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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/11/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1115/2025 R.A.C.L., promossa da
, nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dei difensori avv. Giuliana Murino, avv. Fabrizio Rodin e avv. Giorgio
Rodin, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1
CP_ presso gli uffici dell'Avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Falqui Cao
e dall'avv. Stefania Sotgia, in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 marzo 2025, ha convenuto in giudizio Parte_1
CP_ l' per chiederne la condanna al pagamento dei ratei dell'indennità civile a lei spettanti a far data dalla domanda amministrativa del 9 gennaio 2023, come riconosciuto con decreto di omologa del 26 ottobre 2024 e notificato all'Istituto il successivo 8 novembre 2024, aggiungendo, inoltre, di avere per tempo provveduto a trasmettere la documentazione necessaria all'accredito della prestazione invocata, con l'invio del c.d. modello AP70 effettuato l'8 novembre 2024. CP_ L' si è costituito tempestivamente in giudizio e, ha comprovato l'avvenuta liquidazione nel mese di maggio 2025 della prestazione di invalidità civile con decorso dal mese di giugno 2025, CP_ (v. documentazione prodotta dall' con la memoria di costituzione del 3 settembre 2025) erogata in data 9 giugno 2025, comprensiva di arretrati e accessori, concludendo, quindi, affinché venisse pronunciata la cessazione della materia del contendere.
2. Parte ricorrente, con le note depositate in data 15 ottobre 2025, ha dato atto di aver ricevuto l'accredito delle somme relative alla prestazione dovuta e agli arretrati, pari a euro 15.493,56.
pagina 1 di 3 Poiché, quindi, la ricorrente ha già ottenuto quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio, deve ritenersi venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia e, pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
3. Rimane da esaminare la questione relativa alla decorrenza degli interessi legali indicata nel CP_ modello TP/150, che l' ha fissato al 16 aprile 2025, nonostante il ricorrente avesse trasmesso il modello AP70 in data 8 novembre 2024.
Ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 – come modificato dall'art. 1, comma
783, della legge n. 296/2006 – gli enti gestori di prestazioni previdenziali e assistenziali sono tenuti a corrispondere gli interessi legali “a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda”, purché quest'ultima risulti completa di tutti gli elementi necessari alla liquidazione.
Nel settore dell'invalidità civile, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
10955/2002, hanno chiarito che l'esigibilità del credito (e dunque la maturazione degli accessori) coincide con il decorso del termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda amministrativa completa, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 533/1973. Tale decisione ribadisce, inoltre, che interessi e rivalutazione non costituiscono meri accessori scindibili, bensì componenti essenziali dell'obbligazione assistenziale, destinati a preservare nel tempo il valore reale della prestazione durante la mora dell'ente erogatore. CP_ Le istruzioni operative dell' (msg. n. 6119 del 17 luglio 2014), conformi al predetto quadro giurisprudenziale, precisano che, nell'attuale sistema telematico, la domanda di prestazione può considerarsi completa solo quando l'interessato abbia trasmesso, tramite il modello AP70, tutti gli elementi socio-economici necessari alla liquidazione della provvidenza.
È la data di trasmissione dell'AP70, pertanto, a segnare l'inizio del termine di centoventi giorni entro il quale l'Istituto deve provvedere alla liquidazione, decorso inutilmente il quale maturano automaticamente gli interessi legali.
Nel caso di specie è documentalmente provato che il ricorrente ha trasmesso il modello AP70 l'8 novembre 2024. Il termine di centoventi giorni scadeva, dunque, l'8 marzo 2025, con conseguente maturazione degli interessi legali a partire dal 9 marzo 2025, e non già dal 16 aprile 2025, come CP_ indicato dall'
4.
Considerato che
il pagamento del capitale è avvenuto solo in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio ed oltre la scadenza del termine di 120 giorni previsto CP_ dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., e che l' deve ancora corrispondere parte degli accessori dovuti, le spese di lite devono essere poste a carico dell' , ai sensi dell'art. 91 c.p.c. CP_1
pagina 2 di 3 Il resistente deve essere, quindi, condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (cause di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00) aumentate nella misura del 10%, ai sensi dell'art. 4, comma
1-bis, D.M. 55/14, per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali.
Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo
D.M., “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Le spese per le restanti fasi si liquidano a valori minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Deve disporsi la distrazione dei compensi e delle spese in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione e l'anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: CP_
- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di condanna dell' all'erogazione del beneficio dell'indennità di accompagnamento e al pagamento degli arretrati;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria maturati sui ratei di indennità di accompagnamento corrisposti in ritardo, con decorrenza dal 9 marzo 2025, ossia dal 121° giorno successivo alla trasmissione del modello AP70 dell'8 novembre 2024;
- condanna il resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.051,50 per compenso professionale, oltre contributo unificato se pagato, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 24 novembre 2025
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1115/2025 R.A.C.L., promossa da
, nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dei difensori avv. Giuliana Murino, avv. Fabrizio Rodin e avv. Giorgio
Rodin, che la rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente domiciliato in Cagliari, Controparte_1
CP_ presso gli uffici dell'Avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Falqui Cao
e dall'avv. Stefania Sotgia, in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 marzo 2025, ha convenuto in giudizio Parte_1
CP_ l' per chiederne la condanna al pagamento dei ratei dell'indennità civile a lei spettanti a far data dalla domanda amministrativa del 9 gennaio 2023, come riconosciuto con decreto di omologa del 26 ottobre 2024 e notificato all'Istituto il successivo 8 novembre 2024, aggiungendo, inoltre, di avere per tempo provveduto a trasmettere la documentazione necessaria all'accredito della prestazione invocata, con l'invio del c.d. modello AP70 effettuato l'8 novembre 2024. CP_ L' si è costituito tempestivamente in giudizio e, ha comprovato l'avvenuta liquidazione nel mese di maggio 2025 della prestazione di invalidità civile con decorso dal mese di giugno 2025, CP_ (v. documentazione prodotta dall' con la memoria di costituzione del 3 settembre 2025) erogata in data 9 giugno 2025, comprensiva di arretrati e accessori, concludendo, quindi, affinché venisse pronunciata la cessazione della materia del contendere.
2. Parte ricorrente, con le note depositate in data 15 ottobre 2025, ha dato atto di aver ricevuto l'accredito delle somme relative alla prestazione dovuta e agli arretrati, pari a euro 15.493,56.
pagina 1 di 3 Poiché, quindi, la ricorrente ha già ottenuto quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio, deve ritenersi venuto meno l'interesse della stessa ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia e, pertanto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
3. Rimane da esaminare la questione relativa alla decorrenza degli interessi legali indicata nel CP_ modello TP/150, che l' ha fissato al 16 aprile 2025, nonostante il ricorrente avesse trasmesso il modello AP70 in data 8 novembre 2024.
Ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 – come modificato dall'art. 1, comma
783, della legge n. 296/2006 – gli enti gestori di prestazioni previdenziali e assistenziali sono tenuti a corrispondere gli interessi legali “a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda”, purché quest'ultima risulti completa di tutti gli elementi necessari alla liquidazione.
Nel settore dell'invalidità civile, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
10955/2002, hanno chiarito che l'esigibilità del credito (e dunque la maturazione degli accessori) coincide con il decorso del termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda amministrativa completa, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 533/1973. Tale decisione ribadisce, inoltre, che interessi e rivalutazione non costituiscono meri accessori scindibili, bensì componenti essenziali dell'obbligazione assistenziale, destinati a preservare nel tempo il valore reale della prestazione durante la mora dell'ente erogatore. CP_ Le istruzioni operative dell' (msg. n. 6119 del 17 luglio 2014), conformi al predetto quadro giurisprudenziale, precisano che, nell'attuale sistema telematico, la domanda di prestazione può considerarsi completa solo quando l'interessato abbia trasmesso, tramite il modello AP70, tutti gli elementi socio-economici necessari alla liquidazione della provvidenza.
È la data di trasmissione dell'AP70, pertanto, a segnare l'inizio del termine di centoventi giorni entro il quale l'Istituto deve provvedere alla liquidazione, decorso inutilmente il quale maturano automaticamente gli interessi legali.
Nel caso di specie è documentalmente provato che il ricorrente ha trasmesso il modello AP70 l'8 novembre 2024. Il termine di centoventi giorni scadeva, dunque, l'8 marzo 2025, con conseguente maturazione degli interessi legali a partire dal 9 marzo 2025, e non già dal 16 aprile 2025, come CP_ indicato dall'
4.
Considerato che
il pagamento del capitale è avvenuto solo in data successiva al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio ed oltre la scadenza del termine di 120 giorni previsto CP_ dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., e che l' deve ancora corrispondere parte degli accessori dovuti, le spese di lite devono essere poste a carico dell' , ai sensi dell'art. 91 c.p.c. CP_1
pagina 2 di 3 Il resistente deve essere, quindi, condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (cause di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00) aumentate nella misura del 10%, ai sensi dell'art. 4, comma
1-bis, D.M. 55/14, per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali.
Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi.
Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo
D.M., “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Le spese per le restanti fasi si liquidano a valori minimi, considerata la limitata attività processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Deve disporsi la distrazione dei compensi e delle spese in favore dei difensori con procura della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione e l'anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: CP_
- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di condanna dell' all'erogazione del beneficio dell'indennità di accompagnamento e al pagamento degli arretrati;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria maturati sui ratei di indennità di accompagnamento corrisposti in ritardo, con decorrenza dal 9 marzo 2025, ossia dal 121° giorno successivo alla trasmissione del modello AP70 dell'8 novembre 2024;
- condanna il resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.051,50 per compenso professionale, oltre contributo unificato se pagato, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 24 novembre 2025
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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