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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/05/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona, del G.O.P. dott.ssa Francesca Starvaggi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1727/2024, posta in decisione all'udienza del 01.04.2025 promossa da
nata in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
nato in [...] il [...], C.F. , in proprio ed in Parte_3 C.F._3
qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore Per_1
nata in [...] il [...], C.F. e , nata in
[...] C.F._4 Parte_4
Brasile il 04/04/2004, C.F. , tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Baldo C.F._5
degli Ubaldi n.8, presso lo studio legale De Simone, rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo De
Simone e dall'Avv. Valeria Saitta, giusta procura in atti
-ricorrenti-
CONTRO
, C.F. , in persona del tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina C.F.
presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, n. 65, è ope legis domiciliato C.F._6
( 090674168), Email_1
-resistente- avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 24.04.2024, gli odierni ricorrenti, ut supra rappresentati e difesi, formulavano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Premettendo di discendere dal cittadino italiano , nato a [...] Persona_2
(ME) il 26/03/1883 ed emigrato in Brasile;
che lo stesso si sposava con la sig.ra Controparte_3
nel 1910; che non si è mai naturalizzato, come da documentazione allegata;
che dalla predetta unione coniugale nasceva nel 1912 il sig. ; che lo stesso contraeva matrimonio, nel 1942, Persona_3
1 con la la sig.ra che dalla detta unione nasceva, nel 1943, la sig.ra Persona_4
odierna ricorrente;
che la predetta si sposava nel 1966 con il sig. Parte_1 Persona_5
e procreavano, nel 1978, la sig.ra e nel 1982 il sig. odierni Parte_2 Parte_3
ricorrenti; che dall'unione tra il sig. e la sig.ra nascevano nel Parte_3 Parte_5
2004 la sig.ra odierna ricorrente, e nel 2007 la sig.ra odierna ricorrente. Parte_4 Persona_1
Deducevano, pertanto, di avere diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Il si costituiva in giudizio per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, senza Controparte_1 contestare nel merito l'istanza del ricorrente e rimettendo a questo Tribunale la verifica dell'effettivo superamento dell'onere della prova circa la continuità genealogica con cui lo status è stato asseritamente trasmesso iure sanguinis ai richiedenti;
parte resistente, inoltre, evidenziando i fattori cui sono dovuti i considerevoli ritardi cui le competenti Autorità consolari incorrono nell'evadere le richieste di riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis, chiedeva la compensazione delle spese di lite.
Trattandosi di causa relativa allo status della persona, gli atti venivano comunicati al Pubblico
Ministero.
All'udienza del 01.04.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre affermare la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto, a far data dal 22.06.2022, le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del
Tribunale del luogo del Comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Pertanto, essendo l'avo dell'odierno ricorrente nato nel Comune di Novara Di Sicilia, nella provincia di Messina, il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, altresì, ritenersi sussistente l'interesse ad agire del richiedente, attesa la non trascurabile incertezza circa i tempi di definizione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis avanzate in via amministrativa, come da quanto documentato nel presente giudizio. Sul punto, peraltro, non appare superfluo evidenziare che, proprio a fronte delle liste d'attesa formatesi presso i investiti delle istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, Parte_6 si è consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito, l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto
2 agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo (v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma
XVIII Sez. Civile del 15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di Torino n. 16490/22 del 07/12/2022; ord. Tribunale di Firenze n. 8454/2022 del 10/02/2023).
Nel merito, il ricorso deve ritenersi fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, occorre ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa che ha interessato la materia della cittadinanza, rammentando che le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui venne approvata la legge n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, il cui impianto normativo originario riconosceva un ruolo preminente al marito-padre; in particolare,
a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge n. 555/1912 non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Di conseguenza, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna.
In ordine all'efficacia temporale di tali declaratorie di illegittimità costituzionale, occorre rilevare che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio
1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data;
ai rapporti antecedenti all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009. Grazie a quest'ultimo intervento ermeneutico,
3 dunque, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio
(precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Attualmente, nell'ordinamento italiano, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta all'interno della legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre
o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della
Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”; di tale legge meritano attenzione, tra le altre, la norma di cui all'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze e la disposizione di cui all'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Ciò premesso e venendo al caso di specie, la linea di discendenza riportata all'interno del ricorso trova perfetto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta, apostillata e non contestata dall'Amministrazione resistente, dalla quale si ricava che gli odierni istanti discendono dal cittadino italiano , nato a [...] il [...] ed Persona_2
emigrato in Brasile.
Più precisamente, è stato documentalmente provato che dal matrimonio tra il sig. Per_2
e la sig.ra nasceva il sig. che il detto sig. non
[...] Controparte_3 Persona_3 Per_2
si è mai naturalizzato cittadino brasiliano;
che il sig. contraeva matrimonio con la Persona_3
sig.ra e che dalla detta unione nasceva la sig.ra Persona_4 Parte_1
odierna ricorrente;
che la stessa si univa in matrimonio con il sig. e procreavano la Persona_5
sig.ra ed il sig. odierni ricorrenti;
in ultimo, è stato documentato Parte_2 Parte_3
che dall'unione tra il sig. e la sig.ra nascevano la sig.ra Parte_3 Parte_5 Pt_4
odierna ricorrente, e la sig.ra odierna ricorrente.
[...] Persona_1
Pertanto, essendo il sig. cittadino italiano e non avendo mai rinunciato alla Persona_2
cittadinanza italiana in favore di quella brasiliana (v. allegato n. 3), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio e, per mezzo di lui, alla nipote Persona_3 Parte_1
e, per mezzo suo, ai pronipoti e che, a sua volta, l'ha trasmessa Parte_2 Parte_3
alle sue due figlie e Parte_4 Persona_1
4 In definitiva, deve ritenersi che gli istanti abbiano dato prova di aver acquisito la cittadinanza italiana in forza della discendenza, in linea maschile, diretta ed ininterrotta dall'avo Persona_2
Pertanto, la domanda dei sig.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che gli stessi sono cittadini Parte_4 Persona_1 italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1
conseguenti.
Rilevata la sostanziale non opposizione dell'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Messina, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis italiano dei ricorrenti, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Messina, 9 maggio 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Francesca Starvaggi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott. Marcello Saccà, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Terza Sezione Civile del Tribunale di
Messina.
5
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona, del G.O.P. dott.ssa Francesca Starvaggi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1727/2024, posta in decisione all'udienza del 01.04.2025 promossa da
nata in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
nato in [...] il [...], C.F. , in proprio ed in Parte_3 C.F._3
qualità di rappresentante processuale e genitore esercente la patria potestà sulla minore Per_1
nata in [...] il [...], C.F. e , nata in
[...] C.F._4 Parte_4
Brasile il 04/04/2004, C.F. , tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Baldo C.F._5
degli Ubaldi n.8, presso lo studio legale De Simone, rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo De
Simone e dall'Avv. Valeria Saitta, giusta procura in atti
-ricorrenti-
CONTRO
, C.F. , in persona del tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina C.F.
presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, n. 65, è ope legis domiciliato C.F._6
( 090674168), Email_1
-resistente- avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 24.04.2024, gli odierni ricorrenti, ut supra rappresentati e difesi, formulavano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Premettendo di discendere dal cittadino italiano , nato a [...] Persona_2
(ME) il 26/03/1883 ed emigrato in Brasile;
che lo stesso si sposava con la sig.ra Controparte_3
nel 1910; che non si è mai naturalizzato, come da documentazione allegata;
che dalla predetta unione coniugale nasceva nel 1912 il sig. ; che lo stesso contraeva matrimonio, nel 1942, Persona_3
1 con la la sig.ra che dalla detta unione nasceva, nel 1943, la sig.ra Persona_4
odierna ricorrente;
che la predetta si sposava nel 1966 con il sig. Parte_1 Persona_5
e procreavano, nel 1978, la sig.ra e nel 1982 il sig. odierni Parte_2 Parte_3
ricorrenti; che dall'unione tra il sig. e la sig.ra nascevano nel Parte_3 Parte_5
2004 la sig.ra odierna ricorrente, e nel 2007 la sig.ra odierna ricorrente. Parte_4 Persona_1
Deducevano, pertanto, di avere diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Il si costituiva in giudizio per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, senza Controparte_1 contestare nel merito l'istanza del ricorrente e rimettendo a questo Tribunale la verifica dell'effettivo superamento dell'onere della prova circa la continuità genealogica con cui lo status è stato asseritamente trasmesso iure sanguinis ai richiedenti;
parte resistente, inoltre, evidenziando i fattori cui sono dovuti i considerevoli ritardi cui le competenti Autorità consolari incorrono nell'evadere le richieste di riconoscimento dello status civitatis iure sanguinis, chiedeva la compensazione delle spese di lite.
Trattandosi di causa relativa allo status della persona, gli atti venivano comunicati al Pubblico
Ministero.
All'udienza del 01.04.2025, il giudizio veniva trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre affermare la competenza di questo Tribunale, in virtù della previsione di cui all'art. 1 co. 36 e 37 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, che ha devoluto, a far data dal 22.06.2022, le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana iure sanguinis alle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza del
Tribunale del luogo del Comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Pertanto, essendo l'avo dell'odierno ricorrente nato nel Comune di Novara Di Sicilia, nella provincia di Messina, il procedimento è di competenza dell'intestato Tribunale, che giudica in composizione monocratica ai sensi dell'art. 3, comma 4 D.L. 13/2017.
Deve, altresì, ritenersi sussistente l'interesse ad agire del richiedente, attesa la non trascurabile incertezza circa i tempi di definizione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis avanzate in via amministrativa, come da quanto documentato nel presente giudizio. Sul punto, peraltro, non appare superfluo evidenziare che, proprio a fronte delle liste d'attesa formatesi presso i investiti delle istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, Parte_6 si è consolidato, in seno alla giurisprudenza di merito, l'orientamento secondo cui queste ampissime coordinate temporali, che costituiscono, nei fatti, un tacito diniego del riconoscimento del diritto
2 agognato, giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria da parte dei richiedenti, anche in mancanza del previo esperimento del procedimento amministrativo (v., tra le altre, ord. Tribunale di Roma
XVIII Sez. Civile del 15/06/2022, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 3295/20; ord. Tribunale di Torino n. 16490/22 del 07/12/2022; ord. Tribunale di Firenze n. 8454/2022 del 10/02/2023).
Nel merito, il ricorso deve ritenersi fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto, occorre ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa che ha interessato la materia della cittadinanza, rammentando che le prime vere disposizioni in materia di acquisto e perdita della cittadinanza risalgono al Codice civile del 1865 che, agli articoli dal 4 al 15, regolava l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana, prevedendo che “è cittadino il figlio di padre cittadino”.
Le regole stabilite dal Codice civile del 1865 hanno continuato a spiegare la loro efficacia fino al 1912, anno in cui venne approvata la legge n. 555, prima legge organica in materia di cittadinanza, il cui impianto normativo originario riconosceva un ruolo preminente al marito-padre; in particolare,
a norma dell'art. 1, comma 1, l. n. 555/1912, era cittadino per nascita solo ed esclusivamente il figlio di padre cittadino;
inoltre, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del medesimo testo normativo, la donna, cittadina italiana, che sposava un cittadino straniero perdeva la cittadinanza italiana.
In seguito all'entrata in vigore della Costituzione, alcune delle norme contenute all'interno della già menzionata legge n. 555/1912 non apparivano più attuali, in quanto non idonee a rispecchiare il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e il principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi di cui all'art. 29 della Costituzione. Di conseguenza, la Corte costituzionale ha, dapprima, con la sentenza n. 87/1975, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla sua volontà, in sfavore della donna che avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero;
successivamente, con la sentenza n. 30/1983, la Consulta ha sancito l'incostituzionalità dell'art. 1 della medesima legge, nella parte in cui tale disposizione non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana in derivazione materna.
In ordine all'efficacia temporale di tali declaratorie di illegittimità costituzionale, occorre rilevare che il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, in caso di discendenza in linea femminile, è ammesso, in via amministrativa, solo nel caso di matrimonio contratto dopo il 1° gennaio
1948 e nell'ipotesi di figlio nato successivamente a tale data;
ai rapporti antecedenti all'entrata in vigore della Costituzione si applicano, invece, i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite, nella sentenza n. 4466 del 2009. Grazie a quest'ultimo intervento ermeneutico,
3 dunque, il riacquisto della cittadinanza è realizzato automaticamente alla data di entrata in vigore della Costituzione indipendentemente dalla data del matrimonio e dalla data di nascita del figlio
(precedente o successivo al 1948) e incontra come unico ostacolo l'eventuale rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avente diritto.
Attualmente, nell'ordinamento italiano, la disciplina sulla cittadinanza è contenuta all'interno della legge n. 91 del 1992 che, all'art. 1, stabilisce che “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre
o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della
Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza”; di tale legge meritano attenzione, tra le altre, la norma di cui all'art. 11, che contempla la possibilità della bipolidia o delle più cittadinanze e la disposizione di cui all'art. 17, il quale dispone che “Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Ciò premesso e venendo al caso di specie, la linea di discendenza riportata all'interno del ricorso trova perfetto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta, apostillata e non contestata dall'Amministrazione resistente, dalla quale si ricava che gli odierni istanti discendono dal cittadino italiano , nato a [...] il [...] ed Persona_2
emigrato in Brasile.
Più precisamente, è stato documentalmente provato che dal matrimonio tra il sig. Per_2
e la sig.ra nasceva il sig. che il detto sig. non
[...] Controparte_3 Persona_3 Per_2
si è mai naturalizzato cittadino brasiliano;
che il sig. contraeva matrimonio con la Persona_3
sig.ra e che dalla detta unione nasceva la sig.ra Persona_4 Parte_1
odierna ricorrente;
che la stessa si univa in matrimonio con il sig. e procreavano la Persona_5
sig.ra ed il sig. odierni ricorrenti;
in ultimo, è stato documentato Parte_2 Parte_3
che dall'unione tra il sig. e la sig.ra nascevano la sig.ra Parte_3 Parte_5 Pt_4
odierna ricorrente, e la sig.ra odierna ricorrente.
[...] Persona_1
Pertanto, essendo il sig. cittadino italiano e non avendo mai rinunciato alla Persona_2
cittadinanza italiana in favore di quella brasiliana (v. allegato n. 3), ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al figlio e, per mezzo di lui, alla nipote Persona_3 Parte_1
e, per mezzo suo, ai pronipoti e che, a sua volta, l'ha trasmessa Parte_2 Parte_3
alle sue due figlie e Parte_4 Persona_1
4 In definitiva, deve ritenersi che gli istanti abbiano dato prova di aver acquisito la cittadinanza italiana in forza della discendenza, in linea maschile, diretta ed ininterrotta dall'avo Persona_2
Pertanto, la domanda dei sig.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e va accolta e, per l'effetto, va dichiarato che gli stessi sono cittadini Parte_4 Persona_1 italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1
conseguenti.
Rilevata la sostanziale non opposizione dell'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Messina, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2) ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis italiano dei ricorrenti, provvedendo ad eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3) dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Messina, 9 maggio 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Francesca Starvaggi)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott. Marcello Saccà, funzionario addetto all'Ufficio per il processo presso la Terza Sezione Civile del Tribunale di
Messina.
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