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30 novembre 2023
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18 dicembre 2025
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Art. 3. Delega al Governo per la definizione di un sistema organico degli incentivi alle imprese 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la definizione di un sistema organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme piu' idonee ed efficaci a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare la spesa pubblica dedicata. ((1)) 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, anche mediante l'abrogazione e la modifica di disposizioni vigenti nonche' l'adozione di nuove disposizioni, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti agli articoli 4 e 6, il Governo provvede a:
a) razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale nonche' della pesca e dell'acquacoltura e ferma restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realta' territoriali;
b) armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale, denominato «codice degli incentivi».
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' e il Ministro per le disabilita', nonche' di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei medesimi decreti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni.
Con riferimento al decreto legislativo recante il codice degli incentivi, di cui al comma 2, lettera b), e' acquisito altresi' il parere del Consiglio di Stato.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi previsti al comma 1, nel rispetto della procedura di cui al comma 3 e dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
------------ AGGIORNAMENTO (1)
La L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha disposto (con l'art. 50, comma 2) che "Il termine previsto all' articolo 3, comma 1, della legge 27 ottobre 2023, n. 160 , e' prorogato al 31 marzo 2026 per l'esercizio della delega riferita all'adozione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 3".
a) razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni, ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale nonche' della pesca e dell'acquacoltura e ferma restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realta' territoriali;
b) armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale, denominato «codice degli incentivi».
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' e il Ministro per le disabilita', nonche' di concerto con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei medesimi decreti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni.
Con riferimento al decreto legislativo recante il codice degli incentivi, di cui al comma 2, lettera b), e' acquisito altresi' il parere del Consiglio di Stato.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi previsti al comma 1, nel rispetto della procedura di cui al comma 3 e dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
------------ AGGIORNAMENTO (1)
La L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha disposto (con l'art. 50, comma 2) che "Il termine previsto all' articolo 3, comma 1, della legge 27 ottobre 2023, n. 160 , e' prorogato al 31 marzo 2026 per l'esercizio della delega riferita all'adozione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 3".
Commentari • 36
- 1. Atto del Governo n. AG 294: Schema di decreto legislativo recante codice degli incentivi - 6 ottobre 2025Autorità nazionale anticorruzione · 6 ottobre 2025 · 3.6211128
[…] Lo schema di decreto costituisce un provvedimento di attuazione della delega conferita dall'articolo 3 della legge 27 ottobre 2023 n.160, recante "Delega al Governo in materia di revisione degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche" e trova un legame anche con gli obiettivi di sviluppo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR - Missione 1, Componente 2, Riforma 3 "Razionalizzazione e semplificazione degli incentivi alle imprese"). […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 6
- 1. TAR Lecce, sez. I, sentenza 12/07/2025, n. 1203Provvedimento: Pubblicato il 12/07/2025 N. 01203/2025 REG.PROV.COLL. N. 01693/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1693 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da D.M.D. S.n.c. di AL IU & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alle procedure CIG B4559B75DC, B4559B86AF, B4559B9782, B4559BA855, B4559BB928, B4559BC9FB, B4559BDACE, B4559BEBA1, B4559BFC74, B4559C0D47, B4559C1E1A, B4559C2EED, B4559C3FC0, B4559C4098, B4559C516B, B4559C623E, B4559C7311, B4559C83E4, B4559C94B7, B4559CA58A, rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Unione dei Comuni Montedoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio; Comune di Ginosa, in persona del legale rappresentante pro tempore , …Leggi di più...
- giudicato amministrativo·
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