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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/12/2025, n. 2769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2769 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 4696 dell'anno 2023, avente per oggetto: appello, TRA (c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., , rappresentata e difesa dall'Avv. Emiliano Pacifico, Parte_2 appellante E
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_2 appellato – non costituito E
(c.f. , Controparte_2 P.IVA_3 altro appellato – non costituito All'udienza del 02.12.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni riportate in atti, da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva appello avverso la sentenza n. 120/23, pronunziata dal Parte_1 Giudice di Pace di Grottaglie in data 04.08.2023, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione di pagamento Controparte_1
n. 0139112 del 06.12.2021, emessa dall'odierna appellante e notificata il 15.12.2021, con cui veniva ingiunto all'opponente il pagamento dell'importo di € 634,00, oltre oneri di riscossione e spese, in relazione a contravvenzione al codice della strada irrogata con verbale del 26.01.2026, notificato il 28.01.2016; lamentava l'appellante l'errata interpretazione e/o applicazione dell'art. 68 del d.l. n. 18/2020; rilevato che gli appellati non si costituivano;
ritenuto che
l'impugnazione proposta possa trovare accoglimento, in quanto: a) va preliminarmente osservato che il primo giudice ha accolto l'opposizione proposta, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, in quanto ha rilevato che fra la notifica del verbale di accertamento della sanzione e la notifica dell'ingiunzione di pagamento erano trascorsi più di cinque anni ex art. 209 codice della strada e 28 l. n. 689/1981; b) ad avviso del Tribunale, la doglianza fatta valere da con il motivo di appello Parte_1 appare fondata, posto che fra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 anche i termini di prescrizione e di decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori e di riscossione erano stati sospesi a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 68 d.l. n. 18/2020, convertito con modifiche in l. n. 27/2020 (e successive modificazioni); deve in proposito osservarsi che in una fattispecie analoga si è pronunziata la Corte Suprema con ordinanza n. 960/2025, la quale, sia pure richiamando l'art. 67 del citato decreto legge, ma il cui principio appare riferibile anche alla disposizione contenuta nel successivo art. 68, in forza del quale era stato proposto in quella sede il ricorso per cassazione (secondo quanto emerge dalla motivazione della medesima pronunzia), ha affermato che “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall , ha erroneamente rilevato Controparte_3 il decorso del termine quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid)”; pertanto, posto che il verbale di accertamento della sanzione (prodotto in primo grado dall'odierna appellante) era stato notificato in data 28.01.2016 e che l'ingiunzione di pagamento opposta è stata notificata il 15.12.2021, il termine di prescrizione quinquennale, tenuto conto della sospensione disposta dalle norme innanzi citate, non era integralmente decorso;
ritenuto, pertanto, che, in accoglimento del proposto appello, la sentenza impugnata debba essere riformata con il rigetto dell'opposizione proposta da Controparte_1
in primo grado e la sua condanna al pagamento delle spese del doppio
[...] grado in favore dell'appellante, con distrazione in favore del relativo difensore, dichiaratosi antistatario;
P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, in accoglimento dello stesso ed in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede: a) rigetta l'opposizione proposta in primo grado da Controparte_1
;
[...] b) condanna a rifondere all'appellante le Controparte_1 spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 278,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dell'Avv. Emiliano Pacifico;
c) condanna a rifondere all'appellante le Controparte_1 spese del presente giudizio di appello, che liquida in € 91,50 per spese ed in € 362,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dell'Avv. Emiliano Pacifico. Taranto, 23.12.2025
Il Giudice
dott. Remo Lisco
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 4696 dell'anno 2023, avente per oggetto: appello, TRA (c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., , rappresentata e difesa dall'Avv. Emiliano Pacifico, Parte_2 appellante E
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_2 appellato – non costituito E
(c.f. , Controparte_2 P.IVA_3 altro appellato – non costituito All'udienza del 02.12.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, sulle conclusioni riportate in atti, da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva appello avverso la sentenza n. 120/23, pronunziata dal Parte_1 Giudice di Pace di Grottaglie in data 04.08.2023, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta da avverso l'ingiunzione di pagamento Controparte_1
n. 0139112 del 06.12.2021, emessa dall'odierna appellante e notificata il 15.12.2021, con cui veniva ingiunto all'opponente il pagamento dell'importo di € 634,00, oltre oneri di riscossione e spese, in relazione a contravvenzione al codice della strada irrogata con verbale del 26.01.2026, notificato il 28.01.2016; lamentava l'appellante l'errata interpretazione e/o applicazione dell'art. 68 del d.l. n. 18/2020; rilevato che gli appellati non si costituivano;
ritenuto che
l'impugnazione proposta possa trovare accoglimento, in quanto: a) va preliminarmente osservato che il primo giudice ha accolto l'opposizione proposta, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, in quanto ha rilevato che fra la notifica del verbale di accertamento della sanzione e la notifica dell'ingiunzione di pagamento erano trascorsi più di cinque anni ex art. 209 codice della strada e 28 l. n. 689/1981; b) ad avviso del Tribunale, la doglianza fatta valere da con il motivo di appello Parte_1 appare fondata, posto che fra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 anche i termini di prescrizione e di decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori e di riscossione erano stati sospesi a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 68 d.l. n. 18/2020, convertito con modifiche in l. n. 27/2020 (e successive modificazioni); deve in proposito osservarsi che in una fattispecie analoga si è pronunziata la Corte Suprema con ordinanza n. 960/2025, la quale, sia pure richiamando l'art. 67 del citato decreto legge, ma il cui principio appare riferibile anche alla disposizione contenuta nel successivo art. 68, in forza del quale era stato proposto in quella sede il ricorso per cassazione (secondo quanto emerge dalla motivazione della medesima pronunzia), ha affermato che “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l'opposizione allo stato passivo presentata dall , ha erroneamente rilevato Controparte_3 il decorso del termine quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell'avviso di accertamento e quella di inoltro dell'istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all'emergenza Covid)”; pertanto, posto che il verbale di accertamento della sanzione (prodotto in primo grado dall'odierna appellante) era stato notificato in data 28.01.2016 e che l'ingiunzione di pagamento opposta è stata notificata il 15.12.2021, il termine di prescrizione quinquennale, tenuto conto della sospensione disposta dalle norme innanzi citate, non era integralmente decorso;
ritenuto, pertanto, che, in accoglimento del proposto appello, la sentenza impugnata debba essere riformata con il rigetto dell'opposizione proposta da Controparte_1
in primo grado e la sua condanna al pagamento delle spese del doppio
[...] grado in favore dell'appellante, con distrazione in favore del relativo difensore, dichiaratosi antistatario;
P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, in accoglimento dello stesso ed in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede: a) rigetta l'opposizione proposta in primo grado da Controparte_1
;
[...] b) condanna a rifondere all'appellante le Controparte_1 spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 278,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dell'Avv. Emiliano Pacifico;
c) condanna a rifondere all'appellante le Controparte_1 spese del presente giudizio di appello, che liquida in € 91,50 per spese ed in € 362,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dell'Avv. Emiliano Pacifico. Taranto, 23.12.2025
Il Giudice
dott. Remo Lisco