Ordinanza cautelare 25 giugno 2025
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00081/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01603/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1603 del 2025, proposto da
NA EG RU, UL RA EI, rappresentati e difesi dall'avvocato Riccardo Tagliaferri, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via degli Artisti, 20;
contro
Comune di Castelfranco di Sotto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Barchielli, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
nei confronti
NA FI, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 19/03/2025, non notificata e successivamente pubblicata nell'Albo Pretorio, recante annullamento in autotutela ex art. 21-nonies del Piano di recupero di fabbricato ex agricolo, con demolizione di volume pericolante e spostamento dello stesso in altro sito - Corte Bisti e Via Dori - approvato a seguito di pubblicazione di avviso sul B.U.R.T. n. 28 del 13/07/2022 ai sensi dell'art. 111, comma 5, della L.R. n. 65/2014, della SCIA n. 91/2024 e del P.D.C. n. 92/2024;
- della determinazione dirigenziale n. 180 del 27/03/2025 avente ad oggetto annullamento in autotutela ex art. 21-nonies del Piano di recupero di fabbricato ex agricolo, con demolizione di volume pericolante e spostamento dello stesso in altro sito - Corte Bisti e Via Dori - approvato a seguito di pubblicazione di avviso sul B.U.R.T. n. 28 del 13/07/2022 ai sensi dell'art. 111, comma 5, della L.R. n. 65/2014, della SCIA n. 91/2024 e del P.D.C. n. 92/2024, conclusione del procedimento”;
- di ogni atto presupposto o successivo, comunque connesso, se lesivo, fra cui, ove occorrer possa, il parere istruttorio del responsabile del procedimento, di data incognita, favorevole all'annullamento del menzionato piano di recupero.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelfranco di Sotto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I Signori EI e RU, premesso: 1) di essere proprietari del fabbricato sito in Castelfranco di Sotto, via Dori n. 184 con annesso terreno; 2) che in data 13 luglio 2022, su iniziativa delle proprietà interessate, il Comune di Castelfranco di Sotto ha approvato, su iniziativa dei proprietari delle aree interessate, un piano di recupero che prevedeva la demolizione di un volume pericolante sito nell’area in località Orentano di proprietà della Signora NA FI e la utilizzazione della relativa volumetria sul terreno a loro appartenente per la realizzazione di un edificio destinato a civile abitazione; 3) di aver chiesto ed ottenuto dal comune di Castelfranco un parere preventivo per il parziale cambio di localizzazione dell’area di atterraggio al fine di destinare parte del volume risultante dalla demolizione del fabbricato alla chiusura di un loggiato facente parte del fabbricato di loro proprietà; 4) di aver stipulato con la Sig.ra FI il contratto di cessione della volumetria; 5) di aver presentato in data 3 maggio 2024 una scia avente ad oggetto la addizione volumetrica all’edificio di loro proprietà e una domanda di permesso di costruire per la realizzazione di un edificio destinato a civile abitazione; 6) che la Amministrazione comunale, dopo aver formulato una iniziale richiesta di integrazione documentale, ha lasciato decorrere i termini per l’inibitoria della scia e quelli per la conclusione del procedimento finalizzato al rilascio del permesso di costruire con conseguente formazione del silenzio assenso sulla relativa istanza; 7) che nel gennaio 2025 l’Amministrazione comunale ha intrapreso un procedimento volto all’annullamento in autotutela del piano di recupero e dei titoli edilizi che ne costituivano attuazione conclusosi con la adozione degli atti di cui in epigrafe.
Tutto ciò premesso i ricorrenti impugnano i provvedimenti di annullamento in autotutela del piano di recupero della scia e del permesso di costruire per i motivi di cui appresso.
Con il primo motivo essi lamentano che l’annullamento del piano di recupero sarebbe avvenuto dopo il decorso del termine annuale previsto dall’art. 21 nonies della L. 241 del 1990.
Secondo il Comune il piano di recupero non rientrerebbe fra i provvedimenti autorizzatori o di attribuzione di vantaggi economici il cui annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21 nonies può essere disposto entro il termine di un anno dalla loro adozione, in quanto si tratterebbe di un atto di pianificazione urbanistica.
Il Collegio non condivide tale tesi.
L’arresto del giudice amministrativo d’appello che l’Ente intimato richiama a sostegno delle proprie ragioni (Consiglio di Stato Sezione IV, 21 agosto 2024, n. 7187) riguarda l’annullamento in autotutela di un atto di pianificazione generale di secondo livello che non ha destinatari determinati e dispone di interessi generali rispetto ai quali non è configurabile alcun affidamento alla acquisizione di nuovi diritti edificatori o alla conservazione di quelli preesistenti (Consiglio di Stato sez. IV, 03/09/2024, n.7365).
Il piano di recupero oggetto dell’impugnato atto di annullamento officioso costituisce invece un piano esecutivo di terzo livello approvato su iniziativa di singoli proprietari che riguarda uno specifico e ben individuato intervento demoricostruttivo interessante due sole aree.
Si tratta quindi di un atto che, previa valutazione della compatibilità della operazione di traslazione volumetrica proposta con lo strumento di pianificazione generale, ha fatto insorgere in capo ai proprietari proponenti un concreto affidamento in ordine alla possibilità di poterla legittimamente attuare attraverso la stipula del contratto di cessione di cubatura.
Deve, quindi ritenersi che il piano di recupero annullato rientri nell’ambito degli atti per i quali opera il termine decadenziale annuale previsto dall’art. 21 nonies della L. 241 del 1990, ambito che, secondo la giurisprudenza, ha natura aperta applicandosi non solo alle autorizzazioni ed alle sovvenzioni in senso stretto ma anche alle concessioni ed a tutti gli atti idonei ad ingenerare un legittimo affidamento sull’esercizio di diritti o facoltà di rilevo economico.
L’accoglimento della predetta censura, precludendo in radice l’esercizio del potere di autotutela con riferimento al piano di recupero, assorbe i restanti motivi formulati avverso la parte del provvedimento allo stesso riferita.
Il potere di autotutela esercitato dall’Amministrazione ha altresì (questa volta tempestivamente) investito la scia ed il permesso di costruire aventi ad oggetto l’utilizzo della volumetria traslata sull’area di proprietà dei ricorrenti i quali sono stati annullati anche sulla scorta di vizi autonomi.
In particolare, il comune di Castelfranco di Sotto ha ritenuto in primo luogo che la realizzazione delle due nuove volumetrie sulle aree di atterraggio fosse subordinata alla previa demolizione della costruzione esistente su quella di decollo che, invece, non è stata effettuata, e, con specifico riguardo alla scia, ha altresì osservato che l’utilizzo del volume traslato per ampliare l’edificio esistente attraverso la chiusura del porticato non fosse prevista dal piano attuativo.
Ritiene il Collegio che tali rilievi risultino fondati e superino il vaglio delle critiche ad essi formulate dai ricorrenti atteso che: a) se è pur vero che in linea generale i diritti edificatori sorgono al momento dell’approvazione dello strumento urbanistico che li prevede, avendo nel caso di specie il piano di recupero (ed il contratto di cessione stipulato in base ad esso) ad oggetto una operazione demoricostruttiva gli effetti traslativi della volumetria devono ritenersi condizionati alla eliminazione della costruzione presente sull’area di decollo; b) la modifica dell’area di atterraggio non può considerarsi una variazione minimale o irrilevante del piano di recupero essendo la allocazione delle sagome delle costruzioni previste un elemento essenziale dei piani attuativi; c) l’annullamento del permesso di costruire non richiedeva un nuovo parere della commissione edilizia in ossequio al principio del contrarius actus essendo le sue motivazioni basate su argomentazioni logico giuridiche e non tecnico edilizie (Cons. Stato, V, 2821/2011).
Nondimeno la comparazione di interessi operata dalla Amministrazione in relazione ai profili di discrezionalità che connotano il potere di annullamento degli atti illegittimi può considerarsi corretta solo in relazione all’intervento legittimato con il permesso di costruire.
Con riferimento a tale atto il Comune ha correttamente ritenuto che, a fronte del vulnus all’interesse pubblico che la realizzazione del nuovo edificio (in assenza della demolizione di quello presente sull’area di decollo) avrebbe potuto arrecare, non sussistesse un affidamento consolidato da parte del titolare del permesso di costruire non avendo questi ancora dato inizio ai lavori autorizzati.
Non altrettanto congrua appare la valutazione comparativa compiuta in ordine alle conseguenze derivanti della frustrazione dell’affidamento ingenerato dal decorso del termine per effettuare il controllo ordinario sulla scia presentata per l’ampliamento volumetrico dell’edificio esistente.
Alla amministrazione era infatti ben noto il fatto che i lavori segnalati tramite il predetto atto erano stati completati essendo stata la circostanza accertata nel corso del sopralluogo eseguito dai vigili urbani in data 28/10/2024.
Sicchè, in relazione ai predetti lavori, appare del tutto ingiustificata ed apodittica la affermazione (contenuta nella motivazione del provvedimento impugnato) secondo cui “lo stato di esecuzione dei lavori alla data di notificazione dell’avviso di avvio del procedimento non è assunto ad una rilevanza tale da dover presupporre un significativo intervento per la rimessione in pristino”.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto limitatamente alla parte dei provvedimenti impugnati con cui viene disposto l’annullamento d’ufficio del piano di recupero e la scia indicati in epigrafe e respinto invece nella parte in cui viene disposto l’annullamento del silenzio assenso formatosi sulla istanza di permesso di costruire.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nella parte in cui dispongono l’annullamento ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241 del 1990 del piano di recupero e della scia indicati in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER IA UC, Presidente
Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore
Stefania Caporali, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Gisondi | ER IA UC |
IL SEGRETARIO