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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 947/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
MAINENTI TOMMASO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7016/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 22961895 TRIB.CONSORTILI 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata.
Insussistenti vizi formali, va rilevato che risulta ritualmente notificata, con presunzione ex art.1335 cc,
l'ingiunzione fiscale sottesa. Che non risulta impugnata, con quel che ne consegue.
Non essendo intervenuti successivamente a tale notifica fatti estintivi o modificativi, il ricorso va rigettato.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'ente convenuto costituito delle spese di lite, liquidate in €500,00 oltre accessori, con attribuzione.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
MAINENTI TOMMASO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7016/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 22961895 TRIB.CONSORTILI 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata.
Insussistenti vizi formali, va rilevato che risulta ritualmente notificata, con presunzione ex art.1335 cc,
l'ingiunzione fiscale sottesa. Che non risulta impugnata, con quel che ne consegue.
Non essendo intervenuti successivamente a tale notifica fatti estintivi o modificativi, il ricorso va rigettato.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell'ente convenuto costituito delle spese di lite, liquidate in €500,00 oltre accessori, con attribuzione.