CASS
Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/03/2024, n. 10486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10486 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal responsabile civile: COMUNE DI MAMMOLA nel procedimento nei confronti di: NG TO avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per la dichiarazione di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione per l'annullamento senza rinvio;
letta la memoria del difensore delle parti civili LL AL, LL NA e LL AR RO, in proprio e quali eredi di EM AR RI, che ha concluso, in via preliminare, per l'inammissibilità del ricorso per tardività e per l'inammissibilità del ricorso nel merito;
in via subordinata, per il rigetto del ricorso, con correzione dell'errore materiale del nome del defunto LL TO Penale Sent. Sez. 4 Num. 10486 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 29/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, parzialmente riformando la sentenza emessa il 10/12/2014 dal Tribunale di Locri, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NG TO in ordine al reato ascrittogli in quanto estinto per prescrizione e confermato la condanna di NG TO e del Comune di AM, in solido, al risarcimento in favore delle parti civili del danno cagionato dal reato, da liquidarsi in separato giudizio, e al pagamento di provvisionali nella misura di euro 50.000,00 ciascuno per LL IA, LL AL e LL NA e nella misura di euro 75.000,00 ciascuno in favore di EM AR RI e LL AR RO. 2. Il fatto dal quale ha tratto origine la pronuncia è stato così ricostruito nelle conformi sentenze di merito: intorno alle 17:30 del 25 gennaio 2009 il motocarro PE AG condotto da LL TO, con a bordo la moglie EM AR RI, percorreva la SS 682 in direzione del centro abitato di AM quando, giunto in località Cerchietto, in agro del Comune di AM, circa 180 metri dopo l'inizio della rampa di accesso per Rosarno, era venuto in collisione con l'autovettura Fiat Stilo condotta da Palmieri Nicodemo;
dopo essere transitato su due buche presenti lungo la sua corsia di marcia, quasi in corrispondenza della linea di mezzeria, di dimensioni di m. 2,10 x 30 e di profondità da cm. 4 a cm. 45, l'una, e di m. 2,60 x 0,60 e di profondità da cm. 4 a cm. 10, l'altra, invisibili a causa dell'acqua piovana raccoltasi nelle stesse, della pioggia battente e dell'oscurità, LL TO aveva perso il controllo del mezzo, che aveva bruscamente sterzato verso sinistra ponendosi in direzione quasi perpendicolare rispetto all'asse stradale;
il motocarro era andato, quindi, a impattare con la parte anteriore destra contro il parafango anteriore sinistro e la parte iniziale della portiera sinistra della Fiat Stilo;
a causa dell'urto, il motocarro si era ribaltato sul fianco destro giungendo in posizione di quiete a circa 10 metri dal margine della seconda buca secondo la sua direzione di marcia;
la Fiat Stilo aveva proseguito la sua marcia arrestandosi a circa dieci metri dall'altra buca;
in seguito al sinistro tutte e tre le persone presenti a bordo dei mezzi avevano riportato lesioni ma LL TO, ricoverato presso l'ospedale di Locri, era poi deceduto il successivo 19 febbraio. 3. Ha proposto ricorso il responsabile civile Comune di AM deducendo, , con un primo motivo, violazione dell'art. 589, comma 1, cod. pen. in relazione ' agli artt. 2,3,4,14,37,38, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 nonché mancanza, j e 2 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Secondo la difesa, il sinistro si è verificato in un tratto stradale di pertinenza della SS 682 affidata in gestione, con delibera del 20 giugno 2002, dalla Provincia di Reggio Calabria all'Anas s.p.a.; il tratto di strada è da considerare provinciale ai sensi dell'art.6 lett. c) cod. strada;
costituendo tale tratto strada extraurbana provinciale, essa non ricade all'interno del centro abitato del Comune di AM in quanto priva dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1 n.8, cod. strada e in quanto, in base alla delibera della Giunta Municipale n. 124 del 16/4/1994, il Comune di AM ha provveduto a delimitare il centro abitato;
trattandosi, dunque, di strada extraurbana provinciale inclusa nel verbale di consegna del 20 giugno 2002 della SS 682, quindi classificabile come strada extraurbana secondaria e trasferita dalla Provincia di Reggio Calabria all'Anas s.p.A., gli obblighi di custodia, gestione e manutenzione incombevano all'Anas, non essendo il Comune di AM proprietario, né custode nè gestore del raccordo viario da e per la SS 682. 3.1. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 589, comma 1, cod. pen. in relazione agli artt. 79,82,140,141,143,192, 237 regolamento di attuazione app. VIII, cod. strada, 1227 e 2051 cod. civ. nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. In merito alla dinamica dell'incidente stradale i giudici di merito hanno ritenuto corretta la ricostruzione operata dal consulente del pubblico ministero ma dai danni risultanti dalla stessa consulenza, si assume, deriverebbero fondati dubbi sul ribaltamento del motocarro. Inoltre, il consulente del pubblico ministero non ha svolto alcuna indagine in merito alla velocità dei veicoli antagonisti al momento del sinistro lungo un tratto di strada per il quale è stabilito un limite di 40 km/h. La ricostruzione del sinistro operata dal consulente della difesa non è stata ritenuta condivisibile. Tuttavia, il giudice di appello, nel considerare la ricostruzione del consulente della difesa del tutto incompatibile con quella operata dal consulente del pubblico ministero, ha omesso di considerare che anche secondo il consulente dell'accusa il LL non aveva mantenuto il controllo del proprio motocarro, potendosi ritenere verosimile che non avesse regolato la velocità in relazione alle condizioni atmosferiche, alla limitata visibilità, all'ora notturna e alle usurate condizioni degli pneumatici del veicolo. Potendosi ritenere verosimile che la vittima abbia violato la normativa in materia di velocità e di posizionamento dei veicoli all'interno della carreggiata, oltre che di regolare manutenzione degli pneumatici e di trasporto di persone, secondo quanto desumibile dalla stessa consulenza tecnica dell'accusa, il giudice di appello avrebbe dovuto quantomeno prendere in considerazione il concorso del fatto colposo del danneggiato che, anche quando non giunge a elidere del tutto il 3 rapporto causale, può comunque incidere ai sensi dell'art. 1227, comma 1, cod. civ. sul risarcimento del danno. 3.2. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 589, comma 1, cod. pen. in relazione agli artt. 50 segg. d. Igs. 18 agosto 2000, n.267 nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. I giudici di merito hanno trascurato la normativa vigente al tempo del sinistro stradale in merito alle competenze del Sindaco, nelle quali non rientrava la possibilità di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, concernenti la sicurezza della strada extraurbana di altrui proprietà e in custodia all'Anas s.p.a. in cui si è verificato l'incidente mortale del 25 gennaio 2009. 3.3. Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 589, comma 1, cod. pen. in relazione all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., nonché omessa motivazione sul punto inerente all'istanza formulata nell'atto di appello dal responsabile civile affinché venisse disposta perizia per ricostruire e accertare dinamica e responsabilità del sinistro, oggetto di contrasto tra la consulenza del pubblico ministero e quella della difesa dell'imputato. 3.4. Con il quinto motivo formula istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen. in considerazione del grave e irreparabile danno economico che potrebbe derivare al responsabile civile, piccolo Comune dell'entroterra ionico calabrese dotato di esigue risorse finanziarie con le quali deve far fronte continuamente ai gravosi servizi pubblici essenziali e a ogni altra uscita per il buon andamento della gestione amministrativa. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per la dichiarazione di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione e per l'annullamento senza rinvio. 5. Il Comune di AM ha depositato conclusioni scritte insistendo per l'annullamento della sentenza. 6. Il difensore di NG TO ha depositato conclusioni scritte, insistendo per l'annullamento della sentenza. 7. Il difensore delle parti civili LL AL, LL NA e LL AR RO, in proprio e quali eredi di EM AR RI, ha depositato memorie e note di replica concludendo, in via preliminare, per l'inammissibilità del ricorso per tardività e per l'inammissibilità del ricorso nel merito;
in 4 subordine, per il rigetto del ricorso, con correzione dell'errore materiale del nome del defunto LL TO. 8. Il difensore di LL IA ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, depositato il 18 ottobre 2023, è inammissibile in quanto tardivo. 2. Risulta, infatti, che: - la sentenza di appello è stata pronunciata in data 11 maggio 2023 e nel dispositivo è stato indicato il termine di deposito di novanta giorni, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; - nel caso di rispetto del termine (cioè, di deposito della sentenza al novantesimo giorno o prima di tale giorno), dalla sua scadenza decorreva il termine per impugnare, fissato in quarantacinque giorni (art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.); - la sentenza è stata depositata il 5 luglio 2023, dunque entro il termine di novanta giorni;
- dalla scadenza dei novanta giorni decorrenti dalla data della pronuncia del dispositivo (in udienza camerale ex art. 23 bis d.l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modificazioni) decorrevano i quarantacinque giorni previsti dall'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per esercitare il diritto di impugnazione;
- tuttavia, seppur il periodo feriale non comporti sospensione dei termini per il deposito dei provvedimenti (Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586), qualora il termine per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., inizi a decorrere in periodo feriale, il dies a quo per l'impugnazione coincide con la «fine» del periodo di sospensione, che è il 31 agosto 2023 (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251495; Sez. U, n. 7478 del 19/06/1996, Giacomini, Rv. 205335; Sez. 2, n. 14063 del 08/11/2012, dep.2013, M., Rv. 255779; Sez. 2, n. 23694 del 15/05/2008, Schillaci, Rv. 240622). Tale giorno, in applicazione dell'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., non deve essere computato. Il dies a quo per l'impugnazione va, quindi, fissato nel 31 agosto e il giorno 1 settembre deve essere utilmente 5 calcolato (Sez. 5, n. 16213 del 22/03/2022, Nalesso, in motivazione;
Sez. 5, n. 6389 del 11/01/2021, Cvasa, in motivazione). 3. Conclusivamente, il termine per impugnare, pari a quarantacinque giorni, decorrente dal 1 settembre 2023 ; era decorso alla data della presentazione dell'impugnazione. Il termine, infatti, scadeva il 15 ottobre 2023; pur essendo domenica, la proroga sarebbe stata comunque inutile nel caso concreto, posto che il ricorso è stato depositato il 18 ottobre 2023. Segue la pronuncia di inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
e inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese in favore delle parti civili LL AL, LL NA e LL AR RO, liquidate come in dispositivo. Non si dispone alcuna liquidazione in favore della parte civile LL IA, che ha depositato mere conclusioni come riportate, tenuto conto del princìpio secondo il quale nel giudizio di legittimità, in caso di ricorso dell'imputato (e analogo discorso vale per il ricorso proposto dal responsabile civile) rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 2, n.12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834 - 01; Sez. 5, n. 31983 del 14/03/2019, Di Cioccio, Rv. 277155 - 01). Si dispone, altresì, la correzione dell'errore materiale contenuto nel provvedimento impugnato con riferimento al nome della persona offesa deceduta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili LL ' 9 AL, LL NA e LL AR RO, che liquida in complessivi euro 4.800,00 oltre accessori come per legge. 6 Dispone la correzione dell'errore materiale nella sentenza impugnata nel senso che laddove è scritto «LL ON deve leggersi e intendersi «LL TO». Manda alla Cancelleria per le annotazioni di competenza. Così deciso il 29 febbraio 2024 Il C9tgliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per la dichiarazione di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione per l'annullamento senza rinvio;
letta la memoria del difensore delle parti civili LL AL, LL NA e LL AR RO, in proprio e quali eredi di EM AR RI, che ha concluso, in via preliminare, per l'inammissibilità del ricorso per tardività e per l'inammissibilità del ricorso nel merito;
in via subordinata, per il rigetto del ricorso, con correzione dell'errore materiale del nome del defunto LL TO Penale Sent. Sez. 4 Num. 10486 Anno 2024 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 29/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, parzialmente riformando la sentenza emessa il 10/12/2014 dal Tribunale di Locri, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NG TO in ordine al reato ascrittogli in quanto estinto per prescrizione e confermato la condanna di NG TO e del Comune di AM, in solido, al risarcimento in favore delle parti civili del danno cagionato dal reato, da liquidarsi in separato giudizio, e al pagamento di provvisionali nella misura di euro 50.000,00 ciascuno per LL IA, LL AL e LL NA e nella misura di euro 75.000,00 ciascuno in favore di EM AR RI e LL AR RO. 2. Il fatto dal quale ha tratto origine la pronuncia è stato così ricostruito nelle conformi sentenze di merito: intorno alle 17:30 del 25 gennaio 2009 il motocarro PE AG condotto da LL TO, con a bordo la moglie EM AR RI, percorreva la SS 682 in direzione del centro abitato di AM quando, giunto in località Cerchietto, in agro del Comune di AM, circa 180 metri dopo l'inizio della rampa di accesso per Rosarno, era venuto in collisione con l'autovettura Fiat Stilo condotta da Palmieri Nicodemo;
dopo essere transitato su due buche presenti lungo la sua corsia di marcia, quasi in corrispondenza della linea di mezzeria, di dimensioni di m. 2,10 x 30 e di profondità da cm. 4 a cm. 45, l'una, e di m. 2,60 x 0,60 e di profondità da cm. 4 a cm. 10, l'altra, invisibili a causa dell'acqua piovana raccoltasi nelle stesse, della pioggia battente e dell'oscurità, LL TO aveva perso il controllo del mezzo, che aveva bruscamente sterzato verso sinistra ponendosi in direzione quasi perpendicolare rispetto all'asse stradale;
il motocarro era andato, quindi, a impattare con la parte anteriore destra contro il parafango anteriore sinistro e la parte iniziale della portiera sinistra della Fiat Stilo;
a causa dell'urto, il motocarro si era ribaltato sul fianco destro giungendo in posizione di quiete a circa 10 metri dal margine della seconda buca secondo la sua direzione di marcia;
la Fiat Stilo aveva proseguito la sua marcia arrestandosi a circa dieci metri dall'altra buca;
in seguito al sinistro tutte e tre le persone presenti a bordo dei mezzi avevano riportato lesioni ma LL TO, ricoverato presso l'ospedale di Locri, era poi deceduto il successivo 19 febbraio. 3. Ha proposto ricorso il responsabile civile Comune di AM deducendo, , con un primo motivo, violazione dell'art. 589, comma 1, cod. pen. in relazione ' agli artt. 2,3,4,14,37,38, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 nonché mancanza, j e 2 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Secondo la difesa, il sinistro si è verificato in un tratto stradale di pertinenza della SS 682 affidata in gestione, con delibera del 20 giugno 2002, dalla Provincia di Reggio Calabria all'Anas s.p.a.; il tratto di strada è da considerare provinciale ai sensi dell'art.6 lett. c) cod. strada;
costituendo tale tratto strada extraurbana provinciale, essa non ricade all'interno del centro abitato del Comune di AM in quanto priva dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1 n.8, cod. strada e in quanto, in base alla delibera della Giunta Municipale n. 124 del 16/4/1994, il Comune di AM ha provveduto a delimitare il centro abitato;
trattandosi, dunque, di strada extraurbana provinciale inclusa nel verbale di consegna del 20 giugno 2002 della SS 682, quindi classificabile come strada extraurbana secondaria e trasferita dalla Provincia di Reggio Calabria all'Anas s.p.A., gli obblighi di custodia, gestione e manutenzione incombevano all'Anas, non essendo il Comune di AM proprietario, né custode nè gestore del raccordo viario da e per la SS 682. 3.1. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 589, comma 1, cod. pen. in relazione agli artt. 79,82,140,141,143,192, 237 regolamento di attuazione app. VIII, cod. strada, 1227 e 2051 cod. civ. nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. In merito alla dinamica dell'incidente stradale i giudici di merito hanno ritenuto corretta la ricostruzione operata dal consulente del pubblico ministero ma dai danni risultanti dalla stessa consulenza, si assume, deriverebbero fondati dubbi sul ribaltamento del motocarro. Inoltre, il consulente del pubblico ministero non ha svolto alcuna indagine in merito alla velocità dei veicoli antagonisti al momento del sinistro lungo un tratto di strada per il quale è stabilito un limite di 40 km/h. La ricostruzione del sinistro operata dal consulente della difesa non è stata ritenuta condivisibile. Tuttavia, il giudice di appello, nel considerare la ricostruzione del consulente della difesa del tutto incompatibile con quella operata dal consulente del pubblico ministero, ha omesso di considerare che anche secondo il consulente dell'accusa il LL non aveva mantenuto il controllo del proprio motocarro, potendosi ritenere verosimile che non avesse regolato la velocità in relazione alle condizioni atmosferiche, alla limitata visibilità, all'ora notturna e alle usurate condizioni degli pneumatici del veicolo. Potendosi ritenere verosimile che la vittima abbia violato la normativa in materia di velocità e di posizionamento dei veicoli all'interno della carreggiata, oltre che di regolare manutenzione degli pneumatici e di trasporto di persone, secondo quanto desumibile dalla stessa consulenza tecnica dell'accusa, il giudice di appello avrebbe dovuto quantomeno prendere in considerazione il concorso del fatto colposo del danneggiato che, anche quando non giunge a elidere del tutto il 3 rapporto causale, può comunque incidere ai sensi dell'art. 1227, comma 1, cod. civ. sul risarcimento del danno. 3.2. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 589, comma 1, cod. pen. in relazione agli artt. 50 segg. d. Igs. 18 agosto 2000, n.267 nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. I giudici di merito hanno trascurato la normativa vigente al tempo del sinistro stradale in merito alle competenze del Sindaco, nelle quali non rientrava la possibilità di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, concernenti la sicurezza della strada extraurbana di altrui proprietà e in custodia all'Anas s.p.a. in cui si è verificato l'incidente mortale del 25 gennaio 2009. 3.3. Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 589, comma 1, cod. pen. in relazione all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., nonché omessa motivazione sul punto inerente all'istanza formulata nell'atto di appello dal responsabile civile affinché venisse disposta perizia per ricostruire e accertare dinamica e responsabilità del sinistro, oggetto di contrasto tra la consulenza del pubblico ministero e quella della difesa dell'imputato. 3.4. Con il quinto motivo formula istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen. in considerazione del grave e irreparabile danno economico che potrebbe derivare al responsabile civile, piccolo Comune dell'entroterra ionico calabrese dotato di esigue risorse finanziarie con le quali deve far fronte continuamente ai gravosi servizi pubblici essenziali e a ogni altra uscita per il buon andamento della gestione amministrativa. 4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per la dichiarazione di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione e per l'annullamento senza rinvio. 5. Il Comune di AM ha depositato conclusioni scritte insistendo per l'annullamento della sentenza. 6. Il difensore di NG TO ha depositato conclusioni scritte, insistendo per l'annullamento della sentenza. 7. Il difensore delle parti civili LL AL, LL NA e LL AR RO, in proprio e quali eredi di EM AR RI, ha depositato memorie e note di replica concludendo, in via preliminare, per l'inammissibilità del ricorso per tardività e per l'inammissibilità del ricorso nel merito;
in 4 subordine, per il rigetto del ricorso, con correzione dell'errore materiale del nome del defunto LL TO. 8. Il difensore di LL IA ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, depositato il 18 ottobre 2023, è inammissibile in quanto tardivo. 2. Risulta, infatti, che: - la sentenza di appello è stata pronunciata in data 11 maggio 2023 e nel dispositivo è stato indicato il termine di deposito di novanta giorni, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; - nel caso di rispetto del termine (cioè, di deposito della sentenza al novantesimo giorno o prima di tale giorno), dalla sua scadenza decorreva il termine per impugnare, fissato in quarantacinque giorni (art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.); - la sentenza è stata depositata il 5 luglio 2023, dunque entro il termine di novanta giorni;
- dalla scadenza dei novanta giorni decorrenti dalla data della pronuncia del dispositivo (in udienza camerale ex art. 23 bis d.l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modificazioni) decorrevano i quarantacinque giorni previsti dall'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per esercitare il diritto di impugnazione;
- tuttavia, seppur il periodo feriale non comporti sospensione dei termini per il deposito dei provvedimenti (Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586), qualora il termine per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., inizi a decorrere in periodo feriale, il dies a quo per l'impugnazione coincide con la «fine» del periodo di sospensione, che è il 31 agosto 2023 (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251495; Sez. U, n. 7478 del 19/06/1996, Giacomini, Rv. 205335; Sez. 2, n. 14063 del 08/11/2012, dep.2013, M., Rv. 255779; Sez. 2, n. 23694 del 15/05/2008, Schillaci, Rv. 240622). Tale giorno, in applicazione dell'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., non deve essere computato. Il dies a quo per l'impugnazione va, quindi, fissato nel 31 agosto e il giorno 1 settembre deve essere utilmente 5 calcolato (Sez. 5, n. 16213 del 22/03/2022, Nalesso, in motivazione;
Sez. 5, n. 6389 del 11/01/2021, Cvasa, in motivazione). 3. Conclusivamente, il termine per impugnare, pari a quarantacinque giorni, decorrente dal 1 settembre 2023 ; era decorso alla data della presentazione dell'impugnazione. Il termine, infatti, scadeva il 15 ottobre 2023; pur essendo domenica, la proroga sarebbe stata comunque inutile nel caso concreto, posto che il ricorso è stato depositato il 18 ottobre 2023. Segue la pronuncia di inammissibilità del ricorso. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
e inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese in favore delle parti civili LL AL, LL NA e LL AR RO, liquidate come in dispositivo. Non si dispone alcuna liquidazione in favore della parte civile LL IA, che ha depositato mere conclusioni come riportate, tenuto conto del princìpio secondo il quale nel giudizio di legittimità, in caso di ricorso dell'imputato (e analogo discorso vale per il ricorso proposto dal responsabile civile) rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 2, n.12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834 - 01; Sez. 5, n. 31983 del 14/03/2019, Di Cioccio, Rv. 277155 - 01). Si dispone, altresì, la correzione dell'errore materiale contenuto nel provvedimento impugnato con riferimento al nome della persona offesa deceduta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili LL ' 9 AL, LL NA e LL AR RO, che liquida in complessivi euro 4.800,00 oltre accessori come per legge. 6 Dispone la correzione dell'errore materiale nella sentenza impugnata nel senso che laddove è scritto «LL ON deve leggersi e intendersi «LL TO». Manda alla Cancelleria per le annotazioni di competenza. Così deciso il 29 febbraio 2024 Il C9tgliere estensore Il Presidente