplina di cui all'art. 1660 c.c.
pagina 15 di 22 Ai meri fini di completezza, valga ricordare che l'art. 1660 c.c. prevede che le variazioni strettamente necessarie per la realizzazione dell'opera possono essere eseguite dall'appaltatore senza la preventiva autorizzazione del committente ma, in tal caso, ove manchi l'accordo tra le parti, spetta al giudice accertarne la necessità e determinare il corrispettivo delle relative opere, parametrandolo ai prezzi unitari previsti nel preventivo ovvero ai prezzi di mercato correnti (cfr. sul punto Cass. n. 10891/2017). La norma de qua disciplina un'ipotesi di impossibilità dell'oggetto e costituisce espressione della volontà del legislatore di consentire che il contratto abbia esecuzione anche se il suo oggetto sia divenuto in parte impossibile, mediante l'introduzione delle necessarie varianti, i cui limiti le parti possono anche avere preventivamente determinato (cfr. Cass. n. 1364/1979).
Ciò posto, ai fini della determinazione dell'importo dovuto all'impresa, si ritiene di dover condividere la stima dalla stessa effettuata nell'atto di citazione, fondata sul computo metrico redatto dall'ing. in data 05.04.2013 e depositato in atti, atteso che la relativa Per_2
quantificazione risulta di poco difforme da quella indicata per i medesimi lavori (a misura e non previsti in progetto) dal consulente di parte convenuta, ing. , nella relazione e Per_3
nel computo metrico estimativo in atti (pari ad euro 49.031,81).
A ciò consegue la condanna della parte convenuta al pagamento, in favore dell'impresa, della somma di euro 48.873,71 per le causali di cui in discorso.
In ordine, poi, al comportamento inadempiente della committenza, consistente nel mancato pagamento delle opere eseguite, vale rilevare che le copie dei bonifici agli atti, valutate unitamente alla espressa conferma sul punto da parte dell'impresa (cfr. memoria n. 1 del
24.07.2014 in atti), inducono a ritenere che i versamenti effettuati dal convenuto siano imputabili proprio ai lavori per cui è causa e ciò in applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali in tema di riparto dell'onere della prova nell'inadempimento contrattuale
(cfr., ex multis, Cass. nn. 4712/2021; 8231/2017; 13533/2001).
Tuttavia, anche a fronte delle precisazioni sul punto rese dall'impresa e della documentazione prodotta (cfr. in particolare assegni e fatture in atti), non è possibile affermare che la somma versata, benché superiore all'importo a corpo pattuito in contratto, corrisponda all'integrale pagamento di tutti i lavori eseguiti, atteso che il contratto è stato stipulato a corpo ed a misura, con la espressa indicazione che “l'importo complessivo dei lavori previsti a corpo, come determinato a seguito dell'offerta dell'impresa aggiudicataria, resta fisso ed invariabile;
i lavori a misura saranno contabilizzati utilizzando i prezzi unitari risultanti dall'offerta e verificati dall'appaltante” (cfr. art. 2, lett. b e c del contratto in atti).
pagina 16 di 22 In sostanza, pur considerando i bonifici effettuati quale prova di pagamento, non può ritenersi che essi soddisfino tutte le pretese dell'impresa relative alle lavorazioni a corpo ed a misura eseguite, stante l'assenza di ulteriori specificazioni circa le quantità e i prezzi unitari concordati.
Per tutto quanto finora esposto, non essendo in definitiva possibile, alla luce delle risultanze probatorie, individuare in maniera univoca quale inadempimento sia più grave e, dunque, a quale delle parti sia imputabile la risoluzione del contratto, applicando i principi innanzi illustrati, devono essere rigettate le domande risarcitorie reciprocamente proposte dalle parti.
In ogni caso, si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il risarcimento del danno in materia contrattuale presuppone la prova dell'inadempimento, del danno effettivamente subito e del nesso di causalità tra quest'ultimo e la condotta inadempiente (cfr. Cass. nn. 12760/2024; 8622/2019; 7532/2015; 8879/2011; 4354/2008).
Più in generale, ai fini della risarcibilità del danno, il preteso danneggiato deve pur sempre allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, l'esistenza di una lesione (danno-conseguenza) cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente contra ius;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare o chiedere di provare ciò che non è stato oggetto di rituale e adeguata allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008); quindi non sono a tal fine sufficienti mere formule di stile, che richiamino le astratte figure del danno emergente e del lucro cessante, ovvero la generica allegazione su ulteriori spese sostenute o su ipotetiche difficoltà incontrate e via dicendo.
A completamento di quanto detto, si intende dare continuità all'orientamento in base al quale l'eventuale lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non potrebbe essere colmata neanche ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice:
l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma pagina 17 di 22 presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità; quindi l'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi l'allega (cfr. Cass. 10607/2010; Cass. 27447/2011; Cass.
8213/2013; Cass. 20889/2016; Cass. 4534/2017).
Nel caso di specie, le parti non hanno fornito alcun elemento che consenta, anche solo a livello allegatorio, di ritenere ipotizzabile un qualche danno patrimoniale e/o non patrimoniale in conseguenza della condotta inadempiente della controparte.
In specie, la parte attrice si è limitata ad allegare di aver subito un danno “per conseguire
l'eliminazione dei pregiudizi derivanti dal mancato guadagno per la parte di opera non più eseguita” (cfr. atto di citazione) e, come noto, il rivendicato lucro cessante non si presume in re ipsa ma necessita di specifica dimostrazione da parte dell'appaltatore (cfr. Cass. nn.
28927/2019; 15265/2017; 10203/2013; 4486/2011; 14513/2006).
Allo stesso modo, la parte convenuta ha richiesto a titolo di risarcimento danni la “differenza tra prezzo di appalto dei lavori a farsi e lavori effettivamente realizzati”, quantificandola unitamente ad altre voci (quali la penale) nella somma complessiva di euro 62.387,00, senza tuttavia dimostrare l'esistenza e l'entità di un concreto pregiudizio economico anche solo in termini di riduzione del valore dell'opera o delle spese necessarie per completarla e/o ripararla
(cfr. comparsa di costituzione e consulenza di parte in atti). La giurisprudenza sul punto ha chiarito che, se non è dimostrata la concreta incidenza economica della difformità o dell'inadempimento, la differenza tra prezzo pattuito e valore dei lavori eseguiti non rappresenta di per sé un danno risarcibile (cfr. Cass. n. 2037/2019), né il danno da opera difforme o incompleta consegue automaticamente all'inadempimento dell'appaltatore (cfr.
Cass. n. 22361/2021).
Ne consegue che anche la CTU avrebbe avuto carattere meramente esplorativo, perseguendo l'unica finalità di colmare le lacune di allegazione e prova della parte richiedente. Si richiama in proposito la più costante giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza pagina 18 di 22 dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. Cass. Civ., Sez. III, 7 settembre
2023, n. 26048).
Inoltre, si precisa che non si è ritenuto necessario disporre la richiesta CTU per la quantificazione dei lavori previsti ed eseguiti, atteso il lasso di tempo intercorso dall'esecuzione dei lavori e la intervenuta modifica dello stato dei luoghi, rappresentata dalla parte convenuta nel corso del giudizio, che rendono difficoltoso se non impossibile accertare lo stato originario delle opere e la effettiva sussistenza ed incidenza delle difformità denunciate.
Al rigetto della domanda risarcitoria nei confronti dell'impresa consegue il rigetto di quella proposta dalla parte convenuta nei confronti del Direttore dei Lavori invocando la sua responsabilità solidale sulla base di una asserita “errata” ed “illegittima” condotta e, in particolare, del mancato assolvimento dei compiti inerenti la qualifica rivestita.
Com'è noto, per giurisprudenza consolidata, “in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto;
rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali
pagina 19 di 22 fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati”
(cfr., ex multis, Cass. n. 9572/2024; Cass. n. 14456/2023; Cass. n. 7336/2019; Cass. n.
8700/2016; Cass. n. 20557/2014; Cass. n. 10728/2008; Cass. n. 4366/2006; Cass. n.
15255/2005).
La giurisprudenza ha, in particolare, chiarito che il direttore dei lavori è responsabile in solido con l'appaltatore solo se la difformità o il vizio dell'opera siano conseguenza di una sua omissione di vigilanza o di scelte tecnicamente errate che egli poteva evitare con la dovuta diligenza (cfr. Cass. nn. 7965/2020; 30801/2018; 15434/2013) e, inoltre, che se le modifiche siano state approvate dal committente o risultano essere state tecnicamente necessarie per evitare danni e il direttore dei lavori ha agito “in buona fede tecnica”, la sua responsabilità viene esclusa o attenuata (cfr. Cass. n. 22036/2014; n. 15499/2007).
Ancora, si ricorda che, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori o del progettista, entrambi rispondono solidalmente dei danni, purché le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse.
Nondimeno, l'assenza – per quanto sopra rilevato - di riscontri probatori sui danni lamentati dalla convenuta e, prima ancora, la mancata dimostrazione - incombente sullo stesso committente - che la presunta omessa vigilanza del Direttore dei Lavori abbia inciso sul danno lamentato impongono comunque di rigettare la domanda risarcitoria nei suoi confronti.
Venendo, infine, alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento della penale stabilita in contratto per il mancato rispetto del termine per l'esecuzione delle opere (cfr. art. 5 del contratto in atti), valga rilevare che, come chiarito dalla Suprema Corte, “Quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, il committente abbia richiesto all'appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto, “il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori;
perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine. In mancanza, incombe al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore.” (Cass. nn. 8405/2019; 20484/2011).
Nella fattispecie in esame, l'inapplicabilità della penale per il ritardo discende sia dalla sopravvenuta esecuzione, per iniziativa del committente, di varianti al progetto originario, sia pagina 20 di 22 dalla mancata prova da parte del committente stesso che il ritardo fosse imputabile in tutto o in parte all'impresa appaltatrice.
Pertanto, la domanda riconvenzionale in esame non può trovare accoglimento.
Da ultimo, va rigettata la domanda con la quale ha chiesto la condanna Controparte_3
di , in proprio e nella qualità di erede di , ex art. 96 Controparte_1 Persona_1
c.p.c., atteso che per giurisprudenza pacifica "in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa" (cfr. ex plurimis, Cass., nn. 5524/1983; 6637/1992; 13355/2004; 21393/2005;
3388/2007; 13395/2007; Cass. sez. un. n. 7583/2004).
L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. presuppone infatti l'accertamento sia dell'elemento soggettivo, consistente nella mala fede o colpa grave, sia dell'elemento oggettivo estrinsecantesi nella entità del danno sofferto.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, devono sussistere rigorosi, concreti ed effettivi elementi di danno, subiti in conseguenza del comportamento processuale della controparte, affinché possa essere emessa la condanna per responsabilità processuale aggravata (cfr. ex plurimis Cass. nn. 3464/2017;19298/2016; 7726/2016; 3376/2016;
22289/2015; 3003/2014;).
Nella fattispecie in esame, alcun elemento concreto può al riguardo desumersi dagli atti di causa, non risultando, in particolare, dimostrato -e prima ancora allegato- il pregiudizio asseritamente sofferto e non emergendo elementi di fatto in base ai quali eventualmente operare una liquidazione equitativa.
In conclusione, alle suesposte considerazioni consegue la decisione di cui al dispositivo, con assorbimento di ogni altro profilo.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione tra parte attrice ed il convenuto , in Controparte_1
proprio e nella qualità di erede di , attesa la parziale reciproca Persona_1
soccombenza; rispetto ai rapporti tra parte attrice e , le spese di Controparte_2
lite seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. n.
147/2022, previsti per le cause di valore indeterminabile-complessità media, valori minimi, tenuto conto della limitata attività processuale svolta nell'interesse di Controparte_2
pagina 21 di 22 , subentrato in giudizio solo nel 2021, a fronte di un contenzioso originato nel 2013; CP_2
con riferimento, infine, ai rapporti tra , in proprio e nella suindicata qualità, Controparte_1
e , le spese processuali seguono la soccombenza del primo e vengono Controparte_3
liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi previsti dai citati DD.MM. per le cause di valore indeterminabile-complessità media.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo a Controparte_2
a fronte della domanda proposta da parte attrice;
[...]
- accerta e dichiara la risoluzione del contratto di appalto del 10.03.2011 per le ragioni di cui alla parte motiva;
- condanna , in proprio e quale erede di , al Controparte_1 Persona_1
pagamento, in favore della Parte_1
della somma di euro 48.873,71 per le causali di cui alla parte motiva;
- rigetta le reciproche domande di risarcimento formulate da parte attrice e parte convenuta, ivi compresa la domanda formulata da quest'ultima nei confronti di;
Controparte_3
- compensa integralmente le spese di lite tra la Parte_1
e , in proprio e nella qualità di erede di
[...] Controparte_1 Persona_1
;
[...]
- condanna la al Parte_1
pagamento, in favore di , delle spese di lite che liquida nella Controparte_2 complessiva somma di € 5.431,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. BR TI dichiaratosi antistatario;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_1 Controparte_3
di lite che liquida nella complessiva somma di € 10.860,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Emilia Rossi dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Lagonegro, il 19/12/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
EX TRIBUNALE ORDINARIO DI SALA NS
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 551/2013 R.G. ed oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc
(ivi compresa l'azione ex 1669 cc)” e pendente
TRA
P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del l.r.p.t., con sede in Padula (SA) alla via Rifrezza n. 15, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Maria Carmela Petrizzo e Silvestro Oliva ed elettivamente domiciliati in Padula (SA) alla via Nazionale n. 154/6;
ATTRICE
E
(C.F. ), in proprio e nella qualità di erede di Controparte_1 C.F._1
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta Persona_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Loreto D'Aiuto ed elettivamente domiciliato in Salerno al Corso
Garibaldi n. 148;
CONVENUTO
NONCHÉ
(C.F. ), in qualità di erede di Controparte_2 C.F._3
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Persona_1
BR TI ed elettivamente domiciliato in Padula (SA) alla Via Provinciale n. 141;
CONVENUTO
pagina 1 di 22 E
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta Controparte_3 C.F._4 procura in atti, dall'avv. Emilia Rossi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Padula (SA) alla via Provinciale n. 109.
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 10.06.2013 e ritualmente notificato, la società
[...]
conveniva in giudizio e Parte_1 Persona_1
chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “a) Controparte_1
accertare e dichiarare il grave inadempimento da parte dei convenuti e Persona_1
degli obblighi contrattuali derivanti e conseguenti al contratto di appalto Controparte_1 del 10.03.2011 stipulato tra le parti e per l'effetto b) dichiarare la risoluzione del contratto di appalto del 10.03.2011 per grave inadempimento dei convenuti;
c) condannare i predetti convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 48.873,71,
o di quella diversa, maggiore o minore, somma che verrà accertata in corso di causa, quale compenso dovuto dai convenuti all'attrice per le opere già eseguite, oltre rivalutazione ed interessi legali;
d) condannare i predetti convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attrice per i fatti di cui in narrativa, da determinarsi in corso di causa anche in via equitativa, oltre agli interessi legali dal di del fatto al saldo nonché alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulla somma così progressivamente rivalutata dal dovuto al saldo;
e) vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
In punto di fatto, l'impresa attrice premetteva di aver stipulato con , in Persona_1 data 10.03.2011, un contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione di un fabbricato sito in Padula (Sa) alla località San Francesco, insistente sul terreno iscritto al foglio n. 27 part. 791 ed adibito ad abitazione e deposito agricolo, in virtù del permesso di costruire n. 296 del 15.12.2010, concordando l'importo dei lavori a corpo ed a misura.
Precisava che l'importo concordato per i lavori a corpo, relativi alla realizzazione delle sole opere strutturali e delle coperture, era pari ad euro 95.000,00, mentre per i lavori a misura sarebbe stato contabilizzato utilizzando i prezzi unitari risultanti dall'offerta e verificati dall'appaltante, come dall'elenco dei prezzi unitari allegato al contratto e soggiungeva che, a seguito di donazione del terreno da in favore del figlio Persona_1 Per_1
pagina 2 di 22 con l'atto notarile del 22.02.2011, il permesso di costruire veniva volturato a nome di CP_1 quest'ultimo.
Esponeva che durante l'esecuzione dei lavori, iniziati nel mese di marzo del 2011 e con direzione dei lavori affidata all'ing. , il committente Controparte_3 Controparte_1
apportava varie modifiche, come ampliamenti delle originarie volumetrie, e richiedeva che l'esecuzione avvenisse secondo diverse modalità di realizzazione e di posa in opera e che fossero eseguiti lavori originariamente non previsti in contratto (fra cui una scala di accesso al primo piano ed il relativo solaio e la realizzazione di archi in luogo della trave di congiunzione dei pilastri su tre lati della facciata), così determinando una dilazione dei tempi ed un adeguamento ed un aumento dei costi nei limiti del sesto del prezzo originariamente convenuto.
Rappresentava che, in riscontro alla fattura n. 20 del 20.07.2012 dell'importo di euro
22.000,00 (iva compresa) emessa a parziale pagamento dei lavori eseguiti, i convenuti con la missiva del 11.08.2012 contestavano non meglio specificati inadempimenti contrattuali e l'emissione di fatture false e restituivano detta fattura;
che, perdurando l'inadempimento nonostante l'ulteriore sollecito di cui alla raccomandata del 28.09.2012 e comunicata pertanto la sospensione dei lavori con lettera del 29.12.2012, i convenuti con la diffida del 07.01.2013 sollecitavano la ripresa dei lavori e, da ultimo, in data 04.02.2013 comunicavano l'avvenuta risoluzione del contratto per un presunto inadempimento della società.
In punto di diritto, deduceva il grave inadempimento dei convenuti agli obblighi contrattuali
(scritti e verbali) e, dunque, il proprio diritto alla risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., al compenso per i “maggiori” lavori eseguiti anche ai sensi dell'art. 1661 c.c., nonché al risarcimento dei danni subiti.
A tali fini, quantificava nella somma di euro 48.873,71 le spese ed i costi sostenuti per eseguire l'ultimo stato di avanzamento dei lavori, come da computo metrico del 05.04.2013 redatto dall'ing. e lamentava il mancato guadagno per la parte di opera non Persona_2
più eseguita.
Sulla base di tali premesse, concludeva rassegnando le suesposte conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.10.2013, si costituivano in giudizio e chiedendo, in via preliminare, di Persona_1 Controparte_1
autorizzare la chiamata in causa ed in garanzia del Direttore dei Lavori (ing.
[...]
) e, nel merito, di “Ritenere e dichiarare fondata in fatto ed ammissibile in diritto CP_3
la Risoluzione del Contratto per Inadempimento alle pattuizioni contrattuali stipulate in data
pagina 3 di 22 10/03/2011; risoluzione avvenuta per effetto dell'Invito-Diffida notificato in data 7/01/2013 e della successiva presa d'atto notificata in data 4/02/2013; Confermare l'avvenuta
Risoluzione del Contratto in danno della ditta per effetto dell'Invito-Diffida Parte_1
notificato in data 7/01/2013. Accogliere la Domanda Riconvenzionale spiegata e per l'effetto:
1) dichiarare la Risoluzione del Contratto di Appalto stipulato da e Persona_1
l'impresa in data 10/03/2011 per inadempimento della ditta Parte_1
appaltatrice 2) Condannare la ditta Parte_1 Parte_1
-in persona del suo legale rappr.te sig. al pagamento della
[...] Parte_1 penale pattuita di € 100,00 (cento/00) al giorno a far tempo dal 15/11/2011 al 7/01/2013; 3)
Condannare la ditta - in persona del Parte_1
suo legale rappr.te sig. - al risarcimento di tutti i danni causati e causandi a Parte_1
e , distintamente e quindi al pagamento della relativa Persona_1 Controparte_1
somma, da quantificare in corso di causa;
4) Condannare la ditta Parte_1
-in persona del suo legale rappr.te sig. al
[...] Parte_1
pagamento delle spese giudiziali, delle spese tecniche e delle competenze legali con attribuzione al costituito procuratore perché anticipatario.”
In particolare, i convenuti invocavano la responsabilità (in solido con l'impresa) del Direttore dei Lavori, nominato a titolo oneroso da , per non aver diretto in modo Persona_1
adeguato i lavori, essendo state realizzate strutture parzialmente difformi rispetto al progetto assentito e a quello esecutivo depositato presso il Genio Civile;
non aver consegnato al committente la copia del Progetto esecutivo;
non aver sospeso i lavori per predisporre le varianti (architettonica e strutturale) da sottoporre agli enti preposti;
né consultato e/o interessato il committente circa la violazione da parte dell'impresa dei patti stipulati nel contratto di appalto da lui stesso predisposto.
Inoltre, chiarivano di aver corrisposto alla società somme anche superiori a quelle dovute e, nello specifico, la somma complessiva di euro 111.000,00 mediante plurimi bonifici;
evidenziavano che il contratto di appalto stipulato tra le parti si era risolto per effetto della diffida del 07.01.2013 e della successiva “presa d'atto” del 04.02.2013, entrambe notificate all'impresa e chiedevano, in via riconvenzionale, il pagamento della somma complessiva di euro 62.387,00 a titolo di penale (pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nel completamento dei lavori) e, quale risarcimento danni, di differenza tra lavori pattuiti ed effettivamente realizzati.
pagina 4 di 22 Ricostruivano, poi, il quadro normativo applicabile (artt. 1372, 1453, 1454 e 1655 c.c.) e la disciplina contrattuale e lamentavano che i lavori erano stati realizzati solo in parte e solo nelle strutture e che entrambi i fabbricati erano stati realizzati in parziale difformità al progetto approvato, descrivendo nel dettaglio le opere eseguite e le difformità lamentate anche mediante il richiamo alla perizia tecnica a firma dell'ing. . Persona_3
Lamentavano altresì che l'impresa non aveva ultimato l'opera nel termine di 180 giorni dall'inizio dei lavori (nella specie, entro il 15.11.2011); aveva immotivatamente e più volte sospeso i lavori, anche per diversi mesi, senza addurre motivazioni ovvero per eseguirne altri per conto terzi e si era ripetutamente sottratta agli inviti verbali e telefonici di CP_1
a riprendere i lavori e, infine, concludevano nei termini suesposti.
[...]
Autorizzata la chiamata in causa del terzo col provvedimento del 23.10.2013, i convenuti notificavano a in data 12.11.2013 “Atto di chiamata in causa” nel quale, Controparte_3
oltre a riportare la propria comparsa di costituzione, evidenziavano i compiti e gli obblighi del
Direttore dei Lavori;
lamentavano l'assenza di stati di avanzamento dei lavori, certificati di pagamento, ordini di servizio e varianti in corso d'opera e la mancata effettuazione dei provini del calcestruzzo e sostenevano di aver subito un grave danno a causa della errata ed illegittima condotta del Direttore dei Lavori che, non assolvendo i suoi compiti, non li aveva tutelati nei confronti dell'impresa e concludevano chiedendo di accertare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di appalto per inadempimento dell'impresa appaltatrice e di condannarla al pagamento della penale e, in solido col Direttore dei Lavori, al risarcimento dei danni;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.05.2014, si costituiva in giudizio quale Direttore dei Lavori contestando tutte le avverse deduzioni e Controparte_3 chiedendo di rigettare la propria chiamata in garanzia nonché “ogni istanza e/o richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti del D.L., in proprio e in solido con la ditta
, in ordine a presunti danni addebitati alla sua condotta”; con vittoria delle spese CP_4
di lite, con attribuzione.
In particolare, il terzo chiamato evidenziava che l'importo del contratto concordato nella somma di € 95.000,00 era relativo alla realizzazione delle sole opere strutturali e delle coperture e che il progetto esecutivo, firmato da Direttore dei Lavori, proprietari ed impresa e depositato presso il Genio Civile con tutti gli allegati, era stato consegnato in diverse copie al proprietario che lo aveva poi esibito alle varie ditte per ottenere i preventivi di spesa.
pagina 5 di 22 Escludeva che fossero addebitabili al Direttore dei Lavori sia il mancato pagamento della fattura che le “apparenti difformità” rispetto al progetto, osservando che le modifiche apportate rientravano nei poteri discrezionali della Direzione Lavori e non comportavano alcuna necessità di variante;
che tutti i lavori realizzati non rappresentavano volumetrie, né avevano valenza urbanistica e sarebbero stati comunque indicati nella Relazione da realizzare alla conclusione dei lavori e, inoltre, che le apparenti difformità erano dovute all'adattamento delle strutture all'orografia del posto, alla necessità di evitare infiltrazioni di acqua e cedimenti del terreno ed alla mancata esecuzione di una parte di opere e, in particolare, delle tamponature.
Precisava al riguardo che la nuova allocazione dei fabbricati indicata dal proprietario avveniva su una zona di terreno prospiciente il vecchio fabbricato da demolire avente discrete pendenze longitudinali e trasversali;
che dopo lo scavo del terreno, realizzato dall'impresa era emersa la presenza di una vena di acqua e, per garantire una perfetta funzionalità CP_5
delle fondazioni ed eliminare i futuri problemi di infiltrazioni, veniva effettuato un allagamento della platea di fondazione di circa 50 cm per consentire l'appoggio di un muro laterale, una cunetta di scolo delle acque e un vespaio di pietrame retrostante.
Rappresentava che aveva sempre partecipato a detti lavori e ne aveva Controparte_1 personalmente affidato l'esecuzione all'impresa e, da ultimo, ribadiva che la propria CP_5
continua e costante presenza in cantiere aveva garantito il rispetto delle norme urbanistiche e la regolare esecuzione del contratto sino all'interruzione dei lavori e che, invece, lo slittamento dei tempi di esecuzione era stato causato dalla committenza, che aveva “disatteso le modalità di pagamento” e chiesto opere non previste in contratto, e dal mancato completamento delle opere di scavo e riempimento da parte di altra ditta commissionata dai proprietari.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle memorie (poi depositate solo dall'attrice e dal terzo chiamato) ed ammesse in parte le richieste istruttorie (cfr. verbale d'udienza del 17.02.2015 in atti), all'udienza del 15.06.2016 veniva prodotto il certificato di morte del convenuto e, pertanto, dichiarata l'interruzione del giudizio. Persona_1
Con ricorso in riassunzione depositato in data 12.07.2016, si costituiva in giudizio la
[...]
chiedendo la prosecuzione del giudizio. Parte_1
Fissata l'udienza del 17.05.2017, con comparsa a seguito di riassunzione del 21.04.2017 si costituiva il terzo chiamato riportandosi integralmente a tutte le difese, Controparte_3
deduzioni, eccezioni, richieste e domande già formulate nei precedenti scritti.
pagina 6 di 22 Con comparsa depositata in data 16.05.2017 si costituiva in giudizio anche , Controparte_1
quale erede di , eccependo, preliminarmente, la nullità dell'atto di Persona_1
riassunzione perché privo di mandato difensivo, asseritamente generico e notificato nei propri confronti solo in qualità di erede e, nel merito, riportandosi alla precedente comparsa di costituzione e risposta del 18.10.2013 ed all'atto di chiamata in causa del terzo del
07.11.2013, integralmente trascritti in comparsa.
Infine, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Contro la società Parte_1
Ritenere e dichiarare fondata in fatto ed ammissibile in diritto la
[...]
Risoluzione del Contratto per Inadempimento alle pattuizioni contrattuali stipulate in data
10/03/2011; risoluzione avvenuta per effetto dell'Invito-Diffida notificato in data 7/01/2013 e della successiva presa d'atto notificata in data 4/02/2013; Confermare l'avvenuta
Risoluzione del Contratto in danno della ditta per effetto dell'Invito-Diffida Parte_1 notificato in data 7/01/2013. Accogliere la Domanda Riconvenzionale spiegata e per l'effetto:
a) dichiarare la Risoluzione del Contratto di Appalto stipulato da e Persona_1
l' in data 10/03/2011 per inadempimento della ditta CP_6 Parte_1
appaltatrice b) Condannare la ditta Parte_1 Parte_1
- in persona del suo legale rappr.te sig. al pagamento della
[...] Parte_1 penale pattuita di € 100,00 (cento/00) al giorno a far tempo dal 15/11/2011 al 7/01/2013; c)
Condannare la ditta - in persona del Parte_1
suo legale rappr.te sig. al risarcimento di tutti i danni causati e causandi a Parte_1
e , distintamente e quindi al pagamento della relativa Persona_1 Controparte_1
somma, da quantificare in corso di causa;
d) Condannare la ditta Parte_1 [...]
- in persona del suo legale rappr.te sig. al Parte_1 Parte_1
pagamento delle spese giudiziali, delle spese tecniche e delle competenze legali con attribuzione al costituito procuratore perché anticipatario. 2) Contro l'ing.
[...]
Ritenere e dichiarare fondata in fatto ed ammissibile in diritto la domanda di CP_3
garanzia e di risarcimento dei danni proposta dai convenuti nei confronti del Direttore dei
Lavori per i fatti esposti e per i fatti che risulteranno accertati in corso di causa;
Confermare
l'avvenuta Risoluzione del Contratto di Appalto in danno della ditta per Parte_1 effetto dell'Invito-Diffida notificato in data 7/01/2013 e della successiva comunicazione di presa d'atto e, conseguentemente, provvedere come segue: a) dichiarare la Risoluzione del
Contratto di Appalto stipulato da e l' Persona_1 Controparte_7
in data 10/03/2011, per inadempimento della ditta appaltatrice Parte_1
pagina 7 di 22 b) Condannare la ditta Parte_1 Parte_1
in persona del suo legale rappr.te al pagamento della penale pattuita
[...] Parte_1 nel Contratto di Appalto di € 100,00 (cento/00) al giorno a far tempo dal 15/11/2011 al
7/01/2013 (data della comunicazione della risoluzione del contratto ex art.1454 c.c.); c)
Condannare la ditta -in persona del Parte_1 Parte_1
suo legale rappr.te in solido con il Direttore dei Lavori ing. Parte_1 [...]
al risarcimento di tutti i danni causati e causandi agli istanti CP_3 Persona_1
e (distintamente) e quindi, al pagamento della relativa somma,
[...] Controparte_1
da quantificare in corso di causa;
d) Condannare la ditta Parte_1
-in persona del suo legale rappr.te in solido con il
[...] Parte_1
Direttore dei Lavori ing. al pagamento delle spese giudiziali, delle Controparte_3
spese tecniche e delle competenze legali con attribuzione al costituito procuratore perché anticipatario. -CONCLUSIONI DI DIRITTO SULLA RIASSUNZIONE- Valutare gradatamente le eccezioni di diritto sollevate in via pregiudiziale con la presente Comparsa di , quale erede di e, per l'effetto, dichiarare la Controparte_1 Persona_1 inesistenza del Mandato nel Procedimento di Riassunzione a favore dell'avv. Rosanna Bove
Ferrigno, la nullità dell'Atto di Riassunzione perché generico e la estinzione del Giudizio ai sensi dell'art.305 c.p.c. perché notificato soltanto agli eredi di e non a tutte Controparte_1 le parti interessate.”
Con l'ordinanza del 15.02.2021, il precedente istruttore riteneva sufficiente la procura alle liti antecedentemente conferita al difensore, contenente anche il riferimento a “ogni stato e grado della presente controversia”, trattandosi della prosecuzione della fase precedente nell'ambito del medesimo giudizio;
fissava l'udienza del 05.07.2021 per la comparizione delle parti e disponeva che l'attrice in riassunzione provvedesse alla notifica dell'atto di riassunzione anche nei confronti di , in proprio. Controparte_1
Con comparsa di costituzione del 15.06.2021, si costituiva anche Controparte_2
quale erede di eccependo, in via preliminare, la propria
[...] Persona_1
carenza di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 752 c.c. poiché, giusto testamento del
18.04.2011 (pubblicato in data 06.10.2015), mero legatario del de cuius e nel, merito, la violazione del diritto di difesa e, dunque, così concludendo: “a. preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione attiva e processuale del Sig. e la Controparte_8
conseguenziale estromissione dal presente giudizio;
b. in subordine ed in via gradata nella
pagina 8 di 22 denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione proposta, riaprire l'istruttoria concedendo termine per le proprie richieste;
c. con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Con comparsa depositata in data 01.07.2021, si costituiva in giudizio , in Controparte_1 proprio, richiamando i precedenti atti e le conclusioni ivi rassegnate e chiedendo di “valutare gradatamente le eccezioni di diritto sollevate da , quale erede di Controparte_1 Persona_1
e, per l'effetto, dichiarare la inesistenza del Mandato nel Procedimento di
[...]
Riassunzione a favore dell'avv.Rosanna Bove Ferrigno, la nullità dell'Atto di Riassunzione perché generico e la estinzione del Giudizio ai sensi dell'art.305 c.p.c. perché notificato soltanto agli eredi di e non a tutte le parti interessate.” Controparte_1
Di poi, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni (cfr. ordinanza del 19.01.2022).
Subentrato nel ruolo lo scrivente magistrato in data 30.11.2022 e, melius re perpensa, ritenuto necessario riaprire la fase istruttoria (cfr. ordinanza del 31.10.2023 in atti), veniva espletato l'interrogatorio formale di , e ed Controparte_1 Parte_1 Controparte_3 assunta la prova testimoniale (cfr. verbali d'udienza del 10.01.2024, 07.03.2024 e 04.04.2024 in atti).
Nel corso del giudizio, con la comparsa depositata in data 30.12.2024 si costituivano in giudizio gli avv.ti Petrizzo ed Oliva quali nuovi difensori della società attrice rappresentando l'intervenuto decesso dell'avv. Bove Ferrigno e riportandosi a tutti i precedenti scritti difensivi, nonché a tutte le domande, richieste, eccezioni, impugnative, difese, deduzioni e conclusioni già formulate nell'interesse dell'attrice.
Successivamente la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, infine, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni rassegnate dalle parti viene decisa nei seguenti termini.
Tanto premesso, in via preliminare deve ritenersi destituita di fondamento l'eccezione sollevata da , sia in proprio che nella qualità di erede di Controparte_1 Persona_1
, in merito alla nullità per genericità dell'atto di riassunzione e, nello specifico, per
[...]
non aver fornito un quadro/riassunto completo del giudizio;
non contenere “gli Atti del
Giudizio”, né consentire all'erede una valutazione della situazione processuale.
Al riguardo valga richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui
“l'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma espleta esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che per la sua validità il giudice di merito deve apprezzarne l'intero contenuto,
pagina 9 di 22 onde verificarne la concreta idoneità a consentire la ripresa del processo. Infatti la nullità dell'atto di riassunzione non deriva dalla mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c. , bensì dall'impossibilità del raggiungimento dello scopo a causa della carenza di elementi essenziali quali: il riferimento esplicito alla precedente fase processuale;
l'indicazione delle parti e di altri elementi idonei a consentire l'identificazione della causa riassunta;
le ragioni della cessazione della pendenza della causa stessa;
il provvedimento del giudice che legittima la riassunzione;
la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo" (cfr. Cass. n.
11193/2018).
Nella specie, l'atto di riassunzione presenta un contenuto conforme ai suddetti principi giacché, nel descrivere la precedente fase processuale, contiene tutti gli elementi idonei ad identificare tanto le parti e le relative richieste, quanto le ragioni dell'interruzione del giudizio e la volontà di riattivarlo.
L'eccezione di nullità dell'atto di riassunzione non merita, quindi, accoglimento.
Passando poi ad esaminare l'eccezione, sollevata dal convenuto in riassunzione
[...]
, secondo cui difetterebbe la sua legittimazione passiva in quanto figlio e Controparte_2
mero legatario di , si osserva che la legittimazione passiva nei confronti Persona_1
dei creditori del de cuius spetta agli eredi e non anche al legatario.
A norma dell'art. 756 c.c., il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salva la possibilità dei creditori ipotecari del de cuius di rivalersi sul bene oggetto del legato.
Come noto, il legatario di regola non risponde dei debiti ereditari, salvo il caso in cui il testatore non gli abbia imposto il pagamento di un debito come onere legato alla attribuzione a titolo particolare, nel quale caso il legatario risponde sempre entro i limiti di quanto ricevuto
(c.d. responsabilità intra vires).
Nel caso di specie, l'esame delle disposizioni testamentarie (cfr. testamento pubblico in allegato alla comparsa di costituzione del 15.06.2021 in atti) consente, ad avviso del giudicante, di qualificare come legati i lasciti ivi riportati in favore di Controparte_8
: la terminologia usata ed il contenuto complessivo dell'atto fanno emergere la
[...]
chiara volontà del testatore di nominare quale erede universale il figlio e di attribuire al CP_1 figlio “Vicente” i beni espressamente indicati, e soltanto quelli, come beni determinati CP_2
e singoli e non come quota del suo patrimonio.
pagina 10 di 22 Alla luce del testamento pubblico di in atti, l'eccezione in esame appare Persona_1
dunque fondata e va, pertanto, dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo al convenuto . Controparte_2
Venendo al merito della res controversa, si osserva anzitutto che oggetto di domanda tanto della parte attrice che di quella convenuta, sia pure ai sensi, rispettivamente, degli artt. 1453 e
1454 c.c., è la risoluzione del contratto di appalto stipulato, in data 10.03.2011, tra la
[...]
e ed avente ad oggetto Parte_1 Persona_1
l'esecuzione dei lavori di ricostruzione di un fabbricato adibito ad abitazione e deposito agricolo su un terreno sito in Padula, alla località San Francesco, di proprietà di Persona_1
e successivamente donato al di lui figlio .
[...] Controparte_1
In particolare, mentre l'impresa appaltatrice, deducendo il grave inadempimento dei convenuti, ha chiesto la risoluzione giudiziale del contratto e la condanna degli stessi al pagamento del compenso per le opere eseguite ed al risarcimento dei danni, i convenuti, eccependo il grave inadempimento dell'impresa, hanno chiesto di accertare l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto per inosservanza della diffida ad adempiere notificata in data 07.01.2013, nonché la condanna al pagamento della penale per il mancato completamento dei lavori nel termine pattuito e, in solido con il Direttore dei Lavori, al risarcimento dei danni asseritamente subiti per la realizzazione di lavori difformi rispetto a quelli pattuiti/assentiti.
Posto che entrambe le forme di risoluzione domandate presuppongono un inadempimento “di non scarsa importanza” della controparte, giova rilevare che secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione
“se entrambe le parti chiedono la risoluzione del contratto…si verifica in ogni modo la risoluzione del contratto, atteso che le due contrapposte manifestazioni di volontà, pur non determinando un accordo negoziale risolutorio, come nel mutuo consenso, in quanto muovono da premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all'identico scopo dello scioglimento del contratto del quale il giudice non può non prendere atto” (cfr. Cass. n. 26907/2014).
Prendendo atto della volontà manifestata dalle parti deve, quindi, essere dichiarata la risoluzione del contratto di appalto per cui è causa.
La denuncia di inadempimenti reciprocamente lamentati e la presenza di contrapposte domande risarcitorie implica un giudizio di comparazione in ordine al comportamento di entrambe le parti, per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni pagina 11 di 22 maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale.
Secondo le indicazioni della giurisprudenza sul punto, tale valutazione comparativa del comportamento delle parti deve tener conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioni inadempiute e della incidenza di queste sulla funzione economico-sociale del contratto. Ciò all'evidente fine di imputare la risoluzione contrattuale alla parte il cui inadempimento risulti più grave.
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che il giudice, ove venga proposta dalla parte l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti adempimenti avuto riguardo anche allo loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia in buona fede e, quindi, non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, secondo comma, c.c. (cfr. Cass. n.
13627/2017; 13840/2010; 20614/2009; 15796/2009; 20678/2005; 13365/2006; 11430/2006;
10477/2004; 2992/2004; 2016/1999).
È stato, inoltre, precisato che, quando le reciproche inadempienze delle parti si pongono in rapporto di equivalenza o non sia possibile stabilire quale delle parti abbia tenuto la condotta più grave che ha determinato l'impossibilità della prosecuzione del rapporto, la risoluzione va dichiarata senza imputazione di colpa e senza condanna al risarcimento, rimanendo ciascuna parte onerata di sopportare le conseguenze economiche della propria condotta (cfr. Cass. nn.
5202/2019; 22798/2017; 23784/2011; 8678/2001; 1183/1999).
Ciò posto, al fine di valutare il comportamento nella specie tenuto da entrambe le parti in epoca successiva alla stipula del contratto, occorre anzitutto rilevare che risulta incontestato, oltre che documentalmente provato, che i lavori oggetto di appalto consistevano nella ricostruzione di due fabbricati (abitazione e deposito agricolo) danneggiati dal sisma del
1980; che il corrispettivo era stabilito a corpo ed a misura;
che l'importo a corpo, pari ad euro
95.000,00, riguardava la realizzazione delle sole opere strutturali e delle coperture;
che alla stipula del contratto veniva corrisposto l'acconto di euro 5.000,00 e che i pagamenti sarebbero stati effettuati nel corso dei lavori, sulla base delle risultanze dei documenti contabili, alle pagina 12 di 22 seguenti scadenze: scavo fondazioni, getto fondazioni, getto di ogni solaio, realizzazione di ogni copertura (cfr. contratto in atti).
Alla luce, poi, delle allegazioni e difese spiegate da entrambe le parti (attrice e convenuta), non è controverso che l'impresa, realizzando le sole opere strutturali, non abbia terminato i lavori ad essa affidati, né che le opere realizzate presentino delle difformità rispetto al progetto.
Tuttavia, mentre l'impresa, lamentando il mancato pagamento dei convenuti, ha sostenuto la legittima esecuzione delle variazioni al progetto (nella specie, degli ampliamenti delle originarie volumetrie) e dei lavori non previsti in contratto (nella specie, scala di accesso al primo piano e relativo solaio, archi in luogo della trave di congiunzione dei pilastri su tre lati della facciata) deducendo, ai sensi dell'art. 1661 c.c., l'iniziativa della parte committente, i convenuti hanno al contrario dedotto le difformità in parola quale comportamento inadempiente dell'impresa.
Orbene, sulla base delle risultanze dell'istruttoria orale e documentale, si ritiene che le variazioni, pacificamente eseguite, siano state, se non esplicitamente richieste, quantomeno assentite dalla committenza e, nello specifico, da , attesa la sua presenza in Controparte_1
cantiere e la condotta tenuta, con conseguente diritto dell'impresa al compenso per i lavori eseguiti.
Al riguardo, va anzitutto precisato che la documentazione agli atti e, segnatamente, la donazione del terreno e la voltura del permesso di costruire in favore di e i Controparte_1
pagamenti dallo stesso eseguiti in favore dell'impresa per i lavori oggetto di lite (cfr. fascicolo di parte convenuta), nonché il comportamento da questi tenuto e la sua presenza sui luoghi di causa, per come emersi in sede di prova orale, rendono irrilevante la circostanza che il contratto per cui è causa sia stato formalmente stipulato tra l'impresa e , Persona_1
del quale peraltro è, come sopra rilevato, erede universale. Controparte_1
In altri termini, il coinvolgimento diretto di nel contratto di appalto oggetto Controparte_1
di causa emerge dai fatti concludenti riscontrati nelle dichiarazioni testimoniali e nella documentazione sopra indicata.
Nel dettaglio, il teste , escusso all'udienza del 11.01.2024, nulla riferendo in Testimone_1 ordine al pagamento delle opere e confermando l'esecuzione degli scavi da parte dell'impresa di per avervi personalmente assistito, ha precisato che “ , Controparte_9 Controparte_1 che conoscevo personalmente, era presente sul cantiere durante l'esecuzione dei lavori.
pagina 13 di 22 Posso dire che parlava con il titolare, ossia e che era capo Parte_2 Persona_4 cantiere, ma non so che si dicevano”.
Il teste , escusso all'udienza del 04.04.2024, ha dichiarato quanto segue: “Ho Controparte_9
una ditta edile che si interessa del movimento terra, ed ho avuto rapporti di lavoro con la
, nel caso in questione, ho pattuito i prezzi con , e sono Parte_1 Controparte_1 stato pagato nell'occasione dalla . …Ho concordato i prezzi dello scavo, dei Parte_1
riempimenti, la sistemazione dei terreni intorno, la fornitura dei materiali breccia 4/7, per eseguire i vespai intorno al fabbricato con , una fattura mi è stata pagata Controparte_1
dalla , la restante parte, non mi è stata pagata da nessuno dei due, perché Parte_1
e la hanno intrapreso un contenzioso ed io non ho emesso Controparte_1 Parte_1 fattura.”
Quanto ai pagamenti di cui sopra e salvo quanto si dirà nel prosieguo, risultano agli atti del giudizio le copie degli ordini e delle ricevute dei bonifici eseguiti tra il 25.03.2011 e il
19.01.2012 da EV RO ditta individuale” in favore dell'impresa attrice per un totale complessivo di euro 111.000,00 e recanti, nelle relative causali, espliciti riferimenti ai lavori oggetto del presente giudizio.
Del resto, come chiarito dalla giurisprudenza, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente poiché, nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto “ad substantiam”; mentre, nel secondo, l'art. 1661 c.c. consente, secondo i principi generali, all'appaltatore di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (cfr. Cass. nn. 40122/2021; 32989/2019).
Come noto, mentre l'art. 1659 c.c., in tema di variazioni concordate del progetto, al fine di assicurare che il risultato sia conforme, anche nei particolari, a quello che il committente si era proposto, inibisce all'appaltatore di apportare, senza l'autorizzazione del committente, variazioni alle modalità convenute dell'opera, prescrivendo che l'autorizzazione sia provata per iscritto;
l'art. 1661 c.c., nel disciplinare le variazioni ordinate dal committente, prevede che il committente possa richiedere all'appaltatore l'esecuzione di varianti nei limiti del sesto del prezzo originario, con diritto dell'appaltatore al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato pattuito globalmente, salvo che esse comportino "notevoli modificazioni della natura dell'opera". Invero, nell'ipotesi delle
"notevoli" varianti dell'opera, non trova applicazione l'art. 1661 c.c. ma viene in discussione pagina 14 di 22 la sussistenza stessa del diritto del committente di richiedere dette varianti, là dove, però, una volta che le opere richieste siano eseguite dall'appaltatore, quest'ultimo ha diritto a richiedere il riconoscimento di corrispettivi ulteriori rispetto al prezzo di appalto originariamente concordato (cfr. Cass. 9796/2011).
In sostanza, il requisito della forma scritta, previsto dall'art. 1659 c.c. in caso di variazioni alle modalità esecutive dell'opera apportate per iniziativa dell'appaltatore, non trova quindi applicazione allorché le variazioni siano concordate con il committente o da questi indicate
(cfr. Cass. n. 6398/2003) e l'assenso del committente alle variazioni dell'opera può risultare - come nel caso di specie - anche da fatti concludenti o da comportamenti inequivoci incompatibili con la volontà di rifiutarle e la relativa prova può essere fornita mediante presunzioni semplici (cfr. Cass. nn. 8461/2019; 3891/2010; 7823/2006).
Al contrario, non ha trovato pieno riscontro nella espletata istruttoria la tesi - sostenuta dal
Direttore dei Lavori - secondo cui le modifiche al progetto apportate in corso di esecuzione dei lavori siano derivate anche dalla necessità di adattare le strutture all'orografia del posto e di prevenire fenomeni infiltrativi e cedimenti del terreno, non potendosi ciò desumere dalla mera esigenza di drenaggio emersa dalle dichiarazioni testimoniali.
Sul punto, il teste , che all'epoca dei fatti eseguiva lavori di carpenteria per Persona_4
l'odierna attrice, si è limitato a confermare che la platea di fondazione è stata allargata per la necessità di “salvaguardare dall'acqua le costruzioni a farsi”, emersa in seguito alla realizzazione dello scavo, precisando che “tanto posso riferire perché all'epoca dei fatti facevo questi lavori per e ricordo che ho eseguito i lavori di carpenteria, come Pt_1
descritti nel capo che mi è stato letto, per la , nel cantiere di Pt_1 Persona_1
, tali lavori si resero necessari per drenare l'acqua che altrimenti poteva ledere e
[...] compromettere la struttura” (cfr. verbale d'udienza del 11.01.2024 in atti).
Né si sono rivelate utili ai fini in discorso le dichiarazioni rese dal teste , il Testimone_2 quale, confermando l'esistenza della suddetta platea, ha riferito quanto segue: “Posso dire che io sono stato commissionato dalla per predisporre le tubazioni di discarico Parte_1
idriche ed elettriche per i futuri impianti, presso il fabbricato sito in zona San Francesco in
Padula credo di proprietà di . Ricordo l'esistenza di una platea e fondazioni Controparte_1 non so se fossero per due fabbricati” (cfr. verbale d'udienza del 07.03.2024 in atti).
Pertanto, in assenza di ulteriori elementi, è da escludere che nella fattispecie in esame vengano in rilievo le cc.dd. variazioni necessarie del progetto e la relativa disciplina di cui all'art. 1660 c.c.
pagina 15 di 22 Ai meri fini di completezza, valga ricordare che l'art. 1660 c.c. prevede che le variazioni strettamente necessarie per la realizzazione dell'opera possono essere eseguite dall'appaltatore senza la preventiva autorizzazione del committente ma, in tal caso, ove manchi l'accordo tra le parti, spetta al giudice accertarne la necessità e determinare il corrispettivo delle relative opere, parametrandolo ai prezzi unitari previsti nel preventivo ovvero ai prezzi di mercato correnti (cfr. sul punto Cass. n. 10891/2017). La norma de qua disciplina un'ipotesi di impossibilità dell'oggetto e costituisce espressione della volontà del legislatore di consentire che il contratto abbia esecuzione anche se il suo oggetto sia divenuto in parte impossibile, mediante l'introduzione delle necessarie varianti, i cui limiti le parti possono anche avere preventivamente determinato (cfr. Cass. n. 1364/1979).
Ciò posto, ai fini della determinazione dell'importo dovuto all'impresa, si ritiene di dover condividere la stima dalla stessa effettuata nell'atto di citazione, fondata sul computo metrico redatto dall'ing. in data 05.04.2013 e depositato in atti, atteso che la relativa Per_2
quantificazione risulta di poco difforme da quella indicata per i medesimi lavori (a misura e non previsti in progetto) dal consulente di parte convenuta, ing. , nella relazione e Per_3
nel computo metrico estimativo in atti (pari ad euro 49.031,81).
A ciò consegue la condanna della parte convenuta al pagamento, in favore dell'impresa, della somma di euro 48.873,71 per le causali di cui in discorso.
In ordine, poi, al comportamento inadempiente della committenza, consistente nel mancato pagamento delle opere eseguite, vale rilevare che le copie dei bonifici agli atti, valutate unitamente alla espressa conferma sul punto da parte dell'impresa (cfr. memoria n. 1 del
24.07.2014 in atti), inducono a ritenere che i versamenti effettuati dal convenuto siano imputabili proprio ai lavori per cui è causa e ciò in applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali in tema di riparto dell'onere della prova nell'inadempimento contrattuale
(cfr., ex multis, Cass. nn. 4712/2021; 8231/2017; 13533/2001).
Tuttavia, anche a fronte delle precisazioni sul punto rese dall'impresa e della documentazione prodotta (cfr. in particolare assegni e fatture in atti), non è possibile affermare che la somma versata, benché superiore all'importo a corpo pattuito in contratto, corrisponda all'integrale pagamento di tutti i lavori eseguiti, atteso che il contratto è stato stipulato a corpo ed a misura, con la espressa indicazione che “l'importo complessivo dei lavori previsti a corpo, come determinato a seguito dell'offerta dell'impresa aggiudicataria, resta fisso ed invariabile;
i lavori a misura saranno contabilizzati utilizzando i prezzi unitari risultanti dall'offerta e verificati dall'appaltante” (cfr. art. 2, lett. b e c del contratto in atti).
pagina 16 di 22 In sostanza, pur considerando i bonifici effettuati quale prova di pagamento, non può ritenersi che essi soddisfino tutte le pretese dell'impresa relative alle lavorazioni a corpo ed a misura eseguite, stante l'assenza di ulteriori specificazioni circa le quantità e i prezzi unitari concordati.
Per tutto quanto finora esposto, non essendo in definitiva possibile, alla luce delle risultanze probatorie, individuare in maniera univoca quale inadempimento sia più grave e, dunque, a quale delle parti sia imputabile la risoluzione del contratto, applicando i principi innanzi illustrati, devono essere rigettate le domande risarcitorie reciprocamente proposte dalle parti.
In ogni caso, si osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il risarcimento del danno in materia contrattuale presuppone la prova dell'inadempimento, del danno effettivamente subito e del nesso di causalità tra quest'ultimo e la condotta inadempiente (cfr. Cass. nn. 12760/2024; 8622/2019; 7532/2015; 8879/2011; 4354/2008).
Più in generale, ai fini della risarcibilità del danno, il preteso danneggiato deve pur sempre allegare, in relazione a specifici fatti concreti di cui deve essere fornita la prova, l'esistenza di una lesione (danno-conseguenza) cioè della riduzione del bene della vita (patrimonio, salute ecc.) di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del danneggiante: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente contra ius;
in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).
In adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, così da coincidere con l'evento, appare quindi evidente che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione: non si può invero provare o chiedere di provare ciò che non è stato oggetto di rituale e adeguata allegazione (cfr. Cass. SU 26972/2008); quindi non sono a tal fine sufficienti mere formule di stile, che richiamino le astratte figure del danno emergente e del lucro cessante, ovvero la generica allegazione su ulteriori spese sostenute o su ipotetiche difficoltà incontrate e via dicendo.
A completamento di quanto detto, si intende dare continuità all'orientamento in base al quale l'eventuale lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l'esistenza stessa del danno risarcibile, non potrebbe essere colmata neanche ricorrendo all'equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice:
l'equità soccorre quando è difficile o impossibile l'esatta monetizzazione del danno, ma pagina 17 di 22 presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell'altrui responsabilità; quindi l'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi l'allega (cfr. Cass. 10607/2010; Cass. 27447/2011; Cass.
8213/2013; Cass. 20889/2016; Cass. 4534/2017).
Nel caso di specie, le parti non hanno fornito alcun elemento che consenta, anche solo a livello allegatorio, di ritenere ipotizzabile un qualche danno patrimoniale e/o non patrimoniale in conseguenza della condotta inadempiente della controparte.
In specie, la parte attrice si è limitata ad allegare di aver subito un danno “per conseguire
l'eliminazione dei pregiudizi derivanti dal mancato guadagno per la parte di opera non più eseguita” (cfr. atto di citazione) e, come noto, il rivendicato lucro cessante non si presume in re ipsa ma necessita di specifica dimostrazione da parte dell'appaltatore (cfr. Cass. nn.
28927/2019; 15265/2017; 10203/2013; 4486/2011; 14513/2006).
Allo stesso modo, la parte convenuta ha richiesto a titolo di risarcimento danni la “differenza tra prezzo di appalto dei lavori a farsi e lavori effettivamente realizzati”, quantificandola unitamente ad altre voci (quali la penale) nella somma complessiva di euro 62.387,00, senza tuttavia dimostrare l'esistenza e l'entità di un concreto pregiudizio economico anche solo in termini di riduzione del valore dell'opera o delle spese necessarie per completarla e/o ripararla
(cfr. comparsa di costituzione e consulenza di parte in atti). La giurisprudenza sul punto ha chiarito che, se non è dimostrata la concreta incidenza economica della difformità o dell'inadempimento, la differenza tra prezzo pattuito e valore dei lavori eseguiti non rappresenta di per sé un danno risarcibile (cfr. Cass. n. 2037/2019), né il danno da opera difforme o incompleta consegue automaticamente all'inadempimento dell'appaltatore (cfr.
Cass. n. 22361/2021).
Ne consegue che anche la CTU avrebbe avuto carattere meramente esplorativo, perseguendo l'unica finalità di colmare le lacune di allegazione e prova della parte richiedente. Si richiama in proposito la più costante giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza pagina 18 di 22 dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. Cass. Civ., Sez. III, 7 settembre
2023, n. 26048).
Inoltre, si precisa che non si è ritenuto necessario disporre la richiesta CTU per la quantificazione dei lavori previsti ed eseguiti, atteso il lasso di tempo intercorso dall'esecuzione dei lavori e la intervenuta modifica dello stato dei luoghi, rappresentata dalla parte convenuta nel corso del giudizio, che rendono difficoltoso se non impossibile accertare lo stato originario delle opere e la effettiva sussistenza ed incidenza delle difformità denunciate.
Al rigetto della domanda risarcitoria nei confronti dell'impresa consegue il rigetto di quella proposta dalla parte convenuta nei confronti del Direttore dei Lavori invocando la sua responsabilità solidale sulla base di una asserita “errata” ed “illegittima” condotta e, in particolare, del mancato assolvimento dei compiti inerenti la qualifica rivestita.
Com'è noto, per giurisprudenza consolidata, “in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto;
rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi. Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali
pagina 19 di 22 fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati”
(cfr., ex multis, Cass. n. 9572/2024; Cass. n. 14456/2023; Cass. n. 7336/2019; Cass. n.
8700/2016; Cass. n. 20557/2014; Cass. n. 10728/2008; Cass. n. 4366/2006; Cass. n.
15255/2005).
La giurisprudenza ha, in particolare, chiarito che il direttore dei lavori è responsabile in solido con l'appaltatore solo se la difformità o il vizio dell'opera siano conseguenza di una sua omissione di vigilanza o di scelte tecnicamente errate che egli poteva evitare con la dovuta diligenza (cfr. Cass. nn. 7965/2020; 30801/2018; 15434/2013) e, inoltre, che se le modifiche siano state approvate dal committente o risultano essere state tecnicamente necessarie per evitare danni e il direttore dei lavori ha agito “in buona fede tecnica”, la sua responsabilità viene esclusa o attenuata (cfr. Cass. n. 22036/2014; n. 15499/2007).
Ancora, si ricorda che, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori o del progettista, entrambi rispondono solidalmente dei danni, purché le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse.
Nondimeno, l'assenza – per quanto sopra rilevato - di riscontri probatori sui danni lamentati dalla convenuta e, prima ancora, la mancata dimostrazione - incombente sullo stesso committente - che la presunta omessa vigilanza del Direttore dei Lavori abbia inciso sul danno lamentato impongono comunque di rigettare la domanda risarcitoria nei suoi confronti.
Venendo, infine, alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento della penale stabilita in contratto per il mancato rispetto del termine per l'esecuzione delle opere (cfr. art. 5 del contratto in atti), valga rilevare che, come chiarito dalla Suprema Corte, “Quando, nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, il committente abbia richiesto all'appaltatore notevoli ed importanti variazioni del progetto, “il termine di consegna e la penale per il ritardo, pattuiti nel contratto, vengono meno per effetto del mutamento dell'originario piano dei lavori;
perché la penale conservi efficacia, occorre che le parti di comune accordo fissino un nuovo termine. In mancanza, incombe al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore.” (Cass. nn. 8405/2019; 20484/2011).
Nella fattispecie in esame, l'inapplicabilità della penale per il ritardo discende sia dalla sopravvenuta esecuzione, per iniziativa del committente, di varianti al progetto originario, sia pagina 20 di 22 dalla mancata prova da parte del committente stesso che il ritardo fosse imputabile in tutto o in parte all'impresa appaltatrice.
Pertanto, la domanda riconvenzionale in esame non può trovare accoglimento.
Da ultimo, va rigettata la domanda con la quale ha chiesto la condanna Controparte_3
di , in proprio e nella qualità di erede di , ex art. 96 Controparte_1 Persona_1
c.p.c., atteso che per giurisprudenza pacifica "in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa" (cfr. ex plurimis, Cass., nn. 5524/1983; 6637/1992; 13355/2004; 21393/2005;
3388/2007; 13395/2007; Cass. sez. un. n. 7583/2004).
L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. presuppone infatti l'accertamento sia dell'elemento soggettivo, consistente nella mala fede o colpa grave, sia dell'elemento oggettivo estrinsecantesi nella entità del danno sofferto.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, devono sussistere rigorosi, concreti ed effettivi elementi di danno, subiti in conseguenza del comportamento processuale della controparte, affinché possa essere emessa la condanna per responsabilità processuale aggravata (cfr. ex plurimis Cass. nn. 3464/2017;19298/2016; 7726/2016; 3376/2016;
22289/2015; 3003/2014;).
Nella fattispecie in esame, alcun elemento concreto può al riguardo desumersi dagli atti di causa, non risultando, in particolare, dimostrato -e prima ancora allegato- il pregiudizio asseritamente sofferto e non emergendo elementi di fatto in base ai quali eventualmente operare una liquidazione equitativa.
In conclusione, alle suesposte considerazioni consegue la decisione di cui al dispositivo, con assorbimento di ogni altro profilo.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione tra parte attrice ed il convenuto , in Controparte_1
proprio e nella qualità di erede di , attesa la parziale reciproca Persona_1
soccombenza; rispetto ai rapporti tra parte attrice e , le spese di Controparte_2
lite seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. n.
147/2022, previsti per le cause di valore indeterminabile-complessità media, valori minimi, tenuto conto della limitata attività processuale svolta nell'interesse di Controparte_2
pagina 21 di 22 , subentrato in giudizio solo nel 2021, a fronte di un contenzioso originato nel 2013; CP_2
con riferimento, infine, ai rapporti tra , in proprio e nella suindicata qualità, Controparte_1
e , le spese processuali seguono la soccombenza del primo e vengono Controparte_3
liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi previsti dai citati DD.MM. per le cause di valore indeterminabile-complessità media.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo a Controparte_2
a fronte della domanda proposta da parte attrice;
[...]
- accerta e dichiara la risoluzione del contratto di appalto del 10.03.2011 per le ragioni di cui alla parte motiva;
- condanna , in proprio e quale erede di , al Controparte_1 Persona_1
pagamento, in favore della Parte_1
della somma di euro 48.873,71 per le causali di cui alla parte motiva;
- rigetta le reciproche domande di risarcimento formulate da parte attrice e parte convenuta, ivi compresa la domanda formulata da quest'ultima nei confronti di;
Controparte_3
- compensa integralmente le spese di lite tra la Parte_1
e , in proprio e nella qualità di erede di
[...] Controparte_1 Persona_1
;
[...]
- condanna la al Parte_1
pagamento, in favore di , delle spese di lite che liquida nella Controparte_2 complessiva somma di € 5.431,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. BR TI dichiaratosi antistatario;
- condanna al pagamento, in favore di , delle spese Controparte_1 Controparte_3
di lite che liquida nella complessiva somma di € 10.860,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Emilia Rossi dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Lagonegro, il 19/12/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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