TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/02/2026, n. 2156
TAR
Ordinanza cautelare 15 maggio 2025
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TAR
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Applicazione retroattiva del D.L. n. 73/2022

    Il Tribunale ha ritenuto che il D.L. n. 73/2022 è entrato in vigore dopo la presentazione dell'istanza, pertanto l'asseverazione doveva essere prodotta solo al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, che non si è concretizzato a causa di problemi organizzativi della Prefettura.

  • Accolto
    Dimostrazione concreta del requisito economico

    Il Tribunale ha considerato che il rapporto di lavoro si è concretizzato per diversi mesi, elemento che non è neutro ai fini della prova della capacità economica del datore di lavoro. Ha criticato la Prefettura per essersi limitata a constatare l'assenza dell'asseverazione senza ulteriori valutazioni.

  • Accolto
    Buona fede e affidamento

    Il Tribunale ha considerato l'intervallo temporale intercorso tra l'ingresso del lavoratore e l'adozione del provvedimento di revoca, nonché la conclusione del rapporto di lavoro originario, invocando i principi di buona fede e affidamento a cui è soggetta l'azione della pubblica amministrazione.

  • Accolto
    Spettanza del permesso per attesa occupazione

    Il Tribunale ha ritenuto che, dato che il rapporto di lavoro con il datore originario si è concluso, debba essere valutata la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione, in ragione dei principi di buona fede e affidamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/02/2026, n. 2156
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2156
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo