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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/04/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Prisca Picalarga Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sulla domanda di modifica delle condizioni di separazione iscritta al n.rg. 5913/2023 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. GERARDI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO
Parte ricorrente
E
(c.f. ) CP_1 C.F._2
Parte resistente contumace
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 11.11.23 , premesso che era stata pronunciata sentenza Parte_1 di separazione giudiziale n. 283 emessa dal Tribunale di Velletri e pubblicata il pagina 1 di 4 14.02.2023 e che successivamente erano sopraggiunte nuove circostanze, ha chiesto di “Accertare e Dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della sentenza di separazione giudiziale n. 283 del 08.02.2023 pubblicata in data 14.02.2023, giuste le ragioni di cui alle lettere A) e B) del presente ricorso, e per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nella succitata sentenza - disporre che il Sig. versi alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Parte_1
a titolo di mantenimento, la somma di Euro 500,00 (cinquecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso”.
All'udienza dell'8 maggio 2024 è comparsa la sola ricorrente, che è stata sentita dal giudice. Dichiarata la contumacia di , ritenuto che non vi fossero CP_1 provvedimenti temporanei ed urgenti da adottare e stante la mancata articolazione di prove, all'udienza del 20 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, parte ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso la causa, che è stata riservata al
Collegio per la decisione.
La domanda non merita di essere accolta per i motivi di seguito indicati.
Si deve preliminarmente rilevare che parte ricorrente, pur avendo articolato domanda di contributo economico, non ha allegato, ai sensi dell'art. 473bis.12 terzo comma c.p.c., la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni- e neanche attestazione dell'agenzia delle entrate relativamente all'eventuale assenza di redditi-la documentazione attestate la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati e quote sociali, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
In ogni caso occorre poi ricordare che “La revisione delle condizioni economiche stabilite in sede di separazione personale richiede necessariamente l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi.
Il giudice adito deve limitarsi a verificare se i fatti nuovi e provati dalle parti abbiano alterato l'equilibrio economico già raggiunto, e in caso positivo, adeguare l'importo o l'obbligo di contribuzione alla nuova situazione accertata” ( così da ultimo Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 03/02/2025, n. 2538).
pagina 2 di 4 Nella sentenza di separazione è stata rigettata la richiesta di assegno svolta dalla Pt_1 per il proprio mantenimento poiché "(...)La convenuta è dotata di capacità lavorativa
(non risultando alcun documento che attesti l'inabilità al lavoro), ha dichiarato di vivere in un'abitazione distante un Km dalla casa dei genitori (cfr. dichiarazioni rese al
Servizio nella relazione del 30.05.2021) e non ha effettuato alcuna specifica allegazione e richiesta istruttoria (non sono state depositate le memorie istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c.) a sostegno dei presupposti fondanti l'assegno di mantenimento.
(...)Nel caso di specie la convenuta si è limitata a specificare di percepire solo l'introito di Euro 650 mensili (al lordo delle imposte) derivanti dalla locazione dell'ex casa coniugale, senza nulla dedurre in ordine agli sforzi compiuti per superare l'asserito e perdurante stato di disoccupazione”.
La ricorrente ha allegato, quali fatti sopraggiunti, la dichiarazione di invalidità con riduzione della capacità Lavorativa e il peggioramento delle proprie condizioni economiche.
La circostanza che il 12.07.2023 il Centro Medico legale di Roma, a seguito di CP_2 visita di accertamento, ha dichiarato la Sig.ra "Portatore di handicap in Parte_1 situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 05.02.1992 n. 104" nonché
"invalida all'80% con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88" non esclude che permanga in capo alla ricorrente una certa capacità lavorativa. D'altronde la stessa sentita dal giudice, Pt_1 ha dichiarato che “ Ho cercato lavoro in tutti i modi, si trovano solo contratti con co.co.co., è un grande caos, l'ultima volta ho lavorato un mese fa e ho guadagnato neanche 400 euro”.
La stessa non ha però documentato il lavoro svolto né tantomeno l'impegno profuso nella ricerca di un'attività lavorativa, pur a fronte della ridotta capacità lavorativa.
Inoltre il dedotto peggioramento economico, ossia la mancata percezione del canone di locazione pari ad euro 650,00 al lordo delle imposte, oltre a non essere esattamente collocato nel tempo e fornito di prova, non è per ciò solo dirimente, considerando che la ricorrente, essendo venuta a vivere vicino alle figlie, non deve sostenere le spese di trasferta dal Veneto a Ciampino e tenuto conto che, anche prima, vivendo da sola doveva affrontare le spese di bollette etc.
pagina 3 di 4 Inoltre occorre considerare, sotto il profilo economico, che attualmente percepisce la pensione di invalidità pari a 315,00 euro al mese, a differenza del momento in cui è stata pronunciata la separazione.
Pertanto, non potendo il giudice procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, dovendo, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto, ritiene il Collegio che non vi siano i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Le spese di lite vengono dichiarate irripetibili, stante la soccombenza e la contumacia del resistente.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: rigetta la domanda di parte ricorrente, dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 9 aprile 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Prisca Picalarga Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sulla domanda di modifica delle condizioni di separazione iscritta al n.rg. 5913/2023 vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. GERARDI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO
Parte ricorrente
E
(c.f. ) CP_1 C.F._2
Parte resistente contumace
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 11.11.23 , premesso che era stata pronunciata sentenza Parte_1 di separazione giudiziale n. 283 emessa dal Tribunale di Velletri e pubblicata il pagina 1 di 4 14.02.2023 e che successivamente erano sopraggiunte nuove circostanze, ha chiesto di “Accertare e Dichiarare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della sentenza di separazione giudiziale n. 283 del 08.02.2023 pubblicata in data 14.02.2023, giuste le ragioni di cui alle lettere A) e B) del presente ricorso, e per l'effetto – a parziale modifica di quanto stabilito nella succitata sentenza - disporre che il Sig. versi alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Parte_1
a titolo di mantenimento, la somma di Euro 500,00 (cinquecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso”.
All'udienza dell'8 maggio 2024 è comparsa la sola ricorrente, che è stata sentita dal giudice. Dichiarata la contumacia di , ritenuto che non vi fossero CP_1 provvedimenti temporanei ed urgenti da adottare e stante la mancata articolazione di prove, all'udienza del 20 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, parte ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso la causa, che è stata riservata al
Collegio per la decisione.
La domanda non merita di essere accolta per i motivi di seguito indicati.
Si deve preliminarmente rilevare che parte ricorrente, pur avendo articolato domanda di contributo economico, non ha allegato, ai sensi dell'art. 473bis.12 terzo comma c.p.c., la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni- e neanche attestazione dell'agenzia delle entrate relativamente all'eventuale assenza di redditi-la documentazione attestate la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati e quote sociali, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
In ogni caso occorre poi ricordare che “La revisione delle condizioni economiche stabilite in sede di separazione personale richiede necessariamente l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi.
Il giudice adito deve limitarsi a verificare se i fatti nuovi e provati dalle parti abbiano alterato l'equilibrio economico già raggiunto, e in caso positivo, adeguare l'importo o l'obbligo di contribuzione alla nuova situazione accertata” ( così da ultimo Cass. civ.,
Sez. I, Ordinanza, 03/02/2025, n. 2538).
pagina 2 di 4 Nella sentenza di separazione è stata rigettata la richiesta di assegno svolta dalla Pt_1 per il proprio mantenimento poiché "(...)La convenuta è dotata di capacità lavorativa
(non risultando alcun documento che attesti l'inabilità al lavoro), ha dichiarato di vivere in un'abitazione distante un Km dalla casa dei genitori (cfr. dichiarazioni rese al
Servizio nella relazione del 30.05.2021) e non ha effettuato alcuna specifica allegazione e richiesta istruttoria (non sono state depositate le memorie istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c.) a sostegno dei presupposti fondanti l'assegno di mantenimento.
(...)Nel caso di specie la convenuta si è limitata a specificare di percepire solo l'introito di Euro 650 mensili (al lordo delle imposte) derivanti dalla locazione dell'ex casa coniugale, senza nulla dedurre in ordine agli sforzi compiuti per superare l'asserito e perdurante stato di disoccupazione”.
La ricorrente ha allegato, quali fatti sopraggiunti, la dichiarazione di invalidità con riduzione della capacità Lavorativa e il peggioramento delle proprie condizioni economiche.
La circostanza che il 12.07.2023 il Centro Medico legale di Roma, a seguito di CP_2 visita di accertamento, ha dichiarato la Sig.ra "Portatore di handicap in Parte_1 situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 05.02.1992 n. 104" nonché
"invalida all'80% con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88" non esclude che permanga in capo alla ricorrente una certa capacità lavorativa. D'altronde la stessa sentita dal giudice, Pt_1 ha dichiarato che “ Ho cercato lavoro in tutti i modi, si trovano solo contratti con co.co.co., è un grande caos, l'ultima volta ho lavorato un mese fa e ho guadagnato neanche 400 euro”.
La stessa non ha però documentato il lavoro svolto né tantomeno l'impegno profuso nella ricerca di un'attività lavorativa, pur a fronte della ridotta capacità lavorativa.
Inoltre il dedotto peggioramento economico, ossia la mancata percezione del canone di locazione pari ad euro 650,00 al lordo delle imposte, oltre a non essere esattamente collocato nel tempo e fornito di prova, non è per ciò solo dirimente, considerando che la ricorrente, essendo venuta a vivere vicino alle figlie, non deve sostenere le spese di trasferta dal Veneto a Ciampino e tenuto conto che, anche prima, vivendo da sola doveva affrontare le spese di bollette etc.
pagina 3 di 4 Inoltre occorre considerare, sotto il profilo economico, che attualmente percepisce la pensione di invalidità pari a 315,00 euro al mese, a differenza del momento in cui è stata pronunciata la separazione.
Pertanto, non potendo il giudice procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, dovendo, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto, ritiene il Collegio che non vi siano i presupposti per l'accoglimento della domanda.
Le spese di lite vengono dichiarate irripetibili, stante la soccombenza e la contumacia del resistente.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: rigetta la domanda di parte ricorrente, dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 9 aprile 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 4 di 4