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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/12/2024, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7159/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel.
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7159/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]C.F._1
Via Traù n.20, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Carmen Acone che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Ornella Meringolo che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Dichiarare, ai sensi della Legge 898/70, così come modificata dalla Legge 74/1987 e dalla Legge 55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i IG.ri e Parte_1 Pt_2
contratto in Lazzate (MB) in data 30 giugno 2012 e regolarmente trascritto nei registri di
[...] Stato Civile del Comune di Lazzate dell'anno 2012 Atto n. 6 Parte II serie A con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lazzate (MB) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni pagina 1 di 4 1. i figli minori, e in affido condiviso, avranno collocazione prevalente presso la Per_1 Per_2 madre (IG.ra ) nell'abitazione coniugale sita in Lazzate (MB), viale Rimembranze 3/A, già Pt_2 assegnata con tutti gli arredi alla IG.ra in sede di separazione;
Pt_2
2. la IG.ra continuerà a pagare tutte le utenze relative all'immobile assegnatole nonché le Pt_2 spese condominiali ordinarie e le spese straordinarie restano da dividersi al 50% tra i comproprietari;
3. il padre, IG. , avrà facoltà di tenere con sé i figli tutte le settimane il mercoledì Parte_1 sera dall'uscita da scuola con pernotto, e li riaccompagnerà a scuola (asilo) il giovedì mattina, nonché a weekend alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera alle 21:00.
Altri permessi inerenti gli incontri con i figli potranno, in ogni caso, essere concordati con la madre, in osservanza delle necessità scolastiche e ludiche dei bambini;
4. le attività ludiche, ricreative e sportive saranno concordate da entrambi i coniugi, nell'interesse prevalente dei figli, così come saranno concordate le scelte per l'istruzione dei minori;
5. il IG. , a far data dal mese successivo all'udienza Presidenziale, verserà alla IG.ra Parte_1
per il mantenimento dei figli un contributo mensile, per dodici mensilità annue, di € 550,00 Pt_2 (€ 275,00 a figlio). Tale assegno verrà versato mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente della SI.ra , al quale andrà applicata la rivalutazione Pt_2
ISTAT; il SI. contribuirà altresì al 50% delle spese straordinarie;
sotto tale ultimo aspetto Parte_1 si rimanda, come già previsto in sede di separazione, al protocollo del Tribunale di Monza del 7 maggio 2018, da considerarsi parte integrante del presente accordo, sia per quanto riguarda la loro individuazione e sia per la necessità o meno di preventivo consenso;
si farà riferimento a tali linee guida anche per quanto riguarda la documentazione della spesa, le modalità di richiesta e prestazione del consenso, la richiesta di rimborso, le modalità di adempimento e i benefici fiscali o assicurativi;
6. gli assegni familiari verranno divisi al 50% fra entrambi i coniugi;
7. per le vacanze estive, i figli trascorreranno con il padre, il SI. , almeno quindici giorni, Parte_1 anche non consecutivi, durante le ferie estive nel mese di agosto;
ogni eventuale ulteriore disponibilità di ferie di entrambi i genitori da trascorrere con i figli sarà ripartita tra gli stessi in eguale misura, sempre tenendo conto degli impegni e delle necessità dei minori;
8. I coniugi si impegnano a concordare il rispettivo piano ferie entro il 30 aprile di ogni anno;
9. i bambini trascorreranno con il padre e con la madre le vacanze natalizie, ad anni alterni con ciascuno di loro, dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, salvo diversi accordi tra i genitori preventivamente concordati;
10. in occasione della Pasqua, e staranno con ciascun genitore ad anni alterni Per_1 Per_2
(Pasqua 2024 con il padre) e qualora la congiuntura con eventuali ponti preveda almeno 10 gg di vacanza, i genitori potranno dividere il periodo di vacanza in parti uguali.
Eventuali ponti in concomitanza con le festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, seguiranno il criterio dell'alternanza non obbligatoria tra i genitori;
11. il conto corrente su cui viene pagata la rata del mutuo cointestato per il pagamento della casa famigliare continuerà ad esistere ed i coniugi verseranno dai propri conti ciascuno la propria metà di rata;
pagina 2 di 4 12. i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere dall'altro;
13. i coniugi si autorizzano ad ottenere per sé e per i figli i documenti validi per l'espatrio;
14. il IG. si obbliga a versare contributo spese legali di € 1.500,00 oltre accessori”. Parte_1
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto emesso in data 12.2.2020 (R.G.
11831/2019).
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Lazzate (MB) il 30.6.2012 (trascritto al nr. 6 Parte_1 Parte_2 parte II serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2012) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lazzate (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella Camera di ConIGlio del 12 dicembre 2024
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel.
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7159/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]C.F._1
Via Traù n.20, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Carmen Acone che lo rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Ornella Meringolo che la rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Dichiarare, ai sensi della Legge 898/70, così come modificata dalla Legge 74/1987 e dalla Legge 55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i IG.ri e Parte_1 Pt_2
contratto in Lazzate (MB) in data 30 giugno 2012 e regolarmente trascritto nei registri di
[...] Stato Civile del Comune di Lazzate dell'anno 2012 Atto n. 6 Parte II serie A con ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lazzate (MB) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni pagina 1 di 4 1. i figli minori, e in affido condiviso, avranno collocazione prevalente presso la Per_1 Per_2 madre (IG.ra ) nell'abitazione coniugale sita in Lazzate (MB), viale Rimembranze 3/A, già Pt_2 assegnata con tutti gli arredi alla IG.ra in sede di separazione;
Pt_2
2. la IG.ra continuerà a pagare tutte le utenze relative all'immobile assegnatole nonché le Pt_2 spese condominiali ordinarie e le spese straordinarie restano da dividersi al 50% tra i comproprietari;
3. il padre, IG. , avrà facoltà di tenere con sé i figli tutte le settimane il mercoledì Parte_1 sera dall'uscita da scuola con pernotto, e li riaccompagnerà a scuola (asilo) il giovedì mattina, nonché a weekend alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera alle 21:00.
Altri permessi inerenti gli incontri con i figli potranno, in ogni caso, essere concordati con la madre, in osservanza delle necessità scolastiche e ludiche dei bambini;
4. le attività ludiche, ricreative e sportive saranno concordate da entrambi i coniugi, nell'interesse prevalente dei figli, così come saranno concordate le scelte per l'istruzione dei minori;
5. il IG. , a far data dal mese successivo all'udienza Presidenziale, verserà alla IG.ra Parte_1
per il mantenimento dei figli un contributo mensile, per dodici mensilità annue, di € 550,00 Pt_2 (€ 275,00 a figlio). Tale assegno verrà versato mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente della SI.ra , al quale andrà applicata la rivalutazione Pt_2
ISTAT; il SI. contribuirà altresì al 50% delle spese straordinarie;
sotto tale ultimo aspetto Parte_1 si rimanda, come già previsto in sede di separazione, al protocollo del Tribunale di Monza del 7 maggio 2018, da considerarsi parte integrante del presente accordo, sia per quanto riguarda la loro individuazione e sia per la necessità o meno di preventivo consenso;
si farà riferimento a tali linee guida anche per quanto riguarda la documentazione della spesa, le modalità di richiesta e prestazione del consenso, la richiesta di rimborso, le modalità di adempimento e i benefici fiscali o assicurativi;
6. gli assegni familiari verranno divisi al 50% fra entrambi i coniugi;
7. per le vacanze estive, i figli trascorreranno con il padre, il SI. , almeno quindici giorni, Parte_1 anche non consecutivi, durante le ferie estive nel mese di agosto;
ogni eventuale ulteriore disponibilità di ferie di entrambi i genitori da trascorrere con i figli sarà ripartita tra gli stessi in eguale misura, sempre tenendo conto degli impegni e delle necessità dei minori;
8. I coniugi si impegnano a concordare il rispettivo piano ferie entro il 30 aprile di ogni anno;
9. i bambini trascorreranno con il padre e con la madre le vacanze natalizie, ad anni alterni con ciascuno di loro, dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, salvo diversi accordi tra i genitori preventivamente concordati;
10. in occasione della Pasqua, e staranno con ciascun genitore ad anni alterni Per_1 Per_2
(Pasqua 2024 con il padre) e qualora la congiuntura con eventuali ponti preveda almeno 10 gg di vacanza, i genitori potranno dividere il periodo di vacanza in parti uguali.
Eventuali ponti in concomitanza con le festività del 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, seguiranno il criterio dell'alternanza non obbligatoria tra i genitori;
11. il conto corrente su cui viene pagata la rata del mutuo cointestato per il pagamento della casa famigliare continuerà ad esistere ed i coniugi verseranno dai propri conti ciascuno la propria metà di rata;
pagina 2 di 4 12. i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere dall'altro;
13. i coniugi si autorizzano ad ottenere per sé e per i figli i documenti validi per l'espatrio;
14. il IG. si obbliga a versare contributo spese legali di € 1.500,00 oltre accessori”. Parte_1
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con decreto emesso in data 12.2.2020 (R.G.
11831/2019).
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Lazzate (MB) il 30.6.2012 (trascritto al nr. 6 Parte_1 Parte_2 parte II serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2012) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lazzate (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella Camera di ConIGlio del 12 dicembre 2024
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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