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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 529/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica: MIRANDA RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14429/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate IS - Napoli
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07128202500000463000 BOLLO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso e successiva costituzione in giudizio, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in epigrafe, impugna la proposta di compensazione n.
07128202500000463000 e per il tramite di essa le seguenti cartelle:
n. 071 20130041243783000 di € 161.68 relativamente al ruolo emesso da Regione Campania relativa a bollo auto anno 2008;
n. 071 20130068882777000 di € 27.92 relativamente al ruolo emesso da Regione Campania relativa a bollo auto anno 2008;
n. 071 20130139425810000 di € 351.96 relativamente al ruolo emesso da Comune di Acerra relativa a
Tares anno 2013;
n. 071 20150045269942000 di € 36.75 relativamente al ruolo emesso da Regione Campania relativa a bollo auto anno 2010;
n. 071 20160113540922000 di € 47.71 relativamente al ruolo emesso da Regione Campania relativa a bollo auto anno 2011.
Il ricorrente, in sintesi, eccepisce la nullità dell'atto in quanto le cartelle non sarebbero mai state notificate ed il credito sotteso sarebbe prescritto;
oltre all'illegittimità di sanzioni e interessi.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate riscossione che resiste alle eccezioni sollevate per quanto di propria competenza e ribadiscono la legittimità del proprio operato.
La Regione Campania non si costituisce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte inammissibile e in parte fondato.
Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità del ricorso per quanto concerne la cartella n. 071 20130139425810000 di € 351.96 circa il ruolo emesso da Comune di Acerra relativa a Tares anno 2013; in tal caso, infatti, essendo l'ente creditore il Comune di Acerra il contribuente avrebbe dovuto notificare anche al Comune di Acerra il presente ricorso pena, come nel caso di specie, l'inammissibilità dello stesso.
L'inammissibilità deve essere dichiarata, in quanto il ricorrente pur eccependo vizi di notifica circa gli atti presupposti non effettua la notifica del ricorso al Comune è il legittimato passivo in relazione alle dedotte doglianze per la cartella indicata. Allorquando, il ricorrente ha la possibilità di impugnare l'atto presupponente, qualora voglia per il tramite di esso, impugnare l'atto presupposto per inesistenza dello stesso e specificamente per mancata notifica ha l'obbligo di rendere edotto l'ente creditore del ricorso posto in essere, al fine di poter quest'ultimo esperire la propria azione difensiva.
Già secondo giurisprudenza costante, infatti, in caso di mancanza di notifica e quindi inesistenza della notifica del ricorso ciò comportava la dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso (cfr. Cass. Cass. n. 13639 del 2010). Tale onere è stato ora positivizzato, giustamente, dal legislatore. Il ricorso è stato notificato successivamente all'entrata in vigore delle modifiche al codice tributario apportate dal digs
220/2023, e cioè successivamente al 4.01.2024. Attualmente in base all'art. 14 co 6 bis al digs 546/1992
“in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti".
Passando alle altre cartelle impugnate - tutte relative a tassa auto - non essendosi costituita la Regione
Campania l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente risulta fondata, in quanto il diritto a ricevere il pagamento della tassa automobilistica, in base all'art. 5 comma 51 del d. I. 953/82, come sostituito dall'art. 3 del d.l. 597/85 e dal d.l. 2/86, conv. In I. 60/86, si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto per le seguenti cartelle:
n. 071 20130041243783000 di € 161.68 relativamente al ruolo emesso da Regione Campania relativa a bollo auto anno 2008;
n. 071 20130068882777000 di € 27.92 relativamente al ruolo emesso da Regione Campania relativa a bollo auto anno 2008;
n. 071 20150045269942000 di € 36.75 relativamente al ruolo emesso da Regione Campania relativa a bollo auto anno 2010;
n. 071 20160113540922000 di € 47.71 relativamente al ruolo emesso da Regione Campania relativa a bollo auto anno 2011.
Per quanto concerne le notifiche che l'ADER afferma che sarebbero state correttamente effettuate, il concessionario della riscossione non allega alcunché alla sua costituzione;
pertanto, questo GM non può verificare la veridicità di quanto evidenziato.
Alla luce di quanto illustrato, essendo il ricorso solo parzialmente fondato va parzialmente accolto solo ed esclusivamente in relazione alle cartelle sopra indicate.
In base all'accoglimento parziale le spese vanno compensate.
Pertanto, questa Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, nella persona del GM,
P.Q.M.
Accoglie parzialmrente il ricorso nei limiti di cui in motivazione e compensa le spese
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica: MIRANDA RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14429/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate IS - Napoli
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07128202500000463000 BOLLO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 92/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso e successiva costituzione in giudizio, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in epigrafe, impugna la proposta di compensazione n.
07128202500000463000 e per il tramite di essa le seguenti cartelle:
n. 071 20130041243783000 di € 161.68 relativamente al ruolo emesso da Regione Campania relativa a bollo auto anno 2008;
n. 071 20130068882777000 di € 27.92 relativamente al ruolo emesso da Regione Campania relativa a bollo auto anno 2008;
n. 071 20130139425810000 di € 351.96 relativamente al ruolo emesso da Comune di Acerra relativa a
Tares anno 2013;
n. 071 20150045269942000 di € 36.75 relativamente al ruolo emesso da Regione Campania relativa a bollo auto anno 2010;
n. 071 20160113540922000 di € 47.71 relativamente al ruolo emesso da Regione Campania relativa a bollo auto anno 2011.
Il ricorrente, in sintesi, eccepisce la nullità dell'atto in quanto le cartelle non sarebbero mai state notificate ed il credito sotteso sarebbe prescritto;
oltre all'illegittimità di sanzioni e interessi.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate riscossione che resiste alle eccezioni sollevate per quanto di propria competenza e ribadiscono la legittimità del proprio operato.
La Regione Campania non si costituisce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in parte inammissibile e in parte fondato.
Preliminarmente va rilevata l'inammissibilità del ricorso per quanto concerne la cartella n. 071 20130139425810000 di € 351.96 circa il ruolo emesso da Comune di Acerra relativa a Tares anno 2013; in tal caso, infatti, essendo l'ente creditore il Comune di Acerra il contribuente avrebbe dovuto notificare anche al Comune di Acerra il presente ricorso pena, come nel caso di specie, l'inammissibilità dello stesso.
L'inammissibilità deve essere dichiarata, in quanto il ricorrente pur eccependo vizi di notifica circa gli atti presupposti non effettua la notifica del ricorso al Comune è il legittimato passivo in relazione alle dedotte doglianze per la cartella indicata. Allorquando, il ricorrente ha la possibilità di impugnare l'atto presupponente, qualora voglia per il tramite di esso, impugnare l'atto presupposto per inesistenza dello stesso e specificamente per mancata notifica ha l'obbligo di rendere edotto l'ente creditore del ricorso posto in essere, al fine di poter quest'ultimo esperire la propria azione difensiva.
Già secondo giurisprudenza costante, infatti, in caso di mancanza di notifica e quindi inesistenza della notifica del ricorso ciò comportava la dichiarazione di inammissibilità del ricorso stesso (cfr. Cass. Cass. n. 13639 del 2010). Tale onere è stato ora positivizzato, giustamente, dal legislatore. Il ricorso è stato notificato successivamente all'entrata in vigore delle modifiche al codice tributario apportate dal digs
220/2023, e cioè successivamente al 4.01.2024. Attualmente in base all'art. 14 co 6 bis al digs 546/1992
“in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti".
Passando alle altre cartelle impugnate - tutte relative a tassa auto - non essendosi costituita la Regione
Campania l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente risulta fondata, in quanto il diritto a ricevere il pagamento della tassa automobilistica, in base all'art. 5 comma 51 del d. I. 953/82, come sostituito dall'art. 3 del d.l. 597/85 e dal d.l. 2/86, conv. In I. 60/86, si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto per le seguenti cartelle:
n. 071 20130041243783000 di € 161.68 relativamente al ruolo emesso da Regione Campania relativa a bollo auto anno 2008;
n. 071 20130068882777000 di € 27.92 relativamente al ruolo emesso da Regione Campania relativa a bollo auto anno 2008;
n. 071 20150045269942000 di € 36.75 relativamente al ruolo emesso da Regione Campania relativa a bollo auto anno 2010;
n. 071 20160113540922000 di € 47.71 relativamente al ruolo emesso da Regione Campania relativa a bollo auto anno 2011.
Per quanto concerne le notifiche che l'ADER afferma che sarebbero state correttamente effettuate, il concessionario della riscossione non allega alcunché alla sua costituzione;
pertanto, questo GM non può verificare la veridicità di quanto evidenziato.
Alla luce di quanto illustrato, essendo il ricorso solo parzialmente fondato va parzialmente accolto solo ed esclusivamente in relazione alle cartelle sopra indicate.
In base all'accoglimento parziale le spese vanno compensate.
Pertanto, questa Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, nella persona del GM,
P.Q.M.
Accoglie parzialmrente il ricorso nei limiti di cui in motivazione e compensa le spese