TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 23/03/2026, n. 1950
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Decreto cautelare 2 marzo 2026
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Sentenza breve 23 marzo 2026

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  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune di Napoli, richiamando la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Secondo tale orientamento, le controversie relative al rilascio di immobili ERP occupati senza titolo rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, il quale può disapplicare gli atti amministrativi illegittimi nell'ambito della sua cognizione. La fase di sgombero coatto rientra in un rapporto paritetico e non nell'esercizio di poteri discrezionali della P.A.

  • Accolto
    Conseguenza del difetto di giurisdizione

    Poiché il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, anche le domande relative agli atti istruttori, che sono connesse all'ordinanza di sgombero impugnata, devono essere considerate inammissibili.

  • Accolto
    Conseguenza del difetto di giurisdizione

    La declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione del ricorso principale si estende a tutte le domande accessorie e connesse, comprese quelle relative ad atti presupposti, connessi o conseguenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 23/03/2026, n. 1950
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1950
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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