Ordinanza cautelare 15 maggio 2025
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/02/2026, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02156/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04832/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4832 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Baglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto dello Sportello Unico l’Immigrazione (Prefettura di Roma) del 13.2.2025, con cui è stato rigettato il nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato precedentemente rilasciato in favore del ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il dott. VA ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Col ricorso, notificato il 15.4.2025 e depositato il 17.4.2025, il ricorrente chiedeva di annullare il decreto emesso il 13.2.2025 dalla Prefettura di Roma, Sportello Unico per l’Immigrazione, di revoca del nulla osta in precedenza rilasciato in favore di -OMISSIS- e contestuale rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso.
2. L’atto veniva emesso in quanto, malgrado le integrazioni documentali presentate dalle parti istanti in sede di procedimento, non era stata allegata l’asseverazione compilata da un professionista di cui all’art. 1 legge n. 12/1979, ovvero dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, indispensabile ai fini della prova del requisito economico, come prescritto dall’art. 44 D.L. 73/2022.
3. Avverso il provvedimento anzidetto venivano mosse più censure.
3.1 Innanzitutto, l’amministrazione non avrebbe tenuto conto che il lavoratore, entrato in Italia il 22.9.2022, aveva chiesto immediatamente un appuntamento per il primo ingresso alla Prefettura in data 30.9.2022, e, soprattutto, era stato assunto dalla -OMISSIS- come provato tramite buste paga ed estratto previdenziale contributivo dall’ottobre 2022 al giugno 2023. Dunque, il requisito economico era stato dimostrato “in concreto” o meglio il giudizio prognostico, di regola fondato sull’asseverazione, poteva nella specie essere superato da quanto concretamente verificatosi dopo l’ingresso in Italia.
3.2 Quanto, poi, alla mancata allegazione dell’asseverazione, veniva rilevato che il D.L. n. 73/2022 è entrato in vigore dopo la presentazione della domanda in questione (proposta il 27.1.2022), ergo nel caso specifico avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 44 co. 3 D.L. cit., che per le domande già proposte aveva stabilito che tale documento venisse prodotto esclusivamente in sede di sottoscrizione del contratto di soggiorno. Pertanto, la contestazione mossa dalla Prefettura della mancanza formale del predetto documento doveva ritenersi erronea.
3.3 Ancora, l’amministrazione non aveva adeguatamente tenuto conto della buona fede e diligenza del lavoratore e del datore di lavoro, che si erano subito attivati per chiede un appuntamento alla Prefettura dopo l’ingresso in Italia ed avevano anche iniziato un regolare rapporto, poi conclusosi nel frattempo (cfr. allegati n. 4 e ss. al ricorso). Detto altrimenti, tenuto conto che la revoca è pervenuta a distanza di oltre due anni da quanto -OMISSIS- ha fatto ingresso sul nostro territorio, si sarebbe dovuto tutelare il suo legittimo affidamento.
3.4 Infine, ma non da ultimo, secondo parte ricorrente, al lavoratore sarebbe spettato quantomeno un permesso per attesa occupazione.
4. Con ordinanza n.-OMISSIS-veniva respinta dal Collegio la richiesta di misura cautelare, accolta in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n-OMISSIS-
5. All’udienza pubblica del 3.2.2026 il ricorso veniva introitato per la decisione.
6. Ad un esame più approfondito di quanto consentito in sede cautelare, il ricorso si rivela fondato nei termini indicati di seguito.
7. Preliminarmente, deve evidenziarsi che, come contestato da parte ricorrente, il D.L. n. 73/2022 è entrato in vigore solo il 22.6.2022, dunque successivamente alla presentazione dell’istanza proposta il 27.1.2022 dalla -OMISSIS-in favore di -OMISSIS-. Ne consegue che, come disposto dall’art. 44 co. 3 D. L. cit., nella specie l’asseverazione si sarebbe dovuta produrre esclusivamente al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, momento quest’ultimo che non si è mai concretizzato per problemi organizzativi della Prefettura di Roma, posto che il datore di lavoro, subito dopo il primo ingresso, ha dimostrato di aver chiesto un appuntamento per il proprio dipendente.
8. A quanto sopra si aggiunga che in giudizio è stato provato che il rapporto di lavoro si è anche concretizzato per diversi mesi, elemento che effettivamente non risulta neutro ai fini della prova della capacità economica del datore. In merito, deve constatarsi che nell’atto impugnato la Prefettura si è limitata a prendere atto dell’assenza dell’asseverazione, ma non ha effettuato ulteriori valutazioni, anche tramite la consultazione delle banche dati, analisi più che opportuna nella vicenda in oggetto alla luce del suo sviluppo concreto. Né si osservi, può considerarsi in merito sufficiente la valutazione effettuata con la memoria depositata in giudizio, poiché, oltre a trattarsi di una motivazione postuma, l’amministrazione ha tenuto conto esclusivamente dell’utile di impresa e non di altro. Tuttavia, in ragione di quanto previsto dall’art. 44 D.L. n. 73/2022, la circolare n. 3 del 5.7.2022 dell’INL (citata peraltro dall’amministrazione nel provvedimento impugnato) richiama, ai fini della valutazione di tale presupposto, l’art. 9 D.M. 27.5.2020, che, però, a sua volta, non fa riferimento solo al reddito di impresa ma, in alternativa, menziona anche il “fatturato” superiore a 30.000,00 euro, nonché elementi ulteriori (es., il numero di dipendenti, il tipo di attività svolta dall’impresa, la regolarità contributiva ed altro). Cioè, l’utile di impresa, come chiarito ormai anche dalla giurisprudenza, non può costituire l’unico parametro della valutazione da compiere (cfr. di recente TAR per il Lazio, Roma, sez. I ter, sent. n. 10583/2025).
9. Da ultimo bisogna tener conto, anche in ragione dell’intervallo temporale intercorso tra l’ingresso in Italia di -OMISSIS- e l’adozione del provvedimento di revoca, che ad oggi il rapporto di lavoro con il datore originario si è concluso, con la conseguenza che bisognerà anche valutare la possibilità di rilasciare al ricorrente un permesso di soggiorno per attesa occupazione, pure in ragione dei principi di buona fede e dell’affidamento, principi, come noto, a cui è soggetta l’azione della pubblica amministrazione.
10. Per le ragioni anzidette, salve le future valutazioni della Prefettura di Roma, che dovrà convocare nuovamente il ricorrente e tener conto di quanto indicato in punto di fatto e di diritto, il provvedimento impugnato deve essere annullato.
11. L’incidenza dei documenti prodotti in giudizio consente di compensare le spese di lite, salva la restituzione del contributo unificato da distrarsi in favore del legale di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate salva la restituzione del contributo unificato da distrarsi in favore del legale di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DA GI, Presidente
VA ME, Referendario, Estensore
Silvia NE, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA ME | DA GI |
IL SEGRETARIO