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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3323/2024 promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv.to MARRONE STEFANO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to MARRONE STEFANO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Catania (CT) il 06/09/2014,
in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con i seguenti figli: , nato a [...] il Persona_1
04/08/2015 e , nato a [...] il [...]; Persona_2
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da come da ricorso e cioè “gli istanti ut supra domiciliati, rappresentati e difesi, congiuntamente ricorrono avanti l'Ill.mo
Tribunale aditoi affinché venga dichiarata la separazione personale dei coniugi alle seguenti CONDIZIONI 1. essi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove lo riterranno più
opportuno;
2. Le parti sono economicamente indipendenti e rinunciano ad assegni reciproci per il mantenimento;
3. Esse parti concordano che i figli minori vengano affidati congiuntamente alla madre, con ampia facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé, previo congruo preavviso ed accordo;
4. Il padre corrisponderà alla madre a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori l'importo di euro 500,00 mensili (euro 250 a figlio), entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile Istat oltre al 50% delle spese straordinarie;
5. Allo scopo di riequilibrare i rapporti patrimoniali, il sig. CP_1
dichiara di cedere, trasferire e devolvere in toto alla sig.ra
[...] [...]
, ut supra generalizzati, la quale accetta e riceve divenendone Parte_1
unica proprietaria, la sua quota di proprietà pari al 50% delle unità
immobiliari site nel Comune di Claut (PN), in via Antonio Giordani, più
precisamente così censite al locale N.C.E.U. […]
10. Le parti ed il loro difensori si impegnano a curare la trascrizione del presente atto, ove non vi provveda il Tribunale. Imposte e tasse inerenti e conseguenti a tale trasferimento, se dovute, verranno sostenute dalla parte cessionaria, come eventuali spese notarili e/o di legge.
11. Resta inteso che il sig. continuerà a versare sino ad estinzione CP_1
la metà dell'importo residuo del mutuo fondiario contratto per l'acquisto del citato immobile giusta atto rep. 2765/1893 del 13/7/2022 del notaio Per_3
2 Marchiol (doc. 7) e che di ciò le parti hanno tenuto conto nella determinazione della misura del contributo al mantenimento dei minori;
12. Le parti dichiarano di rinunciare ad ogni altra e diversa domanda patrimoniale tra loro e al buon fine delle obbligazioni di cui al presente atto nulla avranno più reciprocamente a pretendere per alcuna causa, titolo o ragione;
13. I coniugi si danno, ove richiesto, reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto o di altri documenti equipollenti validi per l'espatrio per sé ed i minori e dichiarano di aver definito tra loro ogni altra questione di carattere economico – patrimoniale, null'altro vantando reciprocamente con rinuncia ad ogni ulteriore diritto, richiesta od azione;
14. Spese di procedura compensate e trasferimento dell'immobile a cura ed onere del padre”;
come da verbale d'udienza del 25/11/2024 e cioè “Le parti dichiarano di confermare la domanda e le condizioni di cui al ricorso. A specificazione ed
integrazione del punto 3 delle conclusioni il difensore dichiara che i figli
minori dei coniugi vengono affidati in forma condivisa ad entrambi i
genitori, con collocazione prevalente presso la madre, e diritto di visita del
padre a fine settimana alternati, un pomeriggio infrasetttimanale, nella
giornata del mercoledì, e ferie estive e festività divise con entrambi i
genitori”;
e come da foglio allegato al verbale di udienza, contenente accordo tra i coniugi circa il riconoscimento, ad uno o a entrambi i coniugi, della proprietà
esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurane il mantenimento.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente
3 sottoscritto e depositato in data 22/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione del 25/11/2024 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale dà atto della presenza di clausole dell'accordo che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurarne il mantenimento (cfr. Sez. U., Sentenza n.
21761 del 29/07/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1
4 i quali hanno contratto matrimonio in Catania Controparte_1
(CT), in data 06/09/2014.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CATANIA (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, atto n. 354, parte 2, Serie B) e agli ulteriori incombenti di Legge.
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 14/01/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3323/2024 promossa da:
(C.F. ) con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv.to MARRONE STEFANO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to MARRONE STEFANO, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Catania (CT) il 06/09/2014,
in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con i seguenti figli: , nato a [...] il Persona_1
04/08/2015 e , nato a [...] il [...]; Persona_2
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
1 OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da come da ricorso e cioè “gli istanti ut supra domiciliati, rappresentati e difesi, congiuntamente ricorrono avanti l'Ill.mo
Tribunale aditoi affinché venga dichiarata la separazione personale dei coniugi alle seguenti CONDIZIONI 1. essi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove lo riterranno più
opportuno;
2. Le parti sono economicamente indipendenti e rinunciano ad assegni reciproci per il mantenimento;
3. Esse parti concordano che i figli minori vengano affidati congiuntamente alla madre, con ampia facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé, previo congruo preavviso ed accordo;
4. Il padre corrisponderà alla madre a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori l'importo di euro 500,00 mensili (euro 250 a figlio), entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile Istat oltre al 50% delle spese straordinarie;
5. Allo scopo di riequilibrare i rapporti patrimoniali, il sig. CP_1
dichiara di cedere, trasferire e devolvere in toto alla sig.ra
[...] [...]
, ut supra generalizzati, la quale accetta e riceve divenendone Parte_1
unica proprietaria, la sua quota di proprietà pari al 50% delle unità
immobiliari site nel Comune di Claut (PN), in via Antonio Giordani, più
precisamente così censite al locale N.C.E.U. […]
10. Le parti ed il loro difensori si impegnano a curare la trascrizione del presente atto, ove non vi provveda il Tribunale. Imposte e tasse inerenti e conseguenti a tale trasferimento, se dovute, verranno sostenute dalla parte cessionaria, come eventuali spese notarili e/o di legge.
11. Resta inteso che il sig. continuerà a versare sino ad estinzione CP_1
la metà dell'importo residuo del mutuo fondiario contratto per l'acquisto del citato immobile giusta atto rep. 2765/1893 del 13/7/2022 del notaio Per_3
2 Marchiol (doc. 7) e che di ciò le parti hanno tenuto conto nella determinazione della misura del contributo al mantenimento dei minori;
12. Le parti dichiarano di rinunciare ad ogni altra e diversa domanda patrimoniale tra loro e al buon fine delle obbligazioni di cui al presente atto nulla avranno più reciprocamente a pretendere per alcuna causa, titolo o ragione;
13. I coniugi si danno, ove richiesto, reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto o di altri documenti equipollenti validi per l'espatrio per sé ed i minori e dichiarano di aver definito tra loro ogni altra questione di carattere economico – patrimoniale, null'altro vantando reciprocamente con rinuncia ad ogni ulteriore diritto, richiesta od azione;
14. Spese di procedura compensate e trasferimento dell'immobile a cura ed onere del padre”;
come da verbale d'udienza del 25/11/2024 e cioè “Le parti dichiarano di confermare la domanda e le condizioni di cui al ricorso. A specificazione ed
integrazione del punto 3 delle conclusioni il difensore dichiara che i figli
minori dei coniugi vengono affidati in forma condivisa ad entrambi i
genitori, con collocazione prevalente presso la madre, e diritto di visita del
padre a fine settimana alternati, un pomeriggio infrasetttimanale, nella
giornata del mercoledì, e ferie estive e festività divise con entrambi i
genitori”;
e come da foglio allegato al verbale di udienza, contenente accordo tra i coniugi circa il riconoscimento, ad uno o a entrambi i coniugi, della proprietà
esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurane il mantenimento.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente
3 sottoscritto e depositato in data 22/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione del 25/11/2024 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale dà atto della presenza di clausole dell'accordo che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni o la titolarità di altri diritti reali al fine di assicurarne il mantenimento (cfr. Sez. U., Sentenza n.
21761 del 29/07/2021).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e Parte_1
4 i quali hanno contratto matrimonio in Catania Controparte_1
(CT), in data 06/09/2014.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CATANIA (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, atto n. 354, parte 2, Serie B) e agli ulteriori incombenti di Legge.
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 14/01/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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