Ordinanza collegiale 23 dicembre 2022
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 3317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3317 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03317/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03466/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3466 del 2021, proposto da:
Bingo Poseidon S.r.l., Bingo So.Le S.r.l., Bingo Stella S.r.l., Gioco 2000 S.r.l., Marfi Entertainment S.r.l., Medusa S.r.l., Oxford S.r.l., Planet Bet S.r.l., S.I.G. Societa' Italiana Giochi S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Matilde Tariciotti, Luca Giacobbe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 12254/RU del 12 gennaio 2021;
- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. GO BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze a mezzo pec in data 15.3.2021 e depositato il 30.3.2021, le ricorrenti in epigrafe hanno adito questo Tribunale, per l’annullamento:
- della nota prot. 12254/RU del 12 gennaio 2021, con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio Bingo ha comunicato ai concessionari del Bingo che, in attuazione della l. n. 178/2020, art. 1, commi 1130-1133:
i) la data di espletamento della gara pubblica per l’assegnazione delle concessioni per il gioco del bingo è stata procrastinata “entro il 31 marzo 2023”;
ii) il comma 1131, dell’art. 1 l. n. 178/2020 “consente ai concessionari interessati di versare il canone mensile, così come determinato dall’art. 1, co. 636 lettera c) della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e succ. mm. e ii. “relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 compreso” “entro il 10 del mese successivo, nella misura di euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e di euro 1400 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni”;
iii) “coloro che scelgono tale modalità di versamento sono tenuti a versare la restante parte fino alla copertura dell’intero ammontare del canone previsto dalla normativa vigente, con rate mensili di pari importo, con gli interessi calcolati giorno per giorno”, a decorrere dal 10 luglio 2021 e sino al 10 dicembre 2022 e, di conseguenza,
iv) imposto a “tutti i concessionari interessati ad usufruire delle suddette modalità per il versamento dell’importo dovuto per la proroga tecnica della concessione [di] fornire comunicazione a questo Ufficio entro il termine massimo del 22 gennaio 2021 [...], al fine di consentire, nei tempi previsti, l’adeguamento dei sistemi informatici per la corretta gestione dei flussi contabili”.
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente.
Il presente ricorso ad oggetto la summenzionata nota, a mezzo della quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in dichiarata attuazione di quanto disposto dall’art.1, co.1130-1131-1132-1133 della Legge 30 dicembre 2020, n.178, che ha modificato ulteriormente la legge 27.12.2013, n.147 (rif. art.1, co.636), ha stabilito che i concessionari del gioco del Bingo, come le ricorrenti, interessati a fruire del regime di proroga tecnica della concessione, sono tenuti a versare il “il canone mensile, così come determinato dall’art. 1, comma 636, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n, 147 e succ. mm. e ii, “relativo ai mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 compreso” “entro il 10 del mese successivo, nella misura di euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e di euro 1.400 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni”, versando altresì “la restante parte fino alla copertura dell’intero ammontare del canone previsto dalla vigente normativa, con rate mensili di pari importo, con gli interessi legali calcolati giorno per giorno” (art. 1, comma 1132); “la prima delle rate di cui al comma 1132 è versata entro il 10 luglio 2021 e le successive entro il 10 di ciascun mese; l’ultima rata è versata entro il 10 dicembre 2022”.
2. Il gravame veniva affidato ai seguenti motivi di ricorso, di seguito esposti in sintesi e come meglio articolati e rappresentati nel relativo atto processuale:
2.1 violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 1131 l. n. 178/2020, violazione e falsa applicazione dell’art. 69, co. 2, d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, eccesso di potere per travisamento dei fatti, falsità dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà dell’azione amministrativa, sviamento.
Si contesta la legittimità della nota avversata, nella misura in cui ha imposto il pagamento del canone per la concessione bingo anche nel periodo da gennaio 2021 e giugno 2021, in cui l’attività era sospesa ope legis, durante la pandemia da Covid-19, successivamente cessata. Si argomenta nel senso dell’inapplicabilità, durante il periodo in questione, dell’art.1, co.1131 della l.n.178/2020, nella misura in cui disciplina il canone da versare per i mesi da gennaio a giugno 2021, e per converso, della necessità di dare applicazione, anche per il primo semestre 2021, di chiusura dell’attività, alle previsioni dispensatrici da tale obbligo che il legislatore, con l’art. 69, co. 2 d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, aveva introdotto nella pregressa annualità, nella quale era notoriamente insorta la pandemia, fintantochè fosse operativa, per factum principis, la chiusura forzata della sale bingo.
2.2 illegittimità derivata dall’illegittimità dell’art. 1, commi 1130-1133 l. n. 178/2020 per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 41, 97, 103, 113 Cost. e con l’art. 117, co. 1, Cost., anche in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), irragionevolezza ed arbitrarietà della norma di legge.
L’illegittimità della nota emanata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è altresì argomentata, in via derivata, per l’asserito contrasto dell’art. 1, commi 1130-1133 l. n. 178/2020 con gli artt. 2, 3, 24, 41, 97, 103, 113 Cost. e con l’art. 117, co. 1, Cost., anche in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in relazione ai profili di seguito emarginati in estrema sintesi:
a) illogicità dell’entità del canone, stante la recrudescenza dell’epidemia nel primo semestre 2021;
b) incostituzionalità della norma primaria di riferimento, laddove fosse da intendersi nel senso confermativo dell’obbligo di pagamento del canone nel primo semestre 2021, per contrasto con gli artt. 2, 3, 41 e 97 della Costituzione;
c) incostituzionalità della norma primaria di riferimento anche ai sensi dell’art.117, co.1 Cost., anche per contrasto con gli artt. 16, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ed il principio del legittimo affidamento, nella misura in cui l’entità del canone è esorbitante, non parametrato al reale valore delle concessioni, a fronte della proroga delle stesse, pure disposta in modo arbitrario, senza che siano state prima risolte le criticità che hanno indotto il legislatore a disporre la continuazione dei rapporti concessori in essere, differendo via via il termine ultimo per l’espletamento della nuova gara per l’assegnazione delle concessioni.
3. Le Amministrazioni intimate si costituivano in giudizio, in data 1.4.2021, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, onde resistere al ricorso, sulla base della memoria difensiva successivamente versata in atti, unitamente alla relativa documentazione di pertinenza.
L’Avvocatura eccepisce, fra l’altro, la carenza di interesse al ricorso, in ragione della ritenuta natura non provvedimentale dell’atto impugnato.
4. Con ordinanza collegiale n.17529/2022, pubblicata il 23.12.2022, il Tribunale disponeva la sospensione cd. impropria del processo, rilevata la connessione con le questioni pregiudiziali rimesse dal Consiglio di Stato, con le ordinanze nn. 10261 e 10264 del 21 novembre 2022, al vaglio della Corte di Giustizia Ue, in tema di compatibilità con il diritto eurounitario degli interventi unilaterali da parte dello Stato che hanno inciso sulla proroga delle concessioni in essere, sulle condizioni apposte alla proroga e sulla misura del canone richiesto durante il periodo di proroga tecnica.
5. A seguito della pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia del 20.3.2025 (cause riunite C-728/22, C-729/22 e C-730/22), la parte ricorrente, ai sensi dell’art.80, co.1 cpa, con istanza depositata il 17.4.2025, ha chiesto la fissazione dell’udienza pubblica per la prosecuzione del giudizio, seguita da ulteriore prelievo dell’11.6.2025.
6. Seguiva la presentazione di ampia documentazione e articolate memorie, a cura della parte ricorrente, la quale insisteva per l’accoglimento di entrambi i motivi di gravame, richiamando allo scopo:
1) in relazione al primo motivo, le numerose sentenze della Sezione, intervenute nel 2023, che hanno affermato l’inapplicabilità del canone previsto dalla legge per le concessioni bingo in costanza del periodo di chiusura delle sale per effetti di provvedimenti, normativi o amministrativi, che hanno disposto la chiusura forzata delle sale durante la pandemia da Covid-19;
2) in relazione al secondo motivo, a valle della suddetta pronuncia della Corte di Giustizia Ue del 20.3.2025, le pronunce, intervenute sempre nel 2025, del Consiglio di Stato e della Sezione che, pur in riferimento a leggi statali diverse, antecedenti o successive a quella in esame, hanno affermato la necessità di disapplicazione delle stesse per contrasto del sistema della proroga tecnica, siccome configurato dal legislatore nazionale, con l’ordinamento eurounitario.
7. Alla pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2026 la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
8. Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per definire l’odierno giudizio con sentenza in forma semplificata di accoglimento del ricorso, ai sensi dell’art.74 cpa, in relazione ad entrambi i motivi, atteso che la gravata determinazione in oggetto si appalesa di contenuto analogo alle numerose già esaminate in passato dalla Sezione, con esito favorevole ai ricorrenti, come di seguito esplicato.
In via preliminare, peraltro, occorre disattendere l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la natura asseritamente non provvedimentale dell’atto impugnato.
Infatti, se è ben vero che l’atto impugnato non assume natura discrezionale, in quanto rappresenta ai concessionari del bingo l’obbligo di conformazione all’art.1, co.1130-1131-1132 della L.n.178/2020 (fatta salva, a bene vedere, ogni valutazione sui presupposti oggettivi di applicazione e sulla compatibilità con l’ordinamento unitario, di cui infra), nondimeno esso, in dichiarata attuazione della norma primaria sopra richiamata, incide, in modo generalizzato e unilaterale, nella sfera giuridica dei concessionari, stabilendo che essi, laddove interessati a fruire ancora del regime legale della proroga tecnica, sia nel periodo gennaio-giugno 2021 (in cui le sale bingo erano chiuse) che successivamente (fino al dicembre 2022), sono tenuti al versamento del canone nella misura stabilita dalla legge, senza eccezioni, compresa la possibilità di pagamento frazionato ivi stabilita (euro 2.800 fino a giugno 2021, pagamento a rate mensili, con interessi, della restante parte fino a dicembre 2022). Ne consegue, per le stesse ragioni, che non può neppure dubitarsi della giurisdizione del giudice amministrativo, venendo ad emersione l’adozione di un atto amministrativo generale adottato in costanza di rapporto concessorio, come tale soggetto alla giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art.133, co.1, lett. c) del codice del processo amministrativo, contestato non già in relazione a profili meramente patrimoniali, bensì implicanti l’esercizio della potestà amministrativa esplicata nell’assunto palesato della legittima applicazione del canone concessorio a valle della L.n.178/2020 e per il periodo ivi regolato (annualità 2021-2022).
8.1 Con il primo motivo, si contesta la debenza del canone durante il periodo in cui le sale bingo erano forzatamente chiuse, in ottemperanza ai provvedimenti normativi e amministrativi adottati a causa della recrudescenza della pandemia da Covid-19, insorta notoriamente nei primi mesi nel 2020 nonché proseguita a partire dalla seconda metà dello stesso anno e fino al primo semestre del 2021.
In tema, con numerosi sentenze, peraltro non appellate, la Sezione si è pronunciata nel senso della illegittimità della pretesa dell’Amministrazione di applicazione del canone nelle mensilità in cui i concessionari erano impossibilitati a svolgere le attività per la chiusura forzata delle sale bingo durante l’epidemia da Covid-19 (rif., quam multis, sentenze II sez., Tar Roma, anno 2023, nn.ri 10162, 10106, 10101, 10089, 10084, 10072, 10070, 9282, 9281, 9231, 9216, 9215, 9213, 9212, 9210, 9202, 9153, 9074, 9047, 9040).
In particolare, in tali arresti, la Sezione ha riconosciuto, fra l’altro, che:
“ Il provvedimento gravato afferma che dal mese di novembre 2020 al mese di giugno 2021 l’attività delle sale da gioco è stata interrotta, ma tuttavia viene comunque richiesto il pagamento del canone dovuto durante questo periodo (di interruzione) poiché non sarebbe stata emanata una norma che sospende “per questo ulteriore periodo” il pagamento del canone dovuto.
..Non è contestato tra le parti che durante il periodo “dal mese di novembre 2020 al mese di maggio 2021” la ricorrente non ha svolto l’attività di gestione della sala bingo a causa dei provvedimenti, amministrativi e legislativi, adottati dal Governo per fronteggiare la diffusione dell’epidemiologia da Covid-19. Sono, infatti, i provvedimenti impugnanti ad aver accertato che “in ragione del protrarsi della pandemia, dal mese di novembre 2020 al mese di maggio 2021, è stata nuovamente interrotta l’attività di gioco” delle sale bingo.
L’art. 69, comma 2, d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, stabilisce che “a seguito della sospensione delle attività delle sale bingo prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, non è dovuto il canone di cui all’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013 e ss.mm. e ii. a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell’attività”.
La disposizione va interpretata secondo i consueti canoni ermeneutici dell’interpretazione letterale e dell’interpretazione logica tramite il criterio storico-sistematico (art. 12 preleggi).
Secondo il canone dell’interpretazione letterale, emerge come il legislatore abbia stabilito che “non è dovuto il canone” di concessione previsto durante il regime di proroga c.d. tecnica non solo “a seguito della sospensione delle attività delle sale bingo prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020”, ma anche “per tutto il periodo di sospensione dell’attività”.
Secondo il canone dell’interpretazione logica in base al criterio storico-sistematico, la ratio della norma è quella di esonerare i concessionari del gioco del bingo dal pagamento del canone durante il periodo di chiusura dell’attività imposta per ordine dell’autorità pubblica poiché, in questo periodo, non è ragionevole imporre il pagamento del canone in mancanza dello svolgimento dell’attività idonea a reperire le risorse necessarie per provvedere al suddetto pagamento.
L’art. 69, comma 2, d.l. n. 18/2020, si inserisce infatti nel quadro di una serie di misure normative poste in campo dal legislatore per evitare che i consociati, e in particolare, gli operatori economici potessero subire, in relazione ai rapporti giuridici in essere, le conseguenze derivanti dall’applicazione in via autoritativa dei provvedimenti amministrativi volti a fronteggiare la diffusione della pandemia da Covid-19. Tra queste misure assume rilievo significativo quella contemplata dall’art. 3, comma 6-bis, del d.l. n. 6/2020, ai sensi del quale il “rispetto” delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus stabilite dal medesimo decreto (e tra queste: “j) chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità”; “n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare”) “è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
L’art. 69, comma 2, d.l. n. 18/2020, va dunque inteso nel senso che la non debenza del canone è legata non già - in modo statico - al periodo di sospensione delle attività indicato nel d.p.c.m. 8 marzo 2020 (ossia dalla data dell'8 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020), bensì - in modo dinamico - a tutto il periodo in cui l’attività risulta comunque sospesa in virtù di provvedimenti dell’autorità adottati per fronteggiare la diffusione dell’epidemia.
La sospensione temporanea del pagamento del canone è quindi legata alla “sospensione dell’attività” dovuta ad un sopravvenuto atto della autorità pubblica che non era ragionevolmente prevedibile secondo la comune diligenza dai ricorrenti e che costituisce quindi factum principis che giustifica, per una causa oggettiva non ascrivibile al gestore, la non debenza temporanea del canone.
Tale conclusione si pone del resto in linea con il principio di sinallagmaticità del rapporto concessorio per cui il canone non è dovuto laddove non è possibile esercitare l’attività per causa non imputabile al concessionario, poiché diversamente ci sarebbe una locupletazione in favore dell’amministrazione”.
8.2 Con il secondo motivo, si contesta l’illegittimità dell’atto impugnato in via derivata rispetto alla rappresentata illegittimità della norma primaria di riferimento.
La fondatezza del primo motivo, per quanto sopra chiarito, induce il Collegio a non assorbire l’esame del secondo motivo, atteso che:
1) in accoglimento del primo motivo, risulta acclarata la non debenza tout court del canone per tutto il periodo in cui le sale bingo erano chiuse per factum principis in dipendenza dell’epidemia da Covd-19. Per tale periodo, pertanto, l’accoglimento del motivo di gravame massimizza l’utilità per la parte ricorrente;
2) per converso, quanto al periodo successivo, cui pure si applica l’art.1, co.1130-1131-1132-1133 della l.n.178/2020 e del gravato atto applicativo, la fondatezza della doglianza, per quanto si dirà, non esclude che, per il periodo di riapertura delle sale, il concessionario sia tenuto a corrispondere un canone concessorio, sia pure nei limiti individuati alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia Ue del 20.3.2025 e siccome delimitati dalla giurisprudenza amministrativa (su cui, v. infra).
Ciò posto, anche il secondo motivo di ricorso è fondato, nella misura in cui, come già chiarito in numerosi arresti della Sezione pubblicati nel 2025, viene messa in evidenza la contrarietà del sistema della proroga tecnica, anche in relazione all’entità del canone concessorio, per come stabilito dalla legge in modo fisso e non parametrato ai ricavi generati a beneficio di ciascun concessionario.
Si fa riferimento, al riguardo, alle sentenze della Sezione, intervenute nel 2025 (cfr., quam multis, 21727, 21726, 21725, 21722, 21720, 21919, 21718, 21655, 21658 del 2 dicembre 2025), e pronunciate in riferimento a determinazioni applicative del canone concessorio per il bingo, in regime di proroga tecnica secondo i dettami previsti, in ultimo, dall’art.1, co.96, lett., a) L.n.207/2024.
In tali arresti, alla luce di quanto chiarito dalla Corte di Giustizia UE nella pronuncia del 20 marzo 2025 (cause riunite da C728 a C730/2022), nonché dei successivi arresti del Consiglio di Stato (rif. sentenze nn.ri 7807/2025; 7784/2025; 7787/2025), resi in relazione all’art. 1, co. 1047 L. n. 205/2017, la Sezione, ritenendo applicabili le conclusioni rassegnate dalla Corte di Giustizia Ue anche all’art.1, co.96, lett., a) L.n.207/2024, ha chiarito che:
“La proroga disposta con l’art.1, co.96, lett. a) L.n.207/2024 è quindi illegittima, in quanto non rientra nelle ipotesi per le quali l’art.43 della Direttiva n.23/2014 autorizza la modifica postuma della concessione (rendendosi invece necessario l’esperimento di un nuovo procedimento selettivo). La violazione del diritto eurounitario, sancita nella fattispecie dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 20 marzo 2025 (cause riunite da C728 a C730/2022), comporta, in applicazione del principio di primazia dello stesso rispetto al diritto nazionale, la necessità di disapplicazione della legge statale in questione e, in via derivata, l’illegittimità del provvedimento impugnato, che ne fa pedissequa applicazione, e il conseguente annullamento in accoglimento della presente impugnazione.
A seguito dell’annullamento dell’atto impugnato, non è possibile ritenere che, a questo punto, il rapporto resti privo di regolazione, atteso che l’interesse primario della parte ricorrente (ma au fond anche quello della parte pubblica) non è quello di retrocedere i complessivi effetti del rapporto concessorio (dovendosi in tale ipotesi, riversare gli incassi ritenuti dal gioco), bensì quello di ricondurre il canone dovuto per l’esercizio (di fatto) del gioco del Bingo in modo da garantire l’equilibrio del rapporto.
In merito, come chiarito dalla Corte di Giustizia UE, l’illegittimità della proroga non esime il concessionario (recte l’esercente del gioco del Bingo, sia pure a ciò autorizzato dalla competente Amministrazione) dal versamento all’Erario di un’indennità, a patto di non alterare il rapporto (di fatto) intercorrente con il concedente ad esclusivo vantaggio dell’esercente stesso, realizzando un’indebita locupletatio. E’ del resto innegabile che l’esercizio del gioco abbia comportato, per l’esercente, ricavi tali da ritrarre un’obiettiva utilità.
Nondimeno, come ulteriormente chiarito dalla Corte, l’indennità non potrà essere determinata in modo rigido e forfetario, ossia prescindendo dai rispettivi fatturati degli esercenti, ma dovrà tenere conto, in una logica tesa al riequilibrio del rapporto, della valutazione bilanciata di tale utilità (misurata sulla base dei fatturati conseguiti e considerati altresì i vantaggi attribuiti (assegnazione pluriennale dell’utilità senza l’alea di gara) così come dei sacrifici imposti all’operatore economico per beneficiare della proroga del rapporto (mancata possibilità di trasferimento dei locali).
La definizione di tale indennità spetterà all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, amministrazione competente alla gestione del rapporto concessorio, che pertanto dovrà rideterminarsi, stabilendo, con provvedimenti discrezionali, anche di natura provvisoria nelle more del completamento della complessa attività istruttoria, per il periodo in questione (1.1.2025-31.12.2026), a fronte dell’illegittimità della proroga e del canone siccome fissato dall’art.1, co.96, lett., a) L.n.207/2024, un’indennità a carico dei concessionari/esercenti”.
Stante la inequivoca chiarezza delle argomentazioni sopra riferite e l’eadem ratio della norma e della fattispecie controversa, e in ossequio alla primazia del diritto eurounitario di cui all’art.4, n.3 Tue, con il conseguente obbligo, anche per le corti giudiziarie, di disapplicazione della legge nazionale anticomunitaria (rif., quam multis. Sent. Cgue Simmenthal, 9 marzo 1978, n.106/77) e di adozione dell’interpretazione conforme a quella indicata dalla Cgue (cfr., quam multis, Cgue, 10.4.1984, n.14/83, Colson e Kamann), non c’è motivo per non applicare le conclusioni cui è giunta la Sezione anche con riguardo alla proroga tecnica onerosa di all’art.1, co.1130-1131-1132-1133 L.n.178/2020, dovendosi quindi dichiarare l’illegittimità della proroga tecnica ivi configurata e la conseguente necessità di disapplicazione delle disposizioni in questione.
Restano salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione in merito all’entità del canone, che pertanto dovrà rideterminarsi, stabilendo, con provvedimenti discrezionali, anche di natura provvisoria nelle more del completamento della complessa attività istruttoria, per il periodo in questione (biennio 2021-2022) a fronte dell’illegittimità della proroga e del canone siccome fissato dall’art.1, co.1130-1131-1132-1133 L.n.178/2020, un’indennità a carico dei concessionari/esercenti, ad esclusione, come detto, del periodo in cui le sale bingo erano chiuse per ossequio a disposizioni imperative, nel quale alcun canone dovrà essere versato.
9. Per quanto precede, il ricorso va accolto ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, occorre annullare la gravata nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot.n. 12254/RU del 12 gennaio 2021, sussistendo dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata, ai sensi dell’art.74 cpa, giusto il riferimento ai numerosi precedenti della Sezione.
Le spese di giudizio seguono l’ordinario criterio della soccombenza della parte resistente in favore di quella ricorrente, per essere liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot.n. 12254/RU del 12 gennaio 2021 ai sensi di cui in motivazione.
Condanna altresì le Amministrazioni resistenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
IE IT, Presidente
GO BI, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO BI | IE IT |
IL SEGRETARIO