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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Elisa Tomassi, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato, alla pubblica udienza del 28.1.2025 la seguente SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n. 11866/24 R.G. lavoro
TRA
nato il [...] a [...]/mare di Stabia (Na) elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'avv. GARGIULO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende come da mandato a margine del ricorso;
RICORRENTE E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
[...]
VIA S.PIETRO, 32 CASORIA presso lo studio dell'avv. DI LORENZO PASQUALE, come da mandato a margine della memoria di costituzione;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.5.2024, il ricorrente in epigrafe premetteva di essere stato dipendente della società Controparte_2 dal 29.10.2001 al 26.5.2019 con inquadramento nel ramo “agricoltura” del CCNL per ''gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed agraria'; di avere svolto l'attività di operaio specializzato, in particolare decespugliatore, di 4° livello anche se da busta paga risultava essere operaio di 5° livello;
di essersi recato nelle zone di competenza della società tra cui anche la cosiddetta ''terra dei fuochi''; di CP_1 avere diritto per il periodo suddetto alla somma totale di € 36.406,48 per le differenze retributive, rivalutazione, interessi e TFR, come da conteggi allegati;
di non avere mai percepito la busta paga secondo l'inquadramento di 4° livello;
di avere infruttuosamente messo in mora la convenuta con missiva di interruzione del termine di prescrizione. Concludeva chiedendo di “- condannare la società
[...]
in p.l.r.p.t. con n. di codice fiscale Controparte_3
, in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore con sede legale P.IVA_1 al Centro Direzionale, isola E7, Napoli, con sentenza immediatamente esecutiva, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 36.406,48 (trentaseimilaquattrocentosei/48), oltre oneri di legge, interessi legali, svalutazione monetaria e la somma dovuta a titolo di contributi previdenziali da calcolare in base all'attività lavorativa svolta come previste dal contratto collettivo nazionale dei lavoratori del settore, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT, relativi all'epoca di maturazione di ciascun credito o nella somma maggiore e/o minore che verrà decisa dal Tribunale Adito, precisando che la domanda è entro la somma di euro quarantamila;
- condannare la parte resistente, al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. da quantificarsi in via equitativa dal Giudice Adito;
- condannare le parti resistenti, in solido o per quanto di ragione, al pagamento dei compensi professionali e spese con attribuzione allo scrivente legale costituito antistatario”.
Si costituiva la convenuta, la quale eccepiva l'improcedibilità, inammissibilità e, comunque, la nullità del ricorso introduttivo per violazione del disposto di cui all'art. 414 c.p.c., attesa la lacunosità degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda che impedivano un'adeguata difesa, avendo parte ricorrente omesso di precisare ogni elemento utile a qualificare la domanda azionata in giudizio, limitandosi ad effettuare un generico richiamo al proprio presunto demansionamento, in alcun modo specificato e/o sorretto da idonee deduzioni. Parimenti rilevava l'assenza degli indispensabili elementi richiesti dai nn. 3) e 4) dell'art. 414 c.p.c. affinché la domanda avanzata potesse essere presa in considerazione. Eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. per le somme richieste a titolo di differenze retributive maturate fino al 18.7.2012, a eccezione di quelle relative agli ultimi 12 giorni di lavoro, precisando il termine dell'attività lavorativa del 26.5.2019 e di avere ricevuto la richiesta “di messa in mora e interruzione della prescrizione” il 14.5.2024; rilevava, di conseguenza, la mancanza dell'interesse ad agire per il riconoscimento dell'inquadramento richiesto. Contestava, infine, la quantificazione della domanda per essere i conteggi prodotti del tutto inattendibili, errati, generici e non supportati da riferimenti contrattuali, inidonei anche a una piena contestazione nel merito. Concludeva chiedendo “in via preliminare: - rigettare il ricorso perché carente dei requisiti minimi richiesti ex art. 414 c.p.c.; - e, per l'effetto, condannare il ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre IVA e CPA nella misura di legge, ed oltre al rimborso delle spese generali. Sempre in via preliminare: - accogliere la dedotta eccezione di prescrizione e, conseguentemente, accertare e dichiarare la non debenza delle somme richieste;
- e, per l'effetto, condannare il ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre IVA e CPA nella misura di legge, ed oltre al rimborso delle spese generali. Sempre in via preliminare, ma in via del tutto gradata: - nell'ipotesi, non creduta, di mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione prima sollevata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione per le somme richieste relative al periodo dal 29.10.2001 al 18.07.2012 e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme relative al predetto periodo. In via principale: − rigettare le domande perché inammissibili, improcedibili e infondate in fatto ed in diritto, e oltretutto non provate;
− e, per l'effetto, condannare il ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre IVA e CPA nella misura di legge, ed oltre al rimborso delle spese generali. In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di accoglimento delle domande, accertare e dichiarare unicamente le somme non prescritte e, comunque, da determinarsi nel corso del giudizio”.
Alla odierna udienza, sulla base della documentazione in atti, la causa veniva decisa come da dispositivo pubblicamente letto.
In via preliminare deve essere rilevata la fondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso, che va dichiarata ai sensi dell'art. 414 c. 1 n. 4) c.p.c., per assoluta indeterminatezza della causa petendi in quanto mancante della esatta esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui la domanda si fonda.
Infatti, dall'atto introduttivo in parola non è possibile individuare chiaramente, in primo luogo, la declaratoria contrattuale contenente i profili caratterizzanti il livello di inquadramento formalmente posseduto dal ricorrente (V) e quello per cui chiede il riconoscimento (IV); ne deriva che il ricorrente asserisce genericamente in ricorso di avere svolto mansioni diverse da quelle contrattualmente stabilite e di livello superiore. In proposito richiamava il CCNL per “gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed agraria” con riferimento al ramo “Agricoltura” senza indicare dettagliatamente il contenuto della declaratoria richiesta e senza allegare la normativa di riferimento. Tra gli allegati risulta solo una lettera con la quale la società comunica l'applicazione del CCNL citato a seguito dell'accordo sindacale del 26.1.2006 (crf. verbale) tra cui vi era parte la infine, le tabelle riassuntive della CP_1 retribuzione mensile degli operai a tempo indeterminato.
Il ricorrente ha precisato, genericamente, di essere operaio di 5° livello e di avere in realtà svolto l'attività di operario specializzato di 4° livello quale decespugliatore, senza specificare quali attività effettivamente svolgeva, quale orario di lavoro effettuava giornalmente né i giorni della settimana lavorativi e neanche i luoghi di svolgimento delle mansioni. In buona sostanza, il fatto, sostenuto in ricorso, di avere svolto “mansioni diverse rispetto a quelle indicate in busta paga” nulla significa, posto che le mansioni stesse non sono indicate nelle buste paga – dove si legge esclusivamente la generica dizione
“operaio” - e che neppure il concetto di “diversità” dà conto del contenuto delle mansioni espletate. Né, d'altra parte, può ritenersi che il semplice richiamo a mansioni di decespugliatore, senza alcuna descrizione, nel concreto, dei compiti asseritamente espletati, possa supplire al vulnus descrittivo sottolineato. Infine, quanto ai conteggi, è contenuta all'interno del ricorso la “Relazione tecnica di parte su differenze retributive maturate in costanza del rapporto di lavoro” dal 29.10.2001 al 26.05.2019, dalla quale neppure è possibile ricavare il CCNL di riferimento per l'elaborazione dei conteggi stessi. Per quanto detto, il ricorso risulta essere estremamente vago e generico in relazione agli elementi di fatto su cui la domanda si fonda nonché alla determinazione dell'esatto oggetto della domanda e pertanto viola il disposto dell'art. 414 c. 1 n. 4 c.p.c.: tali incertezze non hanno consentito a parte convenuta di formulare immediatamente ed esaurientemente tutte le sue difese.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il ricorso introduttivo del giudizio carente dei requisiti previsti dai nn. 3 e 4 dell' art 414 c.p.c. (determinazione dell' oggetto della domanda ed esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui essa si fonda) è affetto da nullità insanabile, non potendo, in particolare, configurarsi sanatoria, ai sensi dell' art. 156 c.p.c. (raggiungimento dello scopo), nell' ipotesi della costituzione del convenuto e restando altresì escluso che la detta nullità - rilevabile d' ufficio - possa essere superata in virtù dell' esercizio, da parte del giudice, dell' attività prevista dal primo comma dell' art. 421 c.p.c., atteso che tale norma si riferisce solo ad ipotesi di semplici “irregolarità” . D'altra parte, la produzione documentale di parte ricorrente non vale a completare ed integrare il contenuto del ricorso, trattandosi di violazioni che si riverberano ab origine sulla validità dello stesso e mancando del tutto – si ribadisce – i conteggi utilizzati per pervenire all'importo richiesto. Non ignora questo giudice l'orientamento della Corte di Cassazione, espresso attraverso la sentenza a sezioni unite del 17.6.2004 n. 11353 ( conformi Cass. 14 giugno 2007, n. 13878, Cass. 14 ottobre 2005, n. 1990, Cass. 17 marzo 2005, n. 5879) che ha avuto modo di affrontare il tema della applicabilità al processo del lavoro della norma di cui all'art. 164 c.p.c., risolvendolo in senso affermativo. Orbene, in primo luogo va rilevato che le argomentazioni svolte sul punto dalla S. Corte hanno valore di mero obiter dictum, non essendo l'applicabilità dell'art. 164 c.p.c. al rito del lavoro oggetto delle censure su cui i giudici erano stati chiamati a pronunciarsi di talchè su tale questione non vi è stata una deliberazione riconducibile come tale alla peculiare composizione della Cassazione a sezioni unite e soggetta alle regole di cui agli artt. 380 c. 2 e 276 c.p.c.. Tanto premesso, si osserva che la Corte ha ritenuto l'applicabilità dell'art. 164 c.p.c. al rito del lavoro sul presupposto di un sostanziale avvicinamento dei riti ordinario e del lavoro conseguente alla riforma del codice di procedura civile avviata con la L. 353/90. In contrario, si ritiene che permangano delle differenze tra i due riti;
per effetto della novella del 1995, infatti, nel rito ordinario è stata inserita una udienza sostanzialmente interlocutoria, vale a dire quella di cui all'art. 180 c.p.c., in cui il giudice si limita a adottare i provvedimenti di cui agli artt. 102 c. 2, 167, 182, 291 c. 1 e 164 c.p.c,, fissando all'attore termini e modalità per sanare i vizi dell'atto introduttivo ed al convenuto un termine perentorio per proporre eventuali eccezioni non rilevabili di ufficio;
inoltre, nella seconda udienza all'uopo fissata l'attore può a sua volta proporre domande ed eccezioni conseguenti alla domanda riconvenzionale ma anche alle eccezioni proposte dal convenuto;
pertanto, nel rito ordinario è previsto un meccanismo basato sull'articolazione della prima fase del processo in due udienze, con uno spostamento delle preclusioni per il convenuto a venti giorni prima della seconda udienza. Il regime di preclusioni e decadenze proprio del rito del lavoro è invece ben diverso, in quanto il convenuto deve proporre eccezioni non rilevabili di ufficio e domande riconvenzionali entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza, all'atto della costituzione in giudizio, ai sensi dell'art. 416 c. 2 c.p.c.. L'applicazione dell'art. 164 c.p.c. comporterebbe quindi una sostanziale vanificazione del sistema appena delineato, aprendo la via ad un prolungamento del processo che appare incompatibile con la struttura e le finalità proprie del rito del lavoro;
il giudice infatti dovrebbe necessariamente, pur in assenza di qualsiasi disposizione normativa che lo autorizzi ( a meno che non si ritengano applicabili anche gli artt. 180 e 183 c. 2 c.p.c. al rito del lavoro, finendo quest'ultimo con il sovrapporsi alla disciplina dettata dall'art. 420 c.p.c.) consentire al convenuto di spiegare eccezioni non rilevabili di ufficio e domande riconvenzionali ben oltre il termine stabilito dall'art. 416 c.p.c., norma questa che dovrebbe ritenersi abrogata in parte qua.
Tali conclusioni coincidono con quelle sostenute da più tempo dalla Cassazione, secondo cui nel processo del lavoro, improntato ai criteri della concentrazione e della celerità, sono imposte con carattere imperativo la presentazione e la puntualizzazione della domanda e delle eccezioni;
da ciò discende che la violazione dell'art. 414 c.p.c. comporta nullità del ricorso, a meno che non sia possibile – ma non è quanto si verifica nel caso di specie - individuare esattamente gli elementi di fatto e le ragioni di diritto a fondamento della domanda dall'esame complessivo dell'atto (Cass., 18.6.2002 n. 8839). Del resto la stessa Cassazione, si è espressa nel senso in questa sede affermato della non applicabilità al rito del lavoro della sanatoria di cui si tratta ( v. Cass., sez. lav., 27 maggio 2008, n. 13825, la quale ha ritenuto che, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, il ricorso stesso è affetto da nullità insanabile che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito, neppure per respingere la domanda perché non provata (conf. Cass., sez. lav., 5 febbraio 2008, n. 2732; Cass., sez. 3, 31 maggio 2006, n. 13005). Ed ancora, secondo Cass., sentenza n. 896 del 17/01/2014, sopra citata: “Nel rito del lavoro, la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito, cui inerisce anche la valutazione delle prove. Ne consegue che il ricorso privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto è affetto da nullità insanabile, che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito, neppure per respingere la domanda perché non provata”. Ritiene pertanto questo giudice che, nel caso di specie, le omissioni di cui al ricorso non possano ritenersi meramente formali, ma investendo l'esatta individuazione della causa petendi e di conseguenza dell'oggetto della domanda, costituiscano inadempimento degli oneri imposti dall' art. 414 c. 1 n. 4 c.p.c. e non siano suscettibili di essere sanate successivamente, determinando un'ipotesi di decadenza, ai limiti dell'infondatezza (che avrebbe comportato sic et simpliciter il rigetto del ricorso). Va inoltre rilevato che, laddove si consideri che a norma dell'art. 244 c.p.c. le parti possono richiedere prova testimoniale mediante indicazioni specifica dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascun teste deve essere interrogato, è vieppiù evidente come le denunciate omissioni comportino altresì la impossibilità di procedere ad un'istruttoria esauriente ai fini dell'accertamento dei presupposti per l'accoglimento della domanda. Manca, in conclusione, la compiuta “esposizione dei fatti…sui quali si fonda la domanda”, richiesta dal legislatore tra quegli elementi che il ricorso deve contenere a pena di nullità. Le spese seguono la soccombenza, anche se la natura in rito della presente pronuncia ne rende corretta la compensazione in misura pari alla metà.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente al pagamento della metà delle spese di lite, metà che quantifica in euro 980,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, dichiarando compensata tra le parti la restante metà . Napoli, 28.1.2025 Il Giudice Elisa Tomassi
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr.ssa Elisa Tomassi, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato, alla pubblica udienza del 28.1.2025 la seguente SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n. 11866/24 R.G. lavoro
TRA
nato il [...] a [...]/mare di Stabia (Na) elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'avv. GARGIULO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende come da mandato a margine del ricorso;
RICORRENTE E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
[...]
VIA S.PIETRO, 32 CASORIA presso lo studio dell'avv. DI LORENZO PASQUALE, come da mandato a margine della memoria di costituzione;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.5.2024, il ricorrente in epigrafe premetteva di essere stato dipendente della società Controparte_2 dal 29.10.2001 al 26.5.2019 con inquadramento nel ramo “agricoltura” del CCNL per ''gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed agraria'; di avere svolto l'attività di operaio specializzato, in particolare decespugliatore, di 4° livello anche se da busta paga risultava essere operaio di 5° livello;
di essersi recato nelle zone di competenza della società tra cui anche la cosiddetta ''terra dei fuochi''; di CP_1 avere diritto per il periodo suddetto alla somma totale di € 36.406,48 per le differenze retributive, rivalutazione, interessi e TFR, come da conteggi allegati;
di non avere mai percepito la busta paga secondo l'inquadramento di 4° livello;
di avere infruttuosamente messo in mora la convenuta con missiva di interruzione del termine di prescrizione. Concludeva chiedendo di “- condannare la società
[...]
in p.l.r.p.t. con n. di codice fiscale Controparte_3
, in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore con sede legale P.IVA_1 al Centro Direzionale, isola E7, Napoli, con sentenza immediatamente esecutiva, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 36.406,48 (trentaseimilaquattrocentosei/48), oltre oneri di legge, interessi legali, svalutazione monetaria e la somma dovuta a titolo di contributi previdenziali da calcolare in base all'attività lavorativa svolta come previste dal contratto collettivo nazionale dei lavoratori del settore, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT, relativi all'epoca di maturazione di ciascun credito o nella somma maggiore e/o minore che verrà decisa dal Tribunale Adito, precisando che la domanda è entro la somma di euro quarantamila;
- condannare la parte resistente, al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. da quantificarsi in via equitativa dal Giudice Adito;
- condannare le parti resistenti, in solido o per quanto di ragione, al pagamento dei compensi professionali e spese con attribuzione allo scrivente legale costituito antistatario”.
Si costituiva la convenuta, la quale eccepiva l'improcedibilità, inammissibilità e, comunque, la nullità del ricorso introduttivo per violazione del disposto di cui all'art. 414 c.p.c., attesa la lacunosità degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda che impedivano un'adeguata difesa, avendo parte ricorrente omesso di precisare ogni elemento utile a qualificare la domanda azionata in giudizio, limitandosi ad effettuare un generico richiamo al proprio presunto demansionamento, in alcun modo specificato e/o sorretto da idonee deduzioni. Parimenti rilevava l'assenza degli indispensabili elementi richiesti dai nn. 3) e 4) dell'art. 414 c.p.c. affinché la domanda avanzata potesse essere presa in considerazione. Eccepiva la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. per le somme richieste a titolo di differenze retributive maturate fino al 18.7.2012, a eccezione di quelle relative agli ultimi 12 giorni di lavoro, precisando il termine dell'attività lavorativa del 26.5.2019 e di avere ricevuto la richiesta “di messa in mora e interruzione della prescrizione” il 14.5.2024; rilevava, di conseguenza, la mancanza dell'interesse ad agire per il riconoscimento dell'inquadramento richiesto. Contestava, infine, la quantificazione della domanda per essere i conteggi prodotti del tutto inattendibili, errati, generici e non supportati da riferimenti contrattuali, inidonei anche a una piena contestazione nel merito. Concludeva chiedendo “in via preliminare: - rigettare il ricorso perché carente dei requisiti minimi richiesti ex art. 414 c.p.c.; - e, per l'effetto, condannare il ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre IVA e CPA nella misura di legge, ed oltre al rimborso delle spese generali. Sempre in via preliminare: - accogliere la dedotta eccezione di prescrizione e, conseguentemente, accertare e dichiarare la non debenza delle somme richieste;
- e, per l'effetto, condannare il ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre IVA e CPA nella misura di legge, ed oltre al rimborso delle spese generali. Sempre in via preliminare, ma in via del tutto gradata: - nell'ipotesi, non creduta, di mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione prima sollevata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione per le somme richieste relative al periodo dal 29.10.2001 al 18.07.2012 e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme relative al predetto periodo. In via principale: − rigettare le domande perché inammissibili, improcedibili e infondate in fatto ed in diritto, e oltretutto non provate;
− e, per l'effetto, condannare il ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, oltre IVA e CPA nella misura di legge, ed oltre al rimborso delle spese generali. In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di accoglimento delle domande, accertare e dichiarare unicamente le somme non prescritte e, comunque, da determinarsi nel corso del giudizio”.
Alla odierna udienza, sulla base della documentazione in atti, la causa veniva decisa come da dispositivo pubblicamente letto.
In via preliminare deve essere rilevata la fondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso, che va dichiarata ai sensi dell'art. 414 c. 1 n. 4) c.p.c., per assoluta indeterminatezza della causa petendi in quanto mancante della esatta esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui la domanda si fonda.
Infatti, dall'atto introduttivo in parola non è possibile individuare chiaramente, in primo luogo, la declaratoria contrattuale contenente i profili caratterizzanti il livello di inquadramento formalmente posseduto dal ricorrente (V) e quello per cui chiede il riconoscimento (IV); ne deriva che il ricorrente asserisce genericamente in ricorso di avere svolto mansioni diverse da quelle contrattualmente stabilite e di livello superiore. In proposito richiamava il CCNL per “gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed agraria” con riferimento al ramo “Agricoltura” senza indicare dettagliatamente il contenuto della declaratoria richiesta e senza allegare la normativa di riferimento. Tra gli allegati risulta solo una lettera con la quale la società comunica l'applicazione del CCNL citato a seguito dell'accordo sindacale del 26.1.2006 (crf. verbale) tra cui vi era parte la infine, le tabelle riassuntive della CP_1 retribuzione mensile degli operai a tempo indeterminato.
Il ricorrente ha precisato, genericamente, di essere operaio di 5° livello e di avere in realtà svolto l'attività di operario specializzato di 4° livello quale decespugliatore, senza specificare quali attività effettivamente svolgeva, quale orario di lavoro effettuava giornalmente né i giorni della settimana lavorativi e neanche i luoghi di svolgimento delle mansioni. In buona sostanza, il fatto, sostenuto in ricorso, di avere svolto “mansioni diverse rispetto a quelle indicate in busta paga” nulla significa, posto che le mansioni stesse non sono indicate nelle buste paga – dove si legge esclusivamente la generica dizione
“operaio” - e che neppure il concetto di “diversità” dà conto del contenuto delle mansioni espletate. Né, d'altra parte, può ritenersi che il semplice richiamo a mansioni di decespugliatore, senza alcuna descrizione, nel concreto, dei compiti asseritamente espletati, possa supplire al vulnus descrittivo sottolineato. Infine, quanto ai conteggi, è contenuta all'interno del ricorso la “Relazione tecnica di parte su differenze retributive maturate in costanza del rapporto di lavoro” dal 29.10.2001 al 26.05.2019, dalla quale neppure è possibile ricavare il CCNL di riferimento per l'elaborazione dei conteggi stessi. Per quanto detto, il ricorso risulta essere estremamente vago e generico in relazione agli elementi di fatto su cui la domanda si fonda nonché alla determinazione dell'esatto oggetto della domanda e pertanto viola il disposto dell'art. 414 c. 1 n. 4 c.p.c.: tali incertezze non hanno consentito a parte convenuta di formulare immediatamente ed esaurientemente tutte le sue difese.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il ricorso introduttivo del giudizio carente dei requisiti previsti dai nn. 3 e 4 dell' art 414 c.p.c. (determinazione dell' oggetto della domanda ed esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui essa si fonda) è affetto da nullità insanabile, non potendo, in particolare, configurarsi sanatoria, ai sensi dell' art. 156 c.p.c. (raggiungimento dello scopo), nell' ipotesi della costituzione del convenuto e restando altresì escluso che la detta nullità - rilevabile d' ufficio - possa essere superata in virtù dell' esercizio, da parte del giudice, dell' attività prevista dal primo comma dell' art. 421 c.p.c., atteso che tale norma si riferisce solo ad ipotesi di semplici “irregolarità” . D'altra parte, la produzione documentale di parte ricorrente non vale a completare ed integrare il contenuto del ricorso, trattandosi di violazioni che si riverberano ab origine sulla validità dello stesso e mancando del tutto – si ribadisce – i conteggi utilizzati per pervenire all'importo richiesto. Non ignora questo giudice l'orientamento della Corte di Cassazione, espresso attraverso la sentenza a sezioni unite del 17.6.2004 n. 11353 ( conformi Cass. 14 giugno 2007, n. 13878, Cass. 14 ottobre 2005, n. 1990, Cass. 17 marzo 2005, n. 5879) che ha avuto modo di affrontare il tema della applicabilità al processo del lavoro della norma di cui all'art. 164 c.p.c., risolvendolo in senso affermativo. Orbene, in primo luogo va rilevato che le argomentazioni svolte sul punto dalla S. Corte hanno valore di mero obiter dictum, non essendo l'applicabilità dell'art. 164 c.p.c. al rito del lavoro oggetto delle censure su cui i giudici erano stati chiamati a pronunciarsi di talchè su tale questione non vi è stata una deliberazione riconducibile come tale alla peculiare composizione della Cassazione a sezioni unite e soggetta alle regole di cui agli artt. 380 c. 2 e 276 c.p.c.. Tanto premesso, si osserva che la Corte ha ritenuto l'applicabilità dell'art. 164 c.p.c. al rito del lavoro sul presupposto di un sostanziale avvicinamento dei riti ordinario e del lavoro conseguente alla riforma del codice di procedura civile avviata con la L. 353/90. In contrario, si ritiene che permangano delle differenze tra i due riti;
per effetto della novella del 1995, infatti, nel rito ordinario è stata inserita una udienza sostanzialmente interlocutoria, vale a dire quella di cui all'art. 180 c.p.c., in cui il giudice si limita a adottare i provvedimenti di cui agli artt. 102 c. 2, 167, 182, 291 c. 1 e 164 c.p.c,, fissando all'attore termini e modalità per sanare i vizi dell'atto introduttivo ed al convenuto un termine perentorio per proporre eventuali eccezioni non rilevabili di ufficio;
inoltre, nella seconda udienza all'uopo fissata l'attore può a sua volta proporre domande ed eccezioni conseguenti alla domanda riconvenzionale ma anche alle eccezioni proposte dal convenuto;
pertanto, nel rito ordinario è previsto un meccanismo basato sull'articolazione della prima fase del processo in due udienze, con uno spostamento delle preclusioni per il convenuto a venti giorni prima della seconda udienza. Il regime di preclusioni e decadenze proprio del rito del lavoro è invece ben diverso, in quanto il convenuto deve proporre eccezioni non rilevabili di ufficio e domande riconvenzionali entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza, all'atto della costituzione in giudizio, ai sensi dell'art. 416 c. 2 c.p.c.. L'applicazione dell'art. 164 c.p.c. comporterebbe quindi una sostanziale vanificazione del sistema appena delineato, aprendo la via ad un prolungamento del processo che appare incompatibile con la struttura e le finalità proprie del rito del lavoro;
il giudice infatti dovrebbe necessariamente, pur in assenza di qualsiasi disposizione normativa che lo autorizzi ( a meno che non si ritengano applicabili anche gli artt. 180 e 183 c. 2 c.p.c. al rito del lavoro, finendo quest'ultimo con il sovrapporsi alla disciplina dettata dall'art. 420 c.p.c.) consentire al convenuto di spiegare eccezioni non rilevabili di ufficio e domande riconvenzionali ben oltre il termine stabilito dall'art. 416 c.p.c., norma questa che dovrebbe ritenersi abrogata in parte qua.
Tali conclusioni coincidono con quelle sostenute da più tempo dalla Cassazione, secondo cui nel processo del lavoro, improntato ai criteri della concentrazione e della celerità, sono imposte con carattere imperativo la presentazione e la puntualizzazione della domanda e delle eccezioni;
da ciò discende che la violazione dell'art. 414 c.p.c. comporta nullità del ricorso, a meno che non sia possibile – ma non è quanto si verifica nel caso di specie - individuare esattamente gli elementi di fatto e le ragioni di diritto a fondamento della domanda dall'esame complessivo dell'atto (Cass., 18.6.2002 n. 8839). Del resto la stessa Cassazione, si è espressa nel senso in questa sede affermato della non applicabilità al rito del lavoro della sanatoria di cui si tratta ( v. Cass., sez. lav., 27 maggio 2008, n. 13825, la quale ha ritenuto che, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, il ricorso stesso è affetto da nullità insanabile che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito, neppure per respingere la domanda perché non provata (conf. Cass., sez. lav., 5 febbraio 2008, n. 2732; Cass., sez. 3, 31 maggio 2006, n. 13005). Ed ancora, secondo Cass., sentenza n. 896 del 17/01/2014, sopra citata: “Nel rito del lavoro, la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito, cui inerisce anche la valutazione delle prove. Ne consegue che il ricorso privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto è affetto da nullità insanabile, che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito, neppure per respingere la domanda perché non provata”. Ritiene pertanto questo giudice che, nel caso di specie, le omissioni di cui al ricorso non possano ritenersi meramente formali, ma investendo l'esatta individuazione della causa petendi e di conseguenza dell'oggetto della domanda, costituiscano inadempimento degli oneri imposti dall' art. 414 c. 1 n. 4 c.p.c. e non siano suscettibili di essere sanate successivamente, determinando un'ipotesi di decadenza, ai limiti dell'infondatezza (che avrebbe comportato sic et simpliciter il rigetto del ricorso). Va inoltre rilevato che, laddove si consideri che a norma dell'art. 244 c.p.c. le parti possono richiedere prova testimoniale mediante indicazioni specifica dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascun teste deve essere interrogato, è vieppiù evidente come le denunciate omissioni comportino altresì la impossibilità di procedere ad un'istruttoria esauriente ai fini dell'accertamento dei presupposti per l'accoglimento della domanda. Manca, in conclusione, la compiuta “esposizione dei fatti…sui quali si fonda la domanda”, richiesta dal legislatore tra quegli elementi che il ricorso deve contenere a pena di nullità. Le spese seguono la soccombenza, anche se la natura in rito della presente pronuncia ne rende corretta la compensazione in misura pari alla metà.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente al pagamento della metà delle spese di lite, metà che quantifica in euro 980,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, dichiarando compensata tra le parti la restante metà . Napoli, 28.1.2025 Il Giudice Elisa Tomassi