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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/02/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12213/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12213/2023
Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1 CONVENUTO/I
***
Oggi 26 febbraio 2025 ad ore 11,00 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per l'avv. ANDREINI ANTONELLA e Per Parte_1 Controparte_1 le l'avv. ZONIN CAROLA e l'avv. Mantovanelli
[...] Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodcies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti
Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 15,35 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12213/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREINI ANTONELLA , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA CARLO POMA, 4 20129 presso il difensore avv. ANDREINI ANTONELLA CP_1
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ZONIN CAROLA ( ) VIA SAN BARNABA 32 20122 ; C.F._2 CP_1 Parte_2
( ) VIA SAN BARNABA 32 20122 ; elettivamente domiciliato in presso il difensore C.F._3 CP_1
avv. Zonin
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 11 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente causa è stata introdotta da con atto di citazione, regolarmente notificato, con il quale Parte_1
ha convenuto in giudizio il sito in , via Caccialepori n. 10, per sentire accogliere le seguenti CP_1 CP_1
conclusioni: “1) PRELIMINARMENTE, per i motivi esposti in narrativa, sospendere l'efficacia della delibera
assembleare del 22/09/2022 relativamente ai punti 3 e 4 del verbale di assemblea;
2) IN VIA PRINCIPALE, nel
merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea
del 22/9/2022 adottata dal , relativamente ai punti 3 e 4 del verbale di Controparte_1
assemblea;. 3) IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione di eventuale CTU tecnica, nonché interrogatorio
formale del convenuto e ammissione di prove per testi sulle circostanze tutte dedotte nel presente atto di
citazione”. La causa veniva assegnata alla dott.ssa Lorenza Zuffada che con decreto del 3.4.2023 fissava udienza per la sola discussione in contraddittorio tra le parti dell'istanza di sospensione delle delibere impugnate e all'esito, dichiarava il non luogo a provvedere.
La causa veniva rinviata all'udienza del 27.11.2023 per il prosieguo del procedimento ordinario ove nei termini si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo: “nel merito, in via principale: accertare e dichiarare CP_1
che, per quanto esposto al paragrafo 1. della parte in diritto del presente atto, entrambe le delibere impugnate
rivestono carattere meramente programmatico e, quindi, non comportano, di per sé stesse, la nascita di alcun
pagina 3 di 11 obbligo dei condòmini nei confronti del;
e, conseguentemente, respingere l'impugnazione per CP_1
carenza, in capo alla signora dell'interesse ad agire;
in via subordinata, 1) accertare e dichiarare che, Pt_1
per tutto quanto argomentato nel presente atto, entrambe le delibere impugnate rivestono carattere meramente
programmatico nella parte in cui rinviano a successiva assemblea l'approvazione, rispettivamente, dei lavori di
adeguamento dell'impianto fognario e di sostituzione dei portoni;
e, conseguentemente, respingere sul punto
l'impugnazione per carenza, in capo alla signora dell'interesse ad agire;
2) accertare e dichiarare che, Pt_1
anche qualora si dovesse ritenere la natura decisoria delle delibere impugnate nella parte riguardante la
ripartizione delle spese, la signora non ha dimostrato il pregiudizio che patirebbe a causa dell'esecuzione Pt_1
delle delibere qui impugnate;
e, conseguentemente, respingere le domande di parte attrice per carenza di prova
in ordine al danno asseritamente patito;
3) accertare e dichiarare che, in base ai conteggi effettuati
dall'amministrazione condominiale, in ogni caso la signora non subirebbe alcun danno a causa Pt_1
dell'applicazione del criterio di ripartizione delle spese deliberato in assemblea, ma, anzi, ne risulterebbe
avvantaggiata; e, conseguentemente, respingere l'impugnazione per carenza, in capo alla signora Pt_1
dell'interesse ad agire;
in via ulteriormente subordinata: - quanto alla delibera sul punto 3 di cui all'ODG
dell'assemblea del 22 settembre 2022: 1) accertare e dichiarare che, per tutto quanto argomentato nel presente
atto, la delibera impugnata riveste carattere meramente programmatico nella parte in cui rinvia a successiva
assemblea l'approvazione dei lavori di adeguamento dell'impianto fognario;
e, conseguentemente, respingere
sul punto l'impugnazione per carenza, in capo alla signora dell'interesse ad agire;
2) accertare e Pt_1
dichiarare che, per quanto esposto ai precedenti paragrafi 1.1 e 2. del presente atto, non vi è stato alcun
eccesso di potere da parte dell'assemblea condominiale nell'assunzione della delibera, e/o che la delibera
suddetta non prevede alcuna illegittima ripartizione delle spese;
e, conseguentemente, rigettare la domanda di
parte attrice;
- quanto alla delibera sul punto 4 di cui all'ODG dell'assemblea del 22 settembre 2022: a) accertare
e dichiarare che, per tutto quanto argomentato nel presente atto, la delibera impugnata riveste carattere
meramente programmatico nella parte in cui rinvia a successiva assemblea l'approvazione dei lavori di
sostituzione dei portoni;
e, conseguentemente, respingere sul punto l'impugnazione per carenza, in capo alla
signora dell'interesse ad agire;
b) accertare e dichiarare che, per quanto esposto al precedente Pt_1
paragrafo 1.2 e 3. del presente atto, i lavori oggetto della delibera impugnata dalla signora non sono Pt_1
pagina 4 di 11 qualificabili come innovazioni, che non vi è stato eccesso di potere da parte dell'assemblea condominiale
nell'assunzione della delibera e che la suddetta delibera non contiene alcuna illegittima e/o errata ripartizione
delle spese deliberate;
e, conseguentemente, rigettare la domanda di parte attrice;
in ogni caso, con rifusione di
spese e compensi professionali per il presente procedimento e per il procedimento ex art. 669 quater, ter e 700
c.p.c., da aumentarsi - limitatamente al presente procedimento - fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del
D.M. 55/2014”.
All'esito dell'udienza di prima comparizione venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
In esito al deposito delle memorie, all'udienza del 27.3.2024 il giudice rigettava le istanze istruttorie e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies
All'udienza del 6.11.2024, avanti la Dott.ssa Sabrina Bocconcello a cui nelle more veniva definitivamente assegnato il fascicolo, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies, con concessione alle parti di termine per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 22.1.2025 parte attrice concludeva come segue: A) In via principale, dichiarare la intervenuta cessazione della materia del contendere per essere stata la delibera del 22/9/2022 sostituita dalla successiva delibera del 21/3/2023 e del 13/4/23, avente lo stesso ordine del giorno e medesimo oggetto. B) In subordine,
per i motivi tutti esposti, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 22/9/2022
adottata dal , relativamente al punto 3 del verbale di assemblea, con Controparte_1
rinuncia alla domanda con riferimento al punto 4 della delibera dell'assemblea del 22/9/22. C) In via istruttoria,
previa revoca del provvedimento di rigetto delle istanze istruttorie, si chiede l'ammissione di eventuale CTU
tecnica, nonché interrogatorio formale del convenuto e ammissione di prove per testi sulle circostanze tutte dedotte nell'atto di citazione e nelle memorie depositate. D) Con condanna del convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre oneri di legge.
Parte convenuta precisava le conclusioni riportandosi al foglio depositato in via telematica, che qui si trascrive integralmente: “nel merito, in via principale: accertare e dichiarare che, per quanto esposto in atti, entrambe le
delibere impugnate rivestono carattere meramente programmatico, non comportando, di per sé stesse, la
nascita di alcun obbligo dei condòmini nei confronti del , e, conseguentemente, respingere CP_1
pagina 5 di 11 l'impugnazione per carenza, in capo alla signora dell'interesse ad agire;
in via subordinata, 1) accertare Pt_1
e dichiarare che, per tutto quanto argomentato in atti, entrambe le delibere impugnate rivestono carattere
meramente programmatico nella parte in cui rinviano a successiva assemblea l'approvazione, rispettivamente,
dei lavori di adeguamento dell'impianto fognario e di sostituzione dei portoni;
e, conseguentemente, respingere
sul punto l'impugnazione per carenza, in capo alla signora dell'interesse ad agire;
2) accertare e Pt_1
dichiarare che, anche qualora si dovesse ravvisare un contenuto decisorio delle delibere impugnate nella parte
riguardante la ripartizione delle spese, la signora non ha dimostrato l'illegittimità del criterio di riparto Pt_1
adottato dall'assemblea e non ha nemmeno allegato il pregiudizio che patirebbe a causa dell'esecuzione delle
delibere qui impugnate, e, conseguentemente, respingere le domande di parte attrice per carenza di prova
dell'illegittimità della delibera e addirittura di allegazione in ordine al danno asseritamente patito;
3) accertare e
dichiarare che, in base ai conteggi effettuati dall'amministrazione condominiale, in ogni caso la signora Pt_1
non subirebbe alcun danno a causa dell'applicazione del criterio di ripartizione delle spese deliberato in
assemblea, ma, anzi, ne risulterebbe avvantaggiata, e, conseguentemente, respingere l'impugnazione per
carenza, in capo alla signora dell'interesse ad agire;
in via ulteriormente subordinata: - quanto alla Pt_1
delibera sul punto 3 di cui all'ODG dell'assemblea del 22 settembre 2022: 1) accertare e dichiarare che, per tutto
quanto argomentato in atti, la delibera impugnata riveste carattere meramente programmatico nella parte in cui
rinvia a successiva assemblea l'approvazione dei lavori di adeguamento dell'impianto fognario;
e,
conseguentemente, respingere sul punto l'impugnazione per carenza, in capo alla signora dell'interesse Pt_1
ad agire;
2) accertare e dichiarare che, per quanto esposto in atti, non vi è stato alcun eccesso di potere da
parte dell'assemblea condominiale nell'assunzione della delibera, e/o che la delibera suddetta non prevede
alcuna illegittima ripartizione delle spese, e, conseguentemente, rigettare la domanda di parte attrice;
- quanto
alla delibera sul punto 4 di cui all'ODG dell'assemblea del 22 settembre 2022: a) accertare e dichiarare che, per
tutto quanto argomentato in atti, la delibera impugnata riveste carattere meramente programmatico nella parte in
cui rinvia a successiva assemblea l'approvazione dei lavori di sostituzione dei portoni, e, conseguentemente,
respingere sul punto l'impugnazione per carenza, in capo alla signora dell'interesse ad agire;
b) Pt_1
accertare e dichiarare che, per quanto esposto in atti, i lavori oggetto della delibera impugnata dalla signora
non sono qualificabili come innovazioni, che non vi è stato eccesso di potere da parte dell'assemblea Pt_1
pagina 6 di 11 condominiale nell'assunzione della delibera stessa e che la suddetta delibera non contiene alcuna illegittima e/o
errata ripartizione delle spese deliberate, e, conseguentemente, rigettare la domanda di parte attrice;
in ogni
caso, - accertare e dichiarare che, per tutto quanto argomentato in atti, non vi è stata novazione di una o
entrambe le delibere impugnate e/o che non si è in presenza di cessazione della materia del contendere;
Con
rifusione di spese e compensi professionali per il presente procedimento e per il procedimento ex art. 669
quater, da aumentarsi - limitatamente al presente procedimento - fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis,
del D.M. 55/2014”.
In esito alla discussione all'odierna udienza del 26.2.2025 viene data lettura della sentenza mediante deposito.
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente per mancata partecipazione del condominio, è stata assolta la condizione di procedibilità prevista dalla legge.
Deve altresì darsi atto che parte attrice ha rinunciato alla domanda con riferimento al punto 4 della delibera dell'assemblea del 22/9/22 , pertanto sul punto nulla dovrà statuirsi.
Nel merito delle domande residue di parte attrice si rileva quanto segue.
Parte attrice lamenta la illegittimità della delibera del 22.9.2022 punte 3 dell'odg (“Approvazione interventi per
raccolta e dispersione acque meteoriche in cortile”):
1) Per mancanza degli elementi essenziali per la validità delle delibere, in quanto sono stati approvati dei lavori straordinari di notevole importanza ed entità, con specifico riferimento ad un “Progetto”, e con determinazione dei criteri di ripartizione della spesa, che presenta gravi criticità, già evidenziate, anche legate alla invasività dell'opera stessa, che presenta pure profili di pericolosità.
2) Per eccesso di potere, in quanto sono stati approvati dei lavori straordinari di notevole importanza ed entità,
e comunque sicuramente molto gravosi economicamente, senza una reale e dimostrata necessità di esecuzione degli stessi, e comunque non adeguatamente documentata tecnicamente, e quindi senza una reale motivazione e con totale carenza di informazioni preventive e senza prevedere alternative magari di portata inferiore, sia con riferimento ai lavori che agli oneri economici.
3) Per mancata applicazione dell'art. 1121 c.c., in quanto detti lavori rappresentano innovazioni gravose e/o voluttuarie (quest'ultima caratteristica considerando l'assenza di una reale necessità degli stessi, comunque non pagina 7 di 11 dimostrata) che non possono essere imposte ai condomini dissenzienti, ma solo a carico di chi le ha votate.
4) Per illegittima ripartizione delle spese, in quanto è stata effettuata una ripartizione delle spese straordinarie in contrasto sia con la normativa vigente, che prevede la ripartizione per millesimi, sia con la delibera del
22/9/2022, che aveva anche confermato tale principio.
Dalla documentazione in atti emerge che l'assemblea del 22.9.2022 al punto 3 dell'odg ha così deliberato
“L'assemblea all'unanimità approva il progetto e incarica l'amministratore a richiedere delle offerte per deliberare
i lavori in un'assemblea straordinaria che si terrà a inizio anno. Si conviene che l'intervento è per un servizio
comune e quindi la spesa dovrà essere ripartita per i millesimi di proprietà di tutto il condominio. …OMISSIS…
Poiché dovrà essere rifatta la pavimentazione del cortile interno … OMISSIS … si decide che il costo per la
rifinitura del cortile interno verrà sostenuto dai condomini dei corpi di fabbrica interno”;
Vi è contrasto tra le parti circa la natura della delibera : parte attrice ne deduce la natura decisoria e parte convenuta sostiene invece la natura programmatica;
la statuizione sul punto è dirimente anche in relazione alla dedotta cessazione della materia del contendere, come ribadita da parte attrice.
Come noto le delibere assembleari del devono essere interpretate secondo i canoni ermeneutici CP_1
stabiliti dagli artt. 1362 c.c. e ss., privilegiando, innanzitutto, l'elemento letterale, e quindi, soltanto nel caso in cui esso si appalesi insufficiente, utilizzando gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge, tra cui quelli della valutazione del comportamento delle parti e della conservazione degli effetti dell'atto. L'interesse all'impugnazione di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., postula che la stessa sia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini suscettibile di eventuale pregiudizio. Peraltro, l'interpretazione dell'esatto contenuto della delibera dell'assemblea dei condomini,
impugnata ai sensi dell'art. 1137 c.c., come l'accertamento della situazione di fatto che è alla base della determinazione assembleare, sono rimessi all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se, come nella specie, congruamente motivato”. (Cass n. 23903\2016)
Ciò posto va altresì evidenziato in diritto, per quanto qui occorre, che “in relazione alle spese relative agli
interventi di straordinaria manutenzione (…) la delibera giuridicamente rilevante a tal fine è solo quella con la
quale tali interventi siano effettivamente approvati in via definitiva, con la previsione della commissione del
relativo appalto e l'individuazione dell'inerente piano di riparto dei corrispondenti oneri, non sortendo alcuna
pagina 8 di 11 incidenza al riguardo l'adozione di una precedente delibera assembleare meramente preparatoria od
interlocutoria, che non sia propriamente impegnativa per il e che non assuma, perciò, carattere CP_1
vincolante e definitivo per l'approvazione dei predetti interventi”.
“Deve quindi ritenersi che abbia carattere programmatico la delibera adottata dalla assemblea condominiale in
cui si faccia riferimento unicamente alla approvazione dei preventivi senza che risulti l'indicazione né
dell'impresa appaltatrice né del costo dell'intervento né degli oneri in concreto derivanti ai singoli condomini. Ciò
in quanto la delibera giuridicamente rilevante al fine di individuare il soggetto tenuto a sopportare gli oneri di un
intervento straordinario è solo quella con la quale tali interventi siano effettivamente approvati in via definitiva,
con la previsione della commissione del relativo appalto e l'individuazione dell'inerente piano di riparto dei
corrispondenti oneri, non assumendo rilievo l'adozione di una precedente delibera assembleare meramente
preparatoria od interlocutoria, che non sia propriamente impegnativa per il e che non assuma, CP_1
perciò, carattere vincolante e definitivo per l'approvazione dei predetti interventi” (Corte d'Appello Trento n. 285
del 22 dicembre 2008, Cass n. 10865\2016, Cass n. 23903\2016 ),
Dall'analisi del testo della delibera impugnata, emergono come programmatiche le deliberazioni in merito ai lavori da eseguirsi atteso che non solo non sono stati approvati né il capitolato lavori, né l'impresa che deve eseguirli né la spesa da sostenere né il fondo speciale per l'esecuzione dei lavori ma chiaramente emerge dal suo tenore che l'assemblea ha inteso riservarne l'approvazione ad una successiva assemblea. E' logica quindi l'interpretazione che indica sul punto una deliberazione soltanto programmatica e preparatoria, con la conseguenza che i motivi di impugnazione di parte attrice sopra indicati sub 1,2 e 3 devono essere respinti attesa la carenza di interesse originaria dell'attrice sul punto, con assorbimento di ogni decisione in merito alla dedotta cessazione della materia del contendere.
Quanto al motivo di impugnazione sopra indicato sub 4, (illegittima ripartizione delle spese), deve rilevarsi in essa la natura decisoria avendo l'assemblea deliberato esplicitamente “si decide che il costo per la rifinitura del
cortile interno verrà sostenuto dai condomini dei corpi di fabbrica interno”.
Anche tale motivo di impugnazione andrà rigettato per quanto di seguito si dirà, precisando che sul punto non si ritiene sia intervenuta la cessazione della materia atteso che In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della pagina 9 di 11 legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere- analogamente a quanto disposto dall' art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali- purchè la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, e che cioè
provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione, ferma però l'avvenuta rimozione della iniziale causa di invalidità (Cass 40822\21)
Nel caso in esame la delibera 21.3.2023, che parte attrice assume aver sostituito la delibera oggi impugnata e di cui non viene contesto il tenore (manca in atti la sua produzione), ha sul punto specificatamente deliberato “Si
ricorda che nella precedente assemblea era stato deliberato il criterio di riparto e quindi la differenza di costo tra
asfalto drenante e quello in essere sarà imputata ai proprietari delle unità immobiliari prospicenti il cortile interno
e la quota della superficie dei posti auto sarà a carico dei relativi proprietari. L'amministratore predisporrà quindi
nuovo riparto spese prevedendo già tale differenze che verrà presentato alla prossima assemblea per
l'opportuna delibera”. : ribadisce quindi il deliberato del 22.9.2022 senza che sia rimosso il motivo di invalidità
dedotto . Consegue che in mancanza di rimozione della causa di invalidità lamentata da parte attrice , non può
essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nel merito della lamentata invalidità sub 4, si rileva quanto segue.
Come noto “Il , il quale intenda proporre l'impugnativa di una delibera dell'assemblea, per l'assunta CP_1
erroneità della disposta ripartizione delle spese di gestione, deve allegare e dimostrare di avervi interesse,
interesse che presuppone la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale
pregiudizio, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale”. (cass n. 6128 del 2017).
Nel caso in esame l'attrice non ha provato né allegato quale sia il pregiudizio conseguente alla dedotta erronea suddivisione delle spese. Di contro parte convenuta ha provato documentalmente che con l'applicazione del criterio invocato dall'odierna attrice di ripartizione della spesa pro quota millesimale (doc.6) parte attrice pagherebbe più oneri condominiali rispetto al criterio deliberato dall'assemblea (doc 5).
Consegue la carenza di interesse ad agire da parte della attrice anche su tale punto e il motivo di impugnazione va disatteso.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e devono essere poste a carico di parte attrice in favore del convenuta e si liquidano come da dispositivo.
pagina 10 di 11 La sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
• Rigetta le domande di parte attrice come in motivazione
• condanna parte attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite che si liquidano in complessivi €.5.000,00 per compensi anche della fase cautelare , oltre oneri accessori di legge e rimborso forfettario ex lege.
• Sentenza esecutiva .
Milano, 26 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Ssa Sabrina Bocconcello
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12213/2023
Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1 CONVENUTO/I
***
Oggi 26 febbraio 2025 ad ore 11,00 innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per l'avv. ANDREINI ANTONELLA e Per Parte_1 Controparte_1 le l'avv. ZONIN CAROLA e l'avv. Mantovanelli
[...] Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodcies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti
Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 15,35 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12213/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREINI ANTONELLA , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA CARLO POMA, 4 20129 presso il difensore avv. ANDREINI ANTONELLA CP_1
ATTORE/I
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ZONIN CAROLA ( ) VIA SAN BARNABA 32 20122 ; C.F._2 CP_1 Parte_2
( ) VIA SAN BARNABA 32 20122 ; elettivamente domiciliato in presso il difensore C.F._3 CP_1
avv. Zonin
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 11 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente causa è stata introdotta da con atto di citazione, regolarmente notificato, con il quale Parte_1
ha convenuto in giudizio il sito in , via Caccialepori n. 10, per sentire accogliere le seguenti CP_1 CP_1
conclusioni: “1) PRELIMINARMENTE, per i motivi esposti in narrativa, sospendere l'efficacia della delibera
assembleare del 22/09/2022 relativamente ai punti 3 e 4 del verbale di assemblea;
2) IN VIA PRINCIPALE, nel
merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea
del 22/9/2022 adottata dal , relativamente ai punti 3 e 4 del verbale di Controparte_1
assemblea;. 3) IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione di eventuale CTU tecnica, nonché interrogatorio
formale del convenuto e ammissione di prove per testi sulle circostanze tutte dedotte nel presente atto di
citazione”. La causa veniva assegnata alla dott.ssa Lorenza Zuffada che con decreto del 3.4.2023 fissava udienza per la sola discussione in contraddittorio tra le parti dell'istanza di sospensione delle delibere impugnate e all'esito, dichiarava il non luogo a provvedere.
La causa veniva rinviata all'udienza del 27.11.2023 per il prosieguo del procedimento ordinario ove nei termini si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo: “nel merito, in via principale: accertare e dichiarare CP_1
che, per quanto esposto al paragrafo 1. della parte in diritto del presente atto, entrambe le delibere impugnate
rivestono carattere meramente programmatico e, quindi, non comportano, di per sé stesse, la nascita di alcun
pagina 3 di 11 obbligo dei condòmini nei confronti del;
e, conseguentemente, respingere l'impugnazione per CP_1
carenza, in capo alla signora dell'interesse ad agire;
in via subordinata, 1) accertare e dichiarare che, Pt_1
per tutto quanto argomentato nel presente atto, entrambe le delibere impugnate rivestono carattere meramente
programmatico nella parte in cui rinviano a successiva assemblea l'approvazione, rispettivamente, dei lavori di
adeguamento dell'impianto fognario e di sostituzione dei portoni;
e, conseguentemente, respingere sul punto
l'impugnazione per carenza, in capo alla signora dell'interesse ad agire;
2) accertare e dichiarare che, Pt_1
anche qualora si dovesse ritenere la natura decisoria delle delibere impugnate nella parte riguardante la
ripartizione delle spese, la signora non ha dimostrato il pregiudizio che patirebbe a causa dell'esecuzione Pt_1
delle delibere qui impugnate;
e, conseguentemente, respingere le domande di parte attrice per carenza di prova
in ordine al danno asseritamente patito;
3) accertare e dichiarare che, in base ai conteggi effettuati
dall'amministrazione condominiale, in ogni caso la signora non subirebbe alcun danno a causa Pt_1
dell'applicazione del criterio di ripartizione delle spese deliberato in assemblea, ma, anzi, ne risulterebbe
avvantaggiata; e, conseguentemente, respingere l'impugnazione per carenza, in capo alla signora Pt_1
dell'interesse ad agire;
in via ulteriormente subordinata: - quanto alla delibera sul punto 3 di cui all'ODG
dell'assemblea del 22 settembre 2022: 1) accertare e dichiarare che, per tutto quanto argomentato nel presente
atto, la delibera impugnata riveste carattere meramente programmatico nella parte in cui rinvia a successiva
assemblea l'approvazione dei lavori di adeguamento dell'impianto fognario;
e, conseguentemente, respingere
sul punto l'impugnazione per carenza, in capo alla signora dell'interesse ad agire;
2) accertare e Pt_1
dichiarare che, per quanto esposto ai precedenti paragrafi 1.1 e 2. del presente atto, non vi è stato alcun
eccesso di potere da parte dell'assemblea condominiale nell'assunzione della delibera, e/o che la delibera
suddetta non prevede alcuna illegittima ripartizione delle spese;
e, conseguentemente, rigettare la domanda di
parte attrice;
- quanto alla delibera sul punto 4 di cui all'ODG dell'assemblea del 22 settembre 2022: a) accertare
e dichiarare che, per tutto quanto argomentato nel presente atto, la delibera impugnata riveste carattere
meramente programmatico nella parte in cui rinvia a successiva assemblea l'approvazione dei lavori di
sostituzione dei portoni;
e, conseguentemente, respingere sul punto l'impugnazione per carenza, in capo alla
signora dell'interesse ad agire;
b) accertare e dichiarare che, per quanto esposto al precedente Pt_1
paragrafo 1.2 e 3. del presente atto, i lavori oggetto della delibera impugnata dalla signora non sono Pt_1
pagina 4 di 11 qualificabili come innovazioni, che non vi è stato eccesso di potere da parte dell'assemblea condominiale
nell'assunzione della delibera e che la suddetta delibera non contiene alcuna illegittima e/o errata ripartizione
delle spese deliberate;
e, conseguentemente, rigettare la domanda di parte attrice;
in ogni caso, con rifusione di
spese e compensi professionali per il presente procedimento e per il procedimento ex art. 669 quater, ter e 700
c.p.c., da aumentarsi - limitatamente al presente procedimento - fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del
D.M. 55/2014”.
All'esito dell'udienza di prima comparizione venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e la causa veniva rinviata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.
In esito al deposito delle memorie, all'udienza del 27.3.2024 il giudice rigettava le istanze istruttorie e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies
All'udienza del 6.11.2024, avanti la Dott.ssa Sabrina Bocconcello a cui nelle more veniva definitivamente assegnato il fascicolo, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies, con concessione alle parti di termine per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 22.1.2025 parte attrice concludeva come segue: A) In via principale, dichiarare la intervenuta cessazione della materia del contendere per essere stata la delibera del 22/9/2022 sostituita dalla successiva delibera del 21/3/2023 e del 13/4/23, avente lo stesso ordine del giorno e medesimo oggetto. B) In subordine,
per i motivi tutti esposti, accertare e dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell'assemblea del 22/9/2022
adottata dal , relativamente al punto 3 del verbale di assemblea, con Controparte_1
rinuncia alla domanda con riferimento al punto 4 della delibera dell'assemblea del 22/9/22. C) In via istruttoria,
previa revoca del provvedimento di rigetto delle istanze istruttorie, si chiede l'ammissione di eventuale CTU
tecnica, nonché interrogatorio formale del convenuto e ammissione di prove per testi sulle circostanze tutte dedotte nell'atto di citazione e nelle memorie depositate. D) Con condanna del convenuto al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre oneri di legge.
Parte convenuta precisava le conclusioni riportandosi al foglio depositato in via telematica, che qui si trascrive integralmente: “nel merito, in via principale: accertare e dichiarare che, per quanto esposto in atti, entrambe le
delibere impugnate rivestono carattere meramente programmatico, non comportando, di per sé stesse, la
nascita di alcun obbligo dei condòmini nei confronti del , e, conseguentemente, respingere CP_1
pagina 5 di 11 l'impugnazione per carenza, in capo alla signora dell'interesse ad agire;
in via subordinata, 1) accertare Pt_1
e dichiarare che, per tutto quanto argomentato in atti, entrambe le delibere impugnate rivestono carattere
meramente programmatico nella parte in cui rinviano a successiva assemblea l'approvazione, rispettivamente,
dei lavori di adeguamento dell'impianto fognario e di sostituzione dei portoni;
e, conseguentemente, respingere
sul punto l'impugnazione per carenza, in capo alla signora dell'interesse ad agire;
2) accertare e Pt_1
dichiarare che, anche qualora si dovesse ravvisare un contenuto decisorio delle delibere impugnate nella parte
riguardante la ripartizione delle spese, la signora non ha dimostrato l'illegittimità del criterio di riparto Pt_1
adottato dall'assemblea e non ha nemmeno allegato il pregiudizio che patirebbe a causa dell'esecuzione delle
delibere qui impugnate, e, conseguentemente, respingere le domande di parte attrice per carenza di prova
dell'illegittimità della delibera e addirittura di allegazione in ordine al danno asseritamente patito;
3) accertare e
dichiarare che, in base ai conteggi effettuati dall'amministrazione condominiale, in ogni caso la signora Pt_1
non subirebbe alcun danno a causa dell'applicazione del criterio di ripartizione delle spese deliberato in
assemblea, ma, anzi, ne risulterebbe avvantaggiata, e, conseguentemente, respingere l'impugnazione per
carenza, in capo alla signora dell'interesse ad agire;
in via ulteriormente subordinata: - quanto alla Pt_1
delibera sul punto 3 di cui all'ODG dell'assemblea del 22 settembre 2022: 1) accertare e dichiarare che, per tutto
quanto argomentato in atti, la delibera impugnata riveste carattere meramente programmatico nella parte in cui
rinvia a successiva assemblea l'approvazione dei lavori di adeguamento dell'impianto fognario;
e,
conseguentemente, respingere sul punto l'impugnazione per carenza, in capo alla signora dell'interesse Pt_1
ad agire;
2) accertare e dichiarare che, per quanto esposto in atti, non vi è stato alcun eccesso di potere da
parte dell'assemblea condominiale nell'assunzione della delibera, e/o che la delibera suddetta non prevede
alcuna illegittima ripartizione delle spese, e, conseguentemente, rigettare la domanda di parte attrice;
- quanto
alla delibera sul punto 4 di cui all'ODG dell'assemblea del 22 settembre 2022: a) accertare e dichiarare che, per
tutto quanto argomentato in atti, la delibera impugnata riveste carattere meramente programmatico nella parte in
cui rinvia a successiva assemblea l'approvazione dei lavori di sostituzione dei portoni, e, conseguentemente,
respingere sul punto l'impugnazione per carenza, in capo alla signora dell'interesse ad agire;
b) Pt_1
accertare e dichiarare che, per quanto esposto in atti, i lavori oggetto della delibera impugnata dalla signora
non sono qualificabili come innovazioni, che non vi è stato eccesso di potere da parte dell'assemblea Pt_1
pagina 6 di 11 condominiale nell'assunzione della delibera stessa e che la suddetta delibera non contiene alcuna illegittima e/o
errata ripartizione delle spese deliberate, e, conseguentemente, rigettare la domanda di parte attrice;
in ogni
caso, - accertare e dichiarare che, per tutto quanto argomentato in atti, non vi è stata novazione di una o
entrambe le delibere impugnate e/o che non si è in presenza di cessazione della materia del contendere;
Con
rifusione di spese e compensi professionali per il presente procedimento e per il procedimento ex art. 669
quater, da aumentarsi - limitatamente al presente procedimento - fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis,
del D.M. 55/2014”.
In esito alla discussione all'odierna udienza del 26.2.2025 viene data lettura della sentenza mediante deposito.
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente per mancata partecipazione del condominio, è stata assolta la condizione di procedibilità prevista dalla legge.
Deve altresì darsi atto che parte attrice ha rinunciato alla domanda con riferimento al punto 4 della delibera dell'assemblea del 22/9/22 , pertanto sul punto nulla dovrà statuirsi.
Nel merito delle domande residue di parte attrice si rileva quanto segue.
Parte attrice lamenta la illegittimità della delibera del 22.9.2022 punte 3 dell'odg (“Approvazione interventi per
raccolta e dispersione acque meteoriche in cortile”):
1) Per mancanza degli elementi essenziali per la validità delle delibere, in quanto sono stati approvati dei lavori straordinari di notevole importanza ed entità, con specifico riferimento ad un “Progetto”, e con determinazione dei criteri di ripartizione della spesa, che presenta gravi criticità, già evidenziate, anche legate alla invasività dell'opera stessa, che presenta pure profili di pericolosità.
2) Per eccesso di potere, in quanto sono stati approvati dei lavori straordinari di notevole importanza ed entità,
e comunque sicuramente molto gravosi economicamente, senza una reale e dimostrata necessità di esecuzione degli stessi, e comunque non adeguatamente documentata tecnicamente, e quindi senza una reale motivazione e con totale carenza di informazioni preventive e senza prevedere alternative magari di portata inferiore, sia con riferimento ai lavori che agli oneri economici.
3) Per mancata applicazione dell'art. 1121 c.c., in quanto detti lavori rappresentano innovazioni gravose e/o voluttuarie (quest'ultima caratteristica considerando l'assenza di una reale necessità degli stessi, comunque non pagina 7 di 11 dimostrata) che non possono essere imposte ai condomini dissenzienti, ma solo a carico di chi le ha votate.
4) Per illegittima ripartizione delle spese, in quanto è stata effettuata una ripartizione delle spese straordinarie in contrasto sia con la normativa vigente, che prevede la ripartizione per millesimi, sia con la delibera del
22/9/2022, che aveva anche confermato tale principio.
Dalla documentazione in atti emerge che l'assemblea del 22.9.2022 al punto 3 dell'odg ha così deliberato
“L'assemblea all'unanimità approva il progetto e incarica l'amministratore a richiedere delle offerte per deliberare
i lavori in un'assemblea straordinaria che si terrà a inizio anno. Si conviene che l'intervento è per un servizio
comune e quindi la spesa dovrà essere ripartita per i millesimi di proprietà di tutto il condominio. …OMISSIS…
Poiché dovrà essere rifatta la pavimentazione del cortile interno … OMISSIS … si decide che il costo per la
rifinitura del cortile interno verrà sostenuto dai condomini dei corpi di fabbrica interno”;
Vi è contrasto tra le parti circa la natura della delibera : parte attrice ne deduce la natura decisoria e parte convenuta sostiene invece la natura programmatica;
la statuizione sul punto è dirimente anche in relazione alla dedotta cessazione della materia del contendere, come ribadita da parte attrice.
Come noto le delibere assembleari del devono essere interpretate secondo i canoni ermeneutici CP_1
stabiliti dagli artt. 1362 c.c. e ss., privilegiando, innanzitutto, l'elemento letterale, e quindi, soltanto nel caso in cui esso si appalesi insufficiente, utilizzando gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge, tra cui quelli della valutazione del comportamento delle parti e della conservazione degli effetti dell'atto. L'interesse all'impugnazione di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., postula che la stessa sia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini suscettibile di eventuale pregiudizio. Peraltro, l'interpretazione dell'esatto contenuto della delibera dell'assemblea dei condomini,
impugnata ai sensi dell'art. 1137 c.c., come l'accertamento della situazione di fatto che è alla base della determinazione assembleare, sono rimessi all'apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se, come nella specie, congruamente motivato”. (Cass n. 23903\2016)
Ciò posto va altresì evidenziato in diritto, per quanto qui occorre, che “in relazione alle spese relative agli
interventi di straordinaria manutenzione (…) la delibera giuridicamente rilevante a tal fine è solo quella con la
quale tali interventi siano effettivamente approvati in via definitiva, con la previsione della commissione del
relativo appalto e l'individuazione dell'inerente piano di riparto dei corrispondenti oneri, non sortendo alcuna
pagina 8 di 11 incidenza al riguardo l'adozione di una precedente delibera assembleare meramente preparatoria od
interlocutoria, che non sia propriamente impegnativa per il e che non assuma, perciò, carattere CP_1
vincolante e definitivo per l'approvazione dei predetti interventi”.
“Deve quindi ritenersi che abbia carattere programmatico la delibera adottata dalla assemblea condominiale in
cui si faccia riferimento unicamente alla approvazione dei preventivi senza che risulti l'indicazione né
dell'impresa appaltatrice né del costo dell'intervento né degli oneri in concreto derivanti ai singoli condomini. Ciò
in quanto la delibera giuridicamente rilevante al fine di individuare il soggetto tenuto a sopportare gli oneri di un
intervento straordinario è solo quella con la quale tali interventi siano effettivamente approvati in via definitiva,
con la previsione della commissione del relativo appalto e l'individuazione dell'inerente piano di riparto dei
corrispondenti oneri, non assumendo rilievo l'adozione di una precedente delibera assembleare meramente
preparatoria od interlocutoria, che non sia propriamente impegnativa per il e che non assuma, CP_1
perciò, carattere vincolante e definitivo per l'approvazione dei predetti interventi” (Corte d'Appello Trento n. 285
del 22 dicembre 2008, Cass n. 10865\2016, Cass n. 23903\2016 ),
Dall'analisi del testo della delibera impugnata, emergono come programmatiche le deliberazioni in merito ai lavori da eseguirsi atteso che non solo non sono stati approvati né il capitolato lavori, né l'impresa che deve eseguirli né la spesa da sostenere né il fondo speciale per l'esecuzione dei lavori ma chiaramente emerge dal suo tenore che l'assemblea ha inteso riservarne l'approvazione ad una successiva assemblea. E' logica quindi l'interpretazione che indica sul punto una deliberazione soltanto programmatica e preparatoria, con la conseguenza che i motivi di impugnazione di parte attrice sopra indicati sub 1,2 e 3 devono essere respinti attesa la carenza di interesse originaria dell'attrice sul punto, con assorbimento di ogni decisione in merito alla dedotta cessazione della materia del contendere.
Quanto al motivo di impugnazione sopra indicato sub 4, (illegittima ripartizione delle spese), deve rilevarsi in essa la natura decisoria avendo l'assemblea deliberato esplicitamente “si decide che il costo per la rifinitura del
cortile interno verrà sostenuto dai condomini dei corpi di fabbrica interno”.
Anche tale motivo di impugnazione andrà rigettato per quanto di seguito si dirà, precisando che sul punto non si ritiene sia intervenuta la cessazione della materia atteso che In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della pagina 9 di 11 legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere- analogamente a quanto disposto dall' art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali- purchè la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che abbia un identico contenuto, e che cioè
provveda sui medesimi argomenti, della prima deliberazione, ferma però l'avvenuta rimozione della iniziale causa di invalidità (Cass 40822\21)
Nel caso in esame la delibera 21.3.2023, che parte attrice assume aver sostituito la delibera oggi impugnata e di cui non viene contesto il tenore (manca in atti la sua produzione), ha sul punto specificatamente deliberato “Si
ricorda che nella precedente assemblea era stato deliberato il criterio di riparto e quindi la differenza di costo tra
asfalto drenante e quello in essere sarà imputata ai proprietari delle unità immobiliari prospicenti il cortile interno
e la quota della superficie dei posti auto sarà a carico dei relativi proprietari. L'amministratore predisporrà quindi
nuovo riparto spese prevedendo già tale differenze che verrà presentato alla prossima assemblea per
l'opportuna delibera”. : ribadisce quindi il deliberato del 22.9.2022 senza che sia rimosso il motivo di invalidità
dedotto . Consegue che in mancanza di rimozione della causa di invalidità lamentata da parte attrice , non può
essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nel merito della lamentata invalidità sub 4, si rileva quanto segue.
Come noto “Il , il quale intenda proporre l'impugnativa di una delibera dell'assemblea, per l'assunta CP_1
erroneità della disposta ripartizione delle spese di gestione, deve allegare e dimostrare di avervi interesse,
interesse che presuppone la derivazione dalla deliberazione assembleare di un apprezzabile suo personale
pregiudizio, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale”. (cass n. 6128 del 2017).
Nel caso in esame l'attrice non ha provato né allegato quale sia il pregiudizio conseguente alla dedotta erronea suddivisione delle spese. Di contro parte convenuta ha provato documentalmente che con l'applicazione del criterio invocato dall'odierna attrice di ripartizione della spesa pro quota millesimale (doc.6) parte attrice pagherebbe più oneri condominiali rispetto al criterio deliberato dall'assemblea (doc 5).
Consegue la carenza di interesse ad agire da parte della attrice anche su tale punto e il motivo di impugnazione va disatteso.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e devono essere poste a carico di parte attrice in favore del convenuta e si liquidano come da dispositivo.
pagina 10 di 11 La sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
• Rigetta le domande di parte attrice come in motivazione
• condanna parte attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite che si liquidano in complessivi €.5.000,00 per compensi anche della fase cautelare , oltre oneri accessori di legge e rimborso forfettario ex lege.
• Sentenza esecutiva .
Milano, 26 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Ssa Sabrina Bocconcello
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