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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/10/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Sossio
Pellecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 240/2020 R.G., avente ad oggetto “solo danni a cose” e vertente
TRA
(P.IVA: , rappresentata e difesa dall'Avv. SIMO- Parte_1 P.IVA_1
NETTI MARIO, in virtù di procura in atti,
ATTRICE
CONTRO
(P.IVA: ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. BENIGNI ITALO, in virtù di procura in atti,
CONVENUTA
E
P.IVA: , rappresentata e difesa dall'Avv. GIUDICE NUNZIO, in CP_2 P.IVA_3
virtù di procura in atti;
CONVENUTA
NONCHE'
INSURANCE (P.IVA: ), rap- Controparte_3 P.IVA_4 presentata e difesa dall'Avv. NISSIM RICCARDO, in virtù di procura in atti;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECI-
SIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giu- Parte_1
dizio l fine di ottenere il risarcimento Controparte_1 CP_2
dei danni riportati al trattore AF tg. EN992HX ed al semirimorchio SA tg. XA052L, nonché alla cisterna, in seguito al sinistro stradale verificatosi in data 14.06.2019.
Secondo la ricostruzione dei fatti effettuata da parte attrice, il sinistro si è verificato sull'auto- strada A16 Napoli-Canosa, all'altezza del Km 57,900 est, nel Comune di Montemiletto. Il con- ducente del trattore AF tg. EN992HX con semirimorchio SA tg. XA052l, che trasportava gasolio, stava percorrendo il tratto autostradale in direzione Bari quando, a causa di un'improv- visa avaria meccanica, è stato costretto ad accostare e a fermarsi all'interno della corsia di emer- genza. Mentre il conducente si apprestava ad effettuare le operazioni di messa in sicurezza del veicolo (apposizione del cuneo e bloccaggio dello pneumatico posteriore del trattore) è soprag- giunto, da dietro, il complesso veicolare Volvo tg. FD946ZG, con semirimorchio Krone tg
XA612FE, di proprietà della he ha impattato contro il veicolo in panne spingen- CP_2
dolo verso il muro sul margine destro della corsia di emergenza, danneggiando così sia la car- rozzeria che la parte meccanica e provocando la perforazione della cisterna del rimorchio tg.
XA052LJ con conseguente fuoriuscita del carico di gasolio.
In ragione di ciò parte attrice ha così concluso: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: A) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del con- ducente del trattore Volvo tg. FD946ZG, con semirimorchio Krone tg. XA612FE, di proprietà della per le causali di cui in premessa;
B) per l'effetto, condannare la CP_2 CP_2
in persona del l.r.p.t., in solido con la in persona del
[...] Controparte_1
l.r.p.t. , per i danni riportati dal trattore AF tg. EN992HX e dal semiri- Controparte_4
morchio SA tg. XA052LJ nonché della cisterna, della somma che ci si riserva di quantificare in corso di causa – anche a seguito di CTU tecnica – comprensiva dell'importo occorrente per la riparazione dei mezzi e per il danno da fermo tecnico e deprezzamento;
C) condannare, in ogni caso, i convenuti al pagamento degli interessi e del danno da svalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo;
D) condannare i convenuti al pagamento delle spese, compensi profes- sionali, oltre oneri accessori, da distrarsi in favore del deducente procuratore.».
Con comparsa del 03.06.2020 si è costituita in giudizio la Controparte_1
che ha chiesto il rigetto della domanda ritenendo parte attrice unica responsabile della
[...]
causazione del sinistro di cui è causa.
Successivamente, con comparsa del 31.03.2021 si è costituita in giudizio anche la CP_2
che ha respinto ogni addebito di responsabilità ed ha chiesto, a sua volta, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni riportati dal proprio veicolo in seguito all'impatto, quantificati in € 80.533,33, chiedendo contestualmente di chiamare in causa anche la
[...]
, compagnia assicuratrice di parte attrice. Controparte_5
Il Tribunale ha autorizzato la chiamata in causa del terzo e, in seguito al differimento dell'udienza, con comparsa del 16.02.2022 si è costituita in giudizio la
[...]
. La terza chiamata ha così concluso «In via prelimi- Controparte_6 nare:1) dichiarare la improponibilità e/o l'improcedibilità della domanda attorea ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 145 e 148 del D.Lgs.vo 209/2005; Nel merito:2) nel merito, rigettare la domanda attorea siccome generica, infondata in fatto ed in diritto e soprattutto non provata, in ragione della esclusiva responsabilità del conducente il complesso veicolare Volvo tg DD946ZG con semirimorchio Krone tg XA612FE, nella produzione dell'incidente per cui è causa;
3) gradatamente, applicare alla fattispecie che occupa, il “concorso di colpa” di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nella medesima misura, pari al 90% di responsabilità in capo al conducente il complesso veicolare Volvo tg DD946ZG con semirimorchio Krone tg XA612FE, sig. , già accertata ed applicata da – impresa Parte_2 Controparte_1
Cont assicuratrice del veicolo di - e ridurre, conseguentemente, la condanna risarcitoria CP_8
a carico della nella misura residua del 10%; 4) con vittoria di spese e Controparte_9
competenze di lite>>.
Instaurato il contraddittorio e svolta l'attività istruttoria prima con l'escussione dei testi e poi con l'espletamento di una CTU volta a chiarire la dinamica del sinistro e a quantificare l'am- montare dei danni reciprocamente lamentati dalle parti, all'udienza del 05.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
1) Circa la domanda principale avanzata dalla Pt_1 Parte_3
All'udienza del 7.11.2024 il difensore della ha di- Controparte_1 chiarato di aver transatto la lite con l'attrice tant'è che poi, su richiesta Parte_1 del Tribunale, ha dato prova dell'avvenuta transazione depositando (con nota del 20.11.2024)
l'atto di liquidazione e transazione danni RC emesso dalla Parte_4 toscritto dalla dall'avv. Mario Simonetti in data 29.7.2024, non- Parte_1 ché lettera di accettazione a firma dell'avv. Mario Simonetti del 23.7.2024 con allegato progetto di fattura riferito alle spese legali.
Secondo consolidata giurisprudenza «qualora le parti abbiano depositato in cancelleria copia dell'atto con cui hanno transatto la lite oggetto del ricorso e abbiano chiesto, per mezzo dei difensori, analoga declaratoria, il supremo collegio, pur non essendo intervenuta rinuncia for- male, deve dichiarare cessata la materia del contendere. Infatti, in tale ipotesi, la soluzione amichevole della lite tra le parti, incidendo sul diritto sostanziale, fa venir meno l'interesse delle parti medesime alla prosecuzione del giudizio e rende superflua ogni ulteriore decisione del giudice, imponendo a quest'ultimo di darne atto anche di ufficio. (V 2280/73, mass n
365566; (V 1710/71, mass n 352172; (V 1211/70, mass n 346847)» (Cass. 2130/1978).
Nel caso di specie, l'espressa attestazione ad opera del procuratore costituito della convenuta dell'intervenuta transazione della lite, unitamente al contestuale deposito della quietanza e della lettera di accettazione, impongono la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
2) Circa la domanda riconvenzionale spiegata dalla CP_2
La società convenuta, nel costituirsi, ha contestato ogni addebito di responsabilità nella causa- zione del sinistro ritenendo il conducente del complesso veicolare di proprietà di parte attorea unico responsabile. Secondo la ricostruzione operata dalla il conducente del vei- CP_2
colo di proprietà attorea, in seguito ad avaria, avrebbe fermato il complesso veicolare occu- pando non solo la corsia di emergenza, ma anche la corsia di marcia normale, omettendo di segnalare la presenza del veicolo fermo in violazione dell'art. 162 CdS, creando in questo modo pericolo ed intralcio alla circolazione. Dunque, il conducente avrebbe violato le norme pruden- ziali e di legge, omettendo di adottare tutte le precauzioni del caso.
Poiché a causa del descritto sinistro, il complesso veicolare tg. FD946ZG-XA612XE di pro- prietà della a riportato, a sua volta, ingenti danni sia al trattore che al semirimor- CP_2 chio, la società convenuta ha chiesto, in via riconvenzionale un risarcimento danni di €
80.533,33.
Al fine di verificare la fondatezza della domanda riconvenzionale occorre richiamare le risul- tanze della CTU.
Dalla ricostruzione operata dal consulente emerge effettivamente una corresponsabilità dei tra- sportatori nella realizzazione dell'evento.
In sede di consulenza, infatti, è stato accertato che l'autoarticolato AF, fermo per avaria, occu- pava in parte anche la carreggiata di normale percorrenza «l'autoarticolato AF invece era fermo per un'avaria meccanica e, pur essendo accostato alla corsia di emergenza, sporgeva di circa mt.1,5 sulla corsia destra di normale percorrenza» e che il conducente, , CP_10 per insufficienza di tempo, abbia omesso di segnalare l'ingombro della carreggiata, attraverso l'apposizione di triangoli o coni, come disposto dal regolamento ADR per il trasporto di merci pericolose. Tale ultima circostanza è stata confermata anche dal teste , assi- Testimone_1
stente capo della Polstrada, intervenuto sul luogo per regolarizzare il flusso di traffico e da
, altro autotrasportatore, che ha dichiarato: «(…) Il mio collega di la- Parte_5 voro non ha avuto il tempo materiale di collocare sulla strada i segnali di pericolo (“coni”), perché è stato tamponato subito dopo essersi fermato, almeno io ritengo. Io sono sceso, c'era il gasolio a terra. Il mio collega mi ha detto che è andato in avaria, si è fermato sulla corsia di emergenza e stava prendendo i coni per segnalare il veicolo fermo, ma è stato tamponato prima di poterlo fare. (…) preciso che al momento del tamponamento il mio collega non aveva ancora iniziato le operazioni di messa in sicurezza del veicolo».
Come rilevato dal consulente «la mancata segnalazione di veicolo fermo ha arrecato pregiudi- zio al conducente del Volvo che invece avrebbe avuto qualche elemento in più per poter avvi- stare l'ostacolo che si sarebbe trovato davanti di lì a poco. Ma bisogna considerare che il conducente ha avuto soltanto cinque minuti di tempo dal fermo del suo AF fino CP_10
al momento della collisione, quindi non ha avuto il tempo materiale per porre in essere tutte le operazioni dovute.».
Tuttavia, il conducente dell'autoarticolato Volvo, , non può ritenersi esente da Parte_2
responsabilità. Secondo la ricostruzione operata dal tecnico «riguardo alle cause che hanno determinato l'evoluzione del sinistro in oggetto a mio avviso vi è un elemento di grande impor- tanza ovvero la visibilità, per chi transitava in quel momento nella direzione Dai fo- Pt_6 togrammi agli atti si può constatare che a quell'ora del 14 giugno 2019 il sole (alle ore sei) proiettava il suo fascio di luce in modo orizzontale all'asse autostradale (vedi fotogramma 1 e
2). Certamente tale condizione di scarsa visibilità ha concorso a limitare la vista del condu- cente dell'autoarticolato Volvo. Questi viaggiando alla velocità di kmh. 80, Parte_2
nella convinzione di procedere su corsia libera, non si è avveduto della presenza dell'ostacolo costituito dal mezzo analogo fermo in avaria e vi ha colliso con tutta la violenza dell'andatura con cui procedeva. La circostanza che il , conducente del Volvo, ha dichiarato Parte_2
di non aver potuto deviare la sua traiettoria verso sinistra per la presenza di altri veicoli non
è provata. Se il , proveniente da una semicurva volgente a sx con visuale aperta, avesse Pt_2
tenuto una condotta più accorta, date le condizioni di visibilità non ottimali, avrebbe comunque potuto frenare ed attutire gli effetti di un urto che invece sono risultati disastrosi. La violenza della collisione ed i suoi effetti rivelano che non è stata usata la prudenza dovuta.».
In punto di diritto, va osservato che la giurisprudenza di legittimità è ormai ferma nel ritenere che, in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa, stabilita dall'art. 2054, comma, 2 c.c., ha funzione sussidiaria, operando sol- tanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro. L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, dunque, libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità, nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La Corte di Cassazione ha preci- sato che «la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve ne- cessariamente essere fornita in modo diretto e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro ma può anche indirettamente risultare tramite l'accerta- mento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista» (Cass. n.12884/2021; n. 34895/2022). Più di recente, la Suprema
Corte ha chiarito che il giudice che accerta la colpa di uno dei conducenti, non può per ciò solo ritenere superata la presunzione di colpa posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma
2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta e, in caso contrario, a ritenere il concorso di colpa (in tal senso Cass.
n.15146/2024).
Nel caso che ci occupa, sulla base degli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio, non può parlarsi di concorso di colpa presunto (ex art 2054, comma 2, c.c.). Al contrario bisogna attribuire una responsabilità diversa per ogni soggetto coinvolto. Lo stesso CTU ha così con- cluso « si ritiene che l'incidente sia stato originato dalla condotta poco attenta del conducente del Volvo il quale non rallentava la propria corsa in condizioni di traffico sulla car- CP_2
reggiata e di scarsa visibilità(grado di responsabilità 70-80%) Solo marginale la responsabi- lità del conducente del AF (Ags) che, pur con tutte le attenuanti del caso, non metteva in atto tutte le misure di segnalazione del suo mezzo fermo per avaria (grado di responsabilità 20-
30%).».
Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene di dover riconoscere in capo alla Parte_1
un grado di responsabilità del 25% nella causazione del sinistro.
[...]
3) Circa l'ammontare del danno
In ordine ai danni lamentati dalla l CTU li ha così quantificati: CP_2
- trattore stradale Volvo FH 460 targato FD946ZG (rottamato) valutato € 50.000/00 oltre
€ 1.500,00 per messa in strada e Fram;
- semirimorchio Krone targato XA612FE stima spese per ripristino € 12.079,30;
- € 5.000,00 per trasporto dei mezzi dal luogo del sinistro ed alla sede di demolizione;
- € 6.152,58 carico merce distrutta;
- € 2.200,00 lucro cessante corrispondente al fermo tecnico di giorni 11.
Sul punto occorre rilevare che la nello spiegare domanda riconvenzionale ha ri- CP_2
vendicato soltanto il risarcimento del danno emergente, e nulla ha mai chiesto a titolo di man- cato guadagno (lucro cessante), pertanto in applicazione di quanto disposto dall'art 112 c.p.c. il Tribunale nulla può riconoscere a tale titolo. Giova poi ricordare che il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e conseguenziali, se liquidato in base alle spese da affrontare per riparare/sostituire un bene stru- mentale all'esercizio dell'attività d'impresa, e comprende anche l'Iva, ma sempre che il danneg- giato, per l'attività svolta, non abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata (cfr. cass. 9647/2023).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della con- dotta processuale delle parti e prendendo in considerazione i criteri e le tariffe di cui al d.m.
55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, in rapporto al III scaglione di riferimento e in relazione all'effettivo valore della causa (c.d. decisum), ai valori medi.
P. Q. M.
il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, dedu- zione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente al rapporto processuale tra compensa Controparte_11 Controparte_1
tra le stesse le spese di lite;
Parte
2. Riconosce in capo alla n grado di responsabilità del 25% Parte_1 nella causazione del sinistro e per l'effetto la condanna in solido con la terza chia- mata in causa C/O , in qua- Controparte_12 Controparte_5
lità di compagnia assicuratrice della a pagare in favore Parte_1 della a somma di € 18.682,97 oltre IVA se il danneggiato, per l'attività CP_2
svolta, non ha diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata;
3. Condanna INSURANCE , in qualità Controparte_13
di compagnia assicuratrice della pagare, in favore della Parte_1
le spese di lite, liquidate in € 786,00 per esborsi ed € 5.077,00 per CP_2
compensi professionali, oltre iva, cpa, se dovute, come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con distrazione in favore dell'avv. GIUDICE NUNZIO;
4. Pone le spese della ctu, liquidate come da decreto in atti, a definitivo carico di tutte le parti costituite, in eguale misura, ma in solido tra loro.
Avellino, 6.10.2025 Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia