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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/05/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4003 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
(C.F. ), nata a [...] il [...] CP_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi con il Parte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. CORNOLO' ANDREA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 6.5.2025, di seguito riportate:
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- autorizzare gli stessi a vivere separati;
- i signori e dichiarano e riconoscono che il motociclo JDM targato X47W7W CP_1 Parte_1
intestato alla sig.ra è suo personale e resterà in proprietà esclusiva della stessa e CP_1
l'autovettura SUZUKY VITARA, targata EZ 123 SL, intestata al sig. è sua personale Parte_1
e resterà in sua proprietà esclusiva.
- la casa coniugale sita in Arsiero (VI) Via Jacopo Sansavino n. 16, donata dal padre CP_2
al sig. rimane nella disponibilità dello stesso, compresi gli arredi ivi
[...] Parte_1
pagina 1 di 3 esistenti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 5/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Schio (VI) in data 19/09/1998, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 06/05/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe di cui al ricorso, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, le parti hanno dichiarato in ricorso di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti CP_1 Parte_1
in matrimonio in Schio (VI) in data 19/09/1998 con atto trascritto al n. 125, parte 2, serie A, anno 1998, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Schio (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
pagina 2 di 3 c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 6/05/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Biancamaria Biondo
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4003 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
(C.F. ), nata a [...] il [...] CP_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], entrambi con il Parte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. CORNOLO' ANDREA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 6.5.2025, di seguito riportate:
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- autorizzare gli stessi a vivere separati;
- i signori e dichiarano e riconoscono che il motociclo JDM targato X47W7W CP_1 Parte_1
intestato alla sig.ra è suo personale e resterà in proprietà esclusiva della stessa e CP_1
l'autovettura SUZUKY VITARA, targata EZ 123 SL, intestata al sig. è sua personale Parte_1
e resterà in sua proprietà esclusiva.
- la casa coniugale sita in Arsiero (VI) Via Jacopo Sansavino n. 16, donata dal padre CP_2
al sig. rimane nella disponibilità dello stesso, compresi gli arredi ivi
[...] Parte_1
pagina 1 di 3 esistenti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 5/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Schio (VI) in data 19/09/1998, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 06/05/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe di cui al ricorso, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, le parti hanno dichiarato in ricorso di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti CP_1 Parte_1
in matrimonio in Schio (VI) in data 19/09/1998 con atto trascritto al n. 125, parte 2, serie A, anno 1998, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Schio (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
pagina 2 di 3 c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 6/05/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Grassi Dott.ssa Biancamaria Biondo
pagina 3 di 3