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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/07/2025, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 09.07.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.2222/2023 R.G. tra
rapp.to e difeso dagli Avv.ti Pierlucio Napoli, Ivano Leccisi e Francesca Napoli come Parte_1 da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Fabrizia Florio come da procura CP_1 generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.02.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che in data
05.02.2019 l le aveva riconosciuto l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza da gennaio 2017, CP_1 liquidando € 14.147,05 a titolo di arretrati ed operando su tali somme una trattenuta IRPEF di € 2.182,82.
Ritenendo di non dover subire alcuna decurtazione a tal titolo, per le ragioni esposte in atti, chiedeva, pertanto, di condannare l' al pagamento della somma indicata, oltre interessi dal dovuto all'effettivo CP_1 soddisfo, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. CP_1
Esaurita la trattazione, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
La controversia ha ad oggetto la verifica circa la corretta applicazione, da parte dell quale sostituto CP_1
d'imposta, delle detrazioni stabilite dall'art. 13 co. 3 T.U.I.R.
Ai sensi dell'art. 49, co. 2 T.U.I.R. “sono redditi da lavoro dipendente… a) le pensioni di qualsiasi genere”. Inoltre,
a norma dell'art.17, co. 1 lett. b) T.U.I.R. (Tassazione Separata), “1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti…”. L'articolo 21 del medesimo testo unico stabilisce che per i redditi tassati separatamente di cui all'articolo
17, co. 1, lettera b): - “l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui (...) sono percepiti” (comma 1); - “se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito” (comma 3); - “l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'articolo 12 e nei commi 1 e 2 dell'articolo 13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono” (comma 4).
Nel caso di specie, gli emolumenti arretrati relativi agli anni precedenti a quello di corresponsione delle somme costituiscono indubbiamente reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'art.49 TUIR e correttamente assoggettati dall'Ente previdenziale al regime della tassazione separata ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett. b) T.U.I.R.
Tale regime, invero, potrebbe essere escluso solo qualora la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo a quello della loro maturazione possa considerarsi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi (cfr. per tutte Cass. civ. n.
10887/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata), non invece nel caso di specie, atteso che gli arretrati sono stati tardivamente liquidati solo in conseguenza di un procedimento giudiziale che ha consentito l'accertamento del requisito sanitario necessario per ottenere l'assegno ordinario di invalidità.
Orbene, se è vero che non risulta che il ricorrente abbia effettuato, prima del provvedimento di liquidazione adottato dall' la dichiarazione prevista dall'art.21 del TUIR cit. (Gli aventi diritto agli CP_1 aeretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono”), così inducendo l' - in sede amministrativa - ad applicare l'aliquota minima prevista CP_1 dall'art. 11 del TUIR, non emerge nessun elemento concreto dal quale desumere che le detrazioni in questione siano già state fruite dal ricorrente negli anni 2017-2019
Alla luce delle considerazioni suesposte, deve ritenersi che il ricorrente abbia diritto a fruire delle detrazioni sugli arretrati soggetti a tassazione separata ex art. 13 T.U.I.R., le quali - in assenza di contestazioni sul quantum - vanno rimborsate nella misura richiesta.
Per le ragioni che precedono, in accoglimento del ricorso, l' va condannato a pagare al ricorrente CP_1
l'importo di € 2.182,87 oltre accessori come per legge dalla maturazione del credito sino al soddisfo.
Le spese processuali, liquidate e distratte come in dispositivo, vanno poste a carico dell' CP_1 secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' a pagare al ricorrente l'importo di € 2.182,87 oltre CP_1 interessi legali o rivalutazione se maggiore, dalla maturazione del credito al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 900,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Lecce, 09.07.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 09.07.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.2222/2023 R.G. tra
rapp.to e difeso dagli Avv.ti Pierlucio Napoli, Ivano Leccisi e Francesca Napoli come Parte_1 da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Fabrizia Florio come da procura CP_1 generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.02.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che in data
05.02.2019 l le aveva riconosciuto l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza da gennaio 2017, CP_1 liquidando € 14.147,05 a titolo di arretrati ed operando su tali somme una trattenuta IRPEF di € 2.182,82.
Ritenendo di non dover subire alcuna decurtazione a tal titolo, per le ragioni esposte in atti, chiedeva, pertanto, di condannare l' al pagamento della somma indicata, oltre interessi dal dovuto all'effettivo CP_1 soddisfo, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. CP_1
Esaurita la trattazione, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
La controversia ha ad oggetto la verifica circa la corretta applicazione, da parte dell quale sostituto CP_1
d'imposta, delle detrazioni stabilite dall'art. 13 co. 3 T.U.I.R.
Ai sensi dell'art. 49, co. 2 T.U.I.R. “sono redditi da lavoro dipendente… a) le pensioni di qualsiasi genere”. Inoltre,
a norma dell'art.17, co. 1 lett. b) T.U.I.R. (Tassazione Separata), “1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti…”. L'articolo 21 del medesimo testo unico stabilisce che per i redditi tassati separatamente di cui all'articolo
17, co. 1, lettera b): - “l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui (...) sono percepiti” (comma 1); - “se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito” (comma 3); - “l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'articolo 12 e nei commi 1 e 2 dell'articolo 13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono” (comma 4).
Nel caso di specie, gli emolumenti arretrati relativi agli anni precedenti a quello di corresponsione delle somme costituiscono indubbiamente reddito da lavoro dipendente ai sensi dell'art.49 TUIR e correttamente assoggettati dall'Ente previdenziale al regime della tassazione separata ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett. b) T.U.I.R.
Tale regime, invero, potrebbe essere escluso solo qualora la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo a quello della loro maturazione possa considerarsi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi (cfr. per tutte Cass. civ. n.
10887/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata), non invece nel caso di specie, atteso che gli arretrati sono stati tardivamente liquidati solo in conseguenza di un procedimento giudiziale che ha consentito l'accertamento del requisito sanitario necessario per ottenere l'assegno ordinario di invalidità.
Orbene, se è vero che non risulta che il ricorrente abbia effettuato, prima del provvedimento di liquidazione adottato dall' la dichiarazione prevista dall'art.21 del TUIR cit. (Gli aventi diritto agli CP_1 aeretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono”), così inducendo l' - in sede amministrativa - ad applicare l'aliquota minima prevista CP_1 dall'art. 11 del TUIR, non emerge nessun elemento concreto dal quale desumere che le detrazioni in questione siano già state fruite dal ricorrente negli anni 2017-2019
Alla luce delle considerazioni suesposte, deve ritenersi che il ricorrente abbia diritto a fruire delle detrazioni sugli arretrati soggetti a tassazione separata ex art. 13 T.U.I.R., le quali - in assenza di contestazioni sul quantum - vanno rimborsate nella misura richiesta.
Per le ragioni che precedono, in accoglimento del ricorso, l' va condannato a pagare al ricorrente CP_1
l'importo di € 2.182,87 oltre accessori come per legge dalla maturazione del credito sino al soddisfo.
Le spese processuali, liquidate e distratte come in dispositivo, vanno poste a carico dell' CP_1 secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' a pagare al ricorrente l'importo di € 2.182,87 oltre CP_1 interessi legali o rivalutazione se maggiore, dalla maturazione del credito al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 900,00 oltre CP_1 rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Lecce, 09.07.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)